§ 2.2.62 - L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.
Interventi vari in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:05/12/1995
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Incremento del titolo di spesa 8.1.5/1, lett. c), Legge n. 268/74).
Art. 2.  (Anticipazioni a soggetti ex lege regionale n. 28/84).
Art. 3.  (Incremento e tutela dell'apicoltura).
Art. 4.  (Interventi a favore dei serricoltori).
Art. 5.  (Sperimentazione, coltivazione, frutti minori e piante aromatiche).
Art. 6.  (Consorzio vini D.O.C.).
Art. 7.  (Compensazioni per estirpazioni).
Art. 8.  (Distillazione obbligatoria).
Art. 9.  (Interventi su produzioni agricole inquinate).
Art. 10.  (Provvidenze per l'agalassia contagiosa-rinvio abrogazioni).
Art. 11.  (Provvidenze per l'agalassia contagiosa).
Art. 12.  (Accordo di programma).
Art. 13.  (Interventi per infrastrutture rurali).
Art. 14.  (Divulgazione agricola).
Art. 15.  (Consorzio di bonifica della Gallura).
Art. 16.  (Patrimoni silvo-pastorali).
Art. 17.  (Consorzi di bonifica).
Art. 18.  (Piano Zone Interne - Paragrafo 6.6).
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39).
Art. 20.  (Anticipazione dei contributi).
Art. 21.  (Concorso interessi: capitoli complementari e capitoli ad esaurimento).
Art. 22.  (Fondo per l'anticipazione del concorso interessi).
Art. 23.  (Liquidazione del concorso sugli interessi).
Art. 24.  (Legge regionale 17 novembre 1986, n. 62 - Interpretazione autentica).
Art. 25.  (Piani particellari di espropriazione).
Art. 26.  (Spese per il funzionamento dell'Ufficio di statistica agraria).
Art. 27.  (Modalità di accreditamento delle somme per il programma ipofecondità).
Art. 28.  (Contributo straordinario al Consorzio di bonifica del Cixerri).
Art. 29.  (Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale).
Art. 30.  (Indennizzo per mancate coltivazioni).
Art. 31.  (Interventi a favore delle aziende agrumicole danneggiate dal lepidottero minatore).
Art. 32.  (Agevolazioni per il trasporto di sementi e prodotti agricoli).
Art. 33.  (Spese per collaudi funzionali).
Art. 34.  (Centro regionale di commercializzazione dei prodotti lattiero caseari).
Art. 35.  (Mostre-mercato zootecniche).
Art. 36.  (Adeguamento a normativa comunitaria).
Art. 37.  (Recupero dai fondi di rotazione).
Art. 38.  (Limiti di impegno).
Art. 39.  (Riduzione stanziamenti).
Art. 40.  (Miglioramenti fondiari in zootecnia).
Art. 41.  (Copertura finanziaria).
Art. 42.  (Proroga termini di impegnabilità).


§ 2.2.62 - L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

Interventi vari in agricoltura.

(B.U. 13 dicembre 1995, n. 42)

 

Art. 1. (Incremento del titolo di spesa 8.1.5/1, lett. c), Legge n. 268/74).

     1. Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 06025 del bilancio 1995, pari a lire 4.000.000.000, è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I, lettera c), del Programma di intervento per gli anni 1982-84 della predetta Legge n. 268/74.

     2. Al tal fine lo stanziamento dello stesso capitolo e incrementato per l'anno 1995 di lire 3.000.000.000.

 

     Art. 2. (Anticipazioni a soggetti ex lege regionale n. 28/84).

     1. L'intervento previsto dall'articolo 20 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 7, è attuato nel settore agricolo secondo le norme contenute nei commi che seguono.

     2. Gli istituti di credito possono concedere - a favore dei soggetti di cui alla citata legge regionale n. 28 del 1984, e successive modificazioni ed integrazioni - prestiti agrari di durata massima quadriennale ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per prefinanziamento dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione statale a titolo di imposta sul valore aggiunto.

     3. I crediti di cui al precedente comma i saranno regolati ai tassi globali di riferimento previsti dalla vigente legislazione per i crediti agrari di esercizio di durata superiore ai diciotto mesi. Previa emissione di apposito nulla-osta da parte del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura saranno assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi, nella misura prevista dalla legislazione vigente per i prestiti agrari.

