§ 2.2.33 - L.R. 23 marzo 1979, n. 19.
Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:23/03/1979
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Principi generali per lo svolgimento della politica agricola regionale in prospettiva europea).
Art. 2.  (Modalità di attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura).
Art. 3.  (Finalità della normativa di attuazione delle direttive comunitarie).
Art. 4.  (Ambito territoriale di applicazione della normativa).
Art. 5.  (Compiti degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane).
Art. 6.  (Compiti degli Organi centrali dell'Amministrazione regionale).
Art. 7.  (Destinazione dei rimborsi del Fondo europeo di sviluppo regionale).
Art. 8.  (Istituzione del Comitato comprensoriale agricolo).
Art. 9.  (Compiti del Comitato comprensoriale agricolo).
Art. 10.  (Indennità).
Art. 11.  (Istituzione e finalità dell'Albo).
Art. 12.  (Requisiti per l'iscrizione all'Albo).
Art. 13.  (Scheda conoscitiva).
Art. 14.  (Preparazione professionale).
Art. 15.  (Definizione di imprenditore agricolo a titolo principale).
Art. 16.  (Competenze del Comitato comprensoriale agricolo).
Art. 17.  (Iscrizione e cancellazione dall'Albo).
Art. 18.  (Commissione regionale per i ricorsi).
Art. 19.  (Effetti dell'iscrizione all'Albo).
Art. 20.  (Compensi ai componenti le Commissioni).
Art. 21.  (Condizioni, priorità, preferenze).
Art. 22.  (Reddito da lavoro agricolo).
Art. 23.  (Reddito da lavoro comparabile).
Art. 24.  (Contenuto e durata dei piani di sviluppo aziendali).
Art. 25.  (Regime di aiuti comunitari, nazionali e regionali per l'ammodernamento delle aziende agricole).
Art. 26.  (Contributi in conto interessi).
Art. 27.  (Contributi regionali in conto capitale per le opere di miglioramento fondiario).
Art. 28.  (Fidejussione).
Art. 29.  (Premi di orientamento verso la produzione di carni bovine, ovine e caprine).
Art. 30.  (Acquisizione di terre).
Art. 31.  (Aiuti per la contabilità delle aziende agricole).
Art. 32.  (Servizio regionale per la contabilità in, agricoltura).
Art. 33.  (Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale).
Art. 34.  (Incentivi per lo sviluppo dell'irrigazione a carattere collettivo).
Art. 35.  (Incentivi per la ricomposizione e il riordino fondiario).
Art. 36.  (Presentazione e istruttoria delle domande di aiuto per i piani di sviluppo aziendali).
Art. 37.  (Approvazione dei piani e concessioni delle provvidenze).
Art. 38.  (Concessione degli aiuti previsti dalla presente legge per domande presentate anteriormente alla sua entrata).
Art. 39.  (Controlli e decadenze).
Art. 40.  (Premi di orientamento verso la produzione di carni bovine, ovine e caprine).
Art. 41.  (Premio di insediamento e permanenza).
Art. 42.  (Indennità compensativa).
Art. 43.  (Misura dell'indennità compensativa).
Art. 44.  (Norme procedurali per la concessione dell'indennità compensativa).
Art. 45.  (Aiuti agli investimenti collettivi di carattere zootecnico nelle zone montane o svantaggiate).
Art. 46.  (Concessione di provvidenze per domande già presentate).
Art. 47.  (Finanziamento di attività agro-turistiche o artigianali realizzabili nelle aziende agricole).
Art. 48.  (Finalità).
Art. 49.  (Aiuti per la cessazione dell'attività agricola).
Art. 50.  (Beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola).
Art. 51.  (Estensione dell'indennità ad altri soggetti).
Art. 52.  (Condizioni per gli imprenditori agricoli).
Art. 53.  (Condizioni per gli altri soggetti).
Art. 54.  (Cessione delle terre).
Art. 55.  (Misura dell'indennità di anticipata cessazione).
Art. 56.  (Organismo fondiario).
Art. 57.  (Beneficiari del premio di apporto strutturale).
Art. 58.  (Norme previdenziali).
Art. 59.  (Modalità richieste per l'esame delle domande).
Art. 60.  (Procedure e vigilanza).
Art. 61.  (Procedure per l'ottenimento del premio di apporto strutturale).
Art. 62.  (Finalità).
Art. 63.  (Gestione dell'attività di informazione socio-economica).
Art. 64.  (Formazione e perfezionamento dei consulenti socio- economici).
Art. 65.  (Requisiti per l'ammissione ai corsi per i consulenti socio- economici).
Art. 66.  (Materie dei corsi per informatori).
Art. 67.  (Rilascio degli attestati).
Art. 68.  (Bollettino d'informazione socio-economica e relazione annuale).
Art. 69.  (Attività di qualificazione professionale).
Art. 70.  (Svolgimento dei corsi).
Art. 71.  (Programmi dei corsi).
Art. 72.  (Corsi residenziali).
Art. 73.  (Premi di frequenza).
Art. 74.  (Contributi agli Istituti specializzati).
Art. 75.  (Compiti di indirizzo, coordinamento e vigilanza).
Art. 76.  (Indirizzo e coordinamento rapporti Regione-Stato).
Art. 77.  (Criteri per la determinazione dell'equivalente in lire degli importi monetari espressi in unità di conto europee).
Art. 78.  (Adeguamento alle successive norme comunitarie).
Art. 79. 
Art. 80. 


§ 2.2.33 - L.R. 23 marzo 1979, n. 19.

Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda.

 

TITOLO I

COORDINAMENTO TRA LA NORMATIVA AGRICOLA COMUNITARIA E LE SCELTE DI POLITICA

AGRICOLA DELLA REGIONE

 

Art. 1. (Principi generali per lo svolgimento della politica agricola regionale in prospettiva europea).

     La regione autonoma della Sardegna, nel rispetto degli obblighi internazionali, svolge le sue funzioni di indirizzo, incentivazione e coordinamento delle attività produttive regionali in campo agricolo, sulla base delle norme contenute nella presente legge.

     Pertanto, la regione:

     - collabora con gli Organi centrali dello Stato nell'assicurare l'applicazione, nel territorio regionale, degli atti comunitari concernenti le attività agricole e zootecniche;

     - partecipa - su eventuale delega dello Stato - all'esercizio delle relative funzioni tecniche e amministrative;

     - partecipa come soggetto primario - in virtù del disposto dell'art. 52 del proprio Statuto - alle definizioni in sede nazionale della posizione italiana nei riguardi della politica agricola che la Comunità economica europea intende perseguire nelle regioni meridionali italiane e nel bacino mediterraneo;

     - fa valere nelle sedi opportune di consultazione, sia nazionali che comunitarie, la specialità della propria autonomia riguardo al necessario adeguamento alla realtà socio-economica e strutturale dell'agricoltura sarda ed in ordine al relativo eventuale adattamento nel tempo, dei mezzi e delle procedure da porre in atto in Sardegna per il raggiungimento degli obiettivi delle «azioni comuni» di politica socio strutturale decise per l'agricoltura europea dal Consiglio della CEE.

 

     Art. 2. (Modalità di attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura).

     La regione autonoma della Sardegna - in armonia con l'art. 3 del proprio Statuto e ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della l. 9 maggio 1975, n. 153, e dell'art. 1, quarto e quinto comma, della l. 10 maggio 1976, n. 352 - disciplina con la presente legge la materia di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 72-159, n. 72-160, n. 72-161, n. 73-131, n. 75-268, n. 76-400 e n. 78-1017, nel rispetto altresì del Regolamento della Commissione CEE n. 78-1054 nonché delle decisioni n. 76-481 e n. 78-672 della Commissione, e adattando l'intera normativa alle esigenze dell'agricoltura sarda.

 

     Art. 3. (Finalità della normativa di attuazione delle direttive comunitarie).

     La presente legge promuove, nell'ambito di un programma disegno di riequilibrio socio-economico del territorio regionale, interventi idonei a perseguire i seguenti fini:

     a) migliorare il livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive ed il miglioramento della formazione professionale e generale delle persone che lavorano in agricoltura;

     b) incrementare l'attività agricola per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane e svantaggiate di cui all'elenco allegato alla direttiva CEE n. 75-273 e sue successive modifiche ed integrazioni;

     c) favorire attraverso l'istituzione di un premio regionale di insedia mento e permanenza, l'immissione di forze giovani in agricoltura;

     d) favorire, attraverso misure d'incoraggiamento al riordino fondiario ed alla cessazione dell'attività agricola da parte degli imprenditori anziani, l'aumento della disponibilità di terre libere, da destinare al miglioramento delle strutture aziendali o al rimboschimento o ad altri scopi di pubblica utilità; e incentivare nelle zone di montagna lo sviluppo di attività agro-turistiche.

     Per la realizzazione dei suddetti obiettivi la regione promuove ed assicura la partecipazione delle organizzazioni professionali e sindacali dell'agricoltura maggiormente rappresentative, delle cooperative e delle associazioni dei produttori e si avvale degli Organismi comprensoriali di cui alla l. r. 1º agosto 1975, n. 33, e delle Comunità montane di cui alla L.R. 3 giugno 1975, n. 26.

 

     Art. 4. (Ambito territoriale di applicazione della normativa).

     Le norme previste dai Titoli II, III, IV, V, VII, VIII e IX della presente legge sono applicabili in tutto il territorio della Sardegna.

     Le norme previste dal Titolo VI della presente legge si applicano, invece, esclusivamente nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate dell'Isola, di cui all'elenco allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75-273 CEE e sue successive eventuali modifiche e integrazioni.

 

TITOLO II

DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI

 

     Art. 5. (Compiti degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane).

     Al fine di creare le premesse per la riforma dell'agricoltura e per la riforma agro-pastorale, ed affinche il territorio regionale sia dotato di infrastrutture sufficienti per quanto concerne la viabilità rurale, l'irrigazione, l'acqua potabile, l'elettricità e le dotazioni telefoniche, gli Organismi comprensoriali e/o le Comunità montane sono tenuti:

     a) a prevedere nei piani di sviluppo economico sociale dei territori di loro competenza la dotazione di tali infrastrutture;

     b) a provvedere alla loro realizzazione attraverso specifici programmi anche in assenza dei suddetti piani di sviluppo;

     c) ad istituire i relativi progetti tramite i propri uffici tecnici o tramite gli uffici tecnici regionali;

     d) ad inviare semestralmente ai competenti Organi centrali dell'Amministrazione regionale tutti gli elementi relativi alla situazione dei lavori per le dotazioni di acqua potabile, elettricità e vie di accesso alle aziende delle zone montane o svantaggiate di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 75-273 CEE e sue successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. (Compiti degli Organi centrali dell'Amministrazione regionale).

