§ 1.2.50 - L.R. 21 giugno 2021, n. 10.
Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:21/06/2021
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Segretario generale della Regione
Art. 3.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture organizzative)
Art. 4.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture dell'Amministrazione regionale)
Art. 5.  Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998 (Posizioni dirigenziali ispettive)
Art. 6.  Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 (Dotazioni organiche del Corpo forestale)
Art. 7.  Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 (Qualifica dirigenziale)
Art. 8.  Integrazioni all'articolo 23 delle legge regionale n. 31 del 1998 (Compiti del dirigente)
Art. 9.  Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 (Attribuzione delle funzioni dirigenziali)
Art. 10.  Integrazioni all'articolo 46 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rapporto di lavoro a tempo parziale)
Art. 11.  Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998 (Esercizio delle attività professionali)
Art. 12.  Integrazioni all'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998. Istituzione dell'Avvocatura regionale della Sardegna
Art. 13.  Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 2005 in materia di estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età.
Art. 14.  Integrazioni all'articolo 26 della legge regionale n. 32 del 1988 (Compiti degli uffici di gabinetto)
Art. 15.  Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988 (Composizione degli uffici di gabinetto)
Art. 16.  Assegnazione dei componenti dell'Ufficio di gabinetto presso le sedi di rappresentanza regionale
Art. 17.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2009 in materia di ufficio stampa e informazione e disciplina transitoria
Art. 18.  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 (Consorzio per la lettura "Satta" e Consorzio "per la promozione degli studi universitari") e disciplina transitoria
Art. 19.  (Disciplina transitoria dei consorzi di lettura e per la promozione degli studi universitari)
Art. 20.  Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1985 in materia di coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Art. 21.  Disposizioni transitorie
Art. 22.  Abrogazioni
Art. 23.  Norma finanziaria
Art. 24.  Entrata in vigore


§ 1.2.50 - L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016.

(B.U. 22 giugno 2021, n. 37)

 

Capo I

Oggetto e istituzione del Segretario generale

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge detta norme per il rilancio delle attività di impulso politico, di coordinamento e di attuazione degli interventi intersettoriali in capo alla Giunta regionale, anche attraverso la riorganizzazione delle strutture della Presidenza e degli assessorati, e coerenti modifiche legislative.

 

     Art. 2. Segretario generale della Regione

1. È istituito il Segretariato generale della Regione quale struttura di livello dirigenziale generale, posta alle dirette dipendenze del Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di competenza e relative, in particolare, allo svolgimento delle funzioni di controllo strategico e gestionale e alla supervisione della programmazione generale della Regione, di coordinamento e controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali.

2. Il Segretario generale costituisce il vertice dell'assetto organizzativo e direzionale della Giunta regionale, gerarchicamente sovraordinato ai direttori generali ed è responsabile dell'attuazione integrata e coordinata degli indirizzi politici, della qualità dell'azione amministrativa, dell'efficienza della gestione e del funzionamento complessivo delle strutture della Regione.

3. Il Segretario generale:

a) supporta la definizione delle strategie della Regione, organizzando il confronto e il raccordo tra gli organi di governo e i direttori generali in merito alla congruenza tra indirizzi, obiettivi e risorse;

b) coordina il processo generale di programmazione gestionale della Regione, assicurandone lo svolgimento, la revisione e il consolidamento nel rispetto dei criteri e dei tempi previsti;

c) sovraintende all'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti della Regione fornendo indirizzi, assicurando il monitoraggio e il controllo dei risultati attraverso le funzioni e metodologie di controllo strategico e di gestione, individuando eventuali azioni correttive di concerto con i direttori generali delle altre articolazioni organizzative;

d) promuove la definizione di protocolli procedurali uniformi tra dipartimenti e direzioni generali controllandone l'effettiva applicazione;

e) coordina e supporta l'azione dei direttori generali, interviene per risolvere problemi e i conflitti di competenza e per superare le eventuali inerzie dell'amministrazione;

f) propone alla Giunta regionale ipotesi di riorganizzazione dell'assetto interno ai dipartimenti e alle direzioni generali e sovraintende all'istruttoria relativa alla nomina dei dirigenti di dipartimento, dei direttori generali e degli altri dirigenti, presentate dai direttori generali interessati;

g) è responsabile del corretto ed efficiente funzionamento delle strutture direttamente dipendenti dal Segretariato generale, impartisce direttive e ne controlla l'attuazione e i risultati raggiunti;

h) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti preposti ai dipartimenti e alle direzioni generali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l'adozione, nei loro confronti, delle misure disciplinari previste dalla legge e dai contratti e la loro revoca;

i) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo politico, salvo che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo;

j) predispone, sulla base delle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione e del Programma regionale di sviluppo, il piano dettagliato degli obiettivi da assegnare ad ogni dipartimento ed a ciascuna direzione generale del sistema Regione.

4. Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito il diploma di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o negli ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea, o che provengano dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria.

5. L'incarico di Segretario generale ha la durata massima di cinque anni e non può, comunque, superare la data di scadenza della legislatura. Il Segretario generale è titolare di un incarico fiduciario e può essere revocato in qualunque momento con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

6. In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Regione, l'incarico di Segretario generale può essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Presidente. Decorso tale termine, l'incarico per il quale non si sia provveduto si intende confermato.

7. Il trattamento economico riconosciuto al Segretario generale non può superare i limiti delle norme in materia di contenimento della spesa per il personale, dei tetti retributivi previsti dalla legislazione vigente e delle risorse a ciò destinate dalla contrattazione collettiva applicati anche al Segretario generale del Consiglio regionale.

8. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, è definita l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di supporto e dei rispettivi compiti.

8 bis. Il Presidente, con proprio decreto, nomina il direttore di dipartimento o il direttore generale del ruolo regionale che esercita le funzioni di segretario generale in caso di vacanza, assenza o impedimento. Quando non sia stato nominato il sostituto di cui al precedente periodo, la supplenza spetta al direttore di dipartimento più anziano secondo l'età o, subordinatamente, al direttore generale del ruolo regionale più anziano secondo l'età [1].

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di organizzazione degli uffici e di dirigenza

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture organizzative)

1. All'articolo 12 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Amministrazione è organizzata in direzioni generali, dipartimenti, servizi, unità di progetto e uffici speciali.";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. I dipartimenti sono strutture sovraordinate di attuazione dell'impulso politico, di direzione, coordinamento e di controllo delle direzioni generali afferenti ai rispettivi assessorati.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le direzioni generali sono strutture amministrative sovraordinate ai servizi e soggette ai poteri di direzione, coordinamento e controllo dei dipartimenti.";

d) al comma 3 le parole "di secondo grado," sono soppresse;

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Gli uffici speciali sono strutture organizzative che possono essere istituite per l'adempimento di funzioni specifiche rese obbligatorie dalla legislazione dell'Unione europea o statale vigente.";

f) il comma 6 è così sostituito:

"6. Ai dipartimenti, alle direzioni generali, ai servizi e agli uffici speciali, sono preposti dirigenti.".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture dell'Amministrazione regionale)

1. All'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Per l'impulso, la programmazione e l'attuazione di interventi nelle materie intersettoriali, sono istituiti fino ad un massimo di tre dipartimenti coordinati dal Presidente della Regione, per il tramite del Segretario generale della Regione.

1 ter. I dipartimenti sono istituiti, modificati e soppressi con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale.

1 quater. I dipartimenti sono incardinati presso la Presidenza della Regione ed a ciascuno di essi è preposto un direttore.";

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. Le unità di progetto sono istituite, modificate o soppresse con deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento, e la composizione.

7 ter. Gli uffici speciali sono istituiti, modificati o soppressi con deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce i criteri, le modalità di funzionamento e la composizione.".

 

     Art. 5. Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998 (Posizioni dirigenziali ispettive)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998 è aggiunto il seguente:

"Art. 14 bis. (Servizio studi regionale)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, è istituito, nella Presidenza della Regione, il servizio studi regionale quale ufficio di rango dirigenziale.

2. Il servizio studi regionale svolge attività di studio, ricerca e documentazione a supporto dell'attività deliberativa ed amministrativa della Giunta regionale.

3. La dotazione organica, l'articolazione, la specificazione delle funzioni del servizio studi regionale è definita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

4. Al servizio studi regionale è preposto un direttore di servizio.".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 (Dotazioni organiche del Corpo forestale)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 le parole: "l'Assessore competente in materia ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente della Regione".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 (Qualifica dirigenziale)

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998, sono aggiunte le seguenti:

"c bis) di direzione delle unità di progetto;

c ter) di direzione degli uffici speciali.".

