§ 2.12.38 – L.R. 24 dicembre 1998, n. 37.
Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:24/12/1998
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Interventi a favore delle imprese agro-industriali - Modifica dell'art. 25 della L.R. n. 11 del 1998.
Art. 2.  Fondo di garanzia a favore delle cooperative sociali e culturali.
Art. 3.  Interventi a favore delle imprese artigiane e commerciali.
Art. 4.  Programmi di miglioramento dei servizi nei distretti industriali.
Art. 5.  Interventi della Regione a favore dell'area di crisi della Sardegna nord-occidentale.
Art. 6.  Finanziamento integrativo per la realizzazione di interventi infrastrutturali per gli insediamenti produttivi.
Art. 7.  Sportello unico per le attività produttive e assistenza alle imprese.
Art. 8.  Interventi per la promozione dello sviluppo industriale.
Art. 9.  Imprenditorialità degli emigrati sardi e reti di partenariato imprenditoriale.
Art. 10.  Recupero di immobili e impianti destinati ai settori produttivi.
Art. 11.  Imprenditorialità giovanile in agricoltura.
Art. 12.  Ristrutturazione fondiaria.
Art. 13.  Programmi di ricerca nel settore zootecnico e caseario.
Art. 14.  Contributi agli enti utilizzatori per la costituzione di società miste.
Art. 15.  Contributi agli enti utilizzatori per l'affidamento a terzi di servizi.
Art. 16. 
Art. 17.  Contribuzione volontaria.
Art. 18.  Progetti speciali finalizzati all'occupazione.
Art. 19.  Iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione.
Art. 20.  Incentivazione dei consorzi comunali.
Art. 21.  Programmi integrati d'area.
Art. 22.  Programmi integrati d'area di rilevanza regionale.
Art. 23.  Programmi di intervento contro l'abbandono e la dispersione scolastica.
Art. 24.  Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 30 del 1993. Ristrutturazione dell'Anfiteatro romano di Cagliari.
Art. 25.  Programma di ricerca applicata e di innovazione tecnologica.
Art. 26.  Parco scientifico e tecnologico regionale.
Art. 27.  Valorizzazione delle località turistiche.
Art. 28.  Applicazione della Legge 626 del 1994 - Misure di igiene e sicurezza.
Art. 29.  Ampliamento delle superfici destinate ad interventi di forestazione.
Art. 30.  Interventi di manutenzione straordinaria di opere di bonifica.
Art. 31.  Interventi di manutenzione straordinaria nel Porto Industriale di Oristano.
Art. 32.  Progetti obiettivo.
Art. 33.  Unificazione dei fondi di rotazione e assimilati e snellimento delle procedure di gestione.
Art. 34.  Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari.
Art. 35.  Recupero di somme dai fondi di rotazione.
Art. 36.  Gassificatore del Carbone Sulcis.
Art. 37.  Disposizioni varie e variazioni al bilancio 1998.
Art. 38.  Azienda Foreste Demaniali.
Art. 39.  Fondi speciali.
Art. 40.  Copertura finanziaria.
Art. 41.  Attuazione degli aiuti.
Art. 42.  Entrata in vigore.


§ 2.12.38 – L.R. 24 dicembre 1998, n. 37. [1]

Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio.

(B.U. 24 dicembre 1998, n. 39 - suppl. ord.).

 

Capo I

CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO

DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

 

Art. 1. Interventi a favore delle imprese agro-industriali - Modifica dell'art. 25 della L.R. n. 11 del 1998.

     1. Nel comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è abrogato il periodo «per la quota residua dello stanziamento dei predetti capitoli la priorità è attribuita alle imprese non cooperative.».

 

     Art. 2. Fondo di garanzia a favore delle cooperative sociali e culturali. [2]

     1. Al fine di favore lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative sociali e culturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso i Consorzi fidi delle centrali cooperative uno o più fondi finalizzati alla concessione di adeguate garanzie sussidiarie per l'accesso ai prestiti concessi dagli Istituti di credito alle predette Cooperative.

     2. La gestione dei fondi di cui sopra è definita con apposita convenzione da stipularsi di concerto con l'Assessorato competente in materia di credito.

 

     Art. 3. Interventi a favore delle imprese artigiane e commerciali.

     1. [3].

     2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutati in lire 101.250.000.000 per l'anno 1998 e in lire 45.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (capp. 07026/04 e 07026/05).

     3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese commerciali, aventi sede legale e operanti in Sardegna, interventi agevolati per la realizzazione degli adeguamenti aziendali prescritti dalla normativa in materia di salute, sicurezza, igiene e ambiente dei posti di lavoro; la relativa spesa è valutata in lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 (cap. 07058).

 

     Art. 4. Programmi di miglioramento dei servizi nei distretti industriali.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre e/o cofinanziare con lo Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 7 agosto 1997, n. 266, programmi regionali volti al miglioramento della rete dei servizi nell'ambito dei distretti industriali di cui all'art. 36, comma 2, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, adotta apposite direttive di attuazione inerenti priorità, criteri e modalità di concessione, ad integrazione delle disposizioni statali in materia.

     3. Qualora siano costituiti nell'ambito del distretto consorzi industriali, di imprese o di imprese congiuntamente ad enti utilizzatori, gli interventi sono attuati dai medesimi consorzi.

     4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 8.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 6.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 09046).

 

     Art. 5. Interventi della Regione a favore dell'area di crisi della Sardegna nord-occidentale.

     1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nell'area di crisi della Sardegna nord-occidentale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della società consortile per azioni Promin, quale intermediario finanziario per il contratto d'area di Sassari-Alghero-Porto Torres, per il supporto tecnico-operativo in relazione agli interventi statali e regionali nell'ambito territoriale del contratto d'area, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale; a tale fine è autorizzata l'erogazione alla Promin S.C.P.A., di un contributo di lire 500.000.000 per l'anno 1998 quale corrispettivo forfettario per le attività da questa svolte (cap. 09045/18).

 

     Art. 6. Finanziamento integrativo per la realizzazione di interventi infrastrutturali per gli insediamenti produttivi.

     1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, per la concessione di contributi a comuni per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive in attuazione di Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) formalmente approvati (cap. 09052).

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:

     a) per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP da parte di unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all’articolo 2, anche mediante realizzazione di opere infrastrutturali. I piani devono essere affidati alla gestione associata e destinati al servizio dell’intero territorio, mediante delega dei comuni o deliberazione dell’ente associativo con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate [4];

     b) per il completamento di PIP già parzialmente realizzati;

     c) per l'ampliamento o la nuova realizzazione di PIP in comuni privi di agglomerati industriali, a fronte di un numero significativo di domande di aree localizzative presentate da imprese.

     2 bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, agli interventi di cui alla lettera a) è destinato almeno il 60 per cento delle somme stanziate per la realizzazione di PIP [5].

     3. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (cap. 09054).

 

     Art. 7. Sportello unico per le attività produttive e assistenza alle imprese. [6]

     [1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'economia regionale, la Regione promuove l'attivazione, presso i comuni, delle strutture responsabili dell'intero ed unico procedimento amministrativo, di cui agli articoli 23 e 24, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo agli adempimenti istruttori ed autorizzativi per gli impianti produttivi e detta norme per il coordinamento tra il predetto procedimento unico e le connesse attività amministrative di competenza regionale.

