§ 5.2.162 – L.R. 29 aprile 2003, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/04/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di carattere finanziario.
Art. 2.  Adozione della contabilità economico – patrimoniale.
Art. 3.  Recupero dei fondi di rotazione.
Art. 4.  Chiusura di contabilità speciali.
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1995.
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1983.
Art. 7.  Residui attivi e passivi.
Art. 8.  Istituzione dei regimi a sostegno delle attività produttive in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE e relativi regolamenti comunitari di attuazione.
Art. 9.  Disposizioni in materia di agricoltura.
Art. 10.  Disposizioni nel settore industriale.
Art. 11.  Disposizioni in materia di trasporti.
Art. 12.  Interventi nella formazione professionale e nel lavoro.
Art. 13.  Disposizioni in materia di istruzione, cultura, spettacolo e sport.
Art. 14.  Fondazione Ente lirico di Cagliari.
Art. 15.  Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale.
Art. 16.  Norme sui contratti di fornitura di beni e servizi in materia sanitaria.
Art. 17.  Disposizioni in materia di volontariato e terzo settore.
Art. 18.  Disposizioni a favore dei Comuni.
Art. 19.  Norme sugli usi civici.
Art. 20.  Disposizioni nel settore ambientale.
Art. 21.  Disposizioni varie.
Art. 22.  Copertura finanziaria.
Art. 23.  Entrata in vigore.


§ 5.2.162 – L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003).

(B.U. 30 aprile 2003, n. 13 – S.O. n. 1).

 

CAPO I

Disposizioni di carattere finanziario e programmatico

 

Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario.

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), a contrarre uno o più mutui o, in alternativa, ad emettere prestiti obbligazionari da essa esclusivamente garantiti, per un importo di euro 1.572.975.000 (UPB E03.032 - Cap. 51005), così ripartito:

     a) euro 1.161.655.000 nell’anno 2003, di cui euro 603.773.000 quale quota già autorizzata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7;

     b) euro 411.320.000 nell’anno 2004, quale quota già prevista dalla normativa di cui alla lettera a).

     2. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l’autorizzazione di cui al comma 1 sono indicate, a’ termini dell’ultimo comma del succitato articolo 37, nella tabella C allegata alla presente legge.

     3. L’Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata nell’anno 2003 a contrarre uno o più mutui per un importo complessivo pari a euro 3.378.661.000 (UPB E03.032 - Cap. 05006) per la copertura del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2001 - pari a euro 2.993.461.000 - e per la copertura del saldo finanziario negativo presunto alla data del 31 dicembre 2002, pari a euro 385.200.000, derivanti dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati e destinati ad investimenti in opere di carattere permanente.

     4. L’autorizzazione alla contrazione dei mutui per l’anno 2002, disposta dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, è rinnovata nell’anno 2003.

     5. Per la contrazione dei mutui di cui ai commi 1 e 3 valgono le condizioni e le modalità previste dall’articolo 1, commi 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997).

     6. L’ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi decorre per una quota capitale di complessivi euro 1.000.000.000 dal 1° gennaio 2003, dal 1° gennaio 2004 per la restante quota di quelli autorizzati nel 2003 e dal 1° gennaio 2005 per quello autorizzato nel 2004.

     7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in:

2003

euro

93.113.000

2004

euro

446.726.000

2005-2017

euro

485.016.000

2018

euro

391.903.000

2019

euro

38.270.000

8. Nella tabella A, allegata alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2003, 2004, 2005; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

     a) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007 - Cap. 03035)

2003

Euro

24.567.000

2004

Euro

23.165.000

2005

Euro

24.247.000

9. A’ termini dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1983, così come modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005, relativamente alle spese di cui le vigenti norme determinano gli stanziamenti o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano determinati nella misura indicata nell’allegata tabella B.

     10. In conformità a quanto disposto dall’articolo 29, comma 18, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il disavanzo finanziario, per l’anno 2003, dei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti è calcolato sulla base dei parametri previsti dal comma 7, nonché dalla lettera e) del comma 5 del succitato articolo della stessa legge.

 

     Art. 2. Adozione della contabilità economico – patrimoniale.

     1. La Regione adotta la contabilità di tipo economico-patrimoniale basata sui principi definiti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e con una strutturazione dello stato patrimoniale e del conto economico modificata, in base al principio della chiarezza, per integrarla alle peculiarità della gestione e del patrimonio della Regione stessa. Tale contabilità è integrata con quella finanziaria prevista dalla legge regionale n. 11 del 1983.

     2. La contabilità è articolata in modo analitico al fine di favorire la valutazione periodica di cui al comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e l’attuazione del controllo di gestione di cui all’articolo 10 della medesima legge.

     3. Tale contabilità economica è adottata anche dagli enti regionali.

     4. Al fine dell’attuazione di quanto previsto nei precedenti commi la Giunta regionale presenta al Consiglio un apposito disegno di legge.

     5. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, a decorrere dall’anno 2003, le amministrazioni di spesa che, a’ termini della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, gestiscono risorse utilizzate da altri centri di responsabilità sono tenute a presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di riparto delle risorse medesime, al fine di evidenziare per ciascuna struttura amministrativa i relativi costi di gestione.

 

     Art. 3. Recupero dei fondi di rotazione.

     1. È disposto, nell’anno 2003, il versamento in conto entrate del bilancio regionale della somma di euro 47.800.000 proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103):

     a) euro 1.500.000 dal fondo destinato alla trasformazione delle passività agricole di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;

     b) euro 4.300.000 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese di navigazione, di cui alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;

     c) euro 6.000.000 dal fondo per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle medie imprese industriali, di cui alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;

     d) euro 20.000.000 dal fondo per la concessione di provvidenze alle imprese artigiane, di cui all’articolo 10 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, costituito presso l’Artigiancassa;

     e) euro 6.000.000 dal fondo per la concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;

     f) euro 4.000.000 dal fondo per la concessione di provvidenze all’artigianato sardo di cui alla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, costituto presso la Banca CIS S.p.A.;

     g) euro 6.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli occupativi nel settore industriale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, costituto presso la Banca CIS S.p.A..

     2. Al recupero dei fondi provvede l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.

 

     Art. 4. Chiusura di contabilità speciali.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono soppresse le contabilità speciali di cui alle Leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, limitatamente ai programmi d’intervento fino a quello del biennio 1986-1987 compreso.

     2. Le somme rinvenienti da tale chiusura sono destinate:

     a) per una quota fino a euro 40.000.000 al titolo di spesa 12.3.02, lettera c), del programma di intervento 1998/1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402;

     a bis) una quota pari ad euro 311.515 al titolo di spesa 11.4.03 del programma d’Intervento per gli anni 1988-90 di cui alla Legge n. 268 del 1974, a valere sul titolo di spesa 11.4.02/I del medesimo programma di intervento [1];

     b) per la restante quota al titolo di spesa 11.04.02/I del programma d’intervento per gli anni 1988/1990; alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.

     3. All’assolvimento degli obblighi preesistenti in capo all’Amministrazione regionale si provvede mediante attingimento dal fondo di cui al comma 2 secondo le procedure previste dall’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1995.

