§ 19.4.104 - Regolamento 23 dicembre 2002, n. 2342.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:23/12/2002
Numero:2342


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Inventario degli atti normativi relativi all'esecuzione del bilancio
Art. 3.  Campo dei prefinanziamenti proprietà delle Comunità
Art. 4.  Iscrizione in bilancio degli interessi prodotti dai fondi comunitari
Art. 5.  Stanziamenti dell'esercizio
Art. 6.  Riporti di stanziamenti
Art. 6 bis.  Dodicesimi provvisori
Art. 7.  Tasso di conversione tra l’euro e le altre valute
Art. 8.  Corso da applicare per la conversione tra l’euro e le altre valute
Art. 9.  Informazione relativa ai trasferimenti di tesoreria tra le varie monete effettuati dalla Commissione
Art. 10.  Struttura d'accoglienza delle entrate con destinazione specifica ed apertura dei corrispondenti stanziamenti
Art. 11.  Contributi degli Stati membri a programmi di ricerca
Art. 12.  Entrate con destinazione specifica risultanti dalla partecipazione dei paesi EFTA a taluni programmi comunitari
Art. 13.  Gettito delle sanzioni imposte agli Stati membri dichiarati in situazione di disavanzo eccessivo
Art. 14.  Ordine di pagamento al netto
Art. 15.  Conti "Oneri fiscali da recuperare"
Art. 16.  Procedure di storno
Art. 17.  Norme di calcolo dei limiti degli storni
Art. 18.  Spese amministrative
Art. 19.  Documentazione delle domande di storni di stanziamenti
Art. 20.  Documentazione delle domande di storni a partire dalla riserva per aiuti d'urgenza
Art. 21.  Valutazione
Art. 22.  Scheda finanziaria
Art. 23.  Pubblicazione provvisoria del riepilogo del bilancio
Art. 24.  Introduzione generale al progetto preliminare di bilancio
Art. 25.  Documenti di lavoro a sostegno del progetto preliminare di bilancio
Art. 26.  Progetti preliminari di bilanci rettificativi
Art. 27.  Stanziamenti amministrativi
Art. 28.  Spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso
Art. 29.  Commenti di bilancio
Art. 30.  Tabelle dell'organico
Art. 31.  Forme che possono assumere gli atti di base
Art. 32.  Importi massimi per i progetti pilota e le azioni preparatorie
Art. 33.  Competenze specifiche della Commissione a norma dei trattati
Art. 34.  Conflitto di interessi
Art. 35.  Controlli preliminari esercitati dalla Commissione
Art. 36.  Gestione centralizzata diretta
Art. 37.  Esercizio della delega ad agenzie esecutive
Art. 38.  Sussistenza dei requisiti e condizioni di delega ad organismi nazionali pubblici o ad entità di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico
Art. 39.  Designazione degli organismi nazionali pubblici o delle entità di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico
Art. 40.  Rispetto delle norme sull'aggiudicazione degli appalti
Art. 41.  Modalità di attuazione della gestione centralizzata indiretta
Art. 42.  Procedure di liquidazione dei conti nella gestione concorrente o decentrata
Art. 43.  Gestione congiunta
Art. 44.  Diritti ed obblighi degli agenti finanziari
Art. 45.  Assistenza agli ordinatori delegati e sottodelegati
Art. 46.  Disposizioni interne in materia di deleghe
Art. 47.  Separazione delle funzioni di avvio e di verifica di un'operazione
Art. 48.  Procedura di gestione e di controllo interno
Art. 49.  Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori
Art. 50.  Codice deontologico
Art. 51.  Inerzia dell'ordinatore delegato
Art. 52.  Verifica a posteriori e relazione annuale d'attività
Art. 53.  Trasmissione al contabile delle informazioni finanziarie e di gestione
Art. 54.  Relazione sulle procedure negoziate
Art. 55.  Nomina del contabile
Art. 56.  Cessazione delle funzioni del contabile
Art. 57.  Parere sui sistemi contabili e di inventario
Art. 58.  Gestione della tesoreria
Art. 59.  Gestione dei conti bancari
Art. 60.  Firme sui conti
Art. 61.  Gestione dei saldi dei conti
Art. 62.  Trasferimenti ed operazioni di conversione
Art. 63.  Modalità di pagamento
Art. 64.  Schedario delle persone giuridiche
Art. 65.  Conservazione dei documenti giustificativi da parte del contabile
Art. 66.  Condizioni per il ricorso alle casse di anticipi
Art. 67.  Condizioni per la creazione ed i pagamenti
Art. 68.  Scelta degli amministratori degli anticipi
Art. 69.  Copertura delle casse di anticipi
Art. 70.  Controlli da parte degli ordinatori e dei contabili
Art. 71.  Procedure di aggiudicazione degli appalti
Art. 72.  Istanze competenti in materia di frode
Art. 73.  Conferma delle istruzioni
Art. 74.  Irregolarità finanziarie
Art. 75.  Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie
Art. 76.  Disposizioni sulle risorse proprie
Art. 77.  Previsione di crediti
Art. 78.  Procedimento
Art. 79.  Accertamento crediti
Art. 80.  Documenti giustificativi a sostegno dell'accertamento dei crediti
Art. 81.  Formazione dell'ordine di riscossione
Art. 82.  Formalità per l'incasso
Art. 83.  Recupero mediante compensazione
Art. 84.  Procedura di recupero in caso di mancato pagamento
Art. 85.  Concessione di dilazioni di pagamento
Art. 85 bis.  Recupero di ammende, penali periodiche e altre sanzioni pecuniarie
Art. 86.  Interessi di mora
Art. 87.  Rinuncia al recupero di un credito accertato
Art. 88.  Cancellazione di un credito accertato
Art. 89.  Adeguamento tecnico e contabile dell'importo del credito accertato
Art. 90.  Decisione di finanziamento
Art. 91.  Impegni globali e accantonati
Art. 92.  Adozione dell'impegno globale
Art. 93.  Disimpegno in assenza di pagamenti per un periodo di tre anni
Art. 94.  Unicità delle firme
Art. 95.  Registrazione degli impegni giuridici specifici
Art. 96.  Spese amministrative coperte da impegni accantonati
Art. 97.  Liquidazione e "visto per pagamento"
Art. 98.  "Visto per pagamento" per gli appalti pubblici
Art. 99.  "Visto per pagamento" per le sovvenzioni
Art. 100.  "Visto per pagamento" per le spese di personale
Art. 101.  Formato del “visto per pagamento”
Art. 102.  Controlli dell'ordinatore sui pagamenti
Art. 103.  Diciture obbligatorie e trasmissione al contabile degli ordini di pagamento
Art. 104.  Documenti giustificativi
Art. 105.  Imputazione dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi
Art. 106.  Termini di pagamento ed interessi di mora
Art. 107.  Descrizione dei sistemi informatici
Art. 108.  Salvaguardie regolari
Art. 109.  Designazione del revisore interno
Art. 110.  Mezzi di funzionamento
Art. 111.  Programma di lavoro
Art. 112.  Relazione del revisore interno
Art. 113.  Indipendenza
Art. 114.  Responsabilità del revisore interno
Art. 115.  Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee
Art. 116.  Definizioni e campo di applicazione
Art. 117.  Contratti quadro e contratti specifici
Art. 118.  Misure di pubblicità per gli appalti ai quali si applica la direttiva 2004/18/CE, ad eccezione degli appalti di cui all’allegato II B
Art. 119.  Misure di pubblicità per gli appalti ai quali non si applica la direttiva 2004/18/CE e per gli appalti di cui all’allegato II B
Art. 120.  Pubblicazione degli avvisi
Art. 121.  Altre forme di pubblicità
Art. 122.  Tipologia delle procedure d'aggiudicazione
Art. 123.  Numero di candidati nella procedura ristretta o negoziata
Art. 124.  Svolgimento delle procedure negoziate
Art. 125.  Concorso
Art. 125 bis.  Sistemi dinamici di acquisizione
Art. 125 ter.  Dialogo competitivo
Art. 126.  Ricorso ad una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara
Art. 127.  Ricorso ad una procedura negoziata con pubblicazione preventiva di un bando di gara
Art. 128.  Procedura ristretta a seguito di invito a manifestare interesse
Art. 129.  Appalti di valore limitato
Art. 130.  Documenti della gara d'appalto
Art. 131.  Specifiche tecniche
Art. 132.  Revisione dei prezzi
Art. 133.  Sanzioni
Art. 134.  Mezzi di prova
Art. 135.  Criteri di selezione
Art. 136.  Capacità economica e finanziaria
Art. 137.  Capacità tecnica e professionale
Art. 138.  Modalità e criteri d'attribuzione
Art. 139.  Offerte anormalmente basse
Art. 140.  Termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione
Art. 141.  Termine per l'accesso ai documenti della gara d'appalto
Art. 142.  Termini in caso d’urgenza
Art. 143.  Modalità di comunicazione
Art. 144.  Garanzie dell'offerta
Art. 145.  Apertura delle offerte e domande di partecipazione
Art. 146.  Comitato di valutazione delle offerte e domande di partecipazione
Art. 147.  Risultato della valutazione
Art. 148.  Contatti tra amministrazioni aggiudicatrici ed offerenti
Art. 149.  Informazione dei candidati ed offerenti
Art. 150.  Caratteristiche delle garanzie preliminari
Art. 151.  Garanzia di buon fine
Art. 152.  Garanzie per prefinanziamenti
Art. 153.  Sospensioni in caso di errori o irregolarità
Art. 154.  Identificazione del livello adeguato per il calcolo delle soglie
Art. 155.  Appalti distinti e appalti in lotti
Art. 156.  Modalità di stima del valore di taluni appalti
Art. 157.  Soglie per gli avvisi di preinformazione
Art. 158.  Soglie per l’applicazione delle procedure previste dalla direttiva n. 2004/18/CE
Art. 159.  Prove in materia d'accesso agli appalti
Art. 160.  Campo d'applicazione
Art. 161.  Azioni che possono essere sovvenzionate
Art. 162.  Organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo
Art. 163.  Partecipanti
Art. 164.  Contenuto delle convenzioni di sovvenzioni
Art. 165.  Regola sull'assenza di profitto
Art. 166.  Programmazione annuale
Art. 167.  Contenuto degli inviti a presentare proposte
Art. 168.  Eccezioni in materia di inviti a presentare proposte
Art. 169.  Pubblicità ex post
Art. 170.  Finanziamenti congiunti
Art. 171.  Retroattività per la gestione dell'aiuto umanitario e delle situazioni di crisi
Art. 172.  Cofinanziamenti esterni
Art. 173.  Domanda di finanziamento
Art. 174.  Prove dell'ammissibilità dei richiedenti
Art. 175.  Sanzioni
Art. 176.  Criteri di selezione
Art. 177.  Criteri di attribuzione
Art. 178.  Valutazione delle domande ed attribuzione
Art. 179.  Informazione dei richiedenti
Art. 180.  Giustificativi delle domande di pagamento
Art. 181.  Finanziamenti forfettari
Art. 182.  Garanzie preliminari
Art. 183.  Sospensione e riduzione della sovvenzione
Art. 184.  Appalti d'esecuzione
Art. 185.  Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio
Art. 186.  Deroga ai principi contabili
Art. 187.  Principio della continuità delle attività
Art. 188.  Principio della prudenza
Art. 189.  Principio della costanza dei metodi
Art. 190.  Principio della comparabilità delle informazioni
Art. 191.  Principio dell'importanza relativa
Art. 192.  Principio della non compensazione
Art. 193.  Principio della preminenza della sostanza sulla forma
Art. 194.  Principio della contabilità per competenza
Art. 195.  Valutazione degli elementi d'attivo e di passivo
Art. 196.  Accantonamenti
Art. 197.  Composizione del bilancio finanziario
Art. 198.  Presentazione del bilancio finanziario
Art. 199.  Conto del risultato economico
Art. 200.  Presentazione del conto del risultato economico
Art. 201.  Tabelle dei flussi di tesoreria
Art. 202.  Classificazione dei flussi di tesoreria
Art. 203.  Allegato agli stati finanziari
Art. 204.  Note esplicative
Art. 205.  Conto del risultato dell'esecuzione del bilancio
Art. 206.  Allegato al conto del risultato dell'esecuzione del bilancio
Art. 207.  Organizzazione contabile
Art. 208.  Sistemi informatici
Art. 209.  Libri contabili
Art. 210.  Situazione contabile generale
Art. 211.  Corrispondenza tra i dati contabili
Art. 212.  Piano contabile
Art. 213.  Scritture contabili
Art. 214.  Registrazioni contabili
Art. 215.  Documenti giustificativi
Art. 216.  Registrazione nel libro giornale
Art. 217.  Convalida della registrazione
Art. 218.  Riconciliazione
Art. 219.  Contabilità di bilancio
Art. 220.  Inventario delle immobilizzazioni
Art. 221.  Conservazione dei beni
Art. 222.  Iscrizione dei beni nell’inventario
Art. 223.  Contenuto dell'inventario per i beni
Art. 224.  Controlli dell'inventario
Art. 225.  Rivendita dei beni
Art. 226.  Procedura di vendita dei beni immobilizzati
Art. 227.  Procedura di cessione dei beni immobilizzati
Art. 228.  Rimborso degli acconti
Art. 229.  Tipologia delle azioni
Art. 230.  Disposizioni relative al CCR
Art. 231.  Azioni finanziabili
Art. 232.  Convenzione di finanziamento con gestione decentrata
Art. 233.  Prestiti speciali
Art. 234.  Conti bancari
Art. 235.  Locazione d'immobili
Art. 236.  Definizioni
Art. 237.  Disposizioni specifiche relative alle soglie e modalità di aggiudicazione degli appalti esterni
Art. 238.  Appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 167, paragrafo 1, lettera c) del regolamento finanziario
Art. 239.  Pubblicità e non discriminazione
Art. 240.  Misure di pubblicità
Art. 241.  Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi
Art. 242.  Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di servizi
Art. 243.  Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture
Art. 244.  Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di forniture
Art. 245.  Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori
Art. 246.  Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di lavori
Art. 247.  Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti immobiliari
Art. 248.  Scelta della procedura d'aggiudicazione per gli appalti misti
Art. 249.  Documenti della gara d'appalto
Art. 250.  Garanzie
Art. 251.  Termini delle procedure
Art. 252.  Comitato di valutazione
Art. 253.  Finanziamento integrale
Art. 254.  Creazione di casse di anticipi
Art. 255.  Persone autorizzate a disporre dei conti
Art. 256.  Inventario e pubblicità delle vendite
Art. 257.  Campo d'applicazione
Art. 258.  Disposizioni speciali per l'UPUCE
Art. 259.  Delega di talune funzioni da parte del contabile
Art. 260.  Tesoreria - Conti bancari
Art. 261.  Modalità di applicazione
Art. 262.  Campo d'applicazione
Art. 263.  Operazioni immobiliari
Art. 264.  Garanzie locative
Art. 265.  Anticipi al personale
Art. 266.  Storni degli stanziamenti di ricerca
Art. 267.  Liquidazione del conto di garanzia
Art. 268.  Conversione in euro degli impegni o delle previsioni di crediti anteriori al primo gennaio 2003
Art. 269.  Gestione decentrata degli aiuti di preadesione
Art. 270.  Organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario
Art. 271.  Aggiornamento delle soglie e degli importi
Art. 272.  Abrogazione
Art. 273.  Entrata in vigore


§ 19.4.104 - Regolamento 23 dicembre 2002, n. 2342. [1]

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 357).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

     visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 183,

     previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del mediatore europeo e del garante europeo della protezione dei dati,

     considerando quanto segue:

     (1) Le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in prosieguo: "il regolamento finanziario") sono state semplificate al fine di limitarle ai principi e alle definizioni fondamentali relativi alla formazione, all'esecuzione ed al controllo del bilancio generale delle Comunità europee (in prosieguo: "il bilancio").

     (2) Le presenti modalità d'esecuzione devono di conseguenza non solo completare le disposizioni del regolamento finanziario che rinviano espressamente all'adozione di dette modalità, ma anche le disposizioni la cui applicazione richiede una preliminare definizione di norme d'applicazione. Per ragioni di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1687/2001.

     (3) Per garantire la conformità della normativa settoriale con i principi di bilancio definiti dal regolamento finanziario, è necessario individuare tutti gli atti relativi all'esecuzione del bilancio e disporre che il loro inventario sia redatto dalla Commissione e trasmesso all'autorità di bilancio.

     (4) Per quanto attiene ai principi di bilancio, ed in particolare al principio dell'unità, l'obbligo di individuare gli interessi sui prefinanziamenti da riversare nel bilancio impone di individuare i prefinanziamenti che restano proprietà delle Comunità. Tali prefinanziamenti rimangono proprietà dell'istituzione, salvo disposizione contraria dell'atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario e tranne se si tratta di prefinanziamenti versati in esecuzione di un appalto o versati al personale, ai membri dell'istituzione o agli Stati membri. Tale norma deve essere precisata in base ai diversi tipi di gestione (centralizzata diretta ed indiretta e concorrente). La stessa non si applica alla gestione congiunta giacché in tal caso i fondi comunitari sono confusi con i fondi dell'organizzazione internazionale. Quando i prefinanziamenti, che restano proprietà delle Comunità, producono interessi, questi sono versati al bilancio come entrate varie.

     (5) Con riferimento al principio dell'annualità occorre che sia chiarita la nozione di stanziamenti dell'esercizio e la nozione di fasi preparatorie all'atto d'impegno le quali, quando sono completate il 31 dicembre, possono dare diritto ad un riporto degli stanziamenti d'impegno che dovranno essere utilizzati prima del 31 marzo dell'esercizio successivo.

     (6) Per quanto riguarda il principio dell'unità di conto, si devono precisare i tassi e il corso da applicare per la conversione tra l'euro e le altre monete ai fini della gestione di tesoreria e della contabilità.

     (7) Quanto alle deroghe al principio dell'universalità, occorre precisare, da un lato, il trattamento di bilancio da applicare alle entrate con destinazione specifica, in particolare ai contributi degli Stati membri o dei paesi terzi ad alcuni programmi comunitari e, dall'altro, i limiti esistenti in materia di contrazione tra spese ed entrate.

     (8) Con riferimento al principio della specializzazione, occorre definire con precisione il calcolo delle percentuali di stanziamento che le istituzioni sono autorizzate a stornare in base alla loro autonomia e garantire che l'autorità di bilancio ne sia perfettamente informata tramite una giustificazione dettagliata delle richieste di storno che devono essere sottoposte a detta autorità.

     (9) Per quanto riguarda la sana gestione finanziaria, è necessario individuare gli obiettivi e la periodicità minima delle valutazioni ex ante, intermedie e ex post dei programmi e delle attività, nonché le informazioni che devono figurare nella scheda finanziaria legislativa.

     (10) In materia di formazione e di presentazione del bilancio, si deve precisare il contenuto dell'introduzione generale del bilancio, dei documenti di lavoro che devono essere presentati a sostegno del bilancio e dei commenti alle linee di bilancio, in modo da assicurare che l'autorità di bilancio sia pienamente informata. Nel contesto della nuova formazione del bilancio per attività ("Activity based budgeting"), sono inoltre precisate la definizione e la classificazione degli stanziamenti amministrativi.

     (11) In materia di esecuzione del bilancio, occorre innanzitutto chiarire le forme che l'atto di base può rivestire nelle materie comunitarie e nelle materie disciplinate dal trattato sull'Unione europea. Inoltre è opportuno fissare gli importi massimi degli stanziamenti che possono essere eseguiti in assenza di un atto di base preliminare a titolo di azioni preparatorie e progetti pilota, nonché l'elenco delle norme dei trattati che attribuiscono direttamente alla Commissione competenze specifiche.

     (12) È necessario inoltre definire gli atti che potrebbero dare adito ad un conflitto di interessi, nonché la procedura da seguire in tale eventualità.

     (13) Per quanto attiene ai diversi metodi d'esecuzione del bilancio, occorre precisare che quando non esegue direttamente il bilancio nella sua amministrazione, la Commissione deve assicurarsi prima di tutto che le entità alle quali prevede di affidare compiti d'esecuzione dispongano di procedure di gestione e sistemi di controllo e di contabilità adeguati e pertinenti in relazione alle esigenze della sana gestione finanziaria.

     (14) Per quanto riguarda la gestione centralizzata indiretta, vale a dire la gestione delegata dalla Commissione ad agenzie esecutive o ad organismi di diritto comunitario, oppure ad organismi nazionali pubblici o investiti della funzione di servizio pubblico, occorre inoltre precisare l'inquadramento e le modalità d'attuazione di detta delega (atto di delega o convenzione). Alle agenzie esecutive, sulle quali la Commissione esercita il proprio controllo, deve essere riconosciuta la qualità di ordinatori delegati da tale istituzione sul bilancio comunitario. Gli organismi nazionali, nella misura in cui devono effettuare atti d'esecuzione di bilancio, devono offrire garanzie finanziarie sufficienti ed essere scelti in modo trasparente, previa analisi del rapporto tra costi ed efficacia che giustifichi la scelta della gestione delegata a tale organismo. La Commissione chiede il parere del comitato competente, secondo l'atto di base per l'esecuzione degli stanziamenti interessati, prima di procedere alla delega ad organismi nazionali. Quanto agli organismi privati che svolgono lavori preparatori o secondari per conto della Commissione, essi devono essere scelti secondo le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

     (15) Per quanto riguarda la gestione concorrente con Stati membri o decentrata con paesi terzi, è necessario precisare le tappe e gli obiettivi della procedura di liquidazione dei conti, fatte salve le norme speciali contenute nei regolamenti settoriali pertinenti.

     (16) Per quanto attiene infine alla gestione congiunta, occorre precisare che nel caso di tale gestione la parte contributiva di ogni donatore a ciascun tipo di spesa non è individuata e che le azioni sovvenzionate devono tuttavia essere controllate globalmente; bisogna individuare le organizzazioni internazionali che possono essere ammesse a tale tipo di gestione.

     (17) Per quanto riguarda il ruolo degli agenti finanziari, la riforma della gestione finanziaria, con l'eliminazione dei controlli ex-ante centralizzati, rafforza le responsabilità degli ordinatori su tutti gli atti relativi alle entrate e alle spese, anche in termini di sistemi di controllo interno. L'autorità di bilancio deve essere informata delle misure di nomina o cessazione dal servizio che riguardano gli ordinatori delegati. Devono inoltre essere definiti le funzioni, la competenza ed i principi procedurali da rispettare. L'internalizzazione dei controlli ex-ante presuppone in particolare una distinzione chiara tra compiti di iniziativa e di verifica delle operazioni d'esecuzione di bilancio, e ciascuna istituzione deve inoltre adottare un codice deontologico per gli agenti responsabili delle verifiche, ex ante e ex post. Bisogna poi poter dar conto delle responsabilità assunte, tramite una relazione annuale all'istituzione che dovrà in particolare integrare i risultati delle verifiche a posteriori. Si deve provvedere alla conservazione dei documenti giustificativi relativi alle operazioni condotte. Infine, tenuto conto del loro carattere di deroga, tutti i tipi di procedure negoziate in materia d'aggiudicazione di appalti pubblici devono essere oggetto di una relazione speciale all'istituzione che dovrà essere trasmessa all'autorità di bilancio.

     (18) Al fine di chiarificare le responsabilità, occorre anche definire precisamente le funzioni e le competenze del contabile con riferimento ai sistemi contabili, alla gestione di tesoreria e dei conti bancari nonché dello schedario terzi. Vanno inoltre precisate anche le modalità per la cessazione dal servizio del contabile.

     (19) Le condizioni del ricorso alla cassa di anticipi, sistema di gestione in deroga alle procedure ordinarie, devono essere stabilite, e devono essere precisate le funzioni e le responsabilità degli amministratori, nonché degli ordinatori e contabili per quanto riguarda il controllo della cassa anticipi; l'autorità di bilancio deve essere informata di qualsiasi misura di nomina o di cessazione dal servizio.

     (20) Una volta definite funzioni e competenze di ciascun agente finanziario, la loro responsabilità può essere chiamata in causa soltanto secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle suddette Comunità. Si dovrà tuttavia costituire una nuova istanza specializzata, alle condizioni specifiche di ciascuna istituzione, per accertare l'esistenza di un'irregolarità di natura finanziaria. Vanno inoltre precisate le modalità con le quali un ordinatore può chiedere la conferma di un'istruzione ed essere in tal modo liberato dalla propria responsabilità.

     (21) In materia di entrate, oltre al caso particolare delle risorse proprie disciplinate dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, è necessario precisare i compiti e controlli sotto la responsabilità degli ordinatori nelle diverse fasi della procedura: determinazione della previsione di credito, quindi dell'ordine di recupero e trasmissione della nota di addebito che informa il debitore dell'accertamento di un credito, calcolo degli interessi di mora eventuali ed infine decisione, se del caso, di rinuncia al credito, nel rispetto di criteri atti ad assicurare la sana gestione finanziaria. Deve inoltre essere precisato il ruolo del contabile nell'incasso delle entrate e l'eventuale concessione di una dilazione di pagamento.

     (22) Per quanto riguarda le spese, è necessario innanzitutto definire l'articolazione tra la decisione di finanziamento, l'impegno globale e l'impegno specifico, nonché le caratteristiche di queste varie fasi. La distinzione tra impegno globale e impegno specifico dipende dal grado d'identificazione dei beneficiari e degli importi in oggetto. Gli impegni accantonati sono, da parte loro, riservati alle spese amministrative correnti e alle spese del FEAOG. Per limitare l'importo degli impegni inattivi, si prevede di disimpegnare gli stanziamenti corrispondenti ad impegni che non hanno dato luogo a pagamenti per tre anni.

     (23) È necessario inoltre chiarire l'articolazione tra le operazioni di liquidazione, di ordinazione dei pagamenti e di pagamento ed i controlli che devono effettuare gli ordinatori in occasione della liquidazione delle spese, con l'apposizione del "visto", ed in occasione dell'ordinazione dei pagamenti mediante la verifica della quietanza liberatoria di cui tale agente è ormai l'unico responsabile. Occorre citare i documenti giustificativi a sostegno dei pagamenti e indicare le norme di liquidazione dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi. Infine, le scadenze relative alle operazioni di liquidazione e di pagamento devono essere precisate tenendo conto della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

     (24) In materia di controllo interno, si devono definire le modalità di designazione del revisore e garantire la sua indipendenza nell'ambito dell'istituzione che l'ha nominato ed alla quale deve rendere conto del suo operato. L'autorità di bilancio deve essere informata di qualsiasi misura di nomina o cessazione dal servizio.

     (25) Con riferimento agli appalti pubblici, è opportuno inserire nel presente regolamento le norme delle direttive del Consiglio 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, modificate da ultimo dalla direttiva 2000/78/CE della Commissione, relative, rispettivamente, alle procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori pubblici. Ciò implica innanzitutto definire i vari tipi di appalti, le relative misure di pubblicità, i casi di ricorso e le principali caratteristiche delle procedure esistenti, la specificazione dei criteri di selezione e delle possibili modalità d'aggiudicazione, le modalità di accesso ai documenti d'invito alla concorrenza e di comunicazione con gli offerenti o candidati, nonché, quando la Commissione aggiudica degli appalti per proprio conto, le diverse soglie e le modalità di stima del valore degli appalti da aggiudicare.

     (26) Le procedure d'aggiudicazione degli appalti hanno la finalità di soddisfare nelle migliori condizioni possibili le necessità delle istituzioni, nel rispetto della parità d'accesso agli appalti pubblici e dei principi della trasparenza e della non discriminazione. Ai fini della trasparenza e della parità di trattamento tra i candidati, ma anche della piena responsabilità degli ordinatori nella scelta finale, deve essere seguita tutta la procedura d'apertura, e poi di valutazione, delle domande di partecipazione e delle offerte, dalla nomina di una commissione fino alla decisione d'aggiudicazione, motivata e documentata, che spetta in definitiva all'amministrazione aggiudicatrice. Vanno anche precisate le garanzie finanziarie esigibili ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

     (27) Infine, i poteri sanzionatori delle amministrazioni aggiudicatrici debbono essere delimitati per garantire il carattere proporzionato e dissuasivo della sanzione, nonché la parità di trattamento tra le varie istituzioni e tra gli uffici.

     (28) Anche il campo d'applicazione del titolo sulle sovvenzioni deve essere precisato, soprattutto con riferimento ai diversi metodi d'esecuzione del bilancio, ma anche del tipo d'azione o d'organismo d'interesse generale europeo che può essere sovvenzionato. Occorre precisare le caratteristiche del programma di lavoro annuale e degli inviti a presentare proposte, così come le possibili eccezioni al riguardo ed in materia di retroattività, in particolare nei settori dell'aiuto umanitario e della gestione delle situazioni di crisi, le cui esigenze sono molto particolari.

     (29) Ancora con riferimento alle necessità di trasparenza, di parità di trattamento dei richiedenti e di responsabilizzazione degli ordinatori, deve essere seguita la procedura di aggiudicazione, dalla domanda di sovvenzione alla relativa valutazione, da parte di una commissione, in base a criteri di selezione e d'aggiudicazione precedentemente annunciati, prima che l'ordinatore prenda la decisione definitiva, debitamente documentata.

     (30) Il principio della sana gestione finanziaria impone inoltre che la Commissione si procuri delle garanzie, nella fase delle domande di sovvenzione attraverso la produzione di controlli finanziari per le domande più importanti, successivamente in occasione del pagamento dei prefinanziamenti con la richiesta di garanzie finanziarie preliminari ed infine, nella fase del pagamento finale, mediante la produzione di controlli finanziari per le domande più importanti e più rischiose. La sana gestione ed il controllo dei principi di assenza di scopo di lucro e di cofinanziamento presuppongono inoltre di delimitare le possibilità di ricorso ai pagamenti forfettari. Infine, la sana gestione del denaro comunitario richiede il rispetto, da parte dei beneficiari delle sovvenzioni, dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei contraenti potenziali, nonché l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa in caso di subappalto parziale dell'azione.

     (31) Infine i poteri di sanzione in materia debbono essere analoghi a quelli esistenti nel settore degli appalti pubblici.

     (32) In materia di contabilità e di rendicontazione, occorre definire ciascuno dei principi contabili generalmente accettati sulla base dei quali devono essere stabiliti gli stati finanziari. Occorre anche precisare le condizioni necessarie perché una transazione sia contabilizzata e le regole di valutazione degli elementi d'attivo e di passivo e di costituzione degli accantonamenti.

     (33) Si deve precisare che i conti delle istituzioni vanno corredati di una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria e precisare, inoltre, il contenuto e la presentazione degli elementi che compongono, da un lato, gli stati finanziari (bilancio, conto di risultato economico, tabella dei flussi di tesoreria, allegato) e, d'altra parte, gli stati sull'esecuzione di bilancio (conto di risultato dell'esecuzione di bilancio ed il suo allegato).

     (34) In materia di contabilità, occorre precisare che il contabile di ciascuna istituzione deve documentare l'organizzazione e la procedura contabili della sua istituzione e definire le condizioni che i sistemi automatizzati di tenuta della contabilità devono rispettare, in particolare in materia di sicurezza degli accessi e di piste di controllo quanto alle modifiche apportate ai sistemi.

     (35) Per quanto riguarda la tenuta della contabilità, si devono precisare i principi in materia di tenuta dei libri contabili, della situazione contabile generale, di ravvicinamento periodico dei saldi di tale situazione contabile e d'inventario e definire gli elementi del piano contabile redatto dal contabile della Commissione. Le norme sulla registrazione delle operazioni, in particolare il metodo in partita doppia, le norme di conversione delle operazioni non denominate in euro ed i documenti giustificativi delle scritture contabili, devono essere precisati. Inoltre va precisato il contenuto delle registrazioni della contabilità di bilancio.

     (36) Occorre inoltre definire le regole sull'inventario delle immobilizzazioni e chiarire le rispettive responsabilità dei contabili e degli ordinatori in questo settore, così come le regole sulla rivendita dei beni iscritti nell'inventario.

     (37) In materia di fondi strutturali, è necessario precisare che il rimborso degli acconti versati a titolo di un intervento non ha per effetto la riduzione della partecipazione dei fondi all'intervento interessato.

     (38) Deve essere precisata la tipologia delle azioni, dirette ed indirette, che possono essere finanziate nel settore della ricerca.

     (39) In materia di azioni esterne, le presenti modalità d'esecuzione, così come il regolamento finanziario stesso, mirano ad introdurre disposizioni di deroga che tengono conto delle specificità operative del settore delle azioni esterne, principalmente in materia di aggiudicazione degli appalti e di concessione di sovvenzioni.

     (40) Riguardo all'aggiudicazione degli appalti, le presenti modalità d'esecuzione riprendono la sostanza della decisione della Commissione, del 10 novembre 1999, recante semplificazione dei sistemi di gestione degli appalti aggiudicati nell'ambito dei programmi di cooperazione eseguiti dalle direzioni generali delle relazioni esterne, e di conseguenza prevedono norme sugli appalti che si distinguono dal diritto comune, in particolare con soglie diverse e modalità di gestione adattate alle azioni esterne.

     (41) Nel settore delle sovvenzioni, vanno enumerati i tipi di azioni per le quali è possibile derogare al principio di cofinanziamento di cui all'articolo 109 del regolamento finanziario. Si tratta in particolare dell'aiuto umanitario e degli aiuti in caso di situazioni di crisi, nonché delle azioni volte alla tutela della salute o dei diritti fondamentali delle popolazioni.

     (42) Per garantire la sana gestione degli stanziamenti comunitari, occorre altresì precisare le condizioni preliminari e la cornice convenzionale da realizzare in caso di decentramento della gestione degli stanziamenti, così come nei casi di ricorso alle casse di anticipi.

     (43) Le disposizioni del regolamento finanziario relative agli uffici europei devono essere precisate da norme specifiche per l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e da disposizioni che autorizzino il contabile della Commissione a delegare alcune delle sue funzioni ad agenti di tali uffici. Occorre anche precisare le modalità di funzionamento dei conti bancari che gli uffici europei possono essere autorizzati ad aprire a nome della Commissione.

     (44) Per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, ciascuna istituzione deve informare l'autorità di bilancio delle operazioni immobiliari significative in corso, cioè quelle che implicano un aumento del parco immobiliare.

     (45) È necessario individuare gli organismi che possono ricevere sovvenzioni dal bilancio e che devono essere soggetti ad una normativa quadro secondo il disposto dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

     (46) Occorre aggiornare regolarmente le diverse soglie ed importi considerati nel presente regolamento, mediante una indicizzazione rispetto all'inflazione accertata nella Comunità, eccetto per le soglie in materia di appalti pubblici,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

PRIMA PARTE

DISPOSIZIONI COMUNI

 

TITOLO I

OGGETTO

 

Art. 1. Oggetto

     (Articolo 1 del regolamento finanziario)

     Il presente regolamento detta le modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in prosieguo: "il regolamento finanziario").

     Le istituzioni di cui al presente regolamento sono le istituzioni ai sensi del regolamento finanziario.

