§ 6.1.134 - Direttiva 17 giugno 2008, n. 56.
Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:17/06/2008
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Regioni e sottoregioni marine
Art. 5.  Strategie per l’ambiente marino
Art. 6.  Cooperazione regionale
Art. 7.  Autorità competenti
Art. 8.  Valutazione
Art. 9.  Definizione di buono stato ecologico
Art. 10.  Definizione di traguardi ambientali
Art. 11.  Programmi di monitoraggio
Art. 12.  Comunicazioni e valutazione della Commissione
Art. 13.  Programmi di misure
Art. 14.  Eccezioni
Art. 15.  Raccomandazioni per un’azione comunitaria
Art. 16.  Comunicazioni e valutazione della Commissione
Art. 17.  Aggiornamento
Art. 18.  Relazioni intermedie
Art. 19.  Consultazione e informazione del pubblico
Art. 20.  Relazioni della Commissione
Art. 21.  Relazione sui progressi realizzati nelle zone protette
Art. 22.  Finanziamento comunitario
Art. 23.  Riesame della presente direttiva
Art. 24.  Adeguamenti tecnici
Art. 25.  Comitato di regolamentazione
Art. 26.  Attuazione
Art. 27.  Entrata in vigore
Art. 28.  Destinatari


§ 6.1.134 - Direttiva 17 giugno 2008, n. 56.

Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)

(G.U.U.E. 25 giugno 2008, n. L 164)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

visto il parere del Comitato delle regioni [2],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Le acque marine soggette alla sovranità e alla giurisdizione degli Stati membri dell’Unione europea includono le acque del Mar Mediterraneo, del Mar Baltico, del Mar Nero e dell’Oceano Atlantico nordorientale, comprese le acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie.

 

(2) È evidente che le pressioni sulle risorse marine naturali e la domanda di servizi ecosistemici marini sono spesso troppo elevate e che la Comunità ha l’esigenza di ridurre il suo impatto sulle acque marine, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti.

 

(3) L’ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi. A tale proposito la presente direttiva dovrebbe, fra l’altro, promuovere l’integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell’Unione europea.

 

(4) In conformità della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [4], è stata sviluppata una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell’ambiente marino volta a promuovere l’uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini.

 

(5) È opportuno orientare lo sviluppo e l’attuazione della strategia tematica verso la preservazione degli ecosistemi marini. Tale approccio dovrebbe includere le aree protette e riguardare tutte le attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino.

 

(6) L’istituzione di zone marine protette, comprendenti zone già designate o da designare nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche [5] (di seguito "direttiva Habitat"), nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici [6] (di seguito "direttiva Uccelli selvatici") e negli accordi internazionali o regionali di cui la Comunità europea o gli Stati membri interessati sono parti contraenti, costituisce un importante contributo al conseguimento di un buono stato ecologico nell’ambito della presente direttiva.

 

(7) L’istituzione di tali zone protette in virtù della presente direttiva costituirà un passo importante verso il rispetto degli impegni assunti al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e nel contesto della convenzione sulla diversità biologica, approvata dalla decisione 93/626/CEE del Consiglio [7], e contribuirà alla creazione di reti coerenti e rappresentative di tali zone.

 

(8) Nell’applicare un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, consentendo nel contempo l’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini, occorre innanzi tutto conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino nella Comunità, continuare a proteggerlo e preservarlo ed evitarne qualsiasi ulteriore degrado.

 

(9) Per realizzare tali obiettivi occorre un quadro legislativo trasparente e coerente. Tale quadro dovrebbe contribuire alla coerenza delle diverse politiche e promuovere l’integrazione delle preoccupazioni ambientali in altre politiche, quali la politica comune della pesca, la politica agricola comune ed altre pertinenti politiche comunitarie. Il quadro legislativo dovrebbe fornire un quadro globale d’azione e far sì che le azioni adottate siano coordinate, coerenti e ben integrate in relazione a quelle previste da altri atti normativi comunitari e accordi internazionali.

 

(10) La diversità delle condizioni, dei problemi e delle esigenze delle varie regioni o sottoregioni marine che compongono l’ambiente marino nella Comunità richiede soluzioni differenziate e specifiche. Di tale diversità si dovrebbe tener conto in tutte le fasi di preparazione delle strategie per l’ambiente marino, ma soprattutto durante la formulazione, la pianificazione e l’attuazione delle misure volte a conseguire un buono stato ecologico dell’ambiente marino comunitario a livello delle regioni e sottoregioni marine.

 

(11) Ogni Stato membro dovrebbe pertanto elaborare per le proprie acque marine una strategia per l’ambiente marino che, benché specificamente concepita per le acque nazionali, rispecchi la prospettiva globale della regione o sottoregione marina interessata. Le strategie per l’ambiente marino dovrebbero condurre alla realizzazione di programmi di misure finalizzati al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico. Tuttavia, non dovrebbe essere fatto obbligo agli Stati membri di adottare misure specifiche qualora non esista un rischio significativo per l’ambiente marino o qualora i costi siano sproporzionati tenuto conto dei rischi per l’ambiente marino, purché la decisione di non intervenire sia adeguatamente motivata.

 

(12) Le acque costiere, compresi il fondale e il sottosuolo, costituiscono parte integrante dell’ambiente marino e, in quanto tali, dovrebbero a loro volta rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già trattati nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque [8], o in altra normativa comunitaria, onde assicurare la complementarietà evitando nel contempo inutili sovrapposizioni.

 

(13) Data la natura transfrontaliera dell’ambiente marino, gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Dal momento che le regioni o sottoregioni marine sono condivise sia con altri Stati membri che con paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per porre in essere uno stretto coordinamento con tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati. Ove ciò sia praticabile e appropriato, per garantire tale coordinamento ci si dovrebbe avvalere delle strutture istituzionali esistenti nelle regioni o sottoregioni marine, in particolare delle convenzioni marittime regionali.

 

(14) Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva in cui lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente dovrebbero adoperarsi per concordare un piano d’azione che comprenda l’avvio anticipato dei programmi di misure. In tali casi, la Commissione dovrebbe essere invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l’ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.

 

(15) Non tutti gli Stati membri possiedono acque marine ai sensi della presente direttiva e, pertanto, l’effetto delle disposizioni in essa contenute che riguardano esclusivamente gli Stati membri che hanno acque marine dovrebbe essere limitato a tali Stati membri.

 

(16) Poiché un’azione a livello internazionale è indispensabile al fine di ottenere cooperazione e coordinamento, è opportuno che la presente direttiva rafforzi ulteriormente la coerenza dell’intervento della Comunità e degli Stati membri nell’ambito di accordi internazionali.

 

(17) Sia la Comunità sia gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) approvata dalla decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, dell’UNCLOS e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione delle parte XI della convenzione [9]. È quindi opportuno che la presente direttiva tenga pienamente conto degli obblighi che incombono alla Comunità e agli Stati membri in virtù di tali accordi. Oltre alle disposizioni applicabili alle acque marine delle parti contraenti, l’UNCLOS comprende l’obbligo generale di assicurare che le attività condotte sotto la giurisdizione o il controllo di una parte non provochino danni al di là delle sue acque marine, e di evitare di trasferire il danno o il rischio da una zona all’altra e di trasformare un tipo di inquinamento in un altro.