     1. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), è sostituito dal seguente:

     “6. Per gli atti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 3 i termini per l’esercizio del controllo sono raddoppiati e, per i bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni, quando le entrate derivano anche in parte da trasferimenti dalla Regione, decorrono dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale.”.

     2. Dopo il comma 6 del medesimo articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995, sono inseriti i seguenti:

     “6 bis. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, gli enti di cui al comma 6 devono adeguare l’entità dei contributi previsti nei propri bilanci a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio.

     6 ter. Sino alla data di pubblicazione del bilancio regionale, la gestione dei bilanci contenenti contributi regionali è consentita con le modalità previste dall’articolo 35 della legge regionale n. 11 del 1983.”.

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1983.

     1. Il comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:

     “Art. 37.

     1. Nelle more dell’adeguamento dell’articolo 11 dello Statuto della Regione Sardegna ai princìpi del combinato disposto degli articoli 5, comma 5, e 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in applicazione dei medesimi, la Regione ha facoltà di contrarre, sulla base di apposita autorizzazione da disporsi di volta in volta con legge regionale, mutui e/o prestiti, anche obbligazionari, da essa esclusivamente garantiti, per provvedere a spese di investimento, ivi comprese le assunzioni di partecipazioni in società. Gli investimenti da finanziare con il provento dei mutui e dei prestiti possono essere realizzati dall’Amministrazione regionale sia direttamente, sia attraverso gli enti e le aziende di cui al comma 1 dell’articolo 34 della presente legge, sia attraverso gli enti locali, nonché mediante la concessione ad imprese di incentivi previsti dalla legislazione regionale.” [2].

     2. Dopo l’articolo 37 della medesima legge regionale n. 11 del 1983 è inserito il seguente:

     “Art. 37 bis.

     1. La Regione ha facoltà di procedere a operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati nei confronti dei terzi.”.

     3. Nell’articolo 57, comma 1, della medesima legge regionale n. 11 del 1983, dopo il punto 2) è aggiunto il seguente:

     “2 bis) alla verifica che l’atto di impegno contenga tutti gli elementi di legittimità contabile, senza che questo comporti la presentazione di ulteriore documentazione, e in caso di insussistenza di tali elementi restituisce al soggetto emittente l’atto medesimo.”.

     4. Nel comma 4 bis dell’articolo 62 della medesima legge regionale n. 11 del 1983, dopo la frase: “Le somme stanziate per l’acquisizione di beni o servizi” sono soppresse le seguenti parole: “nonché quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta”.

     5. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 62 della medesima legge regionale n. 11 del 1983, sono inseriti i seguenti:

     “5 quinquies. Le somme stanziate per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta dell’Amministrazione regionale devono essere impegnate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero entro il secondo anno successivo all’iscrizione in bilancio quando la loro realizzazione richieda l’approvazione di un progetto esecutivo.

     5 sexies. Le assegnazioni statali disposte in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, sono mantenute in bilancio sino ad eventuale revoca o richiesta di restituzione da parte dei competenti organi statali.”.

     6. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2002, concernente modifiche alla leggi finanziarie 2001 e 2002 e di bilancio 2002, è sostituito dai seguenti:

     “2. Nell’articolo 5 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     “a bis) nell’articolo 13 le lettere c), d) ed e) del comma 1, sono sostituite dalle seguenti:

     “b bis) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

     b ter) la determinazione, in apposita tabella, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa;”

     2 bis. La determinazione delle spese previste da leggi pluriennali recanti oneri valutati di carattere permanente è stabilita dalla legge di bilancio.”.

     [7. Ai fini di un efficace controllo dell’andamento dei pagamenti in relazione alle disponibilità sussistenti nella Tesoreria regionale, con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sono definite le limitazioni all’emissione dei titoli di pagamento ed i correlativi titoli d’impegno a carico del bilancio regionale in termini quantitativi e qualitativi, con l’esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui.] [3]

 

     Art. 7. Residui attivi e passivi.

     1. L’Amministrazione regionale provvede annualmente ad effettuare una revisione della consistenza dei residui attivi e passivi del bilancio.

     2. I residui passivi che, a seguito della revisione, vengono eliminati per insussistenza o cessazione dei vincoli giuridici per i quali furono assunti i relativi impegni, sono disimpegnati e le somme così rese disponibili costituiscono economie di bilancio e non possono essere riutilizzate.

     3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle economie accertate alla chiusura dell’esercizio 2002 sullo stato di previsione dell’Assessorato dell’agricoltura, anche a seguito dell’attuazione delle procedure di revisione di cui all’articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2002. Dette economie vengono riprogrammate nello stesso stato di previsione e per gli interventi previsti dalla legge regionale 14 novembre 2000, n. 21.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di attività produttive

 

     Art. 8. Istituzione dei regimi a sostegno delle attività produttive in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE e relativi regolamenti comunitari di attuazione.

     1. In applicazione e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti destinati alla formazione, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore e di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicati nella G.U.C.E. serie L. 13 gennaio 2001, n. 10, la Regione istituisce strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali, cofinanziabili con risorse comunitarie, statali o private.

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di agricoltura.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 8, è autorizzata la spesa di euro 800.000 nell’anno 2003 (UPB S06. 014 - Cap. 06034).

     2. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 800.000, per le finalità di cui al comma 15 dell’articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002, a favore dell’ERSAT, quale rimborso dei maggiori oneri connessi alla gestione delle misure del Programma Operativo Regionale 2000/2006 (UPB S06.022 - Cap.06059).

     3. E’ autorizzata, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, la spesa di euro 130.000 a favore dell’Università di Cagliari a sostegno del corso di laurea in erboristeria (UPB S06.039 - Cap. 06164).

     4. I limiti di impegno di cui al comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2002 (Cap. 06087) e di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Capp. 06390, 06414, 06439, 06458, 06482, 06515 e 06539) sono soppressi [4].

     5. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 2.000.000 per il completamento del programma di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33 (UPB S06.025 - Cap. 06103) [5].

     6. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 150.000 per la concessione di un contributo a favore del Consorzio delle cantine sociali cooperative della Sardegna per la manifestazione “Enoteca della Sardegna - Festa del vino” svoltasi nell’anno 2000 (UPB S06.063 - Cap. 06334) [6].

     7. Le somme di cui all’articolo 30, comma 16, della legge regionale n. 7 del 2002, destinate al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, sussistenti nel conto dei residui, possono essere utilizzate dallo stesso Consorzio per ridurre gli oneri sostenuti per l’effettuazione delle opere di manutenzione ordinaria degli impianti di irrigazione.

     8. Per le finalità di cui al comma 7 è disposto nell’anno 2003 l’ulteriore stanziamento di euro 2.500.000 (UPB S06.053).

     9. L’Amministrazione regionale, in sede di definizione dei bandi POR 2003-2006, è tenuta a prevedere una specifica misura per sostenere la produzione, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni biologiche dell’agricoltura sarda.

     10. L’Amministrazione regionale, in sede di definizione dei bandi POR 2003-2006, è tenuta a prevedere una specifica misura per sostenere l’associazionismo delle aziende agricole per trasformare e commercializzare i prodotti dell’agricoltura sarda.

