§ 1.3.163 - L.R. 4 agosto 2011, n. 16.
Norme in materia di organizzazione e personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:04/08/2011
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Direzione generale per la comunicazione
Art. 2.  Ufficio ENPI (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007)
Art. 3.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007
Art. 4.  Norme varie
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda)
Art. 6.  Disposizioni sul superamento del precariato
Art. 7.  Disposizioni relative al personale ex Servizi dipartimentali dell'agricoltura
Art. 8.  Riconoscimento di indennità
Art. 9.  Disposizioni in materia di esonero dal servizio
Art. 10.  Piano sul precariato nelle aziende ASL
Art. 11.  Inquadramento del personale ex ETI
Art. 12.  Norme concernenti l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza
Art. 13.  Modifica alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento)
Art. 14.  Norma finanziaria


§ 1.3.163 - L.R. 4 agosto 2011, n. 16.

Norme in materia di organizzazione e personale.

(B.U. 13 agosto 2011, n. 24)

 

Art. 1. Direzione generale per la comunicazione

1. È istituita presso la Presidenza della Regione la Direzione generale per la comunicazione.

2. È di competenza della Direzione:

a) il coordinamento e la gestione delle attività degli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione;

b) l'attività di indirizzo degli uffici relazioni con il pubblico di enti e organismi regionali;

c) l'attività di divulgazione informativa sulla normativa

per la tutela del diritto d'accesso e sulla privacy;

d) la predisposizione del piano annuale di comunicazione istituzionale;

e) l'attività di indirizzo, coordinamento e gestione delle attività di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione regionale;

f) il supporto all'ufficio stampa della Presidenza;

g) il coordinamento e il supporto alle strutture dell'Amministrazione per il corretto utilizzo dell'immagine coordinata della Regione;

h) l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività di gestione degli archivi correnti e di deposito della Regione.

3. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 30.480 per l'anno 2011 e in euro 71.344 per ciascuno degli anni successivi.

 

     Art. 2. Ufficio ENPI (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007)

1. Al comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "ufficio di livello dirigenziale" è aggiunta la parola "generale";

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "All'ufficio è preposto un direttore equiparato, agli effetti giuridici ed economici, al direttore generale dell'Amministrazione regionale.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007

1. Nel comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007, modificato dall'articolo 3, comma 22, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è aggiunto in fine il seguente periodo:

"L'inquadramento è disposto secondo la disciplina dell'articolo 2112 del Codice civile.".

 

     Art. 4. Norme varie

1. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione regionale, nelle agenzie e negli enti pubblici della Regione si applicano le disposizioni degli articoli 70 e 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modificazioni; la decurtazione retributiva di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, è costituita da trattenute, per ogni giorno di assenza, sull'importo della retribuzione da liquidare al dipendente a titolo di rendimento o risultato o altro trattamento accessorio assimilabile; nell'ipotesi di indennità corrisposta in via continuativa in sostituzione del rendimento e di voci retributive accessorie è operata, sull'indennità rapportata a giorno, una trattenuta del 20 per cento.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), è sostituito dal seguente:

"3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale.".

3. Il personale a cui è stata applicata la disposizione dell'articolo 3, comma 16, della legge regionale n. 3 del 2008, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1), terzo periodo della stessa legge regionale n. 15 del 1965.

4. L'Ente acque Sardegna (ENAS) è autorizzato a stanziare, nel bilancio di previsione 2011, la somma corrispondente alla quota storica del fondo unificato, di cui all'articolo 102 del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) 15 maggio 2001, destinata alla retribuzione di rendimento del personale dipendente dell'EAF per gli anni 2004 e 2005.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è aggiunto il seguente:

"4 bis. Fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, l'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, in assenza di figure dirigenziali, possono attribuire le funzioni di cui al comma 4 a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. L'esercizio di tali funzioni non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale.".

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e le funzioni possono essere attribuite solo per le posizioni già istituite alla medesima data.

7. Il comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006 è abrogato.

8. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), le parole "una sola volta" sono soppresse.

9. Il punto 3) della lettera d) del comma secondo dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), è sostituito dal seguente:

"3) una quota variabile destinata alla copertura dei costi dei dipendenti di ciascun gruppo; tale quota non può superare il limite annuo di 60.000 euro moltiplicato per il numero dei dipendenti assegnati a ciascun gruppo dalla tabella A della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari). Gli eventuali costi, relativi al personale, eccedenti tale limite sono a carico del gruppo;".

