§ 2.9.33 - L.R. 21 maggio 2002, n. 9.
Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 commercio
Data:21/05/2002
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Agevolazioni.
Art. 3.  Beneficiari.
Art. 4.  Esclusioni.
Art. 5.  Iniziative ammesse.
Art. 6.  Vincoli di destinazione.
Art. 7.  Monitoraggio degli interventi.
Art. 8.  Criteri e direttive di concessione.
Art. 8 bis.  Valorizzazione dei centri urbani
Art. 9.  Copertura finanziaria.


§ 2.9.33 - L.R. 21 maggio 2002, n. 9.

Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio.

(B.U. 31 maggio 2002, n. 16).

 

CAPO I

Agevolazioni per il settore commerciale

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione autonoma della Sardegna contribuisce alla modernizzazione, allo sviluppo ed all’aumento dell’efficienza della rete distributiva. A tal fine la presente legge prevede specifiche agevolazioni al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

     a) favorire la nascita e lo sviluppo armonico delle diverse tipologie distributive;

     b) stimolare la ristrutturazione, l’ammodernamento, la riqualificazione e l’aggiornamento tecnologico delle strutture distributive;

     c) promuovere l’introduzione e l’uso del commercio elettronico.

 

CAPO II

Sostegno e riqualificazione del sistema distributivo

 

     Art. 2. Agevolazioni.

     1. Allo scopo di sostenere e riqualificare il sistema distributivo possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

     a) contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento;

     b) contributi in conto interessi pari ai 2/3 del tasso di riferimento vigente;

     c) contributi in conto canoni di leasing.

     2. Ai fini della concessione degli incentivi è autorizzata la costituzione di un fondo speciale, previa convenzione, presso un istituto di credito selezionato mediante le procedure di gara di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

     3. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, disciplinata da apposita convenzione con istituti di credito che abbiano sufficiente diffusione sul territorio regionale, è affidata in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), e ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Le richieste volte ad ottenere il solo contributo in conto interessi o il solo contributo in conto capitale possono essere istruite, sulla base di apposita convenzione, anche dai consorzi fidi costituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del comparto [1].

     4. L'istruttoria delle richieste di incentivazione è effettuata esclusivamente con procedura a sportello. Le incentivazioni sono concesse mediante provvedimento dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, nei limiti delle disponibilità finanziarie [2].

     5. Alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione finanziaria può essere concesso un abbattimento in conto canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all’ammontare dell’abbattimento degli interessi concedibile per un investimento dello stesso importo, ai sensi della presente legge, anche in via attualizzata [3].

 

     Art. 3. Beneficiari.

     l. Possono beneficiare dei contributi previsti all’articolo 2 i soggetti che esercitano o che intendono esercitare le seguenti attività:

     a) commercio al dettaglio, in sede fissa o ambulante, e all’ingrosso;

     b) servizi ausiliari del commercio;

     c) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287;

     d) commercio elettronico.

     2. Possono beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge i soggetti che intendono esercitare o che esercitano le attività previste nel comma 1 e che non abbiano più di quindici dipendenti, operino in Sardegna e svolgano l’intero piano degli investimenti nel territorio sardo.

     3. La categoria di cui alla lettera a) del comma 1 include le seguenti tipologie, limitatamente all’attività commerciale non contingentata:

     a) farmacie;

     b) tabaccai;

     c) edicole;

     d) distributori di carburanti.

     4. Per commercio elettronico, ai fini della presente legge, si intende l’attività di commercio al dettaglio di beni e servizi per via elettronica.

 

     Art. 4. Esclusioni.

     l. Sono escluse dai benefici la grande distribuzione e le attività di vendita al dettaglio previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, rivolte non al pubblico.