 

     Art. 8. Integrazioni all'articolo 23 delle legge regionale n. 31 del 1998 (Compiti del dirigente)

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale n. 31 del 1998 è aggiunto il seguente:

"Art. 23 bis. (Direttore del Dipartimento)

1. I direttori dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche del Presidente della Regione; il direttore del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più direzioni generali comprese nel dipartimento.

2. Le funzioni di direttore del dipartimento sono conferite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:

a) ai dirigenti del sistema Regione da almeno cinque anni, con capacità adeguate alle funzioni da svolgere;

b) a persone estranee al sistema Regione in possesso del diploma di laurea che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea. La formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

3. L'incarico di direttore del dipartimento ha durata massima di cinque anni e non può, comunque, superare la data di scadenza naturale della legislatura. In caso di cessazione anche anticipata dalla carica del Presidente della Regione, l'incarico di direttore del dipartimento può essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Presidente; decorso tale termine l'incarico per il quale non si sia provveduto si intende confermato.

4. L'organizzazione, la dotazione organica, la definizione delle funzioni, l'individuazione degli uffici di supporto e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti, in armonia con la presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore di riferimento.".

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 (Attribuzione delle funzioni dirigenziali)

1. Al comma 4 bis dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "10 per cento" sono sostituite dalle parole "20 per cento";

b) dopo le parole "posizioni dirigenziali del sistema Regione può" sono inserite le seguenti: ", dando precedenza a quei servizi i cui direttori hanno la funzione di "datori di lavoro" ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni.".

 

Capo III

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di disciplina del rapporto di lavoro, istituzione dell'Avvocatura regionale e modifica della legge regionale n. 7 del 2005 in materia di estinzione del rapporto di lavoro

 

     Art. 10. Integrazioni all'articolo 46 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. Dopo l'articolo 46 della legge regionale n. 31 del 1998 è aggiunto il seguente:

"Art. 46 bis. (Disciplina del telelavoro e del lavoro agile)

1. Attraverso gli istituti del telelavoro e del lavoro agile, l'Amministrazione regionale persegue le seguenti finalità:

a) favorire un'organizzazione del lavoro volta a promuovere una migliore conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita sociale e di relazione dei propri dipendenti;

b) promuovere l'utilizzo di strumenti digitali di comunicazione;

c) promuovere modalità innovative e flessibili di lavoro e, al tempo stesso, tali da salvaguardare il sistema delle relazioni personali e collettive proprie del suo contesto lavorativo;

d) sperimentare forme nuove di impiego del personale che favoriscano la flessibilità lavorativa e lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per progetti, obiettivi e risultati;

e) facilitare l'integrazione lavorativa dei soggetti a cui, per cause dovute a condizioni di disabilità o ad altri impedimenti di natura oggettiva, personale o familiare anche temporanea, il tragitto casa lavoro e viceversa risulti particolarmente gravoso, con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento di pari opportunità lavorative anche per le categorie fragili;

f) offrire un contributo alla riduzione del traffico legato al pendolarismo lavorativo e quindi anche delle fonti di inquinamento dell'ambiente.

2. Per "prestazione di telelavoro" si intende la prestazione di lavoro eseguita presso il proprio domicilio o in un altro luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della propria sede abituale di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l'Amministrazione, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.

3. Per "prestazione di lavoro agile" si intende una modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato senza precisi vincoli di orario e luogo di lavoro e secondo quanto stabilito nei rispettivi accordi.

4. Tutto il personale del sistema Regione che, superato il periodo di prova, svolge la propria prestazione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche in part time, può usufruire delle modalità di telelavoro o di lavoro agile.

5. I dipendenti che usufruiscono delle modalità di telelavoro o di lavoro agile continuano ad appartenere al Servizio originario e il loro passaggio al telelavoro o al lavoro agile non muta né il loro status giuridico né la natura del rapporto d'impiego in atto, in quanto implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento della prestazione. I dipendenti conservano pertanto, per quanto compatibili, i medesimi diritti e obblighi di cui erano titolari quando svolgevano la propria attività in via continuativa nei locali del sistema Regione. L'Amministrazione regionale garantisce le medesime opportunità rispetto alle progressioni di carriera, iniziative di socializzazione, di formazione e di addestramento previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe nelle sedi regionali.