 

     Art. 2. Inventario degli atti normativi relativi all'esecuzione del bilancio

      (Articolo 2 del regolamento finanziario)

     La Commissione tiene un inventario degli atti citati all'articolo 2 del regolamento finanziario. Aggiorna tale inventario ogni anno e ne informa l'autorità di bilancio.

 

TITOLO II

PRINCIPI DI BILANCIO

 

CAPO 1

Principi dell'unità e della veridicità del bilancio

 

     Art. 3. Campo dei prefinanziamenti proprietà delle Comunità

     (Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

     1. I prefinanziamenti di cui all'articolo 105 restano proprietà delle Comunità, salvo altrimenti disposto nell'atto di base ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1 del regolamento finanziario. I prefinanziamenti versati in esecuzione di un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 88 del regolamento finanziario, agli Stati membri o a titolo dell'aiuto di preadesione ed agli anticipi di cui all'articolo 265 non sono soggetti alla presente disposizione. Essa non si applica alla gestione congiunta ai sensi dell'articolo 53 del regolamento finanziario.

     2. Nel caso della gestione centralizzata diretta ai sensi dell'articolo 53 del regolamento finanziario, che comporta molteplici partecipanti, la norma di cui al paragrafo 1 si applica unicamente al contraente principale.

     3. Nel caso della gestione decentrata, così come nel caso nella gestione centralizzata indiretta ai sensi dell'articolo 53 del regolamento finanziario, la norma di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica unicamente all'entità che riceve direttamente i prefinanziamenti versati dalla Commissione.

     4. La norma di cui al paragrafo 1 si applica ai prefinanziamenti versati a titolo di contratti o di convenzioni conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

     5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non ostano alla registrazione dei prefinanziamenti all'attivo degli stati finanziari, secondo quanto stabilito dalle norme contabili di cui all'articolo 133 del regolamento finanziario.

     Gli ordinatori forniscono al contabile le indicazioni utili affinché possa individuare i prefinanziamenti che rimangono proprietà delle Comunità.

 

     Art. 4. Iscrizione in bilancio degli interessi prodotti dai fondi comunitari

     (Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

     1. Quando i prefinanziamenti che rimangono proprietà delle Comunità conformemente all'articolo 3, producono interessi o vantaggi equivalenti, questi sono versati come entrate varie al bilancio generale delle Comunità europee (in prosieguo: "il bilancio").

     2. Gli ordinatori garantiscono che, nelle convenzioni concluse con i beneficiari e con gli intermediari: [2]

     a) tali prefinanziamenti siano versati su conti o sottoconti bancari che consentano d’identificare i fondi ed i relativi interessi; in alternativa, i metodi contabili dei beneficiari o degli intermediari devono consentire d’identificare i fondi versati dalla Comunità e gli interessi o altri vantaggi da essi derivanti; [3]

     b) a che i beneficiari notifichino all'ordinatore competente l'importo degli interessi o vantaggi equivalenti eventualmente generati da tali fondi almeno una volta all'anno se tali interessi hanno importi significativi ed in ogni caso in occasione della richiesta di pagamento intermedio o del saldo che liquida il prefinanziamento.

     3. Conformemente alle disposizioni del titolo IV, capo 5, l'ordinatore competente elabora, all'atto del versamento del prefinanziamento, una previsione di credito relativa agli interessi o vantaggi equivalenti eventualmente generati da tali prefinanziamenti.

     L'ordinatore competente elabora un ordine di recupero corrispondente all'importo degli interessi di cui al paragrafo 1 secondo le scadenze indicate al paragrafo 2, lettera b).

     4. Quando si tratta di prefinanziamenti versati in esecuzione della medesima linea di bilancio, in applicazione del medesimo atto di base e a favore di beneficiari che sono stati individuati con la medesima procedura di aggiudicazione, l'ordinatore può elaborare una previsione di credito comune per più debitori.

 

CAPO 2

Principio dell'annualità

 

 

     Art. 5. Stanziamenti dell'esercizio

     (Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento finanziario)

     Gli stanziamenti d'impegno e di pagamento iscritti nel bilancio dell'esercizio e che devono essere utilizzati nel corso dell'esercizio stesso, sono composti dagli stanziamenti autorizzati per l'esercizio. Sono autorizzati per l'esercizio:

     a) gli stanziamenti aperti al bilancio, anche mediante bilancio rettificativo;

     b) gli stanziamenti riportati;

     c) le ricostituzioni di stanziamenti conformemente all'articolo 157 e all'articolo 181, paragrafo 5 del regolamento finanziario;

     d) gli stanziamenti provenienti da rimborsi di acconti conformemente all'articolo 228;

     e) gli stanziamenti aperti a seguito del percepimento di entrate con destinazione specifica nel corso dell'esercizio o nel corso di esercizi precedenti e non utilizzati.

 

     Art. 6. Riporti di stanziamenti

     (Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     1. Gli stanziamenti d'impegno di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento finanziario possono essere riportati soltanto se gli impegni non hanno potuto essere effettuati entro il 31 dicembre dell'esercizio per motivi non imputabili alla diligenza dell'ordinatore e se le fasi preparatorie sono avanzate ad un punto che permetta ragionevolmente di ritenere che l'impegno possa essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

     2. Le fasi preparatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento finanziario, che dovrebbero essere completate al 31 dicembre dell'esercizio ai fini del riporto all'esercizio successivo sono segnatamente le seguenti:

     a) per gli impegni globali ai sensi dell'articolo 76 del regolamento finanziario, l'adozione di una decisione di finanziamento o la conclusione entro tale data della consultazione dei servizi interessati di ciascuna istituzione in vista dell'adozione della decisione;

     b) per gli impegni specifici ai sensi dell'articolo 76 del regolamento finanziario, la preparazione in fase avanzata dei contratti o delle convenzioni; detta fase di avanzamento dei contratti o delle convenzioni implica la conclusione della fase di selezione dei potenziali contraenti o beneficiari.

     3. Gli stanziamenti riportati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento finanziario, non impegnati al 31 marzo dell'esercizio successivo, sono automaticamente annullati.

     La Commissione informa l'autorità di bilancio entro il 30 aprile dell'annullamento di tali stanziamenti. [4]

     4. Gli stanziamenti riportati a titolo dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del regolamento finanziario, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo.

     5. La contabilità permette di distinguere gli stanziamenti così riportati.

     6. Gli stanziamenti relativi alle spese di personale di cui all'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento finanziario hanno per oggetto le retribuzioni e le indennità dei membri e del personale delle istituzioni.

 

     Art. 6 bis. Dodicesimi provvisori [5]

     (Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     Come stanziamenti totali autorizzati dell’esercizio precedente, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento finanziario, si intendono gli stanziamenti dell’esercizio di cui all’articolo 5 del presente regolamento, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.

 

CAPO 3

(Capo 4 del regolamento finanziario)

Principio dell'unità di conto

 

     Art. 7. Tasso di conversione tra l’euro e le altre valute [6]

     (Articolo 16 del regolamento finanziario)

     1. Fatte salve le disposizioni specifiche derivanti dall’applicazione di normative settoriali, l’ordinatore competente effettua la conversione da euro ad altra valuta in base al tasso quotidiano di cambio dell’euro pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Quando sono i contraenti o i beneficiari che devono effettuare la conversione tra l’euro e un’altra valuta, si applicano le regole specifiche relative alla conversione indicate nei contratti d’appalto, nelle convenzioni di sovvenzione o nelle convenzioni di finanziamento.

     2. Se nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non è pubblicato alcun tasso di cambio per la valuta interessata, l’ordinatore competente applica il tasso contabile di cui al paragrafo 3.

     3. Ai fini della contabilità di cui agli articoli da 132 a 137 del regolamento finanziario e in applicazione dell’articolo 213 del presente regolamento, la conversione tra l’euro e un’altra valuta è effettuata in base al corso mensile di conversione dell’euro, il quale è determinato dal contabile della Commissione mediante ogni fonte d’informazione che egli consideri fidata, fondandosi sul tasso in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente quello per il quale si deve determinare il tasso suddetto.

 

     Art. 8. Corso da applicare per la conversione tra l’euro e le altre valute [7]

     (Articolo 16 del regolamento finanziario)

     1. Fatte salve le disposizioni specifiche derivanti dall’applicazione delle normative settoriali o da contratti specifici d’appalto, da convenzioni di sovvenzione e da convenzioni di finanziamento, il tasso da applicare per la conversione tra l’euro e le altre valute, quando la conversione è effettuata dall’ordinatore competente, è quello vigente il giorno nel quale il servizio ordinatore redige l’ordine di pagamento o l’ordine di recupero.

     2. Per i pagamenti in euro effettuati dalle casse di anticipi, il tasso da applicare per la conversione tra l’euro e le altre valute è stabilito alla data alla quale la banca procede al pagamento.

     3. Per i pagamenti delle casse di anticipi nelle valute nazionali, di cui all’articolo 16 del regolamento finanziario, il tasso da applicare per la conversione tra l’euro e le valute nazionali è quello del mese nel quale la cassa di anticipi effettua la spesa.

     4. Per il rimborso delle spese forfettarie e per le spese previste dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito «lo statuto»), soggette a un massimale e da pagare in una valuta diversa dall’euro, il tasso da applicare è quello in vigore alla data alla quale sorge il corrispondente diritto.

 

     Art. 9. Informazione relativa ai trasferimenti di tesoreria tra le varie monete effettuati dalla Commissione

     (Articolo 16 del regolamento finanziario)

     La Commissione trasmette trimestralmente agli Stati membri un estratto dei trasferimenti effettuati tra le varie monete.

 

CAPO 4

(Capo 5 del regolamento finanziario)

Principio dell'universalità

 

     Art. 10. Struttura d'accoglienza delle entrate con destinazione specifica ed apertura dei corrispondenti stanziamenti

     (Articolo 18 del regolamento finanziario)

     1. Fatti salvi gli articoli 12 e 13, la struttura d'accoglienza di bilancio per le entrate con destinazione specifica comporta quanto segue:

     a) nello stato delle entrate della sezione di ciascuna istituzione, una linea di bilancio destinata ad accogliere l'importo di tali entrate;

     b) nello stato delle spese, i commenti indicano le linee che potrebbero accogliere gli stanziamenti aperti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica.

     Nella fattispecie di cui al primo comma, lettera a), se l'importo delle entrate è prevedibile, è iscritto alla linea. Se non è prevedibile, la linea è dotata di "pm" e le entrate stimate sono indicate per informazione nei commenti.

     2. Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere aperti, sia in stanziamenti d'impegno che in stanziamenti di pagamento, quando l'entrata è stata riscossa dall'istituzione, salvo il caso di cui all'articolo 161, paragrafo 2 del regolamento finanziario. Sono aperti automaticamente, salvo nel caso della restituzione di acconti di cui all'articolo 156 del regolamento finanziario e delle correzioni finanziarie nel settore dei fondi strutturali.

 

     Art. 11. Contributi degli Stati membri a programmi di ricerca

     (Articolo 18, paragrafo 1, lettera a) del regolamento finanziario)

     1. I contributi per il finanziamento di taluni programmi complementari di ricerca, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, sono versati:

     a) a concorrenza dei sette dodicesimi dell'importo iscritto in bilancio, entro il 31 gennaio dell'esercizio in corso;

     b) a concorrenza dei restanti cinque dodicesimi, entro il 15 luglio dell'esercizio in corso.

     2. Quando il bilancio non è approvato definitivamente prima dell'inizio dell'esercizio, i contributi previsti al paragrafo 1 sono versati sulla base dell'importo iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente.

     3. Qualsiasi contributo o qualsiasi pagamento supplementare dovuto dagli Stati membri a titolo del bilancio deve essere iscritto nei conti della Commissione nei trenta giorni di calendario che seguono la richiesta di fondi.

     4. I pagamenti effettuati sono iscritti nel conto previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 e sono soggetti alle condizioni enunciate dal medesimo.

 

     Art. 12. Entrate con destinazione specifica risultanti dalla partecipazione dei paesi EFTA a taluni programmi comunitari

     (Articolo 18, paragrafo 1, lettera d) del regolamento finanziario)

     1. La struttura per la registrazione in bilancio delle partecipazioni degli Stati EFTA a taluni programmi comunitari è la seguente:

     a) nello stato delle entrate è aperta una linea con la menzione "per memoria" destinata ad accogliere l'importo globale, per l'esercizio considerato, della partecipazione degli Stati EFTA. L'importo previsto è indicato nei commenti del bilancio;

     b) nello stato delle spese:

     i) il commento in ciascuna linea relativa ad attività comunitarie alle quali partecipano gli Stati EFTA indica "per informazione" l'importo previsto della partecipazione,

     ii) un allegato, che è parte integrante del bilancio, elenca tutte le linee relative alle attività comunitarie alle quali partecipano gli Stati EFTA.

     L'allegato di cui al primo comma, lettera b), punto ii) rappresenta e completa la struttura d'accoglienza per gli stanziamenti corrispondenti a queste partecipazioni, aperti a norma del paragrafo 2, e per l'esecuzione delle spese.

     2. A norma dell'articolo 82 dell'accordo sullo spazio economico europeo, gli importi relativi alla partecipazione annuale degli Stati EFTA - quali confermati alla Commissione dal comitato misto a norma dell'articolo 1, paragrafo 5 del protocollo 32 annesso a detto accordo - danno luogo all'apertura integrale, dall'inizio dell'esercizio, sia degli stanziamenti per impegni che dei corrispondenti stanziamenti per pagamenti.

     3. Se, nel corso dell'esercizio, gli stanziamenti di linee di bilancio alle quali partecipano gli Stati EFTA sono rafforzati senza che tali Stati possano, durante l'esercizio in questione, adattare di conseguenza il loro contributo per rispettare il "fattore di proporzionalità" di cui all'articolo 82 dell'accordo sullo spazio economico europeo, la Commissione è autorizzata a prefinanziare, in via provvisoria e straordinaria con i mezzi di tesoreria, la quota degli Stati EFTA. Successivamente al rafforzamento, la Commissione chiede tempestivamente i corrispondenti contributi degli Stati EFTA. La Commissione informa ogni anno l'autorità di bilancio delle decisioni così adottate.

     Il prefinanziamento è regolarizzato non appena possibile nel quadro del bilancio dell'esercizio successivo.

     4. A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d) del regolamento finanziario, le partecipazioni finanziarie degli Stati EFTA costituiscono entrate con destinazione specifica. Il contabile adotta le misure idonee a tenere sotto controllo, separatamente, l'impiego delle entrate provenienti da queste partecipazioni e degli stanziamenti corrispondenti.

     La Commissione, nella relazione di cui all'articolo 131, paragrafo 2 del regolamento finanziario, mette in evidenza in modo distinto lo stato d'esecuzione della partecipazione degli Stati EFTA sia in entrate che in spese.

 

     Art. 13. Gettito delle sanzioni imposte agli Stati membri dichiarati in situazione di disavanzo eccessivo

     (Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento finanziario)

     La struttura d'accoglienza in bilancio del gettito delle sanzioni di cui alla sezione 4 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio è la seguente:

     a) nello stato delle entrate è aperta una linea con la menzione "per memoria" destinata ad accogliere gli interessi derivanti da tali importi;

     b) parallelamente, fatto salvo l'articolo 74 del regolamento finanziario, l'iscrizione di questi importi nello stato delle entrate dà luogo all'apertura, su una linea dello stato delle spese, di stanziamenti d'impegno e di pagamento; tali stanziamenti sono eseguiti conformemente all'articolo 17 del regolamento finanziario.

 

     Art. 14. Ordine di pagamento al netto

     (Articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     A norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento finanziario, gli importi seguenti possono essere detratti dall'importo delle domande di pagamento, delle fatture o degli estratti, che, in questo caso, sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:

     a) le penali inflitte ai titolari di contratti o di appalti;

     b) i recuperi delle somme indebitamente pagate, i quali possono essere operati mediante contrazione in occasione di una nuova liquidazione della stessa natura a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato, e che dà luogo a pagamenti intermedi o a saldo.

     Non sono iscritti nelle entrate delle Comunità gli sconti, i ristorni e ribassi dedotti da fatture e richieste di pagamento.

 

     Art. 15. Conti "Oneri fiscali da recuperare"

     (Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     Gli oneri fiscali eventualmente sostenuti dalle Comunità a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento finanziario, sono iscritti su un conto provvisorio fino al loro rimborso da parte degli Stati interessati.

     CAPO 5

     (Capo 6 del regolamento finanziario)

     Principio della specializzazione

 

     Art. 16. Procedure di storno

     (Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     1. Ogni istituzione può proporre all'autorità di bilancio, all'interno della propria sezione del bilancio, storni da titolo a titolo che superano il limite del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio sulla linea dalla quale è operato lo storno. Le altre istituzioni ne informano la Commissione.

     Questi storni seguono la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento finanziario.

     2. Ogni istituzione può procedere, all'interno della propria sezione del bilancio, a storni all'interno degli articoli.

 

     Art. 17. Norme di calcolo dei limiti degli storni

     (Articolo 23 del regolamento finanziario)

     1. Il calcolo delle percentuali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c) del regolamento finanziario è effettuato al momento della domanda di storno.

     2. Per il limite di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c) del regolamento finanziario, si considera la somma degli storni da effettuare sulla linea a partire dalla quale si procede allo storno, il cui importo è modificato per tener conto degli storni precedenti.

 

     Art. 18. Spese amministrative

     (Articolo 23 del regolamento finanziario)

     Le spese di cui all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera b) del regolamento finanziario coprono, per ciascun settore, le rubriche di cui all'articolo 27.

 

     Art. 19. Documentazione delle domande di storni di stanziamenti

     (Articoli 22 e 23 del regolamento finanziario)

     Le proposte di storno e tutte le informazioni destinate all'autorità di bilancio e relative agli storni effettuati a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento finanziario sono accompagnate da documenti giustificativi e dettagliati dai quali risultino l'esecuzione degli stanziamenti e il fabbisogno previsto sino a fine esercizio, sia per le linee da rafforzare che per quelle dalle quali provengono gli stanziamenti.

 

     Art. 20. Documentazione delle domande di storni a partire dalla riserva per aiuti d'urgenza

     (Articolo 26 del regolamento finanziario)

     Le proposte di storno destinate a permettere l'impiego della riserva per aiuti d'urgenza di cui all'articolo 26, paragrafo 2, primo comma del regolamento finanziario, sono accompagnate da documenti giustificativi adeguati e dettagliati dai quali risultino:

     a) per la linea alla quale lo storno è destinato, le informazioni più recenti sull'esecuzione degli stanziamenti e le previsioni del fabbisogno sino a fine esercizio;

     b) per l'insieme delle linee relative alle azioni esterne, l'esecuzione degli stanziamenti sino alla fine del mese che precede quello della domanda di storno, nonché le previsioni del fabbisogno sino a fine esercizio, accompagnate da un confronto con le previsioni iniziali;

     c) l'esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

 

CAPO 6

(Capo 7 del regolamento finanziario)

Principio della sana gestione finanziaria

 

     Art. 21. Valutazione [8]

     (Articolo 27 del regolamento finanziario)

     1. Ogni proposta di programmi o di attività comportante spese di bilancio è soggetta a una valutazione ex ante, riguardante:

     a) il fabbisogno da soddisfare a breve o lungo termine;

     b) il valore aggiunto dell’intervento comunitario;

     c) gli obiettivi da conseguire;

     d) le opzioni politiche disponibili, tenuto conto dei rischi ad esse correlati;

     e) i risultati e incidenze previsti, in particolare le incidenze economiche, sociali e ambientali, e gli indicatori e il dispositivo di valutazione necessari per la loro misurazione;

     f) il metodo più adeguato per porre in atto l’opzione o le opzioni prescelte;

     g) la coerenza interna del programma o dell’attività formante oggetto della proposta ed i suoi rapporti con i pertinenti strumenti comunitari;

     h) l’entità degli stanziamenti, delle risorse umane e delle altre spese amministrative da destinare a scopi specifici, tenuto conto del principio dell’efficienza in termini di costi;

     i) gli elementi acquisiti in base ad esperienze analoghe maturate in passato.

     2. Nella proposta si devono indicare le disposizioni relative al monitoraggio, alle relazioni da presentare e alla valutazione, tenendo in debito conto le responsabilità spettanti ai vari livelli amministrativi che partecipano all’attuazione del programma o delle attività proposte.

     3. Tutti i programmi o attività, compresi i progetti pilota e le azioni preparatorie, per i quali le risorse mobilitate superano l’importo di 5 milioni di euro formano oggetto di una valutazione provvisoria e/o ex post, riguardante le risorse umane e finanziarie stanziate ed i risultati conseguiti, allo scopo di accertarne la coerenza con gli obiettivi stabiliti:

     a) i risultati ottenuti attuando un programma pluriennale sono valutati periodicamente, secondo un calendario che consente di tener conto dei risultati della valutazione ai fini di ogni decisione riguardante la riconduzione, la modifica o la sospensione del programma;

     b) per le attività finanziate su base annuale, i risultati sono valutati almeno ogni sei anni.

     Le lettere a) e b) del primo paragrafo del presente articolo non si applicano ai progetti o azioni facenti parte di attività per le quali si possono adempiere gli obblighi previsti mediante le relazioni finali inviate dagli organismi che hanno effettuato l’azione.

     4. Le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 devono essere proporzionate alle risorse mobilitate e all’incidenza dei programmi o attività interessate.

 

     Art. 22. Scheda finanziaria

     (Articolo 28 del regolamento finanziario)

     1. Le proposte di atti presentate al legislatore e che possano avere un'incidenza di bilancio, compresa l'incidenza sul numero di posti, sono corredate da una scheda finanziaria.

     La scheda finanziaria contiene gli elementi finanziari ed economici sulla base dei quali il legislatore dovrà valutare la necessità di un intervento della Comunità. Essa fornisce informazioni utili sulla coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari.

     Quando si tratta di azioni pluriennali, la scheda finanziaria comporta lo scadenzario prevedibile dei fabbisogni annuali di stanziamenti e di personale ed una valutazione della loro incidenza sul piano finanziario a medio termine.

     2. Per prevenire i rischi di frode e di irregolarità che potrebbero recar pregiudizio alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, la scheda finanziaria contiene informazioni riguardanti le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

 

CAPO 7

(Capo 8 del regolamento finanziario)

Principio della trasparenza

 

     Art. 23. Pubblicazione provvisoria del riepilogo del bilancio

     (Articolo 29 del regolamento finanziario)

     Non appena possibile dopo l'adozione definitiva del bilancio ed in ogni caso entro quattro settimane, un riepilogo delle cifre del bilancio è pubblicato, per iniziativa della Commissione, nel sito Internet delle istituzioni, in attesa della pubblicazione ufficiale nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

 

CAPO 1

Formazione del bilancio

 

     Art. 24. Introduzione generale al progetto preliminare di bilancio

     (Articolo 33 del regolamento finanziario)

     La Commissione elabora l'introduzione generale al progetto preliminare di bilancio.

     Ciascuna sezione del progetto preliminare di bilancio è preceduta da un'introduzione redatta dall'istituzione interessata.

     L'introduzione generale comporta:

     a) tabelle finanziarie dell'insieme del bilancio;

     b) per quanto riguarda i titoli della sezione della Commissione:

     i) la definizione delle politiche che motivano le domande di stanziamenti, tenendo conto dei principi e delle esigenze di cui all'articolo 27 e all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d) del regolamento finanziario;

     ii) la motivazione delle variazioni degli stanziamenti da un esercizio all'altro.

 

     Art. 25. Documenti di lavoro a sostegno del progetto preliminare di bilancio

     (Articoli 30 e 33 del regolamento finanziario)

     A sostegno del progetto preliminare di bilancio, sono presentati come documenti di lavoro:

     a) riguardo al personale delle istituzioni:

     i) una relazione sulla politica del personale permanente e temporaneo;

     ii) per ciascuna categoria di personale, un organigramma dei posti di bilancio e del personale in servizio alla data della presentazione del progetto preliminare di bilancio, che indica la ripartizione per categoria e per unità amministrativa;

     iii) in caso di variazione del personale, una motivazione delle variazioni;

     iv) una ripartizione del personale per settore;

     b) una relazione dettagliata sulla politica di assunzione ed erogazione di prestiti;

     c) riguardo alle sovvenzioni destinate agli organismi di cui all'articolo 32 del regolamento finanziario, uno stato di previsione delle entrate e delle spese preceduto da una relazione elaborata dagli organismi interessati e, per quanto riguarda le scuole europee, uno stato delle entrate e delle spese, preceduto da una relazione.

 

     Art. 26. Progetti preliminari di bilanci rettificativi

     (Articolo 37, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     I progetti preliminari di bilanci rettificativi sono accompagnati da motivazioni e dalle informazioni sull'esecuzione di bilancio dell'esercizio precedente e dell'esercizio in corso disponibili al momento della loro formazione.

 

CAPO 2

Struttura e presentazione del bilancio

 

     Art. 27. Stanziamenti amministrativi

     (Articolo 41 del regolamento finanziario)

     Quando lo stato delle spese di una sezione del bilancio è presentato secondo una nomenclatura che comporta una classificazione per destinazione, gli stanziamenti amministrativi sono oggetto di rubriche distinte, per titolo, a seconda della seguente classificazione:

     a) spese relative al personale autorizzato dalla tabella dell'organico: a tali menzioni corrispondono un importo di stanziamenti e un numero di posti;

     b) spese relative al personale esterno (compresi gli ausiliari ed i temporanei) ed alle altre spese di gestione (comprese le spese di rappresentanza e per riunioni);

     c) spese relative agli immobili ed altre spese connesse, comprese la pulizia e la manutenzione, gli affitti, le telecomunicazioni, l'acqua, il gas e l'elettricità;

     d) spese di sostegno.

     Le spese amministrative della Commissione la cui natura è comune a tutti i titoli sono parimenti riprese in uno stato riassuntivo distinto, secondo una classificazione per natura.

 

     Art. 28. Spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso

     (Articolo 46, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario)

     Ai fini della formazione del bilancio, le spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso sono determinate nel modo seguente:

     a) in impegni: impegni contabilizzati nel corso dell'esercizio, sugli stanziamenti dell'esercizio quali definiti all'articolo 5;

     b) in pagamenti: pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio, vale a dire quelli il cui ordine di esecuzione è stato trasmesso alla banca, sugli stanziamenti dell'esercizio quali definiti allo stesso articolo.

 

     Art. 29. Commenti di bilancio

     (Articolo 46, paragrafo 1, lettera g) del regolamento finanziario)

     I commenti di bilancio comportano in particolare gli elementi seguenti:

     a) i riferimenti all'atto di base, quando esiste;

     b) spiegazioni adeguate sulla natura e la destinazione degli stanziamenti.

 

     Art. 30. Tabelle dell'organico

     (Articolo 46, paragrafo 1, terzo comma, lettera a) del regolamento finanziario)

     Il personale dell'agenzia d'approvvigionamento figura in modo distinto nell'organigramma della Commissione.

 

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

 

CAPO 1

Disposizioni generali

 

     Art. 31. Forme che possono assumere gli atti di base

     (Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     1. Nel settore comunitario, un atto di base può rivestire la forma di un regolamento, di una direttiva, di una decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE o di una decisione sui generis.

     2. Nel campo della politica estera e di sicurezza comune, un atto di base può rivestire una delle forme indicate all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 14, all’articolo 23, paragrafo 2, e all’articolo 24 del trattato sull’Unione europea.

     Nelle situazioni di crisi di cui all’articolo 168, paragrafo 2, del presente regolamento e per azioni di durata limitata, un atto di base può anche rivestire la forma indicata all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 23, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea. [9]

     3. Nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale un atto di base può rivestire una delle forme indicate all'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea.

 

     Art. 32. Importi massimi per i progetti pilota e le azioni preparatorie

     (Articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento finanziario)

     1. L'importo totale degli stanziamenti relativi ai progetti pilota di cui all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario non può superare 32 milioni di EUR per esercizio.

     2. L'importo totale degli stanziamenti relativi alle azioni preparatorie nuove di cui all'articolo 49, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario non può superare 30 milioni di EUR per esercizio finanziario e la somma totale degli stanziamenti effettivamente impegnati a titolo delle azioni preparatorie non può superare 75 milioni di EUR.

 

     Art. 33. Competenze specifiche della Commissione a norma dei trattati

     (Articolo 49, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario)

     1. Gli articoli del trattato CE che attribuiscono direttamente alla Commissione competenze specifiche, sono i seguenti:

     a) articolo 138 (dialogo sociale);

     b) articolo 140 (studi, pareri, consultazioni in materia sociale);

     c) articoli 143 e 145 (relazioni speciali nel settore sociale);

     d) articolo 152, paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento in materia di tutela della salute);

     e) articolo 155, paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento in materia di reti transeuropee);

     f) articolo 157, paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento in materia industriale);

     g) articolo 159, secondo comma (relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale);

     h) articolo 165, paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico);

     i) articolo 173 (relazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico);

     j) articolo 180, paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento delle politiche in materia di cooperazione allo sviluppo).

     2. Gli articoli del trattato Euratom che attribuiscono direttamente alla Commissione competenze specifiche, sono i seguenti:

     a) articolo 70 (interventi finanziari, nei limiti previsti in bilancio, in campagne di ricerche minerarie sui territori degli Stati membri);

     b) articoli 77 e seguenti (controllo di sicurezza).

     3. Gli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere completati nella presentazione del progetto preliminare di bilancio indicando articoli ed importi interessati.

 

     Art. 34. Conflitto di interessi

     (Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     1. L'atto che potrebbe essere inficiato da un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 del regolamento finanziario può assumere una delle forme seguenti:

     a) la concessione a sé o ad altri di vantaggi indebiti diretti o indiretti;

     b) il rifiuto di concedere ad un beneficiario diritti o vantaggi che può far valere;

     c) l'esecuzione di atti indebiti o abusivi o l'omissione di atti necessari.

     2. L'autorità competente di cui all'articolo 52, paragrafo 1 del regolamento finanziario è il superiore gerarchico dell'agente interessato. Questi conferma per iscritto l'esistenza o l'assenza di un conflitto d'interessi. In caso affermativo, spetta allo stesso prendere la decisione appropriata.

 

CAPO 2

Metodi d'esecuzione

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

     Art. 35. Controlli preliminari esercitati dalla Commissione

     (Articoli 53 e 56 del regolamento finanziario)

     1. Quando la Commissione esegue il bilancio in gestione concorrente, decentrata o in gestione centralizzata indiretta, si assicura, con un esame preliminare, su documenti e sul posto, dell'esistenza, della pertinenza e del buon funzionamento, nelle entità alle quali affida la gestione, secondo le regole della sana gestione finanziaria, e, nel caso della gestione decentrata, in tutto o in parte secondo il grado di decentramento convenuto:

     a) delle procedure applicate;

     b) dei sistemi di controllo;

     c) dei sistemi contabili;

     d) delle procedure relative agli appalti ed alla concessione di sovvenzioni.

     2. La Commissione procede ai riesami necessari in occasione di ogni modificazione sostanziale di procedure o di sistemi, per assicurarsi che i requisiti previsti al paragrafo 1 continuino ad essere rispettati.

     3. Le entità di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione entro un dato termine le informazioni loro richieste e la informano senza indugio di qualsiasi modificazione sostanziale delle procedure o dei sistemi. La Commissione precisa questi obblighi, secondo i casi, negli atti di delega o nelle convenzioni concluse con tali entità.

     4. Quando la Commissione esegue il bilancio in gestione congiunta, si applicano gli accordi di verifica conclusi con le organizzazioni internazionali interessate.

 

Sezione 2

Disposizioni particolari

 

     Art. 36. Gestione centralizzata diretta

     (Articolo 53 del regolamento finanziario)

     Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato direttamente nei suoi uffici amministrativi, i compiti d'esecuzione sono eseguiti dagli agenti finanziari ai sensi degli articoli da 58 a 68 del regolamento finanziario e conformemente al presente regolamento.

 

     Art. 37. Esercizio della delega ad agenzie esecutive

     (Articoli 54, paragrafo 2, lettera a), e 55, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     1. Con le decisioni di delega le agenzie esecutive sono autorizzate ad eseguire in qualità di ordinatori delegati gli stanziamenti assegnati al programma comunitario la cui gestione è stata loro affidata.

     2. La delega all'agenzia esecutiva è esercitata dal direttore dell'agenzia secondo il disposto dell'articolo 55, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

     3. L'atto di delega della Commissione contiene le stesse disposizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2. È oggetto dell'accettazione formale scritta del direttore a nome dell'agenzia esecutiva interessata.

 

     Art. 38. Sussistenza dei requisiti e condizioni di delega ad organismi nazionali pubblici o ad entità di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico

     (Articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario)

     1. La Commissione può delegare compiti di potere pubblico soltanto ad organismi nazionali pubblici o ad entità di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che siano disciplinati dal diritto degli Stati membri, o degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) o dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, salvo altrimenti disposto dall'atto di base.

     2. La Commissione accerta che gli organismi o le entità di cui al paragrafo 1 presentino garanzie finanziarie sufficienti, di preferenza prestate da un'autorità pubblica, in particolare in materia di recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione.

     3. Quando la Commissione intende affidare compiti di potere pubblico, in particolare compiti d'esecuzione del bilancio, ad un organismo di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario, procede ad un'analisi del rispetto dei principi d'economia, d'efficacia e d'efficienza. Se dall'analisi risulta che la delega soddisfa le esigenze della sana gestione finanziaria, prima di procedere all'attuazione, chiede il parere del comitato competente previsto nell'atto di base, che potrà anche esprimersi sulla prevista applicazione dei criteri di selezione.

 

     Art. 39. Designazione degli organismi nazionali pubblici o delle entità di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico

     (Articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario)

     1. Gli organismi nazionali pubblici o le entità di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico sono soggetti al diritto dello Stato membro o del paese nel quale sono stati costituiti.

     2. La scelta di tali organismi o entità è effettuata in modo oggettivo e trasparente, previa analisi del rapporto costo/efficacia e corrisponde alle esigenze d'esecuzione stabilite dalla Commissione. La scelta non deve comportare discriminazioni tra Stati membri o paesi interessati.

     3. Nel caso di una gestione per rete che comporta la designazione di almeno un organismo o entità per Stato membro o paese interessato, tale designazione è effettuata dallo Stato membro o dal paese interessato, secondo le disposizioni degli atti di base.

     Nelle altre ipotesi, la Commissione designa tali organismi o entità di concerto con gli Stati membri o i paesi interessati, e secondo le disposizioni degli atti di base.

 

     Art. 40. Rispetto delle norme sull'aggiudicazione degli appalti

     (Articolo 57 del regolamento finanziario)

     Quando affida compiti ad organismi privati secondo l'articolo 57, paragrafo 2 del regolamento finanziario, la Commissione ricorre all'aggiudicazione di un appalto secondo le disposizioni della prima parte, titolo V, del regolamento finanziario.

 

     Art. 41. Modalità di attuazione della gestione centralizzata indiretta

     (Articolo 54, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento finanziario)

     1. Quando la Commissione affida compiti d'esecuzione ad agenzie, organismi o entità a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento finanziario, essa conclude con questi una convenzione.

