§ 2.12.35 - L.R. 20 gennaio 1997, n. 7.
Norme a sostegno dei lavori socialmente utili. Misure volte a favorire il reimpiego presso società a partecipazione pubblica per la gestione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:20/01/1997
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Progetti di lavori socialmente utili.
Art. 2.  Progetti di lavori socialmente utili a finanziamento regionale.
Art. 3.  Abrogazioni.
Art. 4.  Norma transitoria.
Art. 5.  Norma Finanziaria.
Art. 6.  Fondo regionale per le società miste.
Art. 6 bis. 
Art. 7.  Convenzione Regione-GEPI.


§ 2.12.35 - L.R. 20 gennaio 1997, n. 7.

Norme a sostegno dei lavori socialmente utili. Misure volte a favorire il reimpiego presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi. Convenzione GEPI - Regione Sardegna. Attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della Legge 402/94 (Piano di rinascita).

TITOLO I

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

 

Art. 1. Progetti di lavori socialmente utili.

     1. L'Assessore regionale del lavoro, sulla base delle deliberazioni della Commissione regionale per l'impiego, è autorizzato a sostenere finanziariamente progetti dei lavori socialmente utili proposti dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge 19 luglio 1994, n. 451, e di cui all'articolo 1, comma 18, della Legge 28 novembre 1996, n. 608, volti all'impiego dei lavoratori e dei disoccupati di lunga durata destinatari, ai sensi della vigente legislazione nazionale, degli interventi in materia di lavori socialmente utili, ivi compresi cicli formativi.

     2. Ai lavoratori e ai disoccupati di lunga durata utilizzati nei progetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia dalla vigente legislazione nazionale. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire:

     a) in favore dei soggetti utilizzati nei progetti di cui sopra con la concessione di un sussidio integrativo mensile, la cui misura sarà annualmente determinata con proprio decreto dall'Assessore regionale del lavoro sentita la Commissione regionale per l'impiego, e sarà erogato secondo la normativa applicata dall'INPS per il sussidio statale, nonché con la concessione di un rimborso chilometrico per ogni giornata prestata in misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo quando il sito lavorativo disti più di cinque chilometri dalla sede di residenza; il presente rimborso chilometrico è erogato ai lavoratori che godono dell'assegno INPS e dell'integrazione regionale. Tale integrazione, nel suo ammontare complessivo, è contenuta nel limite della retribuzione corrisposta al dipendente di pari livello dell'ente utilizzatore [1];

     b) in favore dei soggetti attuatori dei progetti di lavori socialmente utili, con la concessione di contribuzioni per la gestione della parte non direttamente retributiva dei progetti limitatamente all'acquisto di equipaggiamento personale e attrezzature, la corresponsione di noli e le spese per le assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge n. 451 del 1994. Tale contribuzione, rapportata al numero delle unità occupate, sarà determinata nella sua entità con proprio decreto annuale dell'Assessore regionale del lavoro previa deliberazione della Giunta regionale;

     c) per i progetti a titolarità progettuale e attuativa dell'Amministrazione regionale, oltre che con le provvidenze di cui ai punti a) e b), anche per la retribuzione di eventuali ore integrative non coperte dal sussidio statale e regionale e per il riconoscimento del trattamento di missione spettante ai dipendenti in ruolo. Per particolari progetti di cui al presente punto, riconosciuti di particolare rilevanza sociale con deliberazione della Giunta regionale, potranno essere riconosciuti anche tutti gli altri costi attuativi.

     3. L'Assessore regionale del lavoro ha facoltà di disporre visite ispettive di verifica sull'effettiva attuazione dei progetti e di richiedere alle amministrazioni responsabili i risultati delle attività e l'utilità pubblica conseguita.

     4. L'Assessore regionale del lavoro, sentita la Commissione regionale per l'impiego, predispone piani mirati di politiche attive del lavoro per promuovere l'inserimento professionale dei giovani e dei disoccupati ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 451 del 1994, da proporre al Ministero del Lavoro per la loro approvazione.

     4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le somme necessarie ai soggetti pubblici o alle associazioni o ai consorzi tra soggetti pubblici di cui al presente articolo a seguito della presentazione di un'istanza contenente tutti gli elementi necessari a identificare la titolarità e la legittimità della loro richiesta; tali soggetti possono rendicontare le somme spese con una dichiarazione riepilogativa delle medesime sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal responsabile amministrativo-contabile [2].

