§ 1.3.112 – L.R. 26 agosto 1988, n. 32.
Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:26/08/1988
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Livelli di coordinamento e nomina dei coordinatori).
Art. 2.  (Nomina dei sostituti).
Art. 3.  (Ambiti di competenza dei componenti della Giunta e dei coordinatori).
Art. 4.  (Delega delle attribuzioni del componente della Giunta e delega delle funzioni dei coordinatori).
Art. 5.  (Responsabilità dei coordinatori).
Art. 6.  (Modalità per la comunicazione dei provvedimenti adottati dai coordinatori).
Art. 7.  (Annullamento, revoca e riforma dei provvedimenti dei coordinatori).
Art. 8.  (Responsabilità del procedimento).
Art. 9.  (Attribuzioni del coordinatore generale).
Art. 10.  (Attribuzioni specifiche del coordinatore generale della Presidenza della Giunta).
Art. 11.  (Attribuzioni specifiche del coordinatore generale della ragioneria).
Art. 12.  (Attribuzioni specifiche del coordinatore generale della Ragioneria).
Art. 13.  (Attribuzioni specifiche del coordinatore generale del Servizio di organizzazione e metodo e del personale).
Art. 14.  (Attribuzioni dei coordinatori di servizio e di settore).
Art. 15.  (Attribuzioni specifiche dei coordinatori di servizio).
Art. 16.  (Attribuzioni specifiche dei coordinatori di settore).
Art. 17.  (Funzioni di ufficiale rogante).
Art. 18.  (Attribuzioni specifiche del coordinatore di settore del servizio della Ragioneria generale).
Art. 19.  (Riferimenti alle previgenti qualifiche e funzioni).
Art. 20.  (Congedo, aspettativa ed invio in missione dei coordinatori).
Art. 21.  (Rapporto interorganico delle strutture organizzative periferiche dell'amministrazione).
Art. 22.  (Istituzione, composizione, ordinamento e funzioni del Servizio ispettivo).
Art. 23.  (Competenza funzionale).
Art. 24.  (Modifica dell'art. 8 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51).
Art. 25.  (Applicazione agli enti strumentali).
Art. 26.  (Compiti degli Uffici di Gabinetto).
Art. 26 bis.  (Composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione)
Art. 27.  (Composizione degli uffici di Gabinetto degli assessorati
Art. 28.  (Trattamento economico dei componenti dell'Ufficio di Gabinetto).
Art. 29.  (Abrogazione di norme).
Art. 30.  (Norma transitoria).
Art. 31.  (Entrata in vigore delle norme relative agli Uffici di Gabinetto).
Art. 32.  (Norma finanziaria).


§ 1.3.112 – L.R. 26 agosto 1988, n. 32.

Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 6 settembre 1988, n. 33).

 

Art. 1. (Livelli di coordinamento e nomina dei coordinatori).

     1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale sono individuati tre livelli funzionali di coordinamento:

     a) coordinatore generale;

     b) coordinatore di servizio;

     c) coordinatore di settore.

     2. [1].

     3. Le funzioni di coordinatore di servizio sono conferite, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su proposta motivata del componente della Giunta competente nel ramo dell'amministrazione, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, a scelta tra gli impiegati del ruolo unico dell'Amministrazione regionale appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale o all'ottava qualifica funzionale, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio.

     4. Con la medesima procedura di cui al precedente comma sono conferite le funzioni di coordinatore di settore agli impiegati del ruolo unico dell'Amministrazione regionale appartenenti a qualifica funzionale non inferiore alla settima, che abbiano almeno 3 anni di anzianità di servizio.

     5. La scelta di cui ai commi terzo e quarto è effettuata tra gli impiegati che, in possesso dei requisiti prescritti dai commi medesimi, siano in atto assegnati al ramo dell'Amministrazione al quale la struttura organizzativa di destinazione appartiene ovvero, pur assegnati a ramo diverso, ne abbiano fatto istanza entro il termine perentorio stabilito nell'apposito avviso. L'avviso è emanato dall'Assessore regionale competente in materia di personale, che fissa in almeno venti giorni il termine per la presentazione delle istanze [2].

     5 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, determina preliminarmente i criteri, sentita la competente Commissione consiliare, in base ai quali ha luogo la scelta, avuto riguardo allo stato di servizio, alla capacità e preparazione professionale ed alla preparazione specifica richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione [3].

     6. Gli incarichi di coordinatore hanno durata triennale e, nel corso del triennio, possono essere revocati con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

     6 bis. La mancata predisposizione degli atti contemplati dall'articolo 8 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, e dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 47, costituisce motivo di revoca dell'incarico di coordinatore generale, su iniziativa dell'Assessore regionale competente in materia di personale [4].