     2. La convenzione di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti disposizioni:

     a) la definizione dei compiti affidati;

     b) le condizioni e le modalità di esecuzione, comprese le disposizioni idonee a delimitare le responsabilità e ad organizzare i controlli da predisporre;

     c) le norme secondo cui si rende conto alla Commissione dell'esecuzione;

     d) le condizioni nelle quali l'esecuzione prende fine;

     e) le modalità di esecuzione dei controlli da parte della Commissione;

     f) le condizioni di utilizzazione di conti bancari distinti, la destinazione e l'impiego degli interessi prodotti;

     g) le disposizioni che garantiscono la visibilità dell'azione comunitaria in particolare rispetto alle altre attività dell'organismo;

     h) l'impegno ad astenersi da qualsiasi atto che possa determinare un conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

     3. Le agenzie, gli organismi e le entità di cui al paragrafo 1 non hanno la qualità di ordinatori delegati.

 

     Art. 42. Procedure di liquidazione dei conti nella gestione concorrente o decentrata

     (Articolo 53, paragrafo 5, del regolamento finanziario)

     1. La procedura di liquidazione dei conti di cui all'articolo 53, paragrafo 5 del regolamento finanziario mira ad accertare che le spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente o da paesi terzi nell'ambito della gestione decentrata, e che potrebbero essere a carico del bilancio comunitario, siano state effettuate regolarmente e secondo la pertinente normativa comunitaria.

     2. Salve le disposizioni speciali dei regolamenti settoriali, la procedura di liquidazione dei conti comprende quanto segue:

     a) la dichiarazione da parte degli Stati membri o dei paesi terzi delle spese effettuate sotto forma di conti certificati da un servizio o da un organo funzionalmente indipendente dagli organismi che hanno effettuato le spese e che disponga delle competenze tecniche necessarie;

     b) il controllo dei conti da parte della Commissione e delle operazioni soggiacenti, su documenti e se necessario sul posto, senza limitazioni né restrizioni, anche presso i beneficiari;

     c) la determinazione da parte della Commissione, nell'ambito di procedimenti contraddittori e con notificazione agli Stati membri o ai paesi terzi, dell'importo delle spese riconosciute a carico del bilancio;

     d) il calcolo della correzione finanziaria che deriva dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute a carico del bilancio;

     e) il recupero o la restituzione del saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute e gli importi finanziari già versati agli Stati membri o ai paesi terzi; il recupero è operato mediante compensazione in conformità con l'articolo 83.

     3. Nell'ambito della gestione decentrata, la procedura di liquidazione dei conti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica in funzione del grado di decentramento convenuto.

 

     Art. 43. Gestione congiunta

     (Articoli 53 e 165 del regolamento finanziario)

     1. Gli stanziamenti eseguiti nell'ambito della gestione congiunta con organizzazioni internazionali, a norma degli articoli 53 e 165 del regolamento finanziario, finanziano azioni la cui realizzazione impone il conferimento in comune delle risorse di più donatori senza che l'assegnazione della contribuzione di ciascun donatore ad ogni tipo di spesa sia ragionevolmente possibile o opportuna.

     La Commissione si assicura dell'esistenza di adeguati dispositivi di controllo e di revisione contabile dell'azione nel suo complesso.

     2. Le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

     a) le organizzazioni di diritto internazionale pubblico costituite da accordi intergovernativi e le agenzie specializzate costituite da dette organizzazioni;

     b) il Comitato internazionale della Croce rossa (CICR);

     c) la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

 

CAPO 3

Agenti finanziari

 

Sezione 1

Diritti ed obblighi degli agenti finanziari

 

     Art. 44. Diritti ed obblighi degli agenti finanziari

     (Articolo 58 del regolamento finanziario)

     Ogni istituzione mette a disposizione degli agenti finanziari le risorse necessarie all'assolvimento del loro compito e un ordine di missione che descrive in dettaglio compiti, diritti ed obblighi.

 

Sezione 2

L'ordinatore

 

     Art. 45. Assistenza agli ordinatori delegati e sottodelegati

     (Articolo 59 del regolamento finanziario)

     1. L’ordinatore competente può essere assistito nelle sue funzioni da membri del personale soggetti allo statuto (di seguito «agenti»), che saranno incaricati, sotto la sua responsabilità, di effettuare determinate operazioni necessarie per l’esecuzione del bilancio e per la produzione dei dati finanziari e di gestione. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi, gli agenti che assistono gli ordinatori delegati o sottodelegati sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 52 del regolamento finanziario. [10]

     2. Ogni istituzione informa l’autorità di bilancio quando un ordinatore delegato assume, cambia o cessa le sue funzioni. [11]

 

     Art. 46. Disposizioni interne in materia di deleghe

     (Articolo 59 del regolamento finanziario)

     In conformità con il regolamento finanziario ed il presente regolamento, ogni istituzione emana nelle proprie norme interne i provvedimenti di gestione degli stanziamenti che ritiene necessari per la buona esecuzione della propria sezione del bilancio.

 

     Art. 47. Separazione delle funzioni di avvio e di verifica di un'operazione

     (Articolo 60, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

     1. Per avvio di un'operazione si intende il complesso delle operazioni che possono essere effettuate dagli agenti di cui all'articolo 45 in preparazione dell'adozione degli atti d'esecuzione del bilancio da parte degli ordinatori competenti titolari di una delega o di una sottodelega.

     2. Per verifica ex ante di un'operazione si intendono tutti i controlli ex ante realizzati dall'ordinatore competente per verificarne gli aspetti operativi e finanziari.

     3. Ogni operazione è oggetto almeno di una verifica ex ante. La verifica ha lo scopo di constatare in particolare quanto segue:

     a) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle norme pertinenti, in particolare del bilancio e delle normative pertinenti, nonché di qualsiasi atto, emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti e, se del caso, delle condizioni contrattuali;

     b) l'applicazione del principio della sana gestione finanziaria di cui al titolo II, capo 7 del regolamento finanziario.

     Ai fini della verifica ex ante, l’ordinatore competente può ritenere che costituisca un’unica operazione una serie di singole operazioni analoghe riguardanti spese regolari per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche.

     Nel caso di cui al comma precedente, e in funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente procede all’opportuna verifica ex post, ai sensi del paragrafo 4. [12]

     4. Le verifiche ex post, su documenti e se necessario sul posto, sono volte ad accertare la buona esecuzione delle operazioni finanziate dal bilancio ed in particolare il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3. Queste verifiche possono essere organizzate per sondaggio in base ad un'analisi dei rischi.

     5. Le verifiche di cui ai paragrafi 2 e 4 non possono essere effettuate dai medesimi agenti incaricati di svolgere le funzioni iniziali di cui al paragrafo 1, né da agenti loro subordinati. [13]

 

     Art. 48. Procedura di gestione e di controllo interno

     (Articolo 60, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

     I sistemi e le procedure di gestione e di controllo interno sono destinati a permettere quanto segue:

     a) la realizzazione degli obiettivi delle politiche, dei programmi e delle azioni dell'istituzione secondo il principio della sana gestione finanziaria;

     b) il rispetto delle regole del diritto comunitario e delle norme minime di controllo stabilite dall'istituzione;

     c) la preservazione degli attivi dell'istituzione e dell'informazione;

     d) la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, errori e frodi;

     e) l'identificazione e la prevenzione dei rischi di gestione;

     f) la produzione affidabile dell'informazione finanziaria e di gestione;

     g) la conservazione dei documenti giustificativi inerenti e consecutivi all'esecuzione di bilancio ed agli atti d'esecuzione del bilancio;

     h) la conservazione dei documenti relativi alle garanzie preliminari richieste a favore dell'istituzione e l'elaborazione di uno scadenzario che permetta adeguato seguito alle suddette garanzie.

 

     Art. 49. Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori

     (Articolo 60, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

     I sistemi e procedure di gestione riguardanti la conservazione dei documenti giustificativi originali prevedono quanto segue:

     a) la numerazione;

     b) la datazione;

     c) la tenuta di registri, eventualmente informatici, che ne permettano l'esatta localizzazione;

     d) la conservazione di questi documenti per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono.

     I documenti relativi ad operazioni non definitivamente chiuse sono conservati oltre il termine di cui al primo comma, lettera d), e fino alla fine dell'anno che segue quello della chiusura di dette operazioni.

 

     Art. 50. Codice deontologico

     (Articolo 60, paragrafo 5, del regolamento finanziario)

     1. Gli agenti designati dall'ordinatore competente per la verifica delle operazioni finanziarie sono scelti sulla base di conoscenze, attitudini e competenze particolari, comprovate da titoli o da un'esperienza professionale appropriata o conseguite al termine di un programma di formazione adeguato.

     2. Ogni istituzione approva un codice deontologico che determina, in materia di controllo interno, quanto segue:

     a) il livello di competenza tecnica e finanziaria degli agenti di cui al paragrafo 1;

     b) l'obbligo per questi agenti di seguire una formazione permanente;

     c) le funzioni, i ruoli e i compiti loro assegnati;

     d) le norme di condotta, in particolare di deontologia e d'integrità, che devono rispettare, nonché i loro diritti.

     3. Ogni istituzione realizza le strutture adeguate per trasmettere agli uffici ordinatori ed aggiornare periodicamente le informazioni appropriate relative alle norme di controllo, segnalando i metodi e le tecniche disponibili a tal fine.

 

     Art. 51. Inerzia dell'ordinatore delegato

     (Articolo 60, paragrafo 6, del regolamento finanziario)

     Per inerzia dell'ordinatore delegato di cui all'articolo 60, paragrafo 6 del regolamento finanziario, si intende l'assenza di qualsiasi risposta che intervenga entro un termine congruo in considerazione delle circostanze specifiche ed in ogni caso non superiore ad un mese.

 

     Art. 52. Verifica a posteriori e relazione annuale d'attività

     (Articolo 60, paragrafo 7, del regolamento finanziario)

     Il risultato delle verifiche a posteriori è presentato, insieme ad altri elementi, nella relazione annuale d'attività trasmessa dall'ordinatore delegato alla sua istituzione.

 

     Art. 53. Trasmissione al contabile delle informazioni finanziarie e di gestione

     (Articolo 60 del regolamento finanziario)

     L'ordinatore delegato trasmette al contabile, nel rispetto delle regole da questi adottate, le informazioni finanziarie e di gestione necessarie all'espletamento delle sue funzioni.

 

     Art. 54. Relazione sulle procedure negoziate [14]

     (Articolo 60 del regolamento finanziario)

     Gli ordinatori delegati registrano, per ogni esercizio, i contratti d’appalto conclusi mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettere a)-g), all'articolo 127, paragrafo 1, lettere a)-d), e agli articoli 242, 244 e 246. Se la proporzione di procedure negoziate rispetto al numero di appalti aggiudicati dal medesimo ordinatore delegato aumenta sensibilmente rispetto agli esercizi precedenti, o se questa proporzione è notevolmente più elevata della media registrata al livello dell'istituzione, l'ordinatore competente riferisce alla suddetta istituzione, esponendo le misure eventualmente adottate per invertire tale tendenza. Ogni istituzione presenta all'autorità di bilancio una relazione sulle procedure negoziate. Per quanto riguarda la Commissione, la relazione è allegata al riassunto delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

 

Sezione 3

Il contabile

 

     Art. 55. Nomina del contabile

     (Articolo 61 del regolamento finanziario)

     Il contabile è nominato da ogni istituzione fra i funzionari soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunità europee.

     Il contabile deve essere scelto dall'istituzione in base alla sua competenza specifica comprovata da titoli o da un'esperienza professionale equipollente.

 

     Art. 56. Cessazione delle funzioni del contabile [15]

     (Articolo 61 del regolamento finanziario)

     1. In caso di cessazione delle funzioni del contabile, si elabora senza indugio la situazione contabile generale.

     2. Il contabile che cessa le sue funzioni oppure, in caso di sua impossibilità, un funzionario del suo servizio trasmette al nuovo contabile la situazione contabile generale, corredata da una relazione di passaggio delle consegne.

     Entro un mese dalla data in cui gli è stata trasmessa la situazione contabile generale, il nuovo contabile la firma, per accettazione, e può formulare riserve.

     Nella relazione di passaggio delle consegne figurano anche il risultato della situazione contabile generale e le riserve formulate.

     3. Ogni istituzione informa l’autorità di bilancio della nomina o della cessazione delle funzioni del proprio contabile.

 

     Art. 57. Parere sui sistemi contabili e di inventario

     (Articolo 61 del regolamento finanziario)

     Quando sistemi di gestione finanziaria definiti dall'ordinatore forniscono dati alla contabilità dell'istituzione o quando sono destinati a giustificarne i dati, il contabile deve dare il proprio accordo all'introduzione ed alla modificazione degli stessi.

     Il contabile è consultato anche sull'introduzione e sulla modificazione dei sistemi di inventario e di valutazione di attivi e passivi apportati dagli ordinatori competenti.

 

     Art. 58. Gestione della tesoreria

     (Articolo 61 del regolamento finanziario)

     1. Il contabile provvede affinché la propria istituzione disponga di fondi sufficienti per coprire il fabbisogno di tesoreria derivante dall'esecuzione del bilancio.

     2. Ai fini del paragrafo 1, il contabile istituisce sistemi di gestione delle liquidità che gli consentono di elaborare previsioni di tesoreria.

     3. Il contabile della Commissione ripartisce i fondi disponibili, secondo il disposto del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

 

     Art. 59. Gestione dei conti bancari

     (Articolo 61 del regolamento finanziario)

     1. Per le esigenze della gestione della tesoreria, il contabile può aprire o fare aprire conti in nome dell'istituzione, presso gli organismi finanziari o le banche centrali nazionali. In casi debitamente giustificati, può aprire conti in moneta diversa dall'euro.

     2. Il contabile pattuisce le condizioni di esercizio dei conti aperti presso gli organismi finanziari, secondo il principio della sana gestione finanziaria, del rendimento e della concorrenza.

     3. Almeno ogni cinque anni, il contabile procede a riaprire la concorrenza fra gli organismi finanziari presso i quali sono aperti conti.

     4. Il contabile vigila sul rispetto rigoroso delle condizioni di esercizio dei conti aperti presso gli organismi finanziari.

     5. Il contabile della Commissione è incaricato, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni, di armonizzare le condizioni di esercizio dei conti aperti dalle istituzioni.

 

     Art. 60. Firme sui conti [16]

     (Articolo 61 del regolamento finanziario)

     Le condizioni d'apertura, di esercizio e d'utilizzazione dei conti prevedono, in funzione delle esigenze di controllo interno, per gli assegni, i bonifici e qualsiasi altra operazione bancaria, la firma congiunta di uno o più agenti provvisti delle deleghe necessarie.

     A tale scopo, il contabile trasmette a tutti gli organismi finanziari presso i quali la sua istituzione ha aperto conti, il nome e cognome e il campione della firma di tutti gli agenti autorizzati.

 

     Art. 61. Gestione dei saldi dei conti

     (Articolo 61 del regolamento finanziario)

     1. Il contabile si assicura che il saldo dei conti bancari di cui all'articolo 59 non si discosti significativamente dalle previsioni di tesoreria di cui all'articolo 58, paragrafo 2 e, in ogni caso, di quanto segue:

     a) che nessun saldo di questi conti sia debitore;

     b) che il saldo sia periodicamente convertito in euro, quando i conti sono in altra moneta.

     2. Il contabile non può mantenere su conti in valuta saldi che potrebbero causare all'istituzione perdite eccessive a seguito della variazione dei tassi di cambio.

 

     Art. 62. Trasferimenti ed operazioni di conversione

     (Articolo 61 del regolamento finanziario)

     Salvo il disposto dell'articolo 69, il contabile effettua i trasferimenti tra conti aperti in nome dell'istituzione presso organismi finanziari e le operazioni di conversione delle monete.

 

     Art. 63. Modalità di pagamento

     (Articolo 61 del regolamento finanziario)

     I pagamenti sono effettuati mediante bonifico o assegno.

 

     Art. 64. Schedario delle persone giuridiche [17]

     (Articolo 61 del regolamento finanziario)

     1. Il contabile può effettuare pagamenti mediante bonifico bancario soltanto se i dati relativi al conto bancario del beneficiario e le informazioni confermanti la sua identità sono già stati registrati nello schedario comune tenuto dall’istituzione.

     Ogni registrazione nello schedario dei dati legali e bancari relativi al beneficiario o la modifica di tali dati sono basati su un documento probante, del tipo determinato dal contabile della Commissione. [18]

     2. In relazione a un pagamento mediante bonifico, gli ordinatori non possono impegnare la propria istituzione nei confronti di un terzo se questi non fornisce la documentazione necessaria per la sua iscrizione nello schedario.

     Gli ordinatori verificano che i dati legali e bancari loro trasmessi dal beneficiario rimangano validi per tutta la durata della convenzione di finanziamento, del contratto o della convenzione di sovvenzione conclusa con il beneficiario stesso.

     Nell'ambito degli aiuti di preadesione, singoli impegni possono essere conclusi con le autorità pubbliche nei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, senza iscrizione preliminare nello schedario terzi. In tal caso, l'ordinatore si adopera affinché l'iscrizione avvenga quanto prima. Le norme pattizie prevedono che la comunicazione delle coordinate bancarie del beneficiario alla Commissione sia una condizione essenziale ai fini del primo pagamento. [19]

 

     Art. 65. Conservazione dei documenti giustificativi da parte del contabile

     (Articolo 61 del regolamento finanziario)

     I documenti giustificativi relativi alla contabilità ed alla preparazione dei conti di cui all'articolo 121 del regolamento finanziario sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono.

     Tuttavia, i documenti relativi ad operazioni non definitivamente chiuse sono conservati per un periodo superiore e sino alla fine dell'anno che segue quello della chiusura di dette operazioni.

     Ogni istituzione decide presso quale ufficio devono essere conservati i documenti giustificativi.

 

Sezione 4

L'amministratore degli anticipi

 

     Art. 66. Condizioni per il ricorso alle casse di anticipi

     (Articolo 63 del regolamento finanziario)

     1. Quando le operazioni di pagamento con i mezzi di bilancio risultano materialmente impossibili o poco efficaci in particolare a causa del carattere limitato degli importi da pagare, possono essere istituite casse di anticipi destinate al pagamento di dette spese.

     2. L’amministratore degli anticipi può convalidare e pagare spese, a titolo provvisorio, in base a un quadro particolareggiato figurante nelle istruzioni dell’ordinatore competente.

     In tali istruzioni sono precisate le regole e condizioni alle quali si devono effettuare la convalida provvisoria ed i pagamenti ed eventualmente le disposizioni per la firma degli impegni giuridici di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera e). [20]

     3. L'istituzione di una cassa di anticipi e la designazione di un amministratore degli anticipi sono oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell'ordinatore competente. Tale decisione riafferma le responsabilità e gli obblighi dell'amministratore degli anticipi e dell'ordinatore.

     Anche la modificazione delle condizioni di esercizio di una cassa di anticipi è oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell'ordinatore competente.

 

     Art. 67. Condizioni per la creazione ed i pagamenti

     (Articolo 63 del regolamento finanziario)

     1. La decisione di istituire una cassa di anticipi e di designare un amministratore degli anticipi, nonché la decisione che modifica le condizioni di esercizio di una cassa di anticipi, stabiliscono in particolare quanto segue:

     a) l'oggetto e l'importo massimo dell'anticipo iniziale che può essere accordato;

     b) l'eventuale apertura di un conto bancario o di un conto corrente postale a nome dell'istituzione;

     c) la natura e l'importo massimo di ogni spesa che può essere pagata o incassata dall'amministratore degli anticipi in relazione a terzi;

     d) la periodicità e le modalità di presentazione dei documenti giustificativi e la trasmissione di tali documenti giustificativi all'ordinatore a fini di regolarizzazione;

     e) le modalità di un'eventuale ricostituzione dell'anticipo;

     f) la regolarizzazione delle operazioni della cassa di anticipi da parte dell'ordinatore entro la fine del mese successivo, al fine di assicurare il ravvicinamento tra il saldo contabile ed il saldo bancario;

     g) la durata di validità dell'autorizzazione data dal contabile all'amministratore degli anticipi;

     h) l'identità dell'amministratore degli anticipi designato.

     2. Nelle proposte di decisione che istituiscono una cassa di anticipi l'ordinatore competente veglia a quanto segue:

     a) a che si faccia ricorso in via prioritaria al bilancio quando esiste un accesso al sistema informatico contabile centrale;

     b) a che si ricorra alle casse di anticipi unicamente in casi giustificati.

     L’importo massimo che l’amministratore degli anticipi può pagare, quando è materialmente impossibile o non è pratico effettuare operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio, non può esser superiore a 60 000 EUR per ogni spesa. [21]

     3. I pagamenti a terzi possono essere effettuati dall'amministratore degli anticipi soltanto sulla base ed entro i limiti di quanto segue:

     a) impegni di bilancio e giuridici preliminari, firmati dall'ordinatore competente;

     b) saldo positivo residuo della cassa di anticipi, in cassa o in banca.

     4. I pagamenti della cassa di anticipi possono essere effettuati con bonifico, assegno o altro mezzo di pagamento.

     5. I pagamenti effettuati sono seguiti da decisioni formali di liquidazione finale e/o da ordini di pagamento di regolarizzazione firmati dall'ordinatore competente.

 

     Art. 68. Scelta degli amministratori degli anticipi [22]

     (Articolo 63 del regolamento finanziario)

     Gli amministratori degli anticipi sono scelti tra i funzionari o, se necessario e soltanto in casi debitamente motivati, tra gli altri agenti. Gli amministratori degli anticipi sono scelti in base alle loro conoscenze, attitudine e competenze particolari comprovate da titolo o da idonea esperienza professionale o risultanti da un programma di formazione adeguato.

 

     Art. 69. Copertura delle casse di anticipi

     (Articolo 63 del regolamento finanziario)

     1. Il contabile esegue i pagamenti di copertura delle casse di anticipi e ne garantisce il seguito finanziario sia a livello dell'apertura dei conti in banca e delle deleghe di firma che dei controlli in loco e sulla contabilità centralizzata. Il contabile alimenta le casse di anticipi. Gli anticipi sono versati sul conto bancario aperto a nome della cassa di anticipi.

     Le casse di anticipi interessate possono essere alimentate direttamente con entrate varie locali, come in particolare quelle risultanti da quanto segue:

     a) vendite di materiali;

     b) pubblicazioni;

     c) rimborsi vari;

     d) proventi da interessi.

     La regolarizzazione in spese o in entrate, varie o con destinazione specifica, interviene conformemente alla decisione di creazione di cui all'articolo 67 ed alle disposizioni del regolamento finanziario. Tali importi sono dedotti dall'ordinatore al momento della successiva ricostituzione delle stesse casse di anticipi.

     2. In particolare per evitare perdite di cambio, l'amministratore può effettuare trasferimenti tra i diversi conti bancari attinenti alla medesima cassa di anticipi.

 

     Art. 70. Controlli da parte degli ordinatori e dei contabili

     (Articolo 63 del regolamento finanziario)

     1. L'amministratore degli anticipi tiene una contabilità dei fondi di cui dispone, in cassa e in banca, dei pagamenti effettuati e delle entrate incassate, secondo le norme e in base alle istruzioni decise dal contabile. Gli stati di questa contabilità sono accessibili in ogni momento all’ordinatore competente. Inoltre, l’amministratore degli anticipi compila almeno una volta al mese l’elenco delle operazioni effettuate e lo invia il mese successivo all’ordinatore competente, con i documenti giustificativi, per la regolarizzazione delle operazioni della cassa di anticipi. [23]

     2. Il contabile procede a verifiche, come regola generale da effettuare in loco e senza preavviso, per accertare la disponibilità degli stanziamenti attribuiti agli amministratori degli anticipi, per controllare la contabilità e per assicurarsi che le operazioni di pagamento di anticipi siano regolarizzate entro i termini stabiliti, oppure fa effettuare tali verifiche da un agente del suo servizio o del servizio ordinatore, munito di autorizzazione specifica. Il contabile comunica all'ordinatore competente i risultati delle sue verifiche. [24]

 

     Art. 71. Procedure di aggiudicazione degli appalti

     (Articolo 63 del regolamento finanziario)

     I pagamenti effettuati attraverso casse di anticipi, entro i limiti di cui all'articolo 129, paragrafo 4, possono consistere nel semplice rimborso di fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.

 

CAPO 4

Responsabilità degli agenti finanziari

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

     Art. 72. Istanze competenti in materia di frode

     (Articoli 60, paragrafo 6, e 65, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     Le autorità ed istanze di cui all'articolo 60, paragrafo 6, ed all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento finanziario sono le istanze designate dallo statuto applicabile ai funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (in prosieguo: "lo statuto") nonché dalle decisioni delle istituzioni comunitarie relative alle condizioni e modalità delle indagini interne in materia di lotta contro la frode, la corruzione e ogni attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità.

 

Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori delegati e sottodelegati

 

     Art. 73. Conferma delle istruzioni

     (Articolo 66, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     1. Quando un ordinatore ritiene che un'istruzione di propria competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga al principio di una sana gestione finanziaria in particolare perché l'esecuzione è incompatibile con il livello delle risorse assegnategli, ne informa per iscritto l'autorità dalla quale ha ricevuto la delega o la sottodelega. Se l’istruzione è confermata per iscritto e la conferma è ricevuta in tempo utile ed è sufficientemente chiara, in quanto si riferisce esplicitamente agli aspetti posti in dubbio dall’ordinatore delegato o sottodelegato, questi non può essere ritenuto responsabile e deve attenersi all’istruzione, salvo se essa sia manifestamente illegale o contraria alle pertinenti norme di sicurezza. [25]

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando un ordinatore apprende, in fase di esecuzione di un'istruzione di propria competenza, che talune circostanze del fascicolo conducono ad una situazione inficiata d'irregolarità.

     3. Le istruzioni confermate in conformità con l'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento finanziario sono registrate dall'ordinatore delegato competente, e segnalate nella sua relazione annuale d'attività.

 

     Art. 74. Irregolarità finanziarie

     (Articoli 60, paragrafo 6, e 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

     Fatte salve le competenze dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie è competente per qualsiasi violazione del regolamento finanziario o delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni, la quale derivi da un atto o da una omissione di un funzionario od agente.

 

     Art. 75. Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie

     (Articoli 60, paragrafo 6, e 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

     1. L'istanza di cui all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario emette un parere su richiesta dell'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) o, a seconda dei casi, dall'autorità delegata a concludere i contratti d'impegno (ADCC) nei casi di irregolarità finanziarie di cui all'articolo 74.

     Quando è adita dall'AIPN o, secondo il caso, dall'ADCC, l'istanza emette un parere mirato a valutare l'esistenza di irregolarità di cui all'articolo 74, il grado di gravità e le loro eventuali conseguenze. Se la sua analisi la induce a considerare di competenza dell'OLAF il caso di cui è stata investita, l'istanza ritrasmette senza indugio il fascicolo all'AIPN o all'ADCC e ne informa immediatamente l'OLAF.

     Quando l'istanza di cui al primo comma è informata direttamente da un agente ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento finanziario, essa trasmette il fascicolo all'AIPN o, secondo il caso, all'ADCC, e informa l'agente dell'avvenuta trasmissione.

     2. Ogni istituzione precisa, in funzione della proprie modalità di organizzazione interna, le modalità di funzionamento dell'istanza specializzata di cui all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario, nonché la sua composizione, che include una personalità esterna avente le qualifiche e la competenza necessarie.

 

CAPO 5

Operazioni di entrata

 

Sezione 1

Risorse proprie

 

     Art. 76. Disposizioni sulle risorse proprie

     (Articolo 69 del regolamento finanziario)

     L'ordinatore stabilisce uno scadenzario di previsione della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie determinate dalla decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

     L'accertamento ed la riscossione delle risorse proprie si effettuano secondo la normativa d'attuazione della decisione di cui al primo comma.

 

Sezione 2

Previsione di crediti

 

     Art. 77. Previsione di crediti

     (Articolo 70 del regolamento finanziario)

     1. La previsione di crediti menziona la natura e l'imputazione in bilancio dell'entrata e, per quanto possibile, la designazione del debitore e la stima dell'importo.

     Quando stabilisce la previsione di crediti, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

     a) l'esattezza dell'imputazione in bilancio;

     b) la regolarità e la conformità della previsione rispetto alle disposizioni pertinenti ed al principio della sana gestione finanziaria.

     2. Salvo il disposto dell'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la previsione di crediti non ha per effetto di creare stanziamenti d'impegno. Nei casi di cui all'articolo 18 del regolamento finanziario, gli stanziamenti possono essere creati soltanto dopo l'effettivo recupero da parte delle Comunità delle somme dovute.

 

Sezione 3

Accertamento dei crediti

 

     Art. 78. Procedimento

     (Articolo 71 del regolamento finanziario)

     1. L'accertamento di un credito da parte dell'ordinatore è il riconoscimento del diritto vantato dalle Comunità nei confronti di un debitore e la formazione del titolo ad esigere dal debitore il pagamento del debito.

     2. Con l'ordine di riscossione l'ordinatore competente dà istruzione al contabile di recuperare il credito accertato.

     3. Con la nota di addebito il debitore viene informato di quanto segue:

     a) le Comunità hanno accertato il credito;

     b) non sono applicati interessi di mora se il pagamento viene effettuato entro la scadenza stabilita; [26]

     c) se il pagamento non viene effettuato entro la data di scadenza di cui alla lettera b), il debito produce interessi al tasso indicato all’articolo 86, ferma restando l’applicazione delle pertinenti norme specifiche; [27]

     d) se il pagamento non viene effettuato entro la data di scadenza di cui alla lettera b), l’istituzione procede al recupero mediante compensazione oppure mediante richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza; [28]

     e) se è necessario per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della data di scadenza di cui alla lettera b), se ha giustificati motivi di ritenere che, altrimenti, l’importo dovuto alla Commissione andrebbe perduto e dopo aver informato il debitore dei motivi e della data del recupero mediante compensazione; [29]

     f) qualora, esperite tutte le fasi summenzionate, non si sia ottenuto il recupero integrale del credito, l'istituzione procede al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento finanziario ovvero in via contenziosa.

     La nota di addebito è inviata dall'ordinatore al debitore, con copia al contabile.

 

     Art. 79. Accertamento crediti

     (Articolo 71 del regolamento finanziario)

     Per accertare un credito, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

     a) il carattere certo del credito, che non deve essere soggetto a condizioni;

     b) il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in danaro e con esattezza;

     c) il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto ad un termine;

     d) l'esattezza della designazione del debitore;

     e) l'esattezza dell'imputazione in bilancio degli importi da recuperare;

     f) la regolarità dei documenti giustificativi;

     g) la conformità con il principio di una sana gestione finanziaria, in particolare secondo i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera a).

 

     Art. 80. Documenti giustificativi a sostegno dell'accertamento dei crediti

     (Articolo 71 del regolamento finanziario)

     1. Qualsiasi accertamento di un credito si basa su documenti giustificativi che attestano i diritti delle Comunità.

     2. Prima di accertare un credito, l'ordinatore competente procede personalmente all'esame dei documenti giustificativi o verifica, sotto la sua responsabilità, che l'esame sia stato eseguito.

     3. I documenti giustificativi sono conservati dall'ordinatore a norma degli articoli 48 e 49.

 

Sezione 4

Emissione degli ordini di riscossione

 

     Art. 81. Formazione dell'ordine di riscossione

     (Articolo 72 del regolamento finanziario)

     1. L'ordine di riscossione stabilisce quanto segue:

     a) l'esercizio d'imputazione;

     b) i riferimenti all'atto o all'impegno giuridico costitutivo del credito e che dà diritto alla riscossione;

     c) l'articolo del bilancio e, se del caso, qualsiasi altra suddivisione necessaria, compresi gli eventuali riferimenti all'impegno di bilancio corrispondente;

     d) l'importo dovuto, espresso in euro;

     e) il nome e l'indirizzo del debitore;

     f) la data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b); [30]

     g) il modo di recupero possibile, compreso in particolare il recupero mediante compensazione o l'esecuzione di qualsiasi garanzia preliminare.

     2. L'ordine di riscossione è datato e firmato dall'ordinatore competente, quindi trasmesso al contabile.

 

Sezione 5

Recupero

 

     Art. 82. Formalità per l'incasso

     (Articolo 73 del regolamento finanziario)

     1. Il contabile registra nei conti il recupero dei crediti e ne informa l'ordinatore competente.

     2. Per qualsiasi versamento in contanti alla cassa del contabile o dell'amministratore degli anticipi viene rilasciata una ricevuta.

 

     Art. 83. Recupero mediante compensazione [31]

     (Articolo 73 del regolamento finanziario)

     1. Quando un debitore ha nei confronti della Comunità un credito accertato, quantificato ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede al recupero del credito comunitario mediante compensazione, decorso il termine di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b).

     In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità e se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l’importo dovuto alle Comunità andrebbe perduto, il contabile procede al recupero mediante compensazione prima della data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b).

     2. Prima di procedere a un recupero ai sensi del paragrafo 1, il contabile consulta l’ordinatore competente e informa i debitori interessati.

     Quando il debitore è un’autorità nazionale o uno dei suoi organi amministrativi, il contabile informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di effettuare il recupero mediante compensazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi. Tuttavia, di concerto con lo Stato membro o con l’organo amministrativo interessato, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di detto termine.

     3. La compensazione di cui al paragrafo 1 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito ed i relativi interessi eventualmente dovuti dalle Comunità.

 

     Art. 84. Procedura di recupero in caso di mancato pagamento

     (Articoli 72 e 73 del regolamento finanziario)

     1. Fatto salvo l’articolo 83, se l’importo del credito non è stato recuperato integralmente alla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, il contabile informa l’ordinatore competente e inizia senza indugio la procedura di recupero mediante ogni mezzo offerto dalla legge, incluso il richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza. [32]

     2. Salvo il disposto dell'articolo 83, quando non è esperibile la modalità di recupero di cui al paragrafo 1 ed il debitore non ha eseguito il pagamento malgrado la costituzione in mora inviatagli dal contabile, quest'ultimo ricorre all'esecuzione forzata del titolo, a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento finanziario o sulla base di un titolo ottenuto in via contenziosa.

 

     Art. 85. Concessione di dilazioni di pagamento

     (Articolo 73 del regolamento finanziario)

     Il contabile, in collegamento con l'ordinatore competente, può accordare dilazioni dei termini di pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alla duplice condizione seguente:

     a) che il debitore s’impegni a pagare gli interessi, al tasso previsto all’articolo 86, per tutto il periodo della dilazione accordatagli, a decorrere dalla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b); [33]

     b) che costituisca, per tutelare i diritti delle Comunità, una garanzia finanziaria, accettata dal contabile dell'istituzione, che copra il debito sia in capitale che in interessi.

     La garanzia di cui al primo comma, lettera b) può essere sostituita da una fideiussione in solido di un terzo approvata dal contabile dell'istituzione.

