§ 4.6.13 - L.R. 5 novembre 1985, n. 26.
Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione sarda.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 foreste
Data:05/11/1985
Numero:26


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 12 bis.  (Istituzione della Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale)
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.  [10]
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 22 bis.  (Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 


§ 4.6.13 - L.R. 5 novembre 1985, n. 26. [1]

Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione sarda.

(B.U. 8 novembre 1985, n. 45)

 

     Art. 1.

     È istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione sarda. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna è corpo di polizia regionale specializzato nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema terrestre e marino, entro le acque territoriali, con particolare riferimento alle aree rurali, montane e costiere. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge, nell'ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria e amministrativa ai sensi della vigente normativa nazionale e vigila sul rispetto della normativa regionale, nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse forestali, agroambientali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico regionale, e sulla sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo gli illeciti connessi. Svolge inoltre, nell'ambito del territorio della Regione, le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato. È struttura operativa regionale di protezione civile. La Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è incardinata presso la Presidenza della Regione. Il Presidente della Regione può svolgere le proprie funzioni relative alla Direzione Generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale anche mediante delega all'Assessore della difesa dell'ambiente [2].

     Nel quadro della programmazione regionale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:

     - tutela tecnica ed economica dei boschi;

     - tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali del comune e degli Enti pubblici;

     - tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;

     - tutela della flora e della vegetazione;

     - tutela dei pascoli montani;

     - propaganda forestale e ambientale;

     - difesa del suolo dall'erosione;

     - controllo dei semi e delle piantine forestali;

     - quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;

     - ogni altra funzione attribuita con legge o Regolamento.

     Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie:

     - caccia;

     - pesca nelle acque interne e marittime;

     - incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;

     - polizia forestale;

     - polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;

     - beni culturali.

     Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti.

     Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per territorio.

     Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.

 

     Art. 2. [3]

     [Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è struttura operativa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1.

     L'articolazione delle strutture organizzative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, fatta eccezione per le stazioni forestali e di vigilanza ambientale, è disposta con il Regolamento istitutivo dei servizi e dei settori di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

     Fino alla definizione delle procedure di modifica del vigente Regolamento approvato con il D.P.G.R. 10 dicembre 1984, n. 110, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale si articola in:

     a) un'unità operativa con competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi;

     b) 7 unità operative territoriali denominate «Ispettorati ripartimentali» con sede in Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Iglesias, Lanusei, Tempio Pausania, coordinate dall'unità territoriale regionale;

     c) 80 stazioni forestali e di vigilanza ambientale che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera precedente, ciascuna nel proprio ambito territoriale.

     Per gli adempimenti di cui alla presente legge il numero di servizi di cui all'art. 5 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, è aumentato di 4 unità, il numero dei settori di cui all'art. 6 della citata legge è aumentato di 14 unità.

     La Giunta regionale provvede entro 90 giorni a modificare il Regolamento approvato con il d.P.G.R. 10 dicembre 1984, n. 110.]

 

     Art. 3.

     Le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati ripartimentali di cui al precedente art. 2, corrispondono a quelle indicate dall'art. 2 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le sedi delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale di cui al precedente art. 2 e le rispettive circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

     Art. 4.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

     In attesa che si provveda alla nuova disciplina prevista dall'art. 10 della l.r. 25 giugno 1984, n. 33, la consistenza, la composizione, le modalità di reclutamento del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono disciplinate dalle norme degli articoli successivi.

 

     Art. 5.

     Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è costituito da impiegati appartenenti alle fasce funzionali sesta, quinta, quarta e terza del ruolo unico regionale previsto dall'art. 27 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, con le seguenti qualifiche: ispettore forestale e di vigilanza ambientale, assistente forestale e di vigilanza ambientale, sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, guardia forestale e di vigilanza ambientale.

     Nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, i contingenti numerici del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono specificatamente determinati secondo le modalità di cui all'art. 30, secondo comma, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

     Il contingente numerico dei sottufficiali non deve superare comunque la quota del 40 per cento del contingente numerico delle guardie forestali [4].

     Le qualifiche funzionali di ispettore forestale e di vigilanza ambientale per la sesta fascia funzionale, di assistente forestale e di vigilanza ambientale per la quinta fascia, di sottufficiale e di vigilanza ambientale per la quarta fascia e di guardia forestale e di vigilanza ambientale per la terza fascia integrano quelle previste nella Tab. A allegata alla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e successive integrazioni; nella predetta Tab. A sono soppresse le qualifiche di sottufficiale forestale, capo guardacaccia, capo guardia giurata, guardia forestale, guarda caccia e guardia giurata.

 

     Art. 6.

     La dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella Tab. B allegata alla l.r. 12 gennaio 1982, n. 2, è incrementata di 580 posti nella terza fascia funzionale e di 180 posti nella quarta fascia funzionale.

     Gli aumenti di organico di cui al precedente comma, sono destinati ad incrementare i contingenti numerici di personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per le corrispondenti qualifiche di guardia forestale e di vigilanza ambientale e sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, come determinati ai sensi del secondo comma dell'art. 5.

 

     Art. 7.

     Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'art. 1 e gli altri compiti stabiliti con legge o Regolamento, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297.

     Ai sensi dell'art. 4, lett. n), della l.r. 7 gennaio 1977, n. 1, si provvederà, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare il Regolamento di attuazione del presente articolo per la disciplina delle attribuzioni delle specifiche funzioni alle varie categorie del personale del Corpo secondo le qualifiche e le relative mansioni assegnate in base all'organizzazione ed ai compiti del Corpo stesso.

 

     Art. 8.

     I coordinatori delle unità operative di cui alle lett. a) e b) del terzo comma dell'art. 2 sono nominati tra il personale avente la qualifica e i requisiti previsti dalla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, nonché la qualifica di cui al primo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 9.

     L'assunzione del personale con qualifica di ispettore forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

     Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali siano in possesso di laurea in scienze forestali, scienze agrarie, ingegneria civile, ingegneria idraulica, geologia, scienze biologiche, scienze naturali e giurisprudenza.

     I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente secondo comma, in modo da assicurare che i due terzi del contingente degli ispettori forestali siano costituiti da laureati in scienze forestali.

