§ 2.2.34 – L.R. 23 novembre 1979, n. 60.
Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:23/11/1979
Numero:60


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di consentire la formazione e l'ampliamento della proprietà coltivatrice fino al raggiungimento di dimensioni aziendali ottimali, di favorire lo sviluppo di un'agricoltura [...]
Art. 2.      E' autorizzata la costituzione, presso l'Istituto speciale di credito agrario, di un «Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», composto da due distinti stanziamenti
Art. 3.      La concessione dei mutui con le disponibilità del fondo di rotazione di cui alla lett. a) del precedente art. 2 è altresì regolata dalle norme seguenti
Art. 4.      L'istituto gestore del «Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice» deve redigere annualmente un documento contenente un bilancio consuntivo, corredato da un'esauriente [...]
Art. 5.      I mutui hanno la durata massima di 20 anni e possono essere concessi rispetto al prezzo di acquisto ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nelle seguenti percentuali
Art. 6.      I mutui possono essere concessi a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, degli altri lavoratori manuali della terra, delle cooperative agricole di giovani disoccupati di cui [...]
Art. 7.      Fatti salvi i diritti soggettivi garantiti dalla legislazione statale in materia di proprietà coltivatrice, nella concessione delle provvidenze regionali viene data la preferenza nell'ordine
Art. 8.      Il fondo oggetto dell'acquisto, da solo o assieme ai terreni già posseduti dal nucleo familiare, deve essere idoneo, anche potenzialmente, alla costituzione di un'impresa agricola efficiente [...]
Art. 9.      Le provvidenze contemplate nella presente legge non si applicano agli acquisti riguardanti
Art. 10.      Il prezzo congruo previsto dall'art. 5 viene stabilito in seguito a un giudizio basato sui valori fondiari medi della zona, sul valore desunto dalla capitalizzazione del reddito netto sugli [...]
Art. 11.      Decade dai benefici della presente legge chi, nel periodo dell'ammortamento, alieni o cessi volontariamente dalla diretta coltivazione del fondo acquistato o dei terreni preposseduti, che [...]
Art. 12.      I benefici della presente legge sono revocati quando l'acquirente, salvo l'esistenza di causa di forza maggiore, non proceda alla diretta coltivazione del fond
Art. 13.      Le domande tendenti ad ottenere la concessione del mutuo per l'acquisto di fondi rustici sono indirizzate contestualmente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e [...]
Art. 14.      Alle operazioni di mutuo si applicano le norme di cui alla l. 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in quanto compatibili con la presente legge, le norme e i [...]


§ 2.2.34 – L.R. 23 novembre 1979, n. 60.

Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici.

(B.U. 29 novembre 1979, n. 50).

 

     Art. 1.

     Allo scopo di consentire la formazione e l'ampliamento della proprietà coltivatrice fino al raggiungimento di dimensioni aziendali ottimali, di favorire lo sviluppo di un'agricoltura imprenditoriale e professionale e di rendere possibile l'unione della proprietà della terra con l'impresa, l'Amministrazione regionale - anche per integrare le analoghe provvidenze dello Stato - interviene per la concessione di mutui relativi all'acquisto di fondi rustici.

 

     Art. 2.

     E' autorizzata la costituzione, presso l'Istituto speciale di credito agrario, di un «Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», composto da due distinti stanziamenti:

     a) il primo, costituente un fondo di rotazione, destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato con mezzi finanziari regionali;

     b) il secondo, destinato alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui erogati con proprie disponibilità dagli Istituti di credito.

     Il Fondo è regolamentato da apposita convenzione che l'Assessore dell'agricoltura stipulerà con l'istituto gestore.

     Le disponibilità del Fondo vengono periodicamente ripartite dall'Assessorato dell'agricoltura fra gli istituti di credito autorizzati a esercitare il credito agrario di miglioramento.

 

     Art. 3.

     La concessione dei mutui con le disponibilità del fondo di rotazione di cui alla lett. a) del precedente art. 2 è altresì regolata dalle norme seguenti.

     Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale e interessi, nessun altro onere può essere fatto gravare dagli istituti mutuanti sulle ditte beneficiarie, salvo la trattenuta prevista dalle norme che regolano la concessione della garanzia sussidiaria.

     Agli istituti di credito, a copertura di tutte le proprie spese anche contrattuali, degli oneri e dei rischi, è riconosciuto un compenso nella misura da stabilire nella convenzione di cui al precedente art. 2.

     Le annualità di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, saranno versate dagli istituti al predetto fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante per convenzione. I versamenti saranno effettuati alle date stabilite, anche se gli istituti non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

     Le somme versate dagli istituti per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione dei mutui di cui alla presente legge.

 

     Art. 4.