     4. L'onere relativo al pagamento del concorso regionale negli interessi fa carico al fondo di rotazione per la cooperazione agricola, di cui alla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, nei limiti di disponibilità dello stesso fondo.

     5. Alla liquidazione e al pagamento del concorso negli interessi, che avverrà con cadenza semestrale o annuale, l'Amministrazione regionale provvede secondo le modalità e procedure previste dal regolamento di attuazione della citata legge regionale n. 40 del 1973. Per le operazioni che prevedono un rimborso in semestralità costanti e posticipate, il pagamento del concorso potrà avvenire anche in un'unica soluzione, previa attualizzazione delle relative rate, ai sensi della legislazione vigente.

     6. I prestiti di cui alla presente norma, erogati previa cessione del credito a titolo di imposta sul valore aggiunto, potranno essere assistiti dalla garanzia regionale a' termini degli articoli 1 e 3 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44.

     7. E' autorizzato il versamento al «Fondo di rotazione per la cooperazione agricola» degli stanziamenti disposti per l'anno 1995, in conto del capitolo 06213 dello stato della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

     Art. 3. (Incremento e tutela dell'apicoltura). [1]

 

     Art. 4. (Interventi a favore dei serricoltori).

     1. [2].

     2. Agli interventi di cui al precedente comma 1 non si applica l'articolo 9 della citata legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.

 

     Art. 5. (Sperimentazione, coltivazione, frutti minori e piante aromatiche).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma sperimentale di coltivazione e trasformazione del mirto, di altri frutti minori e di essenze aromatiche tipiche della Sardegna.

     2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione stipula apposita convenzione con l'Università degli studi di Sassari.

     3. La spesa per l'attuazione del suddetto programma è determinata in lire 300.000.000 per l'anno 1995 (Cap. 06346).

 

     Art. 6. (Consorzio vini D.O.C.).

     1. Al fine di consentire al Consorzio vini a denominazione di origine controllata di Sardegna, di perseguire gli scopi istituzionali fissati dall'articolo 14 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata, con mezzi propri della Regione, la concessione al medesimo Consorzio, per l'anno 1995, di un contributo di lire 250.000.000, sulla base di un programma di spesa da approvare preventivamente dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale; è altresì autorizzata l'anticipazione di detto contributo nella misura del 60 per cento; al saldo si provvede previa approvazione del rendiconto di spesa (Cap. 06022/00).

 

     Art. 7. (Compensazioni per estirpazioni).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una compensazione alle cantine sociali o altre associazioni di viticoltori che

- ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento CE 1442/88 -

dimostrino di avere dovuto ridurre la propria attività in seguito alla

diminuzione dei conferimenti dei propri soci in conseguenza della

concessione ai medesimi del premio di abbandono definitivo della

viticoltura. La riduzione della superficie dovrà essere pari o superiore al

10 per cento rispetto a quella coltivata nella campagna 1987/1988. La

compensazione non può eccedere le perdite connesse con la riduzione di

attività.

     2. La compensazione è concessa prioritariamente alle cantine sociali che predispongono idonei programmi di fusione, rilancio aziendale e di diversificazione.

     3. L'onere derivante dall'applicazione della presente norma è determinato in lire 2.000.000.000 per l'anno 1995 (Cap. 06344).

 

     Art. 8. (Distillazione obbligatoria).

     1. Al fine di concorrere a sostenere gli oneri derivanti dalla distillazione obbligatoria di cui al Regolamento CE 343/94, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, ai soggetti produttori obbligati, l'integrazione di lire 2.798,16 a grado/ettolitro. Detto importo dovrà essere proporzionalmente ridotto in caso di intervento da parte dell'E.I.M.A..

     2. L'onere derivante dalla applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 1995 in lire 650.000.000 (Cap. 0622943).

 

     Art. 9. (Interventi su produzioni agricole inquinate).

     1. L'intervento di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è esteso alle produzioni ottenute negli anni 1994 e 1995.

     2. L'onere per l'attuazione del presente articolo è valutato in lire 750.000.000 per l'anno 1995 e grava sul Fondo di solidarietà in agricoltura (Cap. 06120).

