§ 4.6.19 - L.R. 9 giugno 1999, n. 24.
Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 foreste
Data:09/06/1999
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione.
Art. 2.  Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna.
Art. 3.  Funzioni dell'Ente e modalità del loro esercizio.
Art. 4.  Organi dell'Ente.
Art. 4 bis.  (Compiti del direttore generale)
Art. 5.  Il Presidente.
Art. 6.  Il Consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale.
Art. 8.  Controllo interno di gestione.
Art. 9.  Regime contrattuale del personale dell'Ente.
Art. 10.  Risorse per la contrattazione.
Art. 11.  Indirizzi per la contrattazione integrativa.
Art. 12.  Personale dell'Ente.
Art. 13.  Modalità di accesso al lavoro.
Art. 14.  Salvaguardia del trattamento economico in godimento.
Art. 15.  Patrimonio dell'Ente.
Art. 15 bis.  Uffici dell'Ente regionale.
Art. 16.  Soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda.
Art. 17. 
Art. 18.  Abrogazione di norme e disposizioni transitorie.


§ 4.6.19 - L.R. 9 giugno 1999, n. 24. [1]

Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione.

(B.U. 21 giugno 1999, n. 19).

 

Art. 1. Programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione.

     1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di potenziare e razionalizzare l'intervento nel territorio regionale nel settore dei rimboschimenti, delle sistemazioni idraulico - forestali e delle attività forestali, attua gli interventi di forestazione sulla base del Piano generale di forestazione, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, e di programmi attuativi, di durata pluriennale o annuale, approvati dalla Giunta regionale.

     2. Sui programmi attuativi, prima della loro approvazione, è acquisito il parere delle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono gli interventi previsti. A tal fine l'Assessore della difesa dell'ambiente organizza, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'Ente foreste della Sardegna, apposite conferenze di servizi, articolate per ambiti territoriali omogenei, alle quali partecipa anche il Consiglio di amministrazione dell'Ente foreste.

 

     Art. 2. Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna.

     1. E' istituito l'Ente foreste della Sardegna, di seguito denominato "Ente".

     2. L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha la propria sede in Cagliari.

     3. Esso ha potere regolamentare e gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria.

     4. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le leggi riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e in particolare la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell’Ente sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge regionale 19 novembre 1998, n. 31 [2].

     5. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995 sono aggiunte in fine le seguenti righe:

     "Difesa dell'ambiente

     16) Ente foreste della Sardegna"

     6. L'Ente foreste della Sardegna è inserito nel primo gruppo di enti di cui alla tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995.

 

     Art. 3. Funzioni dell'Ente e modalità del loro esercizio.

     1. Sono attribuite all'Ente le seguenti funzioni:

     a) amministrare il patrimonio silvo -agro -pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale;

     b) concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante forestali;

     c) concorrere, anche con l’apporto di propri mezzi e proprio personale, alle campagne antincendio, secondo il Piano regionale antincendio, anche al di fuori dei territori amministrati e a tutti gli altri interventi di protezione civile [3];

     d) provvedere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, disponendo anche sul pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 50 del regio decreto-legge n. 3267 del 1923 e sulla restituzione dei terreni nei quali sia stata accertata la maturità del bosco ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126; restano di competenza dell'Amministrazione regionale l'individuazione dei terreni da vincolare, l'imposizione del vincolo e il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

     d bis) il personale dell’Ente foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalità il personale può essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti [4];

     e) provvedere all'esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno, anche a scopo dimostrativo;

     f) svolgere attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato [5];

     g) promuovere, anche attraverso soggetti estranei all'Ente, attività di allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Ente [6];

     g bis) gestire centri di allevamento e recupero della fauna selvatica (ex URF articolo 101 della legge regionale n. 23 del 1998) [7];

     h) svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura;

     i) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale;

     l) promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali;

     m) dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di forestazione;

     n) esprimere pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati.

     n1) rendere fruibili dalle popolazioni le aree demaniali regionali che ricadono nelle competenze dell’Ente, anche con la realizzazione di aree attrezzate e parchi [8].

