§ 2.4.30 - L.R. 6 settembre 1976, n. 44.
Riforma dell'assetto agro-pastorale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:06/09/1976
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Piano organico degli interventi).
Art. 2.  (Istituzione della Sezione Speciale dell'ETFAS, Ente di Sviluppo in Sardegna).
Art. 3.  (Compiti della Sezione speciale).
Art. 4.  (Controllo sugli atti).
Art. 5.  (Controllo sostitutivo).
Art. 6.  (Articolazione territoriale della Sezione speciale).
Art. 7.  (Organi della Sezione speciale).
Art. 8.  (Il Presidente).
Art. 9.  (Il Comitato direttivo).
Art. 10.  (Compiti del Comitato direttivo).
Art. 11.  (Il Direttore).
Art. 12.  (Il Collegio sindacale).
Art. 13.  (Personale della Sezione speciale).
Art. 14.  (Finanziamento della Sezione speciale).
Art. 15.  (Destinazione delle risorse finanziarie).
Art. 16.  (Bilancio preventivo e consuntivo).
Art. 17.  (Predisposizione dei piani zonali di valorizzazione).
Art. 18.  (Contenuto dei piani zonali di valorizzazione).
Art. 19.  (Approvazione dei piani zonali di valorizzazione e dichiarazione di pubblica utilità).
Art. 20.  (Finanziamento ed attuazione dei piani zonali di valorizzazione).
Art. 21.  (Costituzione del Monte dei pascoli).
Art. 22.  (Coltivatori diretti).
Art. 23.  (Terreni a pascolo permanente).
Art. 24.  (Aziende stabili, efficienti ed economicamente valide).
Art. 25.  (Formazione degli elenchi catastali dei terreni a pascolo permanente).
Art. 26.  (Esproprio e acquisto dei terreni sulla base del programma annuale).
Art. 27.  (Programma annuale di acquisizione dei terreni).
Art. 28.  (Determinazione del valore dei terreni ed aumenti per i piccoli appezzamenti).
Art. 29.  (Notifica del valore accertato e cessione volontaria dei terreni espropriabili).
Art. 30.  (Contratto d'acquisto e pagamento del prezzo).
Art. 31.  (Procedure per l'esproprio dei terreni).
Art. 32.  (Occupazione d'urgenza).
Art. 33.  (Determinazione del prezzo dei terreni non espropriaili da acquistare).
Art. 34.  (Assegno vitalizio).
Art. 35.  (Efficacia dei contratti d'affitto vigenti).
Art. 36.  (Cessione dei terreni).
Art. 37.  (Concessione in affitto e sua durata).
Art. 38.  (Modalità delle cessioni e rinvio al regolamento).
Art. 39.  (Fondo speciale per i vitalizi).
Art. 40.  (Decadenza dalla concessione dei terreni).
Art. 41.  (Costituzione delle aziende speciali).
Art. 42.  (Piano di trasformazione e di utilizzazione dei terreni).
Art. 43.  (Finalità e compiti).
Art. 44.  (Coordinamento con gli interventi della legge regionale 10 dicembre 1975, n. 39).
Art. 45.  (Terreni di cui alla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, e successive modificazioni).
Art. 46.  (Regolamento).
Art. 47.  (Norme finanziarie).
Art. 48.  (Recupero degli stanziamenti).
Art. 49.  (Coordinamento con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39).


§ 2.4.30 - L.R. 6 settembre 1976, n. 44.

Riforma dell'assetto agro-pastorale.

 

Art. 1. (Piano organico degli interventi).

     La Regione dispone, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1974, n. 268, e dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro - pastorale, avente come obiettivo la costituzione di aziende singole o preferibilmente associate, di dimensioni economiche tali da assicurare agli addetti condizioni di maggiore redditività e gli stessi livelli di reddito delle categorie degli altri settori produttivi.

     La Regione cura direttamente o indirettamente l'attuazione del programma ed assicura che siano assunte tutte le iniziative ed adottati i provvedimenti a ciò necessari.

CAPO II

  ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ETFAS, ENTE DI

SVILUPPO IN SARDEGNA

 

     Art. 2. (Istituzione della Sezione Speciale dell'ETFAS, Ente di Sviluppo in Sardegna).

     Per l'attuazione del programma di riforma e riassetto del settore agro

- pastorale è istituita, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 giugno 1974,

n. 268, una Sezione speciale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, con

sede in Nuoro.

     La Sezione oltre a realizzare gli interventi che le saranno affidati da tale programma, assolve anche le funzioni demandate all'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, dal Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973. n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, ed ogni altro compito che verrà ad essa attribuito in base agli atti dei diversi soggetti della programmazione regionale approvati dai competenti organi.

     La Sezione speciale ha gestione autonoma e bilancio separato annesso a quello dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.

     Essa agisce nel rispetto delle direttive che, sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio regionale, verranno impartite dalla Giunta regionale e nel rispetto delle indicazioni degli Organismi comprensoriali.

     Per la predisposizione dell'atto di verifica e di adeguamento del programma regionale, di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, la Sezione speciale presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

 

     Art. 3. (Compiti della Sezione speciale).

     Per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente, e sempre nel rispetto delle direttive dei soggetti della programmazione, in particolare, la Sezione speciale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna:

     a) provvede all'acquisizione dei terreni necessari alla costituzione del monte dei pascoli di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1974, n. 268;

     b) determina la distribuzione territoriale e l'estensione della quota del monte dei pascoli - in misura non superiore al 15 per cento dei terreni acquisiti - da destinare in aziende cooperative, alla produzione dei foraggi necessari per la costituzione di adeguate scorte;

     c) predispone, su richiesta degli Organismi comprensoriali e di cooperative di operatori agricoli, gli studi per la individuazione e delimitazione delle zone di sviluppo agro-pastorali e formula, in conformità alle norme stabilite nel paragrafo 1 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, i piani di valorizzazione delle stesse zone di sviluppo dopo la loro delimitazione;

     d) cura, previo incarico da parte dell'Amministrazione, la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse generale, e, su richiesta degli operatori agricoli, dei pastori e degli allevatori interessati, gli interventi di miglioramento e trasformazione agraria previsti dai piani zonali di valorizzazione;