     7. Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

     8. Ai coordinatori è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità di coordinamento la cui misura è determinata con i procedimenti e gli accordi contemplati dall'art. 3 della l.r. 25 giugno 1984, n. 33.

 

     Art. 2. (Nomina dei sostituti).

     1. Al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione ed entro 30 giorni dalla relativa nomina, si provvede alla nomina dei sostituti per le ipotesi di assenza, impedimento o vacanza sopravveniente, come in appresso;

     a) per il coordinamento generale, tra i coordinatori di servizio del ramo dell'amministrazione;

     b) per il coordinatore di servizio, tra i coordinatori dei settori nei quali il servizio stesso è articolato;

     c) per il coordinatore di settore, tra gli altri coordinatori dei settori nei quali il servizio stesso è articolato.

     2. Qualora ulteriori circostanze di assenza, impedimento o vacanza sopravveniente avessero a verificarsi nei confronti dei sostituti nominati ai sensi del precedente comma, le relative funzioni di coordinamento sono interinalmente assunte dal coordinatore generale e, nel caso in cui le ragioni ostative lo riguardino, dal suo sostituto.

     3. In caso di assenza dal servizio, a qualunque titolo, per un periodo continuativo superiore a 90 giorni, l'incarico di coordinamento e sospeso per il tempo eccedente detto periodo, con esclusione del diritto alla relativa indennità. In tale circostanza ai coordinatori che svolgono le funzioni sostitutive di cui alle lett. a) e b) del primo comma è attribuita una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra quella spettante al coordinatore sostituito e quella in godimento.

     4. In ogni altro caso di vacanza degli incarichi di coordinamento, la continuità delle relative funzioni è assicurata dal coordinatore di servizio in luogo del Coordinatore di servizio, dal componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione in luogo del coordinatore generale, dal Coordinatore generale in luogo dei Coordinatori di servizio e di settori in caso di contemporanea vacanza degli incarichi e dal componente della Giunta competente nel ramo dell'amministrazione in caso di contemporanea vacanza degli incarichi di Coordinatore generale e di servizio o degli incarichi di coordinatore generale, di servizio e di settore [5].

     5. [6].

 

     Art. 3. (Ambiti di competenza dei componenti della Giunta e dei coordinatori).

     1. I coordinatori esercitano le funzioni sotto la direzione politica del componente della Giunta regionale dal quale dipendono, che indica gli obiettivi da raggiungere, definisce le relative scale di priorità, emana, anche con riferimento alle singole leggi da applicare, le direttive generali e di massima, per il raggiungimento degli obiettivi programmati, verifica i risultati conseguiti, può loro muovere ogni opportuno rilievo o contestazione.

     2. Compete ai coordinatori, secondo il ramo di amministrazione e nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale tra i livelli di coordinamento, la titolarità delle scelte operative conseguenti agli atti ed alle direttive di cui ai precedenti commi, concernenti l'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per il conseguimento degli obiettivi indicati dal componente della Giunta regionale, garantendo l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione secondo i principi della legalità, dell'efficacia, della tempestività e dell'economicità della gestione.

 

     Art. 4. (Delega delle attribuzioni del componente della Giunta e delega delle funzioni dei coordinatori).

     Oltre alle attribuzioni loro spettanti ai sensi della presente legge, i coordinatori esercitano le attribuzioni che ad essi vengono delegate in tutto o in parte, con propri decreti, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori.

     2. Non sono comunque delegabili ai coordinatori le attribuzioni che la l.r. 7 gennaio 1977, n. 1, assegna al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, fatta eccezione per quelle indicate dalla lett. h) dell'art. 2 e dalle lett. c) e h) dell'art. 6 della legge medesima.

     3. Il coordinatore, di settore esercita altresì le attribuzioni di cui alle lett. f), g), h), i), l) dell'art. 15 che il coordinatore di servizio deleghi in tutto o in parte, con proprio decreto, previa autorizzazione del componente della Giunta competente nel ramo dell'amministrazione.

     4. I decreti che dispongono la delega sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. (Responsabilità dei coordinatori).

     1. Oltre alla responsabilità prevista per tutti gli impiegati regionali, i coordinatori sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

     2. In particolare i coordinatori sono responsabili dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dalla Giunta regionale o dall'Assessore per la branca di competenza; rispondono altresì della rigorosa osservanza dei termini e delle norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

     3. I risultati negativi eventualmente rilevati nell'organizzazione del lavoro e nell'attività dei servizi e dei settori sono contestati:

     a) ai coordinatori di servizio e di settore dal coordinatore generale;

     b) ai coordinatori generali dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore, a seconda delle rispettive competenze.

 

     Art. 6. (Modalità per la comunicazione dei provvedimenti adottati dai coordinatori).