     2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, emana le direttive per l'individuazione e il coordinamento delle attività amministrative regionali connesse al procedimento unico. Le direttive debbono assicurare che ogni qualvolta la conclusione del procedimento unico comporti lo svolgimento di attività di competenza dell'amministrazione regionale, gli organi o uffici ad esse preposti adottino i propri atti o provvedimenti entro i termini stabiliti, a norma di legge, dal responsabile del procedimento unico.

     3. Al fine di coordinare e di migliorare i servizi e l'assistenza alle imprese, con particolare riferimento all'offerta di localizzazione nel territorio regionale, la Regione, tenuto conto di quanto previsto dal DPEF e da programmi anche a cofinanziamento comunitario già avviati, promuove la raccolta e la diffusione, anche in via telematica, di ogni informazione utile all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nonché alla fruizione degli incentivi alle imprese e al lavoro previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale e dagli strumenti di programmazione dello sviluppo locale. Per le finalità di cui al presente comma l'Amministrazione regionale provvede in particolare:

     a) ad organizzare presso ogni Assessorato competente, anche nell'ambito degli uffici di cui all'art. 7 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47, una struttura informativa specializzata, dotata di appositi strumenti informativi e telematici e di una banca dati cui possono accedere le amministrazioni e i soggetti privati [7];

     b) a predisporre, ad aggiornare e a mettere a disposizione degli sportelli unici per le attività produttive un apposito vademecum multimediale e plurilingue contenente tutte le informazioni utili;

     c) a promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle strutture e agli stessi sportelli unici.

     4. Laddove siano stipulati patti territoriali, contratti d'area o accordi di programma per la realizzazione di piani integrati d'area, l'accordo tra i soggetti istituzionali interessati può prevedere che la gestione dello sportello unico per gli interventi previsti da tali strumenti sia attribuita ad uno dei Comuni coinvolti.

     5. Le amministrazioni comunali possono stipulare convenzioni tra di esse per l'attivazione e la gestione di sportelli unici in forma associata.

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, singoli o associati, contributi finanziari per la copertura, fino al 30 per cento, delle spese di organizzazione e di avvio degli sportelli unici e di quelle sostenute autonomamente dai comuni per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto agli sportelli. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti utilizzatori, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, approva un apposito programma annuale.

     7. Per le finalità di cui al comma 3, lettere b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante apposita convenzione, di enti o organismi specializzati.

     8. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 (cap. 04018/03).]

 

     Art. 8. Interventi per la promozione dello sviluppo industriale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a programmare ed attuare specifici interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo industriale della Sardegna e ad attrarre e favorire nel settore investimenti nazionali ed esteri idonei a potenziare il sistema produttivo ed i livelli occupativi.

     2. Detti interventi, tenuto conto di quanto previsto dal DPEF e nel rispetto di programmi, anche a cofinanziamento comunitario, già avviati, possono comprendere, in particolare, la predisposizione e divulgazione di pacchetti localizzativi, la promozione delle materie prime, delle aree industriali e delle dotazioni infrastrutturali presenti nella Regione, la divulgazione delle misure di aiuti alle imprese vigenti in Sardegna e la ricerca di qualificati investitori interessati a promuovere o a partecipare ad attività d'impresa nel territorio regionale.

     3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la costituzione presso la SFIRS S.p.A. di un apposito fondo ai termini dell'art. 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni; il relativo programma d'intervento è approvato ai sensi dell'art. 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

     4. I relativi oneri sono valutati in lire 4.000.000.000 per l'anno 1998, in lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e in lire 3.000.000.000 per l'anno 2001 (cap. 09014).

 

     Art. 9. Imprenditorialità degli emigrati sardi e reti di partenariato imprenditoriale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione di una rete di partenariato tra imprenditori, di cui siano partecipi gli emigrati sardi. La rete è finalizzata al sostegno delle iniziative economiche che potranno essere proposte, nella loro qualità di imprenditori, dagli emigrati che intendono contribuire allo sviluppo della terra di origine particolarmente nei settori del turismo, della diffusione dei prodotti regionali, della cooperazione economica e culturale. I relativi oneri sono valutati in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 (cap. 01080).

     2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere la realizzazione di reti di partenariato tra imprenditori finalizzate a iniziative economiche da intraprendere nel territorio regionale o in funzione della valorizzazione e diffusione nei mercati extra-regionali dei beni prodotti in Sardegna. I relativi oneri sono valutati in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 (cap. 01080).

 

     Art. 10. Recupero di immobili e impianti destinati ai settori produttivi.

     1. Alle agevolazioni previste dalle leggi regionali di incentivazione e di sostegno ai settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dell'agricoltura, è ammesso l'acquisto di immobili e/o impianti già oggetto di benefici regionali, purché provenienti da aziende, società ed enti, sottoposti a procedure concorsuali o che abbiano cessato l'attività da almeno tre anni, che siano trascorsi almeno otto anni dalla concessione dei precedenti benefici e che tra il cedente e il cessionario non sussistano vincoli di parentela entro il quarto grado.

 

     Art. 11. Imprenditorialità giovanile in agricoltura.

     1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire nuova occupazione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura, concede aiuti ai giovani agricoltori singoli o associati di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

     2. Gli aiuti sono destinati a favorire il primo insediamento e vengono concessi, nel rispetto del Regolamento 950/97 dell'U.E. e ricorrendo i requisiti soggettivi e oggettivi ivi contemplati, se è previsto l'impiego annuo di almeno una ULU (Unità Lavorativa Uomo) o di un numero equivalente di giornate lavorative all'anno.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati in lire 60.000.000.000 per l'anno 1998 (cap. 06201).

 

     Art. 12. Ristrutturazione fondiaria.

     1. A valere sugli stanziamenti di bilancio per la formazione della proprietà contadina viene attribuita priorità, a parità di condizioni, alle operazioni di acquisto o di ampliamento di aziende da parte di giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni in possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale o del requisito di coltivatore diretto.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, sulla base di idonea documentazione, esclusivamente per la costituzione o l'ampliamento di almeno una unità minima produttiva, definita sulla base di direttiva dell'Assessorato competente in agricoltura, avuto riguardo alla localizzazione, all'indirizzo colturale, agli sbocchi di mercato, al fatturato aziendale e all'impiego di manodopera.

 

     Art. 13. Programmi di ricerca nel settore zootecnico e caseario.

     1. E' autorizzata nell'anno 1998 l'erogazione di un contributo aggiuntivo di lire 400.000.000 a favore dell'Istituto Zootecnico e Caseario per il completamento di programmi di ricerca applicata nel settore zootecnico e caseario (cap. 06270).

 

Capo II

MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI

OPPORTUNITA' DI LAVORO STABILI PER LAVORATORI

IMPEGNATI IN PROGETTI DI LAVORO SOSTENUTO

 

     Art. 14. Contributi agli enti utilizzatori per la costituzione di società miste.

