§ 1.2.7 - L.R. 7 aprile 1966, n. 2.
Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:07/04/1966
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 2 ter. 
Art. 2 quater. 
Art. 2 quinquies. 


§ 1.2.7 - L.R. 7 aprile 1966, n. 2.

Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna.

(B.U. 8 aprile 1966, n. 11).

 

Art. 1. [1]

     L'indennità spettante ai membri del Consiglio regionale della Sardegna e il rimborso delle spese di segreteria e rappresentanza sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna in misura non superiore, all'80% di quella fissata dalla l. 31 ottobre 1965, n. 1261.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina:

     a) l'ammontare della diaria, spettante ai membri del Consiglio regionale, a titolo di rimborso per spese di soggiorno a Cagliari, in misura non superiore a quella fissata dall'art. 2 della l. 31 ottobre 1965, n. 1261; per i Consiglieri regionali, la cui abitazione sia situata ad oltre 35 Km. da Cagliari la stessa diaria è integrata sino ad un massimo del 30 per cento;

     b) le concessioni e le facilitazioni di viaggio da assegnare ai Consiglieri regionali in carica ed a quelli cessati dalla carica ed ai rispettivi familiari a carico, risultanti dagli stati di famiglia, per le finalità e le utilizzazioni stabilite dal Regolamento interno del Consiglio e per un numero di viaggi in tutto il territorio europeo non superiore rispettivamente a dodici e a quattro all'anno [2]

     c) l'indennità di carica spettante ai membri dell'Ufficio di Presidenza, al Presidente e ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, della Commissione di vigilanza della biblioteca e della Giunta delle elezioni, in misura non superiore all'80 per cento di quella fissata per le corrispondenti cariche del Parlamento;

     d) il contributo a favore di ciascun Gruppo consiliare nelle seguenti misure mensili:

     1) una quota rissa per tutti i Gruppi, non interiore all'85 per cento di un'indennità consiliare e non superiore a due volte la medesima; al Gruppo misto, qualora in numero inferiore a tre, spetta una parte della quota fissa in misura proporzionale alla consistenza del Gruppo medesimo;

     2) una quota variabile, in misura non inferiore al 23 per cento dell'indennità consiliare, ragguagliata al numero dei componenti di ciascun Gruppo;

     3) una quota variabile destinata alla copertura dei costi dei dipendenti di ciascun gruppo; tale quota non può superare il limite annuo di 60.000 euro moltiplicato per il numero dei dipendenti assegnati a ciascun gruppo dalla tabella A della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari). Gli eventuali costi, relativi al personale, eccedenti tale limite sono a carico del gruppo [3].

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina i modi e i termini della resa del conto finale sull'utilizzazione del contributo da parte di ciascun Gruppo.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina i modi e i termini della resa del conto finale sull'utilizzazione del contributo da parte di ciascun Gruppo [4].

     e) il rimborso delle spese di viaggio ai membri del Consiglio regionale quando si recano fuori sede per l'assolvimento di incarichi consiliari sia nel territorio della Regione che nel restante territorio nazionale o all'estero [5];

     f) il contributo a carico del Consiglio regionale previsto dall'art. 136 del Regolamento interno;

     g) i massimali d'assicurazione di ciascun membro del Consiglio regionale contro i rischi d'infortunio derivanti dall'esercizio del mandato consiliare e in genere dall'esercizio dell'attività politica, in misura non superiore a dieci volte l'indennità consiliare ragguagliata ad un anno;

     h) un contributo annuo a favore di ciascun Consigliere regionale, non superiore a tre volte l'indennità consiliare mensile, da versarsi con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per spese di documentazione, aggiornamento, stampa e strumentazioni tecnologiche [6].

     Le disposizioni della predetta legge si applicano ai Consiglieri regionali in quanto compatibili con le norme degli articoli seguenti.

 

     Art. 1 bis. [7]

     [Le disposizioni contenute nella lett. d) del precedente articolo sono estese all'accompagnatore di Consigliere regionale che abbia di ritto per effetto di norme di legge all'assegno di accompagnamento, e che si reca fuori sede per l'assolvimento di incarichi consiliari sia nel territorio della Regione che nel restante territorio nazionale o all'estero.]

