§ 5.2.265 - L.R. 5 novembre 2018, n. 40.
Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:05/11/2018
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2018
Art. 2.  Copertura disavanzi pregressi del servizio sanitario
Art. 3.  Disposizioni sul funzionamento del Centro regionale di programmazione
Art. 4.  Disposizioni finanziarie in materia socio-sanitaria
Art. 5.  Altre disposizioni finanziarie
Art. 6.  Disposizioni in materia di personale
Art. 7.  Disposizioni relative agli enti del sistema Regione e stato patrimoniale della Regione
Art. 8.  Partecipazione della Regione alla costituzione, quale socio fondatore, della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta"
Art. 9.  Disposizioni in materia di governo idrogeologico del territorio regionale
Art. 10.  Norma finanziaria
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 5.2.265 - L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020.

(B.U. 8 novembre 2018, n. 50 - S.O.)

 

Art. 1. Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2018

1. Il Fondo di cassa al 1° gennaio 2018 è rideterminato in euro 487.861.400,20.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, la voce "Fondo di cassa al 1° gennaio 2018" è conseguentemente rideterminata.

 

     Art. 2. Copertura disavanzi pregressi del servizio sanitario

1. Ai fini della copertura della quota di disavanzo del Rendiconto 2017 approvato dalla Giunta regionale generato dall'accantonamento al risultato di amministrazione delle perdite del sistema sanitario regionale, pari a complessivi euro 680.712.119,30, si autorizza:

a) per euro 265.920.000, derivanti dagli ammortamenti non sterilizzati effettuati ante il 2012 dalle aziende sanitarie locali, il piano di rientro di euro 10.636.800 in rate costanti annuali, entro l'arco temporale di 25 anni a decorrere dal 2018;

b) per euro 414.792.119,30, relativi alle perdite del sistema sanitario delle annualità 2016, pari a euro 297.625.119,30, e 2017, pari a euro 117.167.000, il piano di rientro per euro 182.479.600 nel 2018 ed euro 232.312.519,30 nel 2019, ai sensi del comma 12 dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, la Regione si impegna ad evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

 

     Art. 3. Disposizioni sul funzionamento del Centro regionale di programmazione

1. A seguito della chiusura della contabilità speciale della legge 23 giugno 1994, n. 402 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale) è abrogato il comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009).

2. Il Centro regionale di programmazione istituito presso l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio predispone, attua e coordina i piani e programmi delle politiche di coesione e della programmazione unitaria ed esercita le altre specifiche competenze attribuite dalle leggi o da disposizioni della Giunta regionale.

2 bis. Il Centro regionale di programmazione è ricompreso fra le Direzioni generali dell'Amministrazione regionale mantenendo le peculiarità organizzative [1].

3. L'organizzazione e il funzionamento del Centro regionale di programmazione sono disciplinati dall'articolo 67 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria 1985), dai regolamenti dedicati e dagli indirizzi impartiti con deliberazione della Giunta regionale. La direzione è affidata ad un direttore generale, coadiuvato da un vice direttore, nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa deliberazione della Giunta medesima.

4. I relativi oneri di funzionamento gravano sulla missione 01 - programma 12 - titolo 1 e titolo 2, incrementata per gli anni 2018-2020, con le variazioni di bilancio di cui all'articolo 10, comma 2 e, a decorrere dall'anno 2021, con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie in materia socio-sanitaria

1. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 101.939.000, finalizzata a garantire l'equilibrio del servizio sanitario regionale per l'anno 2018 (missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.7146).

2. Al fine di rimodulare secondo l'effettivo cronoprogramma di spesa gli investimenti del complesso ospedaliero AOU di Sassari è autorizzata, quale finanziamento integrativo degli interventi aventi analogo oggetto a valere sulla programmazione FSC 2014/2020, la spesa di euro 2.359.500 per l'anno 2021 e di euro 700.000 per l'anno 2022 (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053). Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzo di pari quota dell'entrata già accertata e imputata per gli anni 2021 e 2022 in conto del titolo 1 - tipologia 103 - capitolo EC122.028 eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nella stessa annualità e rispetto alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), e all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2018, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica), relative alle medesime annualità.

3. Al fine di rimodulare secondo l'effettivo cronoprogramma di spesa gli investimenti dell'Azienda ospedaliera Brotzu, quale finanziamento integrativo degli interventi aventi analogo oggetto a valere sulla programmazione FSC 2014/2020 è autorizzata la spesa di euro 2.200.000 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, di euro 2.170.000 nel 2023, euro 2.400.000 nel 2024 ed euro 1.550.000 nell'annualità 2025 (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053). Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzo di pari quota dell'entrata già accertata e imputata per gli anni a partire dal 2021 in conto del titolo 1 - tipologia 103 - capitolo EC122.028 eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nella stessa annualità e rispetto alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5 del 2017, all'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2018 e all'articolo 1, comma 2, legge regionale n. 17 del 2018 relative alle medesime annualità.