     1. I provvedimenti adottati dai coordinatori, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su conforme deliberazione della Giunta medesima e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono contestualmente comunicati, per quanto di competenza, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, con le modalità stabilite nello stesso decreto.

     2. Fino all'emanazione di detto decreto i coordinatori sono tenuti a comunicare al componente della Giunta regionale competente, contestualmente alla loro adozione, gli atti disposti nell'esercizio delle attribuzioni proprie e delegate.

     3. Tutti gli atti adottati dai coordinatori di servizio e di settore sono comunicati al coordinatore generale del competente ramo dell'amministrazione.

 

     Art. 7. (Annullamento, revoca e riforma dei provvedimenti dei coordinatori).

     1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori hanno facoltà di disporre d'ufficio, entro 40 giorni, dall'emanazione, la revoca o la riforma, per motivi di merito, degli atti emanati dai coordinatori. Essi, in sede di autotutela, hanno facoltà di procedere all'annullamento degli atti emanati dai coordinatori in ogni tempo per vizi di legittimità. Parimenti hanno facoltà di revocare o modificare, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, rinnovabili o prorogabili, adottati dai coordinatori.

     2. I provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori di cui al precedente comma sono adottati con decreto motivato, sentito il coordinatore che ha emanato l'atto.

     3. Contro i provvedimenti adottati dai coordinatori è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del suo Presidente.

 

     Art. 8. (Responsabilità del procedimento). [7]

 

     Art. 9. (Attribuzioni del coordinatore generale).

     1. II coordinatore generale garantisce la coerenza dell'azione amministrativa con gli indirizzi politico-programmatici, formulando proposte sulle iniziative necessarie, quando queste rientrino nell'ambito della sfera politica.

     2. In rappresentanza del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione, può essere delegato a presiedere gli organi collegiali dell'amministrazione o a parteciparvi, fatta eccezione per le sedute della Giunta regionale e dei dipartimenti.

     3. Per il perseguimento degli obiettivi programmati e nel rispetto delle direttive generali e di massima impartite dal componente della Giunta regionale e delle indicazioni formulate dal medesimo componente in ordine alle scale di priorità, il coordinatore generale:

     a) adotta tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla Giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell'amministrazione, rientranti nei limiti della competenza per valore superiore a 400.000.000 di lire;

     b) adotta, secondo le modalità predeterminate dalla Giunta regionale qualora non siano direttamente stabilite per legge, regolamento o programma, le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio della Regione, a favore di enti e persone, per valore superiore a lire 400.000.000 e fino all'importo di lire 1.000.000.000 e propone all'Assessore competente le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

     c) esercita, assumendone le responsabilità, le funzioni di propulsione, coordinazione, direttiva e controllo delle strutture di più limitata competenza; promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei servizi, l'economicità e l'efficienza dei medesimi, l'imparzialità e regolarità dell'attività amministrativa;

     d) cura il coordinamento organizzativo e funzionale fra i servizi e verifica i risultati conseguiti;

     e) in caso di inadeguata operatività dei settori nell'espletamento delle proprie attività specifiche e nell'attuazione dei programmi affidati, il coordinatore generale sollecita dei programmi affidati, il coordinatore generale sollecita il competente coordinatore di servizio ad assumere le necessarie iniziative; rimasto senza esito il richiamo, interviene nell'esercizio del potere sostitutivo assumendo direttamente tutte le iniziative atte a rimuovere i motivi della disfunzione;

     f) promuove, secondo motivate valutazioni sul rapporto costo- beneficio, il parere del Comitato per l'organizzazione ed il personale per la istituzione, modificazione o soppressione delle strutture organizzative nel ramo dell'amministrazione;

     g) provvede all'assegnazione e al trasferimento del personale tra i diversi servizi del ramo dell'amministrazione, avendo riguardo alle esigenze operative delle strutture predette; ove il trasferimento comporti mutamento di sede, resta fermo l'obbligo di sentire il dipendente. Dei predetti atti è comunque data comunicazione al Servizio di organizzazione e metodo e del personale;

     h) dispone sulle domande di congedo ordinario dei coordinatori di servizio, avuto riguardo alle esigenze operative del ramo

dell'amministrazione;

     i) formula richieste di parere agli organi consultivi

dell'amministrazione e risponde ai rilievi istruttori dell'organo di controllo sugli atti propri e dei dipendenti coordinatori di servizio e di settore;

     l) coadiuva il componente della Giunta regionale nella predisposizione delle direttive politico-amministrative alla cui osservanza sono tenute le strutture dipendenti, nonché nella predisposizione dei programmi o degli obiettivi prioritari da perseguire entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

     m) predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

     n) predispone gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'amministrazione;

     o) riferisce periodicamente al componente della Giunta regionale sui risultati dell'azione amministrativa, sulle iniziative assunte per assicurare la coerenza della stessa con gli atti politici della programmazione e sulle inadeguatezze riscontrate negli obiettivi e nei mezzi a disposizione per il conseguimento degli stessi.

