§ 2.2.65 - L.R. 11 marzo 1998, n. 8.
Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:11/03/1998
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Approvazione Programma operativo.
Art. 2.  Realizzazione delle misure comunitarie.
Art. 3.  Finanziamento dell'attività agrituristica e agri-turistica- venatoria.
Art. 4.  Recupero degli agglomerati abitativi rurali tipici.
Art. 5.  Risparmio idrico.
Art. 6.  Contributi agli imprenditori agricoli per il risparmio idrico.
Art. 7.  Adeguamento delle aziende ovi-caprine.
Art. 8.  Strade rurali.
Art. 9.  Attuazione dei programmi comunitari in agricoltura.
Art. 10.  Consorzi di garanzia fra imprese agricole.
Art. 11.  Contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa.
Art. 12.  Contributi ai produttori del settore avicunicolo.
Art. 13.  Contributo per l'acquisto di tacchini e struzzi.
Art. 14.  Recupero indennizzi per eventi dannosi.
Art. 15.  Attività promozionali a carattere istituzionale.
Art. 16.  Interventi per le organizzazioni dei produttori.
Art. 17.  Contributo alla Saprolat.
Art. 18.  Contributo al Consorzio di tutela del pecorino romano.
Art. 19.  Modalità di erogazione del contributo per il programma assistenza tecnica (ex programma ipofecondità).
Art. 20.  Interventi a favore degli allevamenti bovini colpiti da "tubercolosi bovina".
Art. 21.  Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1995.
Art. 22.  Investimenti nelle aziende agricole.
Art. 23.  Aiuti per i danni alla produzione agricola.
Art. 24.  Attuazione degli aiuti.
Art. 25.  Recupero di somme dal fondo di solidarietà regionale in agricoltura.
Art. 26.  Norma finanziaria.


§ 2.2.65 - L.R. 11 marzo 1998, n. 8.

Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura.

(B.U. 21 marzo 1998, n. 9).

Titolo I

Reg. CEE 2081/93 - Riforma dei fondi strutturali

Norme per l'accelerazione della spesa

delle risorse del F.E.O.G.A. - Orientamento

 

Art. 1. Approvazione Programma operativo.

     1. Per effetto ed in attuazione della Decisione della Commissione C[97] 3778 del 22 dicembre 1997, di modifica della Decisione C[94] 3128 del 25 novembre 1994 relativa, tra l'altro, alla concessione di un contributo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), sono approvate le misure per il periodo 1997-1999 ed autorizzati i relativi piani finanziari, inclusi nel Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.).

     2. Le spese derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 sono quantificate, complessivamente, come segue:

     1998 lire 255.432.000.000

     1999 lire 229.995.000.000

e fanno carico ai competenti capitoli di bilancio della Regione per gli anni 1998 e 1999.

 

     Art. 2. Realizzazione delle misure comunitarie.

     1. Ai fini della realizzazione delle misure 6.2 (Adeguamento strutture aziendali comparto ovino-caprino), 6.3 (Ristrutturazione olivicoltura sarda), 6.4 (Potenziamento floro-vivaismo), 7.5 (Interventi di sviluppo rurale), 7.9 (Servizi gestionali, tecnologici e commerciali) e 8.5 (Ristrutturazione e concentrazione delle imprese agro-industriali) la percentuale del contributo a fondo perduto è determinata nella misura del 75 per cento.

 

     Art. 3. Finanziamento dell'attività agrituristica e agri-turistica- venatoria.

     1. Nell'ambito della misura 7.5 (Interventi di sviluppo rurale) la giunta regionale emana le direttive di attuazione per il finanziamento dell'attività agri-turistica e agri-turistica-venatoria.

     2. A favore degli imprenditori agricoli che intendono praticare l'attività agri-turistica è concesso un aiuto pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile entro un massimale di spesa di lire 200.000.000 per azienda [1].

     3. La costituzione delle aziende agri-turistiche-venatorie è incentivata con un contributo pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile entro un massimale di lire 3.500.000.000 per azienda.

 

     Art. 4. Recupero degli agglomerati abitativi rurali tipici.

     1. Nell'ambito della misura 7.5 (Interventi di sviluppo rurale) la Giunta regionale emana le direttive di attuazione per il finanziamento dell'attività di recupero degli agglomerati abitativi rurali tipici.

     2. A favore dei proprietari di abitazioni inserite in agglomerati abitativi rurali tipici, fra i quali sono ricompresi gli stazzi e i furriadroxius, è concesso, per il recupero degli stessi, un aiuto pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile entro un massimale di spesa non superiore a lire 200.000.000 per singola unità abitativa.

 

     Art. 5. Risparmio idrico.