4. È assegnata, nel 2018, al Centro regionale trapianti, operante presso l'ATS, la somma di euro 30.000 per la stipula di apposita convenzione pluriennale con l'Associazione italiana donatori di organi (AIDO) Sardegna onlus, che promuove iniziative per la diffusione della cultura della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule, al fine di sostenerne l'attività istituzionale (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

 

     Art. 5. Altre disposizioni finanziarie

1. La Regione provvede alla revisione dei residui perenti risultanti dal rendiconto 2017. A tal fine provvede alla cancellazione definitiva delle perenzioni per le quali non sussista la permanenza della relativa obbligazione giuridicamente vincolante e alla conferma di quelle per le quali sia stata certificata la permanenza della relativa obbligazione. Le obbligazioni confermate relative a spesa di investimento esigibile negli esercizi successivi al 2018 e aventi i requisiti dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), possono essere imputate negli esercizi 2019 e 2020 considerati nel bilancio di previsione ed in quelli successivi secondo il relativo cronoprogramma, con contestuale cancellazione della posta in perenzione, per un importo massimo di euro 315.204.592,63 come indicato nella tabella B (Elenco interventi di opere pubbliche autorizzate con mutuo e cronoprogramma) allegata alla presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la contrazione di un mutuo ad erogazione multipla di durata non superiore a 8 anni. La rimodulazione degli interventi e del loro cronoprogramma è adottata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, è incrementata di euro 104.753.472,61 per finanziare, mediante la contrazione di un apposito mutuo a erogazione multipla, le spese aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003, di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004). Le relative obbligazioni sono imputate secondo i rispettivi cronoprogrammi, per un importo massimo di euro 104.753.472,61, come indicato nella tabella C (Elenco interventi di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6), allegata alla presente legge. La rimodulazione dei cronoprogrammi dei suddetti interventi è adottata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Al fine di garantire l'accelerazione della spesa e il pieno utilizzo delle risorse della programmazione unitaria 2014/2020, la Regione promuove un piano di formazione per la presentazione, da parte di agenzie formative accreditate, di progetti formativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della programmazione unitaria 2014/2020. Per il finanziamento di tali progetti è autorizzato l'uso delle risorse non rendicontate dalle medesime agenzie formative sui progetti a titolarità ricevuti in affidamento su precedenti avvisi pubblici.

4. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 5.000.000 al fine di finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali definite alla data di entrata in vigore della presente legge (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

5. Per l'anno 2018 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 17, della legge regionale n. 1 del 2018 è integrata di euro 150.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.7205).

6. Ai fini dell'ampliamento e della costruzione di cimiteri di cui all'articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 3.500.000 nell'anno 2018 (missione 08 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC08.6870).

7. Alla legge regionale n. 1 del 2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo del comma 16 dell'articolo 4 dopo le parole: "integrazioni" sono aggiunte le seguenti: ", a valere sulle risorse stanziate in conto della missione 08 - programma 01 - titolo 2 - capitoli SC04.2614, SC04.2629 e SC04.2630.";

b) nel comma 17 dell'articolo 5 le parole: "titolo 2" sono sostituite con le parole: "titolo 1".

8. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 240.569,00 a copertura delle spese degli interventi di cui alla graduatoria relativa ai piccoli comuni della Provincia di Sassari, approvata con determinazione del Direttore del Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, n. 179/SDA - prot. n. 4998 del 6 febbraio 2018 (missione 08 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC04.2614).

9. Per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la quota di euro 400.000 prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale n. 5 del 2017 a favore delle unioni dei comuni capofila dei progetti di programmazione territoriale rientranti nella strategia 5.8 del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2014/2020, attuati in associazione di più unioni di comuni, è posta a carico della quota del fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) destinato alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). I criteri di ripartizione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-enti locali (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

10. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2018 le parole "destinate ai comuni" sono sostituite con le parole "destinate alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016".

11. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 32 (Norme in materia funebre e cimiteriale), è sostituito dal seguente: "1. Per i comuni o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, è ammessa la deroga al regime d'incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale.".

12. Le risorse sussistenti nei bilanci degli enti locali, trasferite ai sensi della programmazione comunitaria 2007/2013 relative a progetti cofinanziati nell'ambito degli stessi programmi, permangono in capo agli enti medesimi per essere utilizzate prioritariamente per le stesse finalità e in coerenza con la programmazione unitaria regionale. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse è subordinata alla coerenza espressa dall'unità organizzativa competente per la programmazione unitaria.

13. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 500.000 quale contributo straordinario in favore del Comune di Sorso per l'acquisto e/o la messa in sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione del fabbricato già sede della storica stazione dell'Arma dei Carabinieri di Sorso, sita in piazza Marginesu, che versa in condizioni di grave degrado (missione 18 - programma 01 - titolo 2) [2].

14. Al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio delle province e della città metropolitana di Cagliari è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 5.000.000 (missione 18 - programma 01- titolo 1 - capitolo SC08.7306).

15. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria della Provincia di Nuoro, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 3.000.000 in favore della medesima provincia quale contributo straordinario per far fronte agli obblighi derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

16. L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto responsabile dell'attuazione del Piano straordinario di rilancio del nuorese, è autorizzata ad erogare, per l'anno 2018, un finanziamento pari a euro 500.000 all'Amministrazione provinciale di Nuoro per la copertura dei costi di coordinamento, segreteria ed assistenza tecnica per l'attuazione del Piano e di supporto per le istruttorie degli interventi di incentivo alle imprese (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

17. Nell'ambito delle attività dell'Unità per Ottana, è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 200.000 in favore del Comune di Bolotana quale contributo per la realizzazione di interventi urgenti destinati a far fronte alle gravi problematiche di salute pubblica e risanamento ambientale, i cui oneri non siano sostenibili con le ordinarie disponibilità finanziarie dell'ente, che ostacolano lo sviluppo delle imprese dell'agglomerato industriale di Bolotana (missione 14 - programma 01 - titolo 2).