     4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il coordinatore generale si avvale di un ufficio costituito da un numero di impiegati appartenenti al ruolo unico regionale non superiore a sei unità.

 

     Art. 10. (Attribuzioni specifiche del coordinatore generale della Presidenza della Giunta).

     1. Il coordinatore generale della Presidenza della Giunta regionale coadiuva il Presidente nell'attività di coordinamento dei dipartimenti di cui all'art. 8 della l.r. 7 gennaio 1977, n. 1, e nella predisposizione dell'ordine del giorno della Giunta regionale, presenzia alle sedute della Giunta e sovrintende all'attività di collegamento tra i dipartimenti, tra questi e la Giunta, nonché tra i servizi dell'amministrazione, anche impartendo idonee disposizioni.

 

     Art. 11. (Attribuzioni specifiche del coordinatore generale della ragioneria).

     1. Tutti gli atti inerenti liti attive e passive avanti la Magistratura ordinaria vengono adottati dal coordinatore generale del Servizio legislativo quando il valore della controversia sia contenuto in lire 50.000.000 salvo che l'Amministrazione regionale non decida di avvalersi dell'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato.

     2. Quando il valore della controversia superi detto limite o sia indeterminabile ed altresì in relazione ai giudizi avanti la Magistratura amministrativa o la Corte costituzionale, il coordinatore generale del Servizio legislativo riferisce per iscritto alla Giunta regionale, la quale assumerà le proprie determinazioni in ordine all'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione avvalendosi, ove necessario, del patrocinio di avvocati esterni.

     [3. Nei casi in cui l'Amministrazione, in virtù di quanto disposto al primo comma o a seguito di deliberazione della Giunta regionale negli altri casi, sia rappresentata in giudizio dagli avvocati e procuratori del Servizio legislativo, i diritti e gli onorari relativi a controversie il cui esito non comporti soccombenza per l'Amministrazione, definite con sentenze, ordinanza o transazione, spettano ai medesimi professionali legali nelle misure rispettivamente stabilite dall'articolo 21, secondo e terzo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle diverse fattispecie ivi contemplate. La ripartizione fra gli aventi diritto sarà disciplinata con deliberazione della Giunta regionale.] [8]

     4. Il coordinatore generale del Servizio legislativo in relazione agli atti di cui al primo comma ripartisce i relativi incarichi tra gli avvocati ed i procuratori addetti.

 

     Art. 12. (Attribuzioni specifiche del coordinatore generale della Ragioneria).

     1. Al coordinatore generale della Ragioneria generale della Regione, oltre alle attribuzioni previste dalla l.r. 5 maggio 1983, n. 11, spetta:

     a) apporre il visto sugli atti con cui si provvede ad accertare entrate, ad assumere impegni a carico del bilancio e delle contabilità speciali ed a sottoscrivere i relativi titoli di spesa per importi superiori a 300 milioni di lire;

     b) apporre il visto sugli atti che non comportano impegno di spesa;

     c) sottoscrivere il referto sugli atti di impegno e di liquidazione che si ritiene non possano aver corso;

     d) apporre il visto sugli atti di impegno e sottoscrivere i titoli di spesa ai quali si debba dare comunque esecuzione ai sensi dell'art. 56 della l.r. 5 maggio 1983, n. 11;

     e) provvedere con propria determinazione ad accertare le somme da conservarsi nel conto dei residui, nonché le eventuali economie e maggiori spese;

     f) con propria determinazione allo scopo di fronteggiare eventuali deficienze di cassa, disporre i trasferimenti delle quote di giacenza esistenti sui conti di tesoreria e compensare detti trasferimenti entro l'anno finanziario in cui sono stati disposti, mediante retrocessione ai conti di provenienza delle somme trasferite [9].

 

     Art. 13. (Attribuzioni specifiche del coordinatore generale del Servizio di organizzazione e metodo e del personale).

     1. Il coordinatore generale del Servizio di organizzazione e metodo e del personale, oltre alle competenze previste dalla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, dispone:

     a) la nomina in prova, previa deliberazione della Giunta regionale, dei vincitori dei concorsi pubblici e degli assunti per obblighi di legge, nonché la successiva conferma in ruolo;

     b) l'inquadramento del personale del ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali e l'attribuzione dei profili professionali secondo le prescrizioni della vigente normativa;

     c) il riconoscimento, al personale nominato in ruolo, dei servizi resi anteriormente;

     d) la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa;

     e) la cessazione dal servizio del personale regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

     2. Restano comunque riservate all'Assessore regionale competente in materia di personale:

     a) la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa ai coordinatori generali, per le quali si prescinde dai pareri amministrativi prescritti per il restante personale;

     b) i provvedimenti relativi al personale che comportano trasferimento a diverso ramo dell'amministrazione;

     c) l'irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alle note di demerito;

     d) provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.