     1. In favore degli enti utilizzatori che concorrano alla costituzione di società per la gestione di servizi pubblici, secondo le forme previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000, presso le quali vengano assunti lavoratori socialmente utili in percentuale non inferiore al 40 per cento dell’organico, è concesso un contributo regionale in misura pari al 90 per cento della quota di partecipazione dell’ente al capitale sociale della società e per un ammontare non superiore a euro 155.000 [8].

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 7.500.000.000 per l'anno 1998 (cap. 10136/03).

 

     Art. 15. Contributi agli enti utilizzatori per l'affidamento a terzi di servizi. [9]

[     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti utilizzatori contributi per l'affidamento a terzi di servizi ai sensi dell'art. 10, commi 1, lettera b), e 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati su istanza delle Amministrazioni interessate con provvedimento dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale nella misura annua di lire 3.000.000 per ciascun lavoratore, già impegnato nei progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità, assunto a tempo indeterminato dai terzi convenzionati o in qualità di socio lavoratore o partecipante al consorzio di artigiani.

     3. I contributi predetti sono concessi agli enti utilizzatori per la durata della convenzione stipulata con i soggetti terzi e comunque per un periodo non superiore a sessanta mesi.

     4. I soggetti indicati nel comma 2 per poter accedere ai benefici non devono aver licenziato personale dipendente, avente la stessa qualifica di quello da assumere, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

     5. In caso di licenziamenti non per giusta causa o giustificato motivo, di lavoratori assunti ai sensi del comma 4, il terzo convenzionato è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale il contributo ricevuto, con gli interessi legali maggiorati di cinque punti.

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002 (cap. 10136/04).]

 

     Art. 16. [10]

     1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la stabilizzazione occupativa dei lavoratori impegnati in attività di lavori socialmente utili, così come individuati dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, è autorizzata a concedere incentivi per iniziative di autoimpiego in forma singola o associata, secondo le seguenti modalità:

     a) il contributo individuale può essere concesso entro il limite massimo di euro 70.000 [11];

     b) la compagine sociale, costituita anche in forma cooperativa, deve essere composta per almeno il 60 per cento da lavoratori impegnati in attività socialmente utili; in tal caso il beneficio concedibile deve rispettare il limite individuale di cui alla lettera a) e comunque, complessivamente, non può superare il limite stabilito dalla regola comunitaria del "de minimis". Nel caso di compagine sociale composta da due soci la condizione di impegno in attività socialmente utili di un solo socio è sufficiente per la concessione del beneficio [12].

     b bis) ai lavoratori che abbiano già beneficiato entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale per il 2004 del finanziamento agevolato previsto dall’articolo 4, comma 19, lettera d), della legge regionale n. 6 del 2001, è concesso un ulteriore contributo a fondo perduto in sostituzione del finanziamento, in misura pari alla quota già accordata [13].

     2. L'Amministrazione regionale, al fine di attivare l'intervento previsto dal presente articolo, può avvalersi di collaborazioni esterne all'uopo specificatamente convenzionate.

     3. [Le istanze inoltrate ai sensi della precedente normativa, possono essere ridefinite e liquidate entro i limiti disposti dal presente articolo] [14].

     4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzato l'utilizzo delle somme sussistenti nel conto dei residui e degli stanziamenti di competenza recati per l'anno 2001 e successivi dal capitolo 10136/05 del bilancio della Regione.

     5Agli enti pubblici anche economici ed ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato i lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997 é concesso un contributo complessivo pari a euro 60.000, per ogni lavoratore assunto, da erogarsi in quote annuali di euro 12.000 a partire dalla data di assunzione e rapportate alle mensilità dell’anno di competenza, per un periodo non inferiore a sessanta mesi [15].

     6. [Il beneficio compete agli enti utilizzatori ad eccezione dell’Amministrazione regionale, anche non attuatori, che provvedono alle assunzioni dei lavoratori socialmente utili e viene corrisposto in unica soluzione entro novanta giorni dalla comunicazione di avvenuta assunzione] [16].

     7. Qualora le assunzioni di cui al presente articolo avvengano con contratto part-time il contributo è corrisposto in misura proporzionale al numero delle ore contrattuali rispetto all'orario pieno.

     8. [Il contributo previsto al comma 5 è corrisposto, nella misura pari al 50 per cento, anche ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori socialmente utili, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000] [17].

 

     Art. 17. Contribuzione volontaria.

     1. L'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, eroga contributi per i soggetti sottoposti al regime transitorio dell'art. 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, in concorrenza con gli analoghi benefici concessi dallo Stato ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale (Ministero del lavoro e previdenza sociale e Ministero del tesoro) del 28 maggio 1998, finalizzati alla contribuzione previdenziale volontaria [18].

     2. Tali contributi sono erogati nella misura del 50 per cento del beneficio di cui all'art. 1 del decreto interministeriale predetto.

     3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 5.000.000.000 per l'anno 1998 (cap. 10136/07).

 

     Art. 18. Progetti speciali finalizzati all'occupazione.

     1. E' autorizzata, negli anni 1998, 1999 e 2000, la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 7A/1 e 7A/4 del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989, relativo ai progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione, di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modifiche e integrazioni; i termini di cui al comma 2 dell'art. 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, relativi all'approvazione dei progetti speciali e all'emissione del decreto di finanziamento, da ultimo determinati dal comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono fissati rispettivamente in sessanta e novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. La misura dell'aiuto regionale è determinata nel 100 per cento per il primo anno di attività, nell'80 per cento per il secondo anno e nel 60 per cento per il terzo anno; la relativa spesa è valutata in lire 6.500.000.000 per l'anno 1998, in lire 5.200.000.000 per l'anno 1999 e in lire 3.900.000.000 per l'anno 2000 (cap. 01080).

     3. Al fine di evitare la discontinuità nello svolgimento degli interventi previsti dalle azioni di cui al comma 1, il finanziamento previsto per l'anno 1998 può essere utilizzato anche per attività svolte dai soggetti attuatori nel medesimo anno.

     4. I soggetti esecutori dei progetti speciali di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale n. 11 del 1988, modificati dalla legge regionale n. 27 del 1993, per i quali sussistano i presupposti per lo svolgimento di attività stabili nel tempo uguali, analoghe o connesse a quelle oggetto dei progetti approvati e regolarmente realizzati, possono ottenere un finanziamento per la stabilizzazione dell'attività e dell'occupazione secondo quanto disposto dai successivi commi.

     5. Le istanze di finanziamento, corredate da un piano triennale finanziario e delle attività, distinto per annualità, sono presentate alla Presidenza della Giunta regionale - Ufficio speciale per l'occupazione, di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 27 del 1993, e sono approvate, previa selezione, tra quelle maggiormente rispondenti ai presupposti di cui al presente articolo, secondo le procedure previste dalla citata legge regionale.

     6. Il piano triennale di cui al comma 5 deve contenere l'indicazione degli acquirenti attuali e potenziali del servizio o del bene prodotto nonché la specificazione delle ulteriori fonti di finanziamento, comprese quelle provenienti dalle leggi di incentivazione delle attività di impresa e dalla previsione degli introiti derivanti dai servizi forniti e/o dei beni venduti, a totale copertura del fabbisogno finanziario dichiarato.