 

(18) La presente direttiva dovrebbe inoltre corroborare la posizione forte assunta dalla Comunità nell’ambito della convenzione sulla diversità biologica in ordine alla necessità di arrestare la perdita della diversità biologica, garantire la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina e istituire una rete mondiale di zone marine protette entro il 2012. Essa dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi della settima conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, che ha adottato un programma di lavoro articolato sulla biodiversità marina e costiera, con una serie di scopi, traguardi e attività volti ad arrestare la perdita della diversità biologica a livello nazionale, regionale e mondiale e ad assicurare che gli ecosistemi marini possano costituire una fonte di beni e servizi, e un programma di lavoro sulle zone protette destinato a istituire e a mantenere entro il 2012 sistemi ecologicamente rappresentativi di zone marine protette. Un progresso significativo in questa direzione sarà realizzato con l’obbligo per gli Stati membri di designare i siti Natura 2000 in virtù delle direttive Uccelli selvatici e Habitat.

 

(19) La presente direttiva dovrebbe contribuire all’adempimento degli obblighi e degli importanti impegni della Comunità e degli Stati membri nell’ambito di numerosi altri accordi internazionali pertinenti relativi alla protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento: la convenzione sulla protezione dell’ambiente marino della zona del Mar Baltico, approvata dalla decisione 94/157/CE del Consiglio [10], la convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, approvata dalla decisione 98/249/CE del Consiglio [11], compreso il suo nuovo allegato V concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marina e la relativa appendice 3, approvati dalla decisione 2000/340/CE del Consiglio [12], la convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, approvata dalla decisione 77/585/CEE del Consiglio [13] e le sue modifiche del 1995, approvate dalla decisione 1999/802/CE del Consiglio [14], nonché il suo protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica, approvato dalla decisione 83/101/CEE del Consiglio [15], e le sue modifiche del 1996, approvate dalla decisione 1999/801/CE del Consiglio [16]. La presente direttiva dovrebbe inoltre contribuire all’adempimento degli obblighi degli Stati membri nell’ambito della convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l’inquinamento, in virtù della quale essi hanno assunto impegni importanti in materia di protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento e della quale la Comunità non è ancora parte ma per la quale gode dello status di osservatore.

 

(20) I paesi terzi con acque marine nella stessa regione o sottoregione marina di uno Stato membro dovrebbero essere invitati a partecipare al processo previsto dalla presente direttiva, facilitando in tal modo il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata.

 

(21) Ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva è essenziale garantire l’integrazione degli obiettivi di conservazione, delle misure di gestione e delle attività di monitoraggio e valutazione previste per le misure di protezione spaziale, come le zone speciali di conservazione, le zone speciali di protezione o le zone marine protette.

 

(22) Occorre anche considerare la biodiversità e il potenziale di ricerca marina associato agli ambienti in acque profonde.

 

(23) Per essere efficaci, i programmi di misure attuati nell’ambito delle strategie per l’ambiente marino dovrebbero essere basati su una conoscenza approfondita dello stato dell’ambiente marino in una determinata zona ed essere quanto più possibile rispondenti ai bisogni delle acque in questione di ogni Stato membro, nel rispetto della prospettiva più ampia della regione o sottoregione marina interessata. È pertanto necessario provvedere alla messa a punto a livello nazionale di un quadro adeguato, che includa la ricerca marina e le operazioni di monitoraggio, atto a consentire un’elaborazione consapevole delle politiche. A livello comunitario il sostegno alla ricerca correlata dovrebbe essere costantemente contemplato nelle politiche di ricerca e sviluppo. Il riconoscimento delle questioni relative all’ambiente marino nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo è una misura importante in tale direzione.

 

(24) Come prima misura verso la preparazione di un programma di misure gli Stati membri di una stessa regione o sottoregione marina dovrebbero analizzare gli elementi o le caratteristiche delle loro acque marine e le pressioni e gli impatti sulle stesse, identificando le principali pressioni e gli impatti cui sono sottoposte, l’analisi economica e sociale della loro utilizzazione e del costo del degrado dell’ambiente marino. Come base per le loro analisi essi possono utilizzare le valutazioni già effettuate nel contesto delle convenzioni marine regionali.

 

(25) Alla luce di tali analisi gli Stati membri dovrebbero quindi definire una serie di requisiti di buono stato ecologico applicabili alle loro acque marine. A tal fine è opportuno prevedere l’elaborazione di criteri e norme metodologiche per garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Tali criteri e norme dovrebbero essere sviluppati coinvolgendo tutte le parti interessate.

 

(26) La tappa successiva verso il conseguimento di un buono stato ecologico dovrebbe essere la definizione di traguardi ambientali e di programmi di monitoraggio per una valutazione continua che consentano di valutare periodicamente lo stato delle acque marine interessate.

 

(27) Gli Stati membri dovrebbero quindi istituire e attuare programmi di misure volti a conseguire o mantenere un buono stato ecologico nelle acque in questione, nel rispetto dei vigenti requisiti comunitari e internazionali e delle necessità della regione o sottoregione marina considerata. Tali misure dovrebbero essere elaborate sulla base del principio di precauzione, del principio dell’azione preventiva, del principio di correzione del danno ambientale in via prioritaria alla fonte e del principio "chi inquina paga".

 

(28) Data la necessità di un’azione mirata, è opportuno che gli Stati membri adottino le succitate misure. Affinché l’azione sia omogenea in tutta la Comunità e conforme agli impegni assunti a livello internazionale, è indispensabile che gli Stati membri comunichino alla Commissione le misure adottate, onde consentire alla Commissione di valutare la coerenza delle azioni effettuate nella regione o sottoregione marina interessata e, se opportuno, di fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.

 

(29) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell’ambiente marino. Tuttavia, occorre riconoscere che conseguire o mantenere un buono stato ecologico sotto tutti gli aspetti può non essere possibile in tutte le acque marine entro il 2020. Pertanto, per ragioni di equità e di fattibilità è opportuno regolamentare i casi di impossibilità per uno Stato membro di giungere al pieno conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti o di conseguire o mantenere un buono stato ecologico.

 

(30) In tale contesto è opportuno prevedere due casi particolari. Il primo caso particolare si verifica quando uno Stato membro non è in grado di realizzare i propri traguardi ambientali a motivo di un’azione o di un’omissione non imputabile allo Stato membro interessato, vuoi per cause naturali o di forza maggiore, vuoi a seguito di provvedimenti adottati dallo stesso Stato membro per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull’ambiente, vuoi perché le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti. Lo Stato membro in questione dovrebbe giustificare le ragioni che lo inducono a ritenere che si sia verificato un siffatto caso particolare e identificare la zona interessata e dovrebbe adottare opportune misure ad hoc per continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedendo l’ulteriore degrado dello stato delle acque marine colpite ed attenuando l’impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata.

 

(31) Il secondo caso particolare si verifica quando uno Stato membro identifica un problema che incide negativamente sullo stato ecologico delle sue acque marine, o addirittura su quello dell’intera regione o sottoregione marina interessata, ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale o che è connesso con un’altra politica comunitaria o con un accordo internazionale. In un caso di questo tipo è opportuno disporre che la Commissione sia informata nel quadro della comunicazione dei programmi di misure e, qualora sia necessaria un’azione comunitaria, che alla Commissione ed al Consiglio siano rivolte appropriate raccomandazioni.