     Nel quadro delle priorità e delle scelte del Piano agricolo alimentare regionale, il competente Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale provvede:

     a) a coordinare in sede regionale i piani di sviluppo delle infrastrutture di cui al precedente art. 5, approntati dagli Organismi comprensoriali o dalle Comunità montane per ciascun territorio di competenza;

     b) ad inserire la parte di tali piani comprendente investimenti per la dotazione di acqua potabile, elettricità e vie di accesso alle aziende delle zone montane o svantaggiate, nei programmi regionali di sviluppo inoltrati annualmente alla Commissione delle Comunità europee al fine di ottenere l'intervento contributivo del Fondo europeo di sviluppo regionale previsto dal Regolamento n. 75-724 CEE;

     c) a programmare le infrastrutture prioritariamente nelle zone interne dell'Isola a prevalente economia pastorale e nelle zone montane o svantaggiate di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 75-273 CEE e sue successive modifiche ed integrazioni;

     d) ad inoltrare semestralmente alla Commissione delle Comunità europee la documentazione relativa allo stato d'avanzamento dei lavori ed all'erogazione dei rispettivi finanziamenti pubblici per gli investimenti di cui alla lett. d) del precedente art. 5.

 

     Art. 7. (Destinazione dei rimborsi del Fondo europeo di sviluppo regionale).

     Le somme rimborsate dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo di contributo sugli investimenti effettuati dalla regione per dotare le zone montane o svantaggiate della Sardegna delle infrastrutture di cui alla lett. b) del precedente articolo, devono essere destinate alla prosecuzione ed al completamento dei piani di sviluppo delle infrastrutture agricole e alla manutenzione delle stesse opere.

 

TITOLO III

COMITATO COMPRENSORIALE AGRICOLO

 

     Art. 8. (Istituzione del Comitato comprensoriale agricolo).

     Per ciascuna delle zone comprensoriali omogenee nelle quali è ripartito il territorio della Sardegna è istituito un Comitato comprensoriale agricolo composto:

     a) dal Presidente dell'Organismo comprensoriale o da un componente della Giunta comprensoriale, all'uopo delegato, che lo presiede;

     b) dal Presidente di ciascuna delle Comunità montane eventualmente esistenti nel comprensorio o da un componente della relativa Giunta esecutiva all'uopo delegato;

     c) da 10 componenti, da scegliersi - prima della costituzione dell'Albo degli imprenditori agricoli di cui al successivo Titolo IV - tra gli imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel comprensorio, su designazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative in campo nazionale, mentre con successivo provvedimento legislativo potranno essere stabilite norme per l'elezione diretta degli stessi da parte degli iscritti all'Albo residenti nel comprensorio;

     d) da un rappresentante - avente la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - per ciascuna associazione cooperativa agricola riconosciuta in campo nazionale;

     e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     f) da un dottore in scienze agricole e da un perito agrario, scelti dalla Giunta esecutiva dell'Organismo comprensoriale su terne proposte dal rispettivo ordine e collegio professionale della provincia.

     I componenti di cui ai punti e) ed f) non partecipano alle riunioni indette dal Comitato comprensoriale agricolo per gli adempimenti relativi alla tenuta dell'Albo degli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

     Funge da segretario del Comitato comprensoriale agricolo un dipendente degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o dell'Ente di sviluppo (ETFAS), designato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale [1].

     Il Comitato comprensoriale agricolo è nominato con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale su conforme deliberazione della Giunta regionale e dura in carica 5 anni.

     In deroga al disposto del precedente comma i primi Comitati comprensoriali agricoli - dei quali fanno parte soltanto membri designati - durano in carica fino al 31 dicembre 1983 [2].

     Alla convocazione del Comitato comprensoriale agricolo successiva alla sua nomina provvede il Presidente dell'Organismo comprensoriale.

     In caso di cessazione dalla carica dei membri del Comitato comprensoriale agricolo prima della scadenza del mandato, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede alla nomina dei sostituti.

     Il Comitato comprensoriale agricolo nel corso della prima seduta può nominare al suo interno Commissioni cui delegare eventuali competenze proprie del Comitato stesso.

 

     Art. 9. (Compiti del Comitato comprensoriale agricolo).

     Il Comitato comprensoriale agricolo è Organo di consultazione permanente in agricoltura dell'Organismo comprensoriale e delle eventuali Comunità montane ricadenti nel comprensorio; come tale può esprimere pareri e formulare proposte in ordine a qualsiasi problema concernente la promozione dello sviluppo dell'agricoltura del comprensorio e delle Comunità montane in esso ricadenti.

     E' compito specifico del Comitato comprensoriale agricolo:

     a) formulare all'Organismo comprensoriale la proposta per il piano di sviluppo agricolo del comprensorio, i cui obiettivi dovranno armonizzarsi con la programmazione economica-regionale e nazionale e con gli indirizzi della Comunità economica europea;

     b) esprimere i pareri previsti dalla presente legge o da altre disposizioni regionali e deliberare circa l'accoglimento dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali secondo le modalità previste dalla presente legge.

     Spetta, infine, al Comitato comprensoriale agricolo decidere in merito alle iscrizioni all Albo di cui al successivo Titolo IV ed alle eventuali cancellazioni.

     Tutte le decisioni del Comitato comprensoriale agricolo sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

     Il Comitato comprensoriale agricolo si riunisce di regola una volta al mese e tutte le volte che il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 5 dei suoi membri, ne dispone la convocazione.

     I pareri e le proposte adottati dal Comitato comprensoriale agricolo con proprie deliberazioni sono trasmessi al Consiglio comprensoriale e - qualora interessino il territorio di una Comunità montana ricadente nel comprensorio - anche al Consiglio di quest'ultima.

     Le decisioni concernenti i piani di sviluppo aziendali ed interaziendali devono essere trasmesse - entro i termini di tempo e secondo le modalità previsti dai successivi articoli - anche all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

     Le deliberazioni del Comitato comprensoriale agricolo concernenti l'iscrizione o la cancellazione dall'Albo, di cui al successivo Titolo IV, degli imprenditori agricoli residenti nel comprensorio e delle loro cooperative o associazioni di conduzione, devono essere trasmesse all'Ufficio dell'Albo presso l'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, e, per conoscenza, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro- pastorale, al Consiglio comprensoriale e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

 

     Art. 10. (Indennità).

     Ai membri del Comitato comprensoriale agricolo spetta un gettone di presenza, per ogni seduta, nella misura prevista dall'art. 7 della L.R. 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

     Agli stessi membri sono inoltre corrisposti l'indennità di trasferta e i rimborsi delle spese di viaggio previsti dai punto 2) e dal punto 3) del primo comma dell'art. 7 della L.R. 11 giugno 1974, n. 15, qualora non risiedano abitualmente nel comune ove le sedute del Comitato comprensoriale agricolo hanno luogo; l'attribuzione dell'indennità chilometrica per l'uso dell'auto propria, deve essere preventivamente autorizzata, in via permanente per tutta la durata dell'incarico, dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dietro richiesta scritta degli interessati.

     Al Segretario del Comitato comprensoriale agricolo sono invece corrisposti - oltre al gettone di presenza di cui al precedente primo comma

- il normale trattamento di missione e di rimborso spese

dell'Amministrazione di appartenenza.

 

TITOLO IV

ALBO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

 

     Art. 11. (Istituzione e finalità dell'Albo). [3]

 

     Art. 12. (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). [3]

 

     Art. 13. (Scheda conoscitiva). [3]

 

     Art. 14. (Preparazione professionale). [3]

 

     Art. 15. (Definizione di imprenditore agricolo a titolo principale). [3]

 

     Art. 16. (Competenze del Comitato comprensoriale agricolo). [3]

 

     Art. 17. (Iscrizione e cancellazione dall'Albo). [3]

 

     Art. 18. (Commissione regionale per i ricorsi). [3]

 

     Art. 19. (Effetti dell'iscrizione all'Albo). [3]

 

     Art. 20. (Compensi ai componenti le Commissioni). [3]

 

TITOLO V

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

 

Sezione I

Interventi per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendale.

 

     Art. 21. (Condizioni, priorità, preferenze).

     Allo scopo di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive e di civile abitazione delle aziende agricole, è istituito un regime di aiuti di cui al successivo art. 25, da erogarsi in via prioritaria alle aziende singole o associate in grado di svilupparsi, cioè alle aziende nelle quali:

     a) l'imprenditore eserciti l'attività agricola a titolo principale, possiede una sufficiente capacità professionale e si impegni a tenere una contabilità aziendale secondo le modalità indicate dal successivo art. 31;

     b) i lavoratori occupati abbiano un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori dipendenti dei settori extra-agricoli della provincia;

     c) gli investimenti siano programmati mediante un piano di sviluppo dell'impresa - redatto, presentato e approvato ai sensi dei successivi artt. 24, 36 e 37 - col quale si dimostri la possibilità di raggiungere al suo compimento un reddito da lavoro comparabile a quello dei settori extra- agricoli o un livello di reddittività pari a quello di aziende di riferimento da individuarsi secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 5 maggio 1976.

     Dello stesso regime di aiuti di cui al successivo art. 25 - con una riduzione di tutti gli importi del 20%, che non si applica tuttavia al contributo per la tenuta della contabilità aziendale ed ai premi di orientamento verso la produzione di carni bovine, ovine e caprine - possono beneficiare anche le aziende agricole il cui reddito da lavoro non superi in misura maggiore del 15% il reddito comparabile, purché le stesse soddisfino le condizioni e i requisiti di cui alla lett. a) e alla lett. c) del precedente comma, e dimostrino con il piano di sviluppo:

     - che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l'ammodernamento aziendale, qualora questi ultimi fossero eseguiti senza il concorso dell'intervento pubblico, riporterebbero il reddito da lavoro di tutte o di una parte delle persone occupate nell'azienda ad un livello inferiore al reddito comparabile dell'anno in cui il piano di sviluppo verrebbe ultimato;

     - che, una volta ultimato il piano con il concorso dell'intervento pubblico, può trovare stabile occupazione nell'azienda ammodernata almeno una ULU (unità lavorativa uomo) in più per ogni 4 unità presenti nella situazione iniziale dell'azienda, senza che si verifichi tuttavia, in conseguenza di ciò, una diminuzione del livello medio dei redditi da lavoro conseguiti dalle ULU (unità lavorative: uomo) già occupate.

     Godono di tutte le provvidenze previste dal medesimo art. 25 anche le cooperative agricole e le associazioni di imprenditori agricoli costituite ai sensi della legislazione vigente, che presentino un piano in comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, semprechè ciascun socio ritragga dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito ed impieghi nell'attività aziendale ed in quella associata almeno il 50% del proprio tempo di lavoro.