     7. Le procedure di erogazione dei finanziamenti ai soggetti esecutori, quelle di attuazione e modifica in corso di esecuzione dei progetti, nonché le funzioni connesse all'accertamento del permanere del presupposto della stabilizzazione dell'attività e dell'occupazione, della verifica della regolare esecuzione, del collaudo delle opere e dell'approvazione dei rendiconti, sono svolte dai soggetti attuatori in applicazione delle vigenti normative in materia.

     8. Il finanziamento regionale ha durata triennale ed è subordinato al mantenimento della manodopera in carico durante l'attuazione del progetto.

     9. Per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo, la Regione concorre durante il primo anno nella misura del 90 per cento del fabbisogno indicato nel piano finanziario, durante il secondo anno nella misura del 60 per cento e durante il terzo anno nella misura del 40 per cento; la relativa spesa è valutata in lire 15.000.000.000 per l'anno 1999, in lire 10.000.000.000 per l'anno 2000 e in lire 6.500.000.000 per il 2001 (cap. 01080).

 

Capo III

INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO LOCALE

 

     Art. 19. Iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con proprie risorse finanziarie alla contrazione, da parte dei comuni, singoli o associati, di mutui per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo e all'occupazione, anche in regime di cofinanziamento con altri soggetti pubblici o privati, attraverso:

     a) la partecipazione dei comuni agli strumenti di programmazione integrata dello sviluppo locale previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale;

     b) la promozione di attività produttive per la valorizzazione di risorse locali nonché dei servizi funzionali allo sviluppo con particolare riferimento ai settori ambientali, culturali, storici, archeologici, artistici e naturalistici;

     c) la realizzazione di opere pubbliche necessarie e funzionali alle attività di cui alle lettere a) e b).

     2. Per le finalità di cui al presente articolo, in aggiunta ai finanziamenti ordinari, le disponibilità di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, sono incrementate nell'esercizio 1999 delle somme occorrenti per la copertura di mutui contratti dai comuni il cui importo complessivo a livello regionale non sia superiore a lire 333.000.000.000.

     3. All'atto della predisposizione delle leggi finanziarie per gli anni 2000 e 2001 la Giunta regionale effettua una verifica sui risultati conseguiti; nel caso di valutazione positiva, la legge finanziaria prevede, per il rispettivo anno di esercizio, l'assegnazione di finanziamenti sufficienti per consentire la contrazione di mutui di importo non superiore comunque a quello autorizzato nell'anno precedente.

     4. Le somme per l'attuazione del presente articolo sono ripartite tra i comuni secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni; l'assegnazione delle somme spettanti a ciascun comune per la prima annualità avviene anticipatamente, per ogni intervento, entro quindici giorni dalla presentazione al competente Assessorato regionale degli enti utilizzatori della documentazione corredata dallo specifico atto della programmazione locale e della determinazione di contrarre il mutuo.

     5. I finanziamenti regionali sono destinati a copertura di mutui le cui condizioni di ammortamento non siano superiori a quelle stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti e il cui periodo di ammortamento non superi i quindici anni.

     6. Gli interessi di pre-ammortamento e le annualità di ammortamento sono garantiti dalla Regione mediante iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, compreso il periodo di pre-ammortamento, delle somme occorrenti per far fronte ai pagamenti, che vengono corrisposti annualmente, in forma anticipata, a ciascun comune.

     7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per gli anni dal 1999 al 2013, la spesa di lire 40.000.000.000 (cap. 04019).

 

     Art. 20. Incentivazione dei consorzi comunali.

     1. [19].

     2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono valutati in lire 1.000.000.000 annue (cap. 04018/02).

     3. L'art. 52 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)», è abrogato.

 

     Art. 21. Programmi integrati d'area.

     1. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 100.000.000.000 per l'incremento del Fondo destinato al finanziamento dei programmi integrati d'area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (cap. 03056).

 

     Art. 22. Programmi integrati d'area di rilevanza regionale.

     1. I programmi integrati d'area di rilevanza regionale predisposti ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 14 del 1996 che prevedano interventi destinati anche a promuovere, integrare e migliorare le attività di servizio nelle aree caratterizzate da specifica potenzialità e significativo sviluppo nel settore del turismo e dalla presenza di beni culturali, storici, archeologici e naturalistici, anche ai fini del prolungamento della stagione turistica, fruiscono in via prioritaria delle agevolazioni previste dalla vigente legislazione specifica di settore.

     2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 15.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 03056).

 

     Art. 23. Programmi di intervento contro l'abbandono e la dispersione scolastica.

     1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della legislazione statale in materia di istruzione di ogni ordine e grado e ordinamento degli studi, al fine di contrastare e ridurre l'abbandono scolastico e l'interruzione dei percorsi di studio e di favorire il recupero di un adeguato livello di istruzione di base per la popolazione adulta, assicura, nei limiti degli stanziamenti previsti allo scopo nel bilancio annuale della Regione, i necessari finanziamenti per l'attuazione di programmi provinciali d'intervento.

     2. Le Amministrazioni provinciali predispongono annualmente i predetti programmi da presentare all'Assessorato regionale competente in materia di istruzione entro il 30 giugno di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge. I programmi devono essere predisposti d'intesa con le competenti strutture scolastiche formative e culturali interessate.

     3. I programmi finalizzati all'attivazione di azioni di sostegno all'apprendimento, alla creazione di centri e servizi per l'assistenza scolastica, all'ampliamento e alla diversificazione dei trasporti locali per gli studenti, a iniziative di alfabetizzazione ed istruzione per adulti, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche presso gli istituti scolastici, devono indicare:

     a) gli interventi da realizzare;

     b) i soggetti pubblici o privati ai quali affidare l'esecuzione dei predetti interventi;

     c) l'individuazione delle aree territoriali d'intervento, in relazione all'incidenza dei fenomeni di analfabetismo, abbandono e dispersione scolastica;

     d) l'indicazione delle risorse strutturali, finanziarie, professionali necessarie e quelle già disponibili ed utilizzabili;

     e) l'occupazione aggiuntiva indotta;

     f) i criteri per la verifica dei risultati.

     4. Il contributo regionale per l'attuazione dei programmi è ripartito fra le province secondo le quote di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, e con le procedure di cui all'art. 6 della medesima legge.

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 25.000.000.000 per l'anno 1998, in lire 10.000.000.000 per l'anno 1999 e in lire 5.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 11003/02).

 

     Art. 24. Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 30 del 1993. Ristrutturazione dell'Anfiteatro romano di Cagliari.

     1. A parziale modifica di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30, il contributo destinato al Comune di Cagliari per la ristrutturazione dell'Anfiteatro romano, nell'ambito dell'allestimento dei pubblici spettacoli, può essere utilizzato in concorso con il contributo straordinario disposto dallo Stato nell'ambito del piano di interventi autorizzato dalla Legge 7 agosto 1997, n. 270 (Piano degli interventi di interesse nazionale relativi ai percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio).