 

(32) Tuttavia, la flessibilità applicata in casi particolari dovrebbe essere soggetta a un controllo a livello comunitario. Pertanto, nel primo caso particolare è opportuno che si verifichi attentamente l’efficacia delle misure ad hoc eventualmente adottate. Inoltre, in caso di provvedimenti attuati dallo Stato membro per motivi imperativi di interesse generale, la Commissione dovrebbe valutare se le eventuali modifiche o alterazioni dell’ambiente marino che ne conseguono non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Qualora la Commissione ritenga che le misure previste non siano sufficienti o adeguate per garantire un’azione coerente in tutta la regione o sottoregione marina interessata, dovrebbe fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.

 

(33) Nel secondo caso particolare la Commissione dovrebbe esaminare la questione e rispondere entro sei mesi. Nel presentare le relative proposte al Parlamento europeo ed al Consiglio, la Commissione, se opportuno, dovrebbe tener conto delle raccomandazioni dello Stato membro interessato.

 

(34) In considerazione del dinamismo e della variabilità naturale degli ecosistemi marini e dato che le pressioni e gli impatti cui sono soggetti possono variare in funzione dell’evoluzione delle varie attività umane e dell’impatto dei cambiamenti climatici, è essenziale riconoscere che la determinazione di un buono stato ecologico può dover essere adeguata nel corso del tempo. È quindi opportuno che i programmi di misure per la protezione e la gestione dell’ambiente marino siano flessibili e capaci di adattamento e tengano conto degli sviluppi scientifici e tecnologici. È pertanto opportuno prevedere l’aggiornamento periodico delle strategie per l’ambiente marino.

 

(35) È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione dei programmi di misure e dei relativi aggiornamenti, nonché la presentazione alla Commissione di relazioni intermedie che illustrino i progressi realizzati nell’attuazione di tali programmi.

 

(36) Per assicurare la partecipazione attiva del pubblico alla definizione, all’attuazione e all’aggiornamento delle strategie per l’ambiente marino si dovrebbe prevedere la divulgazione delle opportune informazioni sui vari elementi che le compongono o sui relativi aggiornamenti, nonché, se richiesto, delle pertinenti informazioni utilizzate per l’elaborazione di tali strategie conformemente alla normativa comunitaria sull’accesso del pubblico alle informazioni ambientali.

 

(37) La Commissione dovrebbe presentare, entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure e comunque non oltre il 2019, una prima relazione di valutazione sull’attuazione della presente direttiva. Le successive relazioni della Commissione dovrebbero essere pubblicate ogni sei anni.

 

(38) Conformemente alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) [17], è opportuno prevedere l’adozione di norme metodologiche in materia di valutazione dello stato dell’ambiente marino, monitoraggio e traguardi ambientali, nonché l’adozione dei formati tecnici utilizzati per la trasmissione e l’elaborazione dei dati.

 

(39) Le misure volte a disciplinare la gestione della pesca possono essere adottate sulla base di pareri scientifici nell’ambito della politica comune della pesca, quale definita nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [18], al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, compresa la chiusura totale di talune zone alle attività di pesca, per permettere il mantenimento o il ripristino dell’integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi e, se del caso, per proteggere, tra l’altro, le zone di riproduzione, allevamento e alimentazione. Gli scarichi e le emissioni derivanti dall’utilizzo di materiale radioattivo sono disciplinati dagli articoli 30 e 31 del trattato Euratom ed esulano pertanto dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

 

(40) La politica comune della pesca, anche nel quadro della prossima riforma, dovrebbe tener conto dell’impatto ambientale della pesca e degli obiettivi della presente direttiva.

 

(41) Qualora ritengano auspicabile un’azione nei succitati settori o in altri settori collegati ad un’altra politica comunitaria o ad un accordo internazionale, gli Stati membri dovrebbero presentare appropriate raccomandazioni per un’azione comunitaria.

 

(42) Le gravi preoccupazioni ambientali, in particolare quelle legate al cambiamento climatico, per quanto concerne le acque artiche, un ambiente marino vicino che riveste particolare importanza per la Comunità, devono essere valutate dalle istituzioni comunitarie e possono richiedere un’azione per garantire la protezione ambientale dell’Artico.

 

(43) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la protezione e la preservazione dell’ambiente marino, la prevenzione del degrado e, laddove possibile, il ripristino nelle zone in cui abbia subito danni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell’entità e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(44) I programmi di misure e le conseguenti azioni intraprese dagli Stati membri dovrebbero basarsi su un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane e sui principi a cui si fa riferimento nell’articolo 174 del trattato, in particolare sul principio di precauzione.

 

(45) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [19], in particolare l’articolo 37 della stessa, che mira a promuovere l’integrazione di un livello elevato di tutela dell’ambiente e del miglioramento della qualità ambientale nelle politiche dell’Unione conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

 

(46) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [20].

 

(47) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati III, IV e V della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(48) La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di stabilire criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare, nonché di adottare specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente direttiva istituisce un quadro all’interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino entro il 2020.

 

2. A tal fine sono elaborate ed attuate strategie per l’ambiente marino intese a:

 

a) proteggere e preservare l’ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni;

 

b) prevenire e ridurre gli apporti nell’ambiente marino, nell’ottica di eliminare progressivamente l’inquinamento quale definito all’articolo 3, paragrafo 8, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare.

 

3. Le strategie per l’ambiente marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall’uomo non sia compromessa, consentendo nel contempo l’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.

 

4. La presente direttiva contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche, gli accordi e le misure legislative che hanno un impatto sull’ambiente marino e mira a garantire l’integrazione delle preoccupazioni ambientali negli stessi.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le acque marine quali definite all’articolo 3, punto 1, e tiene conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell’ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina.

 

2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano, tuttavia, per far sì che tali attività siano condotte in modo compatibile, nella misura del possibile e del ragionevole, con gli obiettivi della presente direttiva.

 

     Art. 3. Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

 

1) "acque marine":

 

a) acque, compresi il fondale e il sottosuolo, situate al di là della linea di base che serve a misurare l’estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali, in conformità dell’UNCLOS, escluse le acque adiacenti ai paesi e ai territori indicati nell’allegato II del trattato e ai dipartimenti e alle collettività territoriali francesi d’oltremare; e

 

b) acque costiere quali definite nella direttiva 2000/60/CE, il loro fondale e sottosuolo, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già trattati nella presente direttiva o in altra normativa comunitaria;

 

2) "regione marina": regione di cui all’articolo 4. Le regioni e sottoregioni marine sono designate per agevolare l’attuazione della presente direttiva e sono determinate tenendo conto dei fattori idrologici, oceanografici e biogeografici;

 

3) "strategia per l’ambiente marino": strategia da sviluppare e attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all’articolo 5;

 

4) "stato ecologico": stato generale dell’ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all’interno o all’esterno della zona considerata;

 

5) "buono stato ecologico": stato ecologico delle acque marine tale per cui queste preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e l’utilizzo dell’ambiente marino resta ad un livello sostenibile, salvaguardando in tal modo il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future, vale a dire:

 

a) la struttura, le funzioni e i processi degli ecosistemi che compongono l’ambiente marino, assieme ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentono a detti ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all’attività umana. Le specie e gli habitat marini sono protetti, viene evitata la perdita di biodiversità dovuta all’attività umana e le diverse componenti biologiche funzionano in modo equilibrato;

 

b) le proprietà idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, ivi comprese le proprietà derivanti dalle attività umane nella zona interessata, sostengono gli ecosistemi come sopra descritto. Gli apporti antropogenici di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell’ambiente marino non causano effetti inquinanti.