     In linea prioritaria, tra le cooperative e le associazioni di cui al comma precedente, gli aiuti sono concessi alle cooperative, con preferenze per quelle costituite totalmente o in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, soccidari e compartecipanti e loro coadiuvanti familiari e dai soggetti di cui alla l. 1º giugno 1977, n. 285, e sue successive modificazioni, e di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. 2 agosto 1978, n. 50. Tra le aziende singole godono del criterio di preferenza le imprese familiari diretto-coltivatrici.

     Le cooperative agricole e le altre forme associative costituite per la conduzione delle aziende, di cui facciano parte in via eccezionale anche imprenditori agricoli non a titolo principale, usufruiscono dell'intero regime di aiuti istituito dalla presente legge con fondi sia regionali che nazionali e comunitari per l'ammodernamento aziendale, solo se la presentazione del piano interaziendale è preceduto da una completa fusione delle aziende interessate e se in tal modo l'azienda risultante dalla fusione soddisfa alle condizioni di cui al precedente terzo comma; se questa condizione invece non si verifica, per le aliquote degli investimenti previsti per i soci che non sono imprenditori a titolo principale possono essere concesse - in virtù dell'art. 14 della direttiva 72-159 CEE - solo le misure di aiuti regionali stabilite dal successivo art. 27.

     Per i fondi concessi a mezzadria o colonia, le provvidenze sono corrisposte al mezzadro o al colono, oppure congiuntamente al mezzadro o colono ed al concedente, semprechè entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive previste dalla presente legge.

     Possono altresì essere finanziati anche i piani di sviluppo aziendali presentati da lavoratori agricoli singoli o associati, purché raggiungano gli stessi livelli personali di tempo di lavoro e di reddito da lavoro agricoli previsti dall'art. 15 per la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

 

     Art. 22. (Reddito da lavoro agricolo).

     Per reddito da lavoro agricolo, ai fini della presente legge si intende l'insieme dei redditi derivanti dal lavoro direttivo e dal lavoro manuale forniti all'impresa agricola sia dall'imprenditore e dai suoi coadiuvanti familiari che dai lavoratori dipendenti.

     Il reddito da lavoro va determinato tenendo conto dei seguenti elementi:

     1) durata del lavoro annuale non superiore a 2300 ore per unità lavorativa;

     2) remunerazione del capitale proprio impiegato nell'azienda per la terra e i fabbricati al tasso del 2%, ed all'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito nel fondo;

     3) remunerazione del capitale di terzi al tasso di interesse effettivo;

     4) possibilità di inclusione nel reddito aziendale sia dell'indennità compensativa di cui al successivo art. 42, sia delle altre integrazioni di reddito comunitarie, quali ad esempio quelle relative all'olio di oliva ed al grano duro.

 

     Art. 23. (Reddito da lavoro comparabile).

     Si intende comparabile il reddito da lavoro agricolo equivalente al livello della retribuzione media. al netto degli oneri sociali, dei lavoratori extra-agricoli determinato annualmente dall'Istituto centrale di statistica con riferimento al territorio della provincia ove ricade l'azienda.

     A cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro- pastorale viene data ogni anno ampia diffusione ai dati comunicati dall'Istituto centrale di statistica per il calcolo delle tabelle provinciali annuali dei redditi da lavoro comparabili (o «redditi d'obiettivo»).

     Alla formazione del reddito da lavoro comparabile degli addetti agricoli possono concorrere altri redditi, provenienti da attività extra- aziendali, in misura diversa a seconda delle zone; ne consegue che:

     1) nelle zone di montagna delimitate dalla direttiva comunitaria n. 75-273 CEE, l'obiettivo minimo di reddito comparabile che deve essere ricavato dall'attività agricola è: pari al 70% per la prima ULU (unità lavorativa uomo) impiegata ed al 50% per le rimanenti unità;

     2) nelle zone svantaggiate delimitate dalla stessa direttiva n. 75-273 CEE, il suddetto obiettivo minimo è pari al 100% per la prima ULU (unità lavorativa uomo) ed al 50% per le altre unità;

     3) nelle altre zone dell'Isola, infine, l'obiettivo minimo per la prima ULU (unità lavorativa uomo) è pari al 100%, mentre per le rimanenti unità impiegate sale all'80%.

     In ogni caso, comunque, la percentuale di tempo di lavoro annuo impiegato nell'azienda, e la percentuale di reddito d'obiettivo annuo ricavato dall'attività aziendale da ciascuna ULU (unita lavorativa uomo) occupata devono coincidere.

     In via alternativa il raggiungimento del reddito di obiettivo può essere dimostrato attraverso la realizzazione di un livello di reddittività pari a quello di un'azienda di riferimento individuata secondo i modelli che saranno stabiliti dalla Giunta regionale per le diverse zone del territorio regionale, ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 della l. 9 maggio 1975, n. 153.

 

     Art. 24. (Contenuto e durata dei piani di sviluppo aziendali).

     Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve essere coerente, per quanto riguarda le caratteristiche strutturali dell'azienda e gli indirizzi produttivi previsti, con le linee della programmazione regionale in agricoltura e, allorché saranno operanti, con quelle dei piani di sviluppo delle Comunità montane e degli Organismi comprensoriali, nonché con gli obiettivi dei piani zonali agricoli.

     Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve dimostrare che, una volta attuato, l'azienda agricola sarà in grado di raggiungere almeno per una ULU (unità lavorativa uomo) un reddito da lavoro comparabile secondo le indicazioni di cui al precedente art. 23, comunque nei piani di sviluppo interaziendali, il reddito da lavoro comparabile deve essere raggiunto da ogni associati, tenendo conto sia della sua partecipazione all'attività condotta in comune, sia dei redditi dell'azienda di cui è titolare, nonché del reddito ricavato dall'attività extra-aziendale.

     Per tutti i suddetti fini il piano di sviluppo deve basarsi su un'impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi per l'annata agricola precedente a quella di presentazione, individui, attraverso un dettagliato bilancio di previsione, le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.

     In particolare il piano deve contenere i seguenti elementi costitutivi:

     a) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente alla sua presentazione;

     b) obiettivo di reddito previsto in relazione alla mano d'opera presente in azienda al termine della realizzazione del piano;

     c) indirizzi produttivi prescelti, trasformazioni agrarie e conversioni colturali previste;

     d) elementi di prova sulla reale disponibilità dei terreni che si intendono acquisire, in tempi utili, sia in proprietà che in affitto, per la formazione o l'ampliamento della superficie aziendale;

     e) programma di investimenti e piano dei finanziamenti con l'eventuale indicazione delle garanzie da offrire agli istituti mutuanti;

     f) l'indicazione della durata del piano;

     g) l'impegno a tenere per tutta la durata del piano, ed in ogni caso per un periodo non inferiore a 6 anni, la contabilità aziendale secondo le metodologie indicate dall'Amministrazione regionale ai sensi del successivo art. 31;

     Il piano di sviluppo può avere una durata massima di 9 anni.

     Possono essere apportate ed accolte varianti ai piani di sviluppo approvati e in corso di attuazione, sia per quanto riguarda gli investimenti che per gli orientamenti colturali previsti, purché le varianti proposte non alterino. in diminuzione, gli obiettivi di reddito perseguiti.

 

     Art. 25. (Regime di aiuti comunitari, nazionali e regionali per l'ammodernamento delle aziende agricole).

     Tutti gli imprenditori agricoli, singoli od associati, e le loro cooperative di conduzione i cui piani di sviluppo aziendali od interaziendali siano stati approvati secondo le procedure previste dalla presente legge, possono beneficiare dei seguenti aiuti istituiti dalla Comunità economica europea e dallo Stato:

     a) concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per gli investimenti globalmente necessari all'attuazione del piano;

     b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e per i relativi interessi nei casi di insufficiente garanzia reale o personale;

     c) cessione in proprietà e/o affitto, in via prioritaria, delle terre che si renderanno disponibili per effetto delle misure di cui al Titolo VII della presente legge;

     d) premi di orientamento verso la produzione di carni bovine, ovine e caprine;

     e) contributo per la tenuta della contabilità aziendale;

     f) aiuti di avviamento delle associazioni dei produttori agricoli per l'assistenza interaziendale;

     g) premi di insediamento aziendale in zone di collina, collina depressa e montagna a favore dei giovani coltivatori diretti.

     I piani di sviluppo aziendale o interaziendale, presentati da imprenditori coltivatori diretti, coloni, mezzadri, soccidari, compartecipanti e dai loro coadiuvanti familiari, nonché dalle cooperative od altre forme associative di conduzione costituite con prevalenza da imprese diretto-coltivatrici, possono beneficiare - in alternativa alle provvidenze di cui alla lett. a) del precedente comma - della concessione di un contributo regionale in conto capitale, pari al 50% della spesa ammissibile per i soli miglioramenti fondiari previsti nei piani di sviluppo stessi, e di mutui a tasso agevolato per i restanti fabbisogni.

 

     Art. 26. (Contributi in conto interessi).

     Il concorso nel pagamento degli interessi, di cui alla lett. a), del primo comma del precedente art. 25, riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore (il cui piano di sviluppo sia stato approvato) con gli Istituti di credito autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge all'esercizio del credito agrario di miglioramento e che si siano impegnati ad effettuare le operazioni di cui al quarto comma dell'art. 20 della l. 9 maggio 1975, n. 153.

     Il predetto concorso può essere concesso fino alla concorrenza di un importo non superiore a 43030 unità di conto europee per ogni ULA (unità lavorativa annua) di 2.300 ore impiegabile nell'azienda a piano di sviluppo ultimato ivi inclusi - per le zone montane e per le zone svantaggiate di cui al secondo comma del precedente art. 4 - gli eventuali fabbisogni finanziari, per gli investimenti a carattere turistico e/o artigianale, realizzabili nelle aziende agricole, previsti dal successivo art. 47.

     Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui ai precedenti commi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 della l. 9 maggio 1975, n. 153, e all'art. 10 della l. 10 maggio 1976, n. 352, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

     Dal concorso di cui al presente articolo sono escluse le spese dovute all'acquisto di terre, di bestiame vivo suino ed avicolo, nonché di vitelli destinati all'ingrasso.

     Quando il piano di sviluppo aziendale prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.765 unità di conto europee e non superiore a 54.565 unità di conto europee e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione si intende osservata quando il 35% degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

     Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino, ovino e caprino, la concessione delle, provvidenze previste dal presente articolo è limitata alle spese necessarie per la prima acquisizione del piano purché la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda, superi il 60%.

     La concessione del concorso di cui al presente articolo per investimenti nel settore delle uova e del pollame è subordinata alle ulteriori decisioni comunitarie da adottarsi in relazione al punto 3 dell'art. 9 della direttiva n. 72-159 CEE.

 

     Art. 27. (Contributi regionali in conto capitale per le opere di miglioramento fondiario).