     2. Il contributo di cui al comma 1 può essere utilizzato dal Comune di Cagliari per l'esecuzione di tutti i lavori contenuti nel progetto esecutivo, elaborato ai sensi della Legge n. 270 del 1997, finalizzati alla conservazione e alla destinazione ad uso teatrale dell'Anfiteatro Romano.

 

Capo IV

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO TECNOLOGICO,

BENI CULTURALI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

TURISTICHE E DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 25. Programma di ricerca applicata e di innovazione tecnologica.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi di ricerca applicata e di innovazione tecnologica nelle misure consentite dalla «Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo» n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C [20].

     2. Per la determinazione delle misure dell'intervento nei casi di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, così come definite dalla disciplina di cui al comma 1, si applicano i criteri generali di cui all'art. 4, comma 11, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27, supplemento ordinario, del 3 febbraio 1998. In analogia con l'art. 4, comma 15, del decreto citato, i costi dei progetti ammessi a contributo decorrono dalla data di approvazione dei programmi di cui al comma 5 e comunque dal novantesimo giorno dalla data di presentazione del progetto.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 le disponibilità sussistenti in conto residui e in conto competenza dei capitoli 03211 e 03211/01 - art. 1

- relativamente alla misura 4.6 del sottoprogramma 4 del Programma

Operativo Plurifondo per gli anni 1994-1999, di cui alla legge regionale 3

maggio 1995, n. 10, alla data di entrata in vigore della presente legge

sono trasferite alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 2, della

legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuite al titolo di spesa

11.3.10./I del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90, approvato

dal CIPE il 12 marzo 1991.

     4. Per l'attivazione di contratti di ricerca finalizzati da parte delle Università della Sardegna è autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 6.500.000.000 (cap. 03034/01); detto stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.10./I.

     5. I programmi d'intervento di cui ai commi 1 e 4 sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai termini dell'art. 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 26. Parco scientifico e tecnologico regionale. [21]

     [1. E' autorizzata la concessione di un contributo annuale ad integrazione di quelli già disposti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, al Consorzio 21 per sostenere le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti deputati, nella sede centrale e nei poli locali, ad operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico nonché a favorire la localizzazione, all'interno del parco, di centri di ricerca di piccole, medie e grandi imprese, anche consorziate, per iniziative di ricerca e di sviluppo che comportino la creazione di occupazione qualificata.

     2. A valere sul contributo di cui al comma 1, una quota è destinata al CRS4, in considerazione del suo ruolo di centro di eccellenza all'interno del parco scientifico e tecnologico regionale, per lo svolgimento delle attività di ricerca e di promozione per l'ammodernamento delle infrastrutture e per favorire la produzione dei prodotti multimediali elettronici.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo il Consorzio 21 predispone un programma annuale; detto programma, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

     4. Nell'ambito della realizzazione del parco scientifico e tecnologico, il programma annuale di interventi è formulato nel rispetto dell'articolazione multipolare sul territorio regionale; la ripartizione tra i soggetti beneficiari del relativo finanziamento deve basarsi su indicatori di efficienza, di dimensione e di capacità del perseguimento degli obiettivi istituzionali del parco medesimo.

     5. L'onere relativo all'attuazione del comma 1 è determinato, per l'anno 1998, in lire 12.000.000.000, alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

     6. E' autorizzato lo stanziamento di lire 2.000.000.000 nell'anno 1998 per il cofinanziamento del progetto «Grande antenna SRT»; all'attuazione di detto intervento provvede l'Assessore della programmazione previa stipulazione di apposita convenzione con il MURST, il CNR e l'Agenzia Spaziale italiana.

     7. Gli stanziamenti di cui ai commi 5 e 6 sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.10./I del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991 (cap. 03034/01).]

 

     Art. 27. Valorizzazione delle località turistiche.

     1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000, in ragione di lire 15.000.000.000, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, per la realizzazione di un programma di completamento di opere atte a valorizzare le località d'interesse turistico, già finanziate ai sensi della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7 (cap. 07003/06).

     2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, ai termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 28. Applicazione della Legge 626 del 1994 - Misure di igiene e sicurezza.

     1. All'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è attribuita la competenza dell'individuazione e del coordinamento degli adempimenti in capo all'Amministrazione regionale connessi all'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa l'operatività del relativo servizio di prevenzione e protezione.

     2. All'attuazione degli interventi previsti dal decreto legislativo citato nel comma 1, finalizzati alla rimozione del rischio dai luoghi di lavoro, provvedono gli Assessorati degli affari generali, degli enti utilizzatori e dei lavori pubblici, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; l'Assessorato del lavoro provvede ai necessari adempimenti in materia di formazione ed informazione dei lavoratori.

     3. Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi precedenti è autorizzata nell'anno 1998 la spesa complessiva di lire 13.250.000.000, ripartita come segue:

     capitolo 02163, lire 2.000.000.000

     capitolo 04024/01, lire 3.000.000.000

     capitolo 08001, lire 7.500.000.000

     capitolo 10001, lire 750.000.000

 

     Art. 29. Ampliamento delle superfici destinate ad interventi di forestazione.

     1. Al fine di consentire ulteriori interventi di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento che comportino l'ampliamento delle superfici destinate alla forestazione è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 05017).

 

     Art. 30. Interventi di manutenzione straordinaria di opere di bonifica.

     1. [Sono concessi contributi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di opere di bonifica] [22].

     2. [Tali contributi sono concessi, previa presentazione da parte dei Consorzi di cui al comma 1 di piani di manutenzione straordinaria e successiva approvazione da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale] [23].

     3. [Le provvidenze di cui all'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7, sono estese a tutti i Consorzi di bonifica che devono gestire impianti di sollevamento] [24].

     4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in lire 3.000.000.000 per l'anno 1998 e in lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 06245/02).

 

     Art. 31. Interventi di manutenzione straordinaria nel Porto Industriale di Oristano.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1998, al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione dell'Oristanese, un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 finalizzato ad interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di interesse comune in area portuale demaniale (cap. 13050).

 

     Art. 32. Progetti obiettivo.

     1. Al fine di realizzare progetti obiettivo mirati alla verifica e al monitoraggio della spesa e all'accelerazione delle procedure amministrative, nonché progetti obiettivo mirati al caricamento di dati con procedure meccanizzate, è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 nell'anno 1998 e di lire 8.000.000.000 nell'anno 1999 (cap. 02164).

     2. Per l'attuazione del comma 1 si applica la legge regionale 29 maggio 1996, n. 22, ivi compreso il comma 7 dell'art. 1, ferma restando la durata massima dei rapporti di lavoro stabilita dal comma 1 del medesimo articolo.

 

     Art. 33. Unificazione dei fondi di rotazione e assimilati e snellimento delle procedure di gestione.

     1. E' istituito un fondo unico nell'ambito di ciascuno stato di previsione della spesa interessato per l'attuazione delle leggi regionali di incentivazione di rispettiva competenza. Ciascun fondo unico è alimentato con le risorse destinate all'attuazione delle leggi di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

     2. L'Amministrazione regionale, per la gestione dei fondi unici e per lo svolgimento delle relative attività istruttorie e di erogazione degli aiuti, è autorizzata a stipulare convenzioni con la finanziaria regionale SFIRS S.p.A. nonché con istituti di credito in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà necessari per lo svolgimento delle predette attività.

