§ 5.2.217 - L.R. 15 marzo 2012, n. 6.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:15/03/2012
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
Art. 2.  Disposizioni nel settore sociale e del lavoro
Art. 3.  Semplificazione e contenimento della spesa
Art. 4.  Autorizzazioni di spesa
Art. 5.  Interventi urgenti anticrisi
Art. 6.  Copertura finanziaria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 5.2.217 - L.R. 15 marzo 2012, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012).

(B.U. 16 marzo 2012, n. 11)

 

Art. 1. Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, rispetto all’annualità 2009, in prosieguo alle manovre finanziarie 2010 e 2011, l’incremento delle sotto elencate quote di compartecipazioni erariali devolute derivante dal loro naturale andamento è stimato per l’anno 2012 nella misura accanto alle stesse indicata:

a) imposta sul reddito (IRE) euro 543.000.000

b) imposta sul reddito delle società (IRES) euro 54.000.000

c) imposta di fabbricazione euro 9.000.000

d) proventi derivanti da nuove compartecipazioni euro 353.000.000

e) imposta sul valore aggiunto euro 333.000.000

f) imposte sostitutive euro 7.000.000

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2011, stimato in complessivi euro 800.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie per spese d’investimento così come indicate dall’articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell’anno 2012 delle seguenti autorizzazioni per l’importo accanto alle stesse indicato:

a) euro 500.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);

b) euro 165.759.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006);

c) euro 134.241.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).

3. La contrazione dei mutui di cui al comma 2 è effettuata, sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 57.273.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).

4. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell’esercizio 2012; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)

Fondi regionali (cap. SC08.0024)

2012 euro 17.000.000

2013 euro 24.105.000

2014 euro 40.000.000

b) fondo speciale per spese di investimento (UPB S08.01.003)

Fondi regionali (cap. SC08.0034)

2012 euro ---

2013 euro ---

2014 euro ---

5. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono determinate, per gli anni 2012-2014 nella misura indicata nell’allegata tabella C.

6. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono determinate, per gli anni 2012-2014, nella misura indicata nell’allegata tabella D.

7. [I proponenti delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni uniche emesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2 lettera e bis, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono tenuti al pagamento degli oneri istruttori, determinati con deliberazione della Giunta regionale. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate alle attività di supporto per l'aggiornamento del Piano energetico regionale, all'assistenza tecnica per le istruttorie, all'acquisto di beni necessari per il loro svolgimento e alle attività di supporto in materia di fonti energetiche rinnovabili, di gestione intelligente dell'energia, di efficienza energetica, di mobilità sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici e al finanziamento o al cofinanziamento di progetti europei, statali e regionali con le predette finalità] [1].

8. Non si applicano per gli anni 2012 e 2013 gli articoli 38, comma 5, e 60, commi 7, 8 e 8 ter della legge regionale n. 11 del 2006.

9. In sede di predisposizione del rendiconto generale della Regione per l’anno 2011, le somme sussistenti nel conto dei residui quali residui di stanziamento sono dichiarate economia di spesa e cancellate dalle scritture contabili.

10. Il comma 9 non si applica a residui di stanziamento destinati al cofinanziamento di programmi o iniziative comunitarie e statali e a quelli aventi le seguenti destinazioni sussistenti in conto dei capitoli per ciascuno indicati:

a) fondo per lo sviluppo e la competitività, capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010);

b) fondo di garanzia a favore delle imprese capitolo SC08.0005 (UPB S08.01.001);

c) interventi di rilancio e di reindustrializzazione dell’area di Arbatax, capitolo SC06.0535 (UPBS06.03.017);

d) interventi urgenti di prima messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nell’anno 2008, capitolo SC04.0389 (UPB S04.03.004);

e) interventi di cui all’articolo 5 comma 19 della legge regionale n. 1 del 2011 (legge finanziaria 2011), capitolo SC02.0589 (UPB S02.02.004).

11. Al fine di dare piena attuazione:

a) agli accordi e ai procedimenti di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU), le somme non impegnate nell’esercizio 2011, già destinate agli interventi in materia, ivi comprese quelle provenienti dai precedenti esercizi, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell’anno 2012 (UPB S06.06.004 e S06.06.005);

b) agli interventi previsti per l’occupazione, il lavoro e la ricerca, le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011, comprese quelle provenienti dai precedenti esercizi, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell’anno 2012 a condizione che afferiscano a procedure di evidenza pubblica bandite nell’anno 2011 di accordi in corso di perfezionamento. Le somme impegnate entro il 31 dicembre 2011, relative a procedure di evidenza pubblica bandite ed aggiudicate nell’anno 2011, che si rendono disponibili a seguito di revoca del beneficio o di rinuncia da parte dell’avente diritto, sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

12. Per garantire la copertura di spesa dei bandi per l’erogazione di contributi e sovvenzioni non perfezionati nell’esercizio di competenza con impegni assunti ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale n. 11 del 2006, possono essere utilizzate le risorse stanziate nell’esercizio successivo.

13. Per evitare la formazione di residui passivi, le autorizzazioni di spesa per interventi che si attuano in più anni, sono ripartite sugli stanziamenti del bilancio pluriennale in ragione delle effettive esigenze di cassa; qualora l’intervento superi l’arco temporale del bilancio pluriennale, i bilanci degli anni successivi ne devono tenere conto.

14. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 13, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, su proposta dei singoli assessori interessati di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, predispone il programma di spesa degli interventi che si attuano in più anni, finalizzato ad una elaborazione coerente del bilancio pluriennale. Il programma contiene l’importo complessivo del finanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento, che costituisce l’oggetto dell’obbligazione, i tempi di realizzazione e le relative scadenze, che costituiscono la base per l’assunzione dei correlati impegni di spesa. Il mancato rispetto del termine per l’avvio dell’intervento comporta il definanziamento dell’intervento medesimo.

15. Il programma di cui al comma 14 costituisce apposita tabella da allegare alla legge finanziaria della manovra finanziaria dell’esercizio successivo a quello della sua predisposizione.

16. Nelle direttive per l'anno 2012, predisposte ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche ed integrazioni, e relative alla limitazione all'assunzione degli impegni e dei pagamenti finalizzata al rispetto del patto di stabilità interno, la Giunta regionale deve tener conto degli stanziamenti destinati al fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, all'emergenza sociale, al contrasto alla povertà, all'istruzione e alla ricerca, all'occupazione e agli interventi a favore delle aree di crisi [2].

17. [Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque entro il 31 marzo 2012, sono erogati a favore degli enti locali il saldo della quota relativa all'esercizio precedente ed il 40 per cento della quota stanziata nell'esercizio in corso del fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007. I successivi trasferimenti sono erogati sulla base di dimostrata esigenza di cassa e comunque solo dopo autocertificazione dell'avvenuta spesa di almeno il 90 per cento di quanto trasferito in conto residui. È data facoltà agli enti locali di optare per ulteriori trasferimenti a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 o su altre assegnazioni] [3].

18. [La disposizione di cui al comma 17 si applica fino alla definizione di modalità che consentano il trasferimento dell'80 per cento della quota stanziata nel fondo entro il 31 marzo e il saldo entro il 30 ottobre di ciascun anno, ferma restando la spesa del 90 per cento del trasferimento medesimo] [4].

19. Una quota fino al 25 per cento dello stanziamento autorizzato in conto dell’UPB S01.03.010 (cap. SC01.0628) può essere utilizzata anche per incrementare le risorse di cui alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna).

20. Alla definizione dell’ammontare delle risorse destinate ai pacchetti integrati di agevolazione (PIA) possono concorrere gli stanziamenti autorizzati nelle varie leggi di incentivazione relative ai settori produttivi interessati nei PIA medesimi.

21. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto disposto per gli strumenti di agevolazione a favore del sistema delle imprese dall’articolo 25, commi da 1 a 6, della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche e integrazioni, sulla base di un piano di sviluppo approvato su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione di concerto con gli assessori competenti per materia.