     La regione autonoma della Sardegna - tenuto conto del disposto dell'art. 14 della direttiva n. 72-159 CEE - può integrare, su richiesta degli interessati di cui al secondo comma del precedente art. 25, il regime di aiuti comunitari e nazionali istituito con le ll. 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 352, a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale che realizzino piani di sviluppo aziendali o interaziendali, con un contributo regionale in conto capitale pari al 50% della spesa ammissibile per la costruzione dei fabbricati aziendali e per le opere di miglioramento fondiario previste nei piani di sviluppo stessi.

     In tal caso, ai suddetti imprenditori interessati viene concesso, per il residuo 50% della spesa massima ammissibile per la realizzazione di dette opere, il mutuo di miglioramento fondiario ventennale agevolato previsto dall'art. 18 della l. 9 maggio 1975, n. 153, e dall'art. 10 della l. 10 maggio 1976, n. 352, mentre gli acquisti consentiti delle scorte necessarie per il piano di ammortamento dell'azienda sono assistiti interamente con i mutui decennali agevolati previsti dalla medesima normativa statale.

     L'insieme degli importi dei mutui ventennali e/o decennali - comprensivi degli interessi di preammortamento maturati sulle somministrazioni erogate dagli Istituti di credito - e dal contributo regionale in conto capitale di cui al primo comma, non deve essere superiore a 43.030 unità di conto europee per ogni ULA (unità lavorativa annua) di 2.300 ore impiegabile nell'azienda a piano di sviluppo ultimato.

     Il contributo regionale in conto capitale può essere erogato all'imprenditore anche in due o più soluzioni secondo le disposizioni che saranno emanate con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

     Una volta provveduto alla liquidazione del contributo in conto capitale di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione regionale, alla fine di ciascun esercizio finanziario, può reintegrare il relativo capitolo di bilancio prelevando, dalle assegnazioni ottenute per gli scopi di cui all'art. 18 della l. 9 maggio 1975, n. 153, e all'art. 10, lett. a) della l. 10 maggio, 1976, n. 352, la quota attualizzata di concorso interessi corrispondenti alla parte del mutuo di miglioramento fondiario ventennale concedibile e non erogata.

 

     Art. 28. (Fidejussione).

     Agli imprenditori coltivatori diretti, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, che abbiano ottenuto il nulla-osta dagli uffici competenti per la concessione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli Istituti di credito, è concessa da parte del Fondo interbancario di garanzia, di cui alla l. 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, fidejussione per la differenza fra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte maggiorate del valore attualizzato del concorso negli interessi.

     La fidejussione non può in linea di massima eccedere il 50%, elevabile al 60% nei casi di cui all'art. 20, secondo comma, della l. 9 maggio. 1975, n. 153, ed all'80% nei casi di cui all'art. 10, punto b), della l. 10 maggio 1976, n. 352.

     Nei casi in cui i piani di sviluppo siano stati presentati da affittuari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, soccidari e compartecipanti o da cooperative agricole ed altre forme associate, la fidejussione può essere concessa fino alla misura massima del 90% dei mutui sempre comprensivi di capitali ed interesse.

     Per gli affittuari, mezzadri, coloni, soccidari e compartecipanti che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli Istituti di credito anche in deroga ai propri statuti con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con la fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte ed il totale del mutuo.

     Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le norme sulla fidejussione previste dalla l. 9 maggio 1975, n. 153, e dalle altre leggi statali e regionali.

 

     Art. 29. (Premi di orientamento verso la produzione di carni bovine, ovine e caprine).

     Qualora sia previsto un orientamento dei piani di sviluppo aziendali, presentata da imprenditori agricoli singoli od associati, verso la produzione di carni bovine e/od ovi-caprine, è concesso un premio di orientamento sotto forma di contributo in conto capitale per ogni ettaro di superficie aziendale necessaria alla produzione di carni bovine e/od ovi- caprine, a condizione che, a compimento dei piani di sviluppo, la quota delle vendite annuali di bovini, ovini e caprini, superi il 50% del complesso delle vendite dei prodotti delle aziende.

     Il contributo medesimo sarà erogato in 3 anni, in ragione di 48, unità di conto europee per ettaro il primo anno, di 32,6 unità di conto europee per ettaro il secondo anno e di 16,6 unità di conto europee per ettaro nel terzo anno. L'importo complessivo del contributo per azienda non potrà superare 4.820 unità di conto europee per il primo anno, 3.260 unità di conto europee per il secondo anno e 1.660 unità di conto europee per il terzo anno. Tali limiti complessivi possono essere superati nel caso di stalle sociali e di cooperative di produzione o di altre forme di conduzione aziendale associate.

 

     Art. 30. (Acquisizione di terre).

     Le aziende agricole, singole od associate, che presentino un piano di sviluppo basato anche sull'ampliamento della superficie aziendale, possono chiedere che vengano loro cedute in proprietà o in affitto per almeno 15 anni le terre che si siano rese disponibili nell'ambito dei provvedimenti previsti nel Titolo VII della presente legge secondo quanto disposto ai successivi artt. 54, 59 e 60.

     Le richieste di cui il primo comma hanno la precedenza su ogni altra, compatibilmente con le indicazioni contenute nei piani di sviluppo agricolo degli Organismi comprensoriali o delle Comunità montane, allorché approvati ed operanti. L'organismo fondiario nella concessione delle terre rispetta comunque le seguenti preferenze nell'ordine:

     1) agli affittuari o ai mezzadri o ai coloni o ai soccidari o ai compartecipanti ed ai coadiuvanti familiari eventualmente già presenti sul fondo, purché in condizione di presentare un piano di sviluppo per il medesimo;

     2) agli imprenditori agricoli comunque operanti su fondi contigui, che siano nella stessa condizione di cui al primo punto;

     3) ad imprenditori che abbiano presentato un piano di sviluppo interaziendale, purché trattisi in prevalenza di coltivatori diretti;

     4) a singoli imprenditori coltivatori diretti;

     5) ad altri imprenditori singoli.

 

Sezione II

    Incentivi per la tenuta della contabilità aziendale ed altri aiuti.

 

     Art. 31. (Aiuti per la contabilità delle aziende agricole).

     La regione attua un regime di incoraggiamento per la tenuta della contabilità delle aziende agricole.

     Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che presentano un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, o che, essendo iscritti all'Albo di cui al Titolo IV della presente legge, ne facciano richiesta anche senza la presentazione del piano di sviluppo, è concesso per la tenuta della contabilità delle proprie aziende agricole un contributo di 614 unità di conto europee erogabili in 6 anni, per l'importo di 154 unità di conto europee nel primo anno e di 92 unità di conto europee in ciascuno dei successivi 5 anni.

     Le domande tendenti ad ottenere la concessione di tale contributo devono essere presentate dagli interessati - o direttamente o tramite le proprie organizzazioni professionali di categoria da essi all'uopo delegate

- all'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, unitamente alla scheda aziendale

e all'impegno di tenere, direttamente o attraverso gli uffici di

rilevazione e assistenza contabile delle organizzazioni professionali

agricole, la contabilità aziendale stessa per un periodo di tempo non

inferiore a 6 anni.

     Per gli imprenditori che, essendo stati ammessi a godere delle provvidenze di cui ai precedenti articoli per la realizzazione di un piano di sviluppo della propria azienda, debbono obbligatoriamente tenere la contabilità aziendale in conseguenza del disposto dell'art. 2, lett. c), della direttiva n. 72-159 CEE, la durata minima si tale impegno è di 6 anni, qualora il piano di sviluppo abbia una durata analoga o inferiore: se quest'ultimo, invece, ha una durata superiore ai 6 anni, la contabilità aziendale deve essere tenuta fino alla conclusione del piano di sviluppo medesimo.

     Gli imprenditori cui: sia stato concesso l'aiuto per la contabilità aziendale dovranno tenere, direttamente o indirettamente, tale contabilità secondo la metodologia che l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale adotterà in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 11 della direttiva n. 72-159 CEE e sentito il parere del Comitato regionale di informazione contabile agricola per la Sardegna istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 11 marzo 1976.

     L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale comunica ogni anno al Comitato regionale di cui al precedente comma l'elenco delle aziende cui è stato concesso il contributo per la tenuta della contabilità; ogni azienda sarà contrassegnata nell'elenco soltanto da un numero di codice, dall'indicazione della classe CEE di appartenenza e dall'indicazione del comune dove l'azienda stessa è sita.

     Qualora il Comitato prescelga una o più aziende del suddetto elenco per inserirle nel campione regionale della rete di informazione contabile della CEE, queste sono tenute a mettere a disposizione della Comunità economica europea - attraverso l'Ufficio di contabilità agraria (INEA) - in forma anonima la propria contabilità annuale.

 

     Art. 32. (Servizio regionale per la contabilità in, agricoltura).

     Allo scopo di promuovere, agevolare e coordinare la tenuta della contabilità di gestione da parte delle aziende agricole, la Giunta regionale - entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge - istituisce un Servizio regionale per la contabilità in agricoltura, articolato in un Centro regionale di elaborazione dati e di analisi delle gestioni agrarie e in 4 Uffici provinciali di consulenza alla gestione agraria. La costituzione e la gestione di detto Servizio è affidata all'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna con la partecipazione attiva di un Comitato regionale di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

     Il Servizio regionale per la contabilità in agricoltura dovrà svolgere i seguenti compiti:

     a) elaborazione meccanografica dei dati contabili forniti dalle aziende agricole o direttamente o tramite gli Uffici di rilevazione e assistenza contabile delle proprie organizzazioni professionali;

     b) diffusione della metodologia per la tenuta della contabilità aziendale agricola messa a punto dall'Amministrazione regionale in base al disposto di cui al quinto comma del precedente art. 31;

     c) analisi di gestione-tipo, ai fini dell'individuazione delle aziende di riferimento di cui all'ottavo comma dell'art. 17 della l. 9 maggio 1975, n. 153, e del loro periodico aggiornamento, in collaborazione con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 5 maggio 1976;

     d) consulenza per l'analisi delle gestioni aziendali agli imprenditori che ne facciano richiesta e che, in tal caso, saranno tenuti al pagamento del costo dei servizi forniti;

     e) collaborazione, con il Comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Sardegna e con l'INEA, per il buon funzionamento della rete d'informazione contabile CEE nell'Isola.

     Fino a quando non sarà istituito il Servizio regionale per la contabilità in agricoltura, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - onde garantire, agli imprenditori agricoli e alle loro organizzazioni professionali che ne facciano richiesta, l'assistenza tecnica nell'attività di rilevazione dei dati contabili e la necessaria relativa elaborazione meccanografica - può stipulare con l'INEA apposite convenzioni, atte a garantire la disponibilità di tali servizi a tariffe forfettarie annuali agevolate.

 

     Art. 33. (Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale).