     3. Alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 provvede l'Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con l'Assessore competente per lo stato di previsione della spesa interessato, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 2 sono posti a carico dei fondi unici cui le convenzioni si riferiscono. In ogni caso è disposto il pagamento di penali nel caso di mancato rispetto dei termini convenuti per l'espletamento delle attività istruttorie o di erogazione. I costi relativi ai compensi di cui al comma 5 da corrispondere ai soggetti che effettuano l'istruttoria e che svolgono l'attività prevista dalle leggi di settore, nonché l'eventuale compenso al gestore del fondo unico, gravano sulla dotazione del medesimo fondo.

     5. Le istruttorie e ogni altra attività successiva, connesse alle modalità di erogazione e di verifica di finalizzazione delle forme di aiuto previste dalle leggi regionali di settore, continuano ad essere esercitate dagli istituti, società, enti creditizi e finanziari preposti ai sensi delle disposizioni legislative che regolano i rispettivi benefici alle imprese, fino all'attuazione delle convenzioni di cui al comma 2.

     6. L'informazione aggiornata sui livelli delle disponibilità utilizzabili allo scopo, per ciascuna specifica forma di intervento, è resa disponibile a favore dei soggetti istruttori attraverso collegamento telematico con l'Istituto gestore del fondo unico ovvero con la Ragioneria Generale della Regione. I predetti soggetti istruttori possono effettuare la prenotazione delle somme da impegnare, sempre per via telematica, secondo le procedure e con l'osservanza delle direttive di cui al comma 7.

     7. L'istituto convenzionato ovvero la Ragioneria assicura che in caso di istruttoria favorevole venga effettuato nei limiti delle somme disponibili per ciascuna tipologia di intervento, l'immediato accreditamento delle somme richieste e necessarie per le agevolazioni da erogare; l'erogazione delle somme a favore dell'utente avverrà a cura dell'istituto designato entro i successivi trenta giorni dalla data di perfezionamento dell'operazione e/o di scadenza dei crediti via via maturati dalle imprese.

     8. Alla entrata in vigore delle convenzioni per la gestione dei fondi unici di cui al comma 2 sono soppressi i preesistenti fondi di rotazione e assimilati costituiti per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali di cui alla succitata tabella A. L'Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, al recupero delle risorse relative ai sopprimendi fondi di rotazione nonché alla conseguente variazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

     9. I rapporti con i soggetti istruttori nonché i compensi loro spettanti, le modalità di funzionamento dei fondi unici, la regolamentazione della gestione dei fondi di rotazione già esistenti fino al momento dell'entrata in vigore dei fondi unici sono regolamentati con direttive emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

     10. Le istanze per le quali, alla stessa data di cui al comma 7, sono già avviate le procedure istruttorie o di erogazione, sono automaticamente trasferite ai soggetti convenzionati per le attività istruttorie o di erogazione relative ai fondi unici di cui al presente articolo. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 sono abrogate tutte le disposizioni, recate dalle leggi regionali di cui alla succitata tabella A, in contrasto con il presente articolo.

 

Capo V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

     Art. 34. Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre in aggiunta ai mutui autorizzati dall'art. 1 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, uno o più mutui per i seguenti importi, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente:

     a) lire 290.000.000.000 nell'anno 1998;

     b) lire 172.578.000.000 nell'anno 1999;

     c) lire 263.040.000.000 nell'anno 2000.

     2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1, sono indicate, ai sensi dell'art. 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella B), allegata alla presente legge.

     3. L'ammortamento dei predetti mutui decorre rispettivamente dal 1° gennaio 1999, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001.

     4. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1, valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 [25].

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi:

     anno 1998, lire 3.625.000.000

     anno 1999, lire 32.013.000.000

     anno 2000, lire 50.912.000.000

     anni dal 2001 al 2013, lire 74.710.000.000

     anno 2014, lire 44.852.000.000

     anno 2015, lire 27.083.000.000

     6. In alternativa ai mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può ricorrere all'emissione di prestiti obbligazionari, ai termini dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 1 della legge regionale n. 8 del 1997.

 

     Art. 35. Recupero di somme dai fondi di rotazione.

     1. E' disposto, nell'anno 1998, l'ulteriore versamento alle entrate del bilancio regionale della complessiva somma di lire 48.570.000.000 dai sottoelencati fondi di rotazione (cap. 36103):

     a) lire 76.375.164 dal fondo per le anticipazioni a cooperative ed altre associazioni di produttori, viticultori e allevatori di animali lattiferi di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;

     b) lire 157.711.525 dal fondo destinato alla concessione di prestiti di esercizio a pastori e allevatori associati in cooperative, gruppi o latterie sociali di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;

     c) lire 87.697.894 dal fondo per la cooperazione agricola di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;

     d) lire 3.515.044.806 dal fondo per la trasformazione delle passività agricole, di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, nella misura di lire 3.123.042.991 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e lire 392.001.815 da quello presso la B.N.L. S.p.A.;

     e) lire 9.670.172 dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, nella misura di lire 500.600 dal fondo costituito presso il Banco di Sassari S.p.A. e lire 9.169.572 da quello presso il CIS S.p.A.;

     f) lire 16.756.522 dal fondo per la concessione di contributi in conto occupazione di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, nella misura di lire 2.050.488 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. e lire 14.706.034 da quello presso il CIS S.p.A.;

     g) lire 7.276.894.264 dal fondo per le anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, nella misura di lire 150.884.636 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e lire 7.126.009.628 da quello costituito presso il CIS S.p.A.;

     h) lire 24.558.276 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi ad agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, nella misura di lire 1.674.959 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., lire 21.937.848 da quello presso il CIS S.p.A. e lire 972.469 da quello costituito presso la Banca di Sassari S.p.A.;

     i) lire 1.456.801 dal fondo per la tutela dei livelli occupativi di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19 costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;

     l) lire 1.337.551.362 dal fondo di contributi PNIC a favore dell'artigianato di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, nella misura di lire 846.689.574 dal fondo costituito presso il Banco di Sassari S.p.A. e lire 490.861.788 da quello presso il CIS S.p.A.;

     m) lire 1.500.000.000 dal fondo per la concessione dei contributi in conto occupazione alle imprese artigiane di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso il CIS S.p.A.;

     n) lire 103.177.595 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati di cui all'art. 14 bis della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26 costituito presso il Banco di Sardegna;

     o) lire 6.500.000.000 dal fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna Centrale di cui all'articolo 30, lettera c) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 costituito presso la SFIRS S.p.A.;

     p) lire 5.000.000.000 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento e leasing contratte dalle piccole e medie imprese industriali di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, costituito presso la SFIRS S.p.A.;

     q) lire 1.444.796.313 dal fondo per la concessione di mutui a favore dei consorzi industriali (Z.I.R.) di cui alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, nella misura di lire 907.858.535 da quello costituito presso il Banco di Sardegna e lire 536.937.778 da quello presso la BNL S.p.A.;

     r) lire 74.354.988 dal fondo per la concessione di anticipazioni alla piccola industria sugheriera di cui all'art. 36 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37 costituito presso il CIS S.p.A.;

     s) lire 8.000.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, costituito presso il CIS S.p.A.;

     t) lire 10.000.000.000 dal fondo per l'anticipazione di contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 costituito presso il CIS S.p.A.;

     u) lire 2.000.000.000 dal fondo per gli interventi di consolidamento finanziario di cui all'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 costituito presso la SFIRS S.p.A.;

     v) lire 1.443.954.318 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese di navigazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, costituito presso il CIS S.p.A..