 

     Art. 85 bis. Recupero di ammende, penali periodiche e altre sanzioni pecuniarie [34]

     (Articoli 73 e 74 del regolamento finanziario)

     1. Quando dinanzi a un tribunale comunitario è intentata un’azione legale contro una decisione della Commissione intesa a infliggere un’ammenda, una penale periodica o un’altra sanzione pecuniaria prevista dal trattato CE o dal trattato Euratom, e fintantoché non sono stati esaurite tutte le vie di ricorso, il contabile riscuote dal debitore, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti oppure può esigere che il debitore costituisca una garanzia finanziaria. Tale garanzia è distinta dall’obbligo di pagare l’ammenda, la penale periodica o l’altra sanzione, è esigibile al primo richiamo e serve da copertura del credito comunitario, per l’importo di base e per gli interessi dovuti a norma dell’articolo 86, paragrafo 5.

     2. Quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso, gli importi riscossi a titolo provvisorio e gli interessi da essi prodotti sono iscritti in bilancio oppure rimborsati al debitore.

     Se è stata richiesta una garanzia finanziaria, questa viene richiamata oppure liberata.

 

     Art. 86. Interessi di mora

     (Articolo 71, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

     1. Fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall’applicazione delle normative settoriali specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato alla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. [35]

     2. Il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza, maggiorato di:

     a) sette punti percentuali, se il debito deriva da un contratto di appalto di forniture o di servizi di cui al titolo V;

     b) tre punti percentuali e mezzo in tutti gli altri casi. [36]

     3. L’importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente. [37]

     4. Ogni pagamento parziale viene imputato in primo luogo agli interessi di mora, determinati secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

     5. Nel caso delle ammende, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione di un pagamento intermedio, il tasso d’interesse da applicare con decorrenza dalla data di scadenza cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b) è il tasso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, maggiorato soltanto di un punto percentuale e mezzo. [38]

 

     Art. 87. Rinuncia al recupero di un credito accertato

     (Articolo 73 del regolamento finanziario)

     1. L'ordinatore competente può rinunciare, in tutto o in parte, a recuperare un credito accertato, soltanto nei casi seguenti:

     a) quando il costo prevedibile del recupero eccederebbe l'importo del credito e la rinuncia non pregiudica l'immagine delle Comunità;

     b) quando è impossibile procedere al recupero a causa della vetustà del credito o dell'insolvibilità del debitore;

     c) quando il recupero lede il principio di proporzionalità.

     2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), l'ordinatore competente osserva le procedure preventivamente stabilite da ciascuna istituzione ed applica in qualsiasi circostanza i seguenti criteri cogenti:

     a) natura dei fatti, in considerazione della gravità dell'irregolarità che ha dato luogo all'accertamento del credito (frode, recidiva, dolo, diligenza, buona fede, errore manifesto);

     b) impatto della rinuncia sull'attività delle Comunità e sui loro interessi finanziari (importo in oggetto, rischio di costituire precedenti, lesione dell'autorità della legge).

     In funzione delle circostanze specifiche, l'ordinatore può dover tenere conto anche dei criteri addizionali seguenti:

     a) eventuale distorsione della concorrenza provocata dalla rinuncia;

     b) danno economico e sociale che deriverebbe da un recupero totale.

     3. La rinuncia di cui all'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento finanziario è motivata e segnala le iniziative esperite ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata. L'ordinatore competente procede alla rinuncia secondo la procedura di cui all'articolo 81.

     4. L'istituzione non può delegare una rinuncia a recuperare un credito accertato quando questa verta su uno dei seguenti importi:

     a) un importo superiore o pari ad un milione di euro;

     b) un importo superiore o pari a 100000 EUR, che rappresenti il 25 % del credito accertato o superi tale percentuale.

     Per importi inferiori alle soglie indicate nel primo comma, ogni istituzione stabilisce nel regolamento interno le condizioni e le modalità di delega del potere di rinuncia a recuperare un credito accertato.

     5. Ogni istituzione invia ogni anno all'autorità di bilancio una relazione sulle rinunce di cui ai paragrafi da 1 a 4 riguardanti importi pari o superiori a 100000 EUR. Per quanto riguarda la Commissione, la relazione è allegata al riassunto delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

 

     Art. 88. Cancellazione di un credito accertato

     (Articolo 73 del regolamento finanziario)

     1. In caso di errore di diritto, l'ordinatore competente cancella il credito accertato a norma degli articoli 80 e 81. La cancellazione è congruamente motivata.

     2. Ogni istituzione stabilisce nel regolamento interno le condizioni e le modalità della delega del potere di cancellare un credito accertato.

 

     Art. 89. Adeguamento tecnico e contabile dell'importo del credito accertato

     (Articolo 73 del regolamento finanziario)

     1. L'ordinatore competente adegua in aumento o in diminuzione l'importo di un credito accertato quando detto importo debba essere modificato a seguito della scoperta di un errore di fatto, sempre che questa correzione non comporti la rinuncia al diritto accertato a favore delle Comunità. L'adeguamento viene effettuato a norma degli articoli 80 e 81 ed è congruamente motivato.

     2. Ogni istituzione stabilisce nel regolamento interno le condizioni e le modalità della delega del potere di procedere ad un adeguamento tecnico e contabile di un credito accertato.

 

CAPO 6

Operazioni di spesa

 

     Art. 90. Decisione di finanziamento [39]

     (Articolo 75 del regolamento finanziario)

     1. La decisione di finanziamento determina gli elementi essenziali di un’azione comportante una spesa a carico del bilancio.

     2. Per le sovvenzioni, la decisione recante adozione del programma annuale di lavoro, di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, va considerata quale decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario, purché essa costituisca un quadro abbastanza particolareggiato.

     Per quanto riguarda i contratti d’appalto, quando l’esecuzione dei corrispondenti stanziamenti è prevista dal programma annuale di lavoro, che costituisce un quadro abbastanza particolareggiato, tale programma di lavoro va considerato quale decisione di finanziamento anche per tali contratti.

     3. Perché sia considerato un quadro sufficientemente particolareggiato, il programma di lavoro adottato dalla Commissione deve indicare:

     a) nel caso delle sovvenzioni:

     i) il riferimento all’atto di base e alla linea di bilancio;

     ii) le priorità dell’esercizio, gli obiettivi da conseguire ed i risultati previsti utilizzando i fondi stanziati per tale esercizio;

     iii) i criteri essenziali di selezione e di aggiudicazione di cui avvalersi per selezionare le proposte;

     iv) il massimale possibile del tasso di cofinanziamento e, se sono previsti più tassi, i criteri da seguire riguardo a ciascuno di essi;

     v) il calendario e l’importo indicativo degli inviti a presentare proposte.

     b) Nel caso degli appalti:

     i) il pacchetto finanziario complessivo riservato per i contratti d’appalto nel corso dell’esercizio;

     ii) il numero indicativo e il tipo di contratti d’appalto previsti e, se possibile, il loro oggetto in termini generali;

     iii) i termini temporali indicativi per iniziare le procedura di gara d’appalto.

     Se il programma annuale di lavoro non comprende un simile quadro particolareggiato per una o più azioni, lo si deve modificare di conseguenza oppure si deve adottare una decisione specifica di finanziamento, comprendente le informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), relative alle azioni in oggetto.

     4. Per ogni modifica sostanziale in una decisione di finanziamento già adottata, si segue la medesima procedura che per la decisione iniziale.

 

Sezione 1

Impegno delle spese

 

     Art. 91. Impegni globali e accantonati

     (Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     1. L'impegno di bilancio globale è attuato o con la conclusione di una convenzione di finanziamento, che prevede a sua volta la conclusione ulteriore di uno o più impegni giuridici, o con la conclusione di uno o più impegni giuridici.

     Le convenzioni di finanziamento relative al settore dell'assistenza finanziaria e del sostegno di bilancio, che costituiscono impegni giuridici, possono dare luogo a pagamenti senza conclusione di altri impegni giuridici.

     2. L'impegno di bilancio accantonato è attuato o con la conclusione di uno o più impegni giuridici che costituiscono il diritto a pagamenti ulteriori, oppure direttamente con i pagamenti, per quanto riguarda le spese di gestione del personale o le spese delle istituzioni per la comunicazione relativa all'attualità comunitaria.

 

     Art. 92. Adozione dell'impegno globale

     (Articolo 76 del regolamento finanziario)

     1. L'impegno globale è effettuato sulla base di una decisione di finanziamento.

     Interviene al più tardi prima della decisione di selezione dei beneficiari e, quando l'esecuzione degli stanziamenti interessati implica l'adozione di un programma di lavoro a norma dell'articolo 166, subito dopo l'adozione di quest'ultimo.

     2. Il paragrafo 1, secondo comma, non si applica qualora l'impegno globale sia attuato mediante la conclusione di una convenzione di finanziamento.

 

     Art. 93. Disimpegno in assenza di pagamenti per un periodo di tre anni

     (Articolo 77 del regolamento finanziario)

     Si procede al disimpegno dell'impegno di bilancio a debita concorrenza dell'importo corrispondente ad un impegno giuridico per il quale, per un periodo di tre anni dalla firma dei tale impegno giuridico, non è stato effettuato alcun pagamento a norma dell'articolo 81 del regolamento finanziario.

 

     Art. 94. Unicità delle firme

     (Articolo 76 del regolamento finanziario)

     1. La regola dell'unicità del firmatario per l'impegno di bilancio e l'impegno giuridico corrispondente può essere disapplicata soltanto nei seguenti casi:

     a) quando si tratta di impegni accantonati;

     b) quando gli impegni globali riguardano convenzioni di finanziamento con paesi terzi;

     c) quando la decisione dell'istituzione costituisce l'impegno giuridico;

     d) quando l’impegno totale è eseguito mediante più impegni giuridici, di cui sono responsabili ordinatori diversi; [40]

     e) quando, presso le casse degli anticipi disponibili per azioni esterne, gli impegni giuridici devono essere firmati da agenti delle unità locali di cui all’articolo 254, in base alle istruzioni dell’ordinatore competente, il quale conserva la responsabilità integrale dell’operazione in oggetto. [41]

     2. In caso d'impedimento dell'ordinatore competente che ha firmato l'impegno di bilancio e quando la durata di tale impedimento è incompatibile con i termini per la conclusione dell'impegno giuridico, l'impegno giuridico è concluso dall'agente designato secondo le norme di sostituzione adottate da ogni istituzione. Tale agente deve avere la qualifica di ordinatore a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

 

     Art. 95. Registrazione degli impegni giuridici specifici

     (Articolo 77 del regolamento finanziario)

     Nel caso di un impegno di bilancio globale seguito da più impegni giuridici specifici, l'ordinatore competente registra nella contabilità centrale gli importi degli impegni giuridici specifici successivi. L'ordinatore competente verifica che il relativo importo cumulato non supera l'importo dell'impegno globale che li copre.

     Queste registrazioni contabili menzionano i riferimenti all'impegno globale sul quale sono imputate.

     L'ordinatore competente procede a questa registrazione contabile prima di firmare il corrispondente impegno giuridico specifico.

 

     Art. 96. Spese amministrative coperte da impegni accantonati

     (Articolo 76 del regolamento finanziario)

     Sono considerate spese correnti di natura amministrativa che possono dare luogo ad impegni accantonati, segnatamente le seguenti:

     a) le spese per il personale statutario e non statutario e quelle relative alle altre risorse umane, nonché le pensioni e la retribuzione degli esperti;

     b) le spese connesse ai membri dell'istituzione;

     c) le spese di formazione;

     d) le spese di concorso, selezione e assunzione;

     e) le spese di missioni;

     f) le spese di rappresentanza;

     g) le spese per riunioni;

     h) gli interpreti e traduttori indipendenti;

     i) gli scambi di funzionari;

     j) le locazioni mobiliari ed immobiliari a carattere ripetitivo;

     k) le assicurazioni varie;

     l) la pulizia e la manutenzione;

     m) le spese nel settore sociale;

     n) l'uso dei servizi di telecomunicazioni;

     o) gli oneri finanziari;

     p) le spese di contenzioso;

     q) i danni ed interessi;

     r) le attrezzature di lavoro;

     s) l'acqua, il gas e l'elettricità;

     t) le pubblicazioni periodiche su supporto cartaceo o in forma elettronica.

 

Sezione 2

Liquidazione delle spese

 

     Art. 97. Liquidazione e "visto per pagamento"

     (Articolo 79 del regolamento finanziario)

     1. La liquidazione di una spesa è basata su documenti giustificativi ai sensi dell'articolo 104 che attestano i diritti del creditore, sulla base dell'accertamento di servizi effettivamente resi, di forniture effettivamente consegnate o di lavori effettivamente eseguiti, oppure sulla base di altri titoli che giustificano il pagamento.

     2. Prima di prendere la decisione di liquidazione della spesa, l'ordinatore competente procede personalmente all'esame dei documenti giustificativi o verifica, sotto la propria responsabilità, che l'esame sia stato effettuato.

     3. Vale decisione di liquidazione la firma di un "visto per pagamento" da parte dell'ordinatore competente o da parte di un funzionario o altro agente tecnicamente competente, autorizzato dall'ordinatore competente mediante decisione formale. Le decisioni di autorizzazione sono conservate a fini di riferimento ulteriore.

 

     Art. 98. "Visto per pagamento" per gli appalti pubblici

     (Articolo 79 del regolamento finanziario)

     Per i pagamenti corrispondenti agli appalti pubblici, l'attestazione del "visto per pagamento" certifica quanto segue:

     a) la fattura emessa dal contraente è stata ricevuta dall'istituzione e la ricezione è stata oggetto di una registrazione formale;

     b) la dicitura "conforme ai fatti" è stata correttamente apposta sulla fattura stessa o su un documento interno che accompagna la fattura ricevuta e firmata da un funzionario o altro agente tecnicamente competente debitamente autorizzato dall'ordinatore competente;

     c) la fattura è stata verificata sotto tutti gli aspetti dall'ordinatore competente o sotto la sua responsabilità per determinare l'importo da pagare ed il carattere liberatorio del pagamento da effettuare.

     Con la dicitura "conforme ai fatti", si certifica che i servizi contrattuali sono stati regolarmente prestati o che le forniture contrattuali sono state regolarmente consegnate o che i lavori contrattuali sono stati regolarmente eseguiti. Per le forniture e i lavori, il funzionario o altro agente tecnicamente competente stabilisce un certificato di collaudo provvisorio, quindi un certificato di collaudo definitivo al termine del periodo contrattuale di garanzia. I due certificati hanno valore equivalente alla menzione "conforme ai fatti".

 

     Art. 99. "Visto per pagamento" per le sovvenzioni

     (Articolo 79 del regolamento finanziario)

     Per i pagamenti corrispondenti alle sovvenzioni, l'attestazione del "visto per pagamento" certifica quanto segue:

     a) la domanda di pagamento proveniente dal beneficiario è stata ricevuta dall'istituzione e la ricezione è stata oggetto di una registrazione formale;

     b) la dicitura "conforme ai fatti" è stata correttamente apposta sulla stessa domanda di pagamento o su un documento interno che accompagna la domanda di pagamento ricevuta e firmata da un funzionario o altro agente tecnicamente competente, autorizzato dall'ordinatore competente; tale dicitura certifica che l'azione condotta o il programma di lavoro realizzato dal beneficiario sono pienamente conformi alla convenzione di sovvenzione;

     c) la domanda di pagamento è stata verificata sotto tutti gli aspetti dall'ordinatore competente o sotto la sua responsabilità al fine di determinare l'importo da pagare ed il carattere liberatorio del pagamento da effettuare.

 

     Art. 100. "Visto per pagamento" per le spese di personale

     (Articolo 79 del regolamento finanziario)

     Per i pagamenti corrispondenti alle spese di personale, l'attestazione del "visto per pagamento" certifica l'esistenza dei seguenti documenti giustificativi:

     a) per lo stipendio mensile:

     i) l'elenco completo del personale, che precisa tutti gli elementi della retribuzione;

     ii) un formulario (scheda personale), aggiornato in base alle decisioni prese in ciascun caso particolare, che registra, ogni volta che occorre, qualsiasi modificazione di qualunque elemento della retribuzione;

     iii) se si tratta di assunzioni o di nomine in ruolo, una copia certificata conforme della decisione d'assunzione o di nomina che accompagna la liquidazione del primo stipendio;

     b) per le altre retribuzioni, nel caso del personale retribuito ad ore o a giornata, una scheda firmata dall’agente autorizzato, nella quale sono indicate le giornate e le ore di lavoro effettuate; [42]

     c) per il lavoro straordinario, una scheda firmata dall’agente autorizzato, nella quale sono certificate le ore di lavoro straordinario effettuate; [43]

     d) per le spese di missione:

     i) l'ordine di missione firmato dall'autorità competente;

     ii) la nota delle spese di missione, firmata dall’agente che l’ha effettuata e dal suo superiore gerarchico autorizzato per delega, nella quale sono indicate in particolare la località in cui si è svolta la missione, la data e l’ora di partenza e di arrivo in loco, le spese di viaggio e di soggiorno e le altre spese debitamente consentite, attestate da documenti giustificativi; [44]

     e) per le altre spese di personale: i documenti giustificativi che fanno riferimento alla decisione sulla quale si basa la spesa e che tengono conto di tutti gli elementi di calcolo.

 

     Art. 101. Formato del “visto per pagamento” [45]

     (Articolo 79 del regolamento finanziario)

     In un sistema non computerizzato, il “visto per pagamento” è costituito dal timbro della firma dell’ordinatore competente o di un agente tecnicamente competente, autorizzato dall’ordinatore competente a norma dell’articolo 97. In un sistema computerizzato, il “visto per pagamento” è costituito dalla convalida, in sicurezza elettronica, dell’ordinatore competente o di un agente tecnicamente competente, autorizzato dall’ordinatore competente.

 

Sezione 3

Ordinazione dei pagamenti

 

     Art. 102. Controlli dell'ordinatore sui pagamenti

     (Articolo 80 del regolamento finanziario)

     Ai fini dell'emissione degli ordini di pagamento, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

     a) la regolarità dell'emissione dell'ordine di pagamento, che implica una corrispondente e previa decisione di liquidazione espressa col "visto per pagamento", l'esattezza della designazione del beneficiario e l'esigibilità del suo credito;

     b) la concordanza tra l'ordine di pagamento e l'impegno di bilancio sul quale va imputato;

     c) l'esattezza dell'imputazione in bilancio;

     d) la disponibilità degli stanziamenti.

 

     Art. 103. Diciture obbligatorie e trasmissione al contabile degli ordini di pagamento

     (Articolo 80 del regolamento finanziario)

     1. L'ordine di pagamento indica quanto segue:

     a) l'esercizio d'imputazione;

     b) l'articolo del bilancio e, se del caso, qualsiasi altra suddivisione pertinente;

     c) i riferimenti all'impegno giuridico che dà diritto al pagamento;

     d) i riferimenti all'impegno di bilancio sul quale va imputato;

     e) l'importo da pagare, espresso in euro;

     f) il nome, l'indirizzo e le coordinate bancarie del beneficiario;

     g) l'oggetto della spesa;

     h) il modo di pagamento;

     i) l'iscrizione dei beni negli inventari a norma dell'articolo 222.

     2. L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore competente, quindi trasmesso al contabile.

 

Sezione 4

Pagamento delle spese

 

     Art. 104. Documenti giustificativi

     (Articolo 81 del regolamento finanziario)

     1. I prefinanziamenti sono pagati, anche in caso di versamenti frazionati, sulla base del contratto, della convenzione o dell'atto di base, oppure sulla base di documenti giustificativi che consentano di verificare la conformità delle azioni finanziate con i termini del contratto o della convenzione in oggetto. I pagamenti intermedi ed i saldi sono accompagnati da documenti giustificativi che permettono di verificare la realizzazione delle azioni finanziate secondo i termini del contratto o della convenzione conclusi con il beneficiario o dell'atto di base.

     2. L'ordinatore competente definisce, nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria, la natura dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 1, secondo l'atto di base e i contratti e convenzioni conclusi con il beneficiario. Le relazioni d'esecuzione, tecniche e finanziarie, intermedie e finali, costituiscono documenti giustificativi ai fini del paragrafo 1.

     3. I documenti giustificativi sono conservati dall'ordinatore competente a norma degli articoli 48 e 49.

 

     Art. 105. Imputazione dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi

     (Articolo 81 del regolamento finanziario)

     1. Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria al beneficiario. Può essere frazionato in diversi versamenti.

     2. Il pagamento intermedio, che può essere rinnovato, è destinato a rimborsare le spese del beneficiario, in particolare sulla base di una nota, quando l'azione finanziata presenta un certo grado d'esecuzione. Può liquidare in tutto o in parte il prefinanziamento, salvo il disposto dell'atto di base.

     3. La chiusura della spesa assume la forma di un saldo di pagamento, che non può essere rinnovato e liquida i pagamenti che lo hanno preceduto, ovvero di un ordine di recupero.

 

Sezione 5

Termini per le operazioni di spesa

 

     Art. 106. Termini di pagamento ed interessi di mora

     (Articolo 83 del regolamento finanziario)

     1. Il pagamento delle somme dovute interviene entro un termine di quarantacinque giorni di calendario dalla data di registrazione di una domanda di pagamento ricevibile da parte dell'ufficio autorizzato dall'ordinatore competente; la scadenza di pagamento è la data valuta di addebito del conto dell'istituzione.

     Una domanda di pagamento non è ricevibile se manca uno degli elementi essenziali.

     2. Il termine di cui al paragrafo 1 è di trenta giorni di calendario per i pagamenti relativi ad appalti di servizi o di forniture, salvo altrimenti disposto dal contratto.

     3. Nel caso di contratti o convenzioni per i quali il pagamento è subordinato all’approvazione di una relazione o di un certificato, il termine massimo di cui ai paragrafi 1 e 2, entro il quale si deve effettuare il pagamento, comincia a decorrere soltanto dopo l’approvazione della suddetta relazione o certificato. Il beneficiario viene informato senza indugio.

     Il termine consentito per l’approvazione non può essere superiore a:

     a) 20 giorni di calendario per i contratti semplici, riguardanti appalti di forniture o di servizi;

     b) 45 giorni di calendario per altri contratti d’appalto e convenzioni di sovvenzione;

     c) 60 giorni di calendario per contratti d’appalto e convenzioni di sovvenzione riguardanti servizi od azioni di carattere tecnico, la cui valutazione è particolarmente complessa.

     L’ordinatore competente informa il beneficiario, mediante un documento formale, dell’eventuale sospensione del termine consentito per l’approvazione della relazione o certificato.

     L’ordinatore competente può decidere che un’unica scadenza si applichi per l’approvazione della relazione o certificato e per i pagamenti. Questa scadenza unica non può superare il totale cumulativo dei massimali temporali previsti rispettivamente per l'approvazione della relazione o certificato e per i pagamenti. [46]

     4. Il termine di pagamento può essere sospeso dall'ordinatore competente se questi informa i creditori, in qualsiasi momento nel corso del periodo citato al paragrafo 1, che la domanda di pagamento non può essere onorata, sia perché l'importo non è dovuto, sia perché i documenti giustificativi adeguati non sono stati presentati. Se l'ordinatore viene a conoscenza di circostanze che lo inducono a dubitare dell'ammissibilità delle spese che figurano in una domanda di pagamento, può sospendere il termine di pagamento per procedere ad ulteriori verifiche, compreso un controllo sul posto, al fine di accertare, prima di effettuare il pagamento, il carattere ammissibile delle spese. L'ordinatore ne informa quanto prima il beneficiario in oggetto.

     Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data della prima registrazione della domanda di pagamento regolarmente formulata.

     5. Alla scadenza dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2, il creditore, entro i due mesi che seguono la ricezione del pagamento tardivo, può invocare interessi secondo le disposizioni seguenti:

     a) i tassi d'interesse sono quelli di cui all'articolo 86, paragrafo 2, primo comma;

     b) gli interessi sono dovuti per il tempo trascorso dal giorno di calendario che segue la scadenza del termine di pagamento e fino al giorno del pagamento.

     Le disposizioni del primo comma non si applicano agli Stati membri.

 

CAPO 7

Sistemi informatici

 

     Art. 107. Descrizione dei sistemi informatici

     (Articolo 84 del regolamento finanziario)

     Quando per il trattamento delle operazioni di esecuzione del bilancio sono utilizzati sistemi e sottosistemi informatici, è necessaria una descrizione completa e aggiornata di ciascuno di essi.

     Ogni descrizione definisce il contenuto di tutti i campi di dati e precisa il modo in cui il sistema tratta ogni singola operazione. Descrive inoltre dettagliatamente il modo in cui il sistema garantisce l'esistenza di una pista di controllo completa per ogni operazione.

 

     Art. 108. Salvaguardie regolari

     (Articolo 84 del regolamento finanziario)

     I dati dei sistemi e sottosistemi informatici sono salvaguardati periodicamente e conservati in luogo sicuro.

 

CAPO 8

Il revisore interno

 

     Art. 109. Designazione del revisore interno

     (Articolo 85 del regolamento finanziario)

     1. Ciascuna istituzione designa il proprio revisore interno secondo modalità adeguate alle sue specificità ed alle sue esigenze. L'istituzione informa l'autorità di bilancio della nomina del revisore interno.

     2. Ciascuna istituzione definisce secondo la propria specificità e le proprie esigenze la sfera delle funzioni del revisore interno, e stabilisce in dettaglio gli obiettivi e le procedure dell'esercizio della funzione di revisione contabile interna, nel rispetto delle norme internazionali in vigore in materia di revisione contabile interna.

     3. L'istituzione può designare come revisore interno, in base alle sue competenze particolari, un funzionario o altro agente soggetto allo statuto che sia cittadino di uno Stato membro.

     4. Quando diverse istituzioni designano un medesimo revisore interno, esse adottano le disposizioni necessarie affinché la sua responsabilità possa essere chiamata in causa secondo il disposto dell'articolo 114.

     5. Quando il revisore interno cessa dalle sue funzioni, l'istituzione ne informa l'autorità di bilancio.

 

     Art. 110. Mezzi di funzionamento

     (Articolo 86 del regolamento finanziario)

     L'istituzione mette a disposizione del revisore interno le risorse necessarie al corretto espletamento della sua funzione di controllo e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio compiti, diritti ed obblighi.

 

     Art. 111. Programma di lavoro

     (Articolo 86 del regolamento finanziario)

     1. Il revisore interno adotta il proprio programma di lavoro e lo sottopone all'istituzione.

     2. L'istituzione può chiedere al revisore interno di effettuare controlli non figuranti nel programma di lavoro di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 112. Relazione del revisore interno

     (Articolo 86 del regolamento finanziario)

     1. Il revisore interno presenta all'istituzione la relazione annuale di attività di cui all'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento finanziario, che indica il numero ed il tipo dei controlli interni effettuati, le principali raccomandazioni formulate ed il seguito dato a tali raccomandazioni.

     La relazione annuale del revisore interno segnala in particolare i problemi di sistema rilevati dall'istanza specializzata, istituita a norma dell'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

     2. Ciascuna istituzione esamina se le raccomandazioni formulate nelle relazioni del suo revisione interno possano essere oggetto di uno scambio con le altre istituzioni circa le migliori prassi.

 

     Art. 113. Indipendenza

     (Articolo 87 del regolamento finanziario)

     Il revisore interno gode di totale indipendenza nello svolgimento delle revisioni contabili. Non può ricevere istruzioni né vedersi opporre alcun limite relativamente all'esercizio delle funzioni che, in virtù della sua designazione, gli sono assegnate a norma del regolamento finanziario.

 

     Art. 114. Responsabilità del revisore interno [47]

     (Articolo 87 del regolamento finanziario)

     La responsabilità del revisore interno in quanto funzionario o altro agente soggetto allo statuto può essere chiamata in causa soltanto dall'istituzione stessa, alle condizioni precisate al presente articolo.

     L'istituzione adotta una decisione motivata recante apertura di un'indagine. La decisione è comunicata all'interessato. L'istituzione può incaricare dell'indagine, sotto la propria responsabilità diretta, uno o più funzionari di categoria uguale o superiore a quella dell'agente in causa. Nel corso dell'indagine, l'interessato deve essere inteso.

     La relazione d'indagine è comunicata all'interessato che è successivamente inteso dall'istituzione sulla relazione medesima.

     In base alla relazione e all’audizione, l’istituzione adotta una decisione motivata di conclusione della procedura oppure una decisione motivata, a norma degli articoli 22 e 86 e dell’allegato IX dello statuto. Le decisioni che prevedono l’applicazione di misure disciplinari o l’imposizione di sanzioni pecuniarie sono notificate alla parte interessata e trasmesse, per informazione, alle altre istituzioni e alla Corte dei conti.

     Contro dette decisioni l'interessato può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo le disposizioni dello statuto.

 

     Art. 115. Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee

     (Articolo 87 del regolamento finanziario)

     Fatti salvi i mezzi di ricorso previsti dallo statuto, il revisore interno può presentare un ricorso diretto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro qualsiasi atto relativo all'esercizio della sua funzione di revisore interno. Tale ricorso deve essere proposto entro tre mesi dal giorno di calendario della notificazione dell'atto in causa.

     Il ricorso è istruito e giudicato secondo le disposizioni dell'articolo 91, paragrafo 5, dello statuto.

 

TITOLO V

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

 

CAPO 1

Disposizioni generali

 

Sezione 1

Campo d'applicazione e principi d'aggiudicazione

 

     Art. 116. Definizioni e campo di applicazione

     (Articolo 88 del regolamento finanziario)

     1. I contratti immobiliari riguardano l’acquisto, l’enfiteusi, l’usufrutto, il leasing, la locazione, la vendita con patto di riservato dominio, con o senza opzione di acquisto, di terreni, fabbricati o altri beni immobili. [48]

     2. Gli appalti di forniture hanno per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto relativo alla fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, a lavori di posa in opera e d’installazione, è considerato un appalto di forniture. [49]

     3. Gli appalti di lavori hanno per oggetto l'esecuzione oppure la progettazione e l'esecuzione, congiuntamente, di lavori od opere relativi a una delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze precisate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma. [50]

     4. Gli appalti di servizi hanno per oggetto tutte le prestazioni intellettuali e non intellettuali non contemplate dagli appalti di forniture, di lavori e dagli appalti immobiliari. Queste prestazioni sono elencate negli allegati II A e II B della direttiva n. 2004/18/CE. [51]

     5. Un appalto avente per oggetto allo stesso tempo prodotti e servizi è considerato appalto di servizi quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti contenuti nell'appalto.

     Un appalto avente per oggetto allo stesso tempo servizi e lavori, ma questi soltanto a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto, è considerato un appalto di servizi.Un appalto avente per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE si considera come facente parte degli appalti elencati nell’allegato II A, se il valore dei servizi ivi figuranti è superiore al valore dei servizi figuranti nell'allegato II B. [52]

     5 bis. La classificazione dei diversi tipi di appalto si basa sulla nomenclatura di riferimento costituita dal vocabolario comune per gli appalti pubblici ("CPV"), ai sensi del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

     In caso di divergenza tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea ("NACE") di cui all'allegato I della direttiva 2004/18/CE oppure tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura della classificazione centrale dei prodotti ("CPC") (versione provvisoria) di cui all'allegato II della citata direttiva, prevale rispettivamente la nomenclatura NACE oppure la nomenclatura CPC. [53]

     6. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o di opere, prodotti o servizi. L'operatore economico che ha presentato un’offerta è indicato con il termine di "offerente". Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta, incluso il dialogo competitivo, o ad una procedura negoziata è indicato con il termine di "candidato".

     I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare un’offerta o a candidarsi. Ai fini di una presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica, ma al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria ai fini della buona esecuzione dell’appalto. [54]

     7. Sono considerati amministrazioni aggiudicatrici i servizi delle istituzioni comunitarie, salvo quando concludano fra loro accordi amministrativi intesi ad ottenere la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l’esecuzione di lavori. [55]

 

     Art. 117. Contratti quadro e contratti specifici [56]

     (Articolo 88 del regolamento finanziario)

     1. Un contratto quadro è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici, allo scopo di stabilire le condizioni essenziali relative a una serie di appalti aggiudicabili in un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi ed eventualmente i quantitativi previsti. Quando viene concluso un contratto quadro con più operatori economici, questi devono essere almeno tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano ai criteri di selezione e/o di offerte ammissibili che soddisfano ai criteri di aggiudicazione.

     Il contratto quadro concluso con più operatori economici può assumere la forma di contratti distinti, ma conclusi alle medesime condizioni.

     La durata dei contratti quadro non può essere superiore a quattro anni, salvo in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare dall’oggetto del contratto quadro.

     Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a contratti quadro in modo abusivo o in modo tale che essi abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

     I contratti quadro sono assimilati a gare d’appalto per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione, compresa la pubblicità.

     2. I contratti specifici basati su contratti quadro sono aggiudicati secondo le condizioni stabilite in tali contratti quadro, fra le sole amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici che erano originariamente parte contraenti del contratto quadro.

     In sede di aggiudicazione dei contratti specifici basati su contratti quadro, le parti non possono apportare modifiche sostanziali alle condizioni stabilite nel contratto quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

     3. Quando un contratto quadro è concluso con un unico operatore economico, i contratti specifici sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni stabilite in quel contratto quadro.

     Per l'aggiudicazione di tali contratti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico che è parte contraente del contratto quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

     4. I contratti specifici basati su contratti quadro conclusi con più operatori economici sono aggiudicati secondo le seguenti modalità:

     a) applicando le condizioni stabilite nel contratto quadro, senza nuovo confronto concorrenziale;

     b) qualora il contratto quadro non stabilisca tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto concorrenziale fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, ed eventualmente in base ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri del contratto quadro.

     Per ogni contratto specifico da aggiudicare secondo le modalità previste al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto, fissando un termine sufficiente per presentare l’offerta. Le offerte vanno presentate per iscritto. Le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni contratto specifico all'offerente che ha presentato l'offerta migliore in base ai criteri di aggiudicazione indicati nel capitolato d'oneri del contratto quadro.

     5. Soltanto i contratti specifici basati su contratti quadro sono preceduti da un impegno di bilancio.

 

Sezione 2

Pubblicazioni

 

     Art. 118. Misure di pubblicità per gli appalti ai quali si applica la direttiva 2004/18/CE, ad eccezione degli appalti di cui all’allegato II B [57]

     (Articolo 90 del regolamento finanziario)

     1. Per gli appalti il cui valore è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 157 e 158, la pubblicazione comprende un avviso di preinformazione, un bando di gara o un bando di gara semplificato e un avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto.

     2. L'avviso di preinformazione è l'avviso con il quale le amministrazioni aggiudicatrici fanno conoscere, a titolo indicativo, l'importo totale previsto degli appalti e contratti quadro per categoria di servizi o gruppi di prodotti e le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono aggiudicare nel corso di un esercizio di bilancio, esclusi gli appalti formanti oggetto di procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. L'avviso di preinformazione è obbligatorio soltanto per gli appalti il cui importo totale stimato è pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 157 e se l’amministrazione aggiudicatrice intende avvalersi della facoltà di ridurre il termine per la ricezione delle offerte, a norma dell’articolo 140, paragrafo 4.

     L'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (UPUCE) oppure dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici, sul loro "profilo di committente", di cui all’allegato VIII, punto 2, lettera b) della direttiva 2004/18/CE.

