§ 1.4.25 - L.R. 15 dicembre 1975, n. 58.
Adesione della Regione autonoma della Sardegna alla Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa (A.I.C.C.E.), Sezione italiana del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:15/12/1975
Numero:58


Sommario
Art. 1.      La Regione autonoma della Sardegna aderisce all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (A.I.C.C.E.) Sezione italiana del Consiglio dei Comuni di Europa, avente sede in Roma
Art. 2. 
Art. 3.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1975 è istituito il capitolo 11203 con la seguente denominazione


§ 1.4.25 - L.R. 15 dicembre 1975, n. 58.

Adesione della Regione autonoma della Sardegna alla Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa (A.I.C.C.E.), Sezione italiana del Consiglio dei Comuni di Europa.

 

Art. 1.

     La Regione autonoma della Sardegna aderisce all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (A.I.C.C.E.) Sezione italiana del Consiglio dei Comuni di Europa, avente sede in Roma.

     L'adesione della Regione avviene con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Associazione, approvato dal Consiglio nazionale dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni di Europa il 12 luglio 1968.

 

     Art. 2. [1]

     1. L’Amministrazione regionale eroga all’Associazione di cui all’articolo 1 la quota annuale stabilita dal Consiglio nazionale della medesima Associazione.

 

     Art. 3.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1975 è istituito il capitolo 11203 con la seguente denominazione:

     «Spese per l'adesione della Regione Sarda all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d Europa (A.I.C.C.E.) Sezione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa».

     A favore del citato capitolo 11203 è stornata la somma di lire 3.684.500 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 11203 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi futuri.

 

 


[1] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1983, n. 39, già sostituito dall'art. 45, comma 3, della L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall’art. 30 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.