§ 3.2.5 - L.R. 7 aprile 1965, n. 10.
Istituzione del «Fondo sociale della Regione sarda». [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:07/04/1965
Numero:10


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso l'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione un fondo speciale con gestione autonoma denominato «Fondo sociale della Regione Sarda».
Art. 2.      Sono a carico del Fondo di cui all'articolo precedente, in conformità alle leggi dello Stato e agli impegni internazionali regolanti la materia, le spese per:
Art. 3.      Il programma annuale degli interventi previsti dal precedente art. 2 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui al [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Il Comitato di cui all'art. 4 propone:
Art. 6.      Le spese per il funzionamento del Comitato di cui al precedente art. 4 graveranno sul Fondo di cui all'art. 1.
Art. 7.      Le entrate del Fondo di cui all'art. 1 sono costituite:
Art. 8. 
Art. 9.      Il premio di cui all'ultimo comma del precedente art. 8 viene corrisposto anche agli allievi dei cantieri scuola e dei cantieri di rimboschimento istituiti ai sensi della L. 29 aprile 1949, n. [...]
Art. 10.      Per la concessione del premio di operosità di cui al precedente art. 9 l'Amministrazione regionale, conosciuti i programmi annualmente predisposti dai competenti organi dello Stato, accrediterà [...]
Art. 11.      Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il regolamento per la [...]
Art. 12.      In attesa che sia nominato il Comitato di cui all'art. 4. la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno finanziario 1965, ad utilizzare le somme disponibili del Fondo di cui all'art. 1 per gli [...]
Art. 13.      La legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, recante « Provvedimenti a sollievo della disoccupazione », e le successive modificazioni, è abrogata.
Art. 14.      Le somme stanziate sui capitoli 25401 e 25406 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965 disponibili, dovranno essere, entro 30 giorni dalla [...]
Art. 15.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 3.2.5 - L.R. 7 aprile 1965, n. 10.

Istituzione del «Fondo sociale della Regione sarda». [*]

 

Art. 1.

     E' istituito presso l'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione un fondo speciale con gestione autonoma denominato «Fondo sociale della Regione Sarda».

 

     Art. 2.

     Sono a carico del Fondo di cui all'articolo precedente, in conformità alle leggi dello Stato e agli impegni internazionali regolanti la materia, le spese per:

     1) l'assistenza materiale, morale, culturale e sociale ai lavoratori sardi in genere ed in particolare ai lavoratori emigrati dalla Sardegna e che in Sardegna conservano la residenza ed alle loro famiglie;

     2) la prima sistemazione e la eventuale riqualificazione dei lavoratori emigrati e loro famiglie che rientrino in Sardegna;

     3) una indagine sulla emigrazione sarda per stabilirne le cause, l'entità, le localizzazioni, le condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e loro famiglie;

     4) la realizzazione - indennità, acquisto materiali, contributi assicurativi - di opere di interesse locale, in funzione di più vasti piani produttivi e per la valorizzazione del patrimonio naturale ed archeologico, da attuarsi quando si rilevi la necessità di un pronto intervento ai fini della occupazione; la gestione dei lavori per la realizzazione delle suddette opere è affidata agli enti locali;

     5) iniziative che concorrano al superamento delle condizioni di grave disagio in cui si trovano le categorie di lavoratori, sulle quali ha maggiore incidenza l'arretratezza delle strutture economiche della Sardegna.

 

     Art. 3.

     Il programma annuale degli interventi previsti dal precedente art. 2 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui al successivo art. 4.

 

     Art. 4. [1]

     E' istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un Comitato così costituito:

     a) dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che lo presiede;

     b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale delle finanze;

     c) da un rappresentante dell'Assessorato regionale della programmazione;

     d) da un sindaco per Provincia segnalati dalla delegazione sarda dell'Anci;

     e) da tre rappresentanti, designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative a livello regionale;

     f) da un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario.

 

     Art. 5.

     Il Comitato di cui all'art. 4 propone:

     a) il programma annuale di intervento di cui all'art. 3;

     b) il riparto annuale delle somme a disposizione del Fondo di cui all'art. 1 tra i vari settori d'intervento previsti dall'art. 2;

     c) la formulazione di voti e proposte utili ai fini della presente legge.

 

     Art. 6.

     Le spese per il funzionamento del Comitato di cui al precedente art. 4 graveranno sul Fondo di cui all'art. 1.

 

     Art. 7.

     Le entrate del Fondo di cui all'art. 1 sono costituite:

     1) dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - rubrica Assessorato al lavoro e pubblica istruzione - a favore del Fondo predetto;

     2) da eventuali contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo in base alle disposizioni dei regolamenti della Comunità economica europea;

     3) da eventuali accreditamenti disposti dall'organo di attuazione della L. 11 giugno 1962, n. 588;

     4) da entrate di amministrazione, da contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici e privati e di persone singole o associate.

 

     Art. 8. [2]

     Gli interventi previsti al punto 4 dell'art. 2 vengono effettuati in attuazione ed integrazione degli artt. 59, 60 e 61 della L. 29 aprile 1949, n. 264.

     Ai lavoratori occupati non fruenti, di sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione viene corrisposta una indennità pari a lire 1.400 per ogni giornata di effettivo lavoro.

     Per i lavoratori fruenti di sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione l'indennità giornaliera è di lire 900 per ogni giornata di effettivo lavoro.

     Ai lavoratori aventi famiglia a carico spetta inoltre, per ogni convivente a carico avente diritto agli assegni familiari, un assegno integrativo pari a lire 100 giornaliere.

     Viene inoltre corrisposto ad ogni lavoratore occupato un premio di operosità pari a lire 1.000 per ogni giornata lavorativa.

 

     Art. 9.

     Il premio di cui all'ultimo comma del precedente art. 8 viene corrisposto anche agli allievi dei cantieri scuola e dei cantieri di rimboschimento istituiti ai sensi della L. 29 aprile 1949, n. 264.

 

     Art. 10.

     Per la concessione del premio di operosità di cui al precedente art. 9 l'Amministrazione regionale, conosciuti i programmi annualmente predisposti dai competenti organi dello Stato, accrediterà le somme necessarie agli Uffici provinciali del lavoro che presenteranno, alla fine dell'esercizio, dettagliato rendiconto delle somme ricevute.

 

     Art. 11.

     Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il regolamento per la gestione del Fondo di cui all'art. 1 e per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 12.

     In attesa che sia nominato il Comitato di cui all'art. 4. la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno finanziario 1965, ad utilizzare le somme disponibili del Fondo di cui all'art. 1 per gli interventi previsti nell'art. 2 - punti 3 e 4 - e per l'intervento previsto nell'art. 6.

 

     Art. 13.

     La legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, recante « Provvedimenti a sollievo della disoccupazione », e le successive modificazioni, è abrogata.

 

     Art. 14.

     Le somme stanziate sui capitoli 25401 e 25406 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965 disponibili, dovranno essere, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento di cui all'art. 11, accreditate a favore del Fondo di cui all'art. 1.

 

     Art. 15.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[*] L'art. 40 della L.R. 15 gennaio 1991, n. 7 abroga le disposizioni riguardanti l'emigrazione, contenute nella presente legge. L'art. 7, comma 1, della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1. riconduce al sistema contabile ordinario la contabilità speciale del «Fondo sociale della Regione Sarda».

[1] Articolo così modificato dall'art. 37 della L.R. 15 gennaio 1991, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dalla L.R. 12 marzo 1969, n. 13.