6. Per i dipendenti in telelavoro o in lavoro agile resta inalterata la disciplina del congedo ordinario, delle assenze per malattia, della maternità e paternità, delle aspettative e di ogni altro istituto previsto dal vigente contratto collettivo regionale di lavoro e da specifiche disposizioni di legge, per quanto compatibile con la disciplina di tali modalità lavorative.

7. Il ricorso al telelavoro o al lavoro agile avviene sulla base del Piano di utilizzo del telelavoro e del lavoro agile approvato dalla Giunta regionale, di durata annuale o pluriennale, che contiene l'indicazione delle attività che possono essere svolte in telelavoro e in modalità agile, ne disciplina modalità e orari, garantisce la messa a disposizione, l'installazione, il collaudo e la manutenzione delle postazioni di lavoro. Il Piano può essere aggiornato o integrato all'occorrenza, in corso d'anno.".

     Art. 11. Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998 (Esercizio delle attività professionali)

1. All'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 bis le parole: "dell'area legale" sono sostituite dalle seguenti "dell'Avvocatura regionale della Sardegna";

b) al comma 9 ter la frase: "e sostituiscono le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previsti dai contratti collettivi, fatte salve eventuali integrazioni a carico dei corrispondenti fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi. " è soppressa.

 

     Art. 12. Integrazioni all'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998. Istituzione dell'Avvocatura regionale della Sardegna

1. Dopo l'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998 è aggiunto il seguente:

"Art. 47 bis. (Istituzione dell'Avvocatura regionale della Sardegna)

1. Per la rappresentanza, la difesa dell'Amministrazione regionale e l'attività di consulenza legale è istituita l'Avvocatura regionale che succede a tutti gli effetti di legge alla Direzione generale dell'area legale.

2. L'Avvocatura regionale è un ufficio autonomo e indipendente posto alle dirette ed esclusive dipendenze del Presidente della Regione.

3. L'Avvocatura assicura, senza soluzione di continuità, le funzioni precedentemente svolte dalla Direzione generale dell'area legale e provvede in particolare:

a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione regionale;

b) alla difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale;

c) alla formulazione di proposte alla Giunta regionale, di concerto con i direttori competenti, circa l'opportunità o la necessità di promuovere, resistere, abbandonare o conciliare giudizi specialmente nanti alle magistrature superiori e di secondo o unico grado;

d) a formulare alla Giunta regionale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di incarichi a legali esterni, quando si renda necessario nel caso di assenza di professionalità interne e, comunque, con riferimento alla specificità delle materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori dal territorio della Regione;

e) a formulare i pareri legali richiesti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli Assessori regionali e dalle rispettive direzioni generali;

f) a esprimere parere obbligatorio sugli atti di transazione e rinuncia.

4. Le funzioni di coordinatore dell'Avvocatura regionale sono svolte da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori da almeno tre anni. L'avvocato coordinatore è, inoltre, scelto tra gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale iscritti al relativo albo da almeno cinque anni oppure tra gli esterni in possesso di analoga abilitazione e anzianità nell'esercizio effettivo della professione se dotati di ampia e comprovata esperienza nelle dinamiche delle pubbliche amministrazioni, ed è nominato per un periodo massimo di cinque anni con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del Presidente della Regione. Il coordinatore dell'Avvocatura regionale nomina tra gli avvocati dipendenti il vicario.

5. Su proposta del Presidente della Regione, la Giunta regionale con apposita deliberazione individua il contingente organico dell'Avvocatura regionale e delle posizioni professionali necessarie al suo funzionamento e iscrive gli avvocati in apposito ruolo professionale stabilendo preventivamente i requisiti e le modalità per accedere al ruolo. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza in giudizio senza danno per la Regione, gli avvocati dell'Amministrazione regionale iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), sono assegnati d'ufficio all'Avvocatura regionale e fanno parte di diritto del relativo contingente organico se in possesso del requisito di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998 e sono iscritti nell'apposito ruolo professionale.