22. Le somme stanziate in conto competenza del bilancio della Regione destinate al finanziamento del fondo sanitario regionale, quota indistinta, sono erogate a favore delle aziende sanitarie quali acconti e conguagliate nell’esercizio successivo.

23. Le somme stanziate e non impegnate nell’esercizio 2011 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente foreste della Sardegna, soppressione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), sussistenti in conto del capitolo SC04.1919 (UPB S04.08.007) sono conservate in conto residui per essere utilizzate, per le medesime finalità, nell’esercizio 2012.

24. Al fine di ridurre i tempi di pagamento della pubblica amministrazione, i finanziamenti regionali concessi a favore degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche possono, in tutto o in parte, intendersi incassati nella misura dei pagamenti effettuati a decorrere dal 1° giugno 2012 nei confronti delle imprese appaltatrici.

25. Nella lettera a) del comma 29 dell’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), le parole “comma 1” sono sostituite dalle parole “comma 2”. L’efficacia della presente disposizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2011.

26. Al comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da: “assunzioni di personale” a: “onere è” sono sostituite dalle seguenti: “assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e altri rapporti formativi derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall’attuazione di programmi finalizzati all’occupazione o il cui onere è comunque”;

b) la cifra “40 per cento” è sostituita da “50 per cento”;

c) dopo le parole: “legge n. 122 del 2010” sono aggiunte le seguenti: “e successive modifiche, integrazioni e disposizioni, dell’articolo 9, comma 28 e ivi comprese quelle di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), articolo 4, comma 102, lettere a) e b).”.

27. [Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 18 (Unioni di comuni: modifiche all’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 - Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), dopo le parole “stipulare convenzioni a progetto o” sono aggiunte le seguenti parole: “assunzioni a tempo determinato”] [5].

28. Al punto 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), dopo le parole “direzione lavori” è inserita la seguente frase: “, ovvero, su esplicita richiesta, il Comune beneficiario può eseguire la progettazione e la direzione lavori. In tal caso, l’approvazione del progetto è subordinata al parere di conformità dell’Ente foreste”.

29. [Sono trasferite alla Presidenza della Regione, che le esercita anche tramite la società in house della Regione autonoma della Sardegna “Sardegna IT”, le competenze inerenti la progettazione, gestione ed evoluzione dei sistemi informativi dell’Amministrazione regionale, con esclusione del progetto scuola digitale, compresi i sistemi ICT distribuiti all’interno delle direzioni generali della Regione, il Sistema informativo sanitario, la Rete telematica regionale ed i sistemi di telefonia; alla società Sardegna IT è altresì affidata la gestione delle infrastrutture in fibra ottica terrestri e sottomarine e il Centro servizi regionale (CSR). La società in-house Sardegna IT opera sotto il controllo della Presidenza della Regione] [6].

 

     Art. 2. Disposizioni nel settore sociale e del lavoro

1. Al fine di contrastare le situazioni di emergenza persistenti nel settore socio-assistenziale e del lavoro è confermata la spesa di euro 30.000.000 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2009 (UPB S05.03.007).

2. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall’articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, è determinata, per l’anno 2012, in complessivi euro 176.943.000 da integrarsi con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); a tale fondo concorrono le sottoelencate risorse:

a) euro 15.000.000 destinati al potenziamento dell’assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007);

b) euro 87.043.000, di cui 37.043.000 sussistenti nel conto dei residui, destinati al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) (UPB S05.03.007);

c) euro 19.000.000 destinati al programma “Ritornare a casa” di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) (UPB S05.03.007);

d) euro 9.000.000 (UPB S05.03.005) destinati al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, Accordo Regione Sardegna - ANCI 15 dicembre 2004);

e) euro 46.900.000 destinati al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007).

3. L’Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato nell’anno 2012, ad integrare, previo parere della Commissione consiliare competente, mediante prelevamento dal fondo sanitario regionale di cui all’UPB S05.01.001, sino all’importo di euro 10.000.000, la dotazione del Fondo per la non autosufficienza, qualora, a seguito dell’istruttoria delle richieste pervenute la stessa risulti carente. L’Amministrazione regionale è tenuta a controllare direttamente i piani che presentano un punteggio da 0 a 5 della “scheda salute”.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni della Giunta regionale concernenti atti di indirizzo, criteri di spesa e stanziamenti del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito dall’articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, sono trasmesse al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro il termine di quindici giorni, decorso il quale se ne prescinde.

5. I contributi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007, così come modificato dall’articolo 8, comma 14, della legge regionale n. 3 del 2009, sono trasferiti direttamente all’Ente italiano di servizio sociale (EISS) - comitato regionale Sardegna, per garantire il funzionamento dei centri sociali gestiti dallo stesso ente.

6. Per la prosecuzione del programma di azioni dirette a favorire percorsi di inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2006, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 la spesa di euro 500.000; le somme sussistenti in conto residui destinate alle medesime finalità possono essere utilizzate anche per soddisfare le richieste riferite all’esercizio 2012 (UPB S05.03.009).

7. Per garantire l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dall’articolo 73, comma 1, lettera b) e comma 5, lettera c) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 3,comma 18, della legge regionale n. 1 del 2009, è autorizzata nell’anno 2012 e seguenti, una spesa valutata in euro 5.000.000 annui, destinata al supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio. Tale integrazione regionale, aggiuntiva alle risorse destinate per la medesima finalità dell’ente locale, è assegnata a condizione che l’ente garantisca almeno il mantenimento della spesa sostenuta nell’anno precedente con risorse proprie, e deve essere utilizzata esclusivamente per il miglioramento dei servizi di assistenza specialistica, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.), e di trasporto scolastico, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.) (UPB S02.01.006).

8. È concesso un contributo straordinario di euro 300.000 a favore della Provincia di Nuoro per l’acquisto degli arredi e completamento del Centro di riabilitazione “Fondazione Marreri Onlus” per persone con autismo e disturbi generalizzati e pervasivi dello sviluppo (UPB S07.10.005).

9. Al comma 13 dell’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2011, le parole “sostenute per l’acquisizione di opere dalla famiglia dell’artista”, sono sostituite dalle seguenti: “sopravvenute nell’esercizio 2010.

10. Nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011, e con l’obiettivo di fornire immediate ed efficaci risposte alle criticità e alle emergenze dell’economia isolana, l’autorizzazione di spesa ivi prevista, quantificata in euro 34.000.000 per l’anno 2012, è ripartita come segue:

a) euro 8.000.000 per un programma sperimentale di formazione, ricerca e inserimento di persone disoccupate o inoccupate (UPB S06.06.004);

b) euro 3.000.000 per interventi inerenti lavoratori socialmente utili (UPB S06.06.004);

c) euro 3.000.000 per interventi a sostegno di lavoratori colpiti da licenziamenti o sospensione di lavoro (UPB S06.06.004);

d) euro 3.500.000 per la formazione professionale dei lavoratori (UPB S06.06.004);

e) euro 11.500.000, nelle more di una rivisitazione organica della disciplina dei centri servizi per il lavoro (CSL), dei centri servizi per l’inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale, ai fini della prosecuzione delle attività, e fatte salve le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e della legge regionale n. 1 del 2009 (UPB S06.06.004);

f) euro 4.000.000 per un programma di interventi per lo sviluppo del Servizio civico volontario (UPB S06.06.004);

g) euro 1.000.000 per l’attuazione dei centri territoriali della rete dei servizi per il lavoro (UPB S06.06.004).

11. Nel comma 11 dell’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2011 l’inciso “entro il triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge” è sostituito dal seguente: “entro il quinquennio dalla data del 31 dicembre 2011”.

12. L’autorizzazione di spesa prevista per l’anno 2013 nell’articolo 6, comma 11, della legge regionale n. 1 del 2011 è anticipata all’anno 2012. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni con apposito decreto (UPB S06.03.029).

13. La Regione è autorizzata ad anticipare e integrare le assegnazioni statali destinate alla realizzazione e gestione dei progetti degli enti locali per la tutela delle minoranze linguistiche per gli anni 2012, 2013, 2014 con uno stanziamento di euro 500.000 annui (UPB S03.02.001).