 

     Art. 14. (Attribuzioni dei coordinatori di servizio e di settore).

     1. I coordinatori di servizio e di settore hanno funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle articolazioni della organizzazione amministrativa cui sono preposti.

     2. Curano la realizzazione dei programmi di lavoro elaborati ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel rispetto dell'indirizzo politico amministrativo impartito dagli organi di governo della Regione.

     3. Esercitano ogni altra attribuzione funzionale o delegata, anche di rilievo esterno, determinata dalle leggi o dai regolamenti.

 

     Art. 15. (Attribuzioni specifiche dei coordinatori di servizio).

     1. Il coordinatore di servizio:

     a) collabora con il coordinatore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti;

     b) assicura l'impiego della struttura per il perseguimento degli obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi superiori nonché delle scale di priorità dagli stessi indicate;

     c) promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e riferisce periodicamente al coordinatore generale sull'andamento dell'azione amministrativa, redigendo idonea relazione contenente precisi elementi sull'area di utenza, sui carichi di lavoro gravanti sulla struttura, sulle disponibilità finanziarie e di personale addetto, al fine di promuovere l'eventuale adeguamento negli obiettivi e nei mezzi;

     d) adotta tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla Giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell'amministrazione, che rientrino nei limiti della competenza per valore superiore a 100 e fino a 400 milioni di lire;

     e) adotta, secondo le modalità predeterminate dalla Giunta regionale qualora non siano direttamente stabilite per legge, regolamento o programma, le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio della Regione, a favore di enti e persone fino all'importo di lire 400.000.000, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

     f) provvede all'assolvimento di compiti connessi con il coordinamento e controllo delle strutture amministrative dipendenti, nonché all'utilizzazione ottimale del personale, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

     g) relaziona sulle proposte di transazione o richieste di rinuncia a diritti derivanti, in base a clausole contrattuali, da inadempimento, rappresenta l'amministrazione nella stipula o determinazione delle medesime e cura i relativi adempimenti;

     h) cura la definizione di tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo;

     i) dispone i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed abilitazione, ad eccezione delle categorie di atti che la legge demanda alla competenza della Giunta regionale;

     l) emana provvedimenti di rilevanza esterna:

     1) diretti alla conservazione del patrimonio regionale che abbiano carattere d'urgenza, nei limiti d'impegno della spesa fino a 100 milioni salvo ratifica da parte dei competenti organi regionali;

     2) a contenuto e natura vincolata ed obbligatoria in applicazione di norme di legge e di richieste che non comportino impegni di spesa;

     m) dispone sulle domande di congedo ordinario inoltrate dal personale dipendente.

 

     Art. 16. (Attribuzioni specifiche dei coordinatori di settore).

     1. Spetta ai coordinatori di settore adottare tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla Giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell'amministrazione, che rientrino nei limiti della competenza per valore fino all'importo di lire 100.000.000.

     2. Il coordinatore di settore collabora con il coordinatore del servizio e con il coordinatore generale ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza.

 

     Art. 17. (Funzioni di ufficiale rogante). [10]

     1. Ai coordinatori di settore con profilo professionale di area giuridico-amministrativa può essere affidato, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale previa deliberazione della Giunta regionale su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'amministrazione di cui il settore fa parte, l'incarico di ufficiale rogante dell'amministrazione. Ove non sia possibile provvedervi a mezzo di coordinatori di settore, la stessa funzione può essere conferita ad un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla settima con profilo professionale della predetta area.

 

     Art. 18. (Attribuzioni specifiche del coordinatore di settore del servizio della Ragioneria generale).

     1. Ai coordinatori di settore del servizio della Ragioneria generale della Regione spetta, fino all importo di 300 milioni di lire:

     a) vistare l'assunzione di impegni a carico del bilancio o delle contabilità speciali;

     b) sottoscrivere i titoli di spesa emessi a carico del bilancio o della contabilità speciale.

 

     Art. 19. (Riferimenti alle previgenti qualifiche e funzioni).

     1. I riferimenti della legislazione regionale a qualifiche o funzioni previste dal precedente ordinamento del personale si intendono riferiti alle attuali qualifiche e funzioni secondo le equiparazioni indicate nella allegata tab. A.

 

     Art. 20. (Congedo, aspettativa ed invio in missione dei coordinatori).

