§ 6.1.160 - Regolamento 30 novembre 2011, n. 1255.
Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:30/11/2011
Numero:1255


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Obiettivi generali
Art. 3.  Obiettivi operativi
Art. 4.  Azioni ammissibili
Art. 5.  Tipo di intervento finanziario
Art. 6.  Beneficiari
Art. 7.  Principi in materia di attuazione
Art. 8.  Procedure di attuazione
Art. 9.  Risorse di bilancio
Art. 10.  Assistenza tecnica
Art. 11.  Sorveglianza
Art. 12.  Protezione degli interessi finanziari dell’Unione
Art. 13.  Relazioni, valutazione e proroga
Art. 14.  Procedura di comitato
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 6.1.160 - Regolamento 30 novembre 2011, n. 1255.

Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

(G.U.U.E. 5 dicembre 2011, n. L 321)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 173, paragrafo 3, gli articoli 175 e 188, l’articolo 192, paragrafo 1, l’articolo 194, paragrafo 2, e l’articolo 195, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

visto il parere del Comitato delle regioni [2],

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) In linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 10 ottobre 2007, su una politica marittima integrata per l’Unione europea ("comunicazione della Commissione"), il principale obiettivo della politica marittima integrata dell’Unione ("PMI") è l’elaborazione e l’attuazione di un processo decisionale integrato, coordinato, coerente, trasparente e sostenibile per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e nei settori marittimi.

 

(2) Il piano di azione che accompagna la comunicazione della Commissione fissa una serie di misure che la Commissione propone di adottare come primo passo verso l’attuazione di una nuova PMI per l’Unione.

 

(3) La relazione intermedia della Commissione sulla politica marittima integrata dell’UE, del 15 ottobre 2009, riassume i principali risultati sinora conseguiti dalla PMI e fissa le tappe della successiva fase di attuazione.

 

(4) Nelle sue conclusioni del 16 novembre 2009 sulla politica marittima integrata, il Consiglio ha evidenziato l’importanza di finanziare l’ulteriore sviluppo e l’attuazione della PMI invitando la Commissione a presentare le necessarie proposte per il finanziamento delle azioni di politica marittima integrata nell’ambito delle attuali prospettive finanziarie, in vista dell’entrata in vigore entro il 2011.

 

(5) Nella sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) — Valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide, il Parlamento europeo ha appoggiato espressamente l’intenzione dichiarata della Commissione "di finanziare la politica marittima integrata con 50 milioni di EUR nei prossimi due anni al fine di sviluppare i precedenti progetti in materia di strategia, governance, sostenibilità e sorveglianza".

 

(6) La dotazione finanziaria per la PMI stabilita nel presente regolamento tiene conto sia dell’attuale flessione dell’economia, sia del fatto che si tratta del primo programma operativo dedicato in modo specifico all’attuazione della PMI.

 

(7) Un finanziamento regolare dell’Unione è necessario affinché quest’ultima possa attuare e sviluppare ulteriormente la PMI, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo, del 20 maggio 2008, su una politica marittima integrata per l’Unione europea [4], nonché perseguire i suoi principali obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione, e quali confermati nella relazione intermedia dell’ottobre 2009 e approvati dal Consiglio nelle sue conclusioni del 16 novembre 2009.

 

(8) Poiché non tutte le priorità e finalità della PMI rientrano in altri strumenti dell’Unione, quali il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo per la pesca, il Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, lo strumento di assistenza preadesione e lo strumento europeo di vicinato e partenariato, occorre pertanto stabilire un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo della PMI ("programma").

 

(9) Fatti salvi i prossimi negoziati sul quadro finanziario pluriennale post 2013, sarà necessario disporre di risorse sufficienti che consentano lo sviluppo e il conseguimento degli obiettivi della PMI, lasciando impregiudicate le risorse stanziate per altre politiche, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle regioni marittime dell’Unione, comprese le isole e le regioni ultraperiferiche. A tale scopo risulta essenziale includere la PMI nel quadro finanziario pluriennale post 2013. Inoltre, si dovrebbe prevedere, se del caso, l’elaborazione di una proposta relativa alla proroga del programma oltre il 2013, corredata di una proposta che stabilisca un’adeguata dotazione finanziaria.

 

(10) Lo sviluppo delle attività marittime attraverso il sostegno finanziario alle misure inerenti alla PMI avrà un impatto significativo in termini di coesione economica, sociale e territoriale.