 

     Art. 3. Semplificazione e contenimento della spesa

1. A partire dall’anno 2012 il Servizio sanitario regionale non è finanziabile in deficit.

2. Fermi i casi di risoluzione del contratto dei direttori generali di azienda sanitaria e/o ospedaliera dedotti nel contratto individuale di lavoro, la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale che non raggiunga la percentuale minima, preventivamente fissata secondo criteri omogenei predefiniti ed uniformi nel territorio regionale, degli obiettivi definiti dall’Amministrazione regionale per il periodo considerato nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari, e l’equilibrio economico finanziario di bilancio rispetto alla preventiva assegnazione delle risorse finanziarie.

3. Il mancato utilizzo delle risorse comunitarie nei termini previsti dai rispettivi regolamenti e dalle relative direttive regionali, approvate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione, che comporti il disimpegno automatico da parte dell’Unione europea delle risorse assegnate implica, per i dirigenti responsabili di linea, una riduzione del trattamento di risultato non inferiore al 50 per cento; la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, di concerto con l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente intervento.

4. L’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), è così sostituito:

“Art. 1 (Alienazione dei beni patrimoniali - Procedure)

1. I beni immobili di proprietà della Regione che non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali, degli enti strumentali, delle agenzie regionali e delle società in house, che non siano destinabili agli enti locali territoriali, ovvero che non rivestano interesse ambientale o culturale, sono di norma alienati.

2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, approva annualmente l’elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione. L’elenco è trasmesso alla competente Commissione consiliare che esprime il proprio parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole. L’elenco può essere aggiornato nel corso dell’anno con la medesima procedura.

3. I terreni di nuova formazione, derivanti da sdemanializzazione di reliquati idraulici assunti nella consistenza patrimoniale successivamente all’approvazione dell’elenco annuale, possono essere alienati previa autorizzazione da parte della Giunta regionale.

4. Per la vendita di alloggi e fabbricati adibiti ad abitazione si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. L’amministrazione, accertati i requisiti ivi prescritti e la legittima detenzione del bene, prima di avviare ogni altra procedura di dismissione propone la cessione del diritto di proprietà al detentore del bene per l’esercizio della prelazione. Le modalità per la vendita sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di patrimonio.

5. Negli altri casi la vendita avviene di norma mediante pubblico incanto secondo quanto stabilito dall’articolo 73, lettera c), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

6. In caso di asta deserta si procede a nuovo incanto fissando un prezzo base inferiore a quello precedente, nella misura stabilita dall’articolo 591, comma 2, del Codice di procedura civile.

7. Il ricorso al sistema della trattativa privata per la scelta dell’acquirente può avvenire:

a) qualora il secondo esperimento del pubblico incanto risulti infruttuoso;

b) quando il valore di stima dell’immobile sia pari o inferiore a 100.000 euro.

8. Il ricorso alla trattativa diretta, ossia la facoltà dell’amministrazione di negoziare la vendita direttamente con un unico soggetto, è ammesso:

a) quando sia andata deserta la procedura di una precedente gara esperita ai sensi dei commi 5 e 7;

b) nel caso il valore di stima dell’immobile sia inferiore a 50.000 euro;

c) nel caso di terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente interclusi, la cui utilità quali beni a sé stanti sia ridotta a causa delle limitazioni d’uso derivanti dalla interclusione o che non siano da soli suscettibili di alcuna utilizzazione produttiva;

d) nel caso di beni immobili o di porzioni di fabbricati che su istanza dei privati sono stati sdemanializzati e passati al patrimonio dello Stato e successivamente della Regione e che siano detenuti da privati cittadini che hanno già presentato istanza di sdemanializzazione e, quindi, non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva [7].

9. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia), si applicano anche alle alienazioni degli immobili di proprietà dell’Amministrazione regionale.

10. Una quota sino al 30 per cento delle risorse derivanti dall’alienazione del patrimonio disponibile è destinata all’acquisizione e razionalizzazione degli immobili della Regione, degli enti strumentali, delle agenzie regionali e delle società in house utilizzati a fini istituzionali.”.

5. Al fine del contenimento della spesa regionale le pubbliche amministrazioni, comprese le università sarde, che usufruiscano di finanziamenti da parte della Regione, predispongono i progetti necessari alla realizzazione di opere o alla esecuzione di lavori che riguardino il proprio patrimonio immobiliare con incarichi al proprio personale professionalmente abilitato, applicando le vigenti disposizioni in materia.

6. A decorrere dall’anno 2012 la spesa annua per missioni, anche all’estero, con esclusione di quelle relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nonché di quelle connesse alle attività di presidio del territorio e servizio di piena (Geni civili) nonché di quelle connesse alle attività di espletamento del servizio pubblico essenziale per la fornitura idrica svolte dall’ENAS, nonché di quelle strettamente connesse all’attuazione di accordi nazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, non può essere superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di personale.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è soppresso il trattamento di diaria per missioni o trasferte svolte nel territorio regionale e nazionale. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto dalle relative norme contrattuali, da parte del personale dell’Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali. Per lo svolgimento della missione il personale è tenuto a utilizzare i mezzi di servizio ovvero i mezzi pubblici; qualora l’uso dei mezzi pubblici sia inconciliabile con lo svolgimento della missione ovvero qualora l’uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, può esserne autorizzato l’utilizzo [8].

7 bis. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e al personale di ENAS addetto allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), quali ispezioni, verifiche, controlli, regolazioni e manutenzioni afferenti alle opere e pertinenze del sistema idrico multisettoriale regionale ed ai relativi interventi di emergenza, fermi restando in tutti i casi gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano, inoltre, al personale delle agenzie Laore Sardegna e Argea addetto alle attività necessarie per garantire l'adempimento delle funzioni affidate dalla legge alle agenzie, il cui espletamento non può prescindere da un allontanamento dalla sede di servizio, quali le attività di assistenza tecnica in capo alle aziende agricole e zootecniche, le attività ispettiva, di verifica e di controllo imposte dalla normativa vigente e l'esecuzione delle manutenzioni obbligatorie sugli immobili che le agenzie sono chiamate a gestire, fermi restando, in tutti i casi, gli ordinari stanziamenti di bilancio [9].

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti dell’Amministrazione regionale, degli enti e agenzie si applicano le disposizioni in materia di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).

9. Al fine di partecipare agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale, sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l’anno 2011, determina con propria deliberazione, l’ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento indicate dall’articolo 6, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Tale ammontare è assicurato dalla Giunta regionale anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 78 del 2010.

10. Gli enti, le agenzie e le aziende regionali nonché le società a totale partecipazione regionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno attraverso:

a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura;

b) raggiungimento del pareggio di bilancio negli enti che adottano la contabilità economica;

c) raggiungimento del pareggio della gestione di competenza negli enti che adottano la contabilità finanziaria.

11. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 10, la Giunta regionale emana, con propria deliberazione, in sede di predisposizione della manovra finanziaria, specifiche direttive.

12. Al fine di partecipare agli obiettivi di contenimento della spesa e di riduzione dei costi degli organi e degli apparati amministrativi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono ridotte nella misura del 10 per cento le indennità corrisposte ai componenti degli uffici di gabinetto del Presidente e degli assessori della Regione di cui alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell’Amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni, al personale degli uffici ausiliari degli organi di direzione politica di cui all’articolo 30 comma 5 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), e al portavoce del Presidente e ai componenti dell’Ufficio stampa di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009.

13. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dei singoli assessori competenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni consiliari, è determinato il compenso massimo riconoscibile ai direttori generali degli enti e delle agenzie nonché ai direttori generali nominati ai sensi dell’articolo 29, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione). Il trattamento economico di base è rapportato a quello del direttore generale della Regione maggiorato del 20 per cento.

14. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), le parole “ai componenti della commissione sono attribuiti le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987”, sono sostituite con le parole: “ai componenti della commissione, per ogni seduta giornaliera, competono i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, ed un gettone di presenza nella misura massima fissata dall’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).”.