     1. Il coordinatore generale dispone per le proprie missioni nel territorio nazionale informandone l'Assessore regionale.

     2. Il coordinatore generale dispone l'invio in missione ed esprime il parere per la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa per i coordinatori di servizio. I coordinatori di servizio dispongono l'invio in missione e esprimono parere per la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa per il restante personale.

 

     Art. 21. (Rapporto interorganico delle strutture organizzative periferiche dell'amministrazione).

     1. I servizi e settori istituiti quali articolazioni periferiche dell'organizzazione regionale, oltre ai compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'art. 4 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, provvedono al disbrigo dei compiti operativi nelle materie attribuite alle strutture organizzative centrali del ramo amministrativo di appartenenza.

     2. Quando la unicità dell'intervento sia opportuna per esigenze di organicità, l'attuazione degli interventi concernenti più ambiti territoriali è attribuita ai servizi centrali anziché alle strutture periferiche di cui al comma precedente.

 

     Art. 22. (Istituzione, composizione, ordinamento e funzioni del Servizio ispettivo).

     1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Servizio ispettivo.

     2. Al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale sono assegnati, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta del Presidente, da due a cinque impiegati del ruolo unico dell'Amministrazione regionale appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale, i quali, per la durata dell'assegnazione al Servizio ispettivo, sono equiparati ad ogni effetto giuridico ed economico ai coordinatori generali.

     3. Con atto del Presidente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, essi sono incaricati di specifici compiti ispettivi, volti ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativo-contabile, nonché la razionale organizzazione dei servizi e l'adeguata utilizzazione del personale presso l'Amministrazione regionale e gli enti amministrativi da essa dipendenti. Nell'atto di incarico sono determinati l'ambito dell'indagine ed il termine entro cui l'incaricato deve riferire alla Giunta regionale.

     4. L'incaricato ha il potere di verificare e acquisire atti, di ricevere testimonianze per le quali redige processo verbale, evitando, per quanto possibile, d'intralciare l'attività corrente degli uffici.

     5. Nell'ipotesi in cui l'ufficio oggetto dell'indagine rifiuti l'esibizione di particolari atti, l'incaricato riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale, se il rifiuto è di ostacolo per i propri adempimenti.

     6. Al termine dei propri accertamenti, l'incaricato riferisce alla Giunta regionale l'esito delle ispezioni o inchieste ad esso affidate, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati. Comunica altresì al Servizio di organizzazione e metodo e del personale copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate, nonché tutti i fatti che possono dar luogo a procedimenti disciplinari.

     7. Il coordinatore con funzioni ispettive che, nell'esercizio o a causa di tali funzioni, accerta fatti che presentano caratteri di reati per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, è obbligato a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale.

     8. Il coordinatore generale con maggiore anzianità di servizio fra quelli assegnati al Servizio ispettivo svolge le funzioni di coordinamento dell'attività dell'ufficio, fermo restando che degli incarichi loro affidati i coordinatori assegnati al Servizio ispettivo rispondono direttamente alla Giunta regionale.

 

     Art. 23. (Competenza funzionale).

     1. La competenza funzionale attribuita ai coordinatori dalla presente legge, prescinde dai limiti per valore nella medesima stabiliti.

 

     Art. 24. (Modifica dell'art. 8 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51). [11]

 

     Art. 25. (Applicazione agli enti strumentali).

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli enti strumentali della Regione provvedono ad adeguare ad essa i propri regolamenti organici.

 

     Art. 26. (Compiti degli Uffici di Gabinetto).

     1. E' istituito, per ognuno dei componenti della Giunta regionale, un Ufficio di Gabinetto, col compito di assistere i componenti medesimi nei rapporti esterni e in quelli con gli apparati politici ed amministrativi e fornire un supporto tecnico-professionale idoneo ad assicurare l'analisi e il perseguimento degli obiettivi programmatici. L'Ufficio è diretto dal Capo del Gabinetto che può operare su delega dell'Assessore.

     2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale conserva inoltre i compiti di cui all'art. 9 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Art. 26 bis. (Composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione) [12]

     1. L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione assicura le funzioni generali relative alla rappresentanza legale della Regione e fornisce assistenza diretta al Presidente della Regione ai fini dell'espletamento delle sue funzioni provvedendo, inoltre, al raccordo con gli organi istituzionali e politici.