6. Il rapporto di lavoro degli avvocati dell'Avvocatura regionale è disciplinato in maniera distinta nell'ambito del contratto di comparto ai sensi dell'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998. Agli avvocati dell'Avvocatura regionale si applica l'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo i criteri stabiliti nel medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014 e nella misura indicata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.

7. L'esercizio della funzione di avvocato dell'Avvocatura regionale si ispira ai canoni di piena indipendenza, autonomia, esclusività e stabilità nella trattazione degli affari legali. Gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale devono essere dipendenti della Regione e alla stessa legati da un rapporto organico, diretto ed esclusivo.

8. Nei casi in cui la legge statale lo consente, la resistenza in giudizio può essere anche affidata ai dirigenti e funzionari assegnati alla direzione generale competente.".

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 2005 in materia di estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età. [2]

1. L'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età)

1. I dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione sono collocati a riposo, su base volontaria, il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età anagrafica.".

 

Capo IV

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1988 in materia di uffici di gabinetto e modifiche alla legge regionale n. 3 del 2009 in materia di ufficio stampa

 

     Art. 14. Integrazioni all'articolo 26 della legge regionale n. 32 del 1988 (Compiti degli uffici di gabinetto)

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) è aggiunto il seguente:

"Art. 26 bis. (Composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione)

1. L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione assicura le funzioni generali relative alla rappresentanza legale della Regione e fornisce assistenza diretta al Presidente della Regione ai fini dell'espletamento delle sue funzioni provvedendo, inoltre, al raccordo con gli organi istituzionali e politici.

2. L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione è articolato in:

a) Ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza della Regione, composto da dieci unità di personale scelte ai sensi del comma 3 dell'articolo 27;

b) Segreteria del Presidente della Regione, composta da un segretario particolare scelto ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 e da cinque unità di personale scelte ai sensi del comma 3 dell'articolo 27;

c) Ufficio di staff tecnico, composto da esperti in numero non superiore a sei, nominati tra soggetti anche estranei alle pubbliche amministrazioni dotati di elevata e comprovata professionalità che riferiscono direttamente al Presidente della Regione; un consulente per ogni direzione generale o ufficio di pari grado della Presidenza della Regione, scelto ai sensi del comma 4 dell'articolo 27; quattro unità di personale di supporto amministrativo, tecnico o contabile scelte ai sensi del comma 3 dell'articolo 27;

d) Comitato per la legislazione e l'amministrazione, con funzioni di collaborazione nella predisposizione e nella fase di approvazione delle leggi regionali composto da un numero di esperti non superiore a cinque scelti tra magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati e procuratori di Stato, professori e ricercatori universitari, professionisti iscritti negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea e dirigenti pubblici; il Presidente della Regione, con proprio decreto, disciplina la struttura, il funzionamento e l'organizzazione del Comitato per la legislazione e l'amministrazione, specificandone le funzioni;

e) Ufficio del cerimoniale della Regione, composto da cinque unità di personale di cui una di categoria non inferiore alla D con funzioni di capo dell'ufficio, scelte ai sensi del comma 3 dell'articolo 27.

3. All'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione è preposto un Capo di gabinetto nominato e revocato dal Presidente della Regione con proprio decreto.

4. Ai fini del trattamento economico dei componenti di cui al comma 2, lettera c) primo e secondo periodo e lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 28.

5. I componenti dell'Ufficio di gabinetto sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale; l'incarico è di natura strettamente fiduciaria e può essere revocato in qualunque momento.

6. L'organizzazione, le funzioni e i compiti delle articolazioni di cui si compone l'Ufficio di gabinetto sono stabiliti dal Presidente della Regione con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale.".

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988 (Composizione degli uffici di gabinetto)

1. All'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Composizione degli uffici di Gabinetto degli assessorati";

b) al comma 1:

1) alla lettera c), dopo la parola "consulente" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuna direzione generale dell'assessorato";

2) alla lettera d), la parola "sei" è sostituita dalla parola "nove";

c) al comma 3 dopo le parole "presso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: ", inclusi gli enti pubblici economici aventi sede nel territorio regionale, i consorzi e le zone industriali.".

 

     Art. 16. Assegnazione dei componenti dell'Ufficio di gabinetto presso le sedi di rappresentanza regionale

1. Il Presidente della Regione con proprio decreto può assegnare uno o più componenti dell'Ufficio di gabinetto presso tutte le sedi di rappresentanza istituzionale del territorio regionale e quelle di Roma e Bruxelles (missione 01 - programmi 01 e 10 - titolo 1).