15. Al fine del rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, e di quella in materia di esonero dal servizio prevista dall’articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 2011, l’incentivo di cui all’articolo 9, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), è concesso, con decorrenza dall’anno finanziario 2011 nella misura di tre mensilità, per ogni anno di esonero della retribuzione in godimento alla data di presentazione della domanda, calcolati sino a un massimo di quattro anni; conseguentemente è abrogata l’autorizzazione di spesa di cui alla citata norma. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011 le parole “…soggetti diversi dall’amministrazione di appartenenza..” sono sostituite dalle seguenti “soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165…”.

16. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011, i dipendenti già collocati in esonero dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione pensionistica secondo le disposizioni contenute nell’articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011, possono revocare la domanda di esonero al fine di esercitare il diritto alla richiesta di collocamento a riposo e il godimento del trattamento di quiescenza, ovvero al fine della permanenza in servizio fino al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011, per l’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

17. Gli oneri del personale di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2011 fanno carico al bilancio della Regione (UPB S01.01.001 e UPB S01.02.002). Le agenzie assegnatarie di tale personale non devono provvedere al relativo rimborso. Conseguentemente il contributo di funzionamento è ridotto di un’entità pari al rimborso medesimo. L’Assessore competente in materia di bilancio provvede alle dovute variazioni di bilancio.

18. Il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 (Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all’impiego), in materia di lavoro e servizi all’impiego), è così sostituito:

“1. La Regione eroga alle province, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, finanziamenti per la predisposizione e attuazione di progetti finalizzati ad incentivare il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti da almeno dodici mesi all’anagrafe del Centro dei servizi per il lavoro. Per il raggiungimento di tali obiettivi i medesimi finanziamenti possono essere utilizzati anche a titolo di cofinanziamento per la partecipazione da parte delle province a progetti regionali, nazionali o comunitari aventi analoga finalità.”.

19. Il comma 2 dell’articolo 72 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991), è sostituito dal seguente:

“2. I criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato competente per materia, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa).”.

20. Le convenzioni aventi ad oggetto la concessione di provvidenze creditizie e contributive a valere su fondi di rotazione e assimilati, sono stipulate dagli assessorati competenti nella materia a cui il fondo afferisce nell’ambito dell’accordo quadro concluso dall’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). La disposizione non si applica alle procedure di evidenza pubblica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

21. La Regione entro sessanta giorni dall’approvazione della legge finanziaria annuale eroga il 70 per cento del contributo concesso a favore delle associazioni ed organizzazioni beneficiarie di finanziamento regionale. Il saldo è erogato successivamente alla presentazione del rendiconto da rendersi sotto forma di autocertificazione, ai sensi del comma 22.

22. Il rendiconto dell’utilizzo di contributi o altre erogazioni ricevuti dall’Amministrazione regionale è reso nella forma autocertificatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. - Testo A). Tutte le disposizioni in contrasto con la presente disposizione sono abrogate, con esclusione di quelle dettate per programmi o iniziative comunitarie.

23. L’Amministrazione regionale cura il recupero dei crediti, accertati da parte della Presidenza e di ogni assessorato competente per materia, in via amministrativa, bonaria e coattiva, e in via giudiziale; le relative procedure sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di bilancio, da esprimersi entro venti giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

24. All’affidamento, tramite procedura selettiva ad evidenza pubblica, dell’attività di recupero dei crediti, di cui all’articolo 10, comma 14, della legge regionale n. 7 del 2002, limitatamente ai crediti pregressi, ivi compresi quelli connessi ai fondi di rotazione e assimilati anche gestiti per il tramite degli istituti di credito, provvede l’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si intendono per pregressi i crediti maturati e non riscossi alla data del 31 dicembre 2011 nonostante l’attivazione di strumenti amministrativi o giudiziari.

25. Restano fermi gli accordi transattivi già conclusi in forza dell’articolo 27, commi 9 e 12, della legge regionale n. 4 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione del quale possono essere stipulate, esclusivamente per crediti maturati e non riscossi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2011, ulteriori transazioni fino alla data del 30 giugno 2012. In caso di mancata osservanza degli impegni assunti con le transazioni di cui all’articolo 27 della legge n. 4 del 2006, si procede alla riscossione coattiva del relativo credito.

26. Alla declaratoria di inesigibilità dei crediti, compresi quelli connessi ai fondi di rotazione e assimilati e gestiti anche per il tramite degli istituti di credito, provvede ciascun assessorato competente per materia. La Giunta regionale definisce, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e previo parere della Direzione generale dell’Area legale, criteri, presupposti, e procedure per la declaratoria di inesigibilità del credito.

27. Le indennità stabilite dell’articolo 1, comma 6, della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili), a favore di soggetti portatori di handicap partecipanti ad attività di tirocinio o formazione per l’inserimento lavorativo sono sostituite da una indennità forfettaria di partecipazione su base oraria, stabilita nel programma annuale di interventi approvato dalla Giunta regionale su proposta del Comitato del Fondo per l’occupazione dei diversamente abili.

28. Il comma 20 dell’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011, è sostituito come segue:

“20. Ai fini dell’accesso all’esenzione IRAP prevista dall’articolo 17, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), trasmettono apposita istanza. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di cui al presente comma e delle comunicazioni previste dall’articolo 2, commi 11 e 12, della legge regionale n. 1 del 2009.”.

29. Nell’articolo 19 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Interventi in materia di agricoltura) nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole “rilascio di”, è inserito: “garanzie,”.

30. I trasferimenti dal fondo di competitività e sviluppo destinati alla realizzazione di opere pubbliche sono effettuati secondo le modalità stabilite per l’erogazione dei finanziamenti dall’articolo 6, comma 16, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto). L’importo complessivo del finanziamento destinato alla realizzazione delle opere pubbliche, sia in gestione diretta che in delega, costituisce l’oggetto dell’obbligazione e costituisce la base per l’assunzione dei correlati impegni anche pluriennali, nonché per l’erogazione della prima tranche di finanziamento.

31. A decorrere dall’anno 2012 il contributo annuo di cui all’articolo 32, comma 4, lettera d) della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), è erogato dall’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale (UPB S05.03.007).

32. A decorrere dall’anno 2012 l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate), a favore delle scuole materne non statali è di competenza della Regione. Conseguentemente è abrogata la lettera b) del comma 3 dell’articolo 73 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

33. Il termine previsto dall’articolo 40, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), prorogato da ultimo dall’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2004 e altre disposizioni varie), è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 [10].

34. Le risorse sussistenti nel bilancio regionale già destinate al cofinanziamento dei programmi comunitari che non soggiacciano alle regole sull’utilizzo delle risorse liberate stabilite dal comitato di sorveglianza del QCS Obiettivo 1, 2000/2006 e dal QSN 2007/2013, sono da considerarsi risorse addizionali per lo sviluppo e sono destinate a incrementare la quota del cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2007/2013 nonché ulteriori interventi regionali funzionali all’attuazione della strategia da questa definita. Le disponibilità sussistenti in conto dei vari capitoli di bilancio relativi alla programmazione comunitaria 2007/2013 sono ricondotte ad un unico fondo distinto per fonte di finanziamento; i capitoli di spesa in capo ai responsabili dell’attuazione sono dotati, mediante decreto dell’Assessore competente in materia, delle risorse solo a seguito della definizione dei provvedimenti di spesa. Al cofinanziamento dei programmi comunitari concorrono inoltre le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo e le risorse addizionali previste da specifiche leggi regionali o nazionali.

35. In via di interpretazione autentica dell’articolo 4 quater della legge regionale n. 4 del 2006, l’applicazione del comma 8 dello stesso articolo deve intendersi riferita ai soli versamenti volontari, con esclusione di quelli effettuati in seguito ad atti impositivi divenuti definitivi, per i quali i rapporti sono da intendersi esauriti.

