§ 1.3.79 - L.R. 8 maggio 1984, n. 18.
Istituzione del ruolo speciale provvisorio e collocazione. del personale degli enti soppressi trasferito alla regione Sarda ai sensi dell'art. 75 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:08/05/1984
Numero:18


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'11 maggio 1983 è istituito il ruolo speciale provvisorio per il personale posto a disposizione della Regione Sarda ai sensi dell'art. 78 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.
Art. 2.      II personale di ruolo posto a disposizione della Regione Sarda ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 1, è inquadrato nel ruolo istituito con lo stesso articolo a decorrere dall'11 [...]
Art. 3.      Ai fini dell'applicazione delle norme di stato giuridico e di trattamento economico nei confronti del personale del ruolo speciale provvisorio, è istituito, quale organo consultivo presso [...]
Art. 4.      Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari è istituita presso l'Assessorato di cui al precedente articolo la Commissione di disciplina per il personale del ruolo speciale provvisorio, [...]
Art. 5.      Con successiva legge regionale sarà disciplinata l'assegnazione definitiva del personale del ruolo speciale provvisorio secondo le disposizioni del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.
Art. 6.      Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 1.100.000.000, per l'anno 1984, e in lire 600.000.000, per gli anni successivi.


§ 1.3.79 - L.R. 8 maggio 1984, n. 18.

Istituzione del ruolo speciale provvisorio e collocazione. del personale degli enti soppressi trasferito alla regione Sarda ai sensi dell'art. 75 e seguenti del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

 

Art. 1.

     A decorrere dall'11 maggio 1983 è istituito il ruolo speciale provvisorio per il personale posto a disposizione della Regione Sarda ai sensi dell'art. 78 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

     Nella tabella allegata alla presente legge sono indicati la dotazione organica del personale di ruolo ripartito secondo il livello retributivo ed il contingente del personale non di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

     Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo sono regolati dalla normativa concernente il rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla l. 20 marzo 1975, n. 70, e per quanto non previsto e compatibile dalla normativa anteriormente vigente presso gli enti di provenienza; al personale non di ruolo assunto per lavori aziendali o di custodia si applica la normativa dei contratti collettivi di lavoro dei rispettivi settori [1].

     Per la contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 2 e del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale [2].

     Nella fase preliminare e di esecuzione degli accordi di cui al precedente comma, la delegazione dell'Amministrazione regionale è composta: dall'Assessore competente in materia di personale, che la presiede, e dagli Assessori competenti in materia di bilancio e di finanze [2].

     Ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza resta fermo il regime in atto alla data del passaggio nel ruolo speciale provvisorio.

 

     Art. 2.

     II personale di ruolo posto a disposizione della Regione Sarda ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 1, è inquadrato nel ruolo istituito con lo stesso articolo a decorrere dall'11 maggio 1983.

     L'inquadramento ha luogo con la qualifica spettante in base alla normativa di cui al terzo comma del precedente articolo avuto riguardo all'anzianità riconosciuta alla data del passaggio nel ruolo speciale provvisorio. E' fatta salva la posizione giuridica ed economica già acquisita.

     Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all'inquadramento in conformità di quanto disposto dai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti di soprannumero, con correlativa soppressione dei posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.

     Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è collocato nei relativi contingenti istituiti con l'art. 1, secondo comma.

     Per la gestione dei beni trasferiti l'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire, ove necessario, nell'assunzione di personale a tempo determinato per un massimo di 35 unità per le Case Serene ex ONPI, 3 unità per le Aziende agricole e 3 unità per i Villaggi ex ENAL.

 

     Art. 3.

     Ai fini dell'applicazione delle norme di stato giuridico e di trattamento economico nei confronti del personale del ruolo speciale provvisorio, è istituito, quale organo consultivo presso l'Assessorato regionale competente in materia di personale, un comitato del quale fanno parte:

     - l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, o un funzionario delegato dal medesimo, con funzione di Presidente;

     - cinque dipendenti di ruolo, di livelli retributivi diversi, scelti dalla Giunta regionale tra il personale delle strutture trasferite;

     - tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Funge da segretario un dipendente del medesimo ruolo di livello non inferiore al VI.

 

     Art. 4.

     Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari è istituita presso l'Assessorato di cui al precedente articolo la Commissione di disciplina per il personale del ruolo speciale provvisorio, della quale fanno parte:

     - un dipendente di livello retributivo non inferiore all'VIII, che la presiede, e un dipendente di livello retributivo non inferiore al VII, scelti dalla Giunta regionale tra i responsabili delle strutture trasferite;

     - un dipendente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Fune da segretario un dipendente del medesimo ruolo di livello non inferiore al VI.

 

     Art. 5.

     Con successiva legge regionale sarà disciplinata l'assegnazione definitiva del personale del ruolo speciale provvisorio secondo le disposizioni del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

 

     Art. 6.

     Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 1.100.000.000, per l'anno 1984, e in lire 600.000.000, per gli anni successivi.

 

 

 

                     TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA

 

A) Personale di Ruolo.

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                                                          Numero

  Livello                  Qualifica                       dei

retributivo                                               posti

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2°          Commesso - Agente tecnico e qualifiche            37

             corrispondenti

3°          Commesso - Agente tecnico e qualifiche            30

             corrispondenti di livello differenziato

4°          Archivista dattilografo - Operatore tecnico       77

             e qualifiche corrispondenti

5°          Archivista dattilografo - Operatore tecnico       25

             e qualifiche corrispondenti di livello

             differenziato

6°          Assistente - Assistente tecnico - 2ª              53

             qualifica professionale e qualifiche

             corrispondenti

7°          Assistente coordinatore - Collaboratore -         20

             Collaboratore tecnico e qualifiche

             corrispondenti

8°          Collaboratore coordinatore - Collaboratore         3

             tecnico e corrispondenti

9°          Esperto di gestione                                -

1°          Dirigente                                          1

             Totale n.                                        246

 

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B) Contingente del personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato.

- Personale per le Case Serene ex ONPI                 n.  8 unità

- Personale per le Aziende agricole                    n. 12 unità

- Personale di custodia Villaggi ex ENAL               n.  2 unità

                                                Totale n. 22 unità

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 gennaio 1986, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 17 gennaio 1986, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 17 gennaio 1986, n. 12.