 

(11) Il finanziamento dell’Unione dovrebbe essere destinato a sostenere il lavoro esplorativo sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della PMI, prestando la dovuta attenzione al loro impatto congiunto, basato sull’approccio ecosistemico, sulla crescita economica "blu" sostenibile, l’occupazione, l’innovazione e la competitività nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, nonché sulla promozione della dimensione internazionale della PMI.

 

(12) Gli obiettivi strategici della PMI comprendono la governance marittima integrata a tutti i livelli, l’ulteriore sviluppo e attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei, l’ulteriore sviluppo di strumenti intersettoriali per l’elaborazione della politica integrata al fine di perfezionare le sinergie e il coordinamento tra politiche e strumenti esistenti, grazie anche alla condivisione dei dati e delle conoscenze connesse al settore marittimo, la più stretta partecipazione delle parti interessate a regimi integrati di governance nel settore marittimo, la protezione e l’utilizzazione sostenibile delle risorse marine e costiere, e la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nonché la protezione dell’ambiente marino e costiero e della sua biodiversità, nell’ambito della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino [5], che costituisce il pilastro ambientale della PMI, e della direttiva quadro sulle acque [6].

 

(13) È importante che il programma sia ben articolato con le altre politiche dell’Unione che possono avere una dimensione marittima, in particolare i fondi strutturali, le reti transeuropee di trasporto, la politica comune della pesca, il turismo, l’ambiente e il cambiamento climatico, il programma quadro di ricerca e sviluppo e la politica dell’energia.

 

(14) Per assicurare la coerenza tra i vari aspetti del programma, dovrebbero essere definiti i suoi obiettivi generali. Per ciascun obiettivo generale dovrebbero essere stabiliti obiettivi operativi più dettagliati. La ripartizione dei finanziamenti tra gli obiettivi generali per il periodo 2011-2013 è indicata nell’allegato. Questa ripartizione offre la possibilità di aumentare o diminuire la dotazione finanziaria generale per obiettivo senza superare la dotazione finanziaria globale.

 

(15) Il finanziamento dell’Unione dovrebbe consentire di sviluppare l’integrazione della sorveglianza marittima in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 e le conclusioni del Consiglio del 17 novembre 2009 sull’integrazione della sorveglianza marittima, tenendo conto della tabella di marcia per la creazione di un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE (CISE). Tale finanziamento mirato dovrebbe pertanto limitarsi allo sviluppo di un sistema di scambio di informazioni decentrato, segnatamente misure comprensive di software, intese a migliorare l’interfaccia tra i sistemi di sorveglianza. Il programma dovrebbe tener conto dei risultati di altri progetti relativi al sistema di sorveglianza marittima decentrato.

 

(16) L’applicazione del programma nei paesi terzi dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del paese beneficiario ed essere coerente con gli altri strumenti di cooperazione dell’Unione, compresi gli obiettivi e le priorità delle pertinenti politiche dell’Unione e l’acquis dell’Unione, nonché le convenzioni internazionali pertinenti.

 

(17) Il programma dovrebbe essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari esistenti e futuri messi a disposizione dall’Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e sub-nazionale, per promuovere la tutela e l’utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuire a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, e tenere conto delle priorità e dello stato di avanzamento dei progetti nazionali e locali.

 

(18) Le azioni previste nel programma dovrebbero essere complementari con altre azioni dell’Unione, al fine di garantire l’attuazione coerente degli atti giuridici dell’Unione inerenti alle pertinenti politiche settoriali, evitando duplicazioni.

 

(19) È inoltre necessario stabilire norme che disciplinino la programmazione delle misure, l’ammissibilità delle spese, il livello di sostegno finanziario dell’Unione, le principali condizioni per la concessione del medesimo e il bilancio globale del programma.

 

(20) Il programma dovrebbe essere attuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [7] ("regolamento finanziario") e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [8].

 

(21) Il presente regolamento stabilisce la dotazione finanziaria del programma pluriennale, che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [9].

 

(22) Al fine di consentire alla Commissione di sorvegliare l’attuazione del presente regolamento, è opportuno prevedere la possibilità di finanziare le spese relative alla sorveglianza, ai controlli e alla valutazione.

 

(23) I programmi di lavoro annuali da stabilirsi per l’attuazione del programma dovrebbero essere adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione [10].

 

(24) In relazione alle azioni finanziate in forza del presente regolamento, è necessario garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [11], del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’ 11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [12] e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [13].