     L'istituto gestore del «Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice» deve redigere annualmente un documento contenente un bilancio consuntivo, corredato da un'esauriente relazione, che sarà trasmesso all'Assessorato dell'agricoltura perché possa sottoporlo agli Organi di controllo.

 

     Art. 5.

     I mutui hanno la durata massima di 20 anni e possono essere concessi rispetto al prezzo di acquisto ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nelle seguenti percentuali:

     - 90% per le aziende singole;

     - 95% per le cooperative agricole;

     - 100% per le cooperative che comprendono giovani tra 18 e 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno e lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni in numero non inferiore al 50% del totale dei soci e nelle quali la presenza dei giovani non potrà comunque essere inferiore al 40% dei soci [1].

     Tuttavia l'importo massimo concedibile è fissato come segue:

     - 100.000.000 di lire per le aziende che ricorrano al mutuo di cui al presente articolo per la formazione della loro proprietà terriera e per le aziende per le quali si renda necessario un ampliamento volto al raggiungimento di una base terriera che. attraverso il piano di trasformazione, determini il conseguimento della dimensione aziendale ottimale;

     - 400.000.000 di lire per le cooperative agricole, con un'integrazione di 20.000.000 di lire per ogni socio oltre il nono.

     Il concorso regionale per le operazioni effettuate con le disponibilità degli Istituti di credito è calcolato nei modi previsti dall'art. 34 della L. 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il tasso d'interesse da porre a carico dei beneficiari è quello applicato dallo Stato per le analoghe operazioni di acquisto, ferma restando la facoltà della regione di fissare un tasso diverso, non inferiore a quello minimo eventualmente fissato dallo Stato. In assenza di indicazioni statali, la regione procede autonomamente.

 

     Art. 6.

     I mutui possono essere concessi a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, degli altri lavoratori manuali della terra, delle cooperative agricole di giovani disoccupati di cui alla l. 1º giugno 1975, n. 285, e alla L.R. 2 agosto 1978, n. 50, e dei giovani comunque associati di cui all'art. 7, secondo comma, della stessa legge regionale; possono altresì essere concessi a favore delle cooperative a condizione che tutti i soci possiedano individualmente i requisiti per l'acquisto.

     I richiedenti non devono aver superato, al momento della presentazione della domanda, l'età di 50 anni. Tale limite può essere elevato fino a 60 anni, quando nel nucleo familiare vi siano componenti di età inferiore ai 50 anni che già si dedichino direttamente e manualmente alla coltivazione della terra o all'allevamento.

     Per le cooperative i due terzi dei soci devono essere al di sotto dei 50 anni.

     I richiedenti, inoltre, devono essere persone che dedicano all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dall'attività medesima non meno di due terzi del proprio reddito globale.

     Il richiedente, anche assieme ai componenti il nucleo familiare, deve essere in grado di fornire una forza lavorativa non inferiore alla metà di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

 

     Art. 7.

     Fatti salvi i diritti soggettivi garantiti dalla legislazione statale in materia di proprietà coltivatrice, nella concessione delle provvidenze regionali viene data la preferenza nell'ordine:

     1) Alle cooperative di conduzione a proprietà indivisa con priorità per quelle costituite da giovani tra i 18 ed i 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno e lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni in numero non inferiore al 50% del totale dei soci e nelle quali la presenza dei giovani non potrà comunque essere inferiore al 40% dei soci [2];

     2) ai componenti la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare dei beni, per la quota del fondo in vendita; sono eccettuati i casi rientranti nella fattispecie contemplata nella lett. b) del successivo art 9;

     3) ai coltivatori insediati sul fondo, qualunque sia il rapporto contrattuale;

     4) ai coltivatori che realizzino operazioni di integrazione e/o accorpamento.

     Quando vi sia una pluralità di richiedenti che abbiano lo stesso grado di preferenza, viene accolta la domanda di chi si trova in condizione economiche disagiate.

     I preliminari di compravendita stipulati da terzi che non abbiano titolo di preferenza ai sensi del primo comma del presente articolo, dovranno essere preventivamente registrati.

 

     Art. 8.

     Il fondo oggetto dell'acquisto, da solo o assieme ai terreni già posseduti dal nucleo familiare, deve essere idoneo, anche potenzialmente, alla costituzione di un'impresa agricola efficiente sotto il profilo tecnico ed economico, tenuto conto delle caratteristiche dei terreni, della composizione e qualificazione della famiglia coltivatrice, nonché della capacità imprenditoriale del richiedente.

     Il fondo è soggetto per la durata del mutuo a vincolo di indivisibilità, che, a cura del notaio rogante, deve essere menzionato negli atti di acquisto e di mutuo e trascritto nei pubblici registri immobiliari.