     L'avviso di preinformazione è inviato all’UPUCE o pubblicato sul profilo di committente non appena possibile e, in ogni caso, entro il 31 marzo di ogni esercizio, per gli appalti di forniture e di servizi, e al più presto possibile, dopo la decisione che autorizza il programma, per gli appalti di lavori.

     Le amministrazioni aggiudicatrici che pubblicano l’avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano all’UPUCE, per via elettronica nel formato e secondo le modalità di trasmissione indicati nell’allegato VIII, punto 3, della direttiva 2004/18/CE, un avviso di annuncio della pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

     3. Il bando di gara permette alle amministrazioni aggiudicatrici di rendere nota l’intenzione d’iniziare la procedura di aggiudicazione di un appalto o di un contratto quadro o d’istituire un sistema dinamico di acquisizione, di cui all’articolo 125 bis. Fatti salvi i contratti conclusi mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 126, il bando di gara è obbligatorio per i seguenti contratti di appalto: contratti il cui valore stimato è pari o superiore alle soglie indicate all’articolo 158, paragrafo 1, lettere a) e c); contratti i ricerca e sviluppo figuranti nella categoria 8 dell’elenco dell’allegato II A della direttiva 2004/18/CE, il cui valore stimato è pari o superiore alla soglia indicata all’articolo 158, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento per i contratti di ricerca e sviluppo elencati. Il bando non è obbligatorio per i contratti specifici basati su contratti quadro.

     Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara semplificato.

     In caso di procedura aperta, il bando di gara precisa data, ora ed eventualmente luogo della riunione della commissione incaricata dell’apertura delle offerte, alla quale possono partecipare gli offerenti.

     Le amministrazioni aggiudicatrici informano se le varianti sono autorizzate o no e precisano i livelli minimi di capacità da esse richiesti se si avvalgono della facoltà conferita loro dall’articolo 135, paragrafo 2, secondo comma. Esse indicano i criteri di selezione, di cui all’articolo 135, che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all’occorrenza, il numero massimo ed i criteri obiettivi e non discriminatori per ridurre tale numero, a norma dell’articolo 123, paragrafo 1, secondo comma.

     Se tutti i documenti di gara sono liberamente, direttamente e completamente accessibili per via elettronica, in particolare per i sistemi dinamici di acquisizione di cui all’articolo 125 bis, nel bando di gara figura l'indirizzo Internet sul quale è possibile consultare tali documenti.

     Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso manifestano tale intenzione mediante un avviso. [58]

     4. L'avviso relativo all’appalto aggiudicato riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalti, contratti quadro e appalti basati su un sistema dinamico d’acquisizione. Tale avviso è obbligatorio per gli appalti d'importo pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 158. Esso non è obbligatorio per i contratti specifici basati su contratti quadro.

     L'avviso relativo all’appalto aggiudicato è inviato all'UPUCE entro quarantotto giorni di calendario con decorrenza dalla conclusione della procedura, ossia dalla data della firma del contratto o del contratto quadro. Gli avvisi relativi agli appalti basati su un sistema dinamico d’acquisizione possono tuttavia essere raggruppati su base trimestrale e sono inviati all’UPUCE entro quarantotto giorni dalla fine di ogni trimestre.

     Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso inviano all’UPUCE un avviso relativo ai risultati di tale concorso.

     5. I bandi e gli avvisi sono redatti secondo i moduli standard adottati dalla Commissione in applicazione della direttiva n. 2004/18/CE.

 

     Art. 119. Misure di pubblicità per gli appalti ai quali non si applica la direttiva 2004/18/CE e per gli appalti di cui all’allegato II B

     (Articolo 90 del regolamento finanziario) [59]

     1. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste all’articolo 158 e gli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva n. 2004/18/CE formano oggetto di adeguata pubblicità, allo scopo di aprirli alla concorrenza e di garantire l'imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Tale pubblicità comporta:

     a) in mancanza del bando di gara di cui all'articolo 118, paragrafo 3, un invito a manifestare interesse per gli appalti d'oggetto simile, di valore uguale o superiore all'importo di cui all'articolo 128, paragrafo 1;

     b) per gli appalti di valore pari o superiore a 25 000 EUR, la pubblicazione annuale dell’elenco dei contraenti, nel quale sono indicati l’oggetto e il valore dell’appalto loro aggiudicato. [60]

     La pubblicazione di cui al primo comma, lettera b), non è obbligatoria per i contratti specifici basati su un contratto quadro. [61]

     2. Gli appalti immobiliari e gli appalti dichiarati segreti, di cui all’articolo 126, paragrafo 1, lettera j), formano oggetto soltanto di una pubblicazione annuale specifica dell’elenco dei contraenti, che precisa l'oggetto e l'importo dell'appalto aggiudicato. Tale elenco è trasmesso all'autorità di bilancio. Se l’amministrazione aggiudicatrice è la Commissione, essa allega l'elenco al sunto delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento finanziario. [62]

     3. Le informazioni relative agli appalti di valore superiore o uguale all'importo di cui all'articolo 128, paragrafo 1, sono trasmesse all'UPUCE, entro il 31 marzo che segue la chiusura dell'esercizio per gli elenchi annuali di contraenti.

     La pubblicità ex-ante e la pubblicazione annuale dei contraenti per gli altri appalti è effettuata nel sito Internet delle istituzioni; la pubblicazione ex-post ha luogo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Può anche essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 120. Pubblicazione degli avvisi

     (Articolo 90 del regolamento finanziario)

     1. L'UPUCE pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli avvisi di cui agli articoli 118 e 119, entro dodici giorni di calendario dalla spedizione.

     Il termine di cui al primo comma è ridotto a cinque giorni di calendario nelle procedure accelerate di cui all’articolo 142. [63]

     2. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di fornire la prova della data di spedizione.

 

     Art. 121. Altre forme di pubblicità

     (Articolo 90 del regolamento finanziario)

     Oltre alle forme di pubblicità di cui agli articoli 118, 119 e 120, gli appalti possono essere oggetto di qualsiasi altra forma di pubblicità, in particolare in forma elettronica. Dette altre forme di pubblicità fanno rinvio all'eventuale bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di cui all'articolo 120, al quale non possono essere anteriori e che è il solo facente fede.

     Dette forme di pubblicità non possono introdurre discriminazioni tra i candidati o offerenti, né contenere informazioni diverse da quelle contenute nell'eventuale bando di gara.

 

Sezione 3

Procedure di aggiudicazione degli appalti

 

     Art. 122. Tipologia delle procedure d'aggiudicazione

     (Articolo 91 del regolamento finanziario)

     1. L'aggiudicazione di un appalto avviene sia su gara d'appalto, con procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, sia con procedura negoziata senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, sia eventualmente mediante concorso.

     2. La procedura di gara è aperta quando ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. Ciò vale anche per i sistemi dinamici d'acquisizione di cui all'articolo 125 bis.

     La procedura è ristretta quando tutti gli operatori economici possono chiedere di partecipare, ma soltanto i candidati che soddisfano i criteri di selezione di cui all'articolo 135 e che sono invitati contemporaneamente e per iscritto dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta o una soluzione nell’ambito della procedura di dialogo competitivo di cui all’articolo 125 ter.

     La fase di selezione può svolgersi per ogni singola gara d’appalto, anche nell'ambito di un dialogo competitivo, oppure allo scopo di costituire un elenco di potenziali candidati nell’ambito della procedura ristretta di cui all'articolo 128. [64]

     3. In una procedura negoziata, le amministrazioni aggiudicatrici consultano i candidati di loro scelta, conformi ai criteri di selezione di cui all'articolo 135, e pattuiscono con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

     Nelle procedure negoziate previo bando di gara di cui all'articolo 127, l'invito a negoziare è inviato ai candidati prescelti, simultaneamente e per iscritto. [65]

     4. I concorsi sono procedure che permettono all'amministrazione aggiudicatrice di acquisire, soprattutto nel settore dell'architettura e dell'ingegneria industriale o del trattamento di dati, un piano o un progetto che viene proposto da una commissione giudicatrice dopo apertura alla concorrenza, con o senza attribuzione di premi.

 

     Art. 123. Numero di candidati nella procedura ristretta o negoziata

     (Articolo 91 del regolamento finanziario)

     1. Nella procedura ristretta, compresa la procedura di cui all'articolo 128, il numero di candidati invitati a presentare offerte non può essere inferiore a cinque, a condizione che ci sia un numero sufficiente di candidati conformi ai criteri di selezione.

     L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre prevedere un numero massimo di venti candidati, in funzione dell'oggetto dell'appalto e sulla base di criteri di selezione oggettivi e non discriminatori. In tal caso, la forcella ed i criteri sono indicati nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse di cui agli articoli 118 e 119.

     In ogni caso, il numero di candidati ammessi all'offerta deve essere sufficiente a garantire una concorrenza reale.

     2. Nella procedura negoziata e nella procedura ristretta previo dialogo competitivo, il numero di candidati invitati a negoziare o a presentare un’offerta non può essere inferiore a tre, purché vi sia un sufficiente numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione.

     Il numero di candidati ammessi a presentare un’offerta deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza.

     Il disposto del primo e del secondo comma non si applica:

     a) agli appalti d’importo molto limitato di cui all’articolo 129, paragrafo 3;

     b) agli appalti di servizi legali ai sensi dell’allegato II B della direttiva n. 2004/18/CE;

     c) agli appalti dichiarati segreti di cui all’articolo 126, paragrafo 1, lettera j). [66]

     3. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione ed i livelli minimi è inferiore al numero minimo previsto ai paragrafi 1 e 2, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il o i candidati in possesso delle capacità richieste. Essa non può invece includere altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste. [67]

 

     Art. 124. Svolgimento delle procedure negoziate [68]

     (Articolo 91 del regolamento finanziario)

     Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per adattarle alle esigenze che hanno indicato nel bando di gara di cui all'articolo 118 o nel capitolato d'oneri e nei documenti complementari eventuali e al fine di individuare l'offerta più vantaggiosa.

     Nel corso del negoziato, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

     Quando le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare un appalto secondo la procedura negoziata, dopo aver pubblicato il bando di gara a norma dell’articolo 127, esse possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero delle offerte da negoziare, applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

 

     Art. 125. Concorso

     (Articolo 91 del regolamento finanziario)

     1. Le regole relative all'organizzazione di un concorso sono messe a disposizione di coloro che sono interessati a parteciparvi.

     Il numero dei candidati invitati a partecipare deve permettere una concorrenza reale.

     2. La commissione giudicatrice è nominata dall'ordinatore competente. È composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Quando è richiesta una qualificazione professionale particolare per partecipare al concorso, almeno un terzo dei membri deve avere la stessa qualificazione o una qualificazione equivalente.

     La commissione giudicatrice dispone di autonomia di parere. I suoi pareri sono presi su progetti presentati in modo anonimo dai candidati ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso.

     3. La commissione giudicatrice consegna in un verbale firmato dai suoi membri le sue proposte fondate sui meriti di ogni progetto e le sue osservazioni.

     L'anonimato dei candidati è preservato fino al parere della commissione giudicatrice.

     La commissione giudicatrice può invitare i candidati a rispondere alle domande iscritte nel verbale, allo scopo di chiarire un progetto. Viene redatto il verbale integrale del dialogo che ne consegue. [69]

     4. L'amministrazione aggiudicatrice prende quindi una decisione nella quale precisa il nome e l'indirizzo del candidato prescelto motivando la scelta in base ai criteri preventivamente indicati nel bando di concorso, in particolare se si discosta dalle proposte presentate nel parere della commissione giudicatrice.

 

     Art. 125 bis. Sistemi dinamici di acquisizione [70]

     (Articolo 91 del regolamento finanziario)

     1. Il sistema dinamico di acquisizione, di cui all’articolo 1, paragrafo 6, e all’articolo 33 della direttiva 2004/18/CE, è un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente, aperto per tutta la sua durata a ogni operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e abbia presentato un'offerta indicativa rispondente al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che restino rispondenti al capitolato d'oneri.

     2. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara nel quale è precisato che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione ed è indicato l’indirizzo Internet sul quale è possibile consultare, liberamente, direttamente e completamente il capitolato d'oneri e ogni documento complementare, dalla pubblicazione del bando fino alla conclusione del sistema.

     Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti formanti oggetto di tale sistema, e tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema stesso, l'attrezzatura elettronica utilizzata e le modalità e specifiche tecniche per il collegamento.

     3. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a ogni operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa, allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 1. Esse portano a termine la valutazione entro il termine massimo di quindici giorni dalla presentazione dell'offerta indicativa. Tuttavia, esse possono prolungare il periodo di valutazione, a condizione che nel frattempo non intervenga un confronto concorrenziale.

     Le amministrazioni aggiudicatrici informano al più presto l'offerente della sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o del rifiuto della sua offerta.

     4. Ogni appalto specifico forma oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedervi, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara semplificato, invitando tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data d’invio dell’avviso di gara semplificato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative presentate entro il suddetto termine.

     Le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta entro un termine ragionevole. Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato l’offerta più conveniente sotto il profilo economico, in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Questi criteri possono essere precisati, eventualmente, nell'invito a presentare un’offerta.

     5. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati.

     Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a tale sistema in modo da impedire, limitare o falsare la concorrenza.

     Nessun costo procedurale può essere posto a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema.

 

     Art. 125 ter. Dialogo competitivo [71]

     (Articolo 91 del regolamento finanziario)

     1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del dialogo competitivo di cui all'articolo 29 della direttiva 2004/18/CE, quando ritengano che la procedura aperta o le modalità relative alla procedura ristretta non permettano di aggiudicare l’appalto all’offerta più conveniente sotto il profilo economico.

     Un appalto è considerato particolarmente complesso quando l'amministrazione aggiudicatrice non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, oppure di stabilire l'impostazione giuridica o finanziaria del progetto.

     2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità ed esigenze, definendole nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.

     3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano un dialogo con i candidati che soddisfano i criteri di selezione di cui all’articolo 135, per individuare e definire i mezzi adeguati per soddisfare nel modo migliore le loro necessità.

     Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti e la confidenzialità delle soluzioni proposte o di altre informazioni fornite dai candidati partecipanti al dialogo, salvo che questi non ne autorizzino la diffusione.

     Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere nella fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo, se tale possibilità è prevista nel bando di gara o nel documento descrittivo.

     4. Dopo aver informato i partecipanti della conclusione del dialogo, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare l’offerta definitiva in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e precisate nel corso del dialogo. Tali offerte comprendono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

     A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate, a condizione che non ne consegua la modifica di elementi fondamentali dell'offerta o del bando di gara, la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di produrre effetti discriminatori.

     A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l’offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico può essere indotto a chiarire alcuni aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che non ne consegua l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o del bando di gara, di falsare la concorrenza o di comportare discriminazioni.

     5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

 

     Art. 126. Ricorso ad una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara

     (Articolo 91 del regolamento finanziario)

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di bando di gara, qualunque sia l’importo stimato dell’appalto, nei seguenti casi: [72]

     a) qualora nessuna offerta o nessuna offerta adeguata o nessuna candidatura sia stata presentata in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione della procedura iniziale, sempre che non siano sostanzialmente modificate le condizioni iniziali dell'appalto precisate nei documenti della gara di cui all'articolo 130; [73]

     b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti d'esclusiva, l'appalto possa venire affidato unicamente a un operatore economico determinato;

     c) nella misura strettamente necessaria, qualora l'estrema urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice non consenta di rispettare i termini previsti per le altre procedure di cui agli articoli 140, 141 e 142; [74]

     d) qualora un appalto di servizi faccia seguito a un concorso e, secondo le norme pertinenti nella fattispecie, debba venire aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare alla negoziazione;

     e) per i servizi e lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente previsto né nel contratto iniziale, i quali in seguito a una circostanza imprevista sono divenuti necessari per la prestazione del servizio o l’esecuzione dell'opera, alle condizioni di cui al paragrafo 2; [75]

     f) per nuovi servizi o lavori, consistenti nel rieffettuare servizi o lavori analoghi affidati all’operatore economico cui la medesima amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato l’appalto iniziale, a condizione che tali servizi e lavori siano conformi al progetto di base e che tale progetto abbia formato oggetto di una gara d’appalto mediante procedura aperta o ristretta, alle condizioni di cui al paragrafo 3; [76]

     g) per appalti di forniture:

     i) per consegne complementari destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti non può superare i tre anni;

     ii) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, ad esclusione delle prove destinate ad accertare la redditività del prodotto o la produzione in quantità sufficiente a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;

     iii) per forniture quotate e acquistate presso una borsa di materie prime; [77]

     iv) per acquisti a condizioni particolarmente convenienti, presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure presso il curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o procedura analoga prevista nel diritto nazionale; [78]

     h) per gli appalti immobiliari, previa indagine del mercato locale;

     i) per gli appalti di servizi legali ai sensi dell’allegato II B della direttiva 2004/18/CE, purché questi appalti formino oggetto di adeguata pubblicità; [79]

     j) per gli appalti dichiarati segreti dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate, o per gli appalti alla cui esecuzione devono accompagnarsi speciali misure di sicurezza, secondo le disposizioni amministrative vigenti o quando lo esige la tutela degli interessi essenziali delle Comunità o dell’Unione. [80]

     Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva del bando di gara, anche nel caso di appalti di valore inferiore o pari a 60 000 EUR. [81]

     2. Per i servizi e lavori complementari di cui al paragrafo 1, lettera e), nei casi seguenti le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara a condizione che l'attribuzione sia fatta al contraente che esegue tale appalto:

     a) qualora tali appalti complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice;

     b) oppure qualora tali appalti, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

     Il valore cumulato stimato degli appalti complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'appalto iniziale.

     3. Nei casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f), la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata è indicata sin dall’apertura della gara per la prima operazione e, per il calcolo delle soglie di cui all’articolo 158, viene preso in considerazione l’importo totale previsto per il proseguimento dei servizi o lavori. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale. [82]

 

     Art. 127. Ricorso ad una procedura negoziata con pubblicazione preventiva di un bando di gara

     (Articolo 91 del regolamento finanziario)

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, qualunque sia l’importo stimato dell’appalto, nei seguenti casi: [83]

     a) in caso di offerte irregolari o inaccettabili secondo i criteri di selezione o di aggiudicazione, presentate in risposta a una procedura aperta o ristretta o ad un dialogo competitivo già conclusi, purché non siano sostanzialmente modificate le condizioni iniziali dell'appalto precisate nei documenti di gara di cui all'articolo 130 e fatta salva l’applicazione del paragrafo 2; [84]

     b) in casi eccezionali, quando si tratta di lavori, forniture o servizi la cui natura o elementi d’incertezza non consentano all’offerente di stabilire preliminarmente il prezzo globale; [85]

     c) qualora la natura dei servizi da fornire, in particolare nel caso dei servizi finanziari e delle prestazioni di natura intellettuale, renda impossibile stabilire specifiche d'appalto con sufficiente precisione perché l'appalto possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore secondo le disposizioni che disciplinano la procedura aperta o la procedura ristretta;

     d) per gli appalti di lavori, quando i lavori sono realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;

     e) per gli appalti di servizi di cui all’allegato II B della direttiva 2004/18/CE, salvo il disposto dell’articolo 126, paragrafo 1, primo comma, lettere i) e j), e secondo comma, del presente regolamento; [86]

     f) per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice, che li utilizza nello svolgimento delle sue attività, a condizione che l’amministrazione aggiudicatrice retribuisca in misura integrale il servizio ad essa prestato; [87]

     g) per gli appalti di servizi riguardanti l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla radiotelediffusione da parte di emittenti, e per gli appalti relativi ai tempi di radiotelediffusione. [88]

     2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare il bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti e soltanto gli offerenti rispondenti ai criteri di selezione i quali, nella procedura precedente, abbiano presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione. [89]

 

     Art. 128. Procedura ristretta a seguito di invito a manifestare interesse

     (Articolo 91 del regolamento finanziario)

     1. L’invito a manifestare interesse costituisce un mezzo per preselezionare candidati, ai quali si chiederà di presentare un’offerta in caso di future procedure ristrette per appalti di valore superiore a 60 000 EUR, fatti salvi gli articoli 126 e 127. [90]

     2. L'elenco risultante da un invito a manifestare interesse è valido non oltre i tre anni dalla data di spedizione all'UPUCE del bando di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a).

     Ogni interessato può depositare la propria candidatura in qualsiasi momento del periodo di validità dell'elenco, tranne che negli ultimi tre mesi di tale periodo.

     3. Nel caso di un appalto specifico, l'amministrazione aggiudicatrice invita a depositare un'offerta tutti i candidati iscritti nell'elenco oppure taluni di essi, basandosi su criteri di selezione oggettivi e non discriminatori propri dell'appalto in oggetto.

 

     Art. 129. Appalti di valore limitato [91]

     (Articolo 91 del regolamento finanziario)

     1. Per gli appalti di valore inferiore o pari a 60 000 EUR è consentita la procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque candidati.

     Dopo aver consultato i candidati, se l’amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un’offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, può aggiudicarle l’appalto, purché tale offerta soddisfi i criteri di aggiudicazione.

     2. Per gli appalti di valore inferiore o pari a 25 000 EUR è consentita la procedura di cui al paragrafo 1, con consultazione di almeno tre candidati.

     3. Gli appalti di valore inferiore o pari a 3 500 EUR possono essere attribuiti in base a un’unica offerta.

     4. I pagamenti relativi a spese d’importo inferiore o pari a 200 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l’accettazione preliminare di un’offerta.

 

     Art. 130. Documenti della gara d'appalto

     (Articolo 92 del regolamento finanziario)

     1. I documenti della gara d'appalto comportano almeno quanto segue:

     a) l’invito a presentare un’offerta o a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo nell’ambito della procedura di cui all’articolo 125 ter; [92]

     b) il capitolato d’oneri allegato all’invito o nel caso del dialogo competitivo di cui all’articolo 125 ter, un documento descrittivo delle necessità ed esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice o l’indicazione dell'indirizzo Internet sul quale è possibile consultare tali documenti; [93]

     c) il modello del contratto.

     I documenti della gara d'appalto contengono un riferimento alle misure di pubblicità adottate a norma degli articoli da 118 a 121.

     2. L’invito a presentare un’offerta o a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo precisa almeno:

     a) le modalità d’invio e di presentazione delle offerte, in particolare la data e l'ora limite, l'eventuale obbligo di rispondere compilando un modulo tipo, i documenti da allegare, compresi i documenti attestanti la capacità economica, finanziaria, professionale e tecnica di cui all'articolo 135, se non sono precisati nel bando di gara, e l'indirizzo al quale devono essere trasmessi;

     b) che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione del capitolato d'oneri di cui al paragrafo 1 al quale si riferisce e che tale presentazione vincola l'offerente durante l'esecuzione del contratto, qualora ne divenga l’aggiudicatario;

     c) il periodo di validità delle offerte, durante il quale l'offerente è obbligato a mantenere immutate tutte le condizioni della sua offerta;

     d) il divieto di qualsiasi contatto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'offerente nel corso della procedura, salvo a titolo eccezionale, alle condizioni previste all'articolo 148 e in precise condizioni di visita, quando sia prevista una visita sul posto;

     e) nel caso di dialogo competitivo, la data prevista e l’indirizzo per l’inizio della fase di consultazione. [94]

     3. Il capitolato d'oneri precisa perlomeno quanto segue:

     a) i criteri d'esclusione e di selezione per l’appalto, tranne che nella procedura ristretta, anche dopo il dialogo competitivo, e nelle procedure negoziate con pubblicazione preliminare del bando di gara di cui all'articolo 127; in questi casi, i criteri figurano soltanto nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse; [95]

     b) i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione relativa oppure, eventualmente, l'ordine decrescente d’importanza di tali criteri, se non figurano nel bando di gara; [96]

     c) le specifiche tecniche di cui all'articolo 131;

     d) le esigenze minime che le varianti devono rispettare, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 138, paragrafo 2, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia indicato nel bando di gara che le varianti sono autorizzate; [97]

     e) l'applicazione del protocollo sui privilegi ed immunità o, eventualmente, della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o le relazioni consolari;

     f) le modalità di prova in materia di accesso agli appalti, a norma dell'articolo 159;

     g) nel sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 125 bis, la natura degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata e le modalità e specifiche tecniche per il collegamento. [98]

     4. Il modello del contratto precisa in particolare quanto segue:

     a) le penali previste in caso d'inosservanza delle clausole del contratto;

     b) le diciture che devono figurare sulle fatture o sui documenti giustificativi a sostegno, a norma dell'articolo 98;

     c) la legge applicabile al contratto e la giurisdizione competente in caso di controversie.

     5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere informazioni sulle parti dell'appalto che l'offerente intende subappaltare e sull'identità dei subappaltatori.

 

     Art. 131. Specifiche tecniche

     (Articolo 92 del regolamento finanziario)

     1. Le specifiche tecniche devono consentire parità d'accesso a tutti i candidati e gli offerenti e non comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza.

     Esse definiscono le caratteristiche necessarie di un prodotto, di un servizio o di un materiale o di un'opera rispetto all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice.

     2. Le caratteristiche di cui al paragrafo 1 includono:

     a) i livelli di qualità;

     b) l'efficacia ambientale;

     c) ogni volta che sia possibile, i criteri di accessibilità per i disabili o la progettazione per tutti gli utilizzatori; [99]

     d) i livelli e procedure di valutazione della conformità;

     e) la proprietà d'uso;

     f) la sicurezza o le dimensioni, compresi le prescrizioni relative alle forniture per la denominazione commerciale e le istruzioni per l'uso e, per tutti gli appalti, la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura, le procedure e i metodi di produzione;

     g) per gli appalti di lavori, le procedure di certificazione della qualità, nonché le norme di concezione e di calcolo delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo dei lavori, le tecniche o metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante normativa particolare o generale, per quanto riguarda i lavori terminati ed i materiali o elementi costitutivi.

     3. Le specifiche tecniche sono definite come segue:

     a) o in riferimento a norme europee, ad accordi tecnici europei, a specifiche tecniche comuni quando esistono, a norme internazionali o ad altri referenziali tecnici elaborati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura "o equivalente";

     b) o in termini di prestazioni o di esigenze funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali e devono essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto; [100]

     c) o con la combinazione dei due metodi.

     4. Quando le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della possibilità di riferirsi alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), non possono respingere un'offerta in quanto non conforme a dette specifiche se l'offerente o il candidato prova all'amministrazione aggiudicatrice, con ogni mezzo adeguato, che l'offerta risulta conforme in modo equivalente alle condizioni prescritte.

     Può costituire un mezzo adeguato la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione riguardante il collaudo effettuato da un organismo riconosciuto. [101]

     5. Quando le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della possibilità prevista al paragrafo 3, lettera b), di prescrivere specifiche in termini di prestazioni o di esigenze funzionali, esse non possono respingere un'offerta conforme ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un accordo tecnico europeo, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad altri referenziali tecnici elaborati dagli organismi europei di normalizzazione, se queste specifiche sono riferite alle prestazioni o alle esigenze funzionali richieste.

     L'offerente è tenuto a provare, in modo tale da soddisfare l'amministrazione aggiudicatrice e con ogni mezzo adeguato, che l’offerta corrisponde alle prestazioni o alle esigenze funzionali stabilite da tale amministrazione. Può costituire un mezzo adeguato la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione riguardante il collaudo effettuato da un organismo riconosciuto. [102]

     5 bis. Quando le amministrazioni aggiudicatrici prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di esigenze funzionali, esse possono servirsi delle specifiche particolareggiate, o all'occorrenza di parti di queste, quali sono definite dai marchi di qualità ecologica europei multinazionali, nazionali o da ogni altro marchio di qualità ecologica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) le specifiche utilizzate siano adatte per definire le caratteristiche delle forniture o delle prestazioni formanti oggetto dell'appalto;

     b) i requisiti del marchio siano elaborati in base a informazioni scientifiche;

     c) i marchi di qualità ecologica siano adottati mediante un processo cui possono partecipare tutte le parti interessate, quali gli organismi governativi, i consumatori, i fabbricanti, i distributori e le organizzazioni ambientali;

     d) i marchi di qualità ecologica siano accessibili a tutte le parti interessate.

     Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di marchio di qualità ecologica sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri e accettano ogni altro mezzo adeguato di prova, quale la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sul collaudo effettuato da un organismo riconosciuto. [103]

     5 ter. Un organismo riconosciuto ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 5 bis è un laboratorio di collaudo o di calibratura o un organismo d’ispezione e di certificazione conforme alle norme europee in materia. [104]

     6. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati dall'oggetto dell'appalto, le specifiche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o ottenuta mediante un particolare procedimento, né far riferimento a un marchio, a un brevetto, a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che potrebbero favorire o eliminare alcuni prodotti o operatori economici.

     Nei casi in cui è impossibile fornire una definizione sufficientemente precisa ed intelligibile dell'oggetto dell'appalto, la dicitura o il riferimento sono accompagnati dai termini "o equivalente".

 

     Art. 132. Revisione dei prezzi

     (Articolo 92 del regolamento finanziario)

     1. I documenti della gara d'appalto stabiliscono se l'offerta deve essere presentata a prezzi fermi e non rivedibili.

     2. In caso contrario, stabiliscono le condizioni e le formule secondo le quali il prezzo può essere rivisto nel corso dell'esecuzione dell'appalto. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto:

     a) della natura dell'appalto e della congiuntura economica nella quale sarà eseguito;

     b) della natura e della durata dei compiti e dell'appalto;

     c) dei propri interessi finanziari.

 

     Art. 133. Sanzioni

     (Articoli da 93 a 96 e articolo 114 del regolamento finanziario)

     1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni contrattuali, i candidati o offerenti e i contraenti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni o che siano stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione delle loro obbligazioni contrattuali nell'ambito di un precedente appalto, sono esclusi dagli appalti e dalle sovvenzioni finanziate dal bilancio comunitario per un periodo massimo di due anni a partire dall'accertamento dell'inadempienza, confermata previo contraddittorio con il contraente.

     Tale periodo può essere portato a tre anni in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza.

     Agli offerenti o candidati e contraenti che si sono resi colpevoli di falsa dichiarazione sono inoltre inflitte sanzioni pecuniarie tra il 2 % e il 10 % del valore totale dell'appalto in corso di aggiudicazione.

     Ai contraenti dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione delle loro obbligazioni contrattuali sono parimenti inflitte sanzioni pecuniarie tra il 2 % e il 10 % del valore del contratto in questione.

     Tale percentuale può essere portata dal 4 fino al 20 % in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza.

     2. Nei casi di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento finanziario, i candidati o offerenti sono esclusi dagli appalti e dalle sovvenzioni per un periodo di due anni al massimo a partire dall'accertamento dell'inadempienza, confermata previo contraddittorio con il contraente.

     Nei casi di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario, i candidati o offerenti sono esclusi dagli appalti e dalle sovvenzioni per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro anni dalla notificazione della sentenza.

     Questi periodi possono essere portati a cinque anni in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza o la prima sentenza.

     3. La disposizione dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario riguarda le fattispecie seguenti:

     a) frode di cui all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, stabilita dall'atto del Consiglio, del 26 luglio 1995;

     b) corruzione di cui all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europei o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio, del 26 maggio 1997;

     c) partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio;

     d) riciclaggio di capitali ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio.

 

     Art. 134. Mezzi di prova [105]

     (Articoli 93 e 94 del regolamento finanziario)

     1. I candidati ed offerenti presentano una dichiarazione sull’onore, debitamente firmata e datata, nella quale attestano di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario.

     Tuttavia, in caso di procedura ristretta, di confronto competitivo e di procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, quando l’amministrazione aggiudicatrice limita il numero di candidati da ammettere ai negoziati o da invitare a presentare un’offerta, tutti i candidati sono tenuti a presentare i certificati di cui al paragrafo 3.

     2. L’offerente al quale s’intende aggiudicare l’appalto è tenuto fornire, prima della firma del contratto ed entro la scadenza stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice, il mezzo di prova di cui al paragrafo 3, a conferma della sua dichiarazione di cui al paragrafo 1, nei seguenti casi:

     a) per gli appalti aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto, di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 158;

     b) per gli appalti nel settore delle azioni esterne, di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 241, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 243, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 245, paragrafo 1, lettera a).

     Per gli appalti di valore inferiore alle soglie di cui alle lettere a) e b), se l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che l’offerente al quale intende aggiudicare l’appalto potrebbe trovarsi in una delle situazioni di esclusione, può chiedergli di fornire i mezzi di prova di cui al paragrafo 3.

     3. Come prova sufficiente del fatto che l’offerente al quale intende aggiudicare l’appalto non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b) o c) del regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice accetta un estratto recente del casellario giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di origine o di provenienza, da cui risulti che l’offerente non si trova in una di tali situazioni. Come prova sufficiente del fatto che l’offerente non si trova nella situazione di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera d, l’amministrazione aggiudicatrice accetta un certificato rilasciato di recente dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

     Se lo Stato membro interessato non rilascia il documento o certificato di cui al primo comma, e per gli altri casi di esclusione di cui all’articolo 93 del regolamento finanziario, lo si può sostituire con una dichiarazione giurata o, in mancanza di questa, con una dichiarazione solenne pronunciata dall’interessato dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato di origine o di provenienza.

     4. A norma del diritto nazionale dello Stato in cui ha sede l’offerente, i documenti di cui ai paragrafi 1 e 3 devono riguardare le persone giuridiche e/o fisiche, compresi, se l’amministrazione aggiudicatrice lo ritiene necessario, i dirigenti dell’impresa od ogni persona avente poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti del candidato od offerente.

     5. Se le amministrazioni aggiudicatrici ritengono che i candidati od offerenti potrebbero trovarsi in una delle situazioni di esclusione, possono rivolgersi esse stesse alle autorità competenti di cui al precedente paragrafo 3, per ottenere le informazioni che ritengono necessarie a tale riguardo.

     6. L’amministrazione aggiudicatrice può esentare un candidato od offerente dall’obbligo di presentare il mezzo di prova di cui al paragrafo 3 se lo ha già presentato ai fini di un’altra procedura di appalto, purché il documento sia stato emesso in data non anteriore a un anno e sia ancora valido.

     In questo caso, il candidato od offerente dichiara sull’onore che il mezzo di prova è già stato presentato per una precedente procedura d’appalto e conferma che la sua situazione non è cambiata.

 

     Art. 135. Criteri di selezione

     (Articolo 97, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori.

     2. I criteri di selezione sono applicati in ogni procedura d’appalto allo scopo di valutare le capacità finanziarie, economiche, tecniche e professionali del candidato od offerente.

     L’amministrazione aggiudicatrice può stabilire livelli minimi di capacità, il che comporta che sono esclusi dalla selezione i candidati che si situano al di sotto di tali livelli. [106]

     3. Gli offerenti o i candidati possono essere invitati a documentare secondo il diritto nazionale pertinente l'autorizzazione a produrre l'oggetto dell'appalto: iscrizione al registro del commercio o all'ordine professionale o dichiarazione sotto giuramento o certificato, appartenenza ad un'organizzazione specifica, autorizzazione espressa, iscrizione al registro IVA.