     L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato.

 

     Art. 10.

     L'assunzione del personale con qualifica di assistente forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

     Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso del diploma di geometra o di perito agrario.

     I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente comma.

     L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

 

     Art. 11.

     L'assunzione del personale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientaLe ha luogo per pubblico concorso regionale secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

     I posti messi a concorso vengono ripartiti a livello provinciale, in base all'estensione territoriale, alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

     Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede provinciale di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso ambito provinciale per almeno 5 anni.

     Al concorso pubblico di cui ai precedenti commi, sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al terzo comma del successivo art. 12, del diploma di scuola media inferiore, ed abbiano età compresa tra i 18 ed i 30 anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge.

     Non sono ammessi al concorso i candidati che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

     Art. 12.

     Il concorso di cui all'articolo precedente si svolge in diverse fasi, secondo programmi di esami determinati dall'Assessorato degli affari generali, d'intesa con l'Assessorato della difesa dell'ambiente ed indicati nel bando di concorso medesimo.

     La prima fase del concorso è volta ad accertare, attraverso prove teorico-pratiche, il possesso di adeguata conoscenza generale dei problemi e delle tecniche relativi alla tutela dell'ambiente e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei per un numero pari a quello dei posti messi a concorso aumentato in misura non superiore al 15%, secondo le indicazioni del bando del concorso medesimo.

     I candidati risultati idonei sono sottoposti, ai fini

dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio a cura dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Cagliari o del Collegio medico costituito presso l'Ospedale militare di Cagliari. Il candidato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. Coloro che non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente comma sono esclusi dalla graduatoria di idoneità, con provvedimento motivato dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

     Ai fini previsti dal precedente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le eventuali apposite convenzioni.

 

     Art. 12 bis. (Istituzione della Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale) [5]

1. È istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, con sede in Nuoro.

2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adottato previa deliberazione dalla Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità del presente articolo, la dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è incrementata di venti unità, delle quali una di livello dirigenziale che assume la denominazione di direttore della Scuola [6].

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, a decorrere dall'anno 2012, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

 

     Art. 13.

     La seconda fase del concorso è volta a sviluppare le attitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale [7].

     A tal fine, l'Amministrazione è autorizzata a stipulare con gli idonei un contratto di formazione per il limitato periodo del corso di formazione.

     Durante la partecipazione al corso, agli idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

     Al termine del corso gli idonei devono superare gli esami tecnico- pratici che si svolgeranno presso la scuola.

     Coloro che avranno superato gli esami di cui al precedente comma sono nominati in prova ai sensi dell'art. 44 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51 secondo l'ordine di una graduatoria stilata in base alla valutazione finale riportata negli esami di cui al precedente comma. L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

     La graduatoria del concorso è utilizzata per il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro 2 anni dalla sua pubblicazione.

     Gli oneri relativi alla partecipazione ai corsi di formazione previsti al primo comma, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 14.

     Per l'assunzione del personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, salvo quanto previsto dai successivi commi.

     In sede di prima applicazione, agli impiegati del ruolo unico regionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, prescindendosi dai limiti di età, abbiano almeno 6 anni di anzianità nella qualifica stessa e non abbiano subito alcuna sanzione disciplinare nel periodo di 5 anni anteriori al bando, è riservato il 50% dei posti a concorso con arrotondamento all'unità superiore.

     I candidati risultati idonei nella prima fase del concorso vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a mesi 6, presso la Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale. L'ammissione al corso è disposta nel rispetto della graduatoria di merito che è formata secondo la percentuale di aumento di cui al secondo comma dell'art. 12, fatta comunque salva la riserva di cui al precedente comma riferita ai posti a concorso [8].

     Durante il periodo di frequenza del prescritto corso di formazione tecnico-professionale, il personale del ruolo unico conserva il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l'appartenenza al predetto ruolo. Agli altri idonei spetta il trattamento economico iniziale previsto per il personale della quinta qualifica funzionale del ruolo unico regionale [9].

     I vincitori del concorso sono nominati in prova con l'attribuzione del grado di vice-brigadiere ai sensi dell'art. 44 della l r. 17 agosto 1978, n. 51. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

     Ai vincitori di concorso che siano impiegati del ruolo unico regionale si applica l'art. 43, commi primo e secondo, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

     I sottufficiali di nuova nomina sono destinati alle stazioni forestali.

     Gli oneri relativi alla partecipazione al corso, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 15. [10]

     [L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione statale le convenzioni relative ai corsi di cui agli artt. 13 e 14 e, eventualmente anche con le Università, le convenzioni attinenti alla specializzazione ed aggiornamento professionale del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.]

 

     Art. 16.

     Al personale con la qualifica di sottufficiale forestale di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo scelto al compimento del quadriennio di permanenza nel grado immediatamente inferiore, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.

     Al personale con la qualifica di guardia forestale è attribuito il grado di guardia scelta al compimento del quadriennio di effettivo servizio nella qualifica di guardia forestale, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.

     Nell'ipotesi in cui al personale di cui ai precedenti commi sia stata irrogata sanzione disciplinare, l'attribuzione del grado successivo è subordinata alla conforme deliberazione del competente Comitato di servizio, ed è comunque assoggettata ai ritardi previsti per le promozioni dall'art. 83 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

     L'attribuzione dei gradi disposta ai sensi dei precedenti commi determina effetti esclusivamente sotto il profilo della gerarchia- funzionale, fatti salvi i poteri connessi alle mansioni conferite ai sensi dell'art. 37, secondo comma della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Art. 17.

     Il numero dei sottufficiali e delle guardie forestali e di vigilanza ambientale destinate alle unità operative di cui alle lett. a) e b) del terzo comma dell'art. 2, per il disimpegno dell'attività amministrativa connessa ai compiti di istituto, non può superare il 5% del numero complessivo del personale cui sono assegnate le medesime qualifiche.

     Nella percentuale di cui al precedente comma devono essere ricompresi prioritariamente i sottufficiali e le guardie nei cui confronti sia stata riconosciuta l'inidoneità fisica in via permanente allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, ai sensi dell'art. 38 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51 ovvero abbiano compiuto il 50º anno di età.

 

     Art. 18.

