§ 1.4.38 - L.R. 23 agosto 1985, n. 20.
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62. Istituzione del Comitato regionale di controllo e norme di reclutamento del personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:23/08/1985
Numero:20


Sommario
Art. 1.      E' istituito il Comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari.
Art. 2.      Con la procedura prevista dall'art. 18 della l.r. 6 maggio 1981, n. 16, sono provvisoriamente stabiliti la dotazione organica del Comitato regionale di controllo, distinta per fasce e qualifiche [...]
Art. 3.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1985 è incrementato il seguente capitolo:


§ 1.4.38 - L.R. 23 agosto 1985, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62. Istituzione del Comitato regionale di controllo e norme di reclutamento del personale.

 

Art. 1.

     E' istituito il Comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari.

     Il predetto Comitato è composto:

     a) da nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti, nelle discipline giuridiche amministrative, eletti dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale;

     b) dal coordinatore del servizio amministrativo del Comitato regionale di controllo [1].

     Per l'elezione degli esperti, del Presidente e del Vicepresidente del citato Comitato e per le relative surrogazioni si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 3 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni. I componenti del Comitato regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Il Comitato regionale di controllo esercita il controllo preventivo di legittimità e di merito sulle deliberazioni di tutti gli enti di cui all'art. 1 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, concernenti i seguenti oggetti:

     a) Statuti e regolamenti;

     b) tabelle organiche;

     c) applicazione degli accordi nazionali relativi al trattamento economico e normativo del personale dipendente;

     d) assunzione di personale a qualsiasi titolo.

     Per quanto attiene all'insediamento, al funzionamento dell'organo ed alla procedura del controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62.

     [Per l'esecuzione delle precedenti norme, il numero dei servizi di cui all'art. 5 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, è elevato a 51 [2].]

 

     Art. 2.

     Con la procedura prevista dall'art. 18 della l.r. 6 maggio 1981, n. 16, sono provvisoriamente stabiliti la dotazione organica del Comitato regionale di controllo, distinta per fasce e qualifiche funzionali, ed il conseguente fabbisogno numerico.

     Al fine di assicurare il funzionamento del Comitato regionale di controllo, nonché dei Comitati di controllo di cui all'art. 1 della predetta l.r. n. 16, l'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 28 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, è autorizzato a promuovere il comando di personale di ruolo delle Amministrazioni statali dell'Interno e del Tesoro e degli enti indicati all'art. 1 della l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, da comandarsi ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale e sino a completamento dei fabbisogni numerici di personale degli uffici dei predetti Comitati di controllo, come determinati ai sensi del precedente primo comma e dell'art. 2 del D.P.R. 7 agosto 1981, n. 102.

     Il personale comandato deve possedere qualifiche pari od equivalenti, secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza, a quelle indicate negli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della predetta l.r. n. 16

     Qualora i posti previsti nella Tab. B allegata alla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere i necessari comandi in soprannumero rispetto agli organici del ruolo unico regionale, per un massimo di 25 unità distinte come segue:

     - n. 6 della VI fascia funzionale;

     - n. 5 della V fascia funzionale;

     - n. 7 della IV fascia funzionale;

     - n. 7 della III fascia funzionale.

 

     Art. 3.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1985 è incrementato il seguente capitolo:

     02 - Assessorato affari generali, personale e riforma della Regione.

     (Omissis).

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 4 luglio 1990, n. 25.

[2] Comma abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 80.