 

(25) Al fine di garantire l’impiego efficace dei fondi dell’Unione, è opportuno valutare regolarmente gli interventi finanziati a norma del presente regolamento.

 

(26) Resta inteso che nessuna delle azioni previste nell’ambito del programma richiederebbe il ricorso ad una base giuridica supplementare.

 

(27) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti delle azioni da finanziare mediante il programma, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento istituisce un programma destinato a sostenere misure intese a promuovere lo sviluppo ulteriore e l’attuazione della politica marittima integrata dell’Unione ("programma").

 

La politica marittima integrata dell’Unione ("PMI") promuove un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell’Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale.

 

Il programma sostiene l’uso sostenibile dei mari e degli oceani nonché l’approfondimento delle conoscenze scientifiche.

 

     Art. 2. Obiettivi generali

Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

 

a) promuovere lo sviluppo e l’attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri;

 

b) contribuire allo sviluppo di strumenti intersettoriali, segnatamente la pianificazione dello spazio marittimo, il sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) e le conoscenze oceanografiche riguardo agli oceani, ai mari e alle regioni costiere all’interno e adiacenti all’Unione, per sviluppare sinergie e sostenere le politiche che interessano il mare o le coste, in particolare nei settori dello sviluppo economico, dell’occupazione, della protezione dell’ambiente, della ricerca, della sicurezza marittima, dell’energia e dello sviluppo di tecnologie marittime verdi, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti;

 

c) promuovere la protezione dell’ambiente marino, in particolare della sua biodiversità, e l’uso sostenibile delle risorse marittime e costiere e definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino, in particolare nell’ambito della direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);

 

d) sostenere lo sviluppo e l’attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi;

 

e) migliorare e accrescere la cooperazione e il coordinamento esterni con riguardo agli obiettivi della PMI, sulla base di una discussione approfondita nelle sedi internazionali. A tale riguardo si invitano i paesi terzi a ratificare ed attuare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);

 

f) sostenere la crescita economica, l’occupazione, l’innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi e nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell’Unione.

 

     Art. 3. Obiettivi operativi

1. Nell’ambito dell’obiettivo di cui all’articolo 2, lettera a) (governance marittima integrata), il programma:

 

a) promuove azioni che incoraggino gli Stati membri e le regioni dell’Unione a sviluppare, introdurre o attuare una governance marittima integrata;

 

b) promuove piattaforme e reti di cooperazione intersettoriale con la partecipazione di rappresentanti delle autorità pubbliche, delle autorità locali e regionali, dell’industria, del settore della ricerca, dei cittadini, delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali;

 

c) dà maggiore visibilità e sensibilizza le autorità pubbliche, il settore privato e il pubblico a un approccio integrato agli affari marittimi.

 

2. Nell’ambito dell’obiettivo di cui all’articolo 2, lettera b) (strumenti intersettoriali), il programma è volto a favorire lo sviluppo:

 

a) del sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’Unione, inteso a promuovere lo scambio di informazioni in materia di sorveglianza intersettoriale e transfrontaliera collegando fra loro tutte le comunità di utilizzatori in conformità con i principi della sorveglianza marittima integrata, al fine di rafforzare l’utilizzo sicuro e sostenibile dello spazio marittimo, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione;

 

b) della pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere che, entrambe, costituiscono strumenti importanti per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere e che, entrambe, contribuiscono agli obiettivi della gestione basata sulla nozione di ecosistema e allo sviluppo dei legami terrestri-marittimi, nonché facilitano la cooperazione degli Stati membri, ad esempio per quanto riguarda lo sviluppo di misure sperimentali e di altro tipo che combinano la generazione di energia rinnovabile e la piscicoltura;

 

c) di una banca di dati e conoscenze sull’ambiente marino completa, accessibile al pubblico e di elevata qualità, che faciliti la condivisione, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze fra vari gruppi di utilizzatori dei dati esistenti, evitando in tal modo la duplicazione delle banche dati. A tal fine, sono utilizzati al meglio i programmi esistenti dell’Unione e degli Stati membri, fra cui INSPIRE [14] e GMES [15].