 

     Art. 4. Organi dell'Ente.

     1. Sono organi dell'Ente:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     e) il Collegio dei revisori.

 

     Art. 4 bis. (Compiti del direttore generale) [9]

     1. Il direttore generale svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 5. Il Presidente.

     1. Il Presidente è nominato fra i consiglieri di amministrazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima [10].

     2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

 

     Art. 6. Il Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale [11].

     2. Due consiglieri, esperti in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea o di esperienza maturata nell’amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, sono designati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente [12].

     3. Tre consiglieri, scelti tra i sindaci in carica, all’atto della nomina, in comuni in cui siano presenti terreni amministrati a qualsiasi titolo dall’Ente, sono eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali o dal Consiglio regionale nelle more della sua costituzione [13].

     4. Ai consiglieri di cui al comma 3 non si applica l’incompatibilità con le cariche di amministratore locale prevista dall’articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 20 del 1995. In caso di perdita delle funzioni di sindaco essi decadono e si procede ad un’elezione suppletiva; l’eletto resta in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui entra a far parte [14].

     5. Il Consiglio di amministrazione:

     a) definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi di attività dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione di cui all'articolo 1 e nell'osservanza delle eventuali direttive impartite dalla Giunta regionale;

     b) approva il bilancio di previsione e le sue variazioni ed il conto consuntivo;

     c) quantifica le risorse umane, materiali ed economico - finanziarie da destinare alle varie attività dell'Ente e le ripartisce fra gli uffici di livello dirigenziale;

     d) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

     e) approva i regolamenti dell'Ente;

     f) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;

     g) delibera sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;

     h) delibera sulla costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse;

     i) delibera sull'acquisizione e restituzione dei terreni;

     l) nomina i direttori dei servizi, sentito il direttore generale.

 

     Art. 7. Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale.

     1. Tutte le opere di rimboschimento e rinsaldamento e le opere strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico - forestale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con provvedimento del dirigente competente.

     2. Le opere di cui al comma 1 possono essere eseguite in economia, nella forma dell'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, anche in deroga alle norme generali sulle opere pubbliche, nei casi e modi previsti dal regolamento dei lavori in economia dell'Ente.

     2 bis. Nei territori colpiti da eventi calamitosi alluvionali, appositamente dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'ente è soggetto attuatore degli interventi di ripristino ambientale, di messa in sicurezza, di rimboschimento e rinsaldamento e delle opere strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico-forestale dei boschi, dei rii e degli sbarramenti sugli stessi. A tal fine l'ente acquisisce in concessione a titolo gratuito, per un periodo non superiore a trenta anni, le aree pubbliche o private interessate e vi insedia propri cantieri specificamente finalizzati, salvo il ricorso alle procedure di realizzazione delle opere previste dal comma 2 [15].

 

     Art. 8. Controllo interno di gestione. [16]

     1. Il controllo interno di gestione sull’attività dell’Ente è svolto da un apposito ufficio istituito con regolamento dell’Ente. Le risultanze dell’attività dell’ufficio sono inviate inoltre all’Assessore della difesa dell’ambiente, che le sottopone alle valutazioni della Giunta regionale e ne trasmette copia al Consiglio regionale.

 

     Art. 9. Regime contrattuale del personale dell'Ente. [17]

     1. Al personale dell’Ente, che costituisce un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell’Amministrazione regionale e degli altri enti regionali, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche e il contratto integrativo regionale stipulato secondo quanto previsto dai seguenti commi.

     2. Il contratto integrativo è negoziato per la Regione da un apposito comitato composto da tre membri, nominati con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta formulata d’intesa fra l’Assessore competente in materia di personale e l’Assessore competente in materia di ambiente; la Giunta regionale decide anche sulla durata dell’incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell’Amministrazione o degli enti regionali. Il comitato elegge nel suo seno un presidente. Le deliberazioni del comitato sono adottate all’unanimità e sottoscritte da tutti i componenti.