     Fatta salva l'applicazione della norma prevista dall'art. 37, secondo comma, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, il comando delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale istituite ai sensi dell'art. 2, è esercitato dal sottufficiale forestale più elevato in grado, in servizio nelle stesse stazioni.

     Solo nel caso di temporanea indisponibilità del sottufficiale la stazione forestale può essere comandata da una guardia scelta.

 

     Art. 19.

     In relazione alle particolari funzioni svolte, l'orario di servizio stabilito dall'art. 49 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, nelle stazioni forestali deve essere articolato in turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi.

     Per le particolari esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario di obbligo, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 49 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Sino a quando non sarà diversamente disposto dagli accordi previsti dall'art. 2, comma secondo, della l.r. 25 giugno 1984, n. 33, e in deroga alla norma del quarto comma dell'art. 49 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per l'assolvimento di compiti di polizia forestale, può essere autorizzato a prestare fino a 40 ore mensili di lavoro straordinario.

 

     Art. 20.

     Al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale competono le seguenti indennità:

     - indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfettaria mensile diversificata per il personale con la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia;

     - indennità per servizio di campagna per ogni giornata di effettivo servizio in campagna;

     - indennità per uso di mezzo aereo o marittimo per ogni giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di 90 giorni, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;

     - indennità per reperibilità e disponibilità quando richiesta dall'Amministrazione regionale, per ogni giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di 90 giorni, secondo le modalità stabilite dalla stessa Amministrazione.

     Le indennità di cui al precedente comma sono cumulabili con il compenso per lavoro straordinario.

     L'indennità per servizio d'istituto corrisposta in misura forfettaria mensile, ferma la cumulabilità di cui sopra, compete limitatamente a 12 mensilità, è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio ed è inoltre sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

     La misura dell'indennità di cui al presente articolo è determinata con i procedimenti e gli accordi previsti dall'art. 2, comma secondo, della l.r. 25 giugno 1984, n. 33.

     Nelle more dell'entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente relativi al triennio 1985-1987, al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale le indennità di cui al primo comma sono corrisposte nella seguente misura:

     - indennità per servizio d'istituto: lire 200.000, lire 170.000, lire 150.000 e lire 130.000, per il personale avente la qualifica rispettivamente di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;

     - indennità per servizio di campagna: lire 2.000 per il personale avente la qualifica di sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;

     - indennità per uso di mezzo aereo o marittimo: lire 7.000 per il personale avente la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;

     - indennità per reperibilità e disponibilità: lire 600 orarie, per il personale avente la qualifica di ufficiale, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale.

 

     Art. 21.

     Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza cessa dall'appartenere al corpo medesimo.

     Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, comma primo, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 22.

     Agli effetti del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297, la carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste e il ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione autonoma della Sardegna sono sostituiti dai contingenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all'art. 5, rispettivamente con le qualifiche di ispettore forestale e di vigilanza ambientale, sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e guardia forestale e di vigilanza ambientale.

     L'Amministrazione regionale è tenuta a promuovere l'adeguamento del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297, in relazione alle qualifiche del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui al primo comma del precedente art. 5.

 

     Art. 22 bis. (Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale) [11]

     1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

     2. [L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale] [12].

     3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA:

     a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011;

     b) [al personale del CFVA in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza con l'incarico di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione) che, alla data del 30 giugno 2011, svolga continuativamente da oltre quarantotto mesi le funzioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 31 del 1998, previo giudizio di idoneità da esprimersi ad esito di una apposita selezione. Tale selezione, da tenersi entro il 30 settembre 2011, consiste in una valutazione dei titoli degli interessati e in un colloquio attinente l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti nell'ambito dell'attività svolta nel Corpo forestale. La commissione giudicatrice è composta da un ex comandante del CFVA, da un dirigente della Regione e da una persona esperta in materia di psicologia del lavoro] [13].

     4. [Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o dagli enti] [14].

     5. Le spese previste per l'attuazione della presente disposizione sono valutate in euro 17.000 annui (UPB S01.02.001 - upbUPB S01.02.002).

 

     Art. 23.

     Le disposizioni previste dall'art. 90, commi secondo, quinto e sesto della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, sono estese al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della l.r. 12 gennaio 1982, n. 2.

     Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 22, commi secondo e quinto, della l.r. 25 giugno 1984, n. 33, ai contingenti indicati nel quarto comma dell'art. 90 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

     - 10 unità per la quinta fascia funzionale;

     - 15 unità per la quarta fascia funzionale.

     Al fine di assicurare l'attività istituzionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in relazione alle esigenze operative ed ai connessi rapporti di dipendenza funzionale tra il personale appartenente allo stesso Corpo, gli impiegati aventi le qualifiche di sottufficiale e di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, forniti del prescritto titolo di studio, svolgano da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale, sono inquadrati a domanda, anche in soprannumero, nella fascia funzionale immediatamente superiore con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge [15].

 

     Art. 24.

     In sede di prima applicazione della presente legge è assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nell'ambito dei contingenti determinati ai sensi del secondo comma dell'art. 5, il seguente personale inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'art. 27 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51:

     a) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste di cui alla l.r. 7 luglio 1971, n. 18;

     b) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva dei ruoli tecnico e tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda di cui alla l.r. 29 ottobre 1964, n. 24 e successive modificazioni, che ne facciano domanda;

     c) gli impiegati della quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale in servizio presso gli Ispettorati delle foreste e presso l'Azienda della foreste demaniali della regione sarda, nonché quelli in servizio presso i Comitati provinciali della caccia, provenienti dalla carriera di concetto rispettivamente del ruolo tecnico delle foreste di cui alla l.r. 7 luglio 1971, n. 18, e del ruolo tecnico della predetta azienda di cui alla l.r. 29 ottobre 1964, n. 24, e successive modificazioni, che ne facciano domanda;

     d) i sottufficiali forestali e le guardie forestali provenienti dal ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali di cui alla l.r. 7 luglio 1971, n. 18;

     e) i capi guardacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia della regione sarda;

     f) i guardacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia della regione sarda;

     g) i capi guardia giurata e le guardie giurate provenienti dal ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda di cui alla l.r. 8 maggio 1968, n. 25.