     2. L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione è articolato in:

     a) Ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza della Regione, composto da dieci unità di personale scelte ai sensi del comma 3 dell'articolo 27;

     b) Segreteria del Presidente della Regione, composta da un segretario particolare scelto ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 e da cinque unità di personale scelte ai sensi del comma 3 dell'articolo 27;

     c) Ufficio di staff tecnico, composto da esperti in numero non superiore a sei, nominati tra soggetti anche estranei alle pubbliche amministrazioni dotati di elevata e comprovata professionalità che riferiscono direttamente al Presidente della Regione; un consulente per ogni direzione generale o ufficio di pari grado della Presidenza della Regione, scelto ai sensi del comma 4 dell'articolo 27; quattro unità di personale di supporto amministrativo, tecnico o contabile scelte ai sensi del comma 3 dell'articolo 27;

     d) Comitato per la legislazione e l'amministrazione, con funzioni di collaborazione nella predisposizione e nella fase di approvazione delle leggi regionali composto da un numero di esperti non superiore a cinque scelti tra magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati e procuratori di Stato, professori e ricercatori universitari, professionisti iscritti negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea e dirigenti pubblici; il Presidente della Regione, con proprio decreto, disciplina la struttura, il funzionamento e l'organizzazione del Comitato per la legislazione e l'amministrazione, specificandone le funzioni;

     e) Ufficio del cerimoniale della Regione, composto da cinque unità di personale di cui una di categoria non inferiore alla D con funzioni di capo dell'ufficio, scelte ai sensi del comma 3 dell'articolo 27.

     3. All'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione è preposto un Capo di gabinetto nominato e revocato dal Presidente della Regione con proprio decreto.

     4. Ai fini del trattamento economico dei componenti di cui al comma 2, lettera c) primo e secondo periodo e lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 28.

     5. I componenti dell'Ufficio di gabinetto sono nominati con decreto del Presidente della Regione; l'incarico è di natura strettamente fiduciaria e può essere revocato in qualunque momento [13].

     6. L'organizzazione, le funzioni e i compiti delle articolazioni di cui si compone l'Ufficio di gabinetto sono stabiliti dal Presidente della Regione con proprio decreto [14].

 

     Art. 27. (Composizione degli uffici di Gabinetto degli assessorati [15]).

     1. Gli uffici di gabinetto sono costituiti da:

     a) un capo di gabinetto;

     b) un segretario particolare;

     c) un consulente per ciascuna direzione generale dell'assessorato;

     d) nove unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, ovvero per un numero non superiore alle tre unità, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2014 [16].

     2. [L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione è costituito da:

     a) un capo di gabinetto;

     b) un segretario particolare;

     c) tre consulenti;

     d) quattordici unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;

     e) un ufficio del cerimoniale costituito da tre unità di personale appartenenti all'Amministrazione regionale] [17].

     3. Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti del sistema Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), ovvero tra i dipendenti di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici aventi sede nel territorio regionale, i consorzi e le zone industriali posti a disposizione dell'Amministrazione regionale presso l'Ufficio di gabinetto, limitatamente alla durata dell'incarico, in posizione di comando o di aspettativa senza assegni secondo i rispettivi ordinamenti [18].

     4. Il Capo di Gabinetto, il segretario particolare ed i consulenti che devono essere dotati di alta e specifica professionalità, possono essere scelti fra i funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, da comandarsi presso l'Amministrazione regionale, o anche fra estranei all'Amministrazione regionale. Gli estranei all'amministrazione regionale possono essere chiamati anche con rapporto di lavoro autonomo, mediante convenzione di diritto privato, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso così come stabilita dal successivo articolo 28 [19].

 

     Art. 28. (Trattamento economico dei componenti dell'Ufficio di Gabinetto).

     1. Ai Capi di Gabinetto, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico fondamentale e di posizione previsto per i direttori generali dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti regionali, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3., lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193 corrispondente a 20 anni di servizio, oltre l'indennità di Gabinetto [20].

     2. Ai consulenti è attribuito un compenso commisurato all'80 per cento del trattamento economico del Capo di Gabinetto, così come determinato dagli elementi retributivi di cui al precedente primo comma [21].

     3. Ai segretari particolari spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento economico iniziale previsto per i funzionari della ottava qualifica funzionale, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3. lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193 corrispondente a 20 anni di servizio, oltre l'indennità di gabinetto [22].

     4. Al personale degli uffici di gabinetto proveniente dagli enti pubblici compete, oltre all’indennità di gabinetto, il trattamento economico in godimento nell’ente di provenienza, esclusi gli elementi della retribuzione aventi natura accessoria e quelli connessi alle specifiche funzioni in relazione all’organizzazione dell’ente [23].

     5. Il trattamento economico del restante personale degli uffici di Gabinetto è quello corrispondente alle qualifiche funzionali di appartenenza, oltre alla indennità di Gabinetto.

     6. L'indennità di Gabinetto di cui all'articolo 74, alinea a) e c), della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è rapportata a n. 60 ore mensili di lavoro straordinario; quella di cui all'alinea b) dello stesso articolo, per il solo personale addetto alla conduzione degli automezzi in dotazione al Presidente della Giunta ed agli Assessori regionali, è rapportata a n. 80 ore mensili di lavoro straordinario e per i segretari particolari e per il personale addetto alla conduzione degli automezzi in dotazione al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali è rapportata a n. 100 ore mensili di lavoro straordinario [24].