 

     Art. 1 ter. [8]

     1. Al consigliere sospeso dalla carica ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per la durata della sospensione, un assegno alimentare pari al 70 per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

     2. Nei casi di cui al comma 1 non si fa luogo alla corresponsione della diaria, delle indennità e dei contributi di cui al comma 1 bis dell'articolo 1.

     3. Qualora venga emessa sentenza definitiva di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, al consigliere che sia stato sospeso è corrisposta, per il periodo di sospensione, l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1, dedotto l'assegno percepito ai sensi del comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 2. [9]

     I dipendenti dello Stato, della Regione e di alte pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti di enti e istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato o della Regione, che siano stati eletti Consiglieri regionali, devono chiedere di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della l. 12 dicembre 1986, n. 1078.

     Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai professori universitari di ruolo e nel caso in cui i Consiglieri regionali che siano pubblici dipendenti debbano in virtù di leggi o regolamenti, espletare un periodo di prova o di straordinario e per una durata limitata al periodo di prova o di straordinariato.

 

     Art. 2 bis. [10]

     Ai Consiglieri regionali, che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente e che non ottemperino alle disposizioni in esso contenute o che in ogni caso continuino a percepire stipendio, paga o retribuzione dalla amministrazione di appartenenza, sarà trattenuta una quota dell'indennità di cui al precedente art. 1 pari allo stipendio, paga o retribuzione percepiti dall'amministrazione di cui sono dipendenti, al netto di ogni ritenuta erariale e previdenziale.

 

     Art. 2 ter. [11]

     Con l'indennità di cui al precedente art. 1 non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, dal la Regione, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale o regionale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.

     Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a commissioni di studio e a commissioni di inchiesta.

 

     Art. 2 quater. [12]

     Con l'indennità di cui al precedente art. 1 non sono cumulabili stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporto di pubblico impiego.

 

          Art. 2 quinquies. [13]

     1. Al fine di recepire i principi recati dall'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti nel Consiglio regionale della Sardegna sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare in qualunque momento per la conservazione, in luogo dell'indennità di cui all'articolo 1, primo comma, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

     2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

     3. Qualora l'eletto venga collocato in aspettativa dalla pubblica amministrazione di appartenenza in data antecedente all'immissione nella carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 23 della legge costituzionale n. 3 del 1948 (Statuto speciale per la Sardegna), ogni onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza per tale periodo è a completo carico del Consiglio regionale.

     4. Nell'ipotesi che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, le contribuzioni relative al conseguimento del diritto a percepire l'assegno vitalizio in favore dei consiglieri regionali gravano sulle voci previste alle lettere a), b), c), e), f) e h) dell'articolo 1, secondo comma, della presente legge. Qualora quanto dovuto per tali voci non consenta la necessaria capienza contributiva, il consigliere regionale integra in via diretta la residua parte di contribuzione.

     5. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della immissione in carica degli eletti ai sensi dell'articolo 23 della legge costituzionale n. 3 del 1948; di questa il consigliere regionale dà comunicazione alle amministrazioni di appartenenza per i conseguenti adempimenti.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai consiglieri regionali a partire dalla elezione della XIV legislatura consiliare.


[1] Si riporta il testo coordinato del presente articolo con le modifiche recate successivamente dalle LL.RR. 1 marzo 1968, n. 15, 19 aprile 1977, n. 14, 9 novembre 1981, n. 37, 31 maggio 1984, n. 26, 13 agosto 1985, n. 19 - che abroga tra l'altro la L.R. 14/1977 - e 22 gennaio 1986, n. 16.

[2] Lettera così modificata dall’art. 30 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[3] Punto così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2011, n. 16.

[4] Lettera già modificata dalle LL.RR. 6 novembre 1992, n. 20 e 25 ottobre 1993, n. 52, sostituita dall'art. 8 della L.R. 18 dicembre 1995, n. 37 e così ulteriormente modificata dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[5] Lettera così modificata dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[6] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 novembre 1981, n. 37 e abrogato dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1994, n. 39.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1° marzo 1968, n. 15.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 1° marzo 1968, n. 15.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 1° marzo 1968, n. 15.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 1° marzo 1968, n. 15 e così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 1° marzo 1968, n. 15 e così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.