 

Il buono stato ecologico è determinato a livello di regione o sottoregione marina di cui all’articolo 4, in base ai descrittori qualitativi di cui all’allegato I. Per conseguire un buono stato ecologico, si applica la gestione adattativa basata sull’approccio ecosistemico;

 

6) "criteri": caratteristiche tecniche distintive strettamente collegate a descrittori qualitativi;

 

7) "traguardo ambientale": determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni auspicate dei diversi componenti delle acque marine e di pressioni e impatti sulle stesse, relativamente a ciascuna regione o sottoregione marina. I traguardi ambientali sono fissati in conformità dell’articolo 10;

 

8) "inquinamento": introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell’ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall’uomo, che provoca o che può provocare effetti deleteri come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversità, pericoli per la salute umana, ostacoli alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l’uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle acque marine che ne pregiudichino l’utilizzo e una riduzione della funzione ricreativa dell’ambiente marino o, in generale, il deterioramento dell’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini;

 

9) "cooperazione regionale": cooperazione e coordinamento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibile, paesi terzi che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di strategie per l’ambiente marino;

 

10) "convenzioni marittime regionali": convenzioni internazionali o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi che si prefiggono la protezione dell’ambiente marino delle regioni marine di cui all’articolo 4, quali la convenzione per la protezione dell’ambiente marino nel Mar Baltico, la convenzione per la protezione dell’ambiente marino nell’Atlantico nordorientale e la convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

 

     Art. 4. Regioni e sottoregioni marine

1. Gli Stati membri, nell’adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva, tengono in debita considerazione il fatto che le acque marine soggette alla loro sovranità o giurisdizione formano parte integrante delle seguenti regioni marine:

 

a) Mar Baltico;

 

b) Oceano Atlantico nordorientale;

 

c) Mar Mediterraneo;

 

d) Mar Nero.

 

2. Al fine di tener conto delle specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la presente direttiva sulla base di sottodivisioni, a livello opportuno, delle acque marine di cui al paragrafo 1, a condizione che tali sottodivisioni siano definite in modo compatibile con le seguenti sottoregioni marine:

 

a) nell’Oceano Atlantico nordorientale:

 

i) il grande Mare del Nord, compreso il Kattegat, e il Canale della Manica;

 

ii) il Mar Celtico;

 

iii) il Golfo di Biscaglia e la costa iberica;

 

iv) nell’Oceano Atlantico, la regione biogeografica macaronesica, costituita dalle acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie;

 

b) nel Mar Mediterraneo:

 

i) il Mar Mediterraneo occidentale;

 

ii) il Mare Adriatico;

 

iii) il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo centrale;

 

iv) il Mar Egeo orientale.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la data prevista all’articolo 26, paragrafo 1, primo comma, le sottodivisioni eventualmente stabilite, che potranno tuttavia rivedere al termine della valutazione iniziale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

 

     Art. 5. Strategie per l’ambiente marino

1. Ciascuno Stato membro elabora, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una strategia per l’ambiente marino per le sue acque marine in base al piano d’azione indicato al paragrafo 2, lettere a) e b).

 

2. Gli Stati membri che hanno in comune una regione o una sottoregione marina cooperano per garantire che, entro ciascuna regione o sottoregione marina, le misure necessarie a conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare i seguenti vari elementi delle strategie per l’ambiente marino di cui alle lettere a) e b), siano coerenti e coordinati in tutta le regione o sottoregione marina interessata, conformemente al seguente piano d’azione per il quale gli Stati membri interessati si sforzano di seguire un’impostazione comune:

 

a) preparazione:

 

i) entro il 15 luglio 2012: valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell’impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, in conformità dell’articolo 8;

 

ii) entro il 15 luglio 2012: definizione del buono stato ecologico delle acque considerate, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1;

 

iii) entro il 15 luglio 2012: definizione di una serie di traguardi ambientali e di corrispondenti indicatori, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1;

 

iv) entro il 15 luglio 2014: salvo diversa disposizione della pertinente legislazione comunitaria, elaborazione e attuazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l’aggiornamento periodico dei traguardi, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 1;

 

b) programma di misure:

 

i) entro il 2015, elaborazione di un programma di misure finalizzate al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico, in conformità dell’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3;

 

ii) entro il 2016, avvio del programma di cui al punto i), in conformità dell’articolo 13, paragrafo 10.

 

3. Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva, qualora lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente, dovrebbero elaborare un piano d’azione, conformemente al paragrafo 1, che comprenda 1’avvio anticipato dei programmi di misure, nonché eventuali misure protettive più restrittive, purché ciò non impedisca il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico in un’altra regione o sottoregione marina. In tali casi:

 

a) gli Stati membri interessati informano la Commissione del calendario riveduto e agiscono di conseguenza;

 

b) la Commissione è invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l’ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.

 

     Art. 6. Cooperazione regionale

1. Al fine di conseguire il coordinamento di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ove ciò sia fattibile e appropriato, gli Stati membri si avvalgono delle strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o sottoregione marina in questione.

 

2. Ai fini dell’istituzione e dell’attuazione delle strategie per l’ambiente marino, gli Stati membri, all’interno di ogni regione o sottoregione marina, si adoperano, avvalendosi dei pertinenti consessi internazionali, tra cui rientrano i meccanismi e le strutture delle convenzioni marittime regionali, per coordinare i loro interventi con i paesi terzi che esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulle acque della stessa regione o sottoregione marina.

 

In tale contesto gli Stati membri si basano, per quanto possibile, sui programmi e sulle attività pertinenti elaborati nell’ambito di strutture risultanti da accordi internazionali, quali le convenzioni marittime regionali.

 

Il coordinamento e la cooperazione sono estesi, se del caso, a tutti gli Stati membri situati nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina, inclusi i paesi senza sbocco al mare, al fine di permettere agli Stati membri situati in detta regione o sottoregione marina di adempiere agli obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva, avvalendosi delle strutture di cooperazione esistenti previste dalla presente direttiva o dalla direttiva 2000/60/CE.

 

     Art. 7. Autorità competenti

1. Entro il 15 luglio 2010 gli Stati membri designano per ogni regione o sottoregione marina interessata l’autorità o le autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva nelle loro acque marine.

 

Entro il 15 gennaio 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle autorità competenti designate, unitamente alle informazioni elencate nell’allegato II.

 

Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione l’elenco delle loro autorità competenti per quanto riguarda gli organismi internazionali di cui sono parti e che sono pertinenti per l’attuazione della presente direttiva.

 

Anche gli Stati membri il cui territorio è situato nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina designano l’autorità o le autorità competenti per la cooperazione e il coordinamento di cui all’articolo 6.