36. Il rimborso dei versamenti volontari a titolo di tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, effettuati nei tre anni antecedenti alla cessazione dell’efficacia dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità (sentenza n. 216/2010), può essere richiesto, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Le istanze sono presentate alla Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio direttamente dai soggetti passivi, di cui al previgente comma 3 dell’articolo 4 della suddetta legge, o da soggetti che ne abbiano titolo per espressa cessione del credito, formale procura o mandato all’incasso.

37. Negli enti, agenzie, aziende regionali nonché nelle società a totale o prevalente partecipazione regionale, è vietato l’uso di fondi pubblici, ancorché allocati in capitoli di bilancio per le pubbliche relazioni o per fondi di rappresentanza, per l’acquisto di regali o gadget e per l’invio di comunicazioni augurali.

38. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38). Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, che decorre dal ricevimento dell’istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non può eccedere i centottanta giorni, l’istanza si considera accolta. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i CAA per disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie svolte dai centri ai sensi del presente comma (UPB S06.04.003).

39. Al fine di dare rapida definizione alle operazioni di finanziamento da cui derivano crediti con importi scaduti ed insoluti, gli Assessorati competenti per materia autorizzano accordi transattivi speciali di cui all’articolo 27, commi 9 e 12, della legge regionale n. 4 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, previa segnalazione dei soggetti convenzionati e secondo i criteri dettati dalla Giunta regionale. In deroga alle disposizioni vigenti il provvedimento di autorizzazione all’accordo transattivo è adottato dal direttore generale competente per materia. Si considera accolta la proposta transattiva dei soggetti convenzionati qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato dalla Giunta regionale. In caso di rifiuto dei debitori o di mancato rispetto degli impegni assunti nell’accordo transattivo si provvede al recupero coattivo dei crediti.

40. Al fine di favorire ed accelerare un recupero di competitività delle aziende che operano nei comparti dell’acquacoltura intensiva e estensiva, della mitilicoltura e dell’ostricoltura all’interno del territorio regionale e/o nelle acque territoriali prospicienti è autorizzata una spesa valutata in euro 1.000.000 annui per la concessione di aiuti economici nell’ambito del limite stabilito dal regolamento CE n.875/2007 e successive modifiche e integrazioni relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 [11].

L’aiuto può essere erogato esclusivamente a favore di piccole e medie imprese che esercitano l’attività di acquacoltura intensiva (allevamento di pesci), di mitilicoltura e di ostricoltura come attività prevalente e/o esclusiva all’interno del territorio regionale e/o nelle acque territoriali prospicienti la Sardegna.

L’Agenzia regionale ARGEA Sardegna procede all’espletamento delle procedure di erogazione degli aiuti ai beneficiari che ne facciano richiesta entro il limite massimo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (UPB S06.05.003).

41. È disposta la stipula di accordi quadro pluriennali con le articolazioni regionali del settore pesca delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute a norma del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e delle emanazioni regionali delle associazioni nazionali in rappresentanza degli armatori maggiormente rappresentative, al fine di garantire l’erogazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e dell’ acquacoltura.

42. Dopo il punto 4) della lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale), è inserito il seguente:

“4 bis. Spese sostenute per il funzionamento, anche in forma associata, degli Uffici dei giudici di pace.”

 

     Art. 4. Autorizzazioni di spesa

1. Al fine della compartecipazione alla realizzazione di un gasdotto destinato all’importazione di gas naturale dall’Algeria all’Italia attraverso la Sardegna (GALSI) è autorizzata una spesa complessiva valutata in euro 150.000.000 di cui euro 38.000.000 per l’anno 2012 a valere sulle risorse disponibili in conto del titolo di spesa 12.5.02 della contabilità speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 aprile 1994, n. 248 recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell’articolo 13 dello statuto speciale), e di euro 56.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sull’UPB S04.01.003.

2. Per l’anno 2012 l’ammontare del fondo unico di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, è determinato in euro 580.500.000 ed è ripartito per euro 510.300.000 a favore dei comuni e per euro 70.200.000 a favore delle province, di cui la somma di euro 500.000 a favore dell’amministrazione provinciale di Nuoro, per il funzionamento del museo MAN (UPB S01.06.001).

3. A decorrere dall’anno 2012 una quota pari al 3 per cento del fondo unico di cui al comma 1 dell’articolo 10, della legge regionale n. 2 del 2007 è destinata al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni). Il 5 per cento di tale riserva è destinato alle attività di valorizzazione e promozione dei comuni sardi aderenti alle associazioni “Borghi autentici d’Italia”, nella misura del 3 per cento e “Borghi più belli d’Italia”, nella misura del 2 per cento. Con provvedimento dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, le somme rispettivamente spettanti ai centri inseriti nelle due organizzazioni, sono ripartite, in parti uguali, fra i comuni associati alla data del 31 dicembre 2011.

4. Gli enti locali aventi insufficiente capacità di spesa in relazione ad opere pubbliche di prioritario interesse ed urgenza, possono chiedere che la Regione definanzi i relativi importi per riversarli all’unione dei comuni designata dallo stesso ente locale perché provveda all’appalto e alla realizzazione delle opere previste. Le unioni di comuni così designate operano come ente tecnico di attuazione. Alle unioni di comuni è riconosciuto per tale funzione il 15 per cento delle spese generali del quadro economico.

5. Per gli interventi di recupero e di valorizzazione dei centri storici previsti dalla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), è autorizzato l’ulteriore limite di impegno di euro 9.600.000 per l’anno 2012 e di euro 15.000.000 per ciascuna annualità dal 2013 al 2022 (UPB S04.10.001).

6. Gli stanziamenti recati dall’UPB S04.10.001 in conto competenza nell’anno 2012, possono essere utilizzati anche ai fini dello scorrimento delle graduatorie del bando 2011 di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 29 del 1998.

7. I termini di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 - Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), così come integrato dall’articolo 1, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2011 e dall’articolo 4, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all’interruzione della procedura di liquidazione dell’ESAF), sono prorogati al 31 dicembre 2012 limitatamente alle autorizzazioni di spesa destinate alle opere pubbliche il cui non utilizzo è dipeso dai mancati o ritardati pareri o autorizzazioni da parte dell’amministrazione statale o regionale o per interventi nei centri storici, di cui alla legge regionale n. 29 del 1998, al fine del coordinamento con la norma di proroga degli impegni di cui all’articolo 18, comma 41, della legge regionale n. 12 del 2011.

8. Per la riallocazione in altre strutture delle attività e delle funzioni che gli organismi del Ministero della difesa esercitano negli immobili da trasferire alla Regione ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle intese istituzionali sottoscritte in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007 è autorizzata, nell’anno 2012, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S07.10.004).

9. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità ed un adeguato livello di servizi non altrimenti garantito dalle risorse recate dal Fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000 per la realizzazione di un programma pluriennale in ragione di euro 1.000.000 per l’anno 2012, euro 2.000.000 per l’anno 2013, euro 3.000.000 per l’anno 2014, euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ed euro 4.000.000 per l’anno 2017. Il programma, corredato del piano finanziario relativo agli interventi da realizzare, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, ed è predisposto tenuto conto del fabbisogno documentato dagli enti pubblici per quelle opere che non possono trovare realizzazione mediante utilizzo delle risorse recate dal fondo unico (UPB S07.10.005).

10. A valere sulle risorse stanziate in conto dell’UPB S01.03.010 per la realizzazione delle opere immediatamente cantierabili di cui all’articolo 5, comma 8, è autorizzata, per la realizzazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico elevato nei territori comunali perimetrati dal PAI l’ulteriore spesa, già disposta dal comma 22 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2008 di euro 5.000.000 per il 2012 e di euro 6.000.000 per gli anni 2013 e 2014.

11. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2011, è sostituito dal seguente:

“3. Per fare fronte alle azioni e studi in corso e a quelli successivi necessari ad affrontare l’emergenza della proliferazione di specie esotiche infestanti, in particolare nel Mar’e Foghe, è concesso all’Amministrazione provinciale di Oristano il contributo di euro 500.000 (UPB S04.06.002).”.