 

     Art. 5. Iniziative ammesse.

     l. Le agevolazioni di cui all’articolo 2 possono essere concesse per la realizzazione dei seguenti programmi di spesa:

     a) costruzione, ammodernamento, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento, acquisizione di immobili adibiti o da adibire ad attività commerciali di cui all’articolo 3, incluse le opere murarie necessarie all’adattamento dei locali, nonché‚ l’acquisto delle aree indispensabili per lo svolgimento dell’attività commerciale;

     b) dotazione e rinnovo delle attrezzature fisse, mobili, strettamente inerenti all’attività commerciale svolta, degli impianti e degli arredi delle strutture commerciali;

     c) investimenti specificamente finalizzati all’acquisizione della certificazione di qualità;

     d) per i beneficiari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), le agevolazioni .possono essere concesse anche per i programmi di investimento rivolti allo sviluppo ed al miglioramento qualitativo del commercio elettronico, all’introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie; la concessione dei contributi dovrà essere subordinata all’effettivo esercizio dell’attività di commercio elettronico;

     e) credito d’esercizio.

     2. Le istanze rivolte all’ottenimento dei benefici contributivi devono essere presentate prima che inizi l’esecuzione dei progetti di investimento.

 

     Art. 6. Vincoli di destinazione.

     1. Le opere agevolate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione dichiarata. Il beneficiario di cui all’articolo 3 è tenuto a non distogliere dall’uso previsto i beni acquisiti per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo.

     2. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie alle disposizioni di cui alla presente legge ed alle direttive di attuazione, devono essere rimborsati all’Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

     Art. 7. Monitoraggio degli interventi.

     1. L’Assessorato regionale competente in materia di commercio effettua un costante monitoraggio finalizzato a:

     a) verificare gli effetti delle provvidenze sull’apparato distributivo, specialmente in termini di numero e tipologia di nuovi esercizi commerciali realizzati, di occupazione creata e mantenuta, di variazione nelle vendite;

     b) vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, nelle direttive di attuazione e nella normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.

     2. Le direttive di cui all’articolo 8 devono prevedere le modalità pratiche di attuazione del monitoraggio e la documentazione da richiedere per tale finalità

 

     Art. 8. Criteri e direttive di concessione.

     1. Le agevolazioni previste nella presente legge devono essere concesse nel rispetto della disciplina comunitaria denominata “de minimis” di cui al Regolamento della Commissione europea n. 69/ 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Nel rispetto della disciplina sopra richiamata, è ammesso il cumulo con altre provvidenze previste dalla normativa regionale, statale e comunitaria.

     3. Le modalità ed i criteri di concessione dei contributi sono disciplinati mediante direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di commercio e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare.

4. La concessione del contributo può avvenire esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l’attuazione della presente legge.

 

          Art. 8 bis. Valorizzazione dei centri urbani [4]

     1. Nell’ambito della disciplina comunitaria “de minimis” sono finanziate la costituzione e le iniziative dei centri commerciali naturali - di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 - tese alla valorizzazione dei centri urbani.

 

     Art. 9. Copertura finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 10.329.000 per l’anno 2002, in euro 4.648.000 per l’anno 2003 e in euro 3.098.000 per l’anno 2004 e per gli anni successivi e fanno carico alla UPB S07.036 e alla UPB S07.037 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

     2. Agli oneri per l’anno 2002 si fa fronte, a’ termini dell’articolo 30, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e a quelli per gli anni 2003-2004 con le variazioni di cui al comma 3.

     3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

     In diminuzione:

     03 - PROGRAMMAZIONE

     UPB S03.007 -

     Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale

     2003 euro 4.648.000

     2004 euro 3.098.000

     mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella B) allegata alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7

     In aumento:

     07 - TURISMO

     UPB S07.036 -

     Incentivazioni alle attività commerciali

     2002 euro 8.264.000

     2003 euro 4.648.000

     2004 euro 3.098.000

     UPB 07.037 (N.I.) Serv. 04 Tit. 1 (02.16)

     Credito di esercizio per le attività commerciali

     2002 euro 2.065.000

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 febbraio 2011, n. 6.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 febbraio 2011, n. 6.

[3] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6.

[4] Articolo inserito dall'art. 36 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5.