§ 2.8.127 - L.R. 5 agosto 2015, n. 20.
Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:05/08/2015
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Trasformazione del consorzio "Sardegna ricerche" nell'agenzia regionale "Sardegna ricerche" e finalità.
Art. 2.  Compiti dell'agenzia "Sardegna ricerche".
Art. 3.  Organizzazione e statuto dell'agenzia "Sardegna ricerche".
Art. 4.  Organi dell'agenzia "Sardegna ricerche".
Art. 5.  Direttore generale.
Art. 6.  Organo di controllo.
Art. 7.  Partecipazioni regionali del sistema della ricerca e innovazione.
Art. 8.  Ordinamento del personale.
Art. 9.  Entrate dell'agenzia.
Art. 10.  Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1995. Abrogazione di norme.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 2.8.127 - L.R. 5 agosto 2015, n. 20.

Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268).

(B.U. 10 agosto 2015, n. 36)

 

Art. 1. Trasformazione del consorzio "Sardegna ricerche" nell'agenzia regionale "Sardegna ricerche" e finalità.

1. Il consorzio pubblico per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'art. 12 della L. 24 giugno 1974, n. 268), dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato nell'agenzia regionale "Sardegna ricerche".

2. L'agenzia è parte integrante delle politiche regionali di promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna e persegue le seguenti finalità:

a) promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

b) assistenza alle piccole e medie imprese;

c) erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati alla introduzione di nuove tecnologie, alla modernizzazione della gestione e al sostegno delle attività aziendali.

3. L'agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

4. All'agenzia si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali nonché la normativa regionale in materia di controlli.

 

     Art. 2. Compiti dell'agenzia "Sardegna ricerche".

1. L'agenzia "Sardegna ricerche" assume le funzioni già attribuite al consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche".

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 l'agenzia "Sardegna ricerche":

a) promuove la valorizzazione, lo sviluppo, la sperimentazione e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;

b) promuove lo sviluppo tecnologico e la competitività delle imprese della Regione;

c) stimola e realizza iniziative di sostegno alla ricerca industriale;

d) eroga servizi alle imprese e ai centri di ricerca per lo sviluppo e valorizzazione economico-commerciale, tecnologica e organizzativa delle proprie attività;

e) facilita e stimola la creazione di nuove imprese innovative, anche mediante l'erogazione di benefici destinati a persone fisiche;

f) promuove, gestisce e favorisce lo sviluppo del parco scientifico e tecnologico della Sardegna, articolato in poli sul territorio regionale;

g) realizza iniziative di animazione economica, di diffusione dell'innovazione tecnologica e di divulgazione scientifica;

h) supporta la Regione nel coordinamento degli enti privati di ricerca di emanazione regionale;

i) fornisce supporto tecnico e amministrativo alla Regione e ad altre pubbliche amministrazioni per l'applicazione di normative e per la realizzazione di programmi rivolti alla promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della promozione imprenditoriale;

j) realizza iniziative per lo sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato ed eroga benefici e agevolazioni per la promozione della ricerca in ambito aziendale;

k) nell'ambito delle proprie attività istituzionali concede, secondo le proprie disponibilità e le risorse assegnate, incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici;

l) compie ogni atto utile al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3. Organizzazione e statuto dell'agenzia "Sardegna ricerche".

1. La struttura organizzativa dell'agenzia "Sardegna ricerche" è disciplinata dalla presente legge, dai principi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e successive modifiche ed integrazioni e, sulla base dei medesimi, da uno statuto approvato dalla Giunta regionale.

2. Lo statuto dell'agenzia "Sardegna ricerche" è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione.

3. Fino all'approvazione del nuovo statuto, l'agenzia "Sardegna ricerche" conserva lo statuto e i regolamenti interni vigenti del consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche" alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Organi dell'agenzia "Sardegna ricerche".

1. Sono organi dell'agenzia "Sardegna ricerche":

a) il direttore generale;

b) il revisore dei conti.

 

     Art. 5. Direttore generale.

1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'agenzia "Sardegna ricerche".

2. Entro i limiti stabiliti dallo statuto, il direttore generale ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.

3. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine svolge le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi dell'agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;

b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;

c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;

d) propone alla Giunta regionale l'adozione della pianta organica.

4. L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione.

5. Il direttore generale è scelto tra il personale dirigente del sistema Regione o, con procedura a evidenza pubblica, tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza pertinenti alle funzioni da svolgere, e che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi dirigenziali di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private.

6. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.

7. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 6. Organo di controllo.

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità di "Sardegna ricerche" sono esercitati da un revisore dei conti, al quale sono attribuiti i compiti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è scelto tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.