12. È autorizzata la spesa annua valutata in euro 1.000.000 per garantire l’attivazione e il funzionamento dell’Agenzia regionale della sanità di cui all’articolo 22 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) (UPB S05.01.004).

13. Considerata l’urgenza di intervenire sull’allestimento e l’organizzazione dei servizi della protezione civile è autorizzata nell’anno 2012 la spesa di euro 500.000 (UPB S01.02.001).

14. Nel comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009 l’importo di euro 2.000.000 è sostituito con quello di euro 1.000.000 (UPB S02.01.009).

15. Al fine di migliorare la gestione e pianificazione del territorio, anche nell’ottica del recupero della fiscalità locale, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2009 è destinata alla realizzazione di un programma di interventi a favore dei comuni e loro forme associate. Il programma ha lo scopo di rendere disponibili strumenti, dati territoriali e catastali, nonché supporto organizzativo ed è attuato, sia attraverso interventi da parte dell’Amministrazione regionale sia mediante la concessione di contributi. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive integrazioni (UPB S04.10.004).

16. Alla quota di cofinanziamento regionale al Programma di sviluppo rurale (PSR), pari a euro 13.070.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede attingendo alle disponibilità recate dall’UPB S01.03.010 (cap. SC01.0628).

17. Le economie di spesa realizzate nei bandi per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009 per la concessione di incentivazioni a favore delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 (Provvidenze a favore dell’artigianato sardo, modifiche alla legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 5, alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40), possono essere utilizzate per un bando nell’esercizio 2012 per le medesime finalità sino all’importo di euro 30.000.000 (UPB S06.03.001).

18. Sono riversate in conto entrate del bilancio della Regione le somme resesi disponibili, a seguito di provvedimenti di disimpegno, in conto residui del capitolo SC06.0277 per un importo di euro 18.750.000 per essere riassegnate, con decreto dell’Assessore competente in materia di bilancio, per euro 15.000.000 (UPB S06.02.006), per le finalità di cui all’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera), e per euro 3.750.000 (UPB S06.03.002) per le finalità di cui all’articolo 7, comma 45, della legge regionale n. 3 del 2008.

19. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati dalle pregresse attività estrattive e/o industriali, ivi comprese la relativa assistenza tecnica e la direzione dei lavori, è autorizzata nell’esercizio 2012, la spesa di euro 4.500.000, da ripartire sulla base di un programma approvato con deliberazione della Giunta regionale (UPB S04.06.005).

20. Per l’espletamento nell’anno 2012 di un bando finalizzato alla diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la concessione di contributi a favore dei nuclei familiari per l’installazione nella prima casa di impianti per il riscaldamento-raffreddamento degli ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria e per altri sistemi innovativi, è autorizzata una spesa complessiva di euro 4.500.000 in ragione di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 (UPB S04.01.003).

21. Le economie di spesa realizzate nei bandi espletati ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili, riferite alle annualità 2007, 2008, 2009 e 2010, possono essere utilizzate per indire un nuovo bando per le medesime finalità (UPB S04.01.003).

22. È autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui per azioni di supporto e assistenza tecnica rivolte agli sportelli unici per le attività produttive e agli imprenditori per la gestione dei procedimenti unici SUAP anche in seguito all’entrata in vigore della riforma nazionale sullo sportello unico (UPB S01.04.001).

23. Il contributo concesso al Consorzio industriale della Valle del Tirso per il completamento del proprio centro servizi, ai sensi dell’articolo 24, comma 17, della legge regionale n. 2 del 2007, può essere destinato, anche in parte, al completamento e/o ampliamento della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti di proprietà consortile.

24. Il contributo concesso al Consorzio di bonifica del Cixerri ai sensi degli articoli 4 e 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), con deliberazione della Giunta regionale n. 15/41 del 30 marzo 2000 può essere destinato, anche in parte, per l’abbattimento dei costi diretti ed indiretti attinenti l’attività istituzionale dell’ente.

25. A favore dei consorzi di bonifica è disposto uno stanziamento straordinario complessivamente pari a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 funzionale all’abbattimento dei costi di funzionamento, diretti ed indiretti, attinenti l’attività istituzionale degli enti, sostenuti dall’anno 2006 all’anno 2011. I criteri di ripartizione nonché quelli di qualificazione e quantificazione dei costi di funzionamento da considerare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, previo parere della competente Commissione consiliare (UPB S04.02.003).

26. Al fine di dare attuazione alle misure previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2011, n. 154 , è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 a valere sulle risorse programmate dalla Giunta regionale con la deliberazione 16 novembre 2011, n. 46/63, (UPB S06.04.009).

27. In deroga all'articolo 18, comma 42 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), per l’attuazione dell’accordo di programma, stipulato in data 16 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, della controllata regionale Fluorite di Silius Spa, per il ricollocamento del personale e l’avvio dei ripristini e delle bonifiche ambientali, è autorizzata, nell’esercizio 2012, la spesa complessiva di euro 2.979.000 (UPB S06.03.023) [12].

28. In deroga all’articolo 18, comma 42, della legge regionale n. 12 del 2011 è autorizzata la spesa sui residui 2011 della UPB S06.03.024 (cap. SC06.0690) al fine di provvedere al supporto della gestione della società partecipata regionale Carbosulcis Spa fino all’importo massimo di euro 8.770.000 e della UPB S06.03.024 (cap. SC06.0693) per la gestione liquidatoria di Fluorite di Silius Spa fino all’importo massimo di euro 1.488.000.

29. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 14, della legge regionale n. 3 del 2008, destinata al mantenimento di un Piano di sorveglianza e di monitoraggio delle malattie infettive e diffusive sulla fauna selvatica, è valutata in euro 200.000 annui (UPB S05.01.001).

30. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2 del 2007, a favore del Comune di Cagliari per la realizzazione del Palazzetto dello sport è destinata alla riqualificazione e al completamento di impianti sportivi già esistenti nel medesimo comune. I Comuni di Oristano e di Nuoro possono chiedere di utilizzare il contributo ad essi destinato dalla stessa norma anche in parte per la riqualificazione e il completamento di impianti sportivi già esistenti. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, definisce le modalità di concessione dei contributi (UPB S05.04.002).

31. Per l’anno 2012, a valere sullo stanziamento dell’UPB S05.04.001, è autorizzata la concessione di un contributo di euro 1.000.000 a favore del Comitato regionale del CONI per l’organizzazione della manifestazione sportiva internazionale denominata Jeux des Iles e per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna.

32. Per le finalità di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2011, è autorizzata la spesa di euro 45.000.000 per l’anno 2012, euro 55.000.000 per l’anno 2013 ed euro 28.000.000 per l’anno 2014. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi previo parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro il termine di venti giorni, decorso il quale si intende acquisito, definisce le modalità di utilizzo delle somme. L’economia di spesa realizzata sugli stanziamenti di cui all’articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 e di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008, a conclusione delle sottoscrizioni per i previsti aumenti di capitale è destinata ad incrementare la spesa di cui al presente comma. È abrogato il comma 13 dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2009 (UPB S04.02.005).

33. A valere sulle risorse recate dall’UPB S05.03.005 una somma pari a euro 184.815 è destinata all’attuazione di progetti sperimentali nel settore della sicurezza sociale, a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica, alla quale possono partecipare gli enti e organismi di cui all’articolo 32, commi 4 e 13, della legge regionale n. 8 del 1997, secondo criteri e indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale.

34. È autorizzata nel 2012 la spesa di euro 25.000.000 a favore dell’Ipab Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe per il risanamento dei debiti relativi al personale e per la successiva trasformazione in ASP San Giovanni Battista di Ploaghe (UPB S05.01.001).