 

2. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

 

CAPO II

 

STRATEGIE PER L’AMBIENTE MARINO: PREPARAZIONE

 

     Art. 8. Valutazione

1. Per ciascuna regione o sottoregione marina, gli Stati membri procedono a una valutazione iniziale delle loro acque marine che tiene conto dei dati esistenti, ove disponibili, e contiene:

 

a) un’analisi degli elementi e delle caratteristiche essenziali e dello stato ecologico attuale delle acque, realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati alla tabella 1 dell’allegato III e comprendente le caratteristiche fisico-chimiche, i tipi di habitat, le caratteristiche biologiche e l’idromorfologia;

 

b) un’analisi delle pressioni e degli impatti principali, compresi quelli derivanti dalle attività umane, sullo stato ecologico delle acque, che:

 

i) sia realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 2 dell’allegato III e comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni nonché le tendenze ravvisabili;

 

ii) comprenda gli effetti cumulativi e sinergici principali; e

 

iii) tenga conto delle valutazioni pertinenti che sono state effettuate in virtù della vigente legislazione comunitaria;

 

c) un’analisi degli aspetti socio-economici dell’utilizzo delle dette acque e del costo del degrado dell’ambiente marino.

 

2. Le analisi di cui al paragrafo 1 tengono conto di elementi relativi alle acque costiere, di transizione e territoriali che rientrano nell’ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni della vigente legislazione comunitaria, in particolare della direttiva 2000/60/CE. Esse tengono altresì conto di altre valutazioni pertinenti, tra cui quelle condotte congiuntamente nel contesto delle convenzioni marittime regionali, o le utilizzano come base per ottenere una valutazione globale dello stato dell’ambiente marino.

 

3. Gli Stati membri preparano la valutazione di cui al paragrafo 1 sforzandosi, mediante il coordinamento stabilito in virtù degli articoli 5 e 6, di garantire che:

 

a) i metodi di valutazione siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina;

 

b) siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontalieri.

 

     Art. 9. Definizione di buono stato ecologico

1. Sulla scorta della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una serie di requisiti di buono stato ecologico per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all’allegato I.

 

Gli Stati membri tengono conto degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 1 dell’allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico-chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell’idromorfologia.

 

Gli Stati membri tengono inoltre conto di pressioni o impatti di attività dell’uomo in ciascuna regione o sottoregione marina, tenendo presente gli elenchi indicativi di cui alla tabella 2 dell’allegato III.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, e la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data in cui quest’ultima è stata stabilita.

 

3. I criteri e le norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono definiti, sulla base degli allegati I e III, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, entro il 15 luglio 2010, in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Prima di proporre tali criteri e norme, la Commissione consulta tutte le parti interessate, incluse le convenzioni marittime regionali.

 

     Art. 10. Definizione di traguardi ambientali

1. Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina, una serie esaustiva di traguardi ambientali con i corrispondenti indicatori per le loro acque marine in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ecologico dell’ambiente marino, tenendo conto degli elenchi indicativi di pressioni e impatti che figurano alla tabella 2 dell’allegato III e delle caratteristiche che figurano nell’allegato IV.

 

Nello stabilire i suddetti traguardi e indicatori gli Stati membri tengono conto del fatto che continuano ad essere applicabili alle acque in questione i pertinenti traguardi ambientali esistenti definiti a livello nazionale, comunitario o internazionale, garantendo che tali traguardi siano reciprocamente compatibili e che, per quanto possibile, si tenga anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i traguardi ambientali entro tre mesi dalla loro definizione.

 

     Art. 11. Programmi di monitoraggio

1. Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano ed attuano, sulla scorta degli elenchi indicativi di elementi che figurano nell’allegato III e dell’elenco di cui all’allegato V, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ecologico delle loro acque marine, in funzione degli traguardi ambientali definiti ai sensi dell’articolo 10.

 

I programmi di monitoraggio sono compatibili all’interno delle regioni o sottoregioni marine e fondati sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dalla legislazione comunitaria, comprese le direttive Habitat e Uccelli selvatici, o da accordi internazionali e sono compatibili con le stesse.

 

2. Gli Stati membri che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina stabiliscono programmi di monitoraggio conformemente al paragrafo 1 e, ai fini della coerenza e del coordinamento, si adoperano per assicurare che:

 

a) i metodi di monitoraggio siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina al fine di agevolare la comparabilità dei risultati del monitoraggio;

 

b) siano presi in considerazione gli impatti transfrontalieri significativi e le caratteristiche transfrontaliere significative.

 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi programmi di monitoraggio entro tre mesi dalla loro elaborazione.

 

4. Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

 

     Art. 12. Comunicazioni e valutazione della Commissione

Sulla base di tutte le comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 3, in relazione ad ogni regione o sottoregione marina la Commissione valuta, per ciascuno Stato membro, se gli elementi comunicati costituiscano un quadro conforme ai requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

 

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei quadri stabiliti nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell’insieme della Comunità.

 

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, gli elementi comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.

 

CAPO III

 

STRATEGIE PER L’AMBIENTE MARINO: PROGRAMMI DI MISURE

 

     Art. 13. Programmi di misure

1. Gli Stati membri identificano, per ogni regione o sottoregione marina interessata, le misure necessarie al fine di conseguire o mantenere nelle loro acque marine un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1.

 

Tali misure sono elaborate sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, in funzione dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, e tenendo conto dei tipi di misure elencati nell’allegato VI.

 

2. Gli Stati membri integrano le misure elaborate ai sensi del paragrafo 1 in un programma di misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane [21], dalla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione [22], e dalla normativa prossima ventura relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, o da accordi internazionali.

 

3. Nell’elaborare i programmi di misure ai sensi del paragrafo 2 gli Stati membri tengono in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile e segnatamente gli impatti socioeconomici delle misure proposte. Per aiutare l’autorità o le autorità competenti di cui all’articolo 7 a perseguire i loro obiettivi in modo integrato, gli Stati membri possono identificare o predisporre quadri a livello amministrativo per trarre vantaggio da tale interazione.

 

Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porle in essere, procedono a un’analisi di impatto che comprenda una valutazione del rapporto costi/benefici.

 

4. I programmi di misure istituiti a norma del presente articolo comprendono misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli selvatici e zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

 

5. Qualora ritengano che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale sia suscettibile di avere un impatto significativo sull’ambiente marino, in particolare nelle zone indicate al paragrafo 4, gli Stati membri si rivolgono, individualmente o congiuntamente, all’autorità competente o all’organizzazione internazionale interessata al fine di esaminare ed eventualmente adottare le misure che potrebbero essere necessarie per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in modo da consentire il mantenimento o, laddove opportuno, il ripristino dell’integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.

 

6. Al più tardi entro il 2013 gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni utili, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulle zone di cui ai paragrafi 4 e 5.

 

7. Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1.

 

8. Gli Stati membri valutano l’incidenza dei loro programmi di misure sulle acque situate al di là delle loro acque marine al fine di minimizzare il rischio di danni e, se possibile, generare un impatto positivo su tali acque.

 

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati i loro programmi di misure entro tre mesi dalla loro definizione.

 

10. Fatto salvo l’articolo 16, gli Stati membri provvedono affinché i programmi siano resi operativi entro un anno dalla loro definizione.