     Il personale di cui alle lett. b) e c) del precedente comma è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al corpo entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [16].

     Contestualmente all'assegnazione di cui al primo comma, al personale sono attribuite le seguenti qualifiche:

     - ispettore forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alle lett. a) e b);

     - assistente forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alla lett. c);

     - sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, ai sottufficiali forestali indicati alla lett. d) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della l.r. 12 gennaio 1982, n. 2, nonché ai capi guardacaccia ed ai capi guardia giurata;

     - guardia forestale e di vigilanza ambientale, alle guardie forestali indicate alla lett. d) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della l.r. 12 gennaio 1982, n. 2, nonché ai guardacaccia e alle guardie giurate.

     Il personale indicato nelle lett. e), f) e g) è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento professionale promosso dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 25.

     Fermo il disposto di cui al primo comma dell'art. 21 il personale indicato alle lett. b), c), e), f) e g) del primo comma dell'art. 24 cessa di appartenere al Corpo forestale e di vigilanza ambientale qualora, entro 2 anni [17], non abbia avuto attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale.

     In tal caso si applica la disciplina prevista dall'art. 38 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Art. 26.

     L'attribuzione delle qualifiche previste dal terzo comma dell'art. 24 determina il conseguente inquadramento nelle fasce funzionali cui le qualifiche di attribuzione appartengono ai sensi del precedente art. 5.

 

     Art. 27.

     L'Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale i capi di vestiario e l`equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché, secondo le prescrizioni della competente autorità statale, le divise e le armi in dotazione.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al precedente comma.

 

     Art. 28. [18]

     [Le funzioni che gli Ispettorati forestali dell'Amministrazione regionale attualmente svolgono per la gestione del patrimonio agricolo- forestale degli Enti pubblici e dei privati, sono delegate agli Enti locali ed ai consorzi di bonifica nei cui ambiti territoriali ricade il patrimonio stesso.

     La gestione di cui al comma precedente avviene sulle base del programma pluriennale di forestazione, approvato secondo le procedure di cui alla l.r. 1º agosto 1975, n. 33. Il programma individua gli enti delegati e i finanziamenti per lo svolgimento delle attività gestionali.

     Gli enti delegati a norma del presente articolo, per la predisposizione e l'attuazione degli interventi di prevenzione e di vigilanza diretti alla cura del patrimonio ambientale ricadenti nei loro territori, possono avvalersi degli organi periferici dell'Assessorato della difesa dell'ambiente i quali sono tenuti a prestare la loro collaborazione in base alle direttive impartite dallo stesso Assessorato, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, nelle quali sono indicate priorità, direttrici e modalità di intervento.

     Restano ferme le vigenti norme concernenti i compiti attribuiti all'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda].

 

     Art. 29. [19]

     [La gestione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale è di competenza delle strutture organizzative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui al terzo comma, lett. b), dell'art. 2, sino a quando non sarà operativa la delega di cui all'art. 28, primo comma.

     I cantieri attivati per la sistemazione idraulico-forestale alla data di operatività della delega restano nella competenza delle predette strutture sino all'ultimazione dei lavori].

 

     Art. 30.

     E' riconosciuto rilevante valore all'opera svolta dalle associazioni di volontariato e dai singoli volontari.

     Il Corpo forestale di vigilanza ambientale può avvalersi del contributo al funzionamento dei servizi, sulla base delle indicazioni dei responsabili dei servizi stessi, delle associazioni di volontariato e di singoli volontari.

     Al personale volontario di cui al precedente comma non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto vitto e alloggio, sempre che a tali necessità non sopperisca direttamente l'Amministrazione che ha richiesto o che ha autorizzato l'intervento dei volontari.

     Le norme per l'applicazione del presente articolo, saranno definite da apposito Regolamento da emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della l.r. 7 gennaio 1977, n. 1, in armonia con i principi stabiliti dalle norme statali vigenti in materia.

 

     Art. 31.

     In deroga alla disposizione dell'art. 42, comma secondo, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, ed una volta soltanto, per la copertura dei posti istituiti a norma del precedente art. 6 della terza fascia funzionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale, il bando del concorso disciplina le prove e le materie d'esame, i poteri della Commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria per l'espletamento del concorso stesso.

     Il concorso di cui al precedente comma è indetto con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

     Analogamente a quanto previsto nei precedenti commi e per una volta soltanto, è disciplinato con il relativo bando il concorso indetto ai fini della copertura dei posti istituiti a norma dell'art. 6 nella quarta fascia funzionale, con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale.

 

     Art. 32. [20]

 

     Art. 33.

     (Omissis) [21].

 

     Art. 34.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, entra in vigore nel giorno della Sua pubblicazione.

 

 

NORME PER L'ESECUZIONE DELL'ART. 32 DELLA L.R. 5 NOVEMBRE 1985, N. 26, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI E DEI SETTORI DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA, NONCHE' IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

 

TITOLO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

     Articolo 1. (Ambito di applicazione).

     Il presente ordinamento, in attuazione dell'art. 5 lett. h) dello Statuto dell'Azienda allegato alla l.r. 28 febbraio 1956, n. 6 e dell'art. 32 della l.r. 5 novembre 1985, n. 26, disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Azienda Foreste demaniali della regione Sarda in armonia ai principi e criteri di organizzazione stabiliti dal Titolo I della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Articolo 2. (Criteri dell'organizzazione amministrativa).

     Sono criteri fondamentali dell'organizzazione amministrativa dell'Azienda quelli stabiliti dall'art. 3 menzionata l.r. 51/1978.

 

     Articolo 3. (Articolazioni dell'organizzazione).

     L'organizzazione amministrativa dell'Azienda Foreste demaniali si articola in servizi e settori.

     - I servizi sono le unità operative fondamentali preposte alla gestione di una o più materie attribuite alla competenza dell'Azienda;

     - I settori sono articolazioni dei servizi ed hanno lo scopo di assicurare un più proficuo e rapido svolgimento di attività affini ed in interdipendenti nell'ambito di una stessa materia.