     e) procede alla ripartizione e ali assegnazione del patrimonio terriero acquisito, per favorire la costituzione di aziende stabili, efficienti ed economicamente valide, così come saranno individuate dai piani zonali di valorizzazione che ne determinano anche la base territoriale e le forme di gestione;

     f) progetta ed esegue, anche in aziende di proprietà di operatori agricoli, singoli o associati, su loro richiesta, le opere di valorizzazione necessarie per renderle economicamente valide e, comunque, fornisce ad essi l'assistenza tecnico-economica nella fase di attuazione delle trasformazioni e delle nuove forme di gestione;

     g) promuove e coordina l'attività delle aziende speciali previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, ed assicura ad esse la assistenza tecnica per la migliore utilizzazione e trasformazione dei terreni comunali al fine di conseguire un aumento della produzione e di realizzare il rimboschimento di quelli non altrimenti utilizzabili ill modo proficuo;

     h) assume le opportune iniziative per la realizzazione del miglioramenti e delle trasformazioni di cui all'art. 22 della legge 24 giugno 1974, n. 268;

     i) svolge in collaborazione con le organizzazioni professionali degli agricoltori le attività di informazione, sensibilizzazione e promozione necessarie per assicurare la partecipazione delle popolazioni, degli enti locali e delle categorie agricole alle scelte per la individuazione e delimitazione delle zone di sviluppo agro-pastorali e per la predisposizione e attuazione dei piani zonali di valorizzazione e promuovere il sorgere e lo sviluppo di cooperative e di altre forme associative alle quali saranno assegnate prioritariamente aziende previste dai piani zonali di valorizzazione ed assicura ad esse l'assistenza tecnico-economica nella fase di attuazione delle trasformazioni e delle nuove forme di gestione.

 

     Art. 4. (Controllo sugli atti).

     La Sezione speciale è sottoposta al controllo della Giunta regionale alla quale devono essere comunicati, entro 5 giorni dalla loro adozione, tutti i provvedimenti e le deliberazioni adottati dagli organi attivi della Sezione.

     Essi sono immediatamente esecutivi ad eccezione di quelli di cui al comma successivo. La Giunta regionale, tuttavia, entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto, annulla quelli che siano viziati da eccesso di potere o da violazione di leggi o regolamenti o che non siano conformi agli atti di programmazione, alle direttive o alle istruzioni impartite alla Sezione.

     Diventano esecutive solo dopo l'approvazione della Giunta regionale le delibere relative:

     a) al bilancio preventivo, alle sue variazioni ed al conto consuntivo;

     b) all'acquisizione, in qualunque forma, dei terreni da destinare al monte dei pascoli;

     c) alla determinazione, ai sensi dei successivi artt. 28 e 33, del valore dei terreni da espropriare o da acquistare;

     d) alla concessione dei vitalizi ed alla gestione del Fondo speciale di cui ai successivi artt. 34 e 39;

     e) alla determinazione dell'estensione e della distribuzione territoriale della quota del monte dei pascoli destinata alla produzione di foraggi di scorta;

     f) alla ripartizione ed asse nazione o, comunque, all'utilizzazione del patrimonio terriero acquisito;

     g) alla realizzazione di opere di interesse generale.

     Qualora l'approvazione di tali delibere non tenga comunicata dalla Giunta regionale alla Sezione speciale entro il termine di 30 giorni dalla data del loro ricevimento esse si intendono approvate.

     La Giunta regionale può, comunque, entro il termine di cui al comma precedente, richiedere chiarimenti alla Sezione; in tal caso il termine per l'approvazione è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data del ricevimento della nuova comunicazione.

 

     Art. 5. (Controllo sostitutivo).

     La Giunta regionale può sempre disporre ispezioni amministrative e verifiche di cassa, nonché promuovere l'esecuzione d'ufficio di tutti gli atti resi obbligatori da leggi o regolamenti o che siano necessari per l'attuazione delle direttive impartite alla Sezione speciale, di cui essa rifiuti o ritardi l'adempimento.

 

     Art. 6. (Articolazione territoriale della Sezione speciale).

     La Sezione speciale, organo tecnico al servizio dei soggetti della programmazione regionale, opera in modo decentrato nell'ambito territoriale, secondo le esigenze degli Organismi comprensoriali, con le modalità e le indicazioni contenute nel programma di cui all'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 7. (Organi della Sezione speciale).

     Sono organi della Sezione speciale:

     - il Presidente;

     - il Comitato direttivo;

     - il Collegio sindacale.

 

     Art. 8. (Il Presidente).

     Presidente della Sezione speciale è di diritto il Presidente dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.

     Il Presidente:

     a) ha la legale rappresentanza della Sezione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e, in genere, di fronte ai terzi;

     b) convoca e presiede il Comitato direttivo della Sezione;

     c) sovraintende alla puntuale applicazione delle delibere del Comitato direttivo e al coordinamento dell'attività degli uffici e servizi della Sezione speciale con quelle dell'Ente di sviluppo;

     d) svolge le altre funzioni che, di volta in volta, gli verranno andate dal Comitato direttivo.

     In caso di suo impedimento o assenza egli è sostituito, con eguali poteri, dal Vice Presidente eletto dal Comitato direttivo.

     Il Vice Presidente esercita, altresì, i poteri delegatigli dal Presidente.

 

     Art. 9. (Il Comitato direttivo).

     Il Comitato direttivo della Sezione speciale è composto di sette membri ed è così formato:

     - dal Presidente dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, che ne è membro di diritto;

     - da sei componenti eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi.

     I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

     Alle sedute del Comitato direttivo partecipa il Direttore della Sezione speciale, o in assenza di quest'ultimo, il Vice Direttore e, su richiesta del Comitato direttivo, assiste il Direttore generale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna. Il Direttore della Sezione speciale esercita le funzioni di Segretario del Comitato direttivo.

     Ai membri del Comitato direttivo spettano i compensi e le indennità attribuiti ai membri del Consiglio di amministrazione dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.

 

     Art. 10. (Compiti del Comitato direttivo).