 

3. Nell’ambito dell’obiettivo di cui all’articolo 2, lettera c) (protezione dell’ambiente marino), il programma:

 

a) sostiene la protezione e preservazione dell’ambiente marino e costiero, e previene e riduce gli apporti nell’ambiente marino, compresi i rifiuti marini, al fine di eliminare progressivamente l’inquinamento;

 

b) contribuisce alla buona salute, alla biodiversità e alla resilienza degli ecosistemi marini e costieri;

 

c) facilita il coordinamento tra Stati membri e altri attori nell’applicare l’approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane e il principio di precauzione;

 

d) facilita lo sviluppo di metodi e norme;

 

e) promuove azioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico sull’ambiente marino, costiero e insulare, nonché per adeguarvisi, prestando particolare attenzione alle zone più vulnerabili al cambiamento climatico;

 

f) sostiene lo sviluppo di approcci strategici alla ricerca rivolta alla valutazione dello stato attuale degli ecosistemi, in modo da poter disporre di una base per la gestione e la pianificazione basate sulla nozione di ecosistema a livello regionale e nazionale.

 

4. Nell’ambito dell’obiettivo di cui all’articolo 2, lettera d) (strategie dei bacini marittimi), il programma:

 

a) sostiene lo sviluppo e l’attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi tenendo conto di un approccio equilibrato in tutti i bacini marittimi e delle specificità dei bacini e dei sottobacini marittimi, nonché di pertinenti strategie macroregionali, ove applicabile, specialmente dove è già in atto uno scambio di informazioni ed esperienze tra diversi paesi ed esistono strutture operative multinazionali;

 

b) promuove e facilita lo sfruttamento delle sinergie tra i livelli nazionale, regionale e dell’Unione, la condivisione di informazioni, anche su metodi e norme, e lo scambio di migliori pratiche sulla politica marittima, in particolare per quanto riguarda la governance e le politiche settoriali che presentano un impatto su mari regionali e regioni costiere.

 

5. Nell’ambito dell’obiettivo di cui all’articolo 2, lettera e) (dimensione internazionale), il programma:

 

a) incoraggia il proseguimento dei lavori, in stretta cooperazione con gli Stati membri, su un approccio integrato con i paesi terzi e operatori di paesi terzi che condividono un bacino marittimo con gli Stati membri dell’Unione, come pure sulla ratifica e l’attuazione della UNCLOS;

 

b) incoraggia il dialogo con i paesi terzi, tenendo conto dell’UNCLOS e delle convenzioni internazionali esistenti in materia basate sull’UNCLOS;

 

c) incoraggia lo scambio di migliori pratiche a complemento delle iniziative esistenti, tenendo conto dello sviluppo di strategie regionali a livello subregionale.

 

Tale obiettivo operativo è perseguito in modo coerente con gli strumenti di cooperazione dell’Unione, tenendo conto degli obiettivi delle strategie di sviluppo nazionali e regionali.

 

6. Nell’ambito dell’obiettivo di cui all’articolo 2, lettera f), (crescita economica sostenibile, occupazione e innovazione), il programma:

 

a) promuove iniziative per la crescita e l’occupazione nel settore marittimo e nelle regioni costiere e insulari;

 

b) promuove la formazione, l’istruzione e le opportunità di carriera nelle professioni marittime;

 

c) promuove lo sviluppo delle tecnologie verdi, delle fonti energetiche marine rinnovabili, della navigazione eco-compatibile e del trasporto marittimo a corto raggio;

 

d) promuove lo sviluppo del turismo costiero, marittimo e insulare.

 

     Art. 4. Azioni ammissibili

Il programma può concedere un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azioni conformi agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3:

 

a) progetti, compresi progetti pilota, studi, ricerche e programmi operativi di cooperazione, inclusi i programmi di istruzione, formazione professionale e riqualificazione;

 

b) informazione del pubblico e condivisione di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione, inclusa l’organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi, nonché lo sviluppo e l’aggiornamento di siti web e delle pertinenti basi di dati e reti sociali;

 

c) conferenze, seminari, workshop e forum delle parti interessate;

 

d) condivisione, sorveglianza e visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall’Unione, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità, che faciliterà l’adozione di standard condivisi e omogenei per la raccolta e l’elaborazione dei dati;

 

e) azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti pilota.

 

     Art. 5. Tipo di intervento finanziario

1. Il sostegno finanziario dell’Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

 

a) sovvenzioni, con un tasso massimo di cofinanziamento dell’Unione per azione dell’80 %;

 

b) contratti di appalto pubblico;

 

c) accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca.

 

2. Nell’ambito del programma possono essere concesse sia sovvenzioni alle azioni sia sovvenzioni di funzionamento. Salvo ove diversamente disposto dal regolamento finanziario, i beneficiari di una sovvenzione o di un contratto di appalto pubblico sono selezionati in base a un bando di gara o un invito a presentare proposte.