     Alle associazioni di imprenditori agricoli che si costituiscono dopo l'entrata in vigore della presente legge nelle forme previste dalle leggi vigenti con priorità per le forme cooperativistiche e società promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici di cui all'art. 7 della l. 27 dicembre 1977, n. 984 e i cui soci siano in prevalenza coltivatori diretti e che abbiano come scopo la realizzazione di piani di sviluppo interaziendali o l'utilizzazione in comune di attrezzature e dotazioni aziendali o la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche, può essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione, che verrà corrisposto in due rate annuali di eguali entità.

     L'ammontare complessivo delle due rate del contributo può variare da un minimo di 2.691 unità di conto europee ad un massimo di 8.072 unità di conto europee a seconda del numero degli associati e il tipo di attività esercitata in comune.

     L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la Commissione consiliare dell'agricoltura, stabilirà i criteri e i parametri per la determinazione dell'entrerà del contributo in rapporto a quanto indicato nel precedente comma.

     Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentiti i Comitati agricoli competenti per territorio.

     Le associazioni devono essere costituite con voto procapite ed impegnarsi a svolgere la loro attività per almeno 5 anni; gli imprenditori associati devono essere almeno 20.

     Nella concessione dei contributi sarà data la priorità alle associazioni e alle cooperative che assumono, alle proprie dipendenze, con regolare contratto di durata almeno triennale, un agronomo od un perito agrario.

 

     Art. 34. (Incentivi per lo sviluppo dell'irrigazione a carattere collettivo).

     Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo, gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20% quando i programmi irrigui consentono che, a conclusione delle opere, almeno il 40% della SAU (superficie agraria utilizzata), sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70% di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui ai precedenti artt. 23 e 24.

 

     Art. 35. (Incentivi per la ricomposizione e il riordino fondiario).

     I contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5, della l. 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione e di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 50% quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente art. 34.

 

Sezione III

Norme procedurali e attribuzione delle funzioni.

 

     Art. 36. (Presentazione e istruttoria delle domande di aiuto per i piani di sviluppo aziendali).

     Gli imprenditori aventi diritto, che intendono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 25 della presente legge, debbono presentare domanda al Presidente dell'Organismo comprensoriale competente per territorio, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o suoi uffici periferici competenti per territorio, allegando un piano di sviluppo aziendale o interaziendale.

     Il requisito relativo allo svolgimento dell'attività agricola a titolo principale è accertato - sino a quando non sarà entrato in funzione l'Albo degli imprenditori - dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; dopo la costituzione dell'Albo, tale requisito si accerta mediante il certificato di iscrizione ad una delle sezioni dell'Albo stesso, che deve risultare rilasciato in data non anteriore ad un mese rispetto al giorno di presentazione della domanda.

     Una volta entrato in funzione l'Albo degli imprenditori agricoli a titolo principale, soltanto gli iscritti ad esso possono beneficiare del regime di aiuti di cui al presente Titolo, salvo i casi previsti all'ultimo comma dell'art. 21.

     L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ricevuta la domanda, provvede alla sua istruttoria avvalendosi anche dei propri uffici staccati.

     Terminata l'istruttoria, e comunque entro 4 mesi dalla presentazione della domanda, l'Ispettorato trasmette quest'ultima, con i relativi allegati e le relazioni conclusive, al Comitato comprensoriale agricolo competente per territorio.

     L'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, e la Sezione speciale della riforma agro-pastorale assistono i soggetti che ne facciano richiesta, senza oneri per gli stessi, ai fini della presentazione dei piani di sviluppo, nonché ai fini delle scelte produttive in relazione all'ambiente ed alla programmazione regionale comprensoriale e delle Comunità montane.

     L'assistenza tecnica di cui al precedente comma è prestata con priorità agli imprenditori agricoli a titolo principale che siano coltivatori diretti singoli od associati, nonché alle cooperative e alle associazioni di produttori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori.

 

     Art. 37. (Approvazione dei piani e concessioni delle provvidenze).

     Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti il Comitato comprensoriale agricolo, sulla base dell'istruttoria, respinge o approva il piano di sviluppo con propria decisione motivata.

     Anche le richieste di varianti devono essere autorizzate dai Comitati comprensoriali agricoli, con le stesse norme procedurali previste per l'approvazione dei piani di sviluppo.

     Gli atti completi della decisione di approvazione sono trasmessi all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del Presidente del Comitato comprensoriale agricolo.

     L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro 2 mesi dall'arrivo degli atti, sulla base della decisione di approvazione del piano di sviluppo e nei limiti. delle disponibilità finanziarie indicate dal bilancio, emette il nulla-osta necessario alla stipulazione delle operazioni di credito e  il credito relativo alla concessione delle altre provvidenze.

     Esclusi i decreti di concessione o di impegno, i provvedimenti relativi alla liquidazione sia parziale che finale dei relativi importi così come gli atti di collaudo sono di competenza dei capi degli Ispettorati provinciali mediante delega dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

     Per le provvidenze relative al credito agevolato, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sulla base degli elenchi dei mutui perfezionati trasmessi bimestralmente dagli enti od Istituti di credito ai sensi dell'art. 7. del d.P.R. 22 maggio 1967, n. 446. provvede, con proprio decreto, alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi, comprensivi di quelli di preammortamento, allo scadere delle singole rate dell'ammortamento stesso. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa richiede al Ministero dell'agricoltura e foreste i mezzi finanziari necessari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 della l. 9 maggio 1975, n. 153.

     Per le provvidenze relative ai contributi aggiuntivi in conto capitale, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede alla liquidazione a favore dei richiedenti allo scadere delle rate anticipate, ai sensi dell'art. 23 della l. 9 maggio 1975, n. 153. L'Assessore può delegare un funzionario regionale a provvedere alla liquidazione.

     Alla concessione dei premi di orientamento provvede con proprio decreto l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tenuto conto del parere espresso dal Comitato comprensoriale agricolo e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

     Gli aiuti di avviamento alle associazioni dei produttori agricoli saranno concessi con provvedimenti assessoriali, sentita la competente Commissione consiliare dell'agricoltura.

     Gli aiuti per la tenuta della contabilità aziendale saranno erogati dall'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, gestore del Servizio regionale per la contabilità agricola, previo accreditamento dei fondi annualmente necessari disposto, con proprio decreto, dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro i limiti delle disponibilità finanziarie esistenti nel bilancio regionale.

     I coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, i soccidari e i compartecipanti, singoli o associati, che prevedano nel loro piano di sviluppo anche l'acquisizione di terre necessarie, possono rivolgere domanda all'Organismo fondiario (ETFAS) per ottenere i terreni dei quali quest'ultimo disponga ai sensi delle norme della presente legge e della L.R. 6 settembre 1976, n. 44.

 

     Art. 38. (Concessione degli aiuti previsti dalla presente legge per domande presentate anteriormente alla sua entrata).

     I progetti, presentati da im prenditori agricoli a titolo principale, per la realizzazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali e non ancora finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, sempre che rispondano ai requisiti ed alle finalità previste dalla legge, essere finanziati - a richiesta degli interessati - secondo le modalità della presente legge.

     In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 31 e al decimo comma del precedente art. 37, i contributi per la tenuta della contabilità - concessi, entro il 31 dicembre 1978 ai sensi dell'art. 29 della l. 9 maggio 1975, n. 153, dell'art. 11, sesto comma, della l. 10 maggio 1976, n. 352, e dell'art. 1, secondo comma, della l. 21 dicembre 1977, n. 958 - saranno erogati, con decreti di liquidazione dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale mediante rate quadriennali secondo quanto già disposto nei relativi decreti di concessione e tenuto conto delle disposizioni di cui ai successivi artt. 77 e 78 della presente legge.

 

     Art. 39. (Controlli e decadenze).

     L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere del Comitato comprensoriale agricolo, pronuncia con proprio decreto la decadenza delle. provvidenze concesse e, in tutto o in parte, liquidate, allorquando i beneficiari:

     a) abbiano, in un periodo di tempo inferiore a 20 anni dalla concessione delle provvidenze, distolto le opere di miglioramento agrario e fondiario dalle finalità per le quali furono concesse le provvidenze stesse;

     b) abbiano fornito nelle domande e nei piani di sviluppo indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore la pubblica Amministrazione sull'opportunità di concedere le provvidenze;

     c) abbiano disatteso l'impegno di tenere la contabilità aziendale.

     La decadenza delle provvidenze comporta la restituzione di quanto percepito più i relativi interessi. I beneficiari del finanziamento del piano di sviluppo non possono alienare i terreni oggetto del piano per tutta la durata della realizzazione del piano stesso e comunque per un periodo non inferiore a 9 anni dal collaudo finale, salvo che ciò avvenga per successione ereditaria.

     L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere vincolante del Comitato comprensoriale agricolo, può autorizzare l'alienazione dei terreni oggetto del piano di sviluppo, a domanda del beneficiario corredata di parere motivato.

     L'inosservanza del divieto di alienazione comporta la decadenza delle provvidenze e la restituzione di quanto percepito per i relativi interessi.

 

TITOLO VI

     DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELLE ZONE

SVANTAGGIATE

 

     Art. 40. (Premi di orientamento verso la produzione di carni bovine, ovine e caprine). [4]

 

     Art. 41. (Premio di insediamento e permanenza). [4]

 

     Art. 42. (Indennità compensativa). [4]

 

     Art. 43. (Misura dell'indennità compensativa). [4]

 

     Art. 44. (Norme procedurali per la concessione dell'indennità compensativa). [4]

     La concessione dell'indennità compensativa è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato, entro il 30 agosto dell'annata cui si riferisce, di una domanda munita del visto di conformità del Sindaco in qualità di Presidente del Comitato comunale dell'agricoltura competente per territorio ove è sita l'azienda, da inoltrare all'Organismo comprensoriale o alla Comunità montana competenti. Nel caso di aziende ricadenti in diversi comuni, la competenza per il visto di conformità è del comune ove l'azienda è prevalente per terreni e numero di capi allevati. E' facoltà del Sindaco di quel comune assumere informazioni presso gli altri comuni interessati.

     Le domande presentate ai sensi del primo comma sono valide per tutto il quinquennio di durata della concessione; qualora nel corso del quinquennio dovessero intervenire delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda tali variazioni devono essere documentate entro il successivo 31 agosto [5].

     Sulla base degli elenchi comunali delle domande gli organismi comprensoriali e le comunità montane determinano il fabbisogno finanziario ed inoltrano la richiesta dei fondi all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che provvede al loro versamento nei limiti delle disponibilità di bilancio e subordinatamente alla presentazione, da parte dei medesimi enti, dei prospetti concernenti i dati utili ai fini del rimborso della quota a carico del FEOGA [6].