     Al Comitato direttivo spetta:

     a) approvare il bilancio preventivo della Sezione e formulare le proposte sugli appositi articoli dei capitoli del bilancio dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, di cui al terzo comma del successivo art. 15;

     b) predisporre la relazione da allegare al bilancio di previsione, sull'attività programmata per l'anno successivo nonché quella di cui al quinto comma del precedente art. 2;

     c) approvare il bilancio consuntivo della Sezione;

     d) stabilire i criteri generali per l'organizzazione della attività della Sezione e per l'utilizzazione del personale;

     e) adottare tutti i provvedimenti nelle materie di cui all'art. 3, ed in particolare, quelli indicati nell'art. 4, comma terzo, della presente legge;

     f) stabilire le modalità e le condizioni per la progettazione e per la realizzazione, ai sensi del precedente art. 3, lettera f), delle opere di valorizzazione sui terreni o aziende della Sezione, dati in affitto a privati coltivatori diretti o di proprietà di questi ultimi;

     g) formare l'elenco catastale, curare il suo aggiornamento ed approvare i programmi annuali di cui ai successivi artt. 20 e 27;

     h) gestire il Fondo speciale di cui al successivo art. 39;

     i) deliberare in tutte le materie attribuite alla Sezione speciale del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni;

     l) autorizzare il Presidente a stare in giudizio, stipulare transazioni ed impegnare in genere la Sezione nei confronti di terzi;

     m) adottare ogni altra decisione nelle materie attribuite alla competenza della Sezione, che non sia espressamente devoluta ad altri organi.

 

     Art. 11. (Il Direttore).

     Il Direttore della Sezione speciale è nominato dal Comitato direttivo tra i funzionari dell'ETFAS, Ente di sviluppo della Sardegna, appartenenti alla carriera direttiva.

     Egli provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato direttivo e, nel rispetto dei criteri generali da questo fissati, dirige gli uffici ed i servizi della Sezione coordinandoli tra loro e, d'intesa col Direttore generale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, con gli altri servizi dell'Ente.

     Il Direttore può essere coadiuvato da un Vice Direttore nominato dal Comitato direttivo tra i funzionari dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, appartenenti alla Carriera direttiva. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento.

 

     Art. 12. (Il Collegio sindacale).

     Al Collegio sindacale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, è attribuito il controllo sulla gestione contabile amministrativa e finanziaria della Sezione.

 

     Art. 13. (Personale della Sezione speciale).

     La Sezione speciale si avvale del personale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, ad essa destinato, sulla base di un organico stabilito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio di amministrazione dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, su proposta del Comitato direttivo della Sezione.

     Per l'espletamento di specifiche attività e particolarmente per lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle cui già provvedono gli uffici dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, la Sezione speciale potrà utilizzare anche il restante personale dell'Ente nonchè valersi dei suoi uffici.

 

     Art. 14. (Finanziamento della Sezione speciale).

     Le entrate della Sezione speciale sono costituite:

     a) da tutti i fondi destinati agli acquisti ed agli espropri di cui all'art. 26 della legge 24 giugno 1974, n. 268;

     b) dagli altri fondi eventualmente ad essa assegnati per l'espletamento dei compiti previsti dal programma straordinario di cui all'art. 1 della presente legge:

     c) dai fondi devoluti all'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) dai fondi derivanti dall'affitto o dal conguaglio di eventuali permute dei terreni ed in genere dalla gestione ordinaria;

     e) dagli eventuali altri fondi che potranno esserle attribuiti.

     Delle somme sopra indicate, ad eccezione di quelle di cui alle lettere d) ed e) nonché di quelle destinate al Fondo speciale di cui al successivo art. 39, potrà essere versata dall'Amministrazione regionale alla Sezione speciale una anticipazione fino al 60 per cento dello stanziamento previsto in bilancio; la restante somma occorrente per l'attuazione degli interventi potrà essere anticipata su richiesta della Sezione speciale.

     Per le somme spese sulla predetta anticipazione come per quelle che saranno concesse successivamente, la Sezione speciale presenterà rendiconti quadrimestrali.

 

     Art. 15. (Destinazione delle risorse finanziarie).

     Tutte le spese correnti necessarie per l'istituzione ed il funzionamento della Sezione speciale, comprese quelle per il personale, sono a carico dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.

     I fondi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, che, sulla base del programma straordinario previsto dall'art. 1 della presente legge, vengono attribuiti alla Sezione speciale, nonché quelli di cui ai punti a), d), e) del precedente articolo potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione degli interventi previsti dal suddetto programma. Nessun emolumento, neppure di carattere integrativo, potrà essere erogato a carico del bilancio della Sezione, in favore del personale che svolge la sua attività nella Sezione stessa o in favore del restante personale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, di cui la Sezione si avvalga ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 13, per l'espletamento di specifiche attività.

     Le spese generali necessarie per il funzionamento della Sezione saranno portate nel bilancio dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, in appositi articoli dei competenti capitoli di bilancio, che verranno predisposti tenendo conto delle proposte del Comitato direttivo della Sezione speciale.

     Qualora il Consiglio di amministrazione dell'Ente disattenda le indicazioni della Sezione speciale sui predetti articoli dei capitoli del bilancio, la Giunta regionale avrà la facoltà di proporre quelle modifiche che riterrà indispensabili affinchè la Sezione speciale possa esercitare le funzioni ad essa demandate.

 

     Art. 16. (Bilancio preventivo e consuntivo).

     La Sezione speciale adotta un bilancio annuale di previsione. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

     Il bilancio della Sezione, con l'allegata relazione illustrativa dell'attività programmata per l'anno seguente, dovrà essere inviato entro il mese di settembre di ogni anno unitamente al parere su di esso formulato dal Collegio sindacale, alla Giunta regionale per la approvazione.

     Le deliberazioni che comportano variazioni di bilancio, unitamente al parere del Collegio sindacale, debbono essere comunicate alla Giunta regionale per l'approvazione entro 5 giorni dalla loro adozione.

     Alla Giunta regionale è inviato, altresì, entro il mese di aprile di ogni anno, il conto consuntivo cui devono essere allegate le osservazioni del Collegio sindacale e la relazione del Comitato direttivo sull'attività svolta, di cui rispettivamente all'art. 2, comma quarto, ed all'art. 12 della presente legge.

     La Sezione speciale istituisce un proprio conto di tesoreria separato e distinto da quello dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna

     Il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Sezione sono annessi, come gestione speciale, al bilancio preventivo e al conto consuntivo dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna.