 

     Art. 10. (Provvidenze per l'agalassia contagiosa-rinvio abrogazioni).

     1. Al fine di definire le istanze pervenute entro il 31 dicembre 1992, le abrogazioni previste dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 20 aprile 1993,n. 17 sono rinviate al 1º giugno 1996.

 

     Art. 11. (Provvidenze per l'agalassia contagiosa).

     1. A favore delle aziende pastorali colpite nel periodo 1993-1994 da «agalassia contagiosa» che abbia determinato una diminuzione della produzione complessiva di latte del 25 per cento è concesso, a titolo di indennizzo dei danni subiti, un contributo di lire 40.000 per capo adulto in produzione infetto presente in allevamento al momento dell'accertamento della malattia.

     2. Il contributo è concesso per quegli allevamenti che siano stati sottoposti a sequestro con ordinanza del Sindaco, in applicazione dell'articolo 10 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

     3. Il contributo è concesso, a richiesta dell'allevatore, i cui capi siano colpiti dalla malattia, una volta soltanto durante la vita del gregge.

     4. Le relative spese sono valutate per il 1995 in lire 1.000.000.000 (Cap. 06154).

 

     Art. 12. (Accordo di programma).

     1. Gli stanziamenti del titolo II della contabilità speciale istituito ai sensi della Legge n. 268/74 destinati ai miglioramenti e trasformazione del monte pascoli e dei terreni comunali e privati possono essere utilizzati anche per l'attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 27 della Legge n. 142/90, compresa l'attuazione di progetti sperimentali.

 

     Art. 13. (Interventi per infrastrutture rurali).

     1. Gli stanziamenti del titolo di spesa p/1.01 «Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale» di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, fatti salvi gli interventi in essere ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1988 n. 44, possono essere utilizzati anche per realizzare programmi di viabilità e acquedotti rurali di interesse comunale ed extra-comunale in aree esterne alle zone di sviluppo agro-pastorale di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

     2. I programmi di cui al comma 1 sono proposti dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e approvati dalla Giunta regionale. Le opere di viabilità e gli acquedotti rurali, compresi in detti programmi e nei piani di valorizzazione ai sensi della legge regionale n. 44 del 1976, sono di competenza dei Comuni e delle Comunità montane e vengono realizzati direttamente da detti enti, mediante l'istituto della delega.

 

     Art. 14. (Divulgazione agricola).

     1. Ai fini dell'attuazione del Piano annuale della divulgazione agricola e del cofinanziamento regionale del progetto di cartografia pedologica del territorio delle Unità operative territoriali (U.O.T.) costituite ai sensi del Reg. CE 2052/88, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ERSAT nell'anno 1995 la somma di lire 1.500.000.000. La relativa spesa grava per lire, 1.485.000.000 sul capitolo 06281 e per lire 15.000.000 sul capitolo 06409.

 

     Art. 15. (Consorzio di bonifica della Gallura).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1995 al Consorzio di bonifica della Gallura, di nuova istituzione, un contributo straordinario per far fronte alle spese di funzionamento e per quanto necessario alla costituzione della pianta organica dell'ente, del catasto consortile, dell'accertamento del patrimonio consortile e degli organi di amministrazione ordinaria.

     2. L'onere per l'attuazione del presente articolo è valutato in lire 420.000.000 (Cap. 06345).

 

     Art. 16. (Patrimoni silvo-pastorali).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Buddusò, per l'anno 1995, la somma di lire 250.000.000 quale contributo sulle spese di gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale, amministrato ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (Cap. 06307).

 

     Art. 17. (Consorzi di bonifica).

     1. [3].

     2. Il comma 4 dell'articolo 22 della medesima legge regionale, e il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, sono abrogati.

     3. [4].

     4. [In caso di calamità naturale il contributo di cui all'articolo 11, comma 7, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 è corrisposto, nell'ambito delle zone danneggiate, fino alla misura massima del 75 per cento, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio (Cap. 06261/01)] [5].

 

     Art. 18. (Piano Zone Interne - Paragrafo 6.6).

