§ 1.3.134 - L.R. 18 dicembre 1995, n. 37.
Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:18/12/1995
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. Ciascun Gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale, può dotarsi del personale occorrente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nei [...]
Art. 2.      1. Il personale di cui all'articolo 1 deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri Enti pubblici.
Art. 3.     
Art. 4.      1. I Gruppi consiliari non possono stipulare contratti per prestazioni d'opera, fatta eccezione per il conferimento di incarichi libero- professionali per oggetti determinati, da adottarsi con [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      1. I contratti stipulati ai sensi della presente legge con il personale di cui all 'articolo 5 non possono essere risolti se non per giusta causa o giustificato motivo.
Art. 8.      1.
Art. 9.      1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 1996.


§ 1.3.134 - L.R. 18 dicembre 1995, n. 37. [1]

Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

(B.U. 22 dicembre 1995, n. 43)

 

     Art. 1.

     1. Ciascun Gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio regionale, può dotarsi del personale occorrente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nei limiti dei contingenti numerici previsti dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Il personale di cui all'articolo 1 deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri Enti pubblici.

     2. La richiesta di comando presso uno dei Gruppi consiliari, su proposta nominativa del Presidente del Gruppo interessato, corredata dell'assenso scritto del dipendente, da acquisire a cura del Gruppo medesimo, e inoltrata all'Amministrazione di appartenenza del dipendente a cura del Presidente del Consiglio regionale.

     3. Il comando per la stessa persona ha effetto per la sola legislatura in corso e puo essere rinnovato. Il comando puo cessare anticipatamente per volontà dello stesso comandato o del Gruppo richiedente [2].

     4. I dipendenti comandati ai sensi della presente legge conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano alle dipendenze funzionali del Gruppo cui sono assegnati.

     5. L'orario di lavoro del personale di cui all'articolo 1 e le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni sono disciplinati dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari, nel rispetto dei contratti collettivi.

     6. I dipendenti del Consiglio regionale non possono essere comandati presso i Gruppi consiliari.

 

     Art. 3.

     01. Al personale comandato ai sensi dell'articolo 2 è riconosciuto il trattamento economico previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32. L'indennità è calcolata nella misura e con le modalità previste per il personale di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 della medesima legge [3].

     1. La retribuzione e gli altri compensi erogati ai dipendenti di cui all'articolo 1, nonché tutti gli oneri comunque derivanti dalle loro prestazioni, sono a carico del Gruppo richiedente.

 

     Art. 4.

     1. I Gruppi consiliari non possono stipulare contratti per prestazioni d'opera, fatta eccezione per il conferimento di incarichi libero- professionali per oggetti determinati, da adottarsi con contratti aventi forma scritta e la cui durata non può superare quella della legislatura nella quale detti contratti sono sottoscritti.

     1 bis. I gruppi consiliari possono altresì stipulare contratti di lavoro autonomo concernenti prestazioni d'opera intellettuale per oggetti determinati, da adottarsi in forma scritta, la cui durata non può superare quella della legislatura nella quale detti contratti sono sottoscritti [4].

 

     Art. 5. [5]

     [1. Il personale attualmente in servizio che alla data del 30 giugno 1995 prestava la propria opera alle dipendenze dei Gruppi consiliari presso la sede del Consiglio regionale, con regolare assicurazione obbligatoria alla medesima data, nonché il personale dipendente di Gruppi non ricostituiti nella legislatura in corso, purché regolarmente assunto e in servizio alla data del 17 luglio 1994, con regolare assicurazione obbligatoria alla medesima data, permane in servizio ad esaurimento con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, secondo le norme di cui al presente articolo ed agli articoli 6 e 7.

     2. Lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di cui al comma 1 e regolato dai contratti individuali da essi stipulati con i singoli Gruppi, nel rispetto di un contratto collettivo che dovrà, essere definito, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra una delegazione espressa dai Presidenti dei Gruppi consiliari e la rappresentanza del personale.

     3. Il contratto collettivo determina le retribuzioni minime spettanti ai dipendenti, ispirandosi a criteri di differenziazione con riferimento alle mansioni effettivamente svolte e documentate.