     4. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse o nell'invito a presentare offerte, i riferimenti da utilizzare a prova dello stato giuridico e della capacità giuridica degli offerenti o dei candidati.

     5. Il contenuto delle informazioni chieste dall'amministrazione aggiudicatrice come prova della capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale del candidato od offerente ed i livelli minimi di capacità richiesti ai sensi del paragrafo 2 non possono esulare dall'oggetto della gara d’appalto e devono tener conto dei legittimi interessi degli operatori economici, in particolare per quanto riguarda la protezione dei segreti tecnici e commerciali dell'impresa. [107]

     6. In funzione della sua valutazione dei rischi, nel caso delle gare d’appalto indicate qui di seguito l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non esigere la prova delle capacità finanziarie, economiche, tecniche e professionale dei candidati od offerenti:

     a) gli appalti di valore inferiore o pari a 60 000 EUR, aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto;

     b) gli appalti riguardanti il settore delle azioni esterne, di valore inferiore alle soglie indicate all’articolo 241, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 243, paragrafo 1, lettera a) o all’articolo 245, paragrafo 1, lettera a).

     Quando l’amministrazione aggiudicatrice decide di non esigere la prova delle capacità finanziarie, economiche, tecniche e professionali dei candidati od offerenti, sono esclusi prefinanziamenti, a meno che non venga costituita una garanzia finanziaria d’importo equivalente. [108]

 

     Art. 136. Capacità economica e finanziaria

     (Articolo 97, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     1. La capacità finanziaria ed economica può essere comprovata in particolare da uno o più dei seguenti documenti: [109]

     a) dichiarazioni pertinenti di banche o prova di un'assicurazione dei rischi professionali;

     b) presentazione dei bilanci o di estratti dei bilanci di almeno gli ultimi due esercizi chiusi, nei casi in cui la pubblicazione dei bilanci è prescritta dalla legislazione sulle società del paese in cui è stabilito l'operatore economico;

     c) una dichiarazione sul fatturato globale e sul fatturato dei lavori, forniture o servizi ai quali si riferisce l'appalto, realizzati almeno nel corso degli ultimi tre esercizi disponibili.

     2. Se, per un motivo eccezionale che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene giustificato, non è in grado di produrre i riferimenti chiesti, l'offerente o il candidato è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria con qualsiasi mezzo giudicato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

     3. Un operatore economico può, se del caso e per un appalto determinato, fare valere le capacità di altri organismi, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami esistenti tra sé e tali organismi. Egli deve in tal caso provare all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, ad esempio presentando l'impegno di tali organismi a metterli a sua disposizione.

     Alle medesime condizioni, un raggruppamento di operatori economici ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 6, può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altre entità. [110]

 

     Art. 137. Capacità tecnica e professionale

     (Articolo 97, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     1. La capacità tecnica e professionale degli operatori economici è valutata e verificata a norma dei paragrafi 2 e 3. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici che hanno per oggetto forniture che necessitano di lavori di posa o di installazione, la prestazione di servizi e/o l'esecuzione dei lavori, tale capacità è valutata in particolare con riferimento alla loro competenza, alla loro efficienza, alla loro esperienza e alla loro affidabilità.

     2. La capacità tecnica e professionale degli operatori economici può essere documentata a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e della destinazione delle forniture, dei servizi da prestare o dei lavori da eseguire, da uno o più dei seguenti documenti: [111]

     a) indicazione dei titoli di studio e professionali del fornitore o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, dei responsabili della prestazione o della direzione dei lavori;

     b) presentazione di un elenco di quanto segue:

     i) principali servizi e forniture effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione di importo, data e destinatario, pubblico o privato;

     ii) lavori eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni, con indicazione di importo, data e luogo; l'elenco dei lavori più importanti è accompagnato da certificati attestanti la corretta esecuzione secondo le norme del mestiere e regolarmente portati a termine;

     c) descrizione dell'equipaggiamento tecnico, dell'attrezzatura e del materiale usati per eseguire l'appalto di servizi o di lavori;

     d) descrizione dell’attrezzatura tecnica e delle misure adottate per garantire la qualità delle forniture e dei servizi, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa; [112]

     e) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;

     f) per quanto riguarda le forniture: campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità sia certificata da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti alle specifiche o alle norme in vigore;

     g) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore di servizi o dell'imprenditore e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

     h) indicazione della quota dell'appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare;

     i) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione dell'appalto. [113]

     Se il destinatario dei servizi e forniture di cui al primo comma, lettera b), punto i), era un'amministrazione aggiudicatrice, gli operatori economici forniscono la prova di detti servizi e forniture sotto forma di certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente.

     3. Qualora i servizi o i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, la capacità tecnica e professionale può essere documentata mediante una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il prestatore di servizi o il fornitore è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità tecniche del prestatore di servizi e le capacità di produzione del fornitore e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui essi dispongono, nonché sulle misure che adottano per controllare la qualità.

     3 bis. Quando chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico si è conformato a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulla serie di norme europee pertinenti e certificati dai suddetti organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione. [114]

     3 ter. Quando chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la rispondenza dell'operatore economico a determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) previsto dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio o alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificate dai suddetti organismi conformi alla normativa comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equipollenti rilasciati da organismi aventi sede in altri Stati membri. Esse ammettono anche altre prove relative a misure equivalenti di gestione ambientale presentate dagli operatori economici. [115]

     4. Un operatore economico può, se del caso e per un appalto determinato, fare valere le capacità di altri organismi, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami esistenti tra sé e tali organismi. Egli deve in tal caso provare all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, ad esempio presentando l'impegno di tali organismi a metterli a sua disposizione.

     Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 6, può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altre entità. [116]

 

     Art. 138. Modalità e criteri d'attribuzione

     (Articolo 97, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     1. Fatto salvo l’articolo 94 del regolamento finanziario, l’appalto è aggiudicato secondo una delle seguenti modalità: [117]

     a) per aggiudicazione, nel qual caso l'appalto è attribuito all'offerta regolare e conforme che presenta il prezzo più basso;

     b) per attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

     2. L'offerta economicamente più vantaggiosa è quella che presenta la migliore relazione tra la qualità ed il prezzo, tenuto conto di criteri giustificati dall'oggetto dell'appalto quali il prezzo proposto, il valore tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il termine d'esecuzione o di consegna, e l'assistenza alla clientela e l'assistenza tecnica.

     3. L'amministrazione aggiudicatrice precisa la ponderazione relativa assegnata a ciascun criterio scelto per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nel bando di gara o nel capitolato d'oneri oppure nel documento descrittivo. Tale ponderazione può essere indicata mediante una forcella di valori che preveda un adeguato scarto massimale.La ponderazione relativa del criterio del prezzo rispetto agli altri criteri non deve far sì che il criterio del prezzo sia neutralizzato nella scelta dell'aggiudicatario dell'appalto, fatte salve le tabelle fissate dall’istituzione per la remunerazione di determinati servizi, come per esempio quelli prestati da esperti valutatori.

     Se, in casi eccezionali, la ponderazione non è tecnicamente possibile, in particolare a causa dell'oggetto dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice precisa soltanto l'ordine decrescente d'importanza nell'applicazione dei criteri. [118]

 

     Arti. 138 bis. Ricorso alle aste elettroniche [119]

     (Articolo 97, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     1. Nell’ambito delle procedure aperte, ristrette o negoziate di cui all'articolo 127, paragrafo 1, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sia preceduta da un'asta elettronica, a norma dell’articolo 54 della direttiva 2004/18/CE, quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa.

     Alle stesse condizioni, si può organizzare un’asta elettronica quando si rilancia il confronto concorrenziale fra le parti di un contratto quadro di cui all'articolo 117, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento e quando si bandiscono gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 125 bis.

     L'asta elettronica riguarda unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso, oppure i prezzi e/o il valore degli elementi delle offerte indicati nel capitolato d'oneri, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

     2. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere a un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.

     Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

     a) gli elementi il cui valore formerà oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere indicati in cifre o in percentuali;

     b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;

     c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica ed eventualmente il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

     d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

     e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

     f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

     3. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte, in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

     Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori. L’invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora d’inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

     4. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta presentata dall'offerente in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 138, paragrafo 3, primo comma.

     L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, nel corso dell'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale è indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. A tale scopo, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.

     Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

     5. In ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la loro classificazione rispettiva. Esse possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o altri valori presentati, purché ciò sia previsto nel capitolato d'oneri. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono annunciare, in qualsiasi momento, il numero di partecipanti alla fase dell'asta. Tuttavia, in nessun caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

     6. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

     a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;

     b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso, le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima proposta prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

     c) quando è stato raggiunto il numero di fasi dell'asta stabilito nell'invito a partecipare.

     Se le amministrazioni aggiudicatrici decidono di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase di questa.

     7. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 138, in funzione dei risultati dell'asta elettronica stessa.

     Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo da impedire, restringere o falsare la concorrenza o tale da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri.

 

     Art. 139. Offerte anormalmente basse

     (Articolo 97, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte in base a quest'unica motivazione, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta e verifica, con il ricorso al contraddittorio, detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. Tali precisazioni possono riguardare, in particolare, il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro in vigore nella località in cui deve essere effettuata la prestazione.

     L'amministrazione aggiudicatrice può in particolare prendere in considerazione spiegazioni riguardanti quanto segue:

     a) l'economia del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;

     b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;

     c) l'originalità dell'offerta presentata. [120]

     2. Se l'amministrazione aggiudicatrice constata che un'offerta è anormalmente bassa in conseguenza dell'ottenimento di un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per quest'unico motivo soltanto se l'offerente non è in grado di dimostrare, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto è stato concesso in modo definitivo e secondo le procedure e le decisioni precisate nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 140. Termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione

     (Articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     1. I termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, fissati in giorni di calendario dalle amministrazioni aggiudicatrici, sono sufficientemente lunghi per consentire agli interessati un termine ragionevole e congruo per preparare e depositare le loro offerte, tenendo conto in particolare della complessità dell'appalto o della necessità di un sopralluogo o della consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri.

     2. Nelle procedure aperte per appalti di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 158, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di cinquantadue giorni dalla data d’invio del bando di gara. [121]

     3. Nelle procedure ristrette, compresi i casi di dialogo competitivo di cui all’articolo 125 ter, e nelle procedure negoziate, con pubblicazione del bando di gara, per appalti di valore pari o superiore alle soglie fissate all’articolo 158, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni dalla data di invio del bando di gara.

     Nelle procedure ristrette per appalti di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 158, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quaranta giorni dalla data d’invio dell'invito a presentare offerte.

     Tuttavia, nelle procedure ristrette successive a un invito a manifestare interesse, di cui all'articolo 128, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di ventuno giorni dalla data di invio dell'invito. [122]

     4. Nei casi in cui, a norma dell’articolo 118, paragrafo 2, le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato per la pubblicazione un avviso di preinformazione oppure hanno pubblicato esse stesse un avviso di preinformazione sul profilo di committente, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto di norma a trentasei giorni e in nessun caso è inferiore a ventidue giorni dalla data d’invio del bando di gara o dell'invito a presentare offerte.

     La riduzione del termine di cui al primo comma è possibile soltanto se l’avviso di preinformazione risponde alle seguenti condizioni:

     a) comprende tutte le informazioni richieste nel bando di gara, purché tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso;

     b) è stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio del bando di gara. [123]

     5. I termini per la ricezione delle offerte possono essere ridotti di cinque giorni se, alla data di pubblicazione del bando di gara o dell’invito a manifestare interesse, tutti i documenti di gara sono liberamente e direttamente accessibili per via elettronica. [124]

 

     Art. 141. Termine per l'accesso ai documenti della gara d'appalto

     (Articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     1. Purché siano stati tempestivamente richiesti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, i capitolati d'oneri oppure i documenti descrittivi, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 125 ter, e i documenti complementari sono inviati a tutti gli operatori economici che hanno chiesto il capitolato d'oneri o hanno manifestato interesse a partecipare al dialogo o a presentare un’offerta, entro sei giorni di calendario dopo la ricezione della richiesta, fatto salvo il disposto del paragrafo 4. Le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a rispondere alle richieste di informazioni supplementari presentate meno di cinque giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte. [125]

     2. Purché siano state tempestivamente richieste prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le informazioni supplementari sul capitolato d'oneri o sul documento descrittivo o sui documenti complementari sono comunicate contemporaneamente a tutti gli operatori economici che hanno chiesto il capitolato d'oneri o hanno manifestato interesse a partecipare al dialogo o a presentare offerte almeno sei giorni di calendario prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte oppure, per le richieste d’informazioni ricevute meno di otto giorni di calendario prima di tale termine ultimo, il più presto possibile dopo la ricezione della richiesta. Le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a rispondere alle richieste d’informazioni supplementari presentate meno di cinque giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte. [126]

     3. Quando, per qualunque motivo, i capitolati d'oneri e i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti entro i termini fissati ai paragrafi 1 e 2 o quando le offerte possono essere presentate soltanto previo sopralluogo o previa consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte di cui all'articolo 140 sono prorogati affinché tutti gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per la formulazione delle offerte, salvo il disposto dell'articolo 238. La proroga è oggetto di una pubblicità appropriata, secondo le modalità di cui agli articoli da 118 a 121.

     4. Nella procedura aperta, ivi compresi i sistemi dinamici di acquisizione di cui all’articolo 125 bis, non si applica il disposto del paragrafo 1 se tutti i documenti di gara ed i documenti complementari sono liberamente, direttamente e completamente accessibili per via elettronica. In questo caso, il bando di gara di cui all'articolo 118, paragrafo 3, indica l'indirizzo del sito Internet sul quale è possibile consultare tali documenti. [127]

 

     Art. 142. Termini in caso d’urgenza [128]

     (Articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     1. Qualora un’urgenza debitamente motivata renda impossibile il rispetto dei termini minimi previsti all’articolo 140, paragrafo 3, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate, con pubblicazione del bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare, in giorni di calendario, i seguenti termini:

     a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o non inferiore a dieci giorni se il bando è inviato all’UPUCE per via elettronica;

     b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni, con decorrenza dalla data d’invio dell’invito a presentare offerte.

     2. Nell’ambito delle procedure ristrette e delle procedure negoziate accelerate, le informazioni supplementari sul capitolato d’oneri sono comunicate a tutti i candidati od offerenti almeno quattro giorni di calendario prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte, purché tali informazioni siano state richieste tempestivamente.

 

     Art. 143. Modalità di comunicazione

     (Articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     1. L’amministrazione aggiudicatrice determina le modalità di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione e può scegliere, a tale scopo, un mezzo esclusivo di comunicazione. Le offerte e le domande di partecipazione possono essere inviate per posta o per via elettronica. Le domande di partecipazione possono essere inviate anche via fax.

     I mezzi di comunicazione prescelti hanno carattere non discriminatorio e non possono avere l’effetto di limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

     I mezzi di comunicazione prescelti permettono di garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

     a) che ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione;

     b) che sia tutelata l'integrità dei dati;

     c) che sia tutelata la riservatezza delle offerte e l’amministrazione aggiudicatrice ne prenda visione soltanto alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

     Se necessario a fini probatori, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione inviate via fax siano confermate per posta o per via elettronica nei tempi più brevi e in ogni caso entro il termine ultimo di cui agli articoli 140 e 251.

     Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le offerte presentate per via elettronica siano corredate della firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. [129]

     1 bis. Quando l’amministrazione aggiudicatrice autorizza l’invio per via elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, gli strumenti utilizzati e le loro caratteristiche tecniche devono avere carattere non discriminatorio ed essere disponibili al pubblico in generale e compatibili con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le informazioni riguardanti le specifiche necessarie per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, ivi compresa la cifratura, sono a disposizione degli offerenti o candidati.

     Inoltre, i dispositivi di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione devono essere rispondere ai requisiti indicati nell'allegato X della direttiva n. 2004/18/CE. [130]

     2. Quando l’offerta è presentata in forma di lettera, gli offerenti scelgono fra le seguenti modalità:

     a) per via postale oppure tramite corriere: in questi casi, i documenti di gara precisano che vale la data di spedizione, della quale fa fede il timbro postale o la data della ricevuta;

     b) mediante deposito presso gli uffici dell'istituzione, direttamente o tramite qualsiasi mandatario dell'offerente, nel qual caso i documenti della gara d'appalto precisano, oltre alle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), l'ufficio al quale le offerte sono consegnate contro ricevuta datata e firmata. [131]

     3. Per salvaguardare la segretezza ed evitare qualunque difficoltà se le offerte sono inviate mediante lettera, nel bando di gara figura la precisazione seguente:

     "L'offerta deve essere presentata in doppia busta chiusa. Oltre all'indicazione dell'ufficio destinatario che figura nel bando di gara, la busta interna deve recare la dicitura 'Bando di gara - Non deve essere aperto dal servizio postale interno'. Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, queste devono essere chiuse mediante strisce adesive trasversalmente alle quali dovrà essere apposta la firma del mittente."

 

     Art. 144. Garanzie dell'offerta

     (Articolo 98, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere la costituzione di una garanzia dell'offerta, a norma dell'articolo 150, pari all'1 o 2 % del valore globale dell'appalto.

     La garanzia è liberata al momento della aggiudicazione dell'appalto. È trattenuta qualora l'offerta non sia presentata entro i termini fissati o in caso di successivo ritiro dell'offerta presentata.

 

     Art. 145. Apertura delle offerte e domande di partecipazione

     (Articolo 98, paragrafo 3, del regolamento finanziario)

     1. Vengono aperte tutte le domande di partecipazione e le offerte che hanno rispettato il disposto dell'articolo 143. [132]

     2. Nel caso di appalti di valore superiore alla soglia indicata all’articolo 129, paragrafo 1, l’ordinatore competente nomina una commissione di apertura delle offerte.

     La commissione di apertura comprende un numero minimo di tre persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative dell'istituzione interessata, senza rapporto gerarchico tra loro. Almeno una delle tre persone non deve dipendere dall’ordinatore competente. Per prevenire ogni situazione di conflitto d'interessi, queste persone sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 52 del regolamento finanziario.Presso le rappresentanze e le unità locali di cui all'articolo 254, o isolate all’interno di uno Stato membro, poiché mancano entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative. [133]

     3. Quando l’offerta è presentata in forma di lettera, uno o più membri della commissione di apertura siglano i documenti comprovanti la data e l'ora d’invio di ogni offerta.

     Siglano inoltre secondo una delle seguenti modalità:

     a) su ciascuna pagina di ciascuna offerta;

     b) per ogni offerta, sulla pagina di copertina e sulle pagine dell'offerta finanziaria, garantendo l'integrità dell'offerta originale mediante qualsiasi tecnica appropriata applicata da un servizio indipendente dal servizio ordinatore, salvo nei casi di cui al paragrafo 2, terzo comma.

     In caso di attribuzione per aggiudicazione, conformemente all'articolo 138, paragrafo 1, lettera a), vengono proclamati i prezzi indicati nelle offerte conformi.

     I membri della commissione firmano il verbale d'apertura delle offerte ricevute, il quale indica le offerte conformi e le offerte non conformi e motiva le esclusioni dovute alla non conformità alle modalità di presentazione di cui all'articolo 143. [134]

 

     Art. 146. Comitato di valutazione delle offerte e domande di partecipazione

     (Articolo 98, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

     1. Tutte le domande di partecipazione e le offerte dichiarate conformi sono valutate e classificate da un comitato di valutazione, costituito per ciascuna delle due fasi in base ai criteri rispettivamente di esclusione e di selezione, da un lato, e ai criteri di aggiudicazione, dall’altro, annunciati preliminarmente.

     Tale comitato è nominato dall’ordinatore competente ed ha l’incarico di esprimere un parere consultivo nel caso di appalti di valore superiore alla soglia indicata all’articolo 129, paragrafo 1. [135]

     2. Il comitato di valutazione comprende un numero minimo di tre persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative dell'istituzione interessata, senza rapporto gerarchico tra loro. Almeno una delle tre persone non deve dipendere dall’ordinatore competente. Per prevenire ogni situazione di conflitto d'interessi, queste persone sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 52 del regolamento finanziario.Presso le rappresentanze e le unità locali di cui all'articolo 254, o isolate all’interno di uno Stato membro, poiché mancano entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.

     La composizione di detto comitato può essere identica a quella della commissione d'apertura delle offerte.

     Per decisione dell'ordinatore competente, esperti esterni possono assistere il comitato. L’ordinatore competente si accerta che tali esperti rispettino gli obblighi di cui all'articolo 52 del regolamento finanziario. [136]

     3. Le domande di partecipazione e le offerte che non contengono tutti gli elementi essenziali richiesti nella documentazione del bando di gara o che non corrispondono agli specifici requisiti che vi sono stabiliti sono eliminate.

     Tuttavia, il comitato di valutazione o l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il candidato od offerente a completare o a rendere più chiari, entro un termine stabilito, i documenti giustificativi presentati in relazione ai criteri di esclusione e di selezione.

     Sono ritenute ammissibili le offerte dei candidati od offerenti non esclusi che soddisfano i criteri di selezione. [137]

     4. In caso di offerte anormalmente basse di cui all'articolo 139, il comitato di valutazione chiede le opportune precisazioni sulla composizione dell'offerta.

 

     Art. 147. Risultato della valutazione

     (Articolo 99 del regolamento finanziario) [138]

     1. Viene redatto e datato un verbale di valutazione e di classifica delle domande di partecipazione e delle offerte dichiarate conformi. Esso è firmato da tutti i membri del comitato di valutazione. Il verbale è conservato a fini di ulteriore riferimento.

     2. Il verbale di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni: [139]

     a) la denominazione e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, del contratto quadro o del sistema dinamico di acquisizione; [140]

     b) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi della loro esclusione;

     c) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati a fini di esame e i motivi della scelta;

     d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

     e) il nome dei candidati o del contraente proposti e la motivazione di questa scelta, nonché, se è nota, la parte dell'appalto o del contratto quadro che il contraente intende subappaltare a terzi.

     3. L'amministrazione aggiudicatrice prende quindi la propria decisione la quale contiene almeno i seguenti elementi:

     a) la propria denominazione e indirizzo e l'oggetto e il valore dell'appalto, del contratto quadro o del sistema dinamico di acquisizione; [141]

     b) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi della loro esclusione;

     c) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati a fini di esame e i motivi della scelta;

     d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

     e) i nomi dei candidati o del contraente selezionati e la motivazione della scelta secondo i criteri di selezione o d'attribuzione previamente enunciati, nonché, se è nota, la parte dell'appalto o del contratto quadro che il contraente intende subappaltare a terzi;

     f) per quanto riguarda le procedure negoziate e il dialogo competitivo, le circostanze di cui agli articoli 125 ter, 126, 127, 242, 244, 246 e 247, che li giustificano; [142]

     g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto.

 

     Art. 148. Contatti tra amministrazioni aggiudicatrici ed offerenti

     (Articolo 99 del regolamento finanziario)

     1. I contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti durante lo svolgimento di una procedura d'aggiudicazione d'appalto sono autorizzati a titolo eccezionale a norma dei paragrafi 2 e 3.

     2. Prima della data di chiusura per il deposito delle offerte, per i documenti e le informazioni complementari di cui all'articolo 141, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere come segue:

     a) su iniziativa degli offerenti può fornire informazioni supplementari esclusivamente allo scopo di chiarire la natura dell'appalto e che sono comunicate alla stessa data a tutti gli offerenti che hanno chiesto il capitolato d'oneri;

     b) di propria iniziativa, se si accorge di un errore, di un'inesattezza, di un'omissione o di qualsiasi altra lacuna materiale nella redazione del bando di gara, dell'invito a presentare offerte o del capitolato d'oneri, può informare gli interessati alla stessa data ed in condizioni assolutamente identiche a quelle della gara d'appalto.

     3. Qualora, dopo l'apertura delle offerte, un'offerta dia luogo a richieste di spiegazioni o se si tratta di correggere errori materiali manifesti nella redazione dell'offerta, l'amministrazione aggiudicatrice può prendere l'iniziativa di un contatto con l'offerente, fermo restando che i termini dell'offerta non possono essere modificati a seguito di tale contatto.

     4. In tutti i casi in cui abbiano avuto luogo contatti, viene redatta una "nota per il fascicolo".

     5. Per gli appalti di servizi legali ai sensi dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE, l’amministrazione aggiudicatrice può avere con gli offerenti i contatti necessari per verificare i criteri di selezione e/o di aggiudicazione. [143]

 

     Art. 149. Informazione dei candidati ed offerenti

     (Articoli 100, paragrafo 2 e 101 del regolamento finanziario)

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima i candidati ed offerenti della loro decisione riguardo all'aggiudicazione di un appalto o alla conclusione di un contratto quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, inclusi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto o a concludere un contratto quadro o ad istituire un sistema dinamico di acquisizione per il quale era stata indetta una gara, oppure di ricominciare la procedura. [144]

     2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro un termine di quindici giorni di calendario dalla ricezione di una domanda scritta, le informazioni di cui all'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

     3. Nel caso di appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto, ai sensi dell’articolo 105 del regolamento finanziario, le amministrazioni aggiudicatrici notificano, quanto prima dopo la decisione di aggiudicazione e al più tardi nella settimana successiva, per lettera o via fax o per posta elettronica, contemporaneamente ed individualmente ad ogni offerente o candidato non aggiudicatario, che la sua offerta o candidatura non è stata prescelta, precisando i motivi del rifiuto dell’offerta o della candidatura.

     Le amministrazioni aggiudicatrici notificano, contemporaneamente alla notifica del rifiuto inviata ai candidati od offerenti non aggiudicatari, la decisione di aggiudicare l’appalto all’aggiudicatario, precisando che la decisione notificata non costituisce un impegno da parte dell’amministrazione aggiudicatrice stessa.

     Gli offerenti o candidati ai quali non è stato aggiudicato l’appalto possono ottenere informazioni supplementari sui motivi del rifiuto, presentandone richiesta scritta per lettera o via fax o per posta elettronica, e, nel caso degli offerenti che avevano presentato un’offerta ammissibile, sulle caratteristiche e vantaggi relativi dell’offerta vincitrice della gara e sul nome dell’aggiudicatario, fatto salvo il disposto dell’articolo 100, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario. Le amministrazioni aggiudicatrici rispondono entro il termine massimo di quindici giorni di calendario con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta.

     Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere alla firma del contratto con l’aggiudicatario dell’appalto o del contratto quadro soltanto dopo che sono trascorse due settimane di calendario, con decorrenza dal giorno successivo alla data di notifica simultanea delle decisioni di rifiuto e di aggiudicazione. Eventualmente, le amministrazioni aggiudicatrici possono sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare, se lo giustificano le richieste o le osservazioni formulate dagli offerenti o candidati non aggiudicatari, nel suddetto periodo di due settimane di calendario dopo la notifica delle decisioni di rifiuto e di aggiudicazione, od ogni altra informazione pertinente ricevuta in questo periodo. In tal caso, tutti i candidati od offerenti sono informati della sospensione entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione. [145]

 

Sezione 4

Garanzia e controllo

 

     Art. 150. Caratteristiche delle garanzie preliminari

     (Articolo 102 del regolamento finanziario)

     1. Quando si esige da fornitori, imprenditori o prestatori di servizi la costituzione di una garanzia preliminare, questa deve coprire un importo ed un periodo sufficienti per consentire di farla valere.

     2. La garanzia è fornita da un istituto bancario o finanziario autorizzato. Tale garanzia può essere sostituita dalla fideiussione con vincolo di solidarietà prestata da un terzo.

     Tale garanzia è costituita in euro.

     Essa ha lo scopo di rendere l'istituto bancario o finanziario o il terzo garante in solido irrevocabilmente o garante a prima richiesta delle obbligazioni del contraente.

 

     Art. 151. Garanzia di buon fine

     (Articolo 102 del regolamento finanziario)

     1. Salvo il disposto di cui all'articolo 250, una garanzia di buon fine può essere richiesta dall'ordinatore secondo le condizioni commerciali d'uso per gli appalti di forniture e di servizi e secondo i capitolati d'oneri speciali per gli appalti di lavori.

     Questa garanzia è obbligatoria per gli appalti di lavori superiori a 345000 EUR.

     2. Una garanzia corrispondente al 10 % del valore totale dell'appalto può essere costituita mediante trattenuta all'atto dei pagamenti.

     Può essere sostituita da una trattenuta operata sul pagamento finale per costituire una garanzia fino al collaudo definitivo dei servizi, delle forniture o dei lavori.

     3. Le garanzie sono liberate come da contratto, salvo nei casi d'inesecuzione, di cattiva esecuzione o di ritardo nell'esecuzione dell'appalto. Esse sono trattenute proporzionalmente alla gravità del danno subito.

 

     Art. 152. Garanzie per prefinanziamenti [146]

     (Articolo 102 del regolamento finanziario)

     Nel caso di un prefinanziamento superiore a 150 000 EUR o nel caso previsto all’articolo 135, paragrafo 6, secondo comma, è richiesta la costituzione di una garanzia.

     Tuttavia, in funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente può decidere di non imporre tale obbligo se il contraente è un organismo pubblico.

     La garanzia viene liberata man mano che il prefinanziamento è detratto dai pagamenti intermedi o dai pagamenti a titolo di saldo versati al contraente a norma del contratto.

 

     Art. 153. Sospensioni in caso di errori o irregolarità

     (Articolo 103 del regolamento finanziario)

     1. La sospensione dell'esecuzione dell'appalto prevista all'articolo 103 del regolamento finanziario ha lo scopo di verificare l'esistenza di errori ed irregolarità sostanziali o di frodi presunte. Se non sono confermati, l'esecuzione dell'appalto riprende al termine della verifica.

     2. Costituisce errore o irregolarità sostanziale qualsiasi violazione di una disposizione contrattuale o legislativa risultante da un atto o da un'omissione che abbia o potrebbe avere per effetto di arrecare pregiudizio al bilancio comunitario.

 

CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto

 

     Art. 154. Identificazione del livello adeguato per il calcolo delle soglie

     (Articoli 104 e 105 del regolamento finanziario) [147]

     Spetta ad ogni ordinatore delegato o sottodelegato nell'ambito di ciascuna istituzione valutare se le soglie di cui all'articolo 105 del regolamento finanziario sono raggiunte.

 

     Art. 155. Appalti distinti e appalti in lotti [148]

     (Articoli 91 e 105 del regolamento finanziario)

     1. Il valore stimato di un appalto non può essere stabilito con l'intento di sottrarlo agli obblighi previsti dal presente regolamento. Nessun appalto può essere frazionato allo stesso fine.

     2. Quando l'oggetto di un appalto di forniture, di servizi o di lavori è ripartito in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, ai fini del calcolo globale della soglia pertinente si deve tener conto del valore di ogni singolo lotto.

     Se il valore globale dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 158, a ogni lotto si applica il disposto dell'articolo 90, paragrafo 1, e dell'articolo 91, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario, ad eccezione dei lotti il cui valore stimato è inferiore a 80000 EUR per gli appalti di servizi o di forniture o a un milione di EUR per gli appalti di lavori, purché l’importo cumulato del valore di questi lotti non superi il 20% del valore cumulato di tutti i lotti che formano l'appalto in oggetto. [149]

     3. Quando il previsto acquisto di forniture omogenee può dare luogo ad appalti simultanei in lotti separati, è preso come base per la valutazione della soglia pertinente il valore stimato della totalità dei lotti.

 

     Art. 156. Modalità di stima del valore di taluni appalti

     (Articolo 105 del regolamento finanziario)

     1. Ai fini del calcolo dell’importo stimato di un appalto, l'amministrazione aggiudicatrice include la remunerazione totale stimata dell'offerente.

     Quando un appalto prevede opzioni o un possibile rinnovo, la base del calcolo è l’importo totale massimo autorizzato, compreso il ricorso alle opzioni e il rinnovo.

     Si procede a tale stima al momento della trasmissione del bando di gara oppure, quando non sia prevista una simile pubblicità, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice inizia la procedura di aggiudicazione. [150]

     1 bis. Per i contratti quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione si prende in considerazione il valore massimo del complesso degli appalti previsti nel corso dell'intera durata dei contratti quadro o del sistema dinamico di acquisizione. [151]

     2. Per gli appalti di servizi, si tiene conto di quanto segue:

     a) per le assicurazioni, il premio da versare e altre forme di rimunerazione; [152]

     b) per servizi bancari o finanziari, gli onorari, le commissioni, gli interessi e gli altri tipi di rimunerazione;

     c) per gli appalti che comportano la progettazione, gli onorari, le commissioni da versare e altre forme di remunerazione. [153]

     3. Per gli appalti di servizi che non indicano un prezzo totale o per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, è presa come base per il calcolo dell'importo stimato:

     a) nel caso di appalti di durata determinata:

     i) pari o inferiore a quarantotto mesi per i servizi o a dodici mesi per le forniture, il valore totale per l'intera durata;

     ii) superiore a dodici mesi per le forniture, il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;

     b) nel caso di appalti di durata non determinata o, per i servizi, superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

     4. Per gli appalti di servizi o di forniture che presentano carattere di regolarità o siano destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, è preso come base uno dei due valori seguenti:

     a) il valore reale complessivo degli appalti successivi analoghi relativi alla stessa categoria di servizi o di prodotti aggiudicati nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedente, rettificato al fine di tener conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire entro i dodici mesi successivi al contratto iniziale;

     b) il valore stimato complessivo degli appalti successivi nei dodici mesi che seguono la prima prestazione o fornitura o nel corso della durata dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi.

     5. Per gli appalti di lavori, viene preso in considerazione, oltre all'importo dei lavori, il valore totale stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

 

     Art. 157. Soglie per gli avvisi di preinformazione [154]

     (Articolo 105 del regolamento finanziario)

     Le soglie di cui all'articolo 118, per la pubblicazione di un avviso di preinformazione, sono fissate come segue:

     a) 750000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi di cui all'allegato II A della direttiva n. 2004/18/CE;

     b) 5 278 000 EUR per gli appalti di lavori. [155]

 

     Art. 158. Soglie per l’applicazione delle procedure previste dalla direttiva n. 2004/18/CE

     (Articolo 105 del regolamento finanziario) [156]

     1. Le soglie di cui all’articolo 105 del regolamento finanziario sono le seguenti:

     a) 137 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi di cui all’allegato II A della direttiva 2004/18/CE, ad eccezione degli appalti di ricerca e sviluppo elencati nella categoria 8 di tale allegato;

     b) 211 000 EUR per gli appalti di servizi di cui all’allegato II B della direttiva 2004/18/CE e per gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo elencati nella categoria 8 dell’allegato II A della direttiva 2004/18/CE;

     c) 5 278 000 EUR per gli appalti di lavori. [157]

     2. I termini di cui all'articolo 105 del regolamento finanziario sono precisati agli articoli 140, 141 e 142.

 

     Art. 159. Prove in materia d'accesso agli appalti

     (Articoli 106 e 107 del regolamento finanziario)

     I capitolati d'oneri prescrivono agli offerenti di indicare lo Stato in cui hanno la sede o sono domiciliati, presentando le prove richieste in materia secondo la rispettiva legge nazionale.

