§ 1.4.113 - L.R. 11 novembre 2016, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:11/11/2016
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino delle circoscrizioni provinciali)
Art. 2.  Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)
Art. 3.  Integrazioni all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni)
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 1.4.113 - L.R. 11 novembre 2016, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

(B.U. 17 novembre 2016, n. 52)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino delle circoscrizioni provinciali)

1. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), le parole "al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "all'insediamento dei presidenti eletti a seguito delle elezioni di secondo grado previste dalla presente legge".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)

1. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"7. In sede di prima applicazione le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione contestualmente all'indizione delle elezioni comunali della tornata del 2017 per una data compresa tra il quarantacinquesimo ed il sessantesimo giorno dalla data del primo turno.".

 

     Art. 3. Integrazioni all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 è aggiunto il seguente periodo: "Il presente comma non si applica fino alla data della definitiva soppressione della Provincia di Nuoro, disposta ai sensi del presente articolo, e il subentro avviene con le modalità stabilite d'intesa tra la Regione e gli enti consorziati.".

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).