35. È autorizzata la spesa complessiva di euro 8.300.000 in ragione di euro 2.000.000 per l’anno 2012, di euro 2.900.000 per l’anno 2013 e di euro 3.400.000 per l’anno 2014 per essere destinata al finanziamento delle domande relative alla selezione “Invito a manifestare interesse” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 43/40 del 27 ottobre 2011: legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta attraverso la attività di oratori e similari) - Piano finanziamenti destinati al riadattamento e riqualificazione delle strutture esistenti e acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici”; una quota della predetta spesa, valutata in euro 1.000.000 per il 2012 e in euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, è destinata al finanziamento delle domande delle parrocchie degli enti della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2010 non ammessi alla selezione di cui sopra per documentazione incompleta da integrare mediante la presentazione del regolamento dell’oratorio entro il 30 marzo 2012 (UPB S05.03.006).

36. Per le finalità di cui all’articolo 32, comma 19, della legge regionale n. 2 del 2007, concernente gli accordi integrativi regionali della medicina generale e pediatria di libera scelta, è autorizzata una spesa valutata in euro 2.000.000 annui (UPB S05.01.001).

37. Per il funzionamento del Sistema informativo nazionale per le dipendenze (SIND) (decreto del Ministero della salute dell’11 giugno del 2010) è autorizzata nell’anno 2012 la spesa di euro 200.000 (UPB S05.03.08).

38. Il Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese Sardegna ricerche è autorizzato a partecipare alla Fondazione IMC - Centro marino internazionale - onlus, organismo pubblico di ricerca con sede a Torregrande, Oristano.

39. È autorizzata nell’anno 2012 la spesa di euro 10.000 a favore del Centro di documentazione e studi delle donne di Cagliari, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento (UPB S03.01.003).

40. È autorizzata per gli anni 2012, 2013 e 2014 la spesa di euro 500.000 per il sostegno finanziario ed organizzativo agli sportelli linguistici sovracomunali a regia regionale, come previsto nel Progetto obiettivo 2.2 del Piano triennale degli interventi di promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda 2011-2013 di cui all’articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna) (UPB S03.02.001).

41. Per l’attuazione del programma Sardegna Speaks English è autorizzata, nell’anno 2012, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S02.01.014).

42. A valere sull’UPB S02.02.003 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, la spesa di euro 500.000 per l’erogazione di un contributo per lo svolgimento, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di formazione professionale, di attività finalizzate al pieno utilizzo della struttura realizzata con il contributo regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 maggio 1999, n. 18 (Investimenti di opere di carattere permanente e disposizioni varie), e definita con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 1999, n. 52/151, per la formazione ed orientamento professionale di non vedenti e portatori di altri handicap. La programmazione dell’utilizzo di tale contributo è inviata all’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge per il primo ed entro il 31 marzo di ognuno degli anni successivi, unitamente ad una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno precedente.

43. [Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), e successive modificazioni, sostenendone l’avvenuta o futura trasformazione in intermediari vigilati dalla Banca d’Italia, i confidi possono imputare al fondo consortile o ad apposita riserva i fondi rischi costituiti dai contributi della Regione, successivamente alla data del 30 giugno 2007 a valere sull’articolo 7, comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008, e dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2009. Tali risorse sono attribuite, unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.] Sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, e i commi 37 e 38 dell’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2009, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 7.000.000 per l’anno 2012 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (UPB S06.03.001, S06.03.008, S06.03.019, S06.03.028). La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni, dall’entrata in vigore della presente norma, sentite le parti interessate, individua tutte le azioni necessarie per la massimizzazione dell’utilizzo del Fondo di garanzia per PMI. [13]

44. È autorizzata nell’anno 2012 la spesa di euro 21.500.000 per il potenziamento del programma Master and back quale integrazione regionale delle risorse di cui all’Asse IV del PO FSE 2007/2013. Quanto a euro 18.000.000 sono utilizzati, relativamente al bando 2011, per lo scorrimento dei percorsi di rientro, mentre 3.500.000 di euro sono riservati allo scorrimento delle graduatorie relative all’alta formazione. Ogni novanta giorni l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale presenta alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio una relazione sullo stato di attuazione del programma e sul monitoraggio dei singoli progetti attivati (UPB S02.02.007).

45. Al fine di garantire il completamento del programma “Master and back - percorsi di rientro 2009”, attuato presso gli enti e le agenzie regionali, e di qualificare le esperienze sinora maturate dai beneficiari del programma medesimo negli specifici profili professionali, gli enti e le agenzie regionali ospitanti sono autorizzati al rinnovo dei contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, stipulati a seguito di procedure di selezione ad evidenza pubblica, per un ulteriore anno a partire dal loro termine naturale a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di reclutamento previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego e che le risorse finanziarie siano reperite dagli stessi enti e agenzie regionali nei quadri economici relativi a specifiche attività di progetti ad essi assegnati, finanziati con fondi regionali, nazionali o comunitari.

46. Nell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), le parole “è autorizzata nell’anno 2012 e per ciascuno degli anni 2013 e 2014 la spesa di” sono sostituite dalle seguenti: “è autorizzata nell’anno 2012 e per ciascuno degli anni 2013 e 2014 una spesa valutata in” (UPB S07.06.001).

47. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 4, della legge regionale 12 del 2011, è autorizzata, a valere sugli stanziamenti recati dall’UPB S06.04.004 per l’anno 2012, la spesa di euro 500.000.

48. Al fine di consentire alle imprese sarde iscritte all’Albo regionale appaltatori di adeguare, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 2011, n. 328, la propria qualificazione ai pubblici appalti per categorie di opere generali e specializzate, il termine di cui all’articolo 35, commi 1 e 3, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale), è prorogato al 31 dicembre 2012, e gli enti e le pubbliche amministrazioni che dispongono le procedure di affidamento di lavori pubblici sono quelle indicate all’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2007 [14].

49. Il contributo alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari di cui alla legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38 (Contributo annuo alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari) è determinato per l'anno 2012 in euro 9.200.000 (UPB S05.04.003); alla determinazione del contributo per gli anni successivi si provvede a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) [15].

50. A favore della Fondazione Teatro lirico di Cagliari, per il ripiano delle esposizioni debitorie, è autorizzata, nell'anno 2013, a titolo di anticipazione, la spesa di euro 10.000.000 da restituire in dieci anni, con rate annuali di euro 1.000.000 mediante compensazione in sede di erogazione del contributo ordinario annuale (UPB S05.04.003) [16].

51. Per favorire l’alta specializzazione nel settore della “chimica verde”, sia con riferimento ai processi industriali che a quelli energetici, agricoli e forestali, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati, con laurea specialistica o magistrale, nelle università sarde e per l’istituzione di un premio annuale a favore delle migliori tesi di laurea dei giovani laureati nelle università sarde. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per la selezione e l’erogazione delle borse di studio e dei premi (UPB S02.01.013).

52. Per gli anni 2012 e 2013 è autorizzata, a valere sull’UPB S03.02.002 la spesa di euro 80.000, di cui rispettivamente euro 27.000 in favore dell’Associazione culturale Casa museo Antonio Gramsci di Ghilarza, euro 27.000 in favore dell’Associazione Casa natale Antonio Gramsci di Ales, euro 16.000 in favore dell’Istituto studi e ricerche Antonio Gramsci di Cagliari ed euro 10.000 in favore della Biblioteca gramsciana onlus borgo di Ales. Il contributo è corrisposto nella misura dell’80 per cento a titolo di anticipazione su istanza semplice degli aventi titolo. Il saldo 2011, 2012 e 2013 è erogato previa presentazione di sola autocertificazione del responsabile legale attestante l’utilizzo di finanziamenti per l’attività svolta ai fini della promozione della figura di Antonio Gramsci.

53. In prosecuzione degli interventi attivati ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge regionale 24 aprile 2001 n. 6 (legge finanziaria 2001), al fine di consentire nelle Province di Cagliari, Sulcis-Iglesiente e Medio Campidano il completamento del progetto di risanamento estetico-ambientale attraverso l’interramento dei cavi telefonici aerei e l’eliminazione delle palificazioni nei centri storici e nelle aree di grande pregio ambientale e turistico, è autorizzato per ciascuno degli anni 2012 e 2013 lo stanziamento di euro 1.500.000. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in tutto o in parte la realizzazione delle opere di risanamento di cui al presente comma (UPB S04.06.002) [17].

54. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 27, comma 5 della legge regionale n. 4 del 2006, da attuarsi a cura dell’Amministrazione regionale tramite i soggetti titolari della progettazione è autorizzata per l’anno 2012 la spesa di euro 2.000.000. La Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente approva il relativo programma (UPB S02.03.002).

55. La Regione, al fine di sostenere e potenziare il comparto ovi-caprino e in linea con i criteri previsti dall’articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2010, è autorizzata all’erogazione di contributi alle associazioni e organizzazioni di produttori riconosciute, per l’attivazione di strutture tecniche autonome che garantiscano il sostegno e la formazione agli allevatori sardi per tutti gli adempimenti tecnico-organizzativi necessari per lo sviluppo del programma di controllo e miglioramento della qualità del latte. Per tali finalità è prevista la spesa di euro 1.000.000 per le annualità 2012, 2013 e 2014 (UPB S06.04.008).

 

     Art. 5. Interventi urgenti anticrisi

1. Per la realizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, nell’anno 2012 la spesa di euro 39.000.000 (UPB S02.03.006).

2. [I progetti di cui al comma 1 sono rivolti a dare occupazione a cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione. È data priorità all’impiego di soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni, di disoccupati di lungo periodo, e di donne] [18].

2 bis. I comuni possono impiegare i predetti fondi esclusivamente per l'occupazione dei soggetti e con i vincoli di priorità di cui al comma 2, preferibilmente tramite il ricorso a cooperative sociali di tipo "B" ed evitando forme di impiego che costituiscano presupposti per la creazione di nuovo precariato. Possono essere realizzati progetti che non utilizzino una quota superiore al 25 per cento delle risorse trasferite per le finalità di cui al comma 1, rivolti al superamento dell'arretrato amministrativo in materia di condono edilizio, rilascio di autorizzazione paesaggistica e per la creazione e gestione delle relative banche dati, con lavoratori disoccupati dotati delle necessarie specifiche professionalità e cofinanziati dagli stessi comuni con un contributo pari al 20 per cento, a valere sulle dotazioni finanziarie assegnate dal Fondo unico istituito dalla legge regionale n. 2 del 2007 [19].

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988, i fondi sono assegnati ai progetti di cui al comma 1 con i medesimi criteri previsti per la ripartizione del Fondo unico per gli enti locali dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. I progetti possono essere realizzati dai comuni anche in forma associata. I comuni possono concorrere al finanziamento del progetto con una quota non superiore al 10 per cento del costo, a valere sulla quota di trasferimenti del Fondo unico per gli enti locali.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono impegnate dai comuni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, pena la decadenza dal finanziamento.

5. È autorizzata la spesa di euro 19.000.000 (UPB S02.03.006) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 da ripartire a favore dei comuni secondo le seguenti finalità:

a) euro 10.000.000 per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale n. 1 del 2009 relativi all’incremento boschivo;

b) euro 9.000.000 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, avuto riguardo all’estensione delle aree del territorio comunale, pubbliche o private, già concesse all’Ente foreste o agli ispettorati ripartimentali.

6. [Il contributo previsto dal comma 5 può assumere carattere permanente a favore dei comuni che, per almeno un triennio, hanno realizzato o realizzino i previsti programmi di aumento, manutenzione e incremento del patrimonio boschivo e che, dopo il primo triennio, concorrano al programma con una quota di cofinanziamento pari al 10 per cento dell’importo assegnato; agli oneri derivanti dagli anni successivi si provvede con legge finanziaria ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, e successive modifiche e integrazioni] [20].

7. Gli interventi di cui all’articolo 40, comma 6, della legge regionale n. 7 del 2005, così come modificata dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2006, e quelli di cui all’articolo 5, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2008, modificato da ultimo dall’articolo 5, comma 18, della legge regionale n.del 2009, possono essere realizzati anche con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale n. 1 del 2009.

8. Le autorizzazioni di spesa per la realizzazione di opere pubbliche immediatamente cantierabili di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2011, sono rideterminate in euro 47.000.000 per l’anno 2012 e in euro 50.000.000 per l’anno 2013 e possono essere utilizzate in ciascun anno anche per lo scorrimento delle graduatorie relative al bando dell’anno 2011 (UPB S01.03.010).

9. Una quota fino ad euro 2.000.000 dello stanziamento di cui al comma 8 per l’anno 2012 è destinata:

a) quanto a euro 1.500.000 alla copertura di spese per il ripristino di strutture pubbliche e di beni immobili di proprietà di enti locali danneggiati da eventi calamitosi o dolosi. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione e bilancio;

b) quanto a euro 500.000 per l’esecuzione di opere urgenti per il consolidamento e ripristino della sicurezza dell’ex Ospedale minerario di Montevecchio (UPB S01.03.010).

10. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, per i bandi da indire ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2011, si applicano le seguenti disposizioni:

a) lo stanziamento è destinato per il 30 per cento ad opere di interesse provinciale e per il 70 per cento ad opere di interesse comunale, dando priorità tra queste a quelle realizzate dai comuni in forma associata; alle percentuali si può derogare in carenza di progetti ammissibili per una tipologia di opere;

b) il termine per la presentazione delle domande per il bando per l’anno 2013 è stabilito al 28 febbraio 2013;

c) le province e i comuni procedono all’appalto dei lavori ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria; il mancato rispetto del termine comporta il definanziamento dell’intervento;

d) gli impegni per il finanziamento sono assunti a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale sulla base dei tempi previsti per la realizzazione dell’opera;

e) il finanziamento è erogato pro quota sulla base di stati di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla presentazione degli stessi; il saldo finale a seguito di presentazione del verbale di collaudo dell’opera, ovvero della certificazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dei lavori e del rendiconto.

11. Una quota pari a 26,5 milioni di euro del PO-FSE 2007-2013 è destinata a:

a) un fondo per il microcredito cui possono accedere coloro che avendo i requisiti previsti dal comma 2, intendano avviare, in forma singola o associata, un’attività lavorativa autonoma; il prestito, per importi variabili dai 5.000 ai 25.000 euro, è concesso senza interessi e con rateizzazione mensile o trimestrale; la prima rata è dovuta diciotto mesi dopo la stipula del contratto di mutuo;

b) un fondo per il finanziamento di programmi comunali o intercomunali per la creazione di impresa e valorizzazione del capitale umano.

12. I fondi di cui al comma 11 sono gestiti dall’Assessorato competente in materia di lavoro che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge pubblica i relativi bandi.

13. Gli interventi previsti nei commi da 1 a 6 e da 8 a 10 sono urgenti e di immediata realizzazione e le somme assegnate che non siano impegnate nell’esercizio 2012 sono riversate dai soggetti percettori all’Amministrazione regionale, che li destina agli stessi interventi per l’anno 2013.

14. Ai fini del rispetto del patto di stabilità, i pagamenti per gli interventi di cui al presente articolo hanno carattere prioritario [21].

 

     Art. 6. Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012, 2013 e 2014 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2012.


[1] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 marzo 2020, n. 10 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 13 ottobre 2022, n. 15.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 2012, n. 10.

[3] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 2012, n. 10 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2015, n. 22.

[4] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 2012, n. 10 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2015, n. 22.

[5] Comma abrogato dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[6] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[7] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2015, n. 35.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 8 marzo 2013, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[9] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2012, n. 16 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 2012, n. 17. La modifica di cui all'art. 2, L.R. 17/2012, è stata soppressa dall'art. 3 della L.R. 21 gennaio 2014, n. 7.

[10] Comma così rettificato dall'art. 2 della L.R. 2 agosto 2013, n. 19. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2022 dall'art. 16 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 maggio 2013, n. 12.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2013, n. 12.

[13] Il primo e secondo periodo sono stati soppressi dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 37.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 8 marzo 2013, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 2012, n. 14.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 2012, n. 14.

[17] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 13 settembre 2012, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 25.

[18] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 17 maggio 2016, n. 9.

[19] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 25.

[20] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.

[21] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 2012, n. 10.