10. Dopo il comma 11 dell'articolo 34 (Personale e uffici dei consorzi) della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), è aggiunto il seguente: "11 bis. I consorzi di bonifica prevedono inoltre l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008, data di trasferimento delle opere all'ENAS in applicazione della legge regionale n. 19 del 2006. L'assunzione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con l'ENAS per l'utilizzo di tale personale in attività di esercizio e manutenzione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale, con la previsione del rimborso a favore del consorzio dei costi sostenuti per tale personale. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse proprie dell'ente." [1].

11. Il progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e reclutamento di personale archivistico qualificato, è prorogato sino al 31 dicembre 2012 [2].

12. Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per la retribuzione del personale in servizio alla data dell'approva zione della predetta legge è autorizzato l'ulteriore stanziamento valutato in euro 500.000 per l'anno 2011 e in euro 900.000 per gli anni successivi (UPB S05.01.013 - cap. SC05.0229).

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), è inserito il seguente: "Art. 12 bis (Istituzione della Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. È istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, con sede in Nuoro.

2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adottato previa deliberazione dalla Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità del presente articolo, la dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è incrementata di venti unità, delle quali una di livello dirigenziale che assume la denominazione di direttore della Scuola.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, a decorrere dall'anno 2012, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).".

2. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 26 del 1985, le parole "scuola forestale dello Stato o istituto pubblico" sono sostituite con "Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale".

3. All'articolo 14 comma 3, della legge regionale n. 26 del 1985, le parole "scuola del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite con "Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale".

4. L'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 1985 è abrogato.

5. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 26 del 1985, è aggiunto il seguente: "22 bis (Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA:

a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011;

b) al personale del CFVA in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza con l'incarico di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione) che, alla data del 30 giugno 2011, svolga continuativamente da oltre quarantotto mesi le funzioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 31 del 1998, previo giudizio di idoneità da esprimersi ad esito di una apposita selezione. Tale selezione, da tenersi entro il 30 settembre 2011, consiste in una valutazione dei titoli degli interessati e in un colloquio attinente l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti nell'ambito dell'attività svolta nel Corpo forestale. La commissione giudicatrice è composta da un ex comandante del CFVA, da un dirigente della Regione e da una persona esperta in materia di psicologia del lavoro.

4. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o dagli enti.

5. Le spese previste per l'attuazione della presente disposizione sono valutate in euro 17.000 annui (UPB S01.02.001 - upbUPB S01.02.002).".

 

     Art. 6. Disposizioni sul superamento del precariato

1. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009, nell'Amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie regionali. Al fine di verificare il rispetto del limite massimo del 3 per cento previsto al citato comma 1, la relazione prende in considerazioni tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale, alle quali fa riferimento la citata disposizione. Per l'anno 2011 tale relazione è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1 bis. Nel limite del 3 per cento non rientrano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e modificato dalle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), che vengono instaurati per lo svolgimento di attività finanziate con fondi statali e comunitari [3].

2. Nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante ricorso a specifico concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dell'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge regionale n. 2 del 2007. Al concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, ivi compreso quello di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF) ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 e l'esclusione del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente, legge abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attività anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007 [4].

3. La previsione di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009, si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell'Agenzia LAORE approvata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 27/13 del 17 luglio 2007 e n. 73/1 del 20 dicembre 2008.

4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, è approvato un piano di collocazione del personale dipendente dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, presso l'Amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Gli oneri relativi fanno capo ai rispettivi bilanci.

5. Le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello. Il presente comma si applica anche per le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali.

6. I finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature; per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S03.01.003) [5].

7. Per il superamento dell'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7), per il personale della formazione professionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua valutata in euro 15.500.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dal Fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004.

8. Nelle more di una sua riorganizzazione, al fine di garantire l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell'impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), é autorizzata nell'anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004 [6].

 

     Art. 7. Disposizioni relative al personale ex Servizi dipartimentali dell'agricoltura

1. Il personale in servizio presso i Servizi dipartimentali dell'agricoltura assegnato all'Agenzia ARGEA Sardegna, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2007, resta inserito nei ruoli dell'Amministrazione regionale con il contestuale riconoscimento della posizione giuridica, economica e previdenziale anche integrativa, in godimento alla data del 1° ottobre 2007. Il periodo di servizio prestato dal suddetto personale presso l'Agenzia ARGEA Sardegna è riconosciuto come servizio effettivo di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, anche ai fini delle progressioni professionali all'interno della categoria e delle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998.