18. Per l'anno 2018 il contributo regionale di cui all'articolo 3, comma 10, della legge regionale n. 5 del 2017, è incrementato di ulteriori euro 300.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC04.1698).

19. Per gli interventi di adeguamento e completamente del nuovo impianto di depurazione a servizio del centro urbano del Comune di Carloforte è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 300.000 (missione 09 - programma 06 - titolo 2).

20. Al fine di erogare contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive colpiti da eventi calamitosi verificatisi in Sardegna è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 2.227.000 a valere sul Fondo speciale per le emergenze regionali di cui alla legge regionale 9 novembre 2015, n. 26 (Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna (Manovra finanziaria 2015-2017)), (missione 11 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0571).

21. Per l'anno 2018 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 18, della legge regionale n. 1 del 2018 è incrementata di euro 150.000 (missione 09 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.7251).

22. Al fine della realizzazione del secondo lotto del Campus universitario di Viale La Plaja a Cagliari attraverso lo strumento del project financing, la dotazione annuale a favore dell'ERSU di Cagliari è incrementata per l'anno 2021 di euro 1.500.000 e di un importo massimo di euro 3.900.000 per 29 anni a partire dal 2022, con copertura a valere sulla legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari (missione 04 - programma 04 - titolo 1). Per le finalità del presente comma l'ERSU è autorizzato a porre in essere tutte le procedure necessarie.

23. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2017 pari a euro 5.500.000 riversata alle entrate dell'anno 2018 del bilancio della Regione dall'ERSU di Sassari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), è destinata, quanto ad euro 3.000.000 ai fini dello scorrimento della graduatoria dei soggetti attuatori-enti locali individuati con l'avviso pubblico previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 dell'8 maggio 2018, nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, Linea d'azione 1.10.4 "Impiantistica sportiva" (missione 06 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC05.0884), e quanto ad euro 2.500.000 agli interventi di scavo, restauro e valorizzazione di beni archeologici (missione 05 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC NI).

24. Per il finanziamento degli oneri di progettazione del primo agrinido pubblico della Sardegna (Progetto "Polo innovativo per l'infanzia Ilaria Alpi"), quale iniziativa di contrasto alla denatalità e allo spopolamento, è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2018 a favore del Comune di Villamassargia quale soggetto deputato alla realizzazione delle opere (missione 12 - programma 01 - titolo 1).

25. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalla controllata ARST Spa, è autorizzato il trasferimento straordinario, nell'anno 2018, dell'importo di euro 8.520.000 quale ristoro onnicomprensivo per i maggiori oneri di manutenzione conseguenti alla eccessiva vetustà del parco autobus per gli anni dal 2015 al 2018 (missione 10 - programma 02 - titolo 1). È abrogata l'autorizzazione di spesa per l'anno 2018 di cui all'articolo 4, comma 22, della legge regionale n. 1 del 2018.

26. Al fine di consentire la realizzazione di opere tese a risolvere situazioni di pregiudizio della pubblica incolumità e di isolamento derivanti dalla assenza di adeguate infrastrutture di collegamento, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 200.000 (missione 09 - programma 01 - titolo 2).

27. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 1.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera l), della legge regionale 9 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche ed integrazioni (missione 09 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC07.0792).

28. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2017, come sostituito dall'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge regionale 27 settembre 2017, n. 22 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019), è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 800.000 in favore del Consorzio di bonifica del nord Sardegna (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

29. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), in riferimento al Sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) e al servizio settoriale agricolo, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono assegnati ai consorzi di bonifica i comprensori irrigui ancora gestiti dall'ENAS e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica), sono ridelimitati i comprensori di bonifica dei consorzi.

30. Al fine di disporre di adeguate conoscenze sull'interazione dei cetacei con le attività di pesca per favorire una migliore attuazione della misura del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 1.40 (Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili) di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 186.500 (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

31. Al comma 10, primo periodo, dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018, dopo le parole "da calamità naturali e siccità" sono inserite le seguenti: ", migliorare la competitività dell'agricoltura" e dopo le parole: "interventi infrastrutturali" sono inserite le seguenti: "e strutturali delle imprese".

32. Il comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), è sostituito dal seguente: "Al fine di rafforzare il legame con il territorio ed educare al consumo consapevole dei prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità, la Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio a ciò destinati nell'ambito della missione 16 - programma 01 - titolo 1 e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, può finanziare campagne di educazione alimentare presso le scuole del territorio regionale e presso le mense delle case di riposo e strutture analoghe gestite direttamente o indirettamente dalle amministrazioni comunali. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono stabilite le modalità attuative dell'intervento [3].

33. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio di parte corrente, è autorizzata per l'anno 2018, a favore del Comune di Iglesias, la spesa di euro 800.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1- capitolo SC08.7306).

34. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa complessiva di euro 2.000.000 in ragione di:

a) euro 1.000.000 per indennizzare gli operatori del settore pesca dei danni causati dalla fauna selvatica, coerentemente con quanto disciplinato dalla misura 1.40 del Programma operativo FEAMP (missione 16 - programma 02 - titolo 1);

b) euro 100.000 in favore dell'Agenzia regionale AGRIS per garantire la prosecuzione delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, gestione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico dei cavallini della Giara (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC08.6912);

c) euro 100.000 quale contributo ai comuni per la redazione dei piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), (missione 16 - programma 01 - titolo 1);

d) euro 800.000 per il finanziamento di un programma a sostegno del comparto ippico e zootecnico, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

35. La Regione, al fine di assicurare continuità alle azioni intraprese nel settore cerealicolo, eroga un premio ai cerealicoltori che aderiscono ad un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro prodotto in Sardegna. Il premio è erogato secondo le disposizioni del regolamento n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 500.000. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono definite le modalità attuative dell'intervento (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

36. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 16, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016) e all'articolo 1, comma 42, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 200.000 (missione 16 - programma 1 - titolo 2).

37. Al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 313.500 (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

38. Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conseguenti alle calamità intercorse negli anni 2017 e 2018, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare aiuti per l'abbattimento del costo delle garanzie emesse dai confidi. Gli aiuti di cui al presente comma sono erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e secondo le direttive adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura. Per l'anno 2018, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a euro 1.000.000, si fa fronte con quota parte delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2018 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

39. La nomina a direttore generale all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS) determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sulla base del trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'ente che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

40. Alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 ter dell'articolo 6, prima delle parole "titolo IV della parte I", sono inserite le seguenti: "titolo III della parte I";

b) il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito: "3. Lo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6 ter.".

41. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 293.000 quale contributo straordinario al Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro, da utilizzare per le relative spese di funzionamento e per la gestione dei servizi bibliotecari (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0123).

42. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 15, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 100.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.5030).

43. Nella lettera b) del comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2018 le parole "di enti locali" sono soppresse.

44. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 8.500 a copertura delle spese sostenute per il completamento dell'allestimento delle unità introduttive realizzate nell'ambito del Progetto "Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura. Patrimonio culturale" (missione 05 - programma 03 - titolo 2 - capitolo SC03.5021).

45. La lettera h) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2018, come modificata dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale), è così sostituita: "h) per l'anno 2018 e successivi è autorizzata la spesa di euro 150.000 a favore delle emittenti radiofoniche private e locali, per la realizzazione di programmi in lingua italiana; la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, individua i requisiti dei beneficiari e i criteri per la concessione dei contributi di cui alla presente lettera; sono abrogati l'articolo 28, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni e il comma 22 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.7217).".

46. Per la promozione, la valorizzazione e la diffusione capillare della lingua sarda, del catalano di Alghero e del gallurese, del sassarese e del tabarchino di cui alla legge regionale n. 22 del 2018, è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa complessiva di euro 512.000 così suddivisa:

a) euro 62.000 a favore dell'Università di Cagliari per la realizzazione di un'indagine socio-linguistica già avviata nell'annualità 2016-2017, da estendersi anche alle arti proprie della Sardegna (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

b) euro 50.000 a favore dell'Università di Sassari per la definizione delle linee guida per la certificazione linguistica delle lingue di minoranza della Sardegna e la creazione di strumenti multimediali per la didattica (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

c) euro 210.000 a favore delle società di produzione Terra de Punt Srl, Produzioni Sardegna e Associazione culturale Babel per la realizzazione e la trasmissione televisiva sul digitale terrestre di programmi d'intrattenimento, cultura e informazione, in lingua sarda o altre varietà parlate in Sardegna, nella misura di euro 70.000 ciascuna (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

d) euro 190.000 a favore delle emittenti radiofoniche beneficiarie dei contributi per l'annualità 2017 di cui all'articolo 28, comma l, lettera d), della legge regionale n. 2 del 2007 per la realizzazione o il completamento di programmi in lingua sarda o altre varietà parlate in Sardegna (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

47. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), é autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 400.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0849).

48. Le risorse finanziarie concesse al Comitato regionale CONI della Sardegna ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999, al netto della quota accantonata per dare attuazione alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna), relative ad iniziative non realizzate o concluse al 31 dicembre di ciascun anno, permangono in capo al medesimo per essere utilizzate nell'esercizio successivo per le stesse finalità.

49. All'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2018 è aggiunto il seguente periodo: "Nell'anno 2018, in via straordinaria e per far fronte alle gravi difficoltà dello sport sardo, sui contributi di parte corrente della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono concesse anticipazioni nella misura dell'80 per cento dell'importo spettante a ciascun beneficiario e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.".

50. È autorizzato, per l'anno 2018, un contributo di euro 130.000 a favore dell'Università di Cagliari e di euro 70.000 a favore dell'Università di Sassari al fine di promuovere le attività sportive degli studenti universitari e di migliorare la fruibilità degli impianti a tale fine destinati. Il programma di utilizzo di tale contributo è approvato dal comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività, istituito in ciascuna università (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

51. Al fine di sostenere l'attività istituzionale di promozione dell'attività sportiva è autorizzato, per l'anno 2018, un contributo straordinario di euro 30.000 in favore del Movimento sportivo popolare Sardegna (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

52. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 30.000 in favore dell'Associazione sportiva Gymland di Oristano, senza scopo di lucro, per l'organizzazione del torneo internazionale "Sardegna volleyball challenge" (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

53. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 8.000 a favore del Comune di Bauladu per l'organizzazione e il supporto al Meeting annuale delle consulte giovanili regionali (missione 06 - programma 02 - titolo 1).