 

     Art. 29. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati l'art. 7 (Indirizzo politico-amministrativo), l'art. 14 (Consiglio di servizi), l'art. 15 (Comitato di servizio) e l'intero Capo III (Funzioni di coordinamento) del titolo I della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

 

     Art. 30. (Norma transitoria).

     1. Fino a quando non siano state completate le operazioni di inquadramento e di mobilità verticale previste dalle norme transitorie del d.p.g.r. 5 dicembre 1986, n 193, recante « Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale del 5 dicembre 1986 per il triennio 1985-1987 relativo al personale dell'Amministrazione regionale della Sardegna e degli enti pubblici strumentali della Regione (l.r. 25 giugno 1984, n. 33, e l.r. 15 gennaio 1986, n. 6) », le funzioni di coordinamento possono essere conferite, a parziale modifica di quanto previsto dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 1, anche ad impiegati del ruolo unico regionale:

     a) con un'anzianità complessiva di servizio, nella sesta fascia funzionale di cui alla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e nella settima qualifica funzionale, non inferiore ad otto anni per le funzioni di coordinatore generale e a cinque anni per quelle di coordinatore di servizio;

     b) con un'anzianità complessiva di servizio, nella quinta o sesta fascia funzionale di cui alla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e nella sesta o nella settima qualifica funzionale, non inferiore a tre anni per le funzioni di coordinamento di settore.

 

     Art. 31. (Entrata in vigore delle norme relative agli Uffici di Gabinetto).

     1. Le disposizioni contenute negli artt. 26, 27 e 28 della presente legge entrano in vigore dal 1° settembre 1989.

 

     Art. 32. (Norma finanziaria).

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 146.000.000 per l'anno 1988 e in lire 2.046.000.000 per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

 

In diminuzione

     Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della l.r. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria) lire 146.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tab. A allegata alla legge finanziaria.

 

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

 

In aumento

     Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (l.r. 17 agosto 1978, n. 51; l.r. 4 settembre 1978, n. 57; l.r. 1 giugno 1979, n. 47; l.r. 28 febbraio 1981, n. 10; l.r. 28 luglio 1981, n. 39; l.r. 19 novembre 1982, n. 42; l.r. 8 maggio 1984, n. 18; l.r. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, l.r. 5 agosto 1985, n. 17; l.r. 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20, l.r. 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria) lire 146.000.000.

     3. Alla maggiore spesa di lire 1.900.000.000 prevista per gli anni successivi al 1988 si fa fronte con il maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

     4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1988 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

 

TABELLA A

Equiparazione di qualifiche e funzioni:

- Segretario generale - Coordinatore generale della Presidenza della

Giunta;

- Direttore dei servizi di Assessorato - Coordinatore generale di

Assessorato;

- Direttore della ragioneria regionale - Coordinatore generale della

ragioneria generale;

- Capo ufficio del personale - Coordinatore generale del servizio di

organizzazione e metodo e del personale;

- Capo ufficio legislativo - Coordinatore generale del servizio

legislativo;

- Ispettore generale e Direttore di divisione - Coordinatore di servizio

- Direttore di sezione - Coordinatore di settore;

- Funzionario - Impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla VII.


[1] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 settembre 1993, n. 41.

[2] Gli attuali commi 5 e 5 bis così sostituiscono l'originario quinto comma per effetto dell'art. 3 della L.R. 4 luglio 1990, n. 25.

[3] Gli attuali commi 5 e 5 bis così sostituiscono l'originario quinto comma per effetto dell'art. 3 della L.R. 4 luglio 1990, n. 25.

[4] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 35.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 giugno 1989, n. 27. Il presente comma era stato inserito dall'art. 1 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 35.

[7] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 22 agosto 1990, n. 40.

[8] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 giugno 1989, n. 24 e abrogato dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8.

[11] Sostituisce il 2° comma dell'art. 8 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.

[12] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[15] Rubrica così sostituita dall'art. 15 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[16] Comma sostituito dall'art. 17 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24, già modificato dall'art. 15 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 42 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[17] Comma sostituito dall'art. 17 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[18] Comma sostituito dall'art. 17 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[19] Comma già modificato dall'art. 19 della L.R. 15 gennaio 1991, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[20] Comma già modificato dall'art. 73, quarto comma, della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 30 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[21] Comma così modificato dall'art. 73, quinto comma, della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

[22] Comma così modificato dall'art. 73, sesto comma, della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

[23] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[24] Comma aggiunto dall'art. 73, settimo comma, della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e così modificato dall’art. 30 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.