     2. Al recupero dei fondi di cui al comma 1, provvede l'Assessore alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

 

     Art. 36. Gassificatore del Carbone Sulcis.

     1. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 disposta dall'articolo 31 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, rideterminata dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 32, è soppressa ed è riautorizzata nell'anno 2000 nell'importo di lire 114.000.000.000 (cap. 09148).

 

Capo VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 37. Disposizioni varie e variazioni al bilancio 1998.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono incrementate, nell'anno 1998, delle seguenti misure:

     a) art. 106, legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni - Finanziamenti ai comuni per acquisto di aree da destinare a parchi comunali (cap. 04161/01)

     1998 lire 1.000.000.000

     b) art. 12, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e successive integrazioni - Impianti di depurazione (cap. 05013/10)

     1998 lire 5.487.000.000

     c) art. 38, comma 3, legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e successive integrazioni - Opere di sistemazione e regolazione idraulica negli stagni (cap. 05078/08)

     1998 lire 200.000.000

     d) art. 38, commi 1 e 2, legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 e successive integrazioni - Sistema informativo in agricoltura (cap. 06342/01)

     1998 lire 1.000.000.000

     e) art. 6, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e successive integrazioni - Programma di opere pubbliche di interesse locale (cap. 08015/03)

     1998 lire 8.000.000.000

     f) art. 7, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e successive integrazioni - Programma di opere pubbliche di competenza regionale (cap. 08029/05)

     1998 lire 9.000.000.000

     g) art. 15, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e successive integrazioni - Invasi e opere idriche (cap. 08052)

     1998 lire 4.000.000.000

     h) art. 9, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni - Opere acquedottistiche e fognarie (cap. 08035/03)

     1998 lire 8.000.000.000

     2. Le autorizzazioni di spesa disposte dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono ridotte, nell'anno 1998, delle seguenti misure:

     a) art. 55, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni - Contributi in conto interessi su prestiti a medio termini contratti da consorzi di comuni e da consorzi industriali (cap. 04019/01)

     1998 lire 400.000.000

     b) art. 5, legge regionale 24 giugno 1991, n. 19 - Contributi all'I.S.F.O.R.E. (cap. 04162/09)

     1998 lire 180.000.000

     c) art. 61, comma 3, legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 - Finanziamento per funzioni ex CRAAI (cap. 05065/01)

     1998 lire 3.000.000.000

     d) artt. 3 e 16, legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni - Concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (cap. 07021)

     1998 lire 1.400.000.000

     e) art. 14, legge regionale 28 settembre 1990, n. 43 - Contributi alle Università per programmi di ricerca e formazione in favore dei paesi in via di sviluppo (cap. 11065/P)

     1998 lire 50.000.000

     f) legge regionale 18 novembre 1986, n. 65 - Contributi alla facoltà di magistero dell'Università di Cagliari per la specializzazione del personale delle scuole nel recupero degli handicappati (cap. 11065/P)

     1998 lire 100.000.000

     3. [Nelle more di una disciplina regionale organica sono recepite le disposizioni contenute nei commi dal 24 al 41 della Legge 23 dicembre 1995, n. 549, istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti; il tributo è dovuto nella misura minima definita dall’articolo 3, comma 38, della predetta legge ed è versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono effettuate operazioni di deposito. L’Assessore competente in materia di ambiente adotta gli atti di indirizzo a’ termini dell’articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Il 20 per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo istituito dall’articolo 3, comma 24, della medesima Legge n. 549 del 1995, al netto della quota del 10 per cento spettante alle Province a’ termini del comma 27 dello stesso articolo, è destinato alla costituzione di un fondo per interventi di tipo ambientale, specificatamente richiamati nel medesimo comma 27; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale n. l del 1977, e successive modifiche e integrazioni] [26].

     4. [L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, previo accertamento, in conto del capitolo 11605 delle entrate relative al gettito di cui al comma 3, provvede ad iscrivere in conto dei capitoli 05005 e 05007, rispettivamente, la quota spettante alle Province e la quota spettante al fondo per interventi ambientali] [27].

     5. Al fine di garantire l'entità del finanziamento dell'intervento relativo alla "Nuova strada statale 125 Cagliari - Tortolì" inclusa nel Programma Operativo Plurifondo 1994 - 1999, è autorizzata, nell'anno 1999, la spesa di lire 15.445.000.000 a copertura del minor importo derivante dalla rivalutazione del cambio ECU-LIRA (cap. 08304).

     6. E' autorizzata, nell'anno 1998, la spesa di lire 2.000.000.000 per la concessione di un contributo a favore del Consorzio acquedottistico del rio Govossai per l'abbattimento dei costi energetici sostenuti per il sollevamento e il pompaggio dell'acqua (cap. 08229).

     7. E' autorizzata, nell'anno 1998, l'erogazione di un contributo a favore degli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Cagliari e di Sassari nella misura, rispettivamente, di lire 3.500.000.000 e di lire 2.000.000.000 per l'attuazione di un programma straordinario di acquisizione e realizzazione di strutture da destinare a sedi per case dello studente e a mense universitarie (cap. 11078/02).

     8. [28].

     9. [29].

     10. L'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 40 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, può essere effettuata anche direttamente dall'Amministrazione regionale; le somme stanziate nell'anno 1998 per le suddette finalità, qualora non impegnate, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

     11. Le somme stanziate per l'anno 1998 per il finanziamento degli interventi previsti in attuazione della presente legge, qualora non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

     12. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 38. Azienda Foreste Demaniali.

     1. Nel bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna per l'anno 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Le somme iscritte in conto del capitolo 284, qualora non impegnate entro l'esercizio 1998, permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

     Art. 39. Fondi speciali.

     1. Nella tabella A, allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è istituita la seguente voce (cap. 03016):

     Voce 9 - Misure urgenti per l'occupazione

     1998 lire 20.000.000.000

     2. Nella tabella B) allegata alla legge regionale n. 11 del 1998, sono istituite le seguenti voci (cap. 03017):

     10 - Investimenti in opere di carattere permanente

     1998 lire 43.207.000.000

     1999 lire 23.378.000.000

     2000 lire 6.140.000.000

     11 - Dighe sul fiume Tirso

     1998 lire 6.000.000.000

 

     Art. 40. Copertura finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei Capi dal I, ad eccezione dell'articolo 2, al V, i maggiori oneri derivanti dalla variazione di bilancio di cui all'articolo 37 nonché quelli di cui all'articolo 39 sono valutati in lire 488.275.000.000 per l'anno 1998, in lire 266.591.000.000 per l'anno 1999, in lire 351.952.000.000 per l'anno 2000, in lire 134.210.000.000 per l'anno 2001, in lire 120.710.000.000 per l'anno 2002, in lire 115.710.000.000 per gli anni dal 2003 al 2013, in lire 45.852.000.000 per l'anno 2014 e in lire 28.083.000.000 per l'anno 2015.