     1. Al fine di risparmiare risorse idriche e di tutelare l'ambiente naturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, a totale carico pubblico, la spesa sostenuta dai Consorzi di bonifica e da altri enti pubblici gestori di risorse idriche per gli oneri relativi all'acquisto di idonei strumenti di misurazione del consumo di acqua irrigua da parte delle aziende agricole.

     2. La Giunta regionale predispone un programma di spesa delle risorse finanziarie programmate nell'ambito della misura 6.5 (Razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica) tenendo conto delle richieste dei Consorzi di bonifica e degli altri enti.

     3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo deve essere spesa la dotazione finanziaria di lire 9.000.000.000 prevista dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9.

     4. I contributi concessi ai Consorzi di bonifica per concorrere alle spese di funzionamento degli impianti consortili - previsti dall'art. 11, comma 7 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 - sono anticipati nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. La quota residua verrà pagata previa presentazione del rendiconto.

 

     Art. 6. Contributi agli imprenditori agricoli per il risparmio idrico.

     1. Al fine di risparmiare risorse idriche e di tutelare l'ambiente naturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura del 75 per cento, la spesa sostenuta dagli imprenditori agricoli per gli oneri relativi all'acquisto ed alla installazione di impianti irrigui a basso consumo idrico.

     2. Per lo stesso fine e con le stesse modalità di cui al precedente comma 1 possono essere utilizzate le risorse previste dal punto 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16.

     3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per il 1998 sono determinati in lire 1.000.000.000 (cap. 06208).

 

     Art. 7. Adeguamento delle aziende ovi-caprine.

     1. La competenza in ordine all'istruttoria e al finanziamento delle pratiche, concernenti l'adeguamento delle aziende ovi-caprine alla Direttiva 92/46 del Consiglio del 16 giugno 1992 secondo le condizioni di cui alla misura 6.2 del Programma Operativo Plurifondo per gli anni 1997/99, è affidata all'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT) al quale l'Amministrazione regionale trasferisce le risorse finanziarie sulla base delle disponibilità del bilancio.

     2. Il medesimo ente è responsabile degli adempimenti connessi alla gestione dei cofinanziamenti comunitari ed è obbligato a fornire all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale i dati concernenti il monitoraggio finalizzato all'efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione.

 

     Art. 8. Strade rurali.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, sulla base delle risorse finanziarie programmate nell'ambito della misura 7.6 (Realizzazione di strade rurali), a rimborsare alle amministrazioni comunali una parte delle spese sostenute per la costruzione e la manutenzione delle strade rurali.

     2. La Giunta regionale, sulla base dell'insieme delle richieste avanzate dalle amministrazioni comunali, determina ogni anno la percentuale del rimborso possibile sulla base delle risorse finanziarie.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata per il triennio 97/99 ad erogare contributi nella misura del 90 per cento delle spese sostenute per la costruzione e la manutenzione di strade interpoderali.

 

     Art. 9. Attuazione dei programmi comunitari in agricoltura. [2]

     [1. Al fine di dare attuazione ai programmi comunitari in agricoltura e in attesa della riforma organica dell'Amministrazione regionale, presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, in deroga ai limiti numerici previsti dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è istituito il servizio delle politiche comunitarie, articolato nei seguenti settori: settore della programmazione delle politiche comunitarie agricole e settore del monitoraggio e della valutazione degli interventi.

     2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in annue lire 50.000.000.]

Titolo II

Interventi urgenti

 

     Art. 10. Consorzi di garanzia fra imprese agricole.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia, costituiti fra imprese che conducono aziende agricole aventi sede in Sardegna, al fine di integrare la disponibilità dei relativi fondi:

     a) per la formazione o integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione ai soci di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;

     b) per concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle imprese socie;

     c) per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate.

     2. I fondi di cui alla lettera a) del comma 1 non possono beneficiare nel tempo di contributi in misura superiore al 30 per cento dell'ammontare degli affidamenti garantiti ai propri soci.

     3. Gli stanziamenti annuali fino alla predetta misura di cui al comma 2, possono essere anticipati ai consorzi di garanzia sulla base del prevedibile ammontare degli affidamenti. Per il primo anno le risorse disponibili sono ripartite fra i consorzi esistenti in ragione del numero dei soci.

     4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 8.250.000.000 per il 1998; agli oneri per gli anni successivi si provvederà sulla base della legge finanziaria (Cap. 06308).

     5. Col versamento ai consorzi di garanzia delle somme previste dal presente articolo cessa la concessione della garanzia di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44.

 

     Art. 11. Contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa.

     1. A favore dell'Ente Autonomo del Flumendosa è autorizzato un contributo straordinario nella misura massima non superiore a lire 2.856.000.000, a parziale compensazione dei minori introiti nell'esercizio finanziario 1995, conseguenti alla ridotta erogazione di acqua a causa della siccità (Cap. 08226-03).