     Le Comunità montane e gli Organismi comprensoriali provvedono a far effettuare degli Ispettorati agrari o dall'ente di sviluppo o dai Consorzi di bonifica i necessari accertamenti e controlli, anche a mezzo campione costituito a non meno del 5% delle imprese che hanno presentato la domanda per l'indennità e che dovrà essere determinato mediante sorteggio, su base territoriale di competenza di ciascun Organismo comprensoriale o Comunità montana.

     Ove - a seguito di tali controlli e accertamenti - quanto dichiarato nella domanda non risultasse veritiero, l'interessato, oltre a perdere l'indennità per l'anno cui si riferisce la domanda recante false indicazioni, può essere anche escluso, con decisione della Giunta esecutiva della Comunità montana o dell'Organismo comprensoriale, per una durata fino a 5 anni da qualsiasi beneficio previsto dalla presente legge.

     Gli elenchi per comune delle imprese che restano escluse, in base al predetto sorteggio, dagli accertamenti dovranno, entro la prima quindicina di ottobre, essere affissi all'Albo pretorio di ciascun comune di residenza dei beneficiari, con l'indicazione del numero di UBA (unità di bestiame adulto) e di ettari di SAU (superficie agraria utilizzata) da ciascuno di essi dichiarato, nonché del relativo importo complessivo dell'indennità richiesta (espressa sia in unità di conto europee che in lire).

     Entro i successivi 15 giorni chiunque può presentare ricorso al Presidente della Giunta comprensoriale o montana, che decide in merito su conforme deliberazione della Giunta stessa.

     Sulla base dei fondi assegnati alla Comunità montana o all'Organismo comprensoriale dall'Amministrazione regionale, il Presidente della Comunità montana o dell'Organismo comprensoriale provvede con delibera, non oltre il 31 dicembre di ogni anno, alla liquidazione dell'indennità alle aziende per le quali non si siano verificate le azioni di ricorso di cui al precedente comma, nonché alle aziende sottoposte a controllo per campione e nelle quali gli accertamenti abbiano dato esiti positivi.

     Le Comunità montane e gli. Organismi comprensoriali possono delegare ai comuni nei quali sono site in prevalenza le aziende, tutte le competenze loro attribuite dal presente articolo in merito all'erogazione dell'indennità compensativa [7].

     Di tutte le delibere di liquidazione, nonché delle delibere concernenti le aziende alle quali non viene concessa l'indennità compensativa e per le quali la Giunta esecutiva ha eventualmente anche deciso - ai sensi del precedente quinto comma - l'esclusione da tutti i benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere data notifica all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

     Art. 45. (Aiuti agli investimenti collettivi di carattere zootecnico nelle zone montane o svantaggiate). [4]

 

     Art. 46. (Concessione di provvidenze per domande già presentate). [4]

 

     Art. 47. (Finanziamento di attività agro-turistiche o artigianali realizzabili nelle aziende agricole). [4]

 

TITOLO VII

  INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E UTILIZZAZIONE

DELLE TERRE DISPONIBILI

 

     Art. 48. (Finalità).

     La regione istituisce un regime di aiuti a favore di coloro che cessano anticipatamente l'attività agricola e rendono disponibili le terre da loro coltivate, con la finalità di favorire la mobilità del capitale fondiario in relazione agli obiettivi di ammodernamento delle strutture in agricoltura, in armonia con le scelte contenute nei piani zonali di sviluppo e nella programmazione regionale e comprensoriale.

 

     Art. 49. (Aiuti per la cessazione dell'attività agricola).

     Il regime di aiuti prevede:

     a) un'indennità annua per coloro che anticipano la cessazione della loro attività agricola;

     b) un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinano le terre di cui sono proprietari per le finalità indicate al precedente art. 48.

 

     Art. 50. (Beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola).

     L'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola di cui alla lett. a) del precedente articolo può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli che abbiano compiuto 55 anni e fino al sessantacinquesimo anno di età, che dedichino almeno il 50% del loro tempo di lavoro all'attività agricola, ricavandone almeno il 50% del reddito complessivo di lavoro, e appartenenti ad una delle seguenti categorie:

     a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole, che destinano le terre, con esclusione dei boschi, agli scopi stabiliti dal presente titolo;

     b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, soccidari e compartecipanti quando i proprietari delle rispettive aziende consentono la destinazione delle terre, con esclusione dei boschi, agli scopi predetti.

     Per la concessione dell'indennità prevista dal presente titolo può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa SAU (superficie agraria utilizzata), al quale verrà richiesta idonea documentazione.

     Per il calcolo del tempo dedicato all'attività agricola si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

     Per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da un'attività autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.

 

     Art. 51. (Estensione dell'indennità ad altri soggetti).

     Hanno altresì titolo all'indennità per l'anticipata cessazione dell'attività agricola di cui al precedente art. 50, semprechè ne facciano richiesta e si trovino in età compresa tra i 55 e i 65 anni, i coadiuvanti familiari permanenti agricoli, nonché i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente, che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola.

     L'indennità può essere concessa per ogni azienda, limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente. La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

     Ai fini anzidetti, per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente si intendono i lavoratori agricoli che abbiano esercitato prestazioni agricole subordinate nell'azienda almeno durante gli ultimi 2 anni prima della presentazione della domanda. Sempre agli stessi fini, si intendono per coadiuvanti familiari i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo, che facciano parte del nucleo familiare del titolare dell'azienda, quali parenti - nei limiti di cui all'art. 77 del codice civile - dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorché deceduto.

 

     Art. 52. (Condizioni per gli imprenditori agricoli).

     Per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 50, ai fini della concessione dell'indennità per l'anticipata cessazione dell'attività agricola, sono richieste le seguenti condizioni:

     a) il richiedente deve aver esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate all'art. 50, l'attività agricola per un periodo di almeno 5 anni prima della presentazione della domanda di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso. L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della l. 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola, per il corrispondente periodo di tempo. Nei casi in cui non operi la presunzione predetta la prova dell'effettiva attività agricola svolta nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;

     b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda, non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale;

     c) il richiedente non deve avere alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20% della relativa superficie. Non si considerano, a tali effetti, atti di alienazione quelli concernenti i boschi e quelli conseguenti ad esproprio od a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

     d) il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio e nei modi previsti dalla l. 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. L'inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente dell'indennità percepita fin dall'inizio aumentata degli interessi legali.

     L'imprenditore, oltre al bosco, può mantenere per le necessità familiari anche la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per un'estensione non superiore al 15% dell'intera superficie. A sua scelta, egli può trattenere la predetta quota, anziché in proprietà, a titolo di uso, ai sensi degli artt. 1021 e seguenti del codice civile.

 

     Art. 53. (Condizioni per gli altri soggetti).

     Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente di cui all'art. 51, ai fini della concessione dell'indennità prevista dall'art. 50, sono richieste le seguenti condizioni:

     a) abbiano esercitato l'attività agricola per almeno 5 anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi 2, ai sensi del terzo comma dell'art. 51, presso l'azienda che cessa l'attività agricola;

     b) durante il predetto quinquennio abbiano dedicato all'attività agricola almeno il 50% del loro tempo attivo;

     c) siano stati e siano ancora iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;

     d) si impegnino a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lett. d) del precedente art. 52.

 

     Art. 54. (Cessione delle terre).

     La concessione dell'indennità di cui alla lett. a) del precedente art. 49 è in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario nelle forme e con le conseguenze previste alla lett. d) dell'art. 52, anche alla condizione che le superfici, sulle quali viene esercitata l'attività agricola, escluso il bosco, siano cedute all'organismo fondiario di cui al successivo art. 56, mediante vendita od affitto non inferiore a 15 anni, ad imprenditori agricoli che abbiano presentato un piano di sviluppo ai sensi del Titolo V della presente legge, con priorità per i coltivatori diretti.

     Nell'acquisizione in proprietà l'organismo fondiario dovrà dare la preferenza:

     1) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende diretto- coltivatrici singole o associate che presentino il piano di sviluppo;

     2) ai terreni necessari per l'ampliamento di cooperative a larga base associativa con prevalenza di coltivatori diretti che presentino il piano di sviluppo;

     3) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende diretto- coltivatrici singole o associate e cooperative;

     4) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende appartenenti ad imprenditori agricoli iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a lire 2.000.000;

     5) alle terre poste in vendita da enti pubblici non territoriali che non siano dipendenti dalla regione o da enti morali.

     Il prezzo di cessione delle terre da parte dell'Organismo fondiario non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Organismo fondiario ha facoltà di subaffittare senza il consenso del proprietario i terreni ricevuti in affitto.

     La Giunta regionale determina annualmente i limiti finanziari entro i quali l'Organismo fondiario può procedere all'acquisizione di terreni in ogni Comprensorio o Comunità montana.

 

     Art. 55. (Misura dell'indennità di anticipata cessazione).

     L'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del

sessantacinquesimo anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in 12 mensilità a richiesta degli interessati:

     - 900 unità di conto europee per gli imprenditori coniugati;

     - 600 unità di conto europee per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli o per i lavoratori agricoli e per i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

 

     Art. 56. (Organismo fondiario).

     Esercita le funzioni di Organismo fondiario la Sezione speciale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, istituita con la L.R. 6 settembre 1976, n. 44.

     I terreni a pascolo permanente acquisiti dalla Sezione speciale in applicazione del precedente art. 54 sono destinati a far parte del monte dei pascoli istituito con l'art. 21 della L.R. 6 settembre 1976, n. 44, anche in deroga al programma annuale di cui all'art. 27 della stessa L.R. n. 44.

     Per l'acquisizione e per la determinazione dell'utilizzazione dei terreni si applicano, per quanto applicabili, rispettivamente gli artt. 21, 22, 23, 24, 33, 34 e 35 della citata L.R. 6 settembre 1976, n. 44, e tutte le norme della Sezione III del Capo III della stessa legge regionale, con la sola deroga al divieto di alienazione.

     I terreni acquisiti dalla Sezione speciale ai sensi del precedente art. 54, tuttavia, sono destinati con priorità, mediante cessione in affitto o subaffitto o vendita, agli imprenditori agricoli coltivatori diretti che beneficiano delle misure di incoraggiamento relative all'ammodernamento delle aziende agricole di cui al Titolo V della presente legge, con preferenza a quelli che abbiano presentato un piano di sviluppo interaziendale e fatte salve comunque le precedenze stabilite dal precedente art. 30.

     Qualora la Sezione speciale non possa utilizzare le terre acquisite per la finalità sopra citata, potrà cederle in utilizzazione temporanea a imprenditori agricoli coltivatori diretti che realizzino con l'acquisizione delle nuove superfici una maggiore produttività aziendale.

     I terreni acquisiti dall'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, che non possono essere utilizzati a scopo di miglioramento strutturale, possono essere destinati alla realizzazione di piani organici di rimboschimento, ovvero ai fini ricreativi o ad altri fini di pubblica utilità.