     2. Agli stessi oneri si fa fronte:

     a) quanto a lire 48.570.000.000, per l'anno 1998, mediante il recupero di pari somme da fondi di rotazione ai termini dell'articolo 35;

     b) quanto a lire 290.000.000.000 per l'anno 1998, a lire 172.578.000.000 per l'anno 1999 e a lire 263.040.000.000 per l'anno 2000 mediante contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 34;

     c) quanto a lire 149.705.000.000, per l'anno 1998, lire 94.013.000.000 per l'anno 1999, lire 88.912.000.000 per l'anno 2000, con le variazioni di cui al comma 4;

     d) quanto agli oneri per gli anni successivi all'anno 2000 si provvede con le risorse recate dai bilanci per i rispettivi anni.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 si fa fronte:

     a) quanto a lire 20.000.000.000, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, con l'utilizzo di pari risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, ed iscritte in conto del capitolo 07026/01 del bilancio regionale per gli stessi anni;

     b) quanto a lire 20.000.000.000 per l'anno 1998 mediante le variazioni di cui al comma 4;

     c) quanto a lire 55.700.000.000 per l'anno 1998 mediante il recupero di disponibilità sussistenti nei fondi costituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 51 del 1993; a tale recupero provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio;

     d) quanto a lire 25.550.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 mediante utilizzo delle maggiori disponibilità e dei maggiori rientri derivanti dai fondi istituiti ai termini della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, rispetto alle relative entrate previste in conto del capitolo 36103 del bilancio regionale per gli stessi anni.

     4. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 e per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     5. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede all'iscrizione in conto del capitolo di spesa 07026/05 delle somme derivanti dai recuperi di cui alle predette lettere c) e d) in corrispondenza del pari accertamento effettuato in conto del capitolo di entrata 36103.

 

     Art. 41. Attuazione degli aiuti.

     1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono attuati solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea, o dopo il decorso del termine previsto per l'esame di compatibilità da parte della Commissione stessa, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

 

     Art. 42. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

TABELLA A

 

L.R. 28 novembre 1950, n. 65 - Fondo per la concessione di finanziamenti alla piccola industria cantieristica e alla pesca.

 

L.R. 7 aprile 1964, n. 8 - Fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera.

 

L.R. 21 luglio 1976, n. 40, art. 5 - Fondo per la concessione di prestiti agevolati, contributi abbinati a prestiti, garanzie sussidiarie a favore dell'artigianato.

 

L.R. 7 giugno 1984, n. 28, articoli 17 e 18 - Fondo per la concessione di contributi in conto occupazione a imprese che assumono giovani tra i 18 e i 35 anni di età, nel settore artigiano.

 

L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 18 bis - Fondo per la concessione di contributi in conto occupazione a imprese che assumono giovani tra i 18 e i 35 anni di età, nei settori commercio e turismo.

 

L.R. 7 giugno 1984, n. 20 - Anticipazioni finanziarie alle cooperative giovanili in conto delle agevolazioni di cui alla legge n. 517 del 1975 alle imprese commerciali.

 

L.R. 22 aprile 1987, n. 19 - Fondo per la tutela dei livelli occupativi nel settore artigiano - Finanziamenti.

 

L.R. 9 giugno 1989, n. 37 - Anticipazione di contributi all'industria sugheriera.

 

L.R. 11 agosto 1983, n. 16, art. 2 - Prestiti agevolati a cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.

 

L.R. 21 luglio 1976, n. 40, art. 40 - Contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse su prestiti al settore artigiano.

 

L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 53 - Contributi in conto interessi su prestiti concessi alle imprese operanti nel settore del commercio, del turismo, dei servizi e della ricerca tecnologica con la garanzia dei consorzi di garanzia fidi.

 

L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 53 bis - Concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse su prestiti concessi alle imprese individuali o cooperative operanti nel settore dell'artigianato con la garanzia di un consorzio di garanzia fidi.

 

L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 9, comma 5 - Concorso pagamento interessi su prestiti concessi alle cooperative e società giovanili.

 

L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 70 - Contributi in conto interessi ad agenti e rappresentanti di commercio.

 

L.R. 14 settembre 1993, n. 40 - Abbattimento degli interessi sui mutui concessi all'industria alberghiera.

 

L.R. 14 settembre 1993, n. 42 - Abbattimento degli interessi sui prestiti concessi alle imprese commerciali.

 

L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 - Abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti concessi all'artigianato sardo.

 

L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 38 - Abbattimento dei tassi di interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali.

 

L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 10, commi 3 e 20 bis - Concorso pagamento interessi sui prestiti alle cooperative e società giovanili.

 

 

TABELLA B

(Omissis)

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 2

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 3

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 4

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 5

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 6


[1] Per effetto dell'art. 4 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6 l'originario termine "enti locali" è stato sostiutito dal termine "enti utilizzatori". Per una proroga dei termini di cui alla presente legge, vedi l'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17.

[3] Aggiunge l'art. 10 bis alla L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12.

[5] Comma inserito dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. La disposizione abrogativa è stata abrogata dall'art. 29 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[7] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. del 26 febbraio 1999, n. 6.

[8] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6. Il testo originario del presente comma ha aggiunto l'art. 6 bis alla L.R. 20 gennaio 1997, n. 7.

[9] Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6 e continua a trovare applicazione esclusivamente per le annualità relative ad istanze già presentate entro la data di entrata in vigore della stessa L.R. 6/2004.

[10] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6.

[12] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6.

[14] Comma abrogato dall'art. della L.R. 11 maggio 2004, n. 6.

[15] Comma modificato dall’art. 6 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6. Sostituisce anche i commi 6 e 8 del presente articolo.

[16] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7 e sostituito dall'attuale comma 5 del presente articolo.

[17] Comma sostituito dall'attuale comma 5 del presente articolo.

[18] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6.

[19] Aggiunge l'art. 7 bis alla L.R. 1 agosto 1975, n. 33.

[20] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[21] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 5 agosto 2015, n. 20.

[22] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 23 maggio 2008, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[23] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 23 maggio 2008, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Comma rettificato con avviso pubblicato nel B.U. del 26 febbraio 1999, n. 6 e abrogato dall'art. 47 della L.R. 23 maggio 2008, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. del 26 febbraio 1999, n. 6.

[26] Comma sostituito dall’art. 14 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5.

[27] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5.

[28] Aggiunge i commi 4 bis, 4 ter alla L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[29] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 7 gennaio 2000, n. 1, che indica, erroneamente in quanto inesistente, la L.R. 24.12.1999, n. 37.