     1. Le disponibilità esistenti sul titolo di spesa P/1.06 del «Piano di intervento nelle zone interne» di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, comprese quelle provenienti da provvedimenti di revoca di impegni in essere, sono utilizzate dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale nell'ambito delle attività previste dal paragrafo 6.6 del Piano medesimo.

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39). [6]

 

     Art. 20. (Anticipazione dei contributi). [7]

 

     Art. 21. (Concorso interessi: capitoli complementari e capitoli ad esaurimento).

     1. Gli impegni e i pagamenti gravanti sui capitoli compresi nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e relativi alla liquidazione del concorso statale sugli interessi, sono trasferiti d'ufficio dalla ragioneria regionale sui corrispondenti capitoli di stanziamento regionale, nei casi in cui vengano a mancare, parzialmente o totalmente, gli stanziamenti statali.

     2. Gli impegni assunti sullo stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per la concessione di un concorso pluriennale sugli interessi, sono mantenuti in bilancio fino all'esaurimento dei pagamenti previsti dai relativi piani di ammortamento.

 

     Art. 22. (Fondo per l'anticipazione del concorso interessi).

     1. Al fondo per l'anticipazione del concorso interessi, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, possono essere versate anche le quote non ancora pagate, anche se impegnate, delle prime cinque annualità dei limiti di impegno di cui alle leggi:

     - legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, articolo 40;

     - legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, articolo 37/a;

     - legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, articolo 25/b;

     - legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, articolo 11, comma 7;

     - legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, articolo 25;

     - legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, articolo 14, commi 1 e 2, articolo 16, comma 5;

     - legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, articolo 11, comma 3;

     - legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, articolo 20, commi 1 e 4.

 

     Art. 23. (Liquidazione del concorso sugli interessi).

     1. Il concorso sugli interessi relativi al credito di esercizio posto in essere secondo le direttive regionali, può essere accreditato anticipatamente a ciascun istituto o banca, nel periodo compreso tra l'erogazione del prestito e la scadenza del medesimo, nella misura del 50 per cento degli importi risultanti dagli elenchi di liquidazione trasmessi all'Assessorato regionale dell'agricoltura.

 

     Art. 24. (Legge regionale 17 novembre 1986, n. 62 - Interpretazione autentica).

     1. Ai fini della concessione delle provvidenze recate dalla legge regionale 17 novembre 1986, n. 62, il requisito della «destinazione agricola», di cui al comma 1 dell'articolo 3, nelle zone suburbane ed in quelle ad elevata parcellizzazione è da ritenere presente solo quando i terreni presentino i requisiti oggettivi richiesti per l'applicazione della Legge 6 agosto 1954, n. 604 recante «Agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina» e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Per l'erogazione delle medesime provvidenze è autorizzato l'utilizzo delle disponibilità residue del fondo istituito dall'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26.

 

     Art. 25. (Piani particellari di espropriazione).

     1. I proprietari interessati dai piani particellari di espropriazione, relativi ai progetti di opere infrastrutturali ai sensi del «Programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agropastorale» possono convenire, mediante gli «accordi amichevoli» previsti dall'articolo 26 della Legge 2359/1865, la cessione degli immobili nei limiti fissati dalla Legge n. 10/1977.

     2. Gli immobili saranno acquisiti, a titolo originario, con decreto di esproprio e saranno volturati al patrimonio del Comune nel cui agro è prevista la costruzione dell'opera infrastrutturale.

 

     Art. 26. (Spese per il funzionamento dell'Ufficio di statistica agraria).

     1. Al fine di assicurare un ottimale funzionamento dell'Ufficio di statistica agraria e per la sua implementazione è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 150.000.000 (Cap. 06010/01).

     2. Le procedure relative all'acquisizione degli strumenti informatici occorrenti nonché quelle relative al ricorso ad assistenza esterna per le attività specifiche e di addestramento dei tecnici del centro grafico ed elaborazione dati, sono curate dal competente Assessorato regionale degli enti locali.

 

     Art. 27. (Modalità di accreditamento delle somme per il programma ipofecondità).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata al versamento in una unica rata delle somme necessarie per l'attuazione del programma per il miglioramento della fertilità del bestiame e contro la mortalità neonatale (programma ipofecondità) su apposito conto corrente istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17.