 

     Art. 12. Contributi ai produttori del settore avicunicolo.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore dei produttori avicunicoli un contributo non superiore al 90 per cento dei danni subiti nel periodo gennaio 1996-luglio 1997, per la grave crisi produttiva e commerciale del comparto, conseguente a rischi di natura sanitaria e metereologica.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, stabilisce criteri e modalità di concessione dei benefici.

     3. A tal fine è autorizzata, nell'anno 1988 la spesa di lire 500.000.000 (cap. 06155).

 

     Art. 13. Contributo per l'acquisto di tacchini e struzzi.

     1. Al fine di favorire l'allevamento di tacchini e di struzzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'acquisto dei medesimi, un contributo non superiore al 35% della spesa ammessa e comunque per una somma non superiore a 180.000 ECU per azienda.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 200.000.000 per l'anno 1998 (cap. 06151).

 

     Art. 14. Recupero indennizzi per eventi dannosi.

     1. Con l'osservanza degli orientamenti e dei criteri fissati dalla Unione Europea in materia di danni alla produzione o ai mezzi di produzione per effetto di calamità, avversità atmosferiche, epizoozie e malattie vegetali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riesaminare gli interventi relativi agli eventi dannosi pregressi e a erogare le eventuali integrazioni agli aiuti già concessi, fino al 100 per cento del danno subito.

     2. In caso di incapienza degli stanziamenti, avranno priorità nell'accesso agli aiuti i titolari di atti di assestamento a tasso ordinario perfezionati o in corso di perfezionamento.

     3. Le spese relative alla attuazione del presente articolo gravano sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura (cap. 06120-00).

 

     Art. 15. Attività promozionali a carattere istituzionale.

     1. Gli aiuti previsti dall'articolo 19, comma 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33, per lo svolgimento delle attività promozionali a carattere istituzionale sono estesi alle analoghe iniziative poste in essere dall'anno 1993.

 

     Art. 16. Interventi per le organizzazioni dei produttori.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare con propri mezzi finanziari gli aiuti dell'Unione Europea previsti dai regolamenti n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e n. 20/98 della Commissione del 7 gennaio 1998 nonché a far fronte alla quota d'aiuto posta a proprio carico dai predetti regolamenti comunitari.

     2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo 06319.

 

     Art. 17. Contributo alla Saprolat.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore dell'Associazione regionale di produttori di latte vaccino (Saprolat), per il perseguimento delle finalità istituzionali, un contributo di lire 300.000.000, previa presentazione del programma annuale di attività (cap. 06223 N.I.).

 

     Art. 18. Contributo al Consorzio di tutela del pecorino romano.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore del Consorzio di tutela del formaggio pecorino romano un contributo di lire 500.000.000 per l'istituzione di un osservatorio del mercato del pecorino romano e dei prodotti ovi-caprini (cap. 06224 N.I.) e per la predisposizione di studi, ricerche e sperimentazioni di processi innovativi orientati alla trasformazione del pecorino romano in nuovi assortimenti commerciali.

 

     Art. 19. Modalità di erogazione del contributo per il programma assistenza tecnica (ex programma ipofecondità).

     1. Per l'attuazione del programma di assistenza tecnica (ex programma ipofecondità), l'Amministrazione regionale è autorizzata alla concessione di contributi alla Associazione regionale allevatori della Sardegna mediante versamento, su apposito conto corrente bancario intestato alla medesima associazione, del contributo concesso secondo le seguenti quote percentuali determinate sull'importo del medesimo contributo:

     a) 35 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione;

     b) ulteriore 40 per cento per spese sostenute nella misura del 25 per cento dell'importo di spesa ammessa a contributo, che dovranno essere certificate dal legale rappresentante della Associazione regionale allevatori della Sardegna;

     c) ulteriore 20 per cento per spese sostenute nella misura del 65 per cento dell'importo di spesa ammessa a contributo, che dovranno essere certificate dal legale rappresentante dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna;

     d) ulteriore 5 per cento a saldo successivamente alla presentazione del rendiconto.

 

     Art. 20. Interventi a favore degli allevamenti bovini colpiti da "tubercolosi bovina".

     1. A favore degli allevatori di bovini che nel periodo 1996/1997, a seguito delle disposizioni delle competenti autorità sanitarie, adottate in attuazione del decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1995, n. 592 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini", abbiano abbattuto capi bovini in misura superiore al 50 per cento dei capi presenti in allevamento è concesso, a parziale ristoro del mancato reddito, un contributo pari a lire 1.800.000 per capo bovino adulto abbattuto.