     I servizi sono così composti e strutturati:

I) Servizio demanio e parchi, articolato nei settori:

     1) Settore affari regionali, amministrativi, legali, contratti ed economato;

     2) Settore bilancio, contabilità ed affari tributari e fiscali;

     3) Settore tecnico, ampliamento demanio forestale e parchi. II) Servizio provinciale di Amministrazione di Cagliari, articolato nei settori:

     1) Settore progettazione, direzione lavori, assestamento e gestione foreste;

     2) Settore amministrativo-contabile, gestione operai forestali e affari regionali.

III) Servizio provinciale di Amministrazione di Sassari, articolato nei settori:

     1) Settore progettazione, direzione lavori, assestamento e gestione foreste;

     2) Settore amministrativo-contabile, gestione operai forestali e affari generali.

IV) Servizio provinciale di Amministrazione di Nuoro, articolato nei settori:

     1) Settore progettazione, direzione lavori, assestamento e gestione foreste;

     2) Settore amministrativo-contabile, gestione operai forestali e affari generali.

 

     Articolo 4. (Indirizzo tecnico-amministrativo).

     Il Consiglio d'Amministrazione oltre ai compiti previsti dalle norme statutarie e regolamentari, esercita la direzione tecnico-amministrativa, indica gli obiettivi da conseguire, verifica i risultati, chiama a risponderne i coordinatori e decide sulle proposte di cui al successivo art. 16, sentito il parere del Consiglio dei servizi.

 

CAPO II

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

 

     Articolo 5. (Struttura dell'Azienda).

     I. Servizio demanio e parchi

     con sede in Cagliari, che assorbe compiti e funzioni della Direzione generale dell'Azienda e che coordina l'attività dei seguenti settori:

     1) Settore affari generali, amministrativi, legali, contratti ed economato. - Esso favorisce l'assistenza giuridico-amministrativa agli organi ed alle strutture organizzative dell'Azienda. Cura l'espletamento degli atti amministrativi necessari al corretto svolgimento dei programmi, i contratti, il contenzioso e le controversie riguardanti l'Azienda. Predispone le deliberazioni e gli ordini di servizio che non siano di competenza degli altri settori. Esegue le gare d'appalto nonché gli atti relativi alle forniture ed all'economato. Cura tutti gli affari generali che non siano di competenza di altri settori.

     2) Settore bilanci, contabilità ed affari tributari e fiscali. - Predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale. Cura gli adempimenti concernenti la gestione finanziaria e patrimoniale. Verifica la regolarità dei rendiconto dei funzionari delegati. Cura i rapporti con la tesoreria.

     Sottopone gli atti dell'Azienda al riscontro di competenza della Ragioneria regionale.

     Dà attuazione agli adempimenti di natura fiscale e tributaria. Promuove e cura i programmi relativi all'automazione dell'attività tecnico- amministrativa dell'Azienda. Predispone gli ordini di servizio nonché gli atti istruttori concernenti le deliberazioni di competenza del settore.

     3) Settore tecnico, ampliamento demanio forestale e parchi. - Esso studia i problemi di interesse boschivo e montano e fornisce l'assistenza tecnica agli organi e strutture organizzative dell'Azienda; esegue l'istruttoria tecnica dei progetti e delle stime predisposte dai servizi provinciali; predispone i programmi generali di miglioramento e valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale amministrato dall'Azienda; cura l'ampliamento del patrimonio forestale regionale mediante acquisti, gestioni ed espropri; cura l'istruttoria degli inventari forestali e dei piani di assestamento dei terreni amministrati predisposti dai Servizi provinciali; predispone i progetti di gestione dei parchi e delle riserve naturali che verranno istituiti in Sardegna; cura la statistica e la propaganda forestale.

     II. Servizio provinciale di Amministrazione di Cagliari

     provvede alla gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio agro-silvo-pastorale dell'azienda e/o di altri Enti pubblici ad essa concesso, che ricade nella rispettiva giurisdizione, coordinando l'attività dei seguenti settori:

     1) Settore progettazione, direzione lavori, assestamento e gestione foreste. - Cura la progettazione e la direzione dei lavori (forestali, edili, stradali, infrastrutturali) finanziati con fondi di bilancio o extrabilancio, eseguiti sia in Amministrazione diretta che in appalto; provvede alla difesa del patrimonio dell'Azienda specie contro gli incendi Studia gli inventari forestali ed i piani di assestamento delle foreste e provvede alla loro periodica revisione; predispone i piani di governo ed i programmi di gestione annuale delle foreste; esegue le operazioni tecniche inerenti alla gestione delle foreste con particolare riferimento alle utilizzazioni forestali ed agli affitti; cura l'attività vivaistica e le collaterali a quelle più propriamente forestali (fauna, allevamento, turismo, ecc.); redige le stime connesse all'ampliamento del demanio forestale ed alla vendita dei prodotti.

     2) Settore amministrativo-contabile, gestione operai forestali e affari generali. - Gestisce gli ordini di accreditamento provvedendo alla liquidazione delle spese ed alla rendicontazione; cura la gestione dei beni mobili ed immobili e del servizio automobilistico; provvede alla gestione giuridica ed economica degli operai forestali; cura l'archivio ed il protocollo, nonché tutti gli altri affari generali ed amministrativi.

     III. Servizio provinciale di Amministrazione di Sassari provvede alla gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio agro-silvo-pastorale dell'Azienda e/o di altri enti pubblici ad essa concesso, che ricade nella rispettiva giurisdizione, coordinando l'attività dei seguenti settori:

     1) Settore progettazione, direzione lavori, assestamento e gestione foreste. - Cura la progettazione e la direzione dei lavori (forestali, edili, stradali, infrastrutturali) finanziati con fondi di bilancio o extrabilancio, eseguiti sia in Amministrazione diretta che in appalto; provvede alla difesa del patrimonio dell'Azienda specie contro gli incendi. Studia gli inventari forestali ed i piani di assestamento delle foreste e provvede alla loro periodica revisione; predispone i piani di governo ed i programmi di gestione annuale delle foreste; esegue le operazioni tecniche inerenti alla gestione delle foreste con particolare riferimento alle utilizzazioni forestali ed agli affitti; cura l'attività vivaistica e le collaterali a quelle più propriamente forestali (fauna, allevamento, turismo, ecc.); redige le stime connesse all'ampliamento del demanio forestale ed alla vendita dei prodotti.