2. Il personale di cui al comma 1, pari a 265 unità, è assegnato, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e delle disponibilità finanziarie a copertura delle medesime, ad ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna previa intesa con le organizzazioni sindacali in relazione ai criteri di individuazione dei relativi contingenti; può inoltre permanere nei ruoli dell'Amministrazione regionale per le esigenze dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, compatibilmente con la programmazione triennale di reclutamento e fino a un incremento non superiore al 5 per cento del contingente organico dell'Assessorato al 1° gennaio 2010, con conseguente corrispondente riduzione di posti nella dotazione organica delle agenzie.

3. I posti della dotazione organica delle agenzie, occupati dai dipendenti assegnati in applicazione del comma 2, non sono disponibili sino alla cessazione dal servizio dei dipendenti medesimi.

3-bis. Al fine della determinazione della capacità assunzionale dell'Agenzia ARGEA Sardegna, il personale degli ex Servizi ripartimentali dell'agricoltura assegnato all'Agenzia che cessa dal servizio dal 1° settembre 2021, è computato unitamente al personale di ruolo di ARGEA Sardegna [7].

4. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti di cui al presente articolo è interamente a carico dell'agenzia o dell'amministrazione che se ne avvale e non deve comportare oneri aggiuntivi nei rispettivi bilanci.

5. Sino all'entrata in vigore della presente legge il personale di cui al presente articolo continua ad essere retribuito da ARGEA Sardegna.

 

     Art. 8. Riconoscimento di indennità [8]

1. Al personale regionale e degli enti regionali, cui è stato conferito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), ed è stata altresì attribuita, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità di coordinatore di servizio prevista dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 385 del 21 dicembre 1995, in applicazione del CCRL 1994-1997 all'epoca vigente, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di servizio dall'articolo 42, comma 1, lettera b), del CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2003/2004.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, relativi al personale regionale, valutati in euro 490.000 per l'anno 2011, si fa fronte con le disponibilità recate dall'UPB S01.02.001; a quelli relativi al personale degli enti si fa fronte con i bilanci dei rispettivi organismi.

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di esonero dal servizio

1. I dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale, degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, delle agenzie e delle aziende sanitarie, possono presentare all'ente datore di lavoro, negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, domanda per l'esonero dal servizio a condizione che entro l'anno solare raggiungano una anzianità contributiva di almeno 35 anni o che la presentazione della domanda avvenga nel corso dell'ultimo quinquennio di servizio. La domanda di esonero è presentata per l'anno 2011 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per le annualità successive entro due mesi dall'inizio di ciascun anno. L'esonero dall'attività di servizio è fissato al 30 giugno o al 31 dicembre di ciascun anno.

2. La domanda di esonero dal servizio non è modificabile né revocabile, salvo che, tra la data di presentazione della stessa e la data prevista per la cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche normative rilevanti del sistema previdenziale a livello nazionale.

3. È inoltre corrisposto, in un'unica soluzione, al dipendente che presenti la domanda di cui ai commi 1 e 2, un incentivo costituito da dodici mensilità per il personale del comparto e da sei mensilità per il personale dirigenziale, così determinato: per il personale del comparto in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e dell'eventuale retribuzione di posizione in godimento, spettante ai sensi del contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio; per il personale dirigenziale in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e del maturato economico, prevista dal contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio, nonché alla retribuzione di posizione in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conferita dall'amministrazione di appartenenza [9].

4. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, da erogarsi fino al conseguimento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico per maturazione della massima anzianità contributiva, ovvero, a domanda e se ne consegue per l'amministrazione una minore spesa individuale, per raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'anno del collocamento in quiescenza.

5. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

6. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza [10].

7. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione del presente articolo sono soppressi nella misura del 70 per cento nella dotazione organica corrispondente.

8. La spesa prevista dal presente articolo, riferita ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, è valutata in complessivi euro 13.000.000 in ragione di euro 1.000.000 per l'anno 2011 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014; la spesa prevista dal presente articolo, riferita ai dipendenti degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, delle agenzie e delle aziende sanitarie, fa carico ai bilanci dei rispettivi organismi.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti che ricoprono incarichi politici elettivi o componenti di organi di governo nazionali, regionali o locali, nonché nominati in organi di amministrazione di enti, agenzie o società partecipate o controllate dalla pubblica amministrazione.