     Le spese relative all'acquisizione dei terreni da parte della Sezione speciale graveranno prioritariamente sui fondi all'uopo stanziati dall'art. 7, lett. c), della l. 9 maggio 1975, n. 153, ed inoltre sui fondi di cui al Titolo 6.5.1-lI del Programma di intervento per gli anni 1976-78 (triennale) ed ai corrispondenti Titoli dei programmi successivi.

 

     Art. 57. (Beneficiari del premio di apporto strutturale).

     Il premio di apporto strutturale di cui alla lett. b) dell'art. 49 può essere concesso su domanda degli interessati:

     a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscano dell'indennità per l'anticipata cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione di terreni, o al canone di affitto;

     b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che, avendo il loro affittuario mezzadro, colono ed enfiteuta chiesto l'indennità di anticipata cessazione di cui all'art. 49, lett. a), renda no disponibili i propri terreni con le modalità previste dall'art. 54;

     c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, all'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola, rendano disponibili i propri terreni con le modalità di cui all'art. 54;

     d) ai proprietari sui cui fondi affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal Titolo V della presente legge;

     e) ai proprietari che cedano il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni, per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del Titolo V della presente legge;

     f) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola di cui al presente Titolo e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione secondo le modalità previste dall'art. 54. In questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario, il cui ammontare viene ridotto del 50%;

     g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia, qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti.

     Il predetto premio per gli aventi titolo di cui al precedente comma, calcolato in base alle annualità del canone di affitto determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, è pari: a 10 annualità per gli aventi titolo indicati nella lett. a); a 8 annualità per gli aventi titolo indicati nelle lett. b), d), e), f) e g); a 6 annualità per gli aventi titolo indicati nella lett. c).

     In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25% quando i terreni sono offerti in affitto.

     Il premio di apporto strutturale, con l'eventuale maggiorazione del 25% prevista dal precedente comma, può essere ulteriormente aumentato del 30% quando i beneficiari previsti dal primo comma del presente articolo siano iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a lire 2.000.000.

     In ogni caso, fatta salva l'eccezione di cui alla lett. f) del primo comma, il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

     Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di revisione dei terreni ai fini della costituzione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 34 della L.R. 6 settembre 1976, n. 44.

     E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per utilità pubblica.

 

     Art. 58. (Norme previdenziali).

     Per i beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola di cui alla presente legge valgono le norme previdenziali previste dall'art. 43 della l. 9 maggio 1975, n. 153.

 

     Art. 59. (Modalità richieste per l'esame delle domande).

     Gli imprenditori agricoli, i coadiuvanti e i lavoratori agricoli che intendono beneficiare dell'indennità di anticipata cessazione debbono presentare domanda al Presidente dell'Organismo comprensoriale nel cui ambito territoriale è sita integralmente o prevalentemente l'azienda che cessa l'attività.

     La domanda può essere presentata nel corso dell'anno precedente l'età minima di 55 anni, tuttavia la concessione dell'indennità non potrà essere anteriore al compimento dell'età minima suddetta.

     In particolare, se presentata dall'imprenditore agricolo, alla domanda deve essere allegato contratto preliminare ai sensi dell'art. 1351 del codice civile, o documentazione pubblica, o certificazione dell'Organismo fondiario, da cui risulti la destinazione della superficie agricola, sulla quale si esercita l'attività, ad una delle finalità previste dalla presente legge, salva l'eventuale ritenzione in uso prevista dalla stessa legge.

     L'Organismo comprensoriale competente per territorio riceve le domande ed i relativi allegati e provvede alla loro istruttoria onde accertare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

     Ai fini dell'istruttoria l'Organismo comprensoriale potrà avvalersi, oltre che degli uffici periferici dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, anche dei Comitati comunali dell'agricoltura.

     Terminata l'istruttoria l'Organismo comprensoriale sottopone le domande stesse, con i relativi allegati e le relazioni conclusive sull'istruttoria svolta, all'esame del Comitato comprensoriale agricolo competente per territorio, il quale, entro 30 giorni, si pronuncia sulla domanda. concedendo se del caso il relativo nulla osta.

 

     Art. 60. (Procedure e vigilanza).

     I nulla-osta rilasciati dal Comitato comprensoriale agricolo ai sensi del precedente art. 59, verranno trasmessi tramite l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale, all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conformemente a quanto stabilito dall'art. 44 della l. 9 maggio 1975, n. 153.

     I Comitati comprensoriali agricoli, nel rilasciare i pareri sulle richieste degli aiuti previsti dal presente Titolo sulla base degli atti istruttori, valutano sia l'effettiva reale destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dalla presente legge, sia la conformità delle operazioni dell'Organismo fondiario agli obiettivi dei piani zonali agricoli a agro- pastorali, e dei piani comprensoriali e di quelli delle Comunità montane, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzazione delle terre incolte.

     I Comitati comprensoriali agricoli, anche tramite i Comitati comunali dell'agricoltura, vigilano che gli operatori agricoli, i quali fruiscono dell'indennità di anticipata cessazione, non riassumano attività agricole che comportino la commercializzazione dei prodotti.

     La riassunzione si verifica di diritto anche quando l'imprenditore cessato svolge attività di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo dipendente.

     I Comitati comprensoriali agricoli che accertino la violazione al divieto di riassunzione dell'attività professionale ne danno immediata comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro- pastorale che, previa contestazione all'interessato e ammesse nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della contestazione le deduzioni di parte, procede alla revoca del previsto nulla-osta, dandone a sua volta tempestiva comunicazione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di loro competenza.

 

     Art. 61. (Procedure per l'ottenimento del premio di apporto strutturale).

     Alla concessione del premio di apporto strutturale, da erogarsi in un'unica soluzione, provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale sulla base dei nulla-osta rilasciati dai Comitati comprensoriali agricoli.

     Tuttavia, nel caso di terreni ceduti all'Organismo fondiario, il nulla-osta per il pagamento del premio di apporto strutturale viene rilasciato dallo stesso Organismo fondiario.

     Per quanto concerne le modalità attinenti alle domande, all'istruttoria ed alle concessioni dei nulla-osta, si applicano le norme dei precedenti articoli.

 

TITOLO VIII

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

 

     Art. 62. (Finalità).

     Le finalità prioritarie dell'attività di formazione socio-economica sono:

     1) dare alla popolazione agricola un'informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;

     2) porre le persone interessate a dare un nuovo orientamento alle loro aziende in contatto con i competenti servizi di divulgazione;

     3) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura e le prospettive che loro si dischiudano nel settore agricolo e in altri settori;

     4) fornire in genere agli interessati consigli ed orientamenti, anche esaminando nel dettaglio casi individuali, per lo svolgimento ed il proseguimento dell'attività agricola, o per l'eventuale scelta di un'attività non agricola, ovvero per la cessazione definitiva dell'attività;

     5) fornire adeguate informazioni ed organizzare incontri e scambi per consentire o facilitare la partecipazione della popolazione agricola all'elaborazione della programmazione zonale, comprensoriale e delle Comunità montane;

     6) far conoscere e valutare le possibilità di soluzioni associative e cooperativistiche nell'ambito dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione.

 

     Art. 63. (Gestione dell'attività di informazione socio-economica).

     La gestione del servizio di informazione socio-economica è affidata all'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, che dovrà avvalersi, per lo svolgimento dei relativi compiti, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a carattere nazionale, che siano costituite o si costituiscano espressamente allo scopo di creare servizi di informazione per i propri associati.

     Per il riconoscimento con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale delle predette organizzazioni, valgono, in quanto ritenute applicabili - oltre che i requisiti di cui al precedente comma - anche le norme contenute nell'art. 49 della l. 9 maggio 1975, n. 153.

     Per ottenere l'affidamento dei compiti di cui al precedente secondo comma, le organizzazioni dovranno inoltrare domanda all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Alle organizzazioni agricole, di cui al secondo comma del presente articolo, la Giunta regionale può concedere contributi fino al 70% delle spese riconosciute ammissibili sulla base di programmi di attività approvati e controllati dalla Giunta stessa, dopo aver acquisito il parere dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.

     La liquidazione dei contributi di cui al comma precedente verrà effettuata, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, della Giunta regionale, in base ai rendiconti relativi alle spese sostenute.

     Eventuali anticipazioni possono essere concesse sulla base di un 40% dei contributi dovuti calcolati nei programmi approvati.

     Per l'assunzione o per l'utilizzazione da parte delle predette organizzazioni di consulenti socio-economici in possesso almeno dei titoli previsti dal la lett. a) del successivo art. 65, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, può concedere alle stesse organizzazioni un contributo una tantum di lire 4.680.000 per ciascun consulente, sempre che esista un effettivo rapporto di lavoro da almeno 3 anni.

     Le organizzazioni autorizzate, nello svolgimento del servizio di informazione socio-economica, dovranno attenersi alle istruzioni emanate dall'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, su indirizzi dettati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

     Art. 64. (Formazione e perfezionamento dei consulenti socio- economici).

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale organizza corsi di formazione e di perfezionamento, nonché incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici.

     I corsi di formazione e di perfezionamento si svolgono presso Facoltà universitarie con le quali la Giunta regionale stipula apposite convenzioni stabilendo idonei programmi di studio.

     Con tali convenzioni vengono regolati i rapporti finanziari con le Università per un ammontare massimo di lire 2.000.000 per ogni consulente che abbia compiuto il corso di formazione; il suddetto importo è comprensivo anche di un'indennità di frequenza a favore dei partecipanti. Nelle convenzioni vengono inoltre fissate le durate dei corsi e vengono specificate le modalità per l'ammissione agli stessi, e le modalità per i colloqui di cui alla lett. b) del successivo articolo.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, inoltre, allo scopo di assicurare sia ai consulenti socio-economici sia al personale dell'Amministrazione regionale una sufficiente conoscenza ed un qualificato e continuo aggiornamento dei problemi e dello sviluppo della politica agricola comunitaria, può avvalersi della collaborazione e dei servizi di istituti od ufficio di studio e di consulenza, pubblici o privati, specializzati in tale materia.

     L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, pertanto, è autorizzato a regolare i rapporti con i predetti istituti ed uffici attraverso apposite convenzioni.

     L'Amministrazione regionale, infine, anche allo scopo di poter assolvere adeguatamente i compiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge, favorisce la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione e aggiornamento professionale, seminari di studio, convegni e tavole rotonde sulle tematiche comunitarie, organizzati - anche all'estero - sia dalle istituzioni delle Comunità economiche europee sia da altre Amministrazioni od organismi, pubblici o privati.

 

     Art. 65. (Requisiti per l'ammissione ai corsi per i consulenti socio- economici).