 

     Art. 14. Eccezioni

1. Uno Stato membro può individuare dei casi all’interno delle sue acque marine in cui, per una qualsiasi delle ragioni elencate nelle lettere da a) a d), i traguardi ambientali o un buono stato ecologico non possono essere conseguiti, in tutti i loro aspetti, attraverso le misure da esso adottate o, per le ragioni di cui alla lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste:

 

a) azione od omissione non imputabile allo Stato membro interessato;

 

b) cause naturali;

 

c) forza maggiore;

 

d) modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull’ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;

 

e) condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti.

 

Lo Stato membro interessato individua chiaramente tali casi nel suo programma di misure e fornisce alla Commissione una giustificazione a sostegno della sua affermazione. Nell’individuare tali casi lo Stato membro prende in considerazione le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.

 

Lo Stato membro interessato, tuttavia, adotta opportune misure ad hoc volte a continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedire l’ulteriore degrado dello stato delle acque marine interessate per le ragioni di cui alle lettere b), c) o d) ed attenuare l’impatto negativo a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

 

2. Nelle circostanze contemplate al paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri si assicurano che le modifiche o le alterazioni non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

 

3. Le misure ad hoc di cui al paragrafo 1, terzo comma, sono integrate, nella misura del possibile, nei programmi di misure.

 

4. Gli Stati membri sviluppano ed elaborano tutti gli elementi delle strategie per l’ambiente marino di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ma non sono tenuti, ad eccezione della valutazione iniziale descritta all’articolo 8, a prendere iniziative specifiche laddove non vi sia un rischio significativo per l’ambiente marino, o laddove l’azione comporti costi sproporzionati, tenuto conto dei rischi per l’ambiente marino, e purché non si verifichi un ulteriore deterioramento.

 

Qualora, per una qualsiasi delle ragioni summenzionate, uno Stato membro non prenda alcuna iniziativa, fornisce alla Commissione la necessaria giustificazione a sostegno della sua decisione, evitando di compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico.

 

     Art. 15. Raccomandazioni per un’azione comunitaria

1. Qualora uno Stato membro identifichi un problema che incide sullo stato ecologico delle proprie acque marine ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale, o che è connesso a un’altra politica comunitaria o accordo internazionale, esso ne informa conseguentemente la Commissione, trasmettendo una giustificazione a sostegno della sua posizione.

 

La Commissione fornisce una risposta entro sei mesi.

 

2. Qualora sia necessaria l’azione delle istituzioni comunitarie, gli Stati membri presentano le opportune raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alle misure relative ai problemi di cui al paragrafo 1. Salvo diversa disposizione della pertinente normativa comunitaria, la Commissione risponde a tali raccomandazioni entro sei mesi e, se del caso, riprende tali raccomandazioni nelle pertinenti proposte presentate al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

     Art. 16. Comunicazioni e valutazione della Commissione

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, la Commissione valuta per ciascuno Stato membro se i programmi di misure comunicati costituiscono un quadro idoneo a soddisfare i requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

 

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei programmi di misure nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell’insieme della Comunità.

 

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, i programmi di misure comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.

 

CAPO IV

 

AGGIORNAMENTO, RELAZIONI E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

 

     Art. 17. Aggiornamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le strategie per l’ambiente marino siano aggiornate per ciascuna delle regioni o sottoregioni marine considerate.

 

2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri riesaminano, in modo coordinato come specificato nell’articolo 5, ogni sei anni successivamente all’elaborazione iniziale, i seguenti elementi delle loro strategie per l’ambiente marino:

 

a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1;

 

b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;

 

c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1;

 

d) i programmi di misure definiti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.

 

3. I dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame di cui al paragrafo 2 sono inviati alla Commissione, alle convenzioni marittime regionali e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2.

 

4. Gli articoli 12 e 16 si applicano per analogia al presente articolo.

 

     Art. 18. Relazioni intermedie

Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione intermedia che illustri i progressi realizzati nell’attuazione di tale programma.

 

     Art. 19. Consultazione e informazione del pubblico

1. In conformità della normativa comunitaria vigente in materia, gli Stati membri provvedono affinché a tutti i soggetti interessati sia offerta la tempestiva ed effettiva possibilità di partecipare all’attuazione della presente direttiva, associando, ove possibile, gli organi o le strutture di gestione esistenti, compresi le convenzioni marittime regionali, i comitati consultivi scientifici e i consigli consultivi regionali.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una sintesi dei seguenti elementi delle loro strategie per l’ambiente marino o dei relativi aggiornamenti:

 

a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1;

 

b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;

 

c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1;

 

d) i programmi di misure definiti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.

 

3. Per quanto riguarda l’accesso all’informazione ambientale, si applica la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale [23].

 

Conformemente alla direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri conferiscono alla Commissione, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni in relazione alla presente direttiva, in particolare l’esame dello stato dell’ambiente marino nella Comunità, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera b), diritti di accesso e di utilizzo dei suddetti dati e informazioni, risultanti dalle valutazioni iniziali svolte ai sensi dell’articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell’articolo 11.

 

Entro sei mesi dal ricevimento dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale svolta ai sensi dell’articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell’articolo 11, tali dati ed informazioni sono messi anche a disposizione dell’Agenzia europea dell’ambiente, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni.

 

     Art. 20. Relazioni della Commissione

1. La Commissione pubblica una prima relazione di valutazione sull’attuazione della presente direttiva entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure, e comunque non oltre il 2019.

 

Successivamente la Commissione pubblica ulteriori relazioni ogni sei anni. Essa trasmette le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

2. Entro il 15 luglio 2012 la Commissione pubblica una relazione che valuta il contributo della presente direttiva all’adempimento degli obblighi e degli impegni nonché all’attuazione delle iniziative esistenti degli Stati membri o della Comunità, a livello comunitario o internazionale, in tema di protezione ambientale nelle acque marine.

 

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti elementi:

 

a) un esame dei progressi realizzati nell’attuazione della presente direttiva;

 

b) un esame dello stato dell’ambiente marino nella Comunità, effettuato in coordinamento con l’Agenzia europea dell’ambiente e con le pertinenti organizzazioni e convenzioni regionali per l’ambiente marino e la pesca;

 

c) un’analisi delle strategie per l’ambiente marino, accompagnata da suggerimenti per migliorare tali strategie;

 

d) una sintesi delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi degli articoli 12 e 16 e delle valutazioni effettuate dalla Commissione in conformità dell’articolo 16 sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 15;

 

e) una sintesi delle risposte a ciascuna delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 18;

 

f) una sintesi delle risposte alle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su precedenti strategie per l’ambiente marino;

 

g) una sintesi del contributo di altre pertinenti politiche comunitarie al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

 

     Art. 21. Relazione sui progressi realizzati nelle zone protette

Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri entro il 2013, la Commissione riferisce, entro il 2014, sui progressi realizzati nella messa a punto di zone marine protette, tenendo conto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario applicabile e dagli impegni internazionali della Comunità e degli Stati membri.

 

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

     Art. 22. Finanziamento comunitario

1. Dato il carattere prioritario che riveste l’instaurazione delle strategie per l’ambiente marino, l’attuazione della presente direttiva è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari esistenti in base alle modalità e alle condizioni applicabili.