     2. Per i capi non adulti il contributo è pari al valore del capo col limite massimo di lire 1.800.000.

     3. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con le provvidenze previste dalla normativa nazionale e regionale a favore degli allevamenti bovini colpiti da "tubercolosi bovina", a condizione che il cumulo delle provvidenze non superi il valore dei bovini abbattuti e della mancata produzione.

     4. Gli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 sono valutati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 e gravano sulle disponibilità esistenti sul fondo regionale di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.

     5. Gli allevatori indicati nel comma 1 godono della priorità nella concessione dei prestiti, concessi a valere sul fondo per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, finalizzati alla ricostituzione dell'allevamento. La priorità è limitata all'acquisto di un numero di capi non superiore a quelli abbattuti.

     6. I prestiti concessi, a valere sul fondo per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, agli allevatori indicati nel comma 1 e finalizzati alla ricostituzione dell'allevamento, usufruiscono di un ulteriore periodo di due anni di preammortamento rispetto alla durata ordinaria.

 

     Art. 21. Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1995.

     1. Nell'espressione "diniego dell'acqua" di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16 è ricompreso anche il caso di erogazione d'acqua insufficiente per la pratica delle colture.

 

     Art. 22. Investimenti nelle aziende agricole.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti agli investimenti nelle aziende agricole per i miglioramenti agrari e fondiari, l'acquisto di scorte vive e morte, la protezione e il miglioramento dell'ambiente.

     2. Gli interventi sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Sono fatti comunque salvi gli altri eventuali interventi e regimi di aiuto ammessi dalla Unione Europea.

     4. Nell'ambito della normativa comunitaria, le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura.

     5. Ferme restando le competenze di programmazione, di coordinamento e di controllo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, le competenze sulla istruttoria delle pratiche vengono determinate, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, dalla Giunta regionale, che può utilizzare gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, enti regionali o altre istituzioni pubbliche; ove necessario, possono essere stipulate apposite convenzioni.

     6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati con la legge finanziaria per il 1998.

 

     Art. 23. Aiuti per i danni alla produzione agricola.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità atmosferiche, epizoozie e malattie vegetali. Gli aiuti possono riguardare anche i premi di assicurazione dovuti dall'agricoltore.

     2. Gli interventi sono effettuati nel rispetto dei criteri e degli orientamenti in materia dell'Unione Europea.

     3. Sono fatti comunque salvi gli altri eventuali interventi e regimi di aiuto ammessi dalla Unione Europea.

     4. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il parere consultivo della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura. Il parere si intende acquisito qualora la Commissione non si pronunci entro quindici giorni dalla data di ricevimento [3].

     5. Ferme restando le competenze di programmazione, di coordinamento e di controllo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, le competenze sulla istruttoria delle pratiche, vengono determinate, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, dalla Giunta regionale, che può utilizzare gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, enti regionali o altre istituzioni pubbliche; ove necessario possono essere stipulate apposite convenzioni.

     6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati dalla legge finanziaria per il 1998.

     7. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione, dallo Stato o da altri eventuali enti per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo sono versate al fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale n. 12 del 1974.

 

     Art. 24. Attuazione degli aiuti.

     1. Gli aiuti alle imprese istituiti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo il decorso del termine di due mesi previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

 

     Art. 25. Recupero di somme dal fondo di solidarietà regionale in agricoltura.

     1. E' disposto nel 1998 il versamento dal fondo di solidarietà regionale in agricoltura, di cui alla legge regionale n. 12 del 1974, alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 9.400.000.000 (cap. 36113).

 

     Art. 26. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge negli anni 1998 e 1999 si fa fronte rispettivamente:

     - quanto a lire 169.290.000.000 e a lire 153.047.000.000 con contributi comunitari;

     - quanto a lire 60.298.000.000 e a lire 53.863.000.000 con assegnazioni statali;

     - quanto a lire 25.844.000.000 mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, e a lire 23.085.000.000 con fondi propri di cui il bilancio regionale per lo stesso anno 1999 deve tener conto.

     2. Agli oneri per l'anno 1998, derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 18, pari complessivamente a lire 13.656.000.000 si fa fronte, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 1983, mediante utilizzo per lire 2.856.000.000 della riserva di cui alla voce 7 della tabella A) allegata alla legge regionale n. 8 del 1997 e per lire 1.400.000.000 della riserva di cui alla voce 1 della tabella B) allegata alla medesima legge regionale e per lire 9.400.000.000 con il recupero d'entrata di cui al precedente articolo 25.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 9 per l'anno 1999 e successivi si provvede con legge di bilancio per gli stessi anni.

     4. Il bilancio della Regione per l'anno 1998 ed il bilancio per gli anni 1998/2000 terrà conto delle seguenti previsioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 23 giugno 1998, n. 18.

[2] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 80.

[3] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 14 novembre 2000, n. 21.