     Il fondo dev'essere soggetto per tutta la durata del mutuo al vincolo di destinazione di uso agricolo.

     Il vincolo di cui al secondo comma può essere revocato a domanda degli interessati, qualora, in caso di successione ereditaria, il fondo sia suscettibile di essere scomposto in più aziende efficienti sotto il profilo tecnico ed economico; nell'ipotesi contraria si applicano le disposizioni di cui all'art. 720 del codice civile.

     Gli atti compiuti in violazione del vincolo di indivisibilità sono nulli e comportano la decadenza dai benefici della presente legge.

 

     Art. 9.

     Le provvidenze contemplate nella presente legge non si applicano agli acquisti riguardanti:

     a) i terreni compresi nei programmi di formazione del Monte dei pascoli, da utilizzare per la riforma e il riassetto del settore agro- pastorale;

     b) i terreni nel cui possesso si dovrà subentrare per successione ereditaria;

     c) i terreni che, nel ventennio precedente la data di stipulazione dell'anno di acquisto, abbiano formato oggetto di altro mutuo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice; è tuttavia consentito l'accollo dei mutui di cui alla presente legge nei casi contemplati nel secondo comma dell'art. 11.

     Il mutuo non può essere concesso a colui che, nel biennio anteriore alla data di presentazione della domanda, abbia venduto appezzamenti di terreno aventi una superficie complessiva superiore a due ettari, salvi i casi in cui la vendita sia stata fatta per scopi di ricomposizione fondiaria.

 

     Art. 10.

     Il prezzo congruo previsto dall'art. 5 viene stabilito in seguito a un giudizio basato sui valori fondiari medi della zona, sul valore desunto dalla capitalizzazione del reddito netto sugli elementi strutturali e produttivi del fondo.

     I valori fondiari medi, per zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari, da riferire ad unità di superficie e a tipi di coltura, sono fissati da una Commissione provinciale composta da un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da uno dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste, da uno dell'ufficio tecnico erariale, da uno dell'Istituto di credito gestore del fondo di cui all'art. 2 della presente legge, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle categorie agricole e da 2 rappresentanti degli Organismi comprensoriali in cui ricadono i terreni interessati. La Commissione è presieduta dal funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Un dipendente del medesimo ispettorato svolge funzioni di segretario.

     Quando il fondo abbia goduto di provvidenze contributive pubbliche negli ultimi 10 anni, le quote di contributo riguardanti le opere tenute presenti nella determinazione del prezzo congruo, dovranno essere detratte dal medesimo.

 

     Art. 11.

     Decade dai benefici della presente legge chi, nel periodo dell'ammortamento, alieni o cessi volontariamente dalla diretta coltivazione del fondo acquistato o dei terreni preposseduti, che abbiano concorso a formulare il giudizio sulla validità tecnica ed economica della nuova azienda agricola.

     Quando esistano motivi eccezionali di forza maggiore o si pongano in essere operazioni di vendita o di permuta allo scopo di realizzare degli accorpamenti, non si applica la sanzione della decadenza, fermo restano che le alienazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, previo parere del Comitato comprensoriale agricolo di cui alla L.R. 23 marzo 1979, n. 19.

     E' altresì, consentita, con la medesima autorizzazione di cui sopra l'alienazione di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda.

 

     Art. 12.

     I benefici della presente legge sono revocati quando l'acquirente, salvo l'esistenza di causa di forza maggiore, non proceda alla diretta coltivazione del fondo

 

     Art. 13.

     Le domande tendenti ad ottenere la concessione del mutuo per l'acquisto di fondi rustici sono indirizzate contestualmente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e all'Istituto di credito prescelto. Se i fondi ricadono nell'ambito di più province, la competenza è attribuita in base alla maggiore estensione.

     L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, indica il prezzo di acquisto ritenuto congruo, fissato secondo criteri stabiliti dal precedente art. 10, e, a conclusione della propria istruttoria tecnico-economica, emette apposito nulla-osta.

     Contro le determinazioni dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura è dato ricorso gerarchico, nel termine di 30 giorni dalla loro comunicazione all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che deve pronunciarsi nel termine di 90 giorni dalla ricezione del ricorso stesso

 

     Art. 14.

     Alle operazioni di mutuo si applicano le norme di cui alla l. 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in quanto compatibili con la presente legge, le norme e i benefici della legislazione statale in materia di proprietà coltivatrice.

     Le operazioni di mutuo sono inoltre assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'art. 36 della l. 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Artt. 15. - 20.

     (Omissis) [3].

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Alinea così sostituito dall'art. 8, comma 5, della L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[2] Numero così modificato dall'art. 8, comma 6, della L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[3] Recano disposizioni finanziarie.