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2009 in materia di ufficio stampa e informazione e disciplina transitoria

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Regione può avvalersi di un ufficio stampa e informazione, composto da un capo ufficio e da un numero di collaboratori, non superiore a dodici, dei quali fino ad otto scelti tra iscritti all'ordine dei giornalisti e fino a quattro scelti tra esperti qualificati in materia di social media management, digital PR, video making and editing, illustrazione, grafica digitale o figure equipollenti comunque funzionali all'efficacia della comunicazione complessiva dell'azione di governo. I collaboratori sono direttamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della legislatura. Agli iscritti all'Ordine dei giornalisti è applicato il relativo contratto di lavoro. I criteri per il trattamento economico degli altri esperti qualificati non inquadrabili nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito dei contratti di lavoro applicabili.".

2. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio stampa già costituito ai sensi delle previgenti disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2009 è soppresso ed i relativi contratti di natura fiduciaria stipulati in vigenza delle medesime disposizioni sono risolti di diritto.

 

Capo V

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 (Consorzio per la lettura "Satta" e Consorzio "per la promozione degli studi universitari") e disciplina transitoria

 

     Art. 18. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 (Consorzio per la lettura "Satta" e Consorzio "per la promozione degli studi universitari") e disciplina transitoria

1. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) è sostituito dai seguenti:

"5. Il Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro e il Consorzio "per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale" sono sciolti in armonia con l'articolo 40; la Regione subentra ai consorzi nei poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai medesimi.

5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, sono individuati i beni e le risorse da trasferire alla Regione.

5 ter. Sono costituite su iniziativa della Regione, che ne è socio fondatore, la "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta" e la "Fondazione per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale" per le medesime finalità perseguite rispettivamente dai consorzi di cui al comma 5.

5 quater. Il Presidente della Regione provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto delle fondazioni di cui al comma 5 ter; per quanto non previsto dalla presente legge, lo statuto delle fondazioni ne specifica le finalità, disciplina la composizione, i modi di formazione e il funzionamento degli organi sociali e le modalità di eventuale partecipazione al fondo patrimoniale dei soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta ai sensi delle disposizioni del Codice civile.

5 quinquies. La Regione concorre alla costituzione del fondo patrimoniale delle fondazioni di cui al comma 5 ter conferendo i beni e le risorse già appartenenti ai consorzi di cui al comma 5 e trasferiti alla Regione ai sensi del comma 5 bis.

5 sexies. Le fondazioni di cui al comma 5 ter sono amministrate da un consiglio d'amministrazione secondo quanto disposto dallo statuto. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

a) un rappresentante della Regione, che assume la carica di Presidente;

b) il Sindaco del Comune di Nuoro, come membro di diritto;

c) un rappresentante della Provincia di Nuoro;

d) un rappresentante dell'Università di Cagliari;

e) un rappresentante dell'Università di Sassari.

Il compenso complessivo spettante al consiglio di amministrazione non può superare il compenso previsto per il commissario del rispettivo consorzio di cui al comma 5. ".

 

     Art. 19. (Disciplina transitoria dei consorzi di lettura e per la promozione degli studi universitari) [3]

1. Il Consorzio per la pubblica lettura "Satta" e il Consorzio "per la promozione degli studi universitari" di cui all'articolo 29 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), sono sciolti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari dei Consorzi di cui al comma 1 decadono dalle rispettive cariche ed è nominato, con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, per ciascun Consorzio, un commissario incaricato della liquidazione dei Consorzi e responsabile della costituzione delle Fondazioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

3. Fino alla costituzione delle Fondazioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, permane l'attuale assetto organizzativo, istituzionale e amministrativo dei Consorzi di cui al comma 1; i commissari di cui al comma 2 assicurano la continuità delle funzioni già svolte dai Consorzi e, entro sei mesi dalla data delle rispettive nomine, predispongono e trasmettono alla Giunta regionale gli atti contabili, finanziari, patrimoniali ricognitivi e liquidatori necessari alla fase di transizione.