     2) Settore amministrativo-contabile, gestione operai forestali e affari generali. - Gestisce gli ordini di accreditamento provvedendo alla liquidazione del le spese; ed alla rendicontazione; cura la gestione dei beni mobili ed immobili e del servizio automobilistico; provvede alla gestione giuridica ed economica degli operai forestali; cura l'archivio ed il protocollo nonché tutti gli altri affari generali ed amministrativi.

     IV. Servizio provinciale di Amministrazione di Nuoro

     provvede alla gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio agro-silvo-pastorale dell'Azienda e/o di altri enti pubblici ad essa concesso, che ricade nella rispettiva giurisdizione, coordinando l'attività dei seguenti settori:

     1) Settore progettazione, direzione lavori, assestamento e gestione foreste. - Cura la progettazione e la direzione dei lavori (forestali, edili, stradali, infrastrutturali) finanziati con fondi di bilancio o extrabilancio, eseguiti sia in Amministrazione diretta che in appalto; provvede alla difesa del patrimonio dell'Azienda specie contro gli incendi. Studia gli inventari forestali ed i piani di assestamento delle foreste e provvede alla loro periodica revisione; predispone i piani di governo ed i programmi di gestione annuale delle foreste; esegue le operazioni tecniche inerenti alla gestione delle foreste con particolare riferimento alle utilizzazioni forestali ed agli affitti; cura l'attività vivaistica e le collaterali a quelle più propriamente forestali (fauna, allevamento, turismo, ecc.); redige le stime connesse all'ampliamento del demanio forestale ed alla vendita dei prodotti.

     2) Settore amministrativo-contabile, gestione operai forestali e affari generali. - Gestisce gli ordini di accreditamento provvedendo alla liquidazione del le spese ed alla rendicontazione; cura la gestione dei beni mobili ed immobili e del servizio automobilistico; provvede alla gestione giuridica ed economica degli operai forestali; cura l'archivio ed il protocollo nonché tutti gli altri affari generali ed amministrativi.

 

     Articolo 6. (Gruppi di lavoro).

     Per le finalità e con i criteri previsti dall'art. 12 l.r. 1978, n. 51 possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro, per la trattazione di affari interessanti uno o più servizi dell'Azienda.

     I gruppi suddetti sono costituiti con provvedimento del Coordinatore generale su conforme decisione del Consiglio dei servizi.

     Qualora i compiti affidati al gruppo richiedano la particolare competenza tecnica o giuridica di estranei all'Amministrazione, il gruppo di lavoro può essere integrato da docenti universitari, a tempo definito, o da esperti, aventi la specifica competenza richiesta.

     Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti con provvedi mento del Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda, previa conforme deliberazione del Consiglio medesimo, sentito il Consiglio dei servizi; con lo stesso o successivo provvedimento è determinato il compenso globale in relazione all'importanza dell'incarico affidato.

 

     Articolo 7. (Consiglio dei servizi).

     E' istituito il Consiglio dei servizi, composto:

     - dal Coordinatore generale, che lo presiede;

     - dai Coordinatori dei servizi;

     - da un rappresentante del personale per ciascun servizio, eletto dal personale addetto.

     Funge da Segretario un impiegato in servizio presso l'Azienda appartenente alla VI od alla V fascia funzionale.

     Il Consiglio dei servizi:

     a) esprime pareri e formula proposte sull'organizzazione amministrativa della regione, con particolare riferimento a quella dell'Azienda;

     b) avanza le richieste di assegnazione ai servizi dell'Azienda del contingente del personale regionale, inquadrato nel ruolo unico, necessario al disimpegno delle sue funzioni tecniche ed amministrative istituzionali;

     c) decide sull'impiego del personale nei servizi e sulla costituzione e composizione dei gruppi di lavoro interessanti uno o più servizi dell'Azienda;

     d) propone la costituzione di gruppi di lavoro per la trattazione di affari interessanti l'Azienda e gli Assessorati o altri uffici regionali;

     e) esprime parere sulla nomina e sulla revoca dei Coordinatori di settore;

     f) decide su istanze in materia di organizzazione e programmazione dell'attività dei servizi e dei gruppi di lavoro;

     g) elabora proposte per la semplificazione e l'ammodernamento dei metodi di lavoro ai fini di una migliore utilizzazione del personale;

     h) esercita inoltre tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di leggi e Regolamenti.

     I membri del Consiglio sono nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, durano in carica 3 anni, se rappresentanti del personale, e possono essere sostituiti da membri supplenti.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le stesse sono adottate a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Avverso le decisioni del Consiglio è dato ricorso al Comitato per l'organizzazione ed il personale di cui all'art. 13 della l.r. 51/1978.

     Il Consiglio dei servizi si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.

 

     Articolo 8. (Comitato di servizio).

     Nell'ambito di ciascun servizio è costituito un Comitato di servizio, presieduto dal rispettivo Coordinatore e composto dai Coordinatori di settore e da un rappresentante del personale per ciascun settore, eletto dal personale addetto.

     Funge da Segretario un impiegato del servizio, appartenente alla VI o VI fascia funzionale.

     Il Comitato di servizio:

     a) esprime pareri e formula proposte sull'organizzazione amministrativa, con particolare riferimento a quella del proprio ambito;

     b) decide sull'impiego del personale nei settori, propone al Consiglio dei servizi la costituzione di gruppi di lavoro ed esprime pareri sulla composizione degli stessi;

     c) propone la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e qualificazione;

     d) esercita inoltre tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di leggi e Regolamenti.

     I membri del Comitato sono nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda, durano in carica 3 anni, se rappresentanti del personale, e possono essere sostituiti da membri supplenti.

     Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le stesse sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

CAPO III

FUNZIONI DI COORDINAMENTO

 

     Articolo 9. (Livelli di Coordinamento).

     Nell'ambito dell'ordinamento dell'Azienda, sono individuati tre livelli funzionali di coordinamento:

     - Coordinatore generale;

     - Coordinatore di servizio;

     - Coordinatore di settore.

 

     Articolo 10. (Funzioni del Coordinatore generale).

