§ 2.4.71 – L.R. 12 dicembre 2001, n. 16.
Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l’epizoozia denominata “blue tongue”.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:12/12/2001
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Interventi.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Attuazione degli aiuti.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 2.4.71 – L.R. 12 dicembre 2001, n. 16.

Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l’epizoozia denominata “blue tongue”.

(B.U. 15 dicembre 2001, n. 37).

 

     Art. 1. Interventi.

     1 Al fine di fronteggiare l’epizoozia denominata “febbre catarrale degli ovini” (blue tongue) è autorizzata, nell’anno 2001, la spesa complessiva di lire 95.000.000.000. Gli interventi finanziabili sono i seguenti, con la valutazione dell’onere accanto a ciascuno indicato:

     a) concessione di un sostegno agli allevatori a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la tenuta e l’alimentazione del bestiame in conseguenza del divieto di movimentazione degli animali sensibili alla “blue tongue” di cui all’articolo 4 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 (U.P.B. S06.026 - cap. 06141), lire 20.000.000.000;

     b) concessione di indennizzi a favore degli allevatori per i capi morti e per i mancati redditi dei capi morti e dei capi abbattuti, a’ termini dell’articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (U.P.B. S06.026 - cap. 06141), lire 65.000.000.000;

     c) interventi previsti dall’articolo 2 della legge regionale n. 22 del 2000 (U.P.B. S12.062 -cap. 12194/01), lire 10.000.000.000.

     2. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall’articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2003 [1].

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Nelle tabelle A e B allegate alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, sono soppresse per l’anno 2001, le riserve di cui alle seguenti voci:

     - 7 (per un importo di lire 3.000.000.000), 8, 9, 12 e 15 della tabella A, per un importo complessivo di lire 9.000.000.000;

     - 5,8 e 9 (per un importo di lire 15.870.000.000) della tabella B, per un importo complessivo di lire 28.870.000.000.

     2. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 6 del 2001, è istituita la seguente riserva con lo stanziamento accanto alla stessa indicato:

     “8 bis. Interventi per fronteggiare la “blue tongue” 2001 - lire 37.870.000.000

     3. Nel bilancio della Regione per l’anno 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis)

     4. Alle somme stanziate dalla presente legge per l’attuazione degli interventi di cui all’U.P.B. S06.026 (cap. 06141), si applicano le disposizioni di conservazione permanente dei residui previsti dalla normativa in vigore; quelle di cui all’U.P.B. S12.062 (cap. 12194/0 1) permangono quali residui qualora non impegnate entro l’esercizio.

 

     Art. 3. Attuazione degli aiuti.

     l. Gli aiuti di Stato, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 1, finanziati dalla presente legge sono attuati dall’Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo decorso il termine per la loro approvazione da parte della stessa Commissione.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     l. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.


[1] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi da ultimo l'art. 6 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6 e l’art. 18 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.