     4. Del contratto collettivo deve essere depositata copia presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale al fine di determinare l'entità del contributo da erogare.]

 

     Art. 6. [6]

     [1. Ciascun Gruppo mantiene in servizio in sovrannumero il personale di cui all'articolo 5 eccedente rispetto ai contingenti numerici stabiliti nella tabella A e per il quale non sia stato attuato il passaggio ad altro Gruppo ai sensi del comma 5. La parte del contributo di cui al numero 3) della lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), come modificata dall'articolo 8 della presente legge, spettante al Gruppo per ciascun dipendente in sovrannumero e ridotta del 30 per cento. È obbligo del presidente del Gruppo indicare al Presidente del Consiglio i dipendenti eventualmente in sovrannumero ai sensi della tabella A della presente legge [7].

     2. In caso di estinzione di un Gruppo, il relativo personale non passato ad altri gruppi ai sensi del comma 5 e trasferito al Gruppo misto. Qualora non sia costituito il Gruppo misto, detto personale e assunto in sovrannumero dagli altri Gruppi proporzionalmente alla loro consistenza numerica. In caso di pari consistenza di Gruppi, e qualora non intervenga un accordo fra di essi, il dipendente è assunto dal Gruppo da lui prescelto tra quelli aventi pari consistenza.

     3. Il passaggio dei dipendenti da un Gruppo all'altro è sempre consentito, anche al di fuori dei casi contemplati dai commi 2 e 5, qualora il trasferimento avvenga verso il Gruppo che non abbia raggiunto il contingente numerico massimo previsto dalla tabella A [8].

     4. [9].

     5. Nel caso in cui un Gruppo copra posti vacanti assumendo personale in sovrannumero o proveniente da Gruppi cessati, la parte del contributo di cui al numero 3) della lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, come modificata dall'articolo 8 della presente legge, spettante al Gruppo per ciascun dipendente assunto ai sensi del presente comma e aumentata del 30 per cento.

     6. In tutti i casi di passaggio di dipendenti da un Gruppo all'altro, resta a carico del Gruppo di provenienza la liquidazione di ogni spettanza maturati dal dipendente, compreso il trattamento di fine rapporto. E' consentito che le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto vengano accreditate al Gruppo assumente.]

 

     Art. 7.

     1. I contratti stipulati ai sensi della presente legge con il personale di cui all 'articolo 5 non possono essere risolti se non per giusta causa o giustificato motivo.

     2. Ogni comportamento del dipendente idoneo a far venir meno il rapporto fiduciario è considerato giustificato motivo di licenziamento.

     3. Qualora il licenziamento sia determinato da sopravvenuta incompatibilità politica, si applicano le norme sul personale dei Gruppi estinti.

 

     Art. 8.

     1. [10].

     2. Nel costo dei dipendenti dei Gruppi, cui è ragguagliata la quota del contributo indicata al numero 3) della lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, come modificata dal presente articolo, sono considerati esclusivamente i dipendenti comandati ai sensi dell'articolo 1 e quelli mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 5.

     3. Il contributo relativo alla spesa per il personale è corrisposto mensilmente con riferimento al costo del personale al 1º gennaio e viene conguagliato periodicamente con riferimento ai maggiori o minori costi eventualmente intervenuti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 1996.

 

 

TABELLA A

 

------------------------------------------------------------------

Consistenza numerica                            Unità di Personale

dei Gruppi

------------------------------------------------------------------

Da 1 a 2 consiglieri                                    1

Da 3 a 5 consiglieri                                    2

Da 6 a 10 consiglieri                                   3

Da 11 a 15 consiglieri                                  4

Da 16 a 20 consiglieri                                  5

Per ogni 5 consiglieri oltre i 20                       1

------------------------------------------------------------------

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 9 gennaio 2014, n. 2, con la decorrenza ivi prevista all'art. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2011, n. 16.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 13 settembre 2012, n. 17.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2008, n. 14.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2008, n. 14.

[9] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17.

[10] Sostituisce la lettera d), comma 1, art. 1 della L.R. 7 aprile 1966, n. 2.