 

     Art. 2. Progetti di lavori socialmente utili a finanziamento regionale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere finanziariamente progetti per lavori socialmente utili per l'utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, proposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 451 del 1994 e dell'articolo 1, comma 18, della legge n. 608 del 1996, nonché dalle società miste di cui al successivo articolo 6 della presente legge, al fine di creare opportunità di lavoro aggiuntive rispetto a quelle derivanti dalle quote del Fondo per l'occupazione di cui alla Legge 19 luglio 1993, n. 236, e di favorire lo sbocco dei progetti di lavori socialmente utili verso l'impiego e il reimpiego stabili.

     2. Il sostegno finanziario a tali progetti, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge n. 608 del 1996, non può protrarsi complessivamente oltre il termine di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi per particolari condizioni con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro, previa verifica dei risultati dei primi due anni.

     3. Per l'attuazione dei progetti di cui sopra l'Amministrazione regionale può intervenire in favore dei soggetti utilizzati:

     a) con la concessione di un sussidio regionale in dipendenza della partecipazione ai progetti e a momenti formativi all'interno dei medesimi. La misura del sussidio è determinata per ciascun anno con decreto dell'Assessore del lavoro sentita la Commissione regionale per l'impiego e lo stesso è erogato secondo la normativa applicata dall'INPS per il sussidio statale di cui alla Legge n. 608 del 1996;

     b) con un rimborso chilometrico per ogni giornata prestata nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo quando il sito lavorativo disti più di cinque chilometri dalla sede di residenza.

     4. L'Amministrazione regionale, inoltre, può intervenire in favore dei soggetti attuatori dei progetti di cui al presente articolo con contribuzioni per la gestione della parte non direttamente retributiva dei progetti limitatamente all'acquisto di equipaggiamento personale e attrezzature, la corresponsione di noli e le spese per le assicurazioni obbligatorie, previste dall'articolo 14, comma 2, della Legge n. 451 del 1994. Tale contribuzione, rapportata al numero delle unità occupate, è determinata nella sua entità con decreto annuale dell'Assessore del lavoro, previa delibera della Giunta regionale. Sono a carico dei soggetti progettuali e attuatori tutte le altre spese relative ad eventuali ore integrative non coperte da sussidio regionale e le spese per l'attuazione dei progetti non coperte dalle contribuzioni di cui al presente comma.

     5. Per i progetti a titolarità dell'Amministrazione regionale possono essere riconosciute tutte le spese di attuazione, nonché la retribuzione di eventuali ore integrative non coperte dal sussidio di cui al presente articolo e il trattamento di missione spettante ai dipendenti in ruolo.

 

     Art. 3. Abrogazioni.

     1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, sono abrogati.

     2. Gli articoli 1, 2 e 3, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 23, sono abrogati.

     3. Il comma 1 dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 21 novembre 1995, n. 32, sono abrogati.

     4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è abrogata.

 

     Art. 4. Norma transitoria.

     1. In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 3, per i progetti in essere all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni secondo le quali sono stati approvati e finanziati.

 

     Art. 5. Norma Finanziaria.

     1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è istituito un apposito Fondo per i lavori socialmente utili le cui risorse sono versate alla contabilità speciale denominata "Fondo sociale della Regione sarda" di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni.

     Le dotazioni finanziarie saranno rispettivamente iscritte:

     a) per gli interventi di cui all'articolo 1 in conto del capitolo 10136/01 del bilancio della Regione per gli anni 1997 e successivi;

     b) per gli interventi di cui all'articolo 2 in conto del capitolo 10136/02 di nuova istituzione denominato "Progetti di lavori socialmente utili a finanziamento regionale", della legge finanziaria 1997 e del bilancio della Regione per gli anni 1997 e successivi.

     2. Le dotazioni del Fondo per i lavori socialmente utili relative ai capitoli di cui al comma 1 saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

TITOLO II

FONDO REGIONALE PER LE SOCIETA' MISTE

 

     Art. 6. Fondo regionale per le società miste.

     1. La Regione, d'intesa con la GEPI e con l'INSAR, ai sensi della vigente legislazione nazionale (Leggi 29 marzo 1995, n. 95 e 28 novembre 1996, n. 608), è autorizzata ad adottare iniziative volte a favorire la costituzione di società a partecipazione pubblica per l'espletamento dei servizi pubblici loro affidati.

     2. Tali società devono procedere prioritariamente all'assunzione di lavoratori in possesso delle professionalità richieste, anche previa partecipazione ad appositi corsi di formazione finalizzata, che si trovino nelle seguenti condizioni:

     a) siano stati alle dipendenze di GEPI in Sardegna e INSAR, per i quali resta a carico di dette società il compito del reimpiego;

     b) siano o siano stati impiegati, o abbiano i requisiti per essere impiegati, nella realizzazione dei progetti dei lavori socialmente utili o nei corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale secondo la vigente legislazione nazionale.