 

     Art. 28. (Contributo straordinario al Consorzio di bonifica del Cixerri).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1995, la somma di lire 450.000.000 in favore del Consorzio di bonifica del Cixerri per l'abbattimento parziale dei costi di esercizio derivanti dalla mancata erogazione dell'acqua irrigua e per gli studi di natura idro- geologica relativi all'accertamento delle cause che hanno determinato il prosciugamento del bacino di Punta Gennarta (Cap. 06253).

 

     Art. 29. (Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1995, la somma di lire 3.000.000.000 al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale per l'abbattimento dei costi di esercizio relativi all'anno 1991 (Cap. 06263).

 

     Art. 30. (Indennizzo per mancate coltivazioni).

     1. La misura massima dell'indennizzo, prevista dall'articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16, per le mancate coltivazioni nelle zone irrigue, è estesa alle colture ortofrutticole, cerealicole e foraggere ed è elevata, relativamente alle medesime, fino a 40.000.000 per azienda.

     2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo grava sulle disponibilità apportate al fondo di solidarietà regionale in agricoltura - di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 - dalla legge regionale 21 giugno 1995, n. 16.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende e cooperative che provvedono alla raccolta, conservazione, manipolazione, lavorazione, confezionamento e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici che, a causa dell'evento siccità 1994/1995, abbiano registrato un aggravio di oneri derivante da una riduzione dei conferimenti non inferiore rispettivamente del 20 o 30 per cento a seconda che siano o no in zone svantaggiate, rispetto alla media dell'ultimo triennio, un contributo non superiore alle perdite connesse con la riduzione dei conferimenti.

     4. L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 3 grava sulle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in agricoltura [06120], di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.

     5. Al solo fine di consentire la riconversione produttiva delle imprese agricole già destinatarie di interventi volti alla realizzazione di opere di trasformazione aziendale che nell'ultimo quadriennio non abbiano potuto dar corso alle produzioni previste, possono essere concessi indennizzi rapportati alla mancata produzione; la misura del beneficio per l'investimento non può essere superiore al 50 per cento della produzione lorda vendibile che si sarebbe potuta realizzare in un normale processo produttivo come previsto nel piano di trasformazione aziendale.

     6. L'onere previsto per l'attuazione del precedente comma 5, è valutato per l'anno 1995 in lire 500.000.000 e fa carico nei limiti della disponibilità di bilancio al capitolo 06026-00 dello stato di previsione dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

     Art. 31. (Interventi a favore delle aziende agrumicole danneggiate dal lepidottero minatore).

     1. Alle aziende agricole ad indirizzo agrumicolo che in conseguenza dei danni subiti dalla presenza del lepidottero minatore «phyllocnistis citrella» abbiano avuto una diminuzione di almeno il 30 per cento della produzione lorda vendibile, riferita all'ultimo triennio, è concesso un contributo pari al 50 per cento dei danni effettivamente subiti.

     2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo grava sulle disponibilità apportate al fondo di solidarietà regionale in agricoltura - di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 - dalla legge regionale 21 giugno 1995, n. 16 (Cap. 05120).

 

     Art. 32. (Agevolazioni per il trasporto di sementi e prodotti agricoli).

     1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16, sono estese al trasporto di paglia destinata alla produzione di funghi nonché al trasporto di sementi, qualora l'importazione in Sardegna si sia resa necessaria a causa delle carenze determinate dalla siccità dell'annata agraria 1994/95. Le medesime provvidenze sono estese al trasporto di semente certificato di grano duro, la cui importazione in Sardegna si è resa necessaria a causa della carenza di produzione lorda determinata dalla siccità.

     2. I quantitativi ammissibili alla concessione delle provvidenze non possono superare, per azienda, quelli utilizzabili nella precedente campagna.

     3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo grava sulle disponibilità apportate al fondo di solidarietà regionale in agricoltura - di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 - dalla legge regionale 21 giugno 1995, n. 16 (Cap. 06120).

 

     Art. 33. (Spese per collaudi funzionali).

     1. Al fine di consentire i collaudi funzionali degli impianti di mungitura meccanica delle aziende ovicaprine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare le relative spese alle associazioni provinciali degli allevatori.