CAPO III

FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI VALORIZZAZIONE, COSTITUZIONE DEL MONTE DEI

PASCOLI E COSTITUZIONE DI AZIENDE PASTORALI EFFICIENTI

Sezione I

Formazione dei piani zonali di valorizzazione.

 

     Art. 17. (Predisposizione dei piani zonali di valorizzazione).

     La delimitazione delle zone di sviluppo agro-pastorali per la successiva formazione dei piani zonali di valorizzazione sarà effettuata:

     1) direttamente dagli Organismi comprensoriali;

     2) dagli stessi Organismi comprensoriali, su iniziativa di cooperative di cui al paragrafo 1.9 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39;

     3) dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura d'intesa con l'Assessore alla programmazione, nel caso di assenza di iniziativa degli Organismi comprensoriali o fino a quando gli organi degli stessi non siano costituiti.

     I piani zonali di valorizzazione vengono redatti normalmente dalla Sezione speciale che, a tal fine, è impegnata a discutere con gli operatori agricoli interessati e le loro organizzazioni professionali le linee fondamentali dei piani stessi ed i risultati che derivano dalla sua attuazione.

     Qualora la delimitazione della zona di sviluppo agro-pastorale sia stata effettuata con le modalità di cui al n. 2 del primo comma, all'atto dell'approvazione l'organismo comprensoriale può demandare alle cooperative proponenti il compito di formulare, con l'assistenza tecnico-economica della Sezione speciale, ove richiesta, il piano zonale di valorizzazione.

     I piani formulati dalla Sezione speciale o dalle cooperative saranno depositati, per 30 giorni, presso tutti i Comuni in cui sono situati i terreni compresi nei piani considerati. Di tale deposito i Comuni debbono chiedere che sia data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Entro 30 giorni dal termine di cui al comma precedente, i Comuni, le organizzazioni di categoria ed ogni interessato potranno inviare alla Sezione speciale le proprie osservazioni in merito, con le eventuali richieste di variazioni, di correzione di errori, di integrazioni di omissioni e di quanto altro ritenuto utile per la migliore predisposizione del piano zonale di valorizzazione.

     Tenendo conto delle osservazioni inviate e nel rispetto degli indirizzi che, anche in base ad esse, verranno impartite dagli Organismi comprensoriali anche in attuazione delle direttive di carattere generale, la Sezione speciale e le cooperative formulano i piani zonali di valorizzazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

 

     Art. 18. (Contenuto dei piani zonali di valorizzazione).

     I piani zonali di valorizzazione contengono tutti gli elementi indicati nel paragrafo 1 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, nonché quelli che saranno indicati nel programma straordinario di cui all'art. 1 della presente legge, e determinano tutti i terreni da acquisire al monte dei pascoli compresi quelli interclusi nelle zone di sviluppo indispensabili per il migliore dimensionamento e la stabilità delle aziende, con le relative priorità le opere di trasformazione e di riordino e gli altri interventi da realizzare nel territorio cui si riferiscono.

     I piani contengono, inoltre, gli estremi catastali dei terreni considerati ed ogni altro elemento la cui conoscenza è indispensabile per l'attuazione del piano.

     Nei piani si procede, altresì, all'individuazione concreta sia delle aziende costituite o da costituire, che siano stabili, efficienti ed economicamente valide - privilegiando ovunque possibile quelle di più ampie dimensioni che dovranno essere gestite da cooperative di coltivatori diretti, pastori, allevatori e braccianti - sia dei terreni in cui realizzare le aziende per la produzione di foraggi di scorta con l'indicazione delle forme di gestione con cui queste dovranno essere condotte.

     I piani zonali di valorizzazione, inoltre, determinano anche i soggetti che ne cureranno, nei vari aspetti, l'attuazione.

     I piani di valorizzazione si articolano in tre fasi di elaborazione: studi preliminari di delimitazione, piano di fattibilità e progettazione esecutiva [1].

 

     Art. 19. (Approvazione dei piani zonali di valorizzazione e dichiarazione di pubblica utilità).

     I piani zonali di fattibilità sono esaminati, discussi e deliberati dagli Organismi comprensoriali competenti per territorio, previa istruttoria tecnico-amministrativa degli elaborati di piano compiuta dalla Sezione speciale dell'ETFAS; tale istruttoria non è necessaria per i piani redatti direttamente dalla Sezione speciale [2].

     I piani non possono essere deliberati se non verrà acquisito il parere consultivo da richiedersi alle organizzazioni professionali, operanti nella provincia. Detti pareri dovranno, a pena di decadenza, essere forniti dalle organizzazioni entro 15 giorni dalla data della loro richiesta. Al fine di renderli pubblici ed efficaci nei confronti dei terzi i piani zonali di valorizzazione sono approvati, su proposta dell'Assessore all'agricoltura d'intesa con l'Assessore alla programmazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa Giunta, da adottarsi entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti da parte degli Organismi comprensoriali.

     I termini di cui al comma precedente si intendono sospesi nel caso in cui la Giunta regionale formuli rilievi, proposte e richieste di chiarimenti in ordine al piano zonale di valorizzazione.

     In tale caso la Giunta, sempre entro 30 giorni, formula la richiesta motivata di riesame all'Organismo comprensoriale.

     Ove il predetto Organismo confermi il piano zonale di valorizzazione, la Giunta, entro i termini di cui al primo comma del precedente articolo, procede alle definitive approvazioni.

     Dopo la loro approvazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, i piani zonali di valorizzazione sono depositati, entro 30 giorni, presso i Comuni interessati, e dell'avvenuto deposito è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     I piani zonali di valorizzazione comportano, a decorrere dal momento della loro approvazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, e per un periodo di 10 anni, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ad ogni effetto di legge, di tutti gli interventi e le opere negli stessi piani previsti, ed obbligano tutti gli operatori agricoli, i cui terreni ricadono entro il perimetro della zona di sviluppo, alle trasformazioni previste dal piano.