     11. Allo scopo di provvedere ai pagamenti delle provvidenze previste dalla legge regionale 17 novembre 2002, n. 22, e alla definizione dei criteri di spesa dei fondi statali destinati alla predisposizione di un organico progetto di prevenzione dell’epizoozia denominata “febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)”, il termine di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2001, n. 16, è prorogato al 31 dicembre 2004.

 

     Art. 10. Disposizioni nel settore industriale.

     1. Per l’attuazione dell’Accordo di programma per la chimica tra il Governo nazionale e la Regione sarda, nonché per la riqualificazione del polo metallurgico sardo, è autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 12.800.000 finalizzata al finanziamento della realizzazione di infrastrutture industriali e della propedeutica attività di ricerca (UPB S09.033 - Cap. 09117).

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata, nell’anno 2003, ad erogare un contributo di euro 30.000.000 a favore delle società già controllate dall’EMSA (IGEA, Carbosulcis, Nuova Mineraria Silius e Progemisa). Una quota fino a euro 17.773.000 del suddetto contributo è destinata alla Nuova Mineraria Silius per l’avvio dell’attuazione del piano industriale e per il rilancio dell’attività estrattiva (UPB S09.013 - Cap. 09043).

     3. Una quota pari ad euro 20.000.000 dello stanziamento iscritto in conto della UPB S03.008 - Cap. 03026 è destinata ad un accordo di programma a favore delle zone interne della Sardegna centrale.

     4. Il contributo previsto dall’articolo 28, comma 6, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, a favore dell’Osservatorio Industriale della Sardegna è rideterminato, a decorrere dall’anno 2003, in euro 1.100.000 (UPB S09.011 - Cap. 09019).

     5. Per gli interventi di razionalizzazione della rete telematica al servizio delle imprese, delle aree industriali, di quelle portuali ed aeroportuali, in coerenza con il Piano della Società dell’informazione in Sardegna, è autorizzata la spesa di euro 2.300.000, nell’anno 2003; tali interventi possono essere attuati anche attraverso la stipula di accordi o contratti di programma, che sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore dell’industria, di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio (UPB S09.011 - Cap. 09024).

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di trasporti.

     1. È autorizzato, nell’anno 2003, lo stanziamento di euro 83.085.000 per la concessione alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea dei contributi previsti dall’articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modifiche e integrazioni (UPB S13.011 - Cap. 13020).

     2. Nelle more del recepimento del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, allo scopo di assicurare la continuità dei servizi notturni di collegamento marittimo tra la Sardegna e le sue isole minori, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, con effetto dal 1° gennaio 2003 e fino all’aggiudicazione dei servizi tramite gara ad evidenza pubblica ed al materiale avvio degli stessi, i contratti in essere per l’esercizio dei collegamenti medesimi.

     3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 sono valutati nell’anno 2003 complessivamente in euro 3.200.000 e ripartiti in ragione di tanti dodicesimi quanti dovessero risultare i mesi relativi, rispettivamente, alla proroga dei contratti in essere ed all’aggiudicazione dei servizi tramite gara. Sono inoltre valutati in euro 3.200.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e successivi. Le eventuali disponibilità sussistenti in conto della UPB S13.017 - Cap. 13036 a seguito dell’aggiudicazione relativa alla succitata gara, possono essere utilizzate per l’organizzazione dei servizi di collegamento marittimo con l’isola dell’Asinara.

     4. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 5.165.000 per la concessione di un contributo straordinario per il completamento e il potenziamento funzionale delle infrastrutture dell’aeroporto di Oristano - Fenosu. L’attuazione degli interventi è data in concessione alla SO.GE.A.OR. (Società di Gestione Aeroporto di Oristano), previa stipula di apposita convenzione fra l’Assessore regionale dei trasporti e la medesima società che provvede, nel rispetto della vigente normativa, alla realizzazione delle opere (UPB S13.024).

 

CAPO III

Disposizioni in materia di lavoro, di istruzione e attività culturali e sociosanitarie

 

     Art. 12. Interventi nella formazione professionale e nel lavoro.

     1. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, nell’anno 2003, in euro 43.617.000 di cui euro 13.007.000 destinati al cofinanziamento delle misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000-2006 di cui alle UPB S10.050, S10.051, S10.052, S10.053 e S10.054 (UPB S10.049) [7].

     2. Il tasso di interesse e quello di mora per i prestiti concessi a valere sul fondo regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, sono fissati rispettivamente nella misura pari a quella prevista per i prestiti agevolati alle aziende artigiane dall’articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51.

     3. Per le finalità di cui all’articolo 18, commi 4, 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, relativo ai progetti speciali finalizzati all’occupazione, è autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 10.000.000. Sono prioritariamente finanziati gli interventi di stabilizzazione relativi alla Azioni 1 - Terre Pubbliche e alla Azione 2 - Bosco, per le quali non si applicano i parametri e limiti percentuali di cui al comma 9 del citato articolo 18 (UPB S01.046 - Cap. 01116).

     4. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

     “1 bis) l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori prima impegnati in azienda con contratto di lavoro autonomo atipico, definito dall’iscrizione alla gestione separata INPS.”.

     5. Le risorse complessivamente disponibili stanziate in conto della UPB S10.023 - Cap. 10050 e destinate agli interventi di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1998, possono essere utilizzate per fronteggiare gli oneri derivanti dal bando relativo all’annualità 2002.

     6. La Regione è autorizzata a finanziare lavori di valorizzazione ambientale del Parco Geominerario della Sardegna da effettuarsi tramite cantieri comunali. I finanziamenti devono essere attribuiti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui alla convenzione quadro Stato-Regione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 nell’anno 2003 (UPB S10.030 - Cap. 10108) [8].

     7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e/o con gli ordini e i collegi professionali per la realizzazione di Piani di Inserimento Professionale (PIP); detti piani sono finalizzati a consentire un primo inserimento lavorativo o ad interrompere lo stato di disoccupazione di giovani qualificati.

     8. I PIP prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un’esperienza lavorativa di massimo dodici mesi, nonché il pagamento di un’indennità a favore dei giovani per una quota parte a carico dei datori di lavoro.

     9. I PIP sono attuati attraverso progetti predisposti dalle medesime associazioni e ordini o collegi professionali e sono approvati dal Comitato del lavoro dell’Agenzia di cui alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, secondo criteri di validità e di priorità stabiliti dalla Giunta regionale nei limiti dell’assegnazione finanziaria determinata per ciascun ambito provinciale.

     10. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, previo parere del Comitato del lavoro dell’Agenzia regionale del lavoro, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo a quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale vigente (art. 9 octies, L. 608/1996), determina le modalità e i termini per la stipula delle convenzioni, le direttive per la predisposizione e la presentazione dei progetti, nonché i requisiti e le condizioni di partecipazione dei datori di lavoro e dei giovani ai medesimi progetti.

     11. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 7 e 8 sono valutati in euro 1.000.000 nell’anno 2003 e in euro 1.720.000 per gli anni successivi (UPB S10.075 - Cap. 10291).