54. L'autorizzazione di spesa per la concessione di finanziamenti ai comuni per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto, di cui alla tabella A della legge regionale n. 1 del 2018, è incrementata per l'anno 2018 di euro 1.000.000 (missione 05 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC03.0059).

55. Per gli interventi di cui alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna) è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 100.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0971).

56. Per far fronte alle spese di costituzione ed avvio della società di cui all'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori servizi forniture), è autorizzata per l'anno 2018 la spesa complessiva di euro 2.000.000 (missione 10 - programma 05 - titolo 3 - capitolo SC NI). Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte, per l'anno 2018, con quota parte delle risorse registrate in entrata nell'anno 2018 del bilancio regionale (titolo 3 - tipologia 30200 - capitolo EC343.022).

57. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 13, della legge regionale n. 1 del 2018 è autorizzata, per l'anno, 2018, l'ulteriore spesa di euro 60.000 destinata a spese di investimento (missione 05 - programma 02 - titolo 2 - capitolo SC NI).

58. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 200.000 in favore della società di produzione cinematografica "Via col vento Srl via Gramsci 66, Nuoro" per la realizzazione del film "Assandira" del regista Salvatore Mereu (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

59. L'importo di euro 300.000 di cui al comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2018 è sostituito con l'importo di euro 378.000. Conseguentemente, alle lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 8 gli importi di euro "100.000" e di euro "200.000", sono sostituiti rispettivamente con gli importi di euro "140.000" e di euro "238.000" (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.6960 e titolo 2 - capitolo SC08.7214).

60. Per l'organizzazione della Rete museale dell'immigrazione sarda di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 80.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.6913). Nelle more della costituzione formale della rete è concesso un contributo pari a euro 100.000 a favore del Comune di Asuni e un contributo pari a euro 80.000 a favore del Comune di Tresnuraghes, sedi di musei già dedicati alla conservazione e diffusione della conoscenza della cultura e dei valori identitari degli emigrati sardi (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.6913).

61. Al fine di sostenere gli enti locali nello svolgimento di attività culturali afferenti alle cele-brazioni per la loro fondazione, è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa complessiva di euro 40.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC NI), in ragione di:

a) euro 20.000 al Comune di Carbonia per la celebrazione degli 80 anni della fondazione;

b) euro 10.000 al Comune di Carloforte per la celebrazione dei 280 anni della fondazione;

c) euro 10.000 al Comune di Piscinas per la celebrazione dei 30 anni di autonomia.

62. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 150.000 quale contributo straordinario a favore della città metropolitana di Cagliari per le spese relative al completamento dell'Istituto alberghiero di Pula (missione 04 - programma 03 - titolo 2 - capitolo SC02.0094).

63. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 12, della legge regionale n. 5 del 2015, concernenti contributi agli enti locali per la gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, è autorizzata per l'anno 2018 l'ulteriore spesa di euro 380.000 in ragione di euro 30.000 in favore del Comune di Tiana ed euro 350.000 in favore dell'Unione dei comuni dell'Alta Marmilla a copertura e integrazione dei costi sostenuti per l'anno scolastico 2017/2018 (missione 04 - programma 06 - titolo 1).

64. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2015, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 500.000 (missione 04 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC02.0071).

65. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 15, della legge regionale n. 1 del 2018 è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 100.000 (missione 14 - programma 02 - titolo 1).

66. Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015 e all'articolo 1, comma 26, della legge regionale n. 32 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il finanziamento dei cantieri per i lavoratori in utilizzo, è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 400.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC02.0892).

67. Nell'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 2), della legge regionale 24 luglio 2018, n. 27 (Disposizioni per la regolarizzazione dell'occupazione di immobili regionali provenienti dal patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna), le parole "e l'occupante e i suoi conviventi non hanno altro alloggio adeguato nel territorio regionale" sono soppresse.

68. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza) le parole da: "dando priorità" fino a "persone handicappate)" sono sostituite dalle seguenti: "dando priorità alle donne vittime di violenza con figli minori o con figli con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e alle donne vittime di violenza con disabilità certificata ai sensi della medesima legge n. 104 del 1992".

69. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine può essere incrementato delle eccedenze di spesa iscritte nei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio di cui all'allegato n. 13 alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 2 (Bilancio di previsione triennale 2018-2020) e nel corrispondente elenco dei bilanci degli anni successivi [4].