     Le competenze e le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione, per l'istruttoria dei progetti, per l'affidamento delle opere a totale carico dell'Amministrazione regionale nonché per la emissione dei provvedimenti di impegno e di pagamento, saranno determinate nei programmi pluriennali di cui all'art. 6 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e nel programma di cui all'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 20. (Finanziamento ed attuazione dei piani zonali di valorizzazione). [3]

     Al finanziamento dei piani di valorizzazione delle zone di sviluppo agro-pastorale l'Amministrazione regionale provvede con le disponibilità recate da appositi titoli di spesa, istituiti sulle contabilità speciali del Piano zone interne, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e del titolo II della legge 24 giugno 1974, n. 268, riguardanti, rispettivamente, le infrastrutture a carattere generale e le opere di trasformazione di competenza privata.

     L'approvazione dei piani di valorizzazione da parte

dell'Amministrazione regionale non comporta l'assegnazione pluriennale di fondi per il finanziamento dei piani stessi.

     Sui titoli di spesa di cui al primo comma gli impegni vengono assunti sulla base del finanziamento dei progetti esecutivi, approvati secondo la normativa vigente, nei limiti delle previsioni finanziarie dei piani di valorizzazione approvati.

     I piani possono essere, altresì, finanziati con disponibilità proprie degli organismi comprensoriali, o ad essi attribuite dai programmi regionali di sviluppo.

     I piani sono attuati dagli organismi comprensoriali o tramite enti da essi designati o da cooperative di allevatori, coltivatori diretti e braccianti agricoli. I piani possono altresì essere attuati dall'ERSAT, su richiesta degli organismi comprensoriali o delle cooperative.

Sezione II

Costituzione del monte dei pascoli.

 

     Art. 21. (Costituzione del Monte dei pascoli).

     La costituzione del monte dei pascoli avviene, con le modalità di cui all'art. 27 e seguenti della presente legge, mediante l'acquisto o l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti.

     La costituzione dei monte dei pascoli è altresì possibile mediante l'acquisto, dai proprietari che intendono cederli, di tutti i terreni individuati dagli stessi piani zonali di valorizzazione come idonei ed in particolare di quelli utilizzati per integrate, anche in virtù di opportune trasformazioni, le risorse foraggere attualmente disponibili.

     La Sezione speciale, inoltre, richiederà l'esproprio, per acquisirli al monte dei pascoli, anche di tutti i terreni per i quali i proprietari si rifiutino di effettuare nei loro fondi le opere di trasformazione previste dal piano zonale di valorizzazione.

     Il monte dei pascoli appartiene al patrimonio indisponibile della Regione Sarda. E' tuttavia consentita la permuta dei terreni che ne fanno parte, per scopi di riordino fondiario e per la costituzione di aziende stabili, efficienti ed economicamente valide.

     Il Presidente della Sezione speciale è autorizzato a stipulare i contratti di acquisto e di permuta, in nome e per conto della Regione Sarda.

     L'approvazione delle delibere concernenti le operazioni di acquisto o di permuta, effettuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, lettera b) della presente legge esonera l'Amministrazione regionale dalla successiva approvazione del contratto.

 

     Art. 22. (Coltivatori diretti).

     Si considerano coltivatori diretti, agli effetti della presente legge, coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame impiegando in tale attività almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavando dall'attività medesima più dei due terzi del proprio reddito da lavoro, con esclusione di eventuali trattamenti pensionistici di invalidità, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

     Tale requisito sarà accertato, sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla Sezione speciale che a tale fine potrà svolgere tutti gli accertamenti che riterrà necessari.

 

     Art. 23. (Terreni a pascolo permanente).

     Si considerano a pascolo permanente i terreni che nelle 3 annate agrarie precedenti all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268, non siano stati destinati ad altre colture permanenti e siano stati utilizzati prevalentemente attraverso il pascolamento.

     Sono altresì considerati a pascolo permanente i terreni che per almeno 5 anni non siano stati destinati ad altre colture permanenti e siano stati utilizzati prevalentemente attraverso il pascolamento.

     La Sezione speciale accerterà la sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti ed includerà i terreni, cui avrà riconosciuto tali caratteristiche e che siano dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, nell'elenco catastale che predisporrà ai sensi dell'art. 25. della presente legge.

 

     Art. 24. (Aziende stabili, efficienti ed economicamente valide).

     Ai fini della presente legge, una azienda è stabile, efficiente ed economicamente valida quando, con la razionale organizzazione dei fattori produttivi ed anche utilizzando impianti e servizi comuni, sia in grado di assicurare agli addetti livelli di reddito di lavoro comparabili con quelli raggiunti dai lavoratori occupati nei settori extragricoli.

     La redditività dell'azienda ed i redditi comparabili sono determinati e valutati secondo le modalità stabilite dal programma di cui all'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 25. (Formazione degli elenchi catastali dei terreni a pascolo permanente).

     La Sezione speciale, sulla base dei dati acquisiti ai sensi del precedente art. 23, provvede alla formazione di aggiornati elenchi catastali di tutti i terreni a pascolo permanente, distintamente per ciascun comprensorio, dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, nel rispetto delle indicazioni e delle priorità contenute nel programma straordinario di cui all'art. 1 della presente legge e nei successivi programmi pluriennali.

     Le procedure per la formazione, l'approvazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco catastale saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 46 della presente legge.

 

     Art. 26. (Esproprio e acquisto dei terreni sulla base del programma annuale).

     La Sezione speciale dovrà acquisire i terreni da destinare al monte dei pascoli sulla base del programma annuale di cui al successivo art. 27.

     Tale acquisizione a norma dell'art. 21 della presente legge potrà eccezionalmente avvenire prima o indipendentemente dalla compilazione degli elenchi catastali o dalla delimitazione delle zone di sviluppo pastorale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, qualora sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture o di altre opere di valorizzazione o qualora, richiesta da coltivatori diretti o braccianti associati in cooperativa, sia finalizzata alla costituzione, nel rispetto del programma straordinario di cui all'art. 1 della presente legge, di aziende pastorali efficienti da assegnare in affitto ai suddetti richiedenti.

 

     Art. 27. (Programma annuale di acquisizione dei terreni).

     La Sezione speciale, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone un programma che, con priorità per le zone interne a prevalente economia pastorale, individua i Comuni nei quali ricadono i terreni da acquisire al monte dei pascoli nel corso dell'anno finanziario.