     12. Le somme disimpegnate nel conto dei residui del capitolo 10065 (UPB S10.022) sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate per il perseguimento delle finalità per le quali furono stanziate.

     13. Al fine di consentire l’emanazione di un bando per le finalità di cui alla legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1, le disponibilità relative allo stanziamento disposto dalla stessa legge per l’anno 2005 possono essere anticipate all’anno 2003; in tal caso il suddetto stanziamento è ridotto dell’importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori dell’anticipazione.

     14. É autorizzato, nell’anno 2003, lo stanziamento di euro 500.000 per la realizzazione di un programma di attività formative, di qualificazione o di aggiornamento professionale, da effettuare anche mediante percorsi personalizzati e flessibili, destinate a detenuti in strutture penitenziarie o a soggetti sottoposti a misure di esecuzione penitenziaria esterna. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di formazione professionale previo parere della Commissione consiliare competente in materia di diritti civili (UPB S10.049).

     15. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 200.000 a favore del consorzio FORGEA International per la realizzazione nella sede di Monteponi, o comunque nell’ambito regionale, di corsi per tecnici di Paesi in via di sviluppo, nei settori dell’ambiente, dei materiali e della lotta alla desertificazione, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalle organizzazioni del sistema ONU e segnatamente dall’UNESCO e dall’UNIDO (UPB S11.036 - Cap. 11127).

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di istruzione, cultura, spettacolo e sport. [9]

     1. Al fine di consentire l’organizzazione di manifestazioni di interesse regionale nel campo delle tradizioni popolari e del folklore, è autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 516.000; è altresì autorizzata, nello stesso anno, per il completamento del programma di spesa relativo all’anno 2002 a favore degli organismi di cui all’articolo 26, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, l’ulteriore spesa di euro 153.000 (UPB S11.014 - Cap. 11031).

     2. A favore dell’istruzione scolastica sono autorizzati i seguenti interventi:

     a) in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con pari accertamento in entrata (UPB E11.013 - Cap. 23107), la spesa di euro 3.000.000 nell’anno 2003, di euro 5.000.000 nell’anno 2004 e di euro 7.000.000 nell’anno 2005, per interventi a favore delle scuole non statali dell’Isola (UPB S11.024 - Cap. 11052);

     b) nell’anno 2003, la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di contributi integrativi per spese di gestione e oneri per il personale, a favore delle scuole materne non statali incluse in modo parziale nel programma di interventi per l’anno scolastico 2002/2003 (UPB S11.025 - Cap. 11072);

     c) nell’anno 2003, la spesa di euro 100.000 per la concessione di finanziamenti alle Province per le attività da svolgere in collaborazione con l’Amministrazione regionale nel campo della dispersione scolastica, relativamente all’attuazione della Misura 3.6 - Asse III - Risorse umane, del POR Sardegna 2000-2006 (UPB S11.029 - Cap. 11097) [10].

     3. La Regione sarda riconosce e tutela lo sviluppo e la promozione degli studi universitari delle zone interne attraverso il sostegno finanziario dei poli universitari di Nuoro e Oristano, individuati e riconosciuti quali primo livello essenziale del decentramento universitario in Sardegna. A tal fine sono autorizzati a favore della formazione universitaria i seguenti interventi:

     a) è rideterminata nell’anno 2003 in euro 3.250.000 la spesa di cui all’articolo 25, comma 5, della legge regionale n. 7 del 2002, a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale (UPB S11.036 - Cap. 11125);

     b) la spesa di euro 2.460.000 a favore del “Consorzio Uno” di Oristano, per le spese di gestione, nonché per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Oristano (UPB S11.036 - Cap. 11126);

     c) la spesa, nell’anno 2003, di euro 707.000 a favore dell’Associazione per l’Università del Sulcis-Iglesiente (AUSI), per il finanziamento dei corsi dell’Università di Cagliari presso la sede di Monteponi, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali (UPB S11.036 - Cap. 11127);

     d) la spesa, nell’anno 2003, di euro 725.000 a favore del comune di Tempio Pausania, per la gestione e il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Tempio Pausania (UPB S11.036 - Cap. 11123);

     e) la spesa, nell’anno 2003, di euro 2.324.000 a favore dell’Università degli studi di Sassari, in ragione di euro 2.024.000 per il funzionamento dei corsi universitari di Alghero e in ragione di euro 300.000 per il funzionamento del corso di laurea in economia e impresa del turismo di Olbia (UPB S11.036 – Cap. 11150) [11];

     f) la spesa, nell’anno 2003, di euro 129.000, a favore delle Scuole Superiori per Traduttori e Interpreti di cui all’articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, per il loro funzionamento (UPB S11.036 - Cap.11129);

     g) la spesa, nell’anno 2003, di euro 250.000 a favore della Scuola di Specializzazione per la formazione iniziale degli insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS) per lo svolgimento di un corso di specializzazione degli insegnanti di sostegno per alunni in situazione di handicap, autorizzato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca del 20 febbraio 2002 (UPB S11.041);

     h) la spesa, nell’anno 2003, di euro 103.000 a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, per le spese di funzionamento (UPB S11.036 - Cap. 11144);

     i) la spesa, nell’anno 2003, di euro 258.000 per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2001, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (UPB S11.041 - Cap. 11181);

     l) un contributo straordinario, nell’anno 2003, di euro 90.000 alla associazione regionale sarda Intercultura per la propria attività istituzionale di concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi delle scuole medie superiori (UPB S11.041);

     l bis) l’ulteriore spesa, nell’anno 2003, di euro 362.000 a favore dell’Associazione Istituzione Libera Università Nuorese - AILUN - per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali (UPB S11.036 - Cap. 11124) [12].

     4. In materia di beni culturali e beni librari sono autorizzati i seguenti interventi:

     [a) la spesa, nell’anno 2003, di euro 5.600.000, ripartita come segue, per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 26, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2002:

     - euro 3.123.000 (UPB S11.050 - Cap. 11212);

     - euro 2.477.000 (UPB S11.056 - Cap. 11247);

     al fine di assicurare la prosecuzione degli stessi interventi negli anni successivi al 2003, l’Amministrazione regionale determina annualmente con legge finanziaria le risorse necessarie per la loro copertura (UPB S11.050 - Cap. 11212 e UPB S11.056 - Cap. 11247).] [13]

     [b) la spesa complessiva di euro 40.817.000, ripartita come segue, per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 26, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2002:

(UPB S11.050 – Cap. 11212)

2003

euro

7.747.000

2004

euro

8.000.000

2005

euro

8.000.000

(UPB S11.056 – Cap. 11247)

2003

euro

5.070.000

2004

euro

6.000.000

2005

euro

6.000.000 ] [14]

 

     [c) l’Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), promuovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative o società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 - Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/B1; i relativi oneri sono valutati in euro 1.549.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S11.056- Cap. 11248);] [15]

     d) la spesa di euro 1.500.000, nell’anno 2003, per le attività di recupero e valorizzazione dei beni culturali ed archeologici delle aree del Parco Geominerario della Sardegna di cui alla convenzione tra la Regione e l’Associazione temporanea di imprese, per la realizzazione di un piano pluriennale finalizzato alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in attività socialmente utili ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, rinvenienti dal progetto interministeriale - interassessoriale denominato “Parco Geominerario” (UPB S10.031).