 

     Art. 10. Piano sul precariato nelle aziende ASL [11]

1. In attuazione della previsione dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2005, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è aggiornato il Piano pluriennale per il superamento del precariato approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2007, n. 22/31, al fine di pervenire alla stabilizzazione dei lavoratori precari del servizio sanitario addetti al Servizio sanitario di urgenza ed emergenza (SSUEm 118), assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche. Il Piano, che deve contenere il relativo piano di spesa, è predisposto sulla base di una puntuale ricognizione, avuto riguardo ai lavoratori precari che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. Il piano si applica al personale non dirigente, con esclusione del personale con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa e del personale di nomina politica. Nel piano, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2012, sono definiti i tempi e modalità di esecuzione, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Il personale il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato, almeno in parte, sulle base di procedure selettive di natura concorsuale, è stabilizzato a domanda; il restante personale è sottoposto a prove selettive concorsuali. Il personale avente titolo a partecipare ai procedimenti di stabilizzazione è mantenuto in servizio sino al completamento delle procedure di stabilizzazione. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse dei bilanci dei rispettivi enti.

 

     Art. 11. Inquadramento del personale ex ETI

1. L'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie, in applicazione dell'articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), sono autorizzati all'inquadramento del personale ex ETI ed al riconoscimento delle professionalità acquisite con la relativa assegnazione della qualifica e livello retributivo corrispondenti di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

2. Al personale inquadrato è riconosciuto il servizio prestato in posizione di comando come servizio effettivo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali ai fini dell'applicazione degli accordi attuativi del CCRL 2006/2009 relativi alle progressioni professionali e alle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998. Gli oneri relativi alla gestione in comando del predetto personale sono garantiti dai relativi trasferimenti statali e da risorse regionali; agli oneri derivanti dalla quota della Regione, valutati in euro 200.000 annui, si fa fronte con quota parte del Fondo regionale per l'occupazione di cui alla UPB S06.06.004.

 

     Art. 12. Norme concernenti l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza [12]

[1. L'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, previsto dall'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 1965, cessa dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le prestazioni obbligatorie previste a carico del Fondo di cui al comma 1 sono cristallizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e sono determinate e corrisposte secondo i criteri previsti dalla legge regionale n. 15 del 1965, rivalutate secondo gli indici ISTAT dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data del mese antecedente la data di erogazione.

3. A titolo di contributo di solidarietà a favore del Fondo, per gli iscritti è operata una trattenuta sulla retribuzione annua lorda pari al 75 per cento del tasso di inflazione determinato secondo gli indici ISTAT.

4. Le prestazioni facoltative previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1965, cessano con l'entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 13. Modifica alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento)

1. Nel comma 35 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), la parola "classificazione" è sostituita da "sclassificazione".

 

     Art. 14. Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede:

a) per le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, 8, comma 2 e articoli 9, comma 8 e 10, con i bilanci dei rispettivi organismi;

b) per la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23);

c) per le disposizioni di cui all'articolo 6 , commi 7 e 8, e all'articolo 11, valutate complessivamente in euro 200.000 per l'anno 2011 ed in euro 27.700.000 per gli anni successivi, con quota parte del fondo regionale per l'occupazione di cui alla UPB S06.06.004;

d) per le disposizioni di cui all'articolo 1, articolo 4, comma 12, articolo 5, comma 5, articolo 6, comma 6, articolo 9, valutate in euro 3.547.480 per l'anno 2011, in euro 6.988.344 per l'anno 2012, in euro 4.988.344 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed in euro 988.344 per gli anni successivi, con la variazione di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S01.02.001

Oneri per il trattamento economico del personale

2011 euro 273.480

2012 euro 220.344

2013 euro 220.344

UPB S01.02.002

Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'amministrazione regionale

2011 euro 774.000

2012 euro 3.868.000

2013 euro 3.868.000

UPB S03.01.003

Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale – spese correnti

2011 euro 2.000.000

2012 euro 2.000.000

2013 euro ---

UPB S05.01.013

Igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e degli alimenti

2011 euro 500.000

2012 euro 900.000

2013 euro 900.000

in diminuzione

UPB S01.02.002

FNOL - parte corrente

2011 euro ---

2012 euro 3.972.000

2013 euro 4.988.344

mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2) della tabella A allegata alla legge regionale n. 1 del 2011 (legge finanziaria 2011);

UPB S08.01.004

Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

2011 euro 3.547.480

2012 euro 3.016.344

2013 euro ---

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 13 giugno 2012, n. 12.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 settembre 2012, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 212, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma. La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2013, n. 277, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 1, L.R. 17/2012.

[7] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2012, n. 290, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[10] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 15 marzo 2012, n. 6.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[12] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27. L'applicazione del presente articolo era stata differita al 1° gennaio 2012 dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 20.