70. Ai fini della realizzazione di corsi di preparazione finalizzati al sostenimento di un esame di idoneità per l'anno successivo o al sostenimento dell'esame di Stato come privatisti per adulti che hanno fatto richiesta nell'anno scolastico 2018-2019 in classi non autorizzate dal Ministero per l'istru-zione, l'università e la ricerca (MIUR) per mancanza di risorse statali, è disposta una spesa di euro 63.200 per l'anno 2018 (missione 04 - programma 02 - titolo 1) in favore dei seguenti istituti scolastici, da ripartire in base al numero di classi seguenti:

a) Istituto istruzione superiore "A. Volta" di Nuoro, per tre classi;

b) Istituto istruzione superiore "A. Businco" di Jerzu per una classe;

c) Istituto istruzione superiore "E. Fermi" di Ozieri, PES di Thiesi e di Bonorva per due classi;

d) Istituto istruzione superiore "Mariano IV" di Oristano, PES di Ghilarza per due classi;

e) Istituto alberghiero "Costa Smeralda" di Arzachena per due classi;

f) Istituto tecnico statale "L. Einaudi" di Senorbì per una classe.

71. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'abbattimento dei costi relativi al fitto-casa a favore di studenti universitari è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 360.000 (missione 04 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC02.0169).

72. Per la manutenzione delle infrastrutture metrotranviarie di Cagliari e Sassari di proprietà regionale è autorizzata, a seguito di idonea rendicontazione, per l'anno 2018, la spesa complessiva fino a euro 2.100.000 (missione 10 - programma 02 - titolo 1- capitolo SC07.0616).

73. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 200.000 a favore del Comune di Alghero, destinata alla riqualificazione ambientale ed al ripristino delle originarie condizioni di naturalità della spiaggia del Lido di San Giovanni, da effettuarsi anche mediante attività sperimentali (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC NI).

74. Nelle more degli esiti della vertenza tra ARST Spa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Sardegna, nell'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 8.625.455 in favore di ARST Spa, soggetto subentrato alle "Ferrovie della Sardegna" e "Ferrovie Meridionali Sarde" in gestione commissariale governativa, quale anticipazione di quota parte degli oneri sostenuti negli anni 2008 e 2009 relativi ai rinnovi contrattuali di settore del personale (missione 10 - programma 02 - titolo 1) [5].

75. Con la finalità di supportare gli studenti fuori sede e promuovere la diffusione della formazione universitaria anche nei territori periferici, è disposta l'attivazione di punti di erogazione dell'offerta universitaria presso la sede di Carbonia. A tal fine è autorizzata la spesa a favore dell'Università di Cagliari di euro 40.000 per l'anno 2018 (missione 04 - programma - 04 - titolo 2), di euro 500.000 per l'anno 2019 (missione 04 - programma - 04 - titolo 2), per l'allestimento della sede e di euro 500.000 per l'anno 2020 (missione 04 - programma 04 - titolo 1) per l'espletamento e la gestione dei corsi.

76. È autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 40.000 al fine di supportare l'approfondimento tematico in tema di dimensionamento e legislazione scolastica e aggiornamento sul-la legislazione vigente (missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC01.0708).

77. Per le sole opere relative alla gestione dei rifiuti, il termine del 31 dicembre 2018, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 (Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016), come modificato dall'articolo 5, comma 23, della legge regionale n. 1 del 2018, è prorogato al 31 dicembre 2019.

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di personale

1. Al comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), le parole "dell'Assessorato del bilancio" sono sostituite con le seguenti: "dell'Assessorato competente in materia di personale".

2. L'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)), è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Piccoli prestiti) 1. I piccoli prestiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), sono concessi in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, e sono recuperati in un numero di rate non superiore a sessanta per importi fino a euro 10.000 e fino a centoventi per importi superiori. 2. Sui piccoli prestiti è dovuto un tasso di interesse nominale annuo non superiore al 4 per cento e comunque non inferiore al tasso attivo corrisposto sulle somme investite dal Fondo. 3. In caso di cumulo con la prestazione di cui all'articolo 11, la somma complessiva erogata non può comunque superare l'80 per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 10 cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, tenuto conto delle anticipazioni già erogate nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. In caso di cessazione dal servizio del dipendente, il recupero del residuo debito avviene a carico dei trattamenti previsti dalla presente legge e come stabilito dalle linee guida di cui al comma 6. 5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, nel rispetto degli equilibri di gestione, determina e rende pubbliche le risorse disponibili del Fondo per i piccoli prestiti di cui al presente articolo. 6. I piccoli prestiti sono concessi secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, con la quale la Giunta stabilisce il tasso di interesse entro i limiti stabiliti dal comma 2.".

3. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 142.000 a decorrere dall'anno 2019 per la stipulazione del contratto integrativo dei giornalisti riferito al periodo 2016/2018 (missione 01 - programma 10 - titolo 1).

4. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016)), le parole "euro 750.000" sono sostituite dalle parole "euro 1.750.000" (missione 01 - programma 10 - titolo 1). L'ASPAL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio interno, è autorizzata ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 21 del 2018.

5. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2018 è così sostituito: "2. ENAS e AREA sono autorizzati a stanziare le risorse disponibili nei propri bilanci in conformità con quanto disposto nel comma 1 e attingendo, in caso di incapienza, dal fondo per la contrattazione collettiva del comparto regionale, di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, nei limiti delle risorse disponibili.".

6. Al fine di omogeneizzare i trattamenti retributivi dei dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) con quelli del personale del comparto di contrattazione regionale di cui all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, le risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa relativa al triennio 2016-2018, stabilite dall'articolo 1, comma 37, della legge regionale n. 32 del 2016 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2018, di euro 1.000.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

7. Entro il 31 dicembre 2018 la Regione, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 1 e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, attua le disposizioni di superamento del precariato previste all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). La presente disposizione si applica anche agli enti, alle agenzie, alle aziende e agli istituti regionali del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci e delle vigenti facoltà assunzionali.

8. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007), dopo le parole "procedure selettive" sono inserite le seguenti: "per titoli e colloquio". Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sono definite le modalità attuative della presente disposizione, anche con riferimento alle procedure in corso.".

9. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro) è inserito il seguente: "Art. 33 bis (Potenziamento degli interventi di politica sociale e del lavoro a favore di soggetti a rischio di esclusione) 1. L'ASPAL, al fine di garantire una reale fruizione dei servizi per il lavoro e dei programmi di politica attiva del lavoro, anche in coordinamento con gli interventi di politica sociale promossi dalla normativa europea, nazionale e regionale, da parte di soggetti a rischio di esclusione, quali lavoratori stranieri, beneficiari di forme di reddito di inclusione e altre categorie di soggetti che si trovano in condizione di fragilità socio-lavorativa, nei limiti delle risorse disponibili nel suo bilancio interno in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 1 e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata ad assumere personale dotato di specifiche competenze per l'espletamento delle suddette attività. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità previste dall'articolo 34, definisce il numero e i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. La dotazione organica dell'ASPAL è conseguentemente rideterminata ai sensi dell'articolo 11, comma 4.".

 

     Art. 7. Disposizioni relative agli enti del sistema Regione e stato patrimoniale della Regione

1. Il presente articolo effettua una ricognizione degli enti rientranti nel sistema Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, anche ai fini della valutazione delle partecipazioni della Regione negli stessi enti, attraverso l'iscrizione nello stato patrimoniale della Regione e persegue finalità di chiarezza e trasparenza normativa strumentali a:

a) facilitare l'univoca interpretazione di norme vigenti in materia di enti strumentali regionali con specifico riferimento al patrimonio della Regione;

b) garantire l'applicazione organica della normativa regionale in conformità ai principi che trovano declinazione nelle medesime disposizioni regionali;

c) fornire, attraverso un elenco ricognitivo degli enti del sistema Regione, un riferimento univoco e aggiornato a fondamento della corretta formulazione dello stato patrimoniale della Regione, in attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. Nel comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Gli enti del sistema Regione sono elencati, in via ricognitiva, nell'allegato 1, che è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.".

3. Dopo l'articolo 80 della legge regionale n. 31 del 1998, e prima della tabella A, è inserito il seguente allegato: "Allegato 1 - Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

1. Agenzia "Sardegna ricerche"

2. Agenzia sarda delle entrate (ASE) Difesa dell'ambiente

3. Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)

4. Conservatoria delle coste della Sardegna

5. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS) Agricoltura e riforma agro-pastorale

6. Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)

7. Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)

8. Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna) Lavori pubblici

9. Ente acque Sardegna (ENAS)

10. Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) Lavoro

11. Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

12. Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)

13. Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)".

4. Gli enti del sistema Regione, istituiti con legge regionale, costituiscono enti interamente partecipati e controllati dalla stessa Regione rientranti tra gli enti strumentali di cui all'articolo 11 ter del decreto legislativo n. 118 del 2011. É fatto salvo quanto espressamente previsto dalle leggi istitutive degli enti del sistema Regione che possono individuare una eventuale contitolarità nella partecipazione dell'ente strumentale di altri soggetti, non interamente partecipati e controllati dalla Regione, precisandone la relativa percentuale di partecipazione.

5. Le partecipazioni di cui al comma 4 sono valutate e iscritte nello stato patrimoniale della Regione come partecipazioni non azionarie, tra le immobilizzazioni finanziarie, in conformità alle disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

6. La Regione succede nei rapporti giuridici attivi e passivi di natura patrimoniale degli enti del sistema Regione in caso di loro cessazione, fatte salve differenti previsioni, disposte con legge regionale, in favore di altri enti strumentali controllati o partecipati dalla Regione ai sensi dell'articolo 11 ter del decreto legislativo n. 118 del 2011.

 

     Art. 8. Partecipazione della Regione alla costituzione, quale socio fondatore, della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta"

1. [La Regione, nel rispetto dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2006, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme al Comune di Nuoro e alla Provincia di Nuoro, all'istituzione della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta", di seguito "Fondazione", con sede in Nuoro, costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile] [6].

2. [Alla Fondazione possono partecipare, in qualità di soci, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta] [7].

3. [La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, in armonia con l'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2016, persegua i seguenti scopi principali:

a) promuovere la biblioteca pubblica come istituzione aperta alla partecipazione attiva dei cittadini e delle altre istituzioni del territorio;

b) incrementare e valorizzare il patrimonio librario, documentale e informativo su qualsiasi supporto in funzione della crescita culturale e sociale della comunità;

c) coordinare e promuovere politiche culturali per la promozione del libro e della lettura;

d) promuovere la cooperazione bibliotecaria come modalità di gestione privilegiata per l'incremento delle risorse informative e per il miglioramento dei servizi al pubblico;

e) promuovere, coordinare e gestire interventi di educazione permanente dei cittadini, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con altri enti;

f) promuovere azioni e accordi diretti all'organizzazione di servizi mirati all'integrazione sociale e multiculturale, allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie, e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenze speciali o svantaggiate;

g) promuovere la conoscenza dell'opera e del messaggio di Sebastiano Satta e più in generale della letteratura della Sardegna attraverso attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentario, di ricerca e di divulgazione in ambito regionale, nazionale e internazionale, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni] [8].