     5. A favore dello sport sono autorizzati i seguenti interventi:

     a) un contributo straordinario di euro 75.000, nell’anno 2003, al Comitato organizzatore dei Giochi Sportivi Studenteschi 2003, per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata “Giochi Sportivi Studenteschi 2003”, da svolgersi in ambito regionale, e per le relative manifestazioni collaterali (UPB S11.064 - Cap. 11281);

     b) l’articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), è sostituito come segue:

     “Art. 16.

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato e la prestazione di garanzie reali e obbligatorie necessari alla realizzazione delle opere previste dagli articoli 11, 12 e 17 della presente legge.”;

     c) il comma 4 dell’articolo 22 della medesima legge regionale n. 17 del 1999 è sostituito dal seguente:

     “4. Il possesso dei sopra descritti requisiti deve essere attestato dai Presidenti regionali delle competenti federazioni sportive del CONI.”.

     6. A favore delle attività culturali e di spettacolo sono autorizzati i seguenti interventi:

     a) la spesa, nell’anno 2003, di euro 692.000 per il completamento del programma di spesa relativo all’anno 2002 a favore degli organismi di cui alla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 (UPB S11.069 - Cap. 11335);

     b) la spesa, nell’anno 2003, di euro 516.000 per la concessione di contributi, fino alla misura del 70 per cento delle spese sostenute, per la produzione di opere cinematografiche prevalentemente ambientate in Sardegna. I contributi sono concessi ai titolari della proprietà intellettuale delle opere finanziate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (UPB S11.069 - Cap. 11337);

     c) un contributo di euro 1.000.000, nell’anno 2003, a favore del Teatro di tradizione concerti Marialisa De Carolis di Sassari, a valere sugli stanziamenti iscritti in conto della UPB S 11.069 - Cap. 11334;

     d) un contributo di euro 150.000, nell’anno 2003, per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda di cui all’articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2002 (UPB S11.069 - Cap. 11310);

     e) un contributo di euro 50.000 alla Fondazione Maria Carta, nell’anno 2003, per il suo funzionamento (UPB S11.069 - Cap. 11315);

     f) un contributo di euro 200.000, nell’anno 2003, per il funzionamento dell’Associazione centro studi filologici sardi (UPB S11.069 - Cap. 11322);

     g) la spesa di euro 50.000, nell’anno 2003,  per la raccolta e la pubblicazione delle fonti documentarie inedite e/o da rieditare riguardanti il Regno di Sardegna, affidate all’istituto CNR di storia dell’Europa mediterranea con sede in Cagliari (UPB S11.069 - Cap. 11312);

     h) la spesa complessiva di euro 208.000, in ragione di euro 104.000 per l’anno 2003 e di euro 52.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S11.069 - Cap. 11334, per la concessione di un contributo a favore del comune di Tresnuraghes finalizzato al sostegno del Centro di documentazione e di iniziativa per la difesa dei diritti umani, con particolare riferimento alla condizione dei sardi nel mondo, presso il centro sociale “Mastinu-Marras”;

     i) la spesa di euro 150.000, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, per la concessione di un contributo annuale all’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) e all’Unione Autonoma Partigiani Sarde (UAPS) aderente a F.I.V.L. (UPB S11.069 - Cap. 11331);

     l) il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è sostituito dal seguente:

     “1. La rendicontazione dei contributi, concessi dall’Assessorato della pubblica istruzione ad enti ed organismi senza fini di lucro, è costituita da apposite dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari delle provvidenze regionali, secondo quanto definito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni. Tali dichiarazioni devono attestare la corrispondenza qualitativa e quantitativa dell’iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista e certificare il possesso della regolare documentazione consuntiva relativa alle spese sostenute con il contributo concesso. I beneficiari, inoltre, sono tenuti alla conservazione, presso il domicilio fiscale, di tutta la documentazione contabile per un periodo di cinque anni dalla conclusione della attività sovvenzionata. L’Assessorato effettua i controlli diretti sulla documentazione conservata dai beneficiari, nelle forme stabilite dal citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, e secondo i criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.” [16];

     m) dopo il comma 2 del medesimo articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1994, è aggiunto il seguente:

     “2 bis. La rendicondazione dei contributi concessi dall’Assessorato della pubblica istruzione agli enti pubblici territoriali è costituita da una certificazione del legale rappresentante di avvenuto svolgimento delle iniziative ammesse a contributo e delle spese sostenute.”;

     n) il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

     “2. La Regione sostiene le attività delle associazioni e dei complessi musicali bandistici, dei gruppi strumentali di musica sarda, dei gruppi corali polifonici, dei gruppi folcloristici isolani, regolarmente costituiti, senza fine di lucro, ed operanti in modo continuativo da almeno un anno.”

     7. L’utilizzazione dei contributi impegnati nell’esercizio 2002 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l’attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali è prorogata al 31 dicembre 2003:

     - L.R. 8 luglio 1996, n. 26 - Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna

     - L.R. 15 ottobre 1997, n. 26 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua Sardegna

     - L.R. 17 maggio 1999, n. 17 - Provvedimenti per lo sviluppo dello Sport in Sardegna

     - L.R. 3 luglio 1998, n. 22 - Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale

     - L.R. 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali, artistiche e di spettacolo

     - L.R. 18 novembre 1986, n. 64 - Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari

     - D.P.R. 348/1979, art. 36 - Funzionamento dei Sistemi bibliotecari, dei centri e delle istituzioni bibliografiche pubbliche e private

     - D.P.R. 480/1975, artt. 11 e 12 - Esercizio di tutela del materiale antico, raro e di pregio e dei compiti di Soprintendenza

     - L.R. 30 aprile 1991, n. 13 - art. 80 - Manifestazioni culturali e divulgative di valorizzazione e di sviluppo delle raccolte librarie e documentarie pubbliche e private

     - L.R. 22 giugno 1992, n. 12 - Contributi annui alle Università della terza età in Sardegna

     - L.R. 15 ottobre 1997, n. 28 - Contributi ai Comuni, singoli e associati, per l’istituzione ed il funzionamento delle Scuole civiche di musica

 

     Art. 14. Fondazione Ente lirico di Cagliari.

     1. Per effetto di quanto disposto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche, nella legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38, e successive modifiche, la dizione “Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina” è sostituita da “Fondazione Teatro Lirico di Cagliari”.

     2. All’articolo 1 della legge regionale n. 38 del 1973, e successive modifiche, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     “1 bis. In attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche, la Regione partecipa al patrimonio della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per l’importo di euro 500.000.”.

     3. L’articolo 2 della legge regionale n. 38 del 1973, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     “Art. 2.

     1. In analogia a quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, la liquidazione del contributo annuo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari è disposta per quote quadrimestrali anticipate.

     2. La Fondazione trasmette all’Assessorato competente la documentazione prevista dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche.”.