     Tali programmi, che dovranno curare il rispetto della prescrizione di cui all'art. 25 della legge 24 giugno 1974, n. 268, e le indicazioni stabilite nel programma straordinario di cui all'art. 1 della presente legge, dovranno prioritariamente riguardare i terreni di cui è prevista la acquisizione nei piani zonali di valorizzazione, nonchè quelli da acquisire ai sensi del precedente art. 26.

     In ciascun anno finanziario si potranno acquistare ed espropriare, per destinarli al monte dei pascoli, soltanto i terreni compresi nel suddetto programma annuale. Gli espropri e gli acquisti verranno effettuati con le modalità di cui agli articoli seguenti.

     Il programma annuale di acquisizione dei terreni, che contiene l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'espropriazione, deve essere espressamente approvato, ad iniziativa dell'Assessore all'agricoltura, dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima.

     L'approvazione del programma annuale comporta per un periodo di due anni la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini dell'espropriazione, per i terreni in esso inclusi, che siano classificati pascoli permanenti dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti e per quelli indispensabili per l'attuazione dei piani zonali di valorizzazione di cui al precedente art. 21.

 

     Art. 28. (Determinazione del valore dei terreni ed aumenti per i piccoli appezzamenti).

     Per tutti i terreni dei quali si prevede l'espropriazione nel corso dell'anno finanziario, ai sensi dell'articolo precedente, il Comitato direttivo della Sezione speciale procede preliminarmente alla determinazione del valore.

     La valutazione è fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente.

     L'ammontare dell'indennizzo è stabilito sulla base del parere espresso da una Commissione provinciale, nominata dall'Assessore all'agricoltura e composta; dal capo dell'Ispettorato agrario, che la presiede; da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle categorie agricole; da due rappresentanti degli Organismi comprensoriali in cui ricadono i terreni interessati all'esproprio. Ai componenti di detta Commissione competono le indennità ed il rimborso delle spese previste dall'art. 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'indennizzo di cui al precedente comma terzo, tuttavia, se dovuto a proprietari che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 19, quarto comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, deve essere aumentato di una percentuale pari al 20 per cento per i terreni di estensione fino a 10 ettari, e di una percentuale pari al 10 per cento per i terreni di estensione superiore ai 10 ettari e fino ai 15 ettari.

 

     Art. 29. (Notifica del valore accertato e cessione volontaria dei terreni espropriabili).

     Calcolato l'ammontare della somma dovuta per ciascun terreno da acquisire, il Presidente della Sezione speciale lo notifica agli interessati, nella forma degli atti processuali civili, con l'avvertimento che tale somma costituisce l'ammontare dell'indennizzo per l'esproprio del terreno considerato, ma che è fatta salva la possibilità di una cessione volontaria alla Sezione speciale dello stesso terreno, fruendo in tal caso delle più favorevoli condizioni stabilite dalla presente legge.

     Entro 30 giorni dalla notifica di cui al comma precedente, i proprietari possono offrire, irrevocabilmente, alla Sezione speciale la cessione volontaria dell'immobile per un prezzo pari al 10 per cento in più della somma che era stata loro notificata.

     Nella proposta di cessione volontaria i proprietari dovranno precisare se sia loro intenzione avere il vitalizio, ove ne sussistano le condizioni ai sensi del successivo art. 34, in luogo del pagamento immediato della somma.

 

     Art. 30. (Contratto d'acquisto e pagamento del prezzo).

     Per i terreni di cui sia stata offerta la cessione volontaria il Comitato direttivo della Sezione speciale, non appena in possesso della documentazione dimostrante la proprietà del fondo, autorizza il Presidente a concludere, entro tre mesi dall'offerta, i relativi contratti di compravendita al prezzo determinato ai sensi dell'articolo precedente.

     Se la stipulazione del contratto non viene dal Presidente effettuata entro tre mesi dall'offerta per motivi non imputabili al proprietario, il medesimo, a decorrere da tale momento, ha diritto agli interessi legali sul prezzo fissato.

     La somma così determinata è corrisposta ai proprietari che cedono i terreni con pagamento immediato e diretto, sempre che questi, ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 34, non abbiano richiesto il vitalizio.

 

     Art. 31. (Procedure per l'esproprio dei terreni).

     Per i terreni dei quali, nel termine indicato al precedente art. 29, non sia stata offerta la cessione volontaria, il Presidente della Sezione speciale ne chiede al Presidente della Giunta regionale la espropriazione, secondo le norme vigenti nella Regione Sarda in materia di espropriazione per pubblica utilità.

 

     Art. 32. (Occupazione d'urgenza).

     Ove sia necessario, per l'attuazione dei piani zonali di valorizzazione, procedere ad occupazioni temporanee indispensabili per la realizzazione degli interventi previsti dai piani suddetti, si potrà chiedere al Presidente della Giunta regionale la emanazione del relativo provvedimento secondo le norme vigenti nella Regione Sarda in materia.

     L'occupazione è disposta per la durata di non più di un anno e può essere protratta sino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

     L'ammontare dell'indennità dovuta sarà determinata secondo le norme vigenti nella Regione Sarda in materia di espropriazione per pubblica utilità.

 

     Art. 33. (Determinazione del prezzo dei terreni non espropriaili da acquistare).

     Per i terreni, concretamente individuati, di cui non è previsto l'esproprio, ma dei quali è possibile l'acquisto, la Sezione speciale, sentita la Commissione di cui all'art. 28, con gli stessi criteri, determina il valore di mercato nell'anno agrario precedente ed invita i proprietari alla cessione.

     Se la proposta viene accolta, la Sezione speciale può acquistare il terreno per un prezzo pari al 20 per cento in più di quello determinato ai sensi del comma precedente.

     Alla stipulazione del contratto di acquisto il Presidente della Sezione speciale viene autorizzato con delibera del Comitato direttivo.

     La somma è corrisposta al proprietario con pagamento immediato e diretto sempre che questi, all'atto dell'accettazione della proposta di vendita, non richieda, ricorrendone le condizioni, il vitalizio.

 

     Art. 34. (Assegno vitalizio).