     2. La relativa spesa è determinata in lire 300.000.000 per l'anno 1995 (Cap. 06173).

 

     Art. 34. (Centro regionale di commercializzazione dei prodotti lattiero caseari).

     1. Per effetto della mancata attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 è autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 800.000.000 per l'adeguamento strutturale del Centro regionale di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, ubicato a Macomer (Cap. 06244).

 

     Art. 35. (Mostre-mercato zootecniche).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1995, ai Comuni interessati un contributo straordinario di lire 2.500.000.000 per la ristrutturazione, la realizzazione dei locali e la sistemazione delle aree delle Mostre-mercato zootecniche (Cap. 06340-00).

 

     Art. 36. (Adeguamento a normativa comunitaria).

     1. Sono abrogate le seguenti norme: articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14; articolo 4 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38; articolo 57 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44; articoli 1, 3, 4, 6 e 8 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17; articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6; articoli 24 e 32 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18.

     2. [8].

     3. Le disponibilità del fondo di dotazione del COLVAS, di cui all'abrogato articolo 8 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, saranno riversate in conto entrate (Cap. 36202-00) per essere destinate a incrementare il capitolo 06098-00 del bilancio.

     4. [9].

 

     Art. 37. (Recupero dai fondi di rotazione).

     1. Nell'anno 1995 sono disposti i seguenti versamenti al bilancio regionale dai fondi di rotazione appresso indicati (Cap. 36125):

     a) lire 8.000.000.000 dal fondo di rotazione costituito ai sensi del paragrafo 6 del Programma straordinario per la riforma e il riassetto del settore agro pastorale di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44;

     b) lire 3.000.000.000 dal fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4;

     c) lire 4.000.000.000 dal fondo di rotazione per i prestiti alle cooperative lattiero-casearie di cui all'articolo 27 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9.

     2. E' iscritta nel bilancio regionale in conto del capitolo 06343-01, la somma di complessive lire 3.000.000.000, che sarà trasferita nel conto dell'entrata della contabilità speciale di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuita al titolo di spesa 10.5.01/II del programma di intervento per gli anni 1986-1987, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

     3. E' iscritta nel bilancio regionale, in conto del capitolo 0628540, la somma di complessive lire 10.500.000.000, per essere destinata al titolo di spesa P/1.01 del «Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale» di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

 

     Art. 38. (Limiti di impegno).

     1. Il limite di impegno di lire 19.640.000.000, autorizzato dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16, è rideterminato in lire 12.500.000.000, ferme restando le relative annualità.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 6 del 1995, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 7.140.000.000, le cui annualità sono iscritte nei bilanci della regione dall'anno 1996 al 2010.

 

     Art. 39. (Riduzione stanziamenti).

     1. Gli stanziamenti iscritti nel 1995 in conto dei capitoli 06074 e 06233 sono ulteriormente ridotti di lire 1.000.000.000 ciascuno.

 

     Art. 40. (Miglioramenti fondiari in zootecnia).

     1. Ad integrazione dello stanziamento previsto dall'articolo 43 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è autorizzato nel 1995 a favore del capitolo 06026 l'ulteriore stanziamento di lire 900.000.000.

 

     Art. 41. (Copertura finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 31.820.000.000 per l'anno 1995.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio regionale per l'anno 1995.

 

     Art. 42. (Proroga termini di impegnabilità).

     1. Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non impegnati entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnati entro l'esercizio successivo.

 

 


[1] Aggiunge l'art. 3 bis alla L.R. 17 dicembre 1985, n. 30.

[2] Sostituisce l'art. 31, comma 1, della L.R. 29 aprile 1994, n. 18.

[3] Sostituisce l'art. 17, comma 3, della L.R. 14 maggio 1984, n. 21.

[4] Sostituisce l'art. 15, comma 4, della L.R. 14 maggio 1984, n. 21.

[5] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 23 maggio 2008, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Sostituisce il paragrafo 6.6. del Piano di intervento approvato dalla L.R. 10 dicembre 1973, n. 39.

[7] Sostituisce l'art. 1, comma 1, della L.R. 29 aprile 1994, n. 18.

[8] Comma già abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32, abrogato nuovamente dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 4.

[9] Comma già abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32, abrogato nuovamente dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 4.