     4. L’articolo 3 della legge regionale n. 38 del 1973, e successive modifiche, è abrogato.

     5. All’articolo 4 della legge regionale n. 38 del 1973, e successive modifiche, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     “4 bis. Il contributo annuo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari è determinato in misura non inferiore allo stanziamento a carico del Ministero per i beni e le attività culturali, previsto dal Fondo unico per lo spettacolo. Per l’anno 2003 tale contributo è determinato in euro 10.200.000 (UPB S11.069 - Cap. 11314).”.

     6. L’articolo 63 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, è abrogato.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale.

     1. E’ autorizzato, nell’anno 2003, lo stanziamento complessivo di euro 617.717.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento del fondo sanitario nazionale (UPB S12.028 - Cap. 12118) [17].

     2. Ai sensi del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, in attuazione dei punti 2 e 15 dell’Accordo tra Governo e Regioni dell’8 agosto 2001 in materia sanitaria che impegna le Regioni a dare copertura finanziaria al disavanzo delle Aziende sanitarie degli anni dal 2001 al 2004 e per gli anni per i quali risultano estese le disposizioni richiamate dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112 è autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 159.000.000 per tale finalità (UPB S12.028 - Cap. 12111).

     3. E’ autorizzata, nell’anno 2003, l’ulteriore spesa di euro 191.000 per il finanziamento del progetto di ricerca Regione sarda - AKEA, relativo ai marcatori della salute e longevità dei sardi, di cui all’articolo 5, comma 36, lettera b), della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (UPB S12.006 - Cap. 12015).

     4. È autorizzata, nell’anno 2003, la concessione dei seguenti contributi:

     a) euro 200.000 a favore dell’Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze biomediche, servizio malattie metaboliche del bambino, per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo (UPB S12.025 - Cap. 12083);

     b) euro 250.000 a favore dell’Università di Cagliari per il Centro trapianti di midollo (UPB S12.025 - Cap. 12086);

     c) euro 2.500.000 a favore delle Aziende sanitarie della Sardegna per l’acquisto di sangue ed emoderivati (UPB S12.039 - Cap. 12163);

     d) euro 200.000 all’Università degli studi di Cagliari per l’acquisto di una upgranding per -camera a doppia testata con sistema CT-SPECT da destinare al policlinico universitario dipartimento di diagnostica per immagini di medicina nucleare (UPB S12.025).

     5. Le somme assegnate ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2002, e non impegnate dalle Aziende sanitarie per la tutela sanitaria degli sportivi nel corso dell’anno 2002, possono essere utilizzate anche nell’esercizio finanziario 2003.

     6. È autorizzato, nell’anno 2003, lo stanziamento di euro 2.000.000 per l’attivazione e la gestione di consultori familiari; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S12.059 - Cap. 12238).

     7. È autorizzato, nell’anno 2003, lo stanziamento di euro 1.095.000 quale contributo straordinario a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per il finanziamento delle attività istituzionali (UPB S12.076 - Cap. 12314) e di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003-2005 a favore dello stesso istituto per il finanziamento della spesa in conto capitale (UPB S12.077 - Cap. 12319).

     8. Per le finalità di cui all’articolo 27, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2002, è autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 5.165.000 (UPB S12.078 - Cap. 12329).

     9. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la concessione di un contributo di euro 200.000 a favore dell’Associazione “Cooperazione e Confronto” di Serdiana per le attività di istituto (UPB S12.066 - Cap. 12262).

     10. I termini per l’assunzione di operatori sociali da parte dei comuni, di cui all’articolo 6, della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8, sono prorogati al 1° gennaio 2004.

     11. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socioassistenziali), così come modificato dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1999, è sostituito dal seguente:

     “1. Il programma triennale d’intervento deve essere verificato e aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di adeguarlo alle eventuali nuove esigenze e di ricostituirne l’estensione temporale.”.

     12. Sino all’adeguamento della legge regionale n. 4 del 1988 alle indicazioni della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, è prorogata la vigenza del II Piano regionale socioassistenziale.

     13. I termini di scadenza delle autorizzazioni provvisorie delle strutture socioassistenziali, residenziali, semiresidenziali e aperte di cui all’articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988, già prorogati dall’articolo 5, comma 40, della legge regionale n. 6 del 2001, sono ulteriormente prorogati fino alla data del 31 dicembre 2004; tale proroga riguarda esclusivamente le autorizzazioni provvisorie concesse per carenza o assenza degli standard architettonici e strutturali fissati dal Piano regionale e dal Regolamento dell’assistenza.

     14. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 7.800.000 (Cap. 12264) per le finalità di cui all’articolo 28 della legge regionale n. 7 del 2002 per il finanziamento dei progetti approvati nel 2002 e la spesa di euro 2.200.000 (Cap. 12273) a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi a sostegno dei nuclei familiari in cui è inserita la persona non autosufficiente, limitatamente al periodo di permanenza della stessa nel nucleo medesimo. Per tale ultima finalità la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di assistenza sociale, emana apposite direttive da trasmettere alla competente Commissione consiliare ai fini dell’acquisizione del parere. Tale parere, se non espresso entro trenta giorni dalla data di invio, si intende acquisito (UPB S12.066).

     15. É autorizzata, nell’anno 2003, nell’ambito dei programmi speciali di ricerca, sperimentazione, prevenzione e educazione sanitaria, la spesa di euro 470.000, per il finanziamento di attività realizzate dai competenti istituti universitari della Sardegna in materia di disturbi pervasivi dello sviluppo e di diagnosi e recupero dei minori maltrattati o abusati. Alle spese per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S12.006).

     16. [É autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 400.000 per la realizzazione di un programma di attività finalizzate al recupero dei detenuti e dei soggetti sottoposti a esecuzione penale esterna e gestite da organismi di volontariato o da associazioni ONLUS. Alle spese per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S12.066)] [18].

     17. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la corresponsione di un contributo di euro 115.000 a favore del “Coordinamento volontariato penitenziario di Cagliari ONLUS” per la realizzazione, presso la Casa Circondariale di Buoncammino, in accordo con la relativa direzione e nell’ambito delle previsioni del nuovo ordinamento penitenziario, di un Progetto-pilota consistente nell’attivazione, mediante apposito sportello, di servizi a favore dei detenuti e delle rispettive famiglie (UPB S12.066).

 

     Art. 16. Norme sui contratti di fornitura di beni e servizi in materia sanitaria.

     1. I contratti di fornitura di beni e servizi in materia sanitaria devono prevedere un termine di pagamento non superiore a sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento della fattura fiscalmente regolare.

     2. La fattura può essere emessa dal fornitore solo successivamente alla prestazione del bene o servizio, una volta accertata la conformità delle merci o servizi alle previsioni contrattuali. L’accertamento che precede deve essere eseguito entro trenta giorni dalla consegna o dalla effettuazione del servizio.

     3. Dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento di cui al comma 1, sono dovuti gli interessi al saggio legale per i primi novanta giorni. Decorso tale termine, salvo diverso accordo tra le parti, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

     4. Nel caso di contratti d’opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese e competenze inerenti alle prestazioni.

     5. Nelle more della stipula dei contratti definitivi di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, la disciplina che precede trova applicazione in relazione ai compensi dovuti dai soggetti transitoriamente accreditati che erogano prestazioni con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

 

     Art. 17. Disposizioni in materia di volontariato e terzo settore.