     I proprietari dei terreni che dalla Sezione speciale vengono acquisiti al monte dei pascoli, sia in base ad esproprio sia in base ad acquisto, possono richiedere, nelle forme e nei tempi rispettivamente indicati dagli articoli precedenti, anzichè il pagamento immediato e diretto della somma dovuta a titolo di prezzo delta compravendita o di indennizzo per l'esproprio, la concessione in loro favore di un vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni pagate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Tale forma di pagamento potrà essere richiesta solo dai proprietari il cui ultimo reddito annuo accertato ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale sui redditi di cui alla legge 3 ottobre 1971, n. 825, non superi la somma di lire 2.000.000.

     E' altresì necessario, per l'ammissione al vitalizio, che sussistano le condizioni previste dalla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, e successive modificazioni.

     La Sezione speciale indicherà le modalità con cui gli interessati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, e potrà svolgere ogni indagine che riterrà utile per verificare la reale sussistenza degli stessi.

     Il Comitato direttivo della Sezione speciale, se riterrà sussistenti le condizioni per la concessione del vitalizio, determinerà l'ammontare dell'assegno sulla base dell'interesse legale e della vita media probabile.

     La misura dell'assegno vitalizio, in ogni caso, non dovrà essere inferiore, se esso è relativo a terrene che erano dati in affitto, al reddito percepito anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971; n. 11, sulla base dell'equo canone stabilito dalla legge 12 giugno 1962, n. 567.

 

     Art. 35. (Efficacia dei contratti d'affitto vigenti).

     Per tutti i terreni acquistati o espropriati dalla Sezione speciale, sino alla loro successiva assegnazione o alla loro diversa utilizzazione ai sensi del precedente art. 23 o in base alle previsioni dei piani zonali di valorizzazione, conservano efficacia i contratti d'affitto vigenti.

Sezione III

Concessione dei terreni del Monte dei pascoli

 

     Art. 36. (Cessione dei terreni).

     I terreni comunque acquisiti al monte dei pascoli, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera b) dell'art. 3 della presente legge e per quelli da permutare, sono ceduti dalla Sezione speciale, su conforme parere degli Organismi comprensoriali, a richiesta degli aventi diritto, in affitto unicamente a coltivatori diretti o pastori singoli o preferibilmente associati, i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o lo siano in misura insufficiente alla costituzione di aziende pastorali efficienti, ai sensi del precedente art. 21, nonché a braccianti agricoli singoli o associati.

     I terreni del monte dei pascoli potranno inoltre essere destinati alla forestazione oppure, in caso di comprovata necessità, potranno essere concessi a enti pubblici operanti in agricoltura, per lo svolgimento di attività o iniziative strettamente collegate allo sviluppo del settore agro pastorale.

     Nella cessione dei terreni di cui al primo comma, per i quali erano in vigore al momento della acquisizione da parte della Sezione speciale contratti d'affitto, saranno preferiti i coltivatori diretti o pastori, singoli o associati, affittuari dei suddetti terreni.

     Nel caso in cui fossero più di uno gli affittuari dei terreni che vengono accorpati per costituire un'azienda efficiente, la Sezione speciale promuoverà, ove sussistano le condizioni, la costituzione di una cooperativa; altrimenti terrà conto, al fine della determinazione della priorità nell'assegnazione tra i vari richiedenti, della più giovane età e della maggiore superficie in precedenza coltivata ed utilizzata. Nella assegnazione dei terreni o aziende che prima dell'acquisizione al monte dei pascoli non erano concessi in affitto o per i quali gli affittuari non avanzino richiesta, dovranno essere preferiti i coltivatori diretti e i braccianti associati. Tra più richiedenti non associati, invece, si terrà conto, al fine della determinazione della priorità, ove si tratti di aziende, della più giovane età dei richiedenti e, ove si tratti di terreni non sufficienti da soli a costituire aziende economicamente valide, delle necessità di riordino fondiario e, solo subordinatamente, della minore età.

     La Sezione speciale, qualora le richieste non si riferiscano ad aziende già stabili, efficienti ed economicamente valide, potrà cedere i terreni del monte dei pascoli solo a quei richiedenti che si impegnino ad eseguire, con gli interventi previsti dal piano zonale di valorizzazione, ai sensi dell'art. 3, lettera f), della presente legge, tutti i miglioramenti e le trasformazioni necessarie per costituire aziende aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 24.

     Ove non sia possibile rispettare le priorità di cui al terzo comma, ne sia oggettivamente possibile cedere in affitto altri terreni idonei o costituire nei terreni aziende efficienti, agli affittuari di terreni comunque acquisiti al monte dei pascoli la Sezione speciale corrisponderà una indennità pari a quella prevista dalle norme vigenti in materia di affitto dei fondi rustici.

 

     Art. 37. (Concessione in affitto e sua durata).

     La Sezione speciale concede i terreni in affitto per tutto il tempo in cui il concessionario gestisce ed utilizza personalmente, quale coltivatore diretto, l'azienda o comunque i terreni assegnatigli oppure ove la concessione sia stata fatta a favore di cooperative di pastori, allevatori, braccianti ed altri operatori agricoli, per tutto il tempo in cui la cooperativa continuerà a sussistere.

     Al momento della cessazione dell'attività da parte dell'assegnatario, su proposta di questi, la Sezione speciale dovrà confermare l'assegnazione dell'azienda o comunque dei terreni in affitto a favore di uno dei membri del nucleo familiare dell'assegnatario o, in via subordinata, a colui che già lavori da almeno tre anni, in qualità di salariato, nella azienda stessa.

     Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di concessione dei terreni del monte dei pascoli ed in particolare per l'indennizzo dei miglioramenti eseguiti dal concessionario, si applicano le norme vigenti per l'affitto dei fondi rustici o, se più favorevoli, le norme della riforma agraria.

 

     Art. 38. (Modalità delle cessioni e rinvio al regolamento).

     Gli ulteriori criteri e modalità per le concessioni in affitto, i cui canoni saranno determinati con riferimento alle norme sull'affitto dei fondi rustici, saranno definiti con il regolamento di cui al successivo art. 46 della presente legge.

     Lo stesso regolamento definirà, altresì, le modalità per l'attribuzione delle aziende foraggere di cui all'art. 3, lettera b), della presente legge, alle cooperative di coltivatori diretti e di braccianti agricoli.