     3. Allo scopo di sostenere le iniziative volte al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 2, l'Assessorato del lavoro predispone appositi corsi di formazione, d'intesa con la GEPI e con l'INSAR S.p.A., per la loro riqualificazione professionale.

     4. I Comuni, le Province, i Consorzi di Comuni e Province e le altre forme associative proprie degli Enti locali territoriali in conformità con la normativa nazionale vigente (Leggi n. 95 del 1995 e n. 608 del 1996) sono incentivati a costituire società per azioni con la GEPI e con l'INSAR e con soggetti privati che procedano all'assunzione con priorità dei lavoratori di cui al comma 2 per la gestione dei servizi pubblici locali.

     5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i Comuni, le Province, i Consorzi di Comuni e Province e le altre forme associative proprie degli enti locali territoriali, compatibilmente con la normativa nazionale vigente, sono incentivati, mediante appositi aumenti di capitale, a consentire l'ingresso della GEPI e dell'INSAR in società da essi partecipate.

     6. La Regione, gli Enti ed Istituti Pubblici comunque denominati, soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, sono autorizzati, altresì, a stipulare convenzioni con le società di cui al comma 4, per la gestione dei servizi pubblici di loro competenza.

     7. La Regione, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui ai commi 4 e 5, è autorizzata ad erogare un contributo della quota di partecipazione al capitale iniziale dei soggetti ed enti ivi previsti.

     8. Con successive leggi finanziarie verranno indicate le risorse regionali necessarie per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 7 con l'istituzione di apposito capitolo e la determinazione della misura percentuale.

 

     Art. 6 bis. [3]

     1. E' autorizzata la concessione di contributi agli enti locali per le finalità previste dall'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Gli enti locali possono concorrere alla costituzione delle società miste in forma singola o associata. Il contributo regionale è concesso in misura pari al 50 per cento della quota di partecipazione dell'ente locale al capitale sociale della società e per un ammontare non superiore a lire 100.000.000.

     2. Ai fini dell'accesso al contributo l'ente locale, anche in forma associata, deve presentare, unitamente ad apposita istanza, l'atto costitutivo della società, dal quale risulti una partecipazione al capitale sociale di soggetti privati non inferiore ad un terzo.

     3. Alla concessione ed erogazione del contributo provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

TITOLO III

CONVENZIONE GEPI - REGIONE SARDEGNA

ATTUAZIONE DEL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 402/94

 

     Art. 7. Convenzione Regione-GEPI.

     1. La Regione, al fine di promuovere iniziative volte al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 2 del precedente articolo 6 e per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della Legge 23 giugno 1994, n. 402 (Piano di Rinascita), è autorizzata, d'intesa col Governo Nazionale e compatibilmente col trasferimento alla GEPI S.p.A. delle rimanenti azioni dell'INSAR S.p.A. detenute dagli altri soggetti pubblici, a stipulare apposita convenzione con la GEPI S.p.A. avente per oggetto:

     a) la determinazione degli obiettivi e l'entità delle risorse che la GEPI S.p.A. dovrà destinare per l'attuazione delle iniziative di impiego e di reimpiego da realizzare in Sardegna tramite l'INSAR S.p.A.;

     b) la definizione dei rapporti Regione-Gepi e la costituzione di un organo di controllo Regione-Gepi, esterno al consiglio di amministrazione dell'INSAR al quale affidare la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dell'utilizzo dei fondi;

     c) l'attuazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 2 della Legge n. 402 del 1994 anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50% per ciascuna iniziativa nonché in favore dei lavoratori in cerca di prima occupazione, mediante piani operativi territoriali che assicurino anche le infrastrutture ed i servizi reali per le imprese da realizzare nelle diverse aree per il reimpiego, individuando iniziative nei settori maggiormente rilevanti dello sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale;

     d) il passaggio all'INSAR S.p.A. per i compiti di impiego e di reimpiego, secondo le previsioni delle Leggi n. 402 del 1994 e n. 608 del 1996, dei lavoratori cassintegrati già a carico della GEPI S.p.A. in Sardegna;

     e) la realizzazione di corsi di formazione imprenditoriale per favorire le scelte di autoimpiego e la costituzione di cooperative, destinati ai lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 6.

 

 


[1] Lettera già modificata dall'art. 25 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e così ulteriormente modificata dall'art. 26 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17.

[2] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[3] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37.