     1. E’ autorizzata l’attribuzione dei finanziamenti di cui all’articolo 18 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, per la realizzazione dei piani di aggiornamento dei volontari, al centro servizi del volontariato della Sardegna, già istituito ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell’anno 2003 un contributo di euro 200.000 per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale n. 39 del 1993 (UPB S01.017 - Cap. 01045).

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell’anno 2003 un contributo straordinario di euro 700.000 a favore delle associazioni di cui alla legge regionale n. 39 del 1993 e alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, per la realizzazione di un programma di diffusione della informatica e per il collegamento in rete delle oltre mille associazioni di volontariato operanti in Sardegna (UPB S03.028 - Cap. 03113).

     4. La Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a destinare negli anni 2003, 2004 e 2005 la somma di euro 500.000 annuali per la promozione e la realizzazione di un Consorzio garanzia fidi del terzo settore (UPB S10.025) [19].

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentate dal pagamento dell’IRAP le organizzazioni no profit della Sardegna, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi anche ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.

 

CAPO IV

Disposizioni diverse

 

     Art. 18. Disposizioni a favore dei Comuni.

     1. È rifinanziato, per un importo di euro 172.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e per un importo di euro 98.000.000 nell’anno 2005, l’articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, da utilizzarsi in via prioritaria per il finanziamento degli interventi di cui alla lettera a) dello stesso articolo. A tal fine è autorizzata la contrazione di uno o più mutui di pari importo, le cui rate di ammortamento decorrono rispettivamente dal 1° gennaio 2004, dal 1° gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2006; per la contrazione dei suddetti mutui valgono le condizioni e le modalità previste dall’articolo 1, comma 5, della presente legge (UPB S04.017). Ai relativi oneri per gli anni dal 2004 al 2020 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti in conto delle UU.PP.BB. S03.050 e S03.051.

     2. È autorizzato, nell’anno 2003, lo stanziamento di euro 45.539.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all’occupazione di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 4 del 2000 (UPB S04.017 - Cap. 04050).

     3. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2002, e successive modifiche, sono utilizzate, per la residua disponibilità, a copertura di un programma d’intervento per l’anno 2003, relativo all’articolo 6, comma 15, della legge regionale n. 6 del 2001.

     4. È autorizzata la spesa di euro 1.033.000 quale finanziamento straordinario al Comune di Uri per la ristabilizzazione della propria casa comunale gravemente compromessa a seguito dell’incendio del 29/30 luglio 2002 (UPB S04.017 - Cap. 04046).

     5. É autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 3.000.000 per la progettazione e per le opere di straordinaria manutenzione della strada statale Sassari-Olbia (UPB S08.081 – Cap. 08350) [20].

     6. É autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 2.000.000 per la concessione di un finanziamento  ai Comuni della Sardegna per l’erogazione di contributi ai privati danneggiati dagli eventi meteo-alluvionali e meteorici del 3 dicembre 1998, del 25 agosto 2002, del 9 ottobre 2002 e del 27-28 febbraio 2003. All’erogazione dei suddetti contributi i Comuni provvedono in analogia con la procedura stabilita dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26 (UPB S04.016).

     7. É autorizzata, nell’anno 2003, la spesa complessiva di euro 8.000.000 per l’attuazione dell’Accordo di programma tra la Regione sarda e il Ministero della difesa - Comando militare autonomo della Sardegna, per la costituzione, in Macomer, presso la Caserma “Becchi Luserna”, del V Reggimento Genio Guastatori, necessario al completamento della Brigata Sassari, da alimentarsi con personale volontario prevalentemente locale, nell’ambito di un progetto di valenza nazionale, denominata “Caserme Aperte”, per favorire l’integrazione tra popolazione civile e militari (UPB S04.017) [21].

     8. Il comma 1 bis, dell’articolo 19, della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), è sostituito dal seguente:

     “1 bis. l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni, fino alla concorrenza dell’8 per cento dello stanziamento iscritto sul capitolo 04214 (UPB S04.068), per l’attivazione dei suddetti laboratori, per la redazione dei piani particolareggiati dei centri storici, nonché per il compimento di studi ed analisi di settore finalizzati alla predisposizione dei programmi integrati di cui all’articolo 4.”.

     9. L’articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), è sostituito dal seguente:

     “Art. 41. Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici

     1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la redazione di piani urbanistici generali e piani particolareggiati dei centri storici, per un importo non superiore al 90 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, da erogarsi nel seguente modo:

     a) un’anticipazione del contributo, in misura non superiore al 50 per cento della somma richiesta dal comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della delibera di affidamento di incarico al progettista;

     b) pagamento del saldo, successivamente alla presentazione della documentazione comprovante l’approvazione del piano nei termini stabiliti.”.

     10. I comuni che hanno percepito anticipazioni di finanziamenti regionali per la redazione di strumenti urbanistici, sulla base di impegni di spesa assunti fino all’esercizio finanziario 1997 incluso e non hanno iniziato o comunque concluso il procedimento di approvazione del piano, in luogo della restituzione delle somme già percepite, possono trattenere le medesime come acconti di futuri contributi per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989.

     11. Ai comuni che hanno percepito anticipazioni di finanziamenti regionali per la redazione di strumenti urbanistici, sulla base di impegni di spesa assunti negli esercizi finanziari successivi al 1997 e non hanno concluso l’iter di approvazione, è concesso di definire il procedimento entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione procede al recupero delle somme già erogate, salva la possibilità per il comune di trattenerle come acconti di futuri contributi per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989.

     12. La Regione è autorizzata a pagare il saldo delle provvidenze concesse ai comuni per la redazione degli strumenti urbanistici ed impegnate negli esercizi finanziari antecedenti il 1998, anche nelle ipotesi in cui l’approvazione definitiva sia avvenuta fuori termine.

     13. Ai comuni che hanno avuto finanziamenti dall’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per le finalità non più attuabili a seguito del mutato quadro normativo e non hanno portato a termine, per tale ragione, gli adempimenti dovuti, è consentito di trattenere le somme così percepite come acconti di futuri finanziamenti per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989.

     14. I contributi di cui alla legge regionale 8 luglio 1993, n. 28; all’articolo 72 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9; agli articoli 12 e 35, comma 4, lettera a), della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32; all’articolo 1, comma 17, della legge regionale n. 6 del 2001; agli articoli 2, comma 5, ed 8 della legge regionale n. 7 del 2002, sono erogati sulla base di apposite direttive, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e sentita la competente Commissione consiliare in materia urbanistica.

     15. Il limite di impegno di cui all’articolo 19, comma 7, della legge regionale n. 37 del 1998, è rideterminato per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 in euro 16.258.000 ed è prorogato sino al 2016 con un importo di euro 4.400.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 (UPB S04.017 - Cap. 04046).

 

     Art. 19. Norme sugli usi civici.

     1. I termini di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18, sono riaperti per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dall’accertamento formale della sussistenza e della tipologia degli usi civici nelle terre comunali o dall’inventario generale delle terre pubbliche.