 

     Art. 6. Beneficiari

1. Il sostegno finanziario nell’ambito del programma può essere concesso, in via prioritaria, a persone fisiche o a persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato di ciascuno Stato membro o dal diritto dell’Unione.

 

2. Possono beneficiare del programma anche paesi terzi e parti interessate di paesi terzi che condividono un bacino marittimo con gli Stati membri dell’Unione, nonché organizzazioni o organismi internazionali che perseguano uno o più degli obiettivi generali e operativi di cui agli articoli 2 e 3. Le misure devono sempre coinvolgere partecipanti dell’Unione.

 

3. Le condizioni di ammissione a una determinata procedura sono indicate nel rispettivo bando di gara o invito a presentare proposte.

 

     Art. 7. Principi in materia di attuazione

1. Le azioni finanziate nell’ambito del presente programma non possono beneficiare di contributi da parte di altri strumenti finanziari dell’Unione. Sono ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti dell’Unione. Le azioni nell’ambito del programma sono complementari all’attuazione delle pertinenti politiche settoriali.

 

2. La Commissione provvede affinché i richiedenti il sostegno finanziario nell’ambito del programma e i beneficiari di tale sostegno le forniscano informazioni esaurienti sul finanziamento delle azioni. L’assistenza finanziaria a titolo del programma è fornita solo nella misura in cui non siano disponibili altri finanziamenti dell’Unione.

 

3. Le azioni finanziate dal programma sono conformi agli obiettivi e alle politiche dell’Unione per il 2020 e il 2050. Beneficiano del programma tutti gli Stati membri, i settori marittimi e le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e viene creato un autentico valore aggiunto europeo. In relazione al finanziamento di azioni nei diversi bacini marittimi, si ricerca un adeguato equilibrio regionale.

 

4. Le azioni finanziate dal programma stimolano e rafforzano il dialogo, la cooperazione e il coordinamento con e fra Stati membri, regioni dell’Unione, parti interessate, cittadini, organizzazioni della società civile e parti sociali, garantendo una completa trasparenza.

 

5. Le azioni finanziate dal programma facilitano lo sfruttamento delle sinergie, la condivisione di informazioni e lo scambio di metodi, norme e migliori pratiche.

 

6. L’attuazione del programma è improntata ai principi di buona governance e alla trasparenza dei processi decisionali, e il programma stesso mira a contribuire alla trasparenza e alla buona governance in tutte le politiche settoriali connesse, a livello dell’Unione, nazionale e regionale.

 

     Art. 8. Procedure di attuazione

1. La Commissione attua il programma in conformità del regolamento finanziario.

 

2. Ai fini dell’attuazione del programma in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

 

     Art. 9. Risorse di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è fissata a 40000000 EUR per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013.

 

2. Le risorse di bilancio destinate al programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell’Unione. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

 

3. La ripartizione dei finanziamenti tra gli obiettivi generali di cui all’articolo 2 è indicata nell’allegato.

 

     Art. 10. Assistenza tecnica

1. Un massimale pari all’1 % della dotazione finanziaria di cui all’articolo 9 può anche coprire le spese relative alle azioni preparatorie e alle azioni di monitoraggio, controllo, revisione contabile o valutazione direttamente necessarie per attuare in modo efficace ed efficiente le azioni ammissibili a norma del presente regolamento e per conseguirne gli obiettivi.

 

2. Le attività di cui al paragrafo 1 possono includere in particolare studi, riunioni di esperti, spese per strumenti, reti e sistemi informatici e ogni altro tipo di assistenza e consulenza tecnica, scientifica e amministrativa richiesta dalla Commissione per l’attuazione del presente regolamento.

 

     Art. 11. Sorveglianza

1. Ciascun beneficiario del sostegno finanziario presenta alla Commissione relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori sovvenzionati in forza del programma. Entro tre mesi dal completamento di ciascun progetto è inoltre trasmessa una relazione finale.

 

2. Fatti salvi i controlli eseguiti a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ("TFUE") dalla Corte dei conti in collaborazione con gli organismi o i servizi nazionali di controllo competenti, o eventuali ispezioni effettuate a norma dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera b), TFUE, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti e le altre misure finanziate nell’ambito del programma, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare la conformità con gli obiettivi del programma e l’ammissibilità delle azioni secondo quanto stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

 

3. I contratti e le convenzioni conclusi in attuazione del presente regolamento prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione o di eventuali rappresentanti autorizzati dalla Commissione e l’esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco.