 

TITOLO VI

SOVVENZIONI

 

CAPO 1

Campo d'applicazione

 

     Art. 160. Campo d'applicazione

     (Articolo 108 del regolamento finanziario)

     1. Il presente titolo non si applica alla procedura di concessione e di conclusione da parte della Commissione di convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 54 del regolamento finanziario, a titolo del cofinanziamento delle loro spese di funzionamento e per la messa a disposizione degli stanziamenti operativi la cui gestione è loro delegata, e con i beneficiari delle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 166 del suddetto regolamento.

     Le sovvenzioni versate nell'ambito delle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 166 del regolamento finanziario e delle convenzioni di sovvenzione con gli organismi di cui all'articolo 54 del suddetto regolamento sono disciplinate dal presente titolo.

     2. Sono inoltre disciplinati dal presente titolo:

     a) il beneficio inerente all'abbuono di interessi accordato su taluni prestiti;

     b) gli apporti di capitale, ad eccezione di quelli a favore di istituzioni finanziarie internazionali come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), e le sovvenzioni condizionali rimborsabili.

     3. Il presente titolo non si applica ai contributi delle Comunità a titolo di contribuzione ad organismi di cui sono membri.

 

     Art. 161. Azioni che possono essere sovvenzionate

     (Articolo 108 del regolamento finanziario)

     Un'azione sovvenzionabile a norma dell'articolo 108 del regolamento finanziario deve essere chiaramente identificata.

     Nessuna azione può essere frazionata con l'intento di sottrarla alle regole di finanziamento di cui al presente regolamento.

 

     Art. 162. Organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo

     (Articolo 108 del regolamento finanziario)

     Sono organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo:

     a) gli organismi europei attivi nei settori dell’istruzione, formazione, informazione, innovazione o ricerca e negli studi sulle politiche europee o in ogni attività che contribuisca a promuovere la cittadinanza o i diritti umani, o gli organismi europei di normalizzazione; [158]

     b) una rete europea rappresentativa di organismi senza scopo di lucro attivi negli Stati membri o in paesi terzi candidati, che promuovono principi e politiche rientranti negli obiettivi dei trattati.

 

     Art. 163. Partecipanti

     (Articolo 108 del regolamento finanziario)

     1. Le convenzioni specifiche di sovvenzioni possono essere inquadrate da convenzioni quadro di partenariato.

     2. Una convenzione quadro di partenariato può essere conclusa con beneficiari al fine di stabilire una relazione di cooperazione con la Commissione in una prospettiva a lungo termine.

     La convenzione quadro precisa gli obiettivi comuni, la natura delle azioni previste a titolo specifico o nell'ambito di un programma di lavoro annuale autorizzato, la procedura di concessione di sovvenzioni, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali del presente titolo, ed i diritti ed obblighi generali di ogni parte nell'ambito delle convenzioni.

     La durata di tali accordi non può essere superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare dall'oggetto della convenzione quadro.

     Gli ordinatori non possono ricorrere alle convenzioni quadro in modo abusivo o in modo che abbiano per oggetto o per effetto di violare i principi di trasparenza e di parità di trattamento tra i richiedenti.

     3. Le convenzioni quadro di partenariato sono assimilate a sovvenzioni per quanto attiene alla procedura d'attribuzione. Esse sono soggette alle procedure di pubblicità preliminare di cui all'articolo 167.

     4. Le sovvenzioni basate su convenzioni quadro di partenariato sono accordate secondo le procedure previste nelle suddette convenzioni, nel rispetto dei principi del presente titolo.

     Esse sono oggetto della pubblicità a posteriori di cui all'articolo 169.

     5. Solo le convenzioni basate su convenzioni quadro sono precedute da un impegno di bilancio.

 

     Art. 164. Contenuto delle convenzioni di sovvenzioni

     (Articolo 108 del regolamento finanziario)

     1. La convenzione precisa in particolare quanto segue:

     a) l'oggetto;

     b) il beneficiario;

     c) la durata, e precisamente:

     i) la data d'entrata in vigore e di scadenza;

     ii) la data d'inizio e la durata dell'azione o dell'operazione sovvenzionate;

     d) il finanziamento massimo possibile, sotto le seguenti forme:

     i) dell'importo massimo della sovvenzione;

     ii) del tasso massimo di finanziamento dei costi dell’azione o del programma di lavoro approvato, tranne nel caso dei contributi d’importo forfettario e delle tabelle di costi unitari di cui all’articolo 181, paragrafo 1; [159]

     e) la descrizione dettagliata dell'azione o, per una sovvenzione di funzionamento, il programma di lavoro approvato dall'ordinatore per l'esercizio;

     f) le condizioni generali applicabili a tutte le convenzioni dello stesso tipo, che includono in particolare la precisazione della legge applicabile alla convenzione, la giurisdizione competente in caso di controversia e l'accettazione da parte del beneficiario dei controlli della Commissione, dell'OLAF e della Corte dei conti, nonché delle norme di pubblicità a posteriori di cui all'articolo 169, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio; la convenzione può prevedere le modalità ed i termini di sospensione secondo l'articolo 183;

     g) il bilancio di previsione e la distinta dei costi ammissibili dell’azione o del programma di lavoro approvato, tranne nel caso dei contributi d’importo forfettario e delle tabelle di costi unitari di cui all’articolo 181, paragrafo 1; [160]

     h) quando l'attuazione dell'azione richiede l'aggiudicazione di appalti, i principi di cui all'articolo 184 o le norme sull'aggiudicazione degli appalti che il beneficiario è tenuto a rispettare;

     i) le responsabilità del beneficiario, in particolare per quanto attiene alla sana gestione finanziaria ed alla presentazione di relazioni finanziarie e d'attività;

     j) le modalità e i termini d'approvazione di queste relazioni e di pagamento da parte della Commissione.

     1 bis. Nella convenzione di sovvenzione si possono stabilire le disposizioni e le scadenze per la sospensione a norma dell’articolo 183. [161]

     2. Nei casi di cui all'articolo 163, la convenzione quadro precisa le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), punto i), d), punto ii), f), h), i) e j) del presente articolo.

     La convenzione specifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) c), d), e), g) e, se necessario, i).

     3. Le convenzioni di sovvenzioni possono essere modificate soltanto mediante clausole aggiuntive scritte. Le clausole aggiuntive non possono avere per oggetto o per effetto di apportare alle convenzioni modifiche che potrebbero rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

 

CAPO 2

Principi di concessione

 

     Art. 165. Regola sull'assenza di profitto

     (Articolo 109, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     1. La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario. Il profitto si definisce come segue:

     a) un'eccedenza dell'insieme delle entrate rispetto ai costi dell'azione rilevata alla presentazione della domanda di pagamento finale per una sovvenzione d'azione, salvo il disposto del secondo comma;

     b) un saldo eccedentario del bilancio di funzionamento di un organismo beneficiario di una sovvenzione di funzionamento.

     Per le azioni il cui oggetto è il rafforzamento della capacità finanziaria del beneficiario, nel settore delle azioni esterne, si considera profitto anche la distribuzione, ai membri dell'organismo beneficiario della sovvenzione per un'azione, dell'eccedenza del reddito derivato dalla sua attività con conseguente arricchimento personale dei membri medesimi.

     2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica per le borse di studio, di ricerca o di formazione professionale erogate a persone fisiche, né per i premi accordati in seguito a concorsi, né nel caso dei contributi d’importo forfettario e delle tabelle di costi unitari di cui all’articolo 181, paragrafo 1. [162]

     3. Nel caso di sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono uno scopo d’interesse europeo generale, la Commissione ha il diritto di recuperare la percentuale del profitto annuo corrispondente al contributo comunitario al bilancio di esercizio degli organismi beneficiari, quando questi sono finanziati anche da pubbliche autorità, che sono tenute a recuperare la percentuale del profitto annuo corrispondente al loro contributo. Nel calcolare l’importo da recuperare, non si tiene conto di contributi in natura a favore del bilancio di esercizio. [163]

 

     Art. 166. Programmazione annuale [164]

     (Articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     1. Ogni ordinatore competente predispone un programma annuale di lavoro in materia di sovvenzioni, che la Commissione adotta. Tale programma è pubblicato sul sito Internet della Commissione dedicato alle sovvenzioni, quanto prima all’inizio dell’esercizio e non oltre il 31 marzo di ciascun esercizio.

     Nel programma di lavoro figurano l'atto di base, gli obiettivi e il calendario degli inviti a presentare proposte, precisando il rispettivo importo indicativo ed i risultati perseguiti.

     2. Per apportare eventuali modifiche sostanziali al programma di lavoro nel corso dell’esercizio, è necessario procedere per ciascuna modifica all’adozione e alla pubblicazione supplementare, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 167. Contenuto degli inviti a presentare proposte

     (Articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     1. Gli inviti a presentare proposte precisano quanto segue:

     a) gli obiettivi perseguiti;

     b) i criteri d'ammissibilità, di selezione e d'attribuzione di cui agli articoli 114 e 115 del regolamento finanziario, nonché i relativi documenti giustificativi;

     c) le modalità del finanziamento comunitario;

     d) le modalità ed il termine finale di deposito delle proposte e la data possibile d'inizio delle azioni, nonché la data prevista per la chiusura della procedura d'attribuzione.

     2. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati nel sito Internet delle istituzioni europee e, eventualmente, su qualsiasi altro supporto adeguato, compresa la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per garantire la più ampia pubblicità presso i potenziali beneficiari.

 

     Art. 168. Eccezioni in materia di inviti a presentare proposte

     (Articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     1. Possono essere assegnate sovvenzioni senza invito a presentare proposte soltanto nei seguenti casi:

     a) nell'ambito dell'aiuto umanitario, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, e degli aiuti per situazioni di crisi ai sensi del paragrafo 2;

     b) in altri casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati;

     c) a favore di organismi che si trovano di diritto o di fatto in situazione di monopolio, debitamente motivata nella decisione di sovvenzione; [165]

     d) a favore di organismi identificati in un atto di base come beneficiari di una sovvenzione, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 31 del presente regolamento. [166]

     2. Una situazione di crisi, per dei paesi terzi, è una situazione che minaccia l'ordine pubblico e la sicurezza generale e delle persone, con il rischio di degenerare in conflitto armato o con la minaccia di destabilizzare il paese, e che potrebbe nuocere seriamente a quanto segue:

     a) alla salvaguardia dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione europea;

     b) alla sicurezza dell'Unione europea, al mantenimento della pace ed alla sicurezza internazionale, alla promozione della cooperazione internazionale o allo sviluppo ed al rafforzamento della democrazia, dello stato di diritto, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a norma dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 381/2001 del Consiglio.

 

     Art. 169. Pubblicità ex post

     (Articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     1. Tutte le sovvenzioni assegnate nel corso di un esercizio, tranne le borse versate a persone fisiche, sono pubblicate nel sito Internet delle istituzioni comunitarie nel corso del primo semestre che segue la chiusura dell'esercizio finanziario a titolo del quale sono state attribuite.

     Nei casi in cui la gestione è delegata agli organismi di cui all'articolo 54 del regolamento finanziario, se le informazioni non sono pubblicate direttamente nel sito Internet delle istituzioni comunitarie, figura almeno un rinvio all'indirizzo di tale sito.

     Possono anche essere pubblicate su qualsiasi altro supporto adeguato, compresa la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Sono pubblicati, con l'accordo del beneficiario, conformemente all'articolo 164, paragrafo 1, lettera f):

     a) il nome e l'indirizzo dei beneficiari;

     b) l'oggetto della sovvenzione;

     c) l’importo accordato e, tranne nel caso dei contributi d’importo forfettario e delle tabelle di costi unitari di cui all’articolo 181, paragrafo 1, il tasso di finanziamento dei costi dell’azione o del programma di lavoro approvato. [167]

     Si può derogare all'obbligo di cui al primo comma se la diffusione delle informazioni rischia di compromettere la sicurezza dei beneficiari o pregiudicare i loro interessi commerciali.

 

     Art. 170. Finanziamenti congiunti

     (Articolo 111 del regolamento finanziario)

     Un'azione può essere oggetto di un finanziamento congiunto su linee di bilancio distinte di competenza di più ordinatori.

 

     Art. 171. Retroattività per la gestione dell'aiuto umanitario e delle situazioni di crisi

     (Articolo 112 del regolamento finanziario)

     Per garantire un buono svolgimento delle operazioni d'aiuto umanitario o che si svolgono in situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 2, le spese sostenute da un beneficiario prima della data di presentazione della domanda sono ammissibili al finanziamento comunitario soltanto nei casi seguenti:

     a) quando le spese del richiedente riguardano la costituzione di scorte per l'attuazione dell'azione sovvenzionata;

     b) in via eccezionale, per motivi debitamente giustificati, quando la decisione di finanziamento e la convenzione di sovvenzione lo prevedono esplicitamente e a tale scopo fissano una data d'ammissibilità anteriore alla data di deposito della domanda.

 

     Art. 172. Cofinanziamenti esterni

     (Articolo 113 del regolamento finanziario)

     1. Il beneficiario giustifica l’importo dei cofinanziamenti ricevuti in risorse proprie o in forma di trasferimenti finanziari da parte di terzi o in natura, tranne nel caso dei contributi d’importo forfettario e delle tabelle di costi unitari di cui all’articolo 181, paragrafo 1. [168]

     2. Se lo ritiene necessario e adeguato, l’ordinatore competente può ammettere cofinanziamenti in natura. In tal caso il valore di tali apporti non deve eccedere: [169]

     a) o le spese realmente sostenute e debitamente giustificate da documenti contabili;

     b) o le spese generalmente ammesse sul mercato pertinente.

     Sono esclusi dal calcolo dell'importo del cofinanziamento gli apporti di tipo immobiliare di cui all'articolo 116, paragrafo 1.

     3. In caso di sovvenzioni d’importo totale inferiore o pari a 25 000 EUR, e in funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente può decidere di non imporre l’obbligo di fornire prove dei cofinanziamenti di cui al paragrafo 1.

     Quando a un singolo beneficiario sono concesse più sovvenzioni nel corso di un esercizio, la soglia di 25 000 EUR si applica al totale di tali sovvenzioni. [170]

 

CAPO 3

Procedura di concessione

 

     Art. 173. Domanda di finanziamento

     (Articolo 114 del regolamento finanziario)

     1. La domanda è presentata per mezzo dell'apposito formulario fornito dagli ordinatori competenti e secondo i criteri definiti nell'atto di base e nell'invito a presentare proposte.

     2. Nella domanda devono essere indicati lo status giuridico del richiedente e le sue capacità finanziarie e operative di effettuare l’azione o programma di lavoro formante oggetto della sua proposta, fatto salvo l’articolo 176, paragrafo 4.

     A tale scopo, il richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione sull’onore e, in caso di domande riguardanti sovvenzioni d’importo superiore a 25 000 EUR, ogni documento giustificativo richiesto dall’ordinatore competente, in funzione della sua valutazione dei rischi.

     L’obbligo di presentare tali documenti va indicato nell’invito a presentare proposte.

     I documenti giustificativi possono consistere, in particolare, nel conto profitti e perdite e nel bilancio patrimoniale dell’ultimo esercizio per il quale sono stati chiusi i conti. [171]

     3. Il bilancio dell'azione o il bilancio di funzionamento unito alla domanda deve essere in pareggio e deve indicare chiaramente le spese ammissibili al finanziamento comunitario, tranne nel caso degli importi forfettari di cui all'articolo 181, paragrafo 1.

     4. Quando la domanda riguarda la sovvenzione di un’azione per un importo superiore a 500 000 EUR oppure una sovvenzione di funzionamento d’importo superiore a 100 000 EUR, a tale domanda si deve presentare la relazione della revisione contabile effettuata da un revisore dei conti esterno autorizzato. Nella relazione devono essere certificati i conti riguardanti l’ultimo esercizio per il quale i conti sono disponibili.

     La disposizione del primo comma si applica soltanto alla prima domanda presentata dallo stesso beneficiario presso un ordinatore nel corso di uno stesso esercizio finanziario.

     In caso di convenzioni che vincolano la Commissione e più beneficiari, queste soglie si applicano a ciascun beneficiario.

     Nel caso dei partenariati di cui all’articolo 163, prima di concludere la convenzione quadro si deve presentare la relazione di revisione contabile di cui al primo comma, relativa agli ultimi due esercizi per i quali sono disponibili i conti.

     In funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente può non imporre l’obbligo della revisione contabile di cui al primo comma agli istituti d’istruzione secondaria e superiore e ai beneficiari che hanno accettato responsabilità solidali e congiunte, nel caso di convenzioni con più beneficiari.

     Il primo comma non si applica agli organismi pubblici e alle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 43, paragrafo 2. [172]

     5. Il richiedente indica le altre fonti e importi dei finanziamenti di cui beneficia o chiede di beneficiare nel corso dello stesso esercizio per la stessa azione o per altre azioni o a titolo delle sue attività correnti.

 

     Art. 174. Prove dell'ammissibilità dei richiedenti

     (Articolo 114 del regolamento finanziario)

     I richiedenti attestano sull'onore che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93 del regolamento finanziario. L'ordinatore competente, in base alla propria analisi dei rischi di gestione, può anche richiedere le prove di cui all'articolo 134. I richiedenti sono tenuti a fornire tali prove, salvo in cado d'impossibilità materiale riconosciuta dall'ordinatore competente.

 

     Art. 175. Sanzioni

     (Articolo 114 del regolamento finanziario)

     1. Ai richiedenti che si sono resi colpevoli di falsa dichiarazione possono essere inflitte sanzioni pecuniarie a norma dell'articolo 133, proporzionalmente al valore delle sovvenzioni in oggetto.

     Ai beneficiari dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione delle loro obbligazioni contrattuali possono essere inflitte sanzioni pecuniarie secondo le medesime condizioni.

     2. I richiedenti e i beneficiari che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli da 93 a 96 del regolamento finanziario possono inoltre essere esclusi dalle sovvenzioni e dagli appalti comunitari a norma dell'articolo 133.

 

     Art. 176. Criteri di selezione

     (Articolo 115, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     1. I criteri di selezione sono pubblicati nell'invito a presentare proposte e permettono di valutare la capacità finanziaria ed operativa del richiedente a realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

     2. Il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo di realizzazione dell'azione o l'esercizio sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento. Deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti, salvo disposizioni speciali dell'atto di base.

     3. La verifica della capacità finanziaria e operativa si basa in particolare sull’analisi di ciascuno dei documenti giustificativi di cui all’articolo 173, richiesti dall’ordinatore competente nell’invito a presentare proposte. [173]

     4. La verifica della capacità finanziaria di cui al paragrafo 3 non si applica alle persone fisiche beneficiarie di una borsa di studio, agli organismi pubblici e alle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 43, paragrafo 2.

     Nel caso dei partenariati di cui all'articolo 163, la verifica è effettuata prima della conclusione della convenzione quadro. [174]

 

     Art. 177. Criteri di attribuzione

     (Articolo 115, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     1. I criteri d'attribuzione sono pubblicati nell'invito a presentare proposte.

     2. I criteri d'attribuzione permettono di assegnare le sovvenzioni sia alle azioni che contribuiscono sensibilmente all'efficacia globale del programma comunitario che attuano, sia agli organismi il cui programma di lavoro persegue lo stesso risultato. Questi criteri sono definiti in modo da garantire anche la buona gestione dei fondi comunitari.

     L'applicazione di questi criteri permette di selezionare progetti di azioni o programmi di lavoro che garantiscono alla Commissione il rispetto dei suoi obiettivi e priorità e la visibilità del finanziamento comunitario.

     3. I criteri d'attribuzione sono definiti in modo da renderne possibile l'ulteriore valutazione.

 

     Art. 178. Valutazione delle domande ed attribuzione

     (Articolo 116 del regolamento finanziario)

     1. L'ordinatore competente nomina un comitato di valutazione delle proposte, salvo decisione della Commissione relativa ad un programma settoriale particolare.

     Il comitato è composto da almeno tre persone che rappresentano almeno due entità organizzative della Commissione, senza vincolo gerarchico tra di loro. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi, tali persone sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 52 del regolamento finanziario.

     Nelle rappresentanze ed unità locali di cui all'articolo 254 nonché negli organismi delegati di cui all'articolo 160, paragrafo 1, in mancanza di entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di vincolo gerarchico tra le entità organizzative.

     Esperti esterni possono assistere il comitato per decisione dell'ordinatore competente.

     2. Il comitato di valutazione può invitare un richiedente a completare o chiarire i documenti giustificativi che provano la sua capacità finanziaria ed operativa entro un dato termine.

     3. Alla fine dei lavori del comitato di valutazione, i membri firmano un verbale che riprende tutte le proposte esaminate, con la valutazione della loro qualità e l'indicazione di quelle che possono beneficiare di un finanziamento. Se necessario, il verbale determina un ordine di classificazione delle proposte esaminate.

     Il verbale è conservato a fini di riferimento ulteriore.

     4. L'ordinatore competente prende quindi una decisione che comprende almeno quanto segue:

     a) l'oggetto e l'importo globale della decisione;

     b) il nome dei beneficiari, il titolo delle azioni, gli importi considerati e le motivazioni della scelta, anche quando non condivida il parere del comitato di valutazione;

     c) i nomi dei richiedenti esclusi e le motivazioni della scelta.

     5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai beneficiari delle sovvenzioni che sono individuate nell'atto di base.

 

     Art. 179. Informazione dei richiedenti [175]

     (Articolo 116 del regolamento finanziario)

     I richiedenti vengono informati il più presto possibile, e in ogni caso entro 15 giorni di calendario dalla data alla quale la decisione di concessione è stata inviata ai beneficiari.

 

CAPO 4

Pagamento e controllo

 

     Art. 180. Giustificativi delle domande di pagamento

     (Articolo 117 del regolamento finanziario)

     1. Per ogni sovvenzione, il prefinanziamento può essere frazionato in più versamenti.

     Il versamento integrale del nuovo prefinanziamento è subordinato all’utilizzo di almeno il 70 % dell’importo totale di ogni prefinanziamento precedente.

     Se l’utilizzo dei prefinanziamenti precedenti è inferiore al 70 %, l’importo di ogni nuovo pagamento a titolo di prefinanziamento è ridotto in misura equivalente agli importi non utilizzati dei precedenti pagamenti a titolo di prefinanziamento.

     Ogni domanda di nuovo pagamento va corredata dalla nota delle spese sostenute dal beneficiario. [176]

     1 bis. Il beneficiario autocertifica che le informazioni figuranti nelle richieste di pagamento sono complete, affidabili e veritiere, fatto salvo il disposto dell’articolo 104. Inoltre, egli certifica che i costi sostenuti possono essere considerati ammissibili, a norma della convenzione di sovvenzione, e che le richieste di pagamento sono avvalorate da documenti giustificativi adeguati e verificabili. [177]

     2. In base alla sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente può chiedere, come giustificativo di ogni pagamento, un certificato relativo ai rendiconti finanziari e ai relativi conti, rilasciato da un revisore dei conti autorizzato o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico funzionario competente e indipendente. Per le sovvenzioni di azioni o di funzionamento, il certificato va allegato alla domanda di pagamento. Nel certificato si deve attestare, secondo la metodologia approvata dall’ordinatore competente, che i costi dichiarati dal beneficiario nei rendiconti finanziari sui quali si basa la domanda di pagamento rispondono alla verità, sono accuratamente registrati e sono ammissibili a norma della convenzione di sovvenzione.

     Tranne quando si tratti d’importi forfettari e di finanziamenti a tasso fisso, il certificato relativo ai rendiconti finanziari e ai relativi conti è obbligatorio per i pagamenti intermedi per ogni esercizio e per i pagamenti a titolo di saldo nei seguenti casi:

     a) sovvenzioni di azione pari o superiori a 750000 EUR;

     b) sovvenzioni di funzionamento pari o superiori a 100000 EUR.

     In funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente può anche non imporre l’obbligo di presentare il certificato relativo ai rendiconti finanziari e ai relativi conti per i seguenti beneficiari:

     a) gli organismi pubblici e le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 43;

     b) i beneficiari di sovvenzioni in materia di aiuto umanitario e di gestione delle situazioni di crisi, salvo per il pagamento del saldo;

     c) per il pagamenti del saldo, i beneficiari di sovvenzioni in materia umanitaria che hanno firmato una convenzione quadro di partenariato di cui all’articolo 163 ed hanno un sistema di controllo che offre garanzie equivalenti per quei pagamenti.

     In caso di convenzione che vincola la Commissione e più beneficiari, le soglie di cui al secondo comma, lettera a) e b) si applicano a ciascun beneficiario. [178]

 

     Art. 181. Finanziamenti forfettari [179]

     (Articolo 117 del regolamento finanziario)

     1. Oltre che per borse e premi, la Commissione può autorizzare il ricorso a contributi d’importo forfettario pari o inferiori a 10000 EUR e a tabelle di costi unitari. Inoltre la Commissione può autorizzare indennità diarie per le spese di missione, in base alla tabella allegata allo statuto o a quella approvata ogni anno dalla Commissione stessa.

     2. A vantaggio del medesimo beneficiario possono essere cumulate più forme di finanziamento di cui al paragrafo 1, per sopperire a categorie diverse di costi ammissibili.

     Nella decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione determina per il totale di tali finanziamenti l’importo massimo autorizzato per sovvenzione o tipo di sovvenzione.

     3. La convenzione di sovvenzione può autorizzare il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti del beneficiario, al tasso massimo del 7% del totale dei costi diretti ammissibili dell'azione, tranne nel caso che il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio comunitario. Il massima del 7% può essere superato mediante decisione motivata della Commissione.

     4. Per garantire il rispetto dei principi di cofinanziamento, assenza di profitto e sana gestione finanziaria, le forme di funzionamento di cui al paragrafo 1 e le condizioni del loro eventuale cumulo sono valutate e determinate dalla Commissione. Almeno ogni due anni, esse sono riesaminate dall’ordinatore competente. La Commissione conferma o modifica di conseguenza la decisione iniziale di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 182. Garanzie preliminari

     (Articolo 118 del regolamento finanziario)

     1. Nell’intento di limitare i rischi finanziari relativi ai pagamenti a titolo di prefinanziamento, in funzione della sua valutazione dei rischi l’ordinatore competente può esigere che il beneficiario costituisca preliminarmente una garanzia d’importo massimo pari all’importo del prefinanziamento, oppure può frazionare il pagamento in più versamenti.

     Tuttavia, per le sovvenzioni di valore pari o inferiore a 10 000 EUR, l’ordinatore competente può esigere che il beneficiario costituisca preliminarmente una garanzia soltanto in casi debitamente motivati.

     L’ordinatore competente può esigere la costituzione di una garanzia, in funzione della sua valutazione dei rischi, anche in considerazione del metodo di finanziamento previsto nella convenzione di sovvenzione.

     La garanzia eventualmente richiesta è soggetta alla valutazione e all’accettazione dell’ordinatore responsabile. [180]

     2. La garanzia è richiesta quando il prefinanziamento costituisce oltre l’80 % dell’importo totale della sovvenzione, e purché il suo importo sia superiore a 60 000 EUR.

     Per le organizzazioni non governative attive nel settore delle azioni esterne, tale garanzia è richiesta per i prefinanziamenti superiori ad un milione di euro o che rappresentano oltre il 90 % dell'importo totale della sovvenzione.

     La garanzia deve coprire un periodo sufficiente per consentire di farla valere. [181]

     3. La garanzia è fornita da un istituto bancario o finanziario riconosciuto, avente sede in uno degli Stati membri. Nel caso che il beneficiario risieda in un paese terzo, l'ordinatore competente può accettare la garanzia fornita da un istituto bancario o finanziario stabilito in quel paese terzo, se ritiene che questa presenti garanzie e caratteristiche equivalenti a quelle fornite da un istituto bancario o finanziario avente sede in uno Stato membro.A richiesta del beneficiario e previa accettazione dell’ordinatore competente, la garanzia può essere sostituita da una fideiussione solidale costituita da un terzo o da una garanzia solidale, irrevocabile e incondizionata dei beneficiari di un'azione che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.

     Tale garanzia è costituita in euro.

     Essa ha lo scopo di rendere l'organismo, il terzo o gli altri beneficiari, garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta delle obbligazioni del beneficiario della sovvenzione. [182]

     4. La garanzia è liberata in base alla liquidazione del prefinanziamento, mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo effettuati a favore del beneficiario, alle condizioni previste nella convenzione di sovvenzione.

     Nei casi di cui al paragrafo 1, secondo comma, la garanzia è liberata soltanto al pagamento del saldo. [183]

     5. L'ordinatore può derogare all'obbligo di cui al paragrafo 2 quando si tratti di organismi pubblici e delle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 43.

     L'ordinatore competente può anche esonerare da tale obbligo i beneficiari che hanno concluso una convenzione quadro di partenariato conformemente all'articolo 163.

 

     Art. 183. Sospensione e riduzione della sovvenzione [184]

     (Articolo 119 del regolamento finanziario)

     L'ordinatore competente sospende i pagamenti nei seguenti casi:

     a) in caso d’inesecuzione, di esecuzione difettosa o di esecuzione parziale o tardiva dell'azione o del programma di lavoro autorizzato;

     b) quando sono stati versati importi superiori ai massimali di finanziamento stabiliti dalla convenzione;

     c) quando gli importi pagati a norma della convenzione di sovvenzione sono superiori ai costi effettivi che il beneficiario ha sostenuto per l’azione oppure quando, a posteriori, il bilancio di funzionamento rivela un'eccedenza.

     A seconda della fase della procedura, dopo aver dato al beneficiario o ai beneficiari la possibilità di presentare osservazioni, l’ordinatore competente riduce la sovvenzione o ne chiede il rimborso fino alla debita concorrenza da parte del beneficiario o dei beneficiari.

 

CAPO 5

Esecuzione

 

     Art. 184. Appalti d'esecuzione

     (Articolo 120 del regolamento finanziario)

     1. Quando l'attuazione delle azioni sovvenzionate richiede l'aggiudicazione di un appalto, i beneficiari delle sovvenzioni attribuiscono l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, ossia quella che presenta la migliore relazione qualità/prezzo, nel rispetto dei principi della trasparenza e della parità di trattamento dei potenziali contraenti e dell'assenza di confitti d'interessi.

     2. Ai fini del paragrafo 1, l'ordinatore può imporre ai beneficiari il rispetto di norme particolari, tenendo conto in particolare del valore degli appalti interessati, dell'importanza relativa del contributo comunitario nel costo totale dell'azione e del rischio di gestione.

     In questo caso, tali norme sono previste nella convenzione di sovvenzione.

 

TITOLO VII

RENDICONTO E CONTABILITÀ

 

CAPO 1

Rendiconto

 

     Art. 185. Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio

     (Articolo 122 del regolamento finanziario)

     La relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio espone fedelmente quanto segue:

     a) il conseguimento degli obiettivi dell'esercizio, secondo il principio della sana gestione finanziaria;

     b) la situazione finanziaria e gli eventi che hanno esercitato un'incidenza significativa sulle attività svolte durante l'esercizio.

 

     Art. 186. Deroga ai principi contabili

     (Articolo 124 del regolamento finanziario)

     Qualora i contabili ritengano che in un caso particolare sia necessario derogare al contenuto dei principi contabili di cui agli articoli da 187 a 194, la deroga deve essere segnalata e debitamente motivata nell'allegato di cui all'articolo 203.

 

     Art. 187. Principio della continuità delle attività

     (Articolo 124 del regolamento finanziario)

     1. Il principio della continuità delle attività significa che, ai fini dell'elaborazione degli stati finanziari, le istituzioni e gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario sono considerati con durata di vita illimitata.

     2. Quando elementi oggettivi indicano che un'istituzione o un organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario cesserà l'attività, il contabile presenta l'informazione nell'allegato, precisando i motivi. Egli applica le norme contabili per determinare il valore di liquidazione dell'istituzione o dell'organismo interessato.

 

     Art. 188. Principio della prudenza

     (Articolo 124 del regolamento finanziario)

     Il principio della prudenza significa che gli attivi o i prodotti non sono sopravvalutati e i passivi e gli oneri non sono sottovalutati. Tuttavia, il principio della prudenza non permette di creare riserve occulte o di accantonamenti eccessivi.

 

     Art. 189. Principio della costanza dei metodi

     (Articolo 124 del regolamento finanziario)

     1. Il principio della costanza dei metodi significa che la struttura degli elementi che compongono gli stati finanziari, i metodi di contabilità e le norme di valutazione, non può essere modificata da un esercizio all'altro.

     2. Il contabile della Commissione può derogare al principio della costanza dei metodi soltanto in casi eccezionali, in particolare nei seguenti:

     a) in occasione di un cambiamento significativo della natura delle operazioni dell'entità;

     b) quando la modificazione apportata consente una presentazione più adeguata delle operazioni contabili.

 

     Art. 190. Principio della comparabilità delle informazioni

     (Articolo 124 del regolamento finanziario)

     1. Il principio della comparabilità delle informazioni significa che ogni voce degli stati finanziari riporta l'indicazione dell'importo relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente.

     2. Quando la presentazione o la classificazione di uno degli elementi degli stati finanziari è modificata a norma del paragrafo 1, gli importi corrispondenti dell'esercizio precedente sono resi comparabili e adeguati.

     Se è impossibile procedere all'adeguamento, occorre indicarlo nell'allegato di cui all'articolo 203.

 

     Art. 191. Principio dell'importanza relativa

     (Articolo 124 del regolamento finanziario)

     1. Il principio dell'importanza relativa significa che tutte le operazioni aventi carattere significativo ai fini dell'informazione necessaria sono riprese negli stati finanziari. L'importanza relativa si apprezza in particolare rispetto alla natura dell'operazione o del suo importo.

     2. È possibile il raggruppamento di più operazioni nei casi seguenti:

     a) la natura delle operazioni è identica anche se l'importo è considerevole;

     b) l'importo delle operazioni è trascurabile;

     c) il raggruppamento favorisce la chiarezza degli stati finanziari.

 

     Art. 192. Principio della non compensazione

     (Articolo 124 del regolamento finanziario)

     Il principio della non compensazione significa che la compensazione non è ammessa tra crediti e debiti, mentre è ammessa tra oneri e proventi solo quando questi risultino dalla stessa operazione, da operazioni simili o da operazioni di copertura, e sempre che non siano singolarmente considerati.

 

     Art. 193. Principio della preminenza della sostanza sulla forma

     (Articolo 124 del regolamento finanziario)

     Il principio della preminenza della sostanza sulla forma significa che gli eventi contabili ripresi negli stati finanziari sono presentati in funzione della loro natura economica.

 

     Art. 194. Principio della contabilità per competenza

     (Articolo 125 del regolamento finanziario)

     1. Il principio della contabilità per competenza significa che le operazioni e gli eventi sono contabilizzati nel momento in cui si verificano e non in occasione del pagamento o del recupero effettivi. Sono registrati nei conti degli esercizi ai quali si riferiscono.