     2. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 1996, è aggiunta la seguente frase: “o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico.”.

     3. Il comma 1 dell’articolo 18 ter della legge regionale n. 12 del 1994, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 1996, è sostituito dal seguente:

     “1. I comuni, quando ciò comporti un reale beneficio per i propri amministrati, possono richiedere il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni interessati in altri terreni di proprietà comunale, ove esistenti, idonei all’esercizio dei diritti di uso civico nelle forme tradizionali e non tradizionali.”.

 

     Art. 20. Disposizioni nel settore ambientale.

     1. Per l’attuazione delle attività antincendio previste dal piano regionale l’Ente Foreste della Sardegna, conformemente a quanto disposto dalla lettera c), comma 1, dell’articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, come modificato dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, è autorizzato all’assunzione di personale a tempo determinato per un periodo non inferiore a mesi sei; detto personale, al quale si applicano i contratti collettivi nazionali e gli integrativi regionali vigenti per gli operai forestali e impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, può essere impiegato in qualunque comune, oltre che per le attività di avvistamento e di lotta, anche in compiti di prevenzione, di preparazione e rimessaggio connessi comunque all’antincendio e in particolare nella manutenzione delle strutture e delle infrastrutture, degli automezzi e delle attrezzature in genere, nonché nell’assistenza agli abbruciamenti autorizzati. La misura della assunzione semestrale non esclude la possibilità di ricorso, in caso di comprovata necessità, a contratti di minore durata.

     2. Al fine di salvaguardare le professionalità maturate, l’Ente Foreste della Sardegna provvede alle suddette assunzioni, secondo i criteri di cui alla Circ. Min. Lavoro n. 838/03 del 1° aprile 2003, dando priorità alle unità impiegate nelle precedenti campagne antincendio a suo tempo assunte dagli Ispettorati ripartimentali forestali.

     3. Nel periodo di grave pericolosità, stabilito annualmente dal piano regionale antincendi, il personale indicato ai commi 1 e 2, opera sotto la direzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al quale compete il coordinamento generale dell’attività antincendio (UPB S05.058 - Cap. 05232).

     4. [All’articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 24 del 1999, dopo le parole “dalla data della loro istituzione” sono aggiunte le seguenti: “e dal personale assunto dall’Ente Foreste” in attuazione dell’articolo 29 della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modifiche e integrazioni (UPB S05.058)] [22].

     5. [La lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1999, come modificata dalla legge regionale n. 12 del 2002 è sostituita dalla seguente:

     “d) per le mansioni di operaio qualificato o superiore e per le funzioni impiegatizie non dirigenziali l’ente deve preliminarmente attivare procedure di selezione interne del personale dipendente, nella misura del 50 per cento, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno;”] [23].

     6. E’ autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 6.000.000 a favore dell’Ente Foreste per la realizzazione di un programma relativo all’apertura di nuovi cantieri per la sistemazione idraulico - forestale. Il suddetto programma è predisposto nel rispetto del principio di riequilibrio territoriale ed è preventivamente comunicato alla Giunta regionale la quale lo trasmette alla competente Commissione consiliare che esprime il parere entro quindici giorni; alla relativa spesa si fa fronte:

     a) quanto a euro 4.000.000 sulle disponibilità recate dal titolo di spesa 11.5.02/II del Programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla Legge n. 268 del 1974;

     b) quanto a euro 2.000.000 sulle disponibilità recate dalla UPB S05.058 - Cap. 05232.

     7. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della Regione in carico al Corpo forestale e alla Protezione civile non utilizzati o dichiarati fuori uso, possono essere ceduti a prezzo simbolico ai seguenti soggetti, purché siano dagli stessi destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di lotta antincendio e protezione civile:

     a) in via principale, alle organizzazioni di volontariato operanti in materia di lotta antincendio e di protezione civile ed iscritte al Registro generale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1993;

     b) agli enti locali della Sardegna.

     8. A valere sugli stanziamenti recati dall’UPB S05.079 (Cap. 05291) una quota fino ad euro 50.000 è destinata alle spese necessarie per l’addestramento del personale per l’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature speciali destinati all’attività di lotta antincendio e protezione civile.

     9. Al fine di ottimizzare la gestione tecnico-finanziaria ed operativa delle relative unità navali, è istituito il ”Registro naviglio" del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nel quale sono iscritte tutte le unità navali in dotazione allo stesso Corpo e destinate all’espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda). La Giunta regionale predispone il relativo disciplinare di esecuzione, che stabilisce le modalità di iscrizione delle unità navali nel Registro e le modalità di tenuta dello stesso [24].

     10. L’ammontare del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti, di cui all’articolo 37, comma 3, della legge regionale n. 37 del 1998, modificato dall’articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2002, è determinato, con riferimento alle diverse tipologie di rifiuti solidi e fanghi palabili, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento, nei limiti previsti dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     11. Le funzioni in materia di contenzioso amministrativo e tributario relative al tributo di cui al comma 10 sono delegate alle Province. Alle stesse sono attribuite le somme derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie, fatta eccezione per quelle derivanti dal recupero di imposte che devono essere riversate al bilancio regionale nel mese successivo a quello della riscossione.

     12. Nell’articolo 31, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, così come sostituita dal comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 15 settembre 2000, n. 17, dopo l’espressione “ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394” è aggiunta la seguente “o nelle aree proposte dall’Amministrazione regionale per l’inserimento nella rete “Natura 2000” in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”.

     13. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999 è aggiunta la seguente:

     “a bis) gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati;”.

 

     Art. 21. Disposizioni varie.

     1. È autorizzata per le finalità di cui all’articolo 60 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, la spesa di euro 5.412.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S02.067 - Cap. 02123) [25].

     2. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all’articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, relativo agli oneri contrattuali del personale dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali è così determinato (UPB S03.005 - Cap. 03024):

2003

Euro

39.071.000

2004

Euro

37.257.000

2005

Euro

40.466.000

     3. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1999, destinato alla contrattazione collettiva del personale dell’Ente foreste è determinato in euro 7.747.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S03.005 - Cap. 03025).

 

     Art. 22. Copertura finanziaria.

     1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2003-2005 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 23. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

Tabelle [26]

     (Omissis).


[1] Lettera inserita dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[3] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13 ed abrogato dall'art. 68 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11.

[4] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 10 maggio 2003, n. 14.

[5] Comma rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 10 maggio 2003, n. 14 e così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[6] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[7] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[8] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[9] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 dicembre 2006, n. 18, con le limitazioni e la decorrenza ivi previste.

[10] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[11] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[12] Lettera istituita dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[13] Lettera abrogata dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[14] Lettera abrogata dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[15] Lettera abrogata dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[16] Lettera così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 10 maggio 2003, n. 14.

[17] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[18] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 7 febbraio 2011, n. 7.

[19] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[20] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[21] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[22] Comma rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 10 maggio 2003, n. 14 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 27 aprile 2016, n. 8.

[23] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 27 aprile 2016, n. 8.

[24] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[25] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[26] Tabella B rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 10 maggio 2003, n. 14, con avviso pubblicato nel B.U. 9 giugno 2003, n. 17 e modificata dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.