 

     Art. 7. Partecipazioni regionali del sistema della ricerca e innovazione.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione, promuove lo sviluppo di un sistema regionale della ricerca e innovazione e, a suo supporto, del parco scientifico e tecnologico.

2. L'agenzia "Sardegna ricerche", le proprie società partecipate Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna Srl (Crs4) e Porto Conte Ricerche Srl (PCR) e la Fondazione IMC-Centro Marino Internazionale onlus di cui all'articolo 4, comma 38, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), fanno parte del sistema regionale della ricerca e innovazione e sono inserite nel parco tecnologico della Sardegna. Gli stessi enti concorrono in maniera integrata all'attuazione delle politiche regionali in materia di ricerca e innovazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 operano come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza ai sensi della normativa dell'Unione europea concernente la "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".

4. [Limitatamente all'attuazione dei progetti di ricerca e innovazione, ai soggetti di cui al comma 1 si applicano i vincoli alla spesa previsti dalla normativa nazionale per gli enti di ricerca pubblici] [1].

5. [Resta fermo l'obbligo di "Sardegna ricerche", per le attività non rientranti nella tipologia "attuazione di progetti di ricerca e innovazione", di attenersi alle limitazioni previste dalla normativa di contenimento della spesa pubblica concernente le amministrazioni pubbliche] [2].

6. [Resta fermo l'obbligo delle società Crs4 Srl e PCR Srl per le attività non rientranti nella tipologia "attuazione di progetti di ricerca e innovazione", di attenersi alle limitazioni previste dalla normativa di contenimento della spesa pubblica concernente le società pubbliche] [3].

7. [Per "attuazione di progetti di ricerca e innovazione" si intende quella svolta su progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nonché quella di gestione di infrastrutture di ricerca in quanto di supporto all'attuazione dei progetti] [4].

8. L'agenzia "Sardegna ricerche" si uniforma ai principi di razionalizzazione espressi dalla Regione in attuazione dell'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

 

     Art. 8. Ordinamento del personale.

1. Il personale di ruolo del consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche" è assegnato all'agenzia "Sardegna ricerche" e incluso nei suoi ruoli organici, mantenendo l'anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e il trattamento contrattuale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al personale assunto a tempo indeterminato attualmente in organico si applicano i principi previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni in essa contenute concernenti il sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della medesima legge, introdotto dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).

 

     Art. 9. Entrate dell'agenzia.

1. L'agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) contributo regionale di funzionamento;

b) contributi dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici e privati per il sostegno dei progetti previsti per le finalità istituzionali;

c) un contributo annuale della Regione per sostenere le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti di cui all'articolo 7, deputati a operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico nonché a favorire la localizzazione, all'interno del parco, di centri di ricerca, di piccole, medie e grandi imprese; una quota del contributo è destinata al CRS4, in considerazione del suo ruolo di centro di eccellenza all'interno del parco scientifico e tecnologico regionale, per lo svolgimento delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico e per l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche di ricerca; l'agenzia "Sardegna ricerche" predispone un programma annuale di attività che è sottoposto all'approvazione dell'Assessore della programmazione. Il programma è formulato nel rispetto dell'articolazione multipolare del parco sul territorio regionale; la ripartizione tra i soggetti beneficiari del relativo finanziamento si basa su indicatori di efficienza, di dimensione e di capacità del perseguimento degli obiettivi istituzionali del parco medesimo;

d) proventi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi;

e) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;

f) ogni altra entrata derivante dall'esercizio delle attività previste dallo statuto.

 

     Art. 10. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1995. Abrogazione di norme.

1. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 2) è abrogato;

b) dopo l'alinea "Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio" è aggiunto il seguente punto: "2-bis) agenzia "Sardegna ricerche";".

 

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale n. 21 del 1985;

b) il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991);

c) l'articolo 42 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria 1989);

d) il comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992);

e) l'articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio).

 

     Art. 11. Norma transitoria.

1. Gli organi previsti dalla legge regionale n. 21 del 1985 restano in carica fino all'approvazione dello statuto di cui all'articolo 3.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale in quanto impiega le risorse già destinate agli interventi di cui alle leggi regionali abrogate dall'articolo 10, comma 2 e iscritte in conto delle UPB S02.04.004 e S02.04.001 del bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 e delle UPB corrispondenti per gli anni successivi.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).


[1] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 23 dicembre 2015, n. 35.

[2] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 23 dicembre 2015, n. 35.

[3] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 23 dicembre 2015, n. 35.

[4] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 23 dicembre 2015, n. 35.