 

2. I programmi elaborati dagli Stati membri sono cofinanziati dall’Unione europea in conformità degli strumenti finanziari esistenti.

 

     Art. 23. Riesame della presente direttiva

Entro il 15 luglio 2023 la Commissione riesamina la presente direttiva e propone le modifiche eventualmente necessarie.

 

CAPO V

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 24. Adeguamenti tecnici

1. Gli allegati III, IV e V possono essere modificati alla luce del progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista all’articolo 25, paragrafo 3, tenendo conto dei termini per il riesame e l’aggiornamento delle strategie per l’ambiente marino stabiliti all’articolo 17, paragrafo 2.

 

2. Secondo la procedura di regolamentazione prevista all’articolo 25, paragrafo 2,

 

a) possono essere adottate norme metodologiche per l’applicazione degli allegati I, III, IV e V;

 

b) possono essere adottati formati tecnici ai fini della trasmissione e dell’elaborazione dei dati, compresi dati statistici e cartografici.

 

     Art. 25. Comitato di regolamentazione

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

     Art. 26. Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

3. Gli Stati membri privi di acque marine mettono in vigore solo le disposizioni necessarie ad assicurare la conformità al disposto degli articoli 6 e 7.

 

Qualora dette disposizioni siano già in vigore nella legislazione nazionale, gli Stati membri in questione comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

     Art. 27. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 28. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU C 185 del 18.8.2006, pag. 20.

 

[2] GU C 206 del 29.8.2006, pag. 5.

 

[3] Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 (GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 86), posizione comune del Consiglio del 23 luglio 2007 (GU C 242 E 16.10.2007, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo dell’ 11 dicembre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 maggio 2008.

 

[4] GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

 

[5] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

 

[6] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE.

 

[7] GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

 

[8] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 60).

 

[9] GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

 

[10] GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19.

 

[11] GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

 

[12] GU L 118 del 19.5.2000, pag. 44.

 

[13] GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

 

[14] GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

 

[15] GU L 67 del 12.3.1983, pag. 1.

 

[16] GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18.

 

[17] GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

 

[18] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

 

[19] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

 

[20] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

 

[21] GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

 

[22] GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

 

[23] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

 

 

ALLEGATO I

 

Descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico

 

(articolo 3, paragrafo 5, articolo 9, paragrafi 1 e 3, e articolo 24)

 

1) La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l’abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.

 

2) Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.

 

3) Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.

 

4) Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l’abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.

 

5) È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.

 

6) L’integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito danni.

 

7) La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.

 

8) Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.

 

9) I contaminanti presenti nei pesci e in altri frutti di mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.

 

10) Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino.

 

11) L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull’ambiente marino.

 

Per determinare i requisiti di buono stato ecologico per una regione o sottoregione marina come previsto all’articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri considerano ognuno dei descrittori qualitativi elencati nel presente allegato al fine di individuare quali di essi usare per determinare il buono stato ecologico della regione o sottoregione marina in questione. Se uno Stato membro non ritiene opportuno usare uno o più di tali descrittori, fornisce alla Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2.

 

 

ALLEGATO II

 

Autorità competenti

 

(Art. 7, paragrafo 1)

 

1) Nome e indirizzo della o delle autorità competenti — denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorità competenti identificate.

 

2) Forma giuridica della o delle autorità competenti — breve descrizione della forma giuridica della o delle autorità competenti.

 

3) Responsabilità — breve descrizione delle competenze giuridiche e amministrative della o delle autorità competenti e del ruolo della/e stessa/e in relazione alle acque marine interessate.

 

4) Partecipazione — quando la o le autorità competenti fungono da organo di coordinamento per altre autorità competenti sono necessari un elenco di tali soggetti e una sintesi dei rapporti istituzionali creati per garantire il coordinamento.

 

5) Coordinamento regionale o subregionale — è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque marine appartengono alla stessa regione o sottoregione marina.

 

 

ALLEGATO III

 

Elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni e impatti

 

(Art. 8, paragrafo 1, articolo 9, paragrafi 1 e 3, articolo 10, paragrafo 1, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 24)

 

Tabella 1

 

Caratteristiche

 

Caratteristiche fisico-chimiche | Topografia e batimetria del fondo marinoRegime annuo e stagionale delle temperature e copertura di ghiaccio, velocità della corrente, risalita di acque profonde, esposizione alle onde, caratteristiche di mescolamento, torbidità, tempo di residenzaDistribuzione territoriale e temporale della salinitàDistribuzione territoriale e temporale dei nutrienti (DIN, TN, DIP, TP, TOC) e dell’ossigenoProfilo di pH e di pCO2, o informazioni equivalenti utilizzate per misurare l’acidificazione marina |

 

Tipi di habitat | Tipo/i di habitat predominante/i sul fondo marino e nella colonna d’acqua con descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche tipiche, quali profondità, regime delle temperature dell’acqua, correnti e altra circolazione delle masse d’acqua, salinità, struttura e composizione dei substrati del fondo marinoIdentificazione e mappatura di tipi di habitat particolari, segnatamente quelli riconosciuti o identificati nell’ambito della legislazione comunitaria (direttive Habitat e Uccelli selvatici) o delle convenzioni internazionali come habitat di particolare interesse sotto il profilo scientifico o della biodiversitàHabitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare. Tra queste possono figurare aree soggette a pressioni intense o specifiche oppure aree che meritano un regime di protezione specifico |

 

Caratteristiche biologiche | Descrizione delle comunità biologiche associate agli habitat predominanti sul fondo marino e nella colonna d’acqua. Sono comprese informazioni sulle comunità di fitoplancton e zooplancton, comprese le specie e la variabilità stagionale e geograficaInformazioni su angiosperme, macrofite e invertebrati del fondo marino, in particolare la composizione delle specie, la biomassa e la variabilità annuale/stagionaleInformazioni sulla struttura delle popolazioni ittiche, compresa l’abbondanza, la distribuzione e la struttura per età/dimensione delle popolazioniDescrizione della dinamica delle popolazioni, dell’area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di mammiferi e rettili marini presenti nella regione o sottoregione marinaDescrizione della dinamica delle popolazioni, dell’area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di uccelli marini presenti nella regione o sottoregione marinaDescrizione della dinamica delle popolazioni, dell’area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle altre specie presenti nella regione o sottoregione marina e contemplate dalla legislazione comunitaria o da accordi internazionaliInventario relativo alla presenza, all’abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie esotiche, non indigene o, se del caso, di varietà geneticamente distinte di specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina |

 

Altre caratteristiche | Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione dei bioti (in particolare quelli destinati al consumo umano)Descrizione di altri aspetti o caratteristiche tipici o specifici della regione o sottoregione marina |

 

Tabella 2

 

Pressioni e impatti

 

Perdita fisica | Soffocamento (ad esempio con strutture antropiche o attraverso lo smaltimento di materiali di dragaggio)Sigillatura (ad esempio con costruzioni permanenti) |

 

Danni fisici | Cambiamenti dell’interramento (ad esempio scarichi, aumento del dilavamento, dragaggio/smaltimento di materiali di dragaggio)Abrasione (ad esempio impatto sul fondo marino causato da pesca commerciale, navigazione, attracco)Estrazione selettiva (ad esempio esplorazione e sfruttamento delle risorse biologiche e non, sul fondo marino e sottosuolo) |