     2. I metodi contabili di cui all'articolo 133 del regolamento finanziario precisano per ogni operazione il fatto generatore dell'iscrizione in contabilità.

 

     Art. 195. Valutazione degli elementi d'attivo e di passivo [185]

     (Articolo 125 del regolamento finanziario)

     [1. La valutazione degli elementi d'attivo e di passivo si basa sul prezzo d'acquisizione o sul prezzo di costo. Tuttavia, il valore degli elementi dell'attivo immobilizzato che non sia finanziario e delle spese di impianto è diminuito degli ammortamenti. Inoltre, una diminuzione del valore di un elemento d'attivo può fare oggetto di una diminuzione di valore e un aumento del passivo esigibile può fare oggetto di un accantonamento.

     2. Le norme e i metodi contabili di cui all'articolo 133 del regolamento finanziario possono stabilire che tutti o solo parte degli elementi sono valutati con un valore diverso da quello del prezzo d'acquisizione.]

 

     Art. 196. Accantonamenti [186]

     (Articolo 125 del regolamento finanziario)

     [Un accantonamento è costituito soltanto se sussistono le tre condizioni seguenti:

     a) esiste un'obbligazione attuale risultante da un evento passato;

     b) è probabile che sarà necessaria un'uscita di risorse rappresentative di vantaggi economici per estinguere l'obbligazione;

     c) l'importo dell'obbligazione non può essere stimato in modo affidabile.]

 

     Art. 197. Composizione del bilancio finanziario [187]

     (Articolo 126 del regolamento finanziario)

     [1. Il bilancio finanziario è composto dalle diverse voci raggruppate in titoli e sottotitoli.

     2. Le voci dell'attivo sono classificate in ordine crescente di liquidità e quelle del passivo in ordine crescente d'esigibilità.]

 

     Art. 198. Presentazione del bilancio finanziario [188]

     (Articolo 126 del regolamento finanziario)

     [Ai fini della presentazione del bilancio finanziario, il contabile riprende almeno le rubriche seguenti:

     Attivo

     - Spese di impianto

     - Immobilizzazioni immateriali

     - Immobilizzazioni materiali

     - Immobilizzazioni finanziarie

     - Crediti a più di un anno

     - Scorte

     - Crediti fino ad un anno al massimo

     - Tesoreria ed equivalenti di tesoreria

     - Conti provvisori e di regolarizzazione

     Passivo

     - Patrimonio (costituito dal risultato economico dell'esercizio, del risultato riportato degli esercizi precedenti e delle riserve)

     - Accantonamenti

     - Debiti a più di un anno

     - Debiti ad un anno al massimo

     - Conti provvisori e di regolarizzazione]

 

     Art. 199. Conto del risultato economico

     (Articolo 126 del regolamento finanziario)

     Il conto del risultato economico riflette i proventi e gli oneri dell'esercizio che sono classificati in funzione della loro natura.

 

     Art. 200. Presentazione del conto del risultato economico [189]

     (Articolo 126 del regolamento finanziario)

     [Ai fini della presentazione del conto del risultato economico, il contabile si basa sullo schema minimo seguente:

     Entrate di gestione

     - Spese di gestione

     = Risultato di gestione

     + Risultato finanziario

     = Risultato delle attività ordinarie

     + Risultati eccezionali

     = Risultato dell'esercizio]

 

     Art. 201. Tabelle dei flussi di tesoreria

     (Articolo 126 del regolamento finanziario)

     La tabella dei flussi di tesoreria riflette i movimenti della tesoreria.

     La tesoreria è costituita dai seguenti elementi:

     a) liquidità;

     b) conti e depositi bancari a vista;

     c) altri valori disponibili che possono rapidamente essere trasformati in denaro ed il cui valore è stabile.

 

     Art. 202. Classificazione dei flussi di tesoreria [190]

     (Articolo 126 del regolamento finanziario)

     [1. La tabella dei flussi di tesoreria riflette i movimenti di tesoreria classificati in flussi di gestione, flussi d'investimento e flussi finanziari.

     2. Il flusso di tesoreria di gestione riprende i movimenti di tesoreria risultanti dalle attività ordinarie.

     3. Il flusso di tesoreria d'investimento riprende i movimenti di tesoreria risultanti dall'acquisizione o dalla vendita delle immobilizzazioni.

     4. Il flusso di tesoreria finanziario riprende i movimenti di tesoreria risultanti da prestiti e mutui e da qualsiasi altra fonte finanziaria.]

 

     Art. 203. Allegato agli stati finanziari

     (Articolo 126 del regolamento finanziario)

     L'allegato di cui all'articolo 126 del regolamento finanziario è parte integrante degli stati finanziari. Esso comporta almeno le seguenti informazioni:

     a) i principi contabili, le norme ed i metodi contabili;

     b) le note esplicative che forniscono informazioni supplementari non presentate nel corpo degli stati finanziari ma necessarie per una rappresentazione fedele;

     c) gli impegni fuori bilancio con indicazione dei diritti e degli obblighi che non sono inclusi nel bilancio finanziario e che possono esercitare un'influenza considerevole sul patrimonio, sulla situazione finanziaria o sul risultato dell'entità interessata.

 

     Art. 204. Note esplicative

     (Articolo 126 del regolamento finanziario)

     Le note esplicative sono presentate con riferimento incrociato alle voci degli stati finanziari ai quali si riferiscono e nel medesimo ordine di presentazione.

 

     Art. 205. Conto del risultato dell'esecuzione del bilancio

     (Articolo 127 del regolamento finanziario)

     1. Il conto del risultato dell'esecuzione del bilancio comporta quanto segue:

     a) un'informazione sulle entrate comprendente:

     i) l'evoluzione delle previsioni del bilancio in entrate;

     ii) l'esecuzione del bilancio in entrate;

     iii) l'evoluzione dei diritti accertati.

     b) informazioni che illustrano l'evoluzione della totalità degli stanziamenti d'impegno e di pagamento disponibili;

     c) informazioni che illustrano l'impiego della totalità degli stanziamenti d'impegno e di pagamento disponibili;

     d) informazioni sull'evoluzione degli impegni ancora da pagare, riportati dall'esercizio precedente o impegnati nel corso dell'esercizio.

     2. Per quanto riguarda le informazioni sulle entrate, è unito anche uno stato dal quale risulta, per ciascuno Stato membro, la ripartizione degli importi ancora da recuperare alla fine dell'esercizio corrispondenti a risorse proprie coperte da un ordine di riscossione.

 

     Art. 206. Allegato al conto del risultato dell'esecuzione del bilancio

     (Articolo 127 del regolamento finanziario)

     L'allegato al conto del risultato dell'esecuzione del bilancio di cui all'articolo 127 del regolamento finanziario comprende almeno quanto segue:

     a) le informazioni sui principi di bilancio, sui tipi di stanziamenti e sulla struttura del bilancio;

     b) le informazioni sugli impegni ancora da liquidare;

     c) le informazioni necessarie alla buona comprensione dell'esecuzione del bilancio.

 

CAPO 2

(Capo 3 del regolamento finanziario)

Contabilità

 

Sezione 1

Organizzazione contabile

 

     Art. 207. Organizzazione contabile

     (Articolo 132 del regolamento finanziario)

     1. Il contabile di ogni istituzione ed organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario elabora e tiene aggiornata una documentazione che descrive l'organizzazione e le procedure contabili della propria istituzione.

     2. Ai fini della compilazione degli stati finanziari, il ricorso ai rilevamenti extracontabili è limitato al massimo.

     3. Le entrate e le spese di bilancio sono registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 208 secondo la natura economica dell'operazione, in entrate o in spese correnti o in capitale.

 

     Art. 208. Sistemi informatici

     (Articolo 132 del regolamento finanziario)

     1. La contabilità è tenuta con l'ausilio di un sistema informatico integrato.

     2. L'organizzazione della contabilità tenuta mediante sistemi e sottosistemi informatici impone una descrizione completa dei sistemi e sottosistemi.

     Tale descrizione definisce il contenuto di tutti i campi di dati e precisa il modo in cui il sistema tratta le singole operazioni. Precisa in qual modo il sistema garantisce l'esistenza di una pista di controllo completa per ciascuna operazione e per qualsiasi modificazione apportata ai sistemi e sottosistemi informatici, in modo da poter identificare in qualsiasi momento la natura e l'autore dei cambiamenti.

     Le descrizioni dei sistemi e dei sottosistemi contabili informatici segnalano, se necessario, i legami esistenti tra questi ed il sistema contabile centrale, in particolare per quanto concerne il trasferimento dei dati e il raffronto dei saldi.

     3. L'accesso ai sistemi e sottosistemi informatici è limitato alle persone incluse in un elenco di utenti autorizzati, tenuto ed aggiornato da ciascuna istituzione.

 

Sezione 2

Libri contabili

 

     Art. 209. Libri contabili

     (Articolo 135 del regolamento finanziario)

     1. Ogni istituzione od organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario tiene un libro giornale, un libro mastro ed un inventario.

     2. I libri contabili consistono in documenti informatici perfettamente identificati dal contabile e che offrono ogni garanzia in materia di prova.

     3. Le scritture del libro giornale sono riportate nei conti del libro mastro, dettagliate secondo il piano contabile di cui all'articolo 212.

     4. Il libro giornale ed il libro mastro possono essere dettagliati in giornali ausiliari e libri ausiliari il cui numero è determinato dall'importanza e dalle esigenze.

     5. Le scritture registrate nei giornali e libri ausiliari sono centralizzate almeno ogni mese nel libro giornale e nel libro mastro.

 

     Art. 210. Situazione contabile generale

     (Articolo 135 del regolamento finanziario)

     Ogni istituzione ed organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario elabora una situazione contabile che riflette tutti i conti della contabilità generale, compresi i conti saldati nel corso dell'esercizio, ciascuno dei quali comporta quanto segue:

     a) il numero del conto;

     b) la denominazione;

     c) il totale degli addebiti;

     d) il totale degli accrediti;

     e) il saldo.

 

     Art. 211. Corrispondenza tra i dati contabili [191]

     (Articolo 135 del regolamento finanziario)

     1. I dati iscritti nel libro mastro generale sono tenuti e organizzati in modo da giustificare il contenuto di ogni conto figurante nella situazione contabile generale.

     2. Per l’inventario delle immobilizzazioni si applicano gli articoli da 220 a 227.

 

Sezione 3

Piano contabile

 

     Art. 212. Piano contabile [192]

     (Articolo 135 del regolamento finanziario)

     1. Il piano contabile è stabilito dal contabile della Commissione.

     2. Il piano contabile raggruppa i conti in classi.

     Ogni classe può essere divisa in gruppi e sottogruppi, in funzione delle necessità.

     3. Il piano contabile prevede almeno le classi seguenti:

     a) per i conti di bilancio:

     i) classe 1: conti di capitali propri, di accantonamento e di debito ad oltre un anno,

     ii) classe 2: conti delle spese di impianto, di attivi immobilizzati e di crediti a oltre un anno,

     iii) classe 3: conti di magazzino,

     iv) classe 4: conti di crediti e di debiti ad oltre un anno,

     v) classe 5: conti finanziari,

     b) per i conti di gestione:

     i) classe 6: conti accesi alle spese,

     ii) classe 7: conti delle entrate,

     c) per i conti speciali:

     classi 8 e 9: conti speciali.

     d) per le operazioni fuori bilancio:

     classe 0: operazioni fuori bilancio.

     4. Il contenuto di ogni conto e di ogni classe e il relativo funzionamento sono determinati dal piano contabile.

 

Sezione 4

Registrazione

 

     Art. 213. Scritture contabili

     (Articolo 135 del regolamento finanziario)

     1. Le scritture sono tenute secondo il metodo detto della "partita doppia" a norma del quale, ogni movimento o variazione registrato nella contabilità è rappresentato da una scrittura che stabilisce un'equivalenza tra l'addebito e l'accredito ai diversi conti cui la scrittura si riferisce.

     2. Il controvalore in euro di un'operazione espressa in una moneta diversa dall'euro è calcolato e contabilizzato.

     Le operazioni in moneta dei conti rivalutabili sono oggetto di una rivalutazione monetaria almeno in occasione di ogni chiusura contabile.

     La rivalutazione è effettuata ai corsi determinati a norma dell'articolo 8.

     Il corso di cambio da applicare per la conversione tra l'euro e un'altra valuta, ai fini della stesura del bilancio al 31 dicembre dell'anno N, è quello dell'ultimo giorno lavorativo dell'anno N. [193]

     3. Nelle norme contabili di cui all’articolo 133 del regolamento finanziario si devono precisare le regole per la conversione e la nuova valutazione da prevedere ai fini della contabilità per competenza. [194]

 

     Art. 214. Registrazioni contabili

     (Articolo 135 del regolamento finanziario)

     Ogni registrazione contabile precisa l'origine, il contenuto e l'imputazione di ogni dato ed i riferimenti del documento giustificativo pertinente.

 

     Art. 215. Documenti giustificativi

     (Articolo 135 del regolamento finanziario)

     1. Ogni scrittura si basa su un documento giustificativo datato e numerato, su supporto cartaceo o su un supporto che garantisca l'affidabilità e la conservazione del suo contenuto per i periodi di cui all'articolo 49.

     2. Le operazioni della stessa natura, realizzate nello stesso luogo e nello stesso giorno, possono essere riepilogate su un documento giustificativo unico.

 

     Art. 216. Registrazione nel libro giornale

     (Articolo 135 del regolamento finanziario)

     Le operazioni contabili sono registrate nel libro giornale secondo uno dei seguenti metodi, l'uno dei quali non esclude l'altro:

     a) giorno per giorno, operazione per operazione;

     b) mediante riepilogo mensile dei totali delle operazioni, a condizione che vengano conservati tutti i documenti che permettono di verificare tali operazioni giorno per giorno, operazione per operazione.

 

     Art. 217. Convalida della registrazione

     (Articolo 135 del regolamento finanziario)

     1. Il carattere definitivo delle registrazioni nel libro giornale e in un libro d'inventario è garantito da una procedura di convalida che vieta qualsiasi modificazione o soppressione della registrazione.

     2. Al più tardi prima della presentazione degli stati finanziari definitivi è applicata una procedura di chiusura destinata a fissare la cronologia e garantire l'intangibilità delle registrazioni.

 

Sezione 5

Riconciliazione e verifica

 

     Art. 218. Riconciliazione

     (Articolo 135 del regolamento finanziario)

     1. I saldi dei conti della situazione contabile generale sono riconciliati periodicamente ed almeno in occasione della chiusura annuale con i dati dei sistemi di gestione utilizzati dagli ordinatori per la gestione degli elementi patrimoniali e per l'alimentazione quotidiana del sistema contabile.

     2. Periodicamente, ed almeno in occasione di ogni chiusura dei conti, il contabile verifica se i dati del libro d'inventario di cui all'articolo 209 corrispondono alla realtà, ed in particolare come segue:

     a) gli averi in banca, mediante riconciliazione degli estratti conto trasmessi dalle istituzioni finanziarie,

     b) i fondi detenuti in cassa, mediante riconciliazione con i dati del libro di cassa.

     Per quanto riguarda i conti delle immobilizzazioni, la verifica è realizzata secondo l'articolo 224.

     3. I conti interistituzionali di collegamento sono riconciliati e liquidati mensilmente.

     4. I conti provvisori sono esaminati annualmente dal contabile al fine di procedere quanto prima alla loro liquidazione.

 

Sezione 6

Contabilità di bilancio

 

     Art. 219. Contabilità di bilancio

     (Articolo 137 del regolamento finanziario)

     1. La contabilità di bilancio registra quanto segue, per ogni suddivisione del bilancio:

     a) per quanto riguarda le spese:

     i) gli stanziamenti autorizzati nel bilancio iniziale, gli stanziamenti iscritti nei bilanci rettificativi, gli stanziamenti riportati, gli stanziamenti aperti a seguito della riscossione di entrate con destinazione specifica, gli stanziamenti risultanti da storni e la somma totale degli stanziamenti così disponibili;

     ii) gli impegni ed i pagamenti dell'esercizio;

     b) per quanto riguarda le entrate:

     i) le previsioni iscritte nel bilancio iniziale, le previsioni iscritte nei bilanci rettificativi, le entrate con destinazione specifica e la somma totale delle previsioni così formulate;

     ii) i diritti accertati e le riscossioni dell'esercizio;

     c) la registrazione degli impegni ancora da pagare e delle entrate ancora da recuperare degli esercizi precedenti.

     Gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento di cui al primo comma sono registrati e seguiti separatamente.

     Sono anche registrati nella contabilità di bilancio gli impegni accantonati globali relativi al FEAOG, sezione "garanzia", e i pagamenti corrispondenti.

     Detti impegni sono presentati tenendo conto dell'insieme degli stanziamenti del FEAOG, sezione "garanzia".

     2. La contabilità di bilancio consente di seguire separatamente quanto segue:

     a) l'impiego degli stanziamenti riportati e degli stanziamenti dell'esercizio;

     b) la liquidazione degli impegni che restano da liquidare.

     Per quanto riguarda le entrate, i crediti ancora da riscuotere degli esercizi precedenti sono seguiti separatamente.

     3. La contabilità di bilancio può essere organizzata in modo da consentire una contabilità analitica.

     4. La contabilità di bilancio è tenuta mediante sistemi informatici in libri o su schede.

 

CAPO 3

(Capo 4 del regolamento finanziario)

Inventario delle immobilizzazioni

 

     Art. 220. Inventario delle immobilizzazioni

     (Articolo 138 del regolamento finanziario)

     Il sistema d'inventario delle immobilizzazioni è elaborato dall'ordinatore con l'assistenza del contabile. Il sistema d'inventario fornisce tutte le informazioni necessarie alla tenuta della contabilità ed alla conservazione degli attivi.

 

     Art. 221. Conservazione dei beni

     (Articolo 138 del regolamento finanziario)

     Le istituzioni decidono, ciascuna per quanto la riguarda, le disposizioni relative alla conservazione dei beni ripresi nei bilanci finanziari rispettivi e determinano gli uffici amministrativi responsabili del sistema d'inventario.

 

     Art. 222. Iscrizione dei beni nell’inventario [195]

     (Articolo 138 del regolamento finanziario)

     Si devono iscrivere nell’inventario e registrare nei conti delle immobilizzazioni tutti i beni acquisiti, non di consumo, la cui durata d’utilizzo è superiore a un anno e il cui prezzo di vendita o costo di produzione è superiore a quello indicato nelle norme contabili adottate ai sensi dell’articolo 133 del regolamento finanziario.

 

     Art. 223. Contenuto dell'inventario per i beni

     (Articolo 138 del regolamento finanziario)

     L'inventario riprende un'adeguata descrizione del bene, ne precisa l'ubicazione, la data d'acquisizione ed il costo unitario.

 

     Art. 224. Controlli dell'inventario

     (Articolo 138 del regolamento finanziario)

     I controlli dell'inventario da parte delle istituzioni sono eseguiti in modo da accertare l'esistenza materiale di ciascun bene e della sua conformità all'iscrizione in inventario. Il controllo è effettuato nell'ambito di un programma annuale di verifica, tranne che per le immobilizzazioni materiali ed immateriali il controllo delle quali è effettuato su base almeno triennale.

 

     Art. 225. Rivendita dei beni

     (Articolo 138 del regolamento finanziario)

     I membri, i funzionari o agenti ed ogni altro personale delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario non possono essere acquirenti dei beni rivenduti dalle istituzioni ed organismi, tranne quando tali beni sono rivenduti mediante procedura di aggiudicazione pubblica.

 

     Art. 226. Procedura di vendita dei beni immobilizzati

     (Articolo 138 del regolamento finanziario)

     1. Le vendite dei beni immobilizzati sono oggetto di un'adeguata pubblicità locale quando il valore d'acquisto unitario di questi beni è pari o superiore a 8100 EUR. Il periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'ultimo avviso e la stipulazione del contratto di vendita è di almeno quattordici giorni di calendario.

     Esse sono oggetto di un avviso di vendita pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, quando il valore d'acquisto unitario dei beni è pari o superiore a 391100 EUR. Può inoltre essere fatta adeguata pubblicità nella stampa degli Stati membri. Il periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e la stipulazione del contratto di vendita è di almeno un mese.

     2. Si può rinunciare alla pubblicità, quando il suo costo eccede l'utile atteso dell'operazione.

     3. Nelle vendite dei beni immobilizzati le istituzioni devono mirare ad ottenere in ogni caso il miglior prezzo.

 

     Art. 227. Procedura di cessione dei beni immobilizzati

     (Articolo 138 del regolamento finanziario)

     La cessione, a titolo oneroso o gratuito, lo scarto, la locazione e la scomparsa in seguito a perdita, furto o altre cause, dei beni inventariati sono registrati dall'ordinatore con una dichiarazione o un verbale.

     La dichiarazione o il verbale constatano in particolare l'eventuale obbligo di sostituzione a carico del funzionario o dell'agente delle Comunità o di qualsiasi altra persona.

     La disponibilità di beni immobili o di grandi impianti può essere concessa a titolo gratuito mediante contratti ed è oggetto di una comunicazione annuale al Parlamento europeo ed al Consiglio in sede di presentazione del progetto preliminare di bilancio.

 

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

TITOLO I

(TITOLO II DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO)

FONDI STRUTTURALI

 

     Art. 228. Rimborso degli acconti

     (Articolo 157 del regolamento finanziario)

     Conformemente alla normativa sui fondi strutturali e di coesione, il rimborso totale o parziale degli acconti versati a titolo di un intervento non ha per effetto la riduzione della partecipazione dei fondi all'intervento interessato.

     Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f) del regolamento finanziario.

 

TITOLO II

(TITOLO III DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO)

RICERCA

 

     Art. 229. Tipologia delle azioni

     (Articolo 160 del regolamento finanziario)

     1. Gli stanziamenti di ricerca e di sviluppo tecnologico sono eseguiti mediante l'esecuzione di azioni dirette, di azioni indirette nell'ambito del programma quadro di ricerca di cui all'articolo 166 del trattato CE, nonché delle azioni di cui all'articolo 165 del medesimo trattato mediante la partecipazione a programmi ed attività concorrenziali svolte su base concorrenziale dal Centro comune di ricerca (CCR).

     2. Le azioni dirette sono eseguite dagli istituti del CCR e di norma integralmente finanziate dal bilancio. Consistono in quanto segue:

     a) programmi di ricerca;

     b) attività di ricerca esplorativa;

     c) attività di sostegno scientifico e tecnico di natura istituzionale.

     3. Le azioni indirette consistono in programmi realizzati nell'ambito di contratti stipulati con terzi. Il CCR può partecipare a questi contratti secondo le stesse condizioni dei terzi.

     4. Al fine di assicurare la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria in materia di ricerca, la Commissione può prendere iniziative secondo il disposto dell'articolo 165 del trattato CE ed imputare al bilancio spese di carattere esclusivamente amministrativo.

     5. Oltre ai programmi specifici di cui all'articolo 166, paragrafo 3 del trattato CE, la Comunità può adottare quanto segue:

     a) programmi complementari ai quali partecipano soltanto alcuni Stati membri, secondo l'articolo 168 del trattato CE;

     b) programmi avviati da diversi Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture create per l'esecuzione di detti programmi, secondo l'articolo 169 del trattato CE;

     c) azioni di cooperazione con paesi terzi od organizzazioni internazionali, secondo l'articolo 170 del trattato CE,

     d) imprese comuni, secondo l'articolo 171 del trattato CE.

     6. Le altre attività di natura concorrenziale svolte dal CCR consistono in quanto segue:

     a) attività di supporto scientifico e tecnico nei programmi quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico, di norma finanziate integralmente dal bilancio;

     b) attività per conto di terzi.

 

     Art. 230. Disposizioni relative al CCR

     (Articolo 161 del regolamento finanziario)

     1. Le previsioni di crediti di cui all'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento finanziario, sono trasmesse al contabile affinché vengano registrate.

     2. Quando le attività realizzate dal CCR per conto di terzi implicano l'aggiudicazione di un appalto, la procedura d'aggiudicazione rispetta i principi di trasparenza e di parità di trattamento.

 

TITOLO III

(TITOLO IV DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO)

Azioni esterne

 

CAPO 1

Disposizioni generali

 

     Art. 231. Azioni finanziabili

     (Articolo 162 del regolamento finanziario)

     Gli stanziamenti relativi alle azioni di cui al titolo IV, capo 1 della seconda parte del regolamento finanziario possono finanziare in particolare appalti, sovvenzioni, compresi gli abbuoni di interessi, prestiti speciali, la garanzia di prestiti ed azioni di assistenza finanziaria, di sostegno di bilancio e altre forme specifiche di sostegno di bilancio.

 

CAPO 2

Esecuzione delle azioni

 

     Art. 232. Convenzione di finanziamento con gestione decentrata

     (Articolo 166 del regolamento finanziario)

     1. Prima della conclusione di una convenzione di finanziamento relativa all'esecuzione di un'azione destinata ad essere gestita in modo decentrato, l'ordinatore competente si assicura, con verifiche su documenti e in loco, che il sistema di gestione, utilizzato dal paese terzo beneficiario per la gestione dei fondi comunitari, sia conforme all'articolo 164, paragrafo 1 del regolamento finanziario.

     2. Ogni convenzione di finanziamento conclusa nell'ambito della gestione decentrata contiene espressamente, in tutto o in parte secondo il grado di decentramento convenuto, disposizioni aventi l'oggetto seguente:

     a) garantire il rispetto dei criteri di cui all'articolo 164, paragrafo 1 del regolamento finanziario;

     b) precisare che, qualora cessi l'applicazione dei criteri minimi di cui all'articolo 164, paragrafo 1 del regolamento finanziario, l'esecuzione della convenzione può essere sospesa dalla Commissione;

     c) determinare il procedimento contraddittorio di liquidazione dei conti che permetta di chiamare in causa la responsabilità del paese terzo a norma dell'articolo 53, paragrafo 5 del regolamento finanziario;

     d) prevedere i sistemi di rettifiche finanziarie di cui all'articolo 53, paragrafo 5 del regolamento finanziario e precisati all'articolo 42, in particolare il ricorso al recupero mediante compensazione.

 

     Art. 233. Prestiti speciali

     (Articolo 166 del regolamento finanziario)

     Ogni progetto d'investimento finanziato con un prestito speciale implica la stipulazione di un contratto di prestito tra la Commissione, che agisce in nome delle Comunità, ed il mutuatario.

 

     Art. 234. Conti bancari

     (Articolo 166 del regolamento finanziario)

     1. Per l'esecuzione dei pagamenti nella moneta dello Stato beneficiario, vengono aperti conti in euro presso un’istituzione finanziaria in quello Stato beneficiario o in uno degli Stati membri, a nome della Commissione o, di comune accordo, a nome del beneficiario. I titoli di questi conti permettono l'identificazione dei fondi interessati. [196]

     2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati in funzione delle necessità reali di tesoreria. I trasferimenti sono effettuati in euro e convertiti, se necessario, nella moneta dello Stato beneficiario all'atto dell'esigibilità dei pagamenti da effettuare, a norma degli articoli 7 e 8.

 

CAPO 3

Aggiudicazione degli appalti

 

     Art. 235. Locazione d'immobili

     (Articolo 167 del regolamento finanziario)

     Possono essere finanziati con gli stanziamenti operativi destinati alle azioni esterne soltanto gli appalti immobiliari relativi alla locazione di immobili già costruiti al momento della firma del contratto di locazione. Questi appalti sono oggetto della pubblicazione di cui all'articolo 119.

 

     Art. 236. Definizioni

     (Articolo 167 del regolamento finanziario)

     1. Gli appalti di servizi comprendono gli appalti di studi e di assistenza tecnica.

     Si tratta di un appalto di studi quando il contratto concluso tra il prestatore di servizi e l'amministrazione aggiudicatrice riguarda, tra l'altro, gli studi attinenti all'individuazione e alla preparazione dei progetti, gli studi di fattibilità, gli studi economici e di mercato, gli studi tecnici, le valutazioni ed i controlli.

     Si tratta di un appalto di assistenza tecnica quando il prestatore di servizi è incaricato di esercitare una funzione consultiva, oppure è chiamato ad assumere la direzione o la supervisione di un progetto o a mettere a disposizione gli esperti precisati nell'appalto.

     2. Quando un paese terzo dispone nella sua amministrazione o entità a partecipazione pubblica di personale di gestione qualificato, gli appalti possono essere eseguiti direttamente da tali uffici o entità in economia.

 

     Art. 237. Disposizioni specifiche relative alle soglie e modalità di aggiudicazione degli appalti esterni

     (Articolo 167, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario)

     1. Gli articoli da 118 a 121, eccetto per le definizioni, l'articolo 122, paragrafi 3 e 4, l'articolo 123, gli articoli da 126 a 129, l'articolo 131, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 139, paragrafo 2, gli articoli da 140 a 146, l'articolo 148 e gli articoli 151 e 152 non si applicano agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 167, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento finanziario, o per conto delle medesime.

     L'attuazione delle disposizioni in materia di appalti del presente capo è oggetto di una decisione della Commissione.

     2. In caso d'inosservanza delle procedure previste dalle disposizioni di cui al paragrafo 1, le spese relative alle operazioni in causa non sono ammissibili al finanziamento comunitario.

     3. Agli appalti aggiudicati nell'ambito dell'aiuto alimentare si applica il regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione.

     4. Il presente capo non si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 167, paragrafo 1, lettera b) del regolamento finanziario quando, eseguiti i controlli di cui all'articolo 35, la Commissione le ha autorizzate ad applicare le loro procedure d'aggiudicazione di appalti nell'ambito di una gestione decentrata.

 

     Art. 238. Appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 167, paragrafo 1, lettera c) del regolamento finanziario

     (Articolo 167, paragrafo 1, lettera c) del regolamento finanziario)

     1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 167, paragrafo 1, lettera c) del regolamento finanziario.

     2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle azioni condotte a norma del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio.

     3. Le procedure d'aggiudicazione degli appalti da applicare nelle fattispecie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono oggetto di una decisione della Commissione nel rispetto dei principi di cui all'articolo 184.

     4. In caso d'inosservanza delle procedure di cui al paragrafo 3, le spese relative alle operazioni in causa non sono ammissibili al finanziamento comunitario.

 

     Art. 239. Pubblicità e non discriminazione

     (Articoli 167 e 168 del regolamento finanziario)

     La Commissione prende le misure atte a garantire, a parità di condizioni, la partecipazione più ampia possibile alle gare relative agli appalti finanziati dalla Comunità. A tal fine, occorre in particolare quanto segue:

     a) garantire in modo adeguato ed entro termini soddisfacenti la pubblicazione preliminare degli avvisi di preinformazione, dei bandi di gara e degli avvisi di attribuzione;

     b) eliminare qualsiasi pratica discriminatoria o qualsiasi specifica tecnica di natura tale da ostacolare un'ampia partecipazione, a parità di condizioni, delle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 168 del regolamento finanziario.

 

     Art. 240. Misure di pubblicità

     (Articolo 167 del regolamento finanziario)

     1. Per le gare d’appalto internazionali, l’avviso di preinformazione va inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee il più presto possibile nel caso degli appalti di forniture e di servizi e nei tempi più brevi nel caso degli appalti di lavori, dopo che è stata adottata la decisione di autorizzazione del relativo piano. [197]

     2. Ai fini del presente capo, il bando di gara è pubblicato:

     a) almeno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet per le gare d'appalto internazionali;

     b) almeno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dello Stato beneficiario o con qualsiasi mezzo di comunicazione equivalente per le gare d'appalto locali.

     Qualora il bando di gara sia pubblicato anche localmente, esso deve essere identico a quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet e deve essere pubblicato simultaneamente. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet è assicurata dalla Commissione. L'eventuale pubblicazione locale è a cura del beneficiario.

     3. L'avviso di aggiudicazione è inviato a partire dalla firma del contratto.

 

     Art. 241. Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi

     (Articolo 167 del regolamento finanziario)

     1. Le soglie e procedure di cui all'articolo 167 del regolamento finanziario sono stabilite nel modo seguente per gli appalti di servizi:

     a) contratti di valore pari o superiore a 200 000 EUR: procedura internazionale ristretta, ai sensi degli articoli 122, paragrafo 2 e 240, paragrafo 2, lettera a); [198]

     b) appalti di valore inferiore a 200000 EUR: procedura negoziata concorrenziale di cui al paragrafo 3, sempre che sia impossibile o infruttuoso il ricorso ad un contratto quadro esistente.

     Gli appalti di valore pari o inferiore a 5 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un’unica offerta. [199]

     2. Nella procedura ristretta internazionale di cui al paragrafo 1, lettera a), il bando di gara indica il numero di candidati che sono invitati a presentare un'offerta. Per gli appalti di servizi, il numero degli offerenti si situa tra quattro ed otto candidati. Il numero di candidati ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza reale.

     L'elenco dei candidati prescelti è pubblicato nel sito Internet della Commissione.

     Se i candidati che soddisfano i criteri di selezione o i livelli minimi di capacità sono in numero inferiore a quello minimo, l’amministrazione aggiudicatrice può invitare a presentare un’offerta soltanto i candidati rispondenti ai criteri per la presentazione delle offerte. [200]

     3. Nell’ambito della procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), l’amministrazione aggiudicatrice compila un elenco di almeno tre offerenti, a sua scelta. Tale procedura comprende una gara competitiva limitata, senza pubblicazione dell’avviso, è denominata procedura competitiva negoziata e non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 124.

     L’apertura e la valutazione delle offerte sono effettuate da un comitato di valutazione, dotato della necessaria competenza tecnica ed amministrativa. I membri di tale comitato devono firmare una dichiarazione d’imparzialità.

     Se, dopo aver consultato gli offerenti, l’amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un’offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l’appalto può essere attribuito a tale offerta, purché essa soddisfi i criteri di aggiudicazione. [201]

     4. Le offerte sono inviate in busta doppia, vale a dire in un pacco o busta esterna contenente due buste distinte e sigillate, sulle quali compare la scritta: Busta A "offerta tecnica" e Busta B "offerta finanziaria". La busta esterna indica:

     a) l'indirizzo indicato nella documentazione di gara per la presentazione delle offerte;

     b) il riferimento al bando di gara al quale l'offerente risponde;

     c) se necessario, i numeri dei lotti per i quali un'offerta è presentata;

     d) la menzione "Da non aprire prima della seduta d'apertura delle offerte", redatta nella lingua della documentazione di gara.

     Se la documentazione di gara prevede colloqui, il comitato di valutazione può procedere ad un colloquio con i principali rappresentanti del gruppo degli esperti proposti da ciascun offerente fra le offerte tecnicamente accettabili, dopo avere formulato le conclusioni provvisorie scritte e prima di concludere definitivamente la valutazione delle offerte tecniche. In questo caso, gli esperti, di preferenza collettivamente se si tratta di un gruppo, sono interrogati dal comitato di valutazione, ad intervalli di tempo ravvicinati per permettere raffronti. Gli incontri si svolgono in base ad un profilo di colloquio precedentemente convenuto dal comitato di valutazione ed applicato ai diversi esperti o gruppi convocati. Il giorno e l'ora del colloquio devono essere comunicati