     Il Coordinatore generale cura il collegamento fra l'indirizzo amministrativo, tecnico e scientifico impartito dal Consiglio d'Amministrazione ed i servizi, rispondendo personal mente dei risultati qualora non abbia adottato le necessarie iniziative.

     Avvalendosi del Consiglio dei servizi promuove le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei servizi, l'economicità ed efficienza dei medesimi, l'imparzialità e regolarità dell'attività tecnico-amministrativa.

     Cura il coordinamento organizzativo e funzionale fra i Servizi e verifica i risultati conseguiti.

     In caso di inadeguata operatività dei settori nell'espletamento delle proprie attività specifiche, il Coordinatore generale sollecita il Coordinatore di servizio ad assumere le necessarie iniziative; rimasto senza esito il richiamo, interviene assumendo direttamente tutte le iniziative atte a rimuovere i motivi della disfunzione.

     Di tale adempimento sostitutivo informa il Consiglio dei servizi.

     In attesa che il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda attui quanto previsto dal dettato dell'art. 20 del presente Regolamento, il Coordinatore generale svolge le funzioni ed i compiti che lo Statuto dell'Azienda attribuisce al Direttore, nonché quelle attribuitegli dal Regolamento di funzionamento dell'Azienda, che non siano in contrasto con la l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Articolo 11. (Nomina del Coordinatore generale).

     Le funzioni di Coordinatore generale sono conferite, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale, al Coordinatore del servizio demanio e parchi di cui al precedente art. 5.

     L'incarico di Coordinatore generale ha durata triennale, può essere revocato, con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

     Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

     Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione l'art. 20, l.r. 51/1978.

 

     Articolo 12. (Funzioni dei Coordinatori di servizio e di settore).

     I Coordinatori di servizio e di settore hanno funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle articolazioni dell'organizzazione amministrativa cui sono preposti.

     Curano la realizzazione dei programmi di lavoro elaborati ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel rispetto dell'indirizzo tecnico-amministrativo impartito dal Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda.

     Adottano gli atti non discrezionali e di esecuzione dei programmi e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione; firmano gli atti di impegno e liquidazione di spese che non comportino alcuna valutazione discrezionale.

     Il Coordinatore di servizio riunisce periodicamente i propri coordinatori di settore per esaminare gli aspetti più rilevanti relativi all'organizzazione delle attività e per la ripartizione dei carichi di lavoro.

     Esercitano ogni altra attribuzione funzionale o delegata, anche di rilievo esterno, determinata dalle leggi e dai Regolamenti.

     In attesa che il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda attui quanto previsto dal dettato dell'art. 20 del presente Regolamento, i Coordinatori dei servizi provinciali svolgono altresì le funzioni ed i compiti che il Regolamento di funzionamento dell'Azienda attribuisce ai funzionari preposti agli Uffici provinciali di Amministrazione.

 

     Articolo 13. (Nomina dei Coordinatori di servizio).

     Le funzioni di Coordinatore di servizio sono conferite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su proposta del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda esternata dal suo Presidente, sentito il Comitato di cui all'art. 13 l.r. 51/1978, previa deliberazione della Giunta regionale, ad un impiegato della VI fascia funzionale, esperto in Scienze agrarie e forestali, che abbia almeno 8 anni di anzianità di servizio, presciegliendolo sulla base della capacità professionale e dello stato di servizio ed avuto particolare riguardo ai titoli professionali ed alla specifica preparazione nelle materie di competenza dell'Azienda.

     L'incarico di Coordinatore di servizio ha durata triennale; può essere revocato con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

     Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

     Per quanto non previsto nel presente articolo, trova applicazione l'art. 22, l.r. 51/1978.

 

     Articolo 14. (Nomina dei Coordinatori di settore).

     Le funzioni di coordinatore di settore sono conferite con decreto dell'Assessore regionale competente ire materia di personale, su proposta del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda, esternato dal suo Presidente, sentito il Consiglio dei servizi di cui al precedente art. 7, ad uno fra gli impiegati della VI o V fascia funzionale che abbia almeno 5 anni di anzianità di servizio, presciegliendolo sulla base dello stato di servizio e della capacità professionale ed avuto particola re riguardo alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione.

     L'incarico di Coordinatore di settore ha durata triennale; può essere revocato con provvedimento motivato e con la medesima procedura previ sta per la nomina.

     Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

     Per quanto non previsto nel presente articolo, trova applicazione l'art. 23, l.r. 51/1978.

 

     Articolo 15. (Responsabilità dei Coordinatori).

     Oltre alla responsabilità prevista per tutti gli impiegati dell'Azienda, i Coordinatori sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità delle strutture organizzative cui sono preposti.

     In particolare rispondono all'osservanza degli indirizzi tecnico- amministrativi generali emanati dal Consiglio d'Amministrazione, dell'osservanza dei termini e procedure previste da norme di legge o Regolamenti nonché del conseguimento dei risultati dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

     I risultati negativi eventualmente rilevati nell'organizzazione del lavoro e nell'attività dei servizi e dei settori sono contestati:

     - ai Coordinatori di settore, dal Coordinatore del servizio, sentito il Comitato di cui all'art. 13 l.r. 51/1978;

     - ai Coordinatori di servizio ed al Coordinatore generale, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, sentito quest'ultimo.

 

TITOLO II

PERSONALE

 

     Articolo 16. (Dotazioni organiche del personale di ruolo).

     I compiti e le funzioni amministrative e tecniche nonché di custodia e sorveglianza del patrimonio dell'Azienda sono espletate da personale inquadrato nel ruolo unico di cui alla l.r. 51/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

     A tal fine, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, su conforme delibera di quest'ultimo, sentito il Consiglio dei servizi, propone la dotazione organica di personale degli Uffici centrali e periferici dell'Azienda, indicando i relativi contingenti distinti per fasce funzionali e per uffici di destinazione.

     Previo parere del Comitato di organizzazione e metodo del personale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, stabilisce le dotazioni organiche di cui sopra.

     Con la medesima procedura si provvederà alla modifica della predetta dotazione di personale al fine di adeguarla a mutate esigenze funzionali ed operative della struttura disciplinata dal presente ordinamento.

 

     Articolo 17. (Assegnazione di personale agli Uffici dell'Azienda).