 

4. Ciascun beneficiario dell’assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con il progetto, per un periodo di cinque anni a decorrere dall’ultimo pagamento relativo a quest’ultimo.

 

5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

 

6. La Commissione verifica che le azioni finanziate in forza del programma siano eseguite correttamente, siano coerenti con le misure adottate nell’ambito di altre politiche e altri strumenti settoriali e siano conformi al presente regolamento e al regolamento finanziario.

 

     Art. 12. Protezione degli interessi finanziari dell’Unione

1. La Commissione vigila affinché, nel corso della realizzazione delle azioni finanziate in forza del programma, gli interessi finanziari dell’Unione siano protetti mediante:

 

a) l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita;

 

b) la realizzazione di controlli efficaci;

 

c) il recupero degli importi indebitamente versati; e

 

d) l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, nel caso in cui vengano constatate irregolarità.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione agisce in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 e del regolamento (CE) n. 1073/1999.

 

3. La Commissione riduce, sospende o recupera l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione qualora accerti l’esistenza di irregolarità, inclusa l’inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un’azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione della medesima.

 

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a presentare osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

 

5. Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

 

6. Ai fini del presente articolo si intende per "irregolarità" qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci gestiti dall’Unione, a causa di una spesa indebita.

 

     Art. 13. Relazioni, valutazione e proroga

1. La Commissione informa regolarmente e tempestivamente del proprio operato il Parlamento europeo e il Consiglio.

 

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

 

a) una relazione sullo stato dei lavori entro il 31 dicembre 2012; la relazione comprende una valutazione dell’impatto del programma su altre politiche dell’Unione;

 

b) una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2014.

 

3. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa di proroga del programma oltre il 2013 corredata di un’adeguata dotazione finanziaria.

 

     Art. 14. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU C 107 del 6.4.2011, pag. 64.

 

[2] GU C 104 del 2.4.2011, pag. 47.

 

[3] Posizione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 novembre 2011.

 

[4] GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 30.

 

[5] Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

 

[6] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

 

[7] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

[8] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

 

[9] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

 

[10] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

 

[11] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

 

[12] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

 

[13] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

 

[14] Infrastructure for Spatial Information in Europe (infrastruttura per l’informazione spaziale in Europa) — Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

 

[15] Global Monitoring for Environment and Security (monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza) — Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

 

 

ALLEGATO

 

DOTAZIONE GENERALE DI FONDI A FAVORE DEI SETTORI DI SPESA DI CUI ALL’ARTICOLO 2 [1]

 

Obiettivi generali (articolo 2) | |

 

a)Sviluppo e attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri e visibilità della PMI | 4 % almeno |

 

b)Sviluppo di strumenti intersettoriali | 60 % almeno |

 

c)Protezione dell’ambiente marino e uso sostenibile delle risorse marittime e costiere | 8 % almeno |

 

d)Sviluppo e attuazione di strategie destinate ai bacini marittimi | 8 % almeno |

 

e)Cooperazione esterna e coordinamento della dimensione internazionale della PMI | 1 % al massimo |

 

f)crescita economica sostenibile, occupazione, innovazione e nuove tecnologie | 4 % almeno |

 

[1] Per gli obiettivi di cui all’articolo2, lettera b) (strumenti intersettoriali), può essere utilizzato non più di un terzo della quota non destinata al presente allegato.

 

 

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio non escludono la possibilità di prevedere atti delegati nei programmi futuri oltre il 2013 sulla base di pertinenti proposte della Commissione.

 

 

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

Ai sensi dell’articolo X, la dotazione finanziaria per l’attuazione del programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo della PMI durante il periodo 2011-2013 è fissata a 40 milioni di EUR. Tale dotazione si compone di 23,14 milioni di EUR da imputare al bilancio 2011 senza ricorrere al margine disponibile della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale, di un importo di 16,66 milioni di EUR, comprensivo di una dotazione per l’assistenza tecnica, inserito nel progetto di bilancio e accettato dal Consiglio nella sua lettura del bilancio 2012, e di un ulteriore importo di 200000 EUR per l’assistenza tecnica da iscrivere nel bilancio 2013.

 

A tal fine, potrebbe essere necessario modificare il bilancio 2011 per creare la nomenclatura necessaria e iscrivere gli stanziamenti nella riserva. I bilanci adottati per il 2012 e 2013 potrebbero dover includere gli importi corrispondenti a tali esercizi.