 

Altre perturbazioni fisiche | Rumore sottomarino (ad esempio causato da trasporti marittimi, attrezzatura acustica sottomarina)Rifiuti marini |

 

Interferenze con processi idrologici | Cambiamenti importanti del regime termico (ad esempio scarichi delle centrali elettriche)Cambiamenti importanti del regime di salinità (ad esempio costruzioni che ostacolano la circolazione dell’acqua, estrazione di acqua) |

 

Contaminazione da sostanze pericolose | Introduzione di composti sintetici (ad esempio sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2000/60/CE che hanno pertinenza con l’ambiente marino, come pesticidi, agenti antivegetativi, prodotti farmaceutici, provenienti ad esempio da perdite da fonti diffuse, inquinamento provocato da navi, deposizione atmosferica e sostanze biologicamente attive)Introduzione di sostanze e composti non sintetici (ad esempio metalli pesanti, idrocarburi, provenienti ad esempio da inquinamento provocato da navi nonché da esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e minerali, deposizione atmosferica, apporti fluviali)Introduzione di radionuclidi |

 

Emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze | Introduzione di altre sostanze, siano esse solide, liquide o gassose, nelle acque marine, derivante dalla loro emissione sistematica e/o intenzionale nell’ambiente marino, consentita in conformità di altra legislazione comunitaria e/o di convenzioni internazionali. |

 

Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche | Apporti di fertilizzanti e altre sostanze ricche di azoto e fosforo (ad esempio provenienti da fonti puntuali e diffuse anche di origine agricola, acquacoltura, deposizione atmosferica)Apporti di materiale organico (ad esempio fognature, maricoltura, apporti fluviali) |

 

Perturbazioni biologiche | Introduzione di patogeni microbiciIntroduzione di specie non indigene e traslocazioniEstrazione selettiva di specie comprese le catture accidentali non bersaglio (ad esempio attività di pesca a scopi commerciali e ricreativi) |

 

 

ALLEGATO IV

 

Elenco indicativo di caratteristiche di cui tener conto per fissare i traguardi ambientali

 

(Art. 10, paragrafo 1, e articolo 24)

 

1) Adeguata copertura degli elementi che caratterizzano le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all’interno di una regione o sottoregione marina.

 

2) Necessità di definire: a) traguardi volti a conseguire le condizioni auspicate in base alla definizione di buono stato ecologico; b) traguardi quantificabili con i corrispondenti indicatori che consentano il monitoraggio e la valutazione; c) traguardi operativi riguardanti misure concrete di attuazione che contribuiscano al conseguimento degli stessi.

 

3) Indicazione dello stato ecologico da conseguire o mantenere e formulazione di tale stato in termini di proprietà quantificabili degli elementi che caratterizzano le acque marine di uno Stato membro all’interno di una regione o sottoregione marina.

 

4) Coerenza della serie di traguardi; assenza di conflitti tra gli stessi.

 

5) Indicazione delle risorse necessarie per conseguire i traguardi.

 

6) Formulazione dei traguardi, traguardi intermedi compresi, e indicazione dei tempi per il loro conseguimento.

 

7) Definizione degli indicatori finalizzati a monitorare i progressi e a orientare le decisioni di gestione per il conseguimento dei traguardi.

 

8) Se necessario, indicazione dei punti di riferimento (punti di riferimento limite e punti di riferimento traguardo).

 

9) Adeguata considerazione degli aspetti socio-economici nella definizione dei traguardi.

 

10) Esame della serie di traguardi ambientali, dei relativi indicatori e dei punti di riferimento limite e traguardo definiti in funzione degli obiettivi ambientali fissati all’articolo 1, al fine di valutare se il raggiungimento dei traguardi in questione potrebbe consentire alle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all’interno di una regione o sottoregione marina di pervenire ad uno stato conforme ad essi.

 

11) Compatibilità tra i traguardi e gli obiettivi che la Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare nell’ambito di pertinenti accordi internazionali e regionali, utilizzando quelli più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata al fine di conseguire gli obiettivi ambientali definiti all’articolo 1.

 

12) Una volta fissata la serie dei traguardi e degli indicatori, questi devono essere esaminati rispetto agli obiettivi ambientali definiti all’articolo 1 per valutare se il raggiungimento dei traguardi potrebbe consentire all’ambiente marino di pervenire ad uno stato conforme ad essi.

 

 

ALLEGATO V

 

Programmi di monitoraggio

 

(Art. 11, paragrafo 1, e articolo 24)

 

1) Necessità di fornire informazioni che consentano di valutare lo stato ecologico e di stimare il divario rispetto al buono stato ecologico e i progressi in corso per il conseguimento di tale stato conformemente all’allegato III e ai criteri e alle norme metodologiche da definirsi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3.

 

2) Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di individuare gli indicatori più adeguati per i traguardi ambientali di cui all’articolo 10.

 

3) Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di valutare l’impatto delle misure di cui all’articolo 13.

 

4) Necessità di inserire attività volte a individuare le cause di eventuali cambiamenti e le misure di correzione che possono essere adottate per ripristinare il buono stato ecologico, qualora siano state rilevate deviazioni dall’intervallo di valori che definisce lo stato auspicato.

 

5) Necessità di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca commerciale.

 

6) Necessità di includere attività atte a confermare che le misure correttive producano i cambiamenti auspicati, senza effetti collaterali indesiderati.

 

7) Necessità di aggregare le informazioni in base al riferimento alle regioni o sottoregioni marine conformemente all’articolo 4.

 

8) Necessità di garantire la comparabilità degli approcci e dei metodi di valutazione nelle e fra le regioni e/o sottoregioni marine.

 

9) Necessità di formulare specifiche tecniche e metodi standardizzati di monitoraggio a livello comunitario in modo da consentire di comparare le informazioni.

 

10) Necessità di garantire il più possibile i programmi esistenti predisposti a livello regionale e internazionale per incentivare la coerenza tra i programmi in questione ed evitare attività superflue, utilizzando gli orientamenti di monitoraggio più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata.

 

11) Necessità di includere, nell’ambito della valutazione iniziale prevista dall’articolo 8, una valutazione dei principali cambiamenti delle condizioni ambientali e, se necessario, degli aspetti nuovi ed emergenti.

 

12) Necessità di trattare, nell’ambito della valutazione iniziale prevista dall’articolo 8, gli elementi pertinenti elencati nell’allegato III compresa la relativa variabilità naturale e di valutare i progressi fatti verso il raggiungimento dei traguardi ambientali fissati a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, facendo ricorso, dove opportuno, agli indicatori fissati e ai relativi punti di riferimento limite e traguardo.

 

 

ALLEGATO VI

 

Programmi di misure

 

(Art. 13, paragrafo 1, e articolo 24)

 

1) Controlli input: misure di gestione che influenzano l’entità consentita di un’attività umana.

 

2) Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.

 

3) Controlli della distribuzione territoriale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento nei quali può avvenire l’attività.

 

4) Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.

 

5) Misure atte a migliorare la tracciabilità, ove possibile, dell’inquinamento marino.

 

6) Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell’obiettivo di buono stato ecologico.

 

7) Strumenti di attenuazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini.

 

8) Comunicazione, coinvolgimento degli interessati e sensibilizzazione.