     L'Assessore competente in materia di personale dispone l'assegnazione agli Uffici dell'Azienda, del personale del ruolo unico necessario a coprire i posti previsti dalle dotazioni organiche di cui all'articolo precedente.

 

     Articolo 18. (Elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio dei servizi).

     I rappresentanti del personale in seno al Consiglio dei servizi sono eletti con le stesse procedure di cui alla Sezione III del Capo II del Titolo II del Regolamento approvato con d.P.G. 10 dicembre 1984, n. 110, salvo le seguenti particolari norme:

     a) sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Azienda alla data di indizione delle elezioni;

     b) la data delle elezioni è fissata con decreto del Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda, previa delibera del Consiglio, da pubblicarsi almeno 30 giorni prima nel BURAS e nell'Albo di ciascun servizio dell'Azienda. Con lo stesso decreto è nominata la Commissione elettorale, con sede presso il Servizio demanio e parchi dell'Azienda, presieduta da un dipendente della VI fascia funzionale con almeno 8 anni di anzianità di servizio e composta da 4 membri, scelti fra dipendenti appartenenti alle varie fasce funzionali, di cui uno è designato dal Presidente ad assumere le funzioni di segretario;

     c) l'elezione si svolge sulla base della lista del personale avente diritto al voto, tenuto conto delle esclusioni di cui all'art. 21 del Regolamento sopracitato, compilata dal Coordinatore generale dell'Azienda e comunicata alla Commissione elettorale;

     d) è istituito un seggio elettorale presso ciascun servizio composto da un Presidente, da 2 scrutatori, uno dei quali è designato, dal Presidente, alla vicepresidenza, e da un segretario;

     e) alla nomina dei componenti dei seggi provvede il Coordinatore generale dell'Azienda;

     f) il rappresentante del personale di ciascun servizio, da eleggere presso il Consiglio dei servizi, deve far parte del personale addetto al medesimo servizio;

     g) la scheda di votazione, per questa elezione, è dello stesso tipo di cui agli allegati A e B (di colore giallo) e porta le diciture conformi agli allegati modelli C e D del Regolamento sopracitato, sostituendo alla nota la dicitura «Azienda foreste demaniali»;

     h) ciascun elettore ha diritto di votare per due nominativi appartenenti al proprio servizio, uno effettivo e l'altro supplente, ad esclusione del Coordinatore del servizio stesso;

     i) la nomina degli eletti è fatta con decreto del Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda, sulla base della graduatoria risultante dai verbali di scrutinio dei seggi elettorali;

     l) ai fini della validità dei voti e delle schede per questa votazione si ha riguardo, oltre a quelli generali stabiliti nella Sezione III del Capo II del Titolo II del Regolamento sopracitato, alla limitazione di cui alla lett. f) ed alla prescrizione di cui alla lett. g) del presente articolo;

     m) fino à che non si sarà provveduto alla nomina del Coordinatore generale dell'Azienda gli adempimenti di cui alle lett. c) ed e) del presente articolo, sono svolti dal Direttore generale dell'Azienda;

     n) i rappresentanti del personale in seno al Consiglio dei servizi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio d'Amministrazione tra i dipendenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sulla base della graduatoria risultante dai verbali dello scrutinio.

     Le sostituzioni sono disposte nei casi e nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell'art. 44 del Regolamento sopracitato.

 

     Articolo 19. (Elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Comitato di servizio).

     I rappresentanti del personale in seno al Comitato di servizio sono eletti con le stesse procedure di cui alla Sezione III del Capo II dei Titoli II del Regolamento approvato con d.P.G. 10 dicembre 1984, n. 110, e dell'art. 18 del presente ordinamento, salvo le seguenti particolari norme:

     a) la scheda di votazione per questa elezione è dello stesso tipo di cui agli allegati A e B (di colore celeste) e porta le diciture conformi agli allega ti modelli E e F, del Regolamento approvato con d.P.G. 10 dicembre 1984, n. 110, sostituendo alla nota la dicitura «Azienda foreste demaniali»;

     b) ciascun elettore ha diritto di votare per 2 nominativi appartenenti al proprio settore, uno effettivo e l'altro supplente, ad esclusione del Coordinatore del settore stesso;

     c) ai fini della validità dei voti e della scheda, per questa votazione, sia ha riguardo, oltre a quelli generali di cui all'art. 33 del Regolamento approvato con d.P.G. 10 dicembre 1984, n. 110, al limite di cui alla lett. b) ed alla prescrizione di cui alla lett. a) del presente articolo;

     d) i rappresentanti del personale del settore in seno al Comitato di servizio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tra i dipendenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sulla base della graduatoria risultante dai verbali dello scrutinio.

     Le sostituzioni sono disposte nei casi e nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell'art. 44 del Regolamento sopracitato.

 

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Articolo 20. (Norma transitoria).

     In attesa che vengano emanate le norme previste dall'art. 131 della l.r. 51/1978, il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda determina, con propria delibera, l'ambito di competenza proprio dei Coordinatori, entro un quadro ove sia organicamente disciplinato l'esercizio dei diversi gradi di attribuzione.

 

     Articolo 21. (Norma finale).

     Per quanto non previsto dal presente ordinamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento approvato con d.P.G. 10 dicembre 1984, n. 110.

 

 


[1] Nella presente legge, ogni riferimento all'Assessore e all'Assessorato della difesa dell'ambiente è da intendersi riferito, rispettivamente, al Presidente della Regione e alla Presidenza della Regione per effetto dell'art. 20 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[2] Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 87 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 80.

[4] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[5] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 2011, n. 16.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 2011, n. 16.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 2011, n. 16.

[9] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.

[10] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 2011, n. 16.

[11] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 2011, n. 16.

[12] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[13] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 212, aveva dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[14] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[15] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42.

[16] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42.

[17] Termine già prorogato di due anni dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 1987, n. 46 ed ulteriormente prorogato di altri due anni dall'art. 15 della L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.

[18] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 giugno 1999, n. 24, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 18 della L.R. 24/1999.

[19] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 giugno 1999, n. 24, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 18 della L.R. 24/1999.

[20] Articolo già modificato dall'art. 6 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42, e successivamente abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

[21] Reca disposizioni finanziarie.