     Sono ammessi ai corsi di formazione dei consulenti socio-economici coloro che abbiano un'età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 45 e siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea in scienze agrarie o scienze forestali o scienze economiche, oppure diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario, od anche diploma di altra scuola media superiore allorché l'interessato abbia avuto un'esperienza di lavoro, maturata nell'ambito del territorio provinciale per almeno 3 anni in un settore pubblico collegato all'ambiente rurale o in cooperative agricole e in organizzazioni professionali agricole;

     b) abbiano superato un colloquio inteso ad accertare la propensione allo svolgimento dell'attività di consulenza ed il grado di sensibilità ai problemi socio-economici del mondo agricolo.

     I corsi di perfezionamento e gli incontri di aggiornamento sono riservati ai consulenti socio-economici in attività di servizio, i quali hanno l'obbligo di frequentare almeno un corso di perfezionamento ogni triennio.

 

     Art. 66. (Materie dei corsi per informatori).

     I corsi di formazione dei consulenti per lo svolgimento dell'attività di formazione socio-economica, fra i vari argomenti oggetto di insegnamento elencati nel programma di studio di cui all'art. 51 della l. 9 luglio 1975, n. 153, devono privilegiare i seguenti:

     a) funzionamento del quadro istituzionale: istituti della democrazia parlamentare, regioni, altri enti locali e comunitari;

     b) metodologia dei piani zonali di sviluppo agricolo, dei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità montane e dei piani interaziendali di sviluppo agricolo, dei piani di zona di sviluppo agro-pastorale;

     c) psicologia e sociologia con riferimento all'animazione di gruppo e dell'ambiente rurale;

     d) analisi della situazione socio-economica della regione sarda;

     e) aspetti istituzionali del mondo rurale, con particolare riferimento all'associazionismo, all'organizzazione di mercato e della distribuzione;

     f) sicurezza del lavoro e medicina sociale.

 

     Art. 67. (Rilascio degli attestati).

     Coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione e di perfezionamento possono richiedere alle Facoltà universitarie un attestato sulla-base del giudizio del corpo docente.

     L'attestato di cui sopra costituisce dopo un biennio dall'inizio delle attività, requisito preliminare per essere assunti come consulenti socio- economici, da parte dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, o delle organizzazioni di cui al precedente art. 63.

 

     Art. 68. (Bollettino d'informazione socio-economica e relazione annuale).

     Per favorire la divulgazione dell'informazione socio-economica tra la popolazione agricola della regione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale cura la redazione e la diffusione di un bollettino mensile contenente notizie, statistiche ed informazioni sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli, nell'ambito del territorio regionale, di un migliore svolgimento della loro attività attraverso una più approfondita conoscenza delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie in agricoltura.

     Per un'efficace divulgazione di tale notiziario, la Giunta regionale potrà autorizzare l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro- pastorale ad avvalersi, oltre che della pubblicazione di un giornale murale periodico, anche della collaborazione - attraverso opportuni accordi e convenzioni - degli organi di stampa agricola locali, delle pubblicazioni delle organizzazioni professionali agricole di categoria, nonché delle trasmissioni radio-televisive nazionali e locali.

     Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale inoltra al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del lavoro una relazione concernente le attività di informazione socio-economica svolte nell'anno precedente, per la regolarizzazione dei rapporti finanziari con la Comunità economica europea.

     Di tale relazione viene trasmessa copia anche al Consiglio regionale.

 

TITOLO IX

  QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

 

     Art. 69. (Attività di qualificazione professionale).

     Al fine di consentire alle persone che lavorano in agricoltura di acquisire un'adeguata qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono, la regione promuove lo svolgimento di appositi corsi.

     I corsi di qualificazione professionale in agricoltura sono distintamente indirizzati:

     1) alla formazione ed al perfezionamento di capi d'azienda;

     2) alla qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari agricoli.

     Ai corsi di formazione e di qualificazione sono ammessi coloro che lavorano in agricoltura di età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 55.

     Ai corsi di perfezionamento per capi d'azienda sono ammessi, a cicli triennali, coloro i quali hanno frequentato i corsi di formazione ed abbiano esercitato, per lo stesso periodo, attività di dirigente o titolare di azienda agricola.

 

     Art. 70. (Svolgimento dei corsi).

     La regione attua i corsi di cui al precedente articolo affidandone lo svolgimento, previo parere dei Comitati comprensoriali agricoli, agli Istituti specializzati costituiti dalle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che siano riconosciuti idonei ad assolvere tale funzione ai sensi dell'art. 56 della L. 9 maggio 1975, n. 153, e siano operanti nel comprensorio.

     Al riconoscimento provvede l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 71. (Programmi dei corsi).

     I programmi dei corsi previsti dal precedente articolo devono adeguarsi agli obiettivi previsti dai piani agricoli delle zone in cui i corsi stessi si svolgono e comunque alla normativa regionale sulla formazione professionale.

     In particolare i programmi per la formazione dei capi d'azienda devono avere un carattere eminentemente pratico e prevedere, oltre alle materie di insegnamento, anche esercitazioni e sovralluoghi.

     I corsi di formazione e di perfezionamento per capi d'azienda devono avere una durata di almeno 8 settimane con 15 ore settimanali di insegnamento.

     I corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari devono avere la durata di almeno 4 settimane con 15 ore settimanali di insegnamento.

     Almeno un quarto delle ore di insegnamento deve essere dedicato alle esercitazioni pratiche od ai sovralluoghi.

 

     Art. 72. (Corsi residenziali).

     Per i capi d'azienda di età inferiore ai 35 anni possono essere organizzati corsi speciali di formazione professionale a carattere residenziale.

     La durata minima dei corsi residenziali deve essere di 8 settimane, a tempo pieno e con applicazioni di carattere pratico, opportunamente distribuite durante l'annata agraria in relazione alle fasi caratteristiche di ciascuno orientamento produttivo cui il corso si riferisce.

     I programmi dei corsi residenziali devono avere carattere integrato, avuto soprattutto riguardo ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola od associata.

 

     Art. 73. (Premi di frequenza).

     Ai capi d'azienda che abbiano frequentato continuativamente un corso di formazione o di perfezionamento professionale è corrisposto una tantum un premio di frequenza di lire 120.000; se il corso è residenziale, il premio è di lire 200.000.

     A coloro che abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari, semprechè la loro presenza alle lezioni non sia stata inferiore al 90to delle ore programmate, è corrisposto una tantum un premio di frequenza di lire 60.000.

 

     Art. 74. (Contributi agli Istituti specializzati).

     Agli Istituti specializzati, cui sia stato affidato lo svolgimento di un corso a norma del primo comma del precedente art. 69, sono corrisposti i seguenti contributi:

     1) un contributo una tantum sino a lire 700.000 per ciascun capo d'azienda che abbia frequentato i corsi di formazione o di perfezionamento professionale, elevato a lire 930.000 per i corsi residenziali di cui al precedente art. 72;

     2) un contributo una tantum sino a lire 350.000 per ciascun partecipante ai corsi di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari.

     Ai predetti istituti incombe l'obbligo di corrispondere i premi di frequenza previsti dal precedente articolo.

 

     Art. 75. (Compiti di indirizzo, coordinamento e vigilanza).

     All'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale compete l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sullo svolgimento dei predetti corsi di formazione o perfezionamento o di qualificazione professionale affidati agli Istituti specializzati a norma dei precedenti articoli.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 76. (Indirizzo e coordinamento rapporti Regione-Stato).

     La Giunta regionale assicura il coordinamento dell'attuazione della presente legge, in armonia con le linee di politica agraria della Comunità economica europea, con le scelte della programmazione economica nazionale e regionale e con gli obiettivi dei piani zonali di valorizzazione agricola degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane, ove operanti.

     La Giunta assicura altresì il regolare assolvimento degli adempimenti regionali nei confronti dello Stato in materia di rendicontazione dell'utilizzazione dei fondi, ad essa assegnati sugli stanziamenti di cui alle ll. 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 352, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 77. (Criteri per la determinazione dell'equivalente in lire degli importi monetari espressi in unità di conto europee).

     Gli importi complessivi degli aiuti richiesti - eccezion fatta per il premio di insediamento e permanenza di cui al precedente art. 41, che sarà espresso in lire - devono essere espressi sempre in unità di conto europee.

     L'aiuto concesso verrà in ogni caso espresso anche in unità di conto europee oltre che in lire, fatta salva l'eccezione di cui al primo comma del presente articolo.

     La determinazione dell'equivalenza in lire dell'importo degli aiuti da corrispondere agli interessati sarà effettuata in base al valore in lire dell'unità di conto considerata per la politica comune europea delle strutture agricole e secondo le disposizioni di cui al Regolamento n. 78- 129 CEE e sue successive eventuali modifiche e integrazioni.

 

     Art. 78. (Adeguamento alle successive norme comunitarie).

     Gli importi dei benefici fissati in unità di conto europee dalla presente legge saranno adeguati con decreto del Presidente della Giunta regionale qualora modifiche agli stessi vengano apportate da successive norme comunitarie.

 

     Art. 79. [8]

 

     Art. 80. [9]

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1983, n. 19.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 1983, n. 19. L'art. 2 della medesima L.R. 19/83 ha peraltro disposto l'abrogazione del presente comma.

[3] Titolo abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, a decorrere dal 1 gennaio 1993.

[3] Titolo abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, a decorrere dal 1 gennaio 1993.

[3] Titolo abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, a decorrere dal 1 gennaio 1993.

[3] Titolo abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, a decorrere dal 1 gennaio 1993.

[3] Titolo abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, a decorrere dal 1 gennaio 1993.

[3] Titolo abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, a decorrere dal 1 gennaio 1993.

[3] Titolo abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, a decorrere dal 1 gennaio 1993.

[3] Titolo abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, a decorrere dal 1 gennaio 1993.

[3] Titolo abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, a decorrere dal 1 gennaio 1993.

[3] Titolo abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, a decorrere dal 1 gennaio 1993.

[4] Titolo abrogato dall'art. 15, comma 4, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, con l'esclusione dell'art. 44.

[4] Titolo abrogato dall'art. 15, comma 4, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, con l'esclusione dell'art. 44.

[4] Titolo abrogato dall'art. 15, comma 4, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, con l'esclusione dell'art. 44.

[4] Titolo abrogato dall'art. 15, comma 4, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, con l'esclusione dell'art. 44.

[4] Titolo abrogato dall'art. 15, comma 4, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, con l'esclusione dell'art. 44.

[5] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 1983, n. 19.

[6] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6.

[7] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 1983, n. 19.

[4] Titolo abrogato dall'art. 15, comma 4, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, con l'esclusione dell'art. 44.

[4] Titolo abrogato dall'art. 15, comma 4, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, con l'esclusione dell'art. 44.

[4] Titolo abrogato dall'art. 15, comma 4, della L.R. 27 agosto 1992, n. 17, con l'esclusione dell'art. 44.

[8] Reca disposizioni finanziarie.

[9] Reca dichiarazione d'urgenza.