     Le somme derivanti dall'affitto dei terreni del monte dei pascoli saranno utilizzate prioritariamente per l'acquisto o l'esproprio di terreni destinati al monte dei pascoli oppure per gli indennizzi di cui al precedente art. 37.

 

     Art. 39. (Fondo speciale per i vitalizi).

     Per il pagamento delle rendite vitalizie di cui al precedente art. 34, la Sezione speciale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, verserà al fondo di cui alla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, e successive modificazioni, gli stanziamenti in misura sufficiente ad assicurare il pagamento di tutti i ratei dei vitalizi, ad esso destinati dal bilancio della Sezione nonché altri che potranno essergli direttamente devoluti dall'Amministrazione regionale.

     Le ulteriori norme necessarie per la regolamentazione ed il funzionamento del Fondo speciale saranno previste dal regolamento di cui al successivo art. 46 della presente legge.

 

     Art. 40. (Decadenza dalla concessione dei terreni).

     In tutte le ipotesi in cui i concessionari siano inadempienti agli obblighi previsti dal provvedimento di concessione o dal programma di cui all'art. 1 della presente legge, decorso inutilmente il termine loro assegnato dalla Sezione speciale per gli adempimenti, la stessa Sezione proporrà alla Giunta regionale, sentito il parere dell'organismo comprensoriale, la decadenza dell'assegnazione.

     Con il regolamento di cui all'art. 46 saranno determinati anche gli ulteriori effetti e modalità della pronuncia di decadenza.

Sezione IV

Aziende speciali

 

     Art. 41. (Costituzione delle aziende speciali).

     I Comuni che intendono utilizzare e trasformare i terreni di loro proprietà non concessi direttamente a cooperative di lavoratori agricoli o a cooperative di operatori agricoli di cui al paragrafo 1.9 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, quando gli stessi terreni siano indispensabili per la realizzazione dei piani zonali di valorizzazione sempre che almeno i due terzi dei soci siano coltivatori diretti, al fine dell'aumento della produzione e del rimboschimento per le parti non trasformabili, possono costituire le aziende speciali di cui all'art. 21 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

     Le modalità per l'utilizzazione degli stanziamenti destinati alle aziende speciali per la trasformazione ed il rimboschimento dei terreni comunali saranno stabilite dal programma straordinario di cui all'art. 1 della presente legge.

     Quando i terreni di proprietà di un singolo Comune non siano sufficienti per conseguire le finalità previste dalla presente legge o quando se ne ravvisi la convenienza sul piano tecnico ed economico, due o più Comuni possono conferire i terreni di loro proprietà per la costituzione di un'unica azienda speciale.

 

     Art. 42. (Piano di trasformazione e di utilizzazione dei terreni).

     La Sezione speciale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, su richiesta dei Comuni interessati alla costituzione delle aziende speciali già costituite, è tenuta a redigere il piano tecnico-economico di trasformazione e di utilizzazione dei terreni ed a predisporre il regolamento per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico delle aziende speciali.

 

     Art. 43. (Finalità e compiti).

     Sui terreni attribuiti alle aziende speciali, con esclusione di quelli non trasformabili da destinare al rimboschimento, dovranno essere costituite aziende agro-pastorali, tecnicamente adeguate ed economicamente sufficienti, da assegnare nelle forme ed ai soggetti previsti dalla presente legge.

     Le aziende speciali, con l'assistenza della Sezione speciale dell'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, promuoveranno la costituzione delle cooperative di lavoratori agricoli alle quali assegnare i terreni trasformati.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 44. (Coordinamento con gli interventi della legge regionale 10 dicembre 1975, n. 39).

     Le norme relative alle zone di sviluppo agro-pastorale, contenute nel paragrafo 1 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, in contrasto con la presente legge sono abrogate. Fino alla data di costituzione degli organi degli Organismi comprensoriali interessati, è tuttavia autorizzata, con le procedure del Piano di cui sopra, la delimitazione delle zone di sviluppo agro-pastorali già individuate, per le quali siano stati espressi i pareri delle Amministrazioni comunali.

     Fino alla medesima data di costituzione degli organi degli Organismi comprensoriali interessati continueranno ad applicarsi, alle richieste di delimitazione delle zone di sviluppo agro-pastorali avanzate da organismi cooperativi, le norme contenute nel paragrafo 1.9 del citato Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale.

 

     Art. 45. (Terreni di cui alla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, e successive modificazioni).

     I terreni acquistati ai sensi della legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, e successive modificazioni, verranno attribuiti al monte dei pascoli.

 

     Art. 46. (Regolamento).

     Le norme di attuazione degli artt. 25, 38 e 40 della presente legge saranno emanate entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con apposito regolamento approvato, su proposta dell'assessore all'agricoltura d'intesa con l'Assessore alla programmazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 47. (Norme finanziarie).

     Per l'attuazione del programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale in Sardegna l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire apposita contabilità speciale, alla quale dovranno confluire gli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

     Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritti in detta contabilità saranno utilizzati per gli interventi previsti dal citato art. 26 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

     I rapporti con il tesoriere, cui sono affidati i servizi di cassa della predetta contabilità, saranno regolati da apposita convenzione stipulata secondo la normativa vigente.

     L'assunzione degli impegni afferenti la spesa di detti stanziamenti è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore competente per materia.

     L'Assessorato alle finanze effettua, tramite la Ragioneria regionale, il riscontro delle entrate e delle spese della contabilità speciale.

 

     Art. 48. (Recupero degli stanziamenti).

     Trascorsi due anni senza che siano stati impegnati con formale provvedimento, gli stanziamenti previsti in ciascun programma esecutivo dovranno essere utilizzati nel programma immediatamente successivo.

 

     Art. 49. (Coordinamento con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39).

     Nel testo del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, le parole «comprensorio agro-pastorale», «comprensorio pastorale», «comprensorio» (agro-pastorale o pastorale), «piano comprensoriale» (di valorizzazione) sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente con le parole: «zona di sviluppo agro-pastorale», «zona di sviluppo pastorale», «zona di sviluppo», «piano zonale».

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 12 novembre 1982, n. 38.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 12 novembre 1982, n. 38.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13. Per le limitazioni all'efficacia del presente articolo, vedi l'art. 18 della L.R. 9 giugno 1999, n. 24.