3 bis. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte, i commissari incaricati della liquidazione dei Consorzi e responsabili della costituzione delle Fondazioni di cui al comma 5 ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, sono autorizzati a trasformare i consorzi di cui al comma 1 in fondazioni, nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile [4].

4. Entro trenta giorni successivi alla data della trasmissione alla Giunta regionale degli atti di cui al secondo periodo del comma 3, i commissari sono autorizzati alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto delle Fondazioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, e al compimento di tutti gli altri atti necessari alla loro costituzione.

5. Il riconoscimento della personalità giuridica delle Fondazioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, è disposto dai competenti organi della Regione.

6. Il commissario del Consorzio per la promozione degli studi universitari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge permane in carica limitatamente allo svolgimento delle funzioni di commissario ad acta con esclusivo riferimento ai bandi POR wine e borghi fino al completamento delle rispettive procedure.

 

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1985 in materia di coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

 

     Art. 20. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1985 in materia di coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. Nella legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma primo dell'articolo 1, alla fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "La Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è incardinata presso la Presidenza della Regione. Il Presidente della Regione può svolgere le proprie funzioni relative alla Direzione Generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale anche mediante delega all'Assessore della difesa dell'ambiente. ";

b) al comma terzo dell'articolo 5, le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "del 40 per cento";

c) in tutta la legge, ogni riferimento all'Assessore e all'Assessorato della difesa dell'ambiente è da intendersi riferito, rispettivamente, al Presidente della Regione e alla Presidenza della Regione.

2. In attuazione del comma 1 sono trasferite alla Presidenza della Regione le risorse umane, tecniche e finanziarie relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

 

Capo VII

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

 

     Art. 21. Disposizioni transitorie

1. L'attribuzione delle funzioni di direzione generale è confermata o revocata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di silenzio, decorso tale termine, i direttori generali in carica presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono confermati fino a naturale scadenza dei rispettivi contratti.

2. L'attribuzione delle funzioni dei componenti degli uffici di gabinetto, già nominati ai sensi della legge regionale n. 32 del 1988, e successive modifiche ed integrazioni, è revocata salvo espressa disposizione contraria da parte del Presidente della Regione e dell'Assessore, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente disposizione non si applica ai componenti provenienti dai ruoli delle magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, collocati fuori ruolo con provvedimento dei rispettivi organi di autogoverno, fatta salva la possibilità per il Presidente della Regione e per gli Assessori di assegnarli ad altra funzione prevista dalla presente legge nell'ambito dei relativi uffici di supporto.

3. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di riassegnazione del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale del sistema Regione. Al trattamento retributivo continua a provvedere l'amministrazione di provenienza; l'amministrazione di destinazione provvede a rimborsare a quella di provenienza unicamente il trattamento accessorio. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di riassegnazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

 

     Art. 22. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali);

b) il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988;

c) il comma 2 dell'articolo 73, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990);

d) l'articolo 13 bis della legge regionale n. 31 del 1998;

e) il primo periodo del comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998;

f) il comma 14 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);

g) il comma 1, dell'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione);

h) i commi da 1 a 14 dell'articolo 8 della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione di bilancio 2018-2020).

 

     Art. 23. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.093.833 per l'anno 2021 e in euro 3.589.428 annui a decorrere dall'anno 2022 (missione 01 - programmi 01 e 10 - titolo 1). Ai medesimi oneri si fa fronte, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le variazioni di cui al comma 2. A decorrere dall'anno 2024, si provvede con le risorse annualmente stanziate, per le finalità della presente legge, con le singole leggi di bilancio regionale, in conto della missione 01 - programmi 01 e 10 - titolo 1.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono introdotte le seguenti variazioni:

spesa

in aumento

missione 01 - programma 01 - titolo 1 (capitolo SC01.0008) - articolo 2, articolo 14, articolo 15, comma 1, lettere b) e c) e articolo 16

2021 euro 1.831.609

2022 euro 3.139.901

2023 euro 3.139.901

missione 01 - programma 10 - titolo 1 (capitolo SC01.0216) - articolo 8

2021 euro 262.224

2022 euro 449.526

2023 euro 449.526

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 01 (capitolo SC08.0024)

2021 euro 2.093.833

2022 euro 3.589.427

2023 euro 3.589.427.

 

     Art. 24. Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 103 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[3] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[4] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.