     3. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell’Ente, ovvero di personale dell’Amministrazione regionale messo a sua disposizione, sulla base di apposita intesa con l’Assessore competente in materia di personale.

     4. Al personale dirigente si applica il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell’agricoltura e il relativo contratto integrativo.

 

     Art. 10. Risorse per la contrattazione.

     1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell'Ente è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

     2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'Ente posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato del bilancio.

     3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a trasferire, con proprio decreto, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore del capitolo del bilancio della Regione destinato alle spese per il finanziamento dell'Ente. Le somme così trasferite devono trovare specifica allocazione nelle entrate del bilancio dell'Ente, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei bilancio medesimo.

 

     Art. 11. Indirizzi per la contrattazione integrativa. [18]

     1. Gli indirizzi per la contrattazione integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale d’intesa con l’Assessore competente in materia di ambiente.

 

     Art. 12. Personale dell'Ente. [19]

     1. Il personale, inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione regionale o degli enti strumentali della Regione, in servizio presso l’Azienda delle Foreste Demaniali alla data del 31 dicembre 2000, è trasferito dal 1° gennaio 2001 alle dipendenze dell’Ente.

     2. Il personale di cui al comma 1 può optare, entro i sei mesi successivi, per il trasferimento nel ruolo ed organico di provenienza.

     3. E’ altresì trasferito alle dipendenze dell’Ente dal 1° gennaio 2001 il personale in servizio presso gli uffici periferici dell’Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dai contratti collettivi del settore forestale.

     4. E’ infine trasferito alle dipendenze dell’Ente dal 1° gennaio 2001 il personale con rapporto di lavoro a turno regolato dai contratti collettivi del settore forestale, in servizio nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001 presso gli uffici periferici dell’Azienda Foreste Demaniali e presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, e quello con rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato dagli stessi contratti, che scada in data successiva allo scioglimento dell’Azienda Foreste Demaniali; tale personale conserva la posizione giuridica ed economica posseduta.

     5. La dotazione organica del personale dell’Ente, fino all’approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai commi 1, 3 e 4, nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nei cantieri forestali dalla data della loro istituzione e dal personale assunto dall’Ente Foreste [20].

 

     Art. 13. Modalità di accesso al lavoro. [21]

     1. Le assunzioni agli impieghi nell’Ente avvengono:

     a) per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legge n. 7 del 1970, convertito in Legge n. 83 del 1970, e successive modifiche e integrazioni;

     b) per i disabili, secondo le procedure previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

     c) per le funzioni impiegatizie e dirigenziali, mediante concorso pubblico, sulla base del regolamento dell’Ente;

     d) per le mansioni di operaio qualificato o superiore e per le funzioni impiegatizie e dirigenziali l’ente deve preliminarmente attivare procedure di selezione interne del personale dipendente, nella misura del 50 per cento, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno [22].

 

     Art. 14. Salvaguardia del trattamento economico in godimento.

     1. Al personale trasferito all'Ente ai sensi dell'articolo 12 non può essere attribuito un trattamento economico inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento.

 

     Art. 15. Patrimonio dell'Ente.

     1. L'Ente provvede ai propri compiti istituzionali impiegando il proprio patrimonio.

     Costituiscono il patrimonio dell'Ente:

     a) il fondo di dotazione;

     b) i cespiti derivanti dalle attività economiche dell'Ente;

     c) i contributi annuali della Regione sarda;

     d) i finanziamenti e contributi derivanti da norme statali o comunitarie;

     e) i beni trasferiti dall'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda;

     f) i beni strumentali utilizzati dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste per la gestione degli interventi di cui alla lettera d) dei comma 1 dell'articolo 3;

     g) i contributi concessi da enti o da privati interessati alle categorie di opere;

     h) gli altri beni comunque acquisiti.

 

     Art. 15 bis. Uffici dell'Ente regionale. [23]

     1. Le sedi e le circoscrizioni delle articolazioni periferiche degli uffici dell'ente corrispondono, provvisoriamente e in attesa della nuova organizzazione dello stesso ente, a quelle degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

 

     Art. 16. Soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda.