4. [Lo statuto della Fondazione può attribuire alla stessa ulteriori finalità, purché compatibili con quelle indicate dal comma 3] [9].

5. [La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dai commi 3 e 4, autorizza il Presidente della Regione a sottoscriverne l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione] [10].

6. [I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato] [11].

7. [Con l'atto costitutivo è adottato lo statuto della Fondazione che prevede la composizione, i modi di formazione e il funzionamento degli organi sociali, le finalità e le altre indicazioni prescritte dal Codice civile] [12].

8. [La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente] [13].

9. [La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta] [14].

10. [La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale della Fondazione attraverso la concessione in uso del compendio immobiliare demaniale, denominato "Villa Buscarini", sito in Nuoro in piazza Asproni, comprensivo dell'area cortilizia antistante] [15].

11. [La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 500.000 annui, a decorrere dall'anno 2019] [16].

12. [A decorrere dall'anno 2019 la riserva di cui all'articolo 12, comma 16, lettera a) della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è pari a euro 500.000] [17].

13. [Il contributo di cui al comma 12 è erogato a favore della Fondazione a decorrere dalla sua costituzione. Eventuali contributi di pari importo, già erogati a favore del Consorzio Sebastiano Satta per l'anno 2018, si intendono sostitutivi del contributo di cui ai commi 11 e 12 a favore della costituenda Fondazione per il medesimo anno] [18].

14. [La Regione sospende l'erogazione del contributo previsto dai commi 11 e 12 per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione] [19].

15. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2), è abrogato.

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di governo idrogeologico del territorio regionale

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza e di efficienza e di riduzione della spesa, il presente articolo adegua l'ordinamento regionale in materia di governo idraulico, di assetto idrogeologico, di buon regime delle acque pubbliche e delle correlate attività di protezione civile.

2. Per le attività di competenza regionale nelle materie di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede, modificando le strutture organizzative attualmente incardinate nei diversi rami dell'Amministrazione regionale, a individuare la direzione generale competente, articolata anche per strutture territoriali periferiche definite tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici.

3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività poste in capo alla direzione generale di cui al comma 2 e il rafforzamento delle proprie strutture territoriali periferiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire nei ruoli del proprio organico, anche mediante processi di mobilità da altre pubbliche amministrazioni, otto ingegneri e otto geologi di categoria D e due dirigenti di servizio per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 31 del 1998, da acquisire anche mediante l'attivazione della procedura disciplinata dall'articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. Ai fini del recepimento delle disposizioni di cui al comma 2, il personale attualmente incaricato dello svolgimento delle attività di progettazione degli interventi, delle procedure di affidamento dei lavori, delle attività di direzione dei lavori e di collaudo, e di ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, di cui agli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione, del 23 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), di competenza del Presidente della Regione, in qualità di commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), e degli interventi di cui all'accordo di programma del 4 novembre 2015, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, dell'accordo procedimentale del marzo 2016 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'articolo 19, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di e-missione di gas a effetto serra) e del Fondo di progettazione di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), di competenza del Presidente della Regione in qualità di commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione di cui al decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164 del 2014 in considerazione della attività svolta, anche a favore del Servizio opere idriche e idrogeologiche della Regione autonoma della Sardegna, è considerato organico al detto Servizio dalla data di efficacia delle rispettive ordinanze di avvalimento.

5. Constatato l'elevato numero di interventi previsti nei citati accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione e di cui al Fondo di progettazione, e la necessità di procedere al sollecito ed indifferibile espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei medesimi interventi, per i quali l'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164 del 2014, stabilisce le norme di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure per i lavori, relative agli interventi funzionali alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, dichiarati di "estrema urgenza" a seguito di apposita ricognizione da parte dell'ente interessato, richiamate le disposizioni di cui al comma 3, non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche il personale di cui al comma 4, su richiesta, è reclutato, previo espletamento della procedura concorsuale per titoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), ed assegnato alla Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

 

     Art. 10. Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge, si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese riportate nella tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza nel bilancio previsionale e di cassa nell'anno 2018, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 1 (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) annesso alla presente legge.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegati alla legge

1. Tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie).

2. Tabella B (Elenco interventi su opere pubbliche autorizzate con mutuo e cronoprogramma).

3. Tabella C (Elenco interventi di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6)

4. Allegato n. 1 (Variazioni delle entrate per titolo - parte a - e Tipologia delle spese per missioni, programmi e titoli - parte b).

5. Allegato n. 2 (Allegato del Tesoriere - parte a-b-c).

(Omissis)


[1] Comma inserito dall'art. 104 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 8 agosto 2019, n. 15.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[4] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.

[5] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. La modifica è stata abrogata dall'art. 12 della L.R. 8 agosto 2019, n. 15 che ha fatto rivivere il presente testo.

[6] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[7] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[8] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[9] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[10] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[11] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[12] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[13] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[14] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[15] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[16] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[17] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[18] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.

[19] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 giugno 2021, n. 10.