     1. A far data dal 1° gennaio 2001 l'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda è soppressa [24].

     2. L'Ente foreste della Sardegna succede dalla data di cui al comma 1 all'Azienda suddetta in tutti i rapporti giuridici di cui essa risulta titolare.

     3. L'Ente subentra altresì in tutti i rapporti giuridici, inerenti la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, di cui sono titolari gli Ispettorati ripartimentali delle Foreste.

     4. I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione sarda, già attribuiti all'Azienda delle Foreste Demaniali, competono alla Regione; gli stessi vengono dati in concessione gratuita all'Ente per un periodo di novantanove anni.

     5. Tutti gli altri beni di cui era titolare l'Azienda costituiscono patrimonio dell'Ente foreste della Sardegna.

 

     Art. 17. [25]

     1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 137.500.000.000 per l'anno 2000, in lire 35.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 61.000.000.000 per l'anno 2002 e successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 18. Abrogazione di norme e disposizioni transitorie.

     1. Dal 31 marzo 2000 sono abrogati gli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 26 del 1985 [26].

     2. Le disposizioni recate dall'articolo 31 della legge regionale n. 13 del 1991, dall'articolo 109 della legge regionale n. 44 del 1986 e dall'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1990 non si applicano ai lavori di sistemazione idraulico - forestale posti in essere in economia dall'Ente.

     3. Fino al 31 dicembre 2000 resta ferma l'attuale competenza dell'Assessorato della di fesa dell'ambiente in materia di lavori di sistemazione idraulico - forestale [27].

     3 bis. I lavori forestali, i cui programmi e le relative perizie siano stati approvati dall'Assessorato della difesa dell'ambiente sia sul piano tecnico che economico e che debbano concludersi nel corso dell'anno 2001, sono gestiti fino all'esaurimento dall'Ente, che si avvale di funzionari delegati. A tal fine, i fondi destinati al suddetto scopo, allocati nei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sono trasferiti, con apposito atto amministrativo dell'organo competente, in appositi capitoli per spese in conto capitale del bilancio dell'Ente [28].

     4. In tutti i casi in cui una norma si riferisca all'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda, deve intendersi riferita, per quanto compatibile con la presente legge, all'Ente foreste della Sardegna.

     5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni di direttore generale dell'Ente sono svolte dal direttore generale dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda, coadiuvato dal personale di ruolo in servizio presso l'Azienda [29].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 27 aprile 2016, n. 8, a esclusione degli articoli 7 e 16.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12.

[3] Lettera sostituita dall’art. 2 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12 e così modificata dall’art. 40 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[4] Lettera inserita dall'art. 15 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12.

[6] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[7] Lettera inserita dall'art. 15 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[8] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12.

[9] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[10] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12.

[11] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12, con decorrenza dalla data indicata nello stesso art. 4 della L.R. 9/2002.

[12] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12, con decorrenza dalla data indicata nello stesso art. 4 della L.R. 9/2002, e così modificato dall’art. 2 della L.R. 3 dicembre 2004, n. 9.

[13] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12, con decorrenza dalla data indicata nello stesso art. 4 della L.R. 9/2002.

[14] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12, con decorrenza dalla data indicata nello stesso art. 4 della L.R. 9/2002.

[15] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[16] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12.

[17] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12.

[18] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12.

[19] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 27 e dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 2000, n. 13 e così sostituito dall’art. 8 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12.

[20] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[21] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12.

[22] Lettera sostituita dall’art. 20 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3 e così modificata dall’art. 2 della L.R. 3 dicembre 2004, n. 9.

[23] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[24] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 18 luglio 2000, n. 13.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 luglio 2000, n. 13.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 27.

[27] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 18 luglio 2000, n. 13.

[28] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 18 luglio 2000, n. 13.

[29] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 27 e dall'art. 5 della L.R. 18 luglio 2000, n. 13 e così ulteriormente modificato dall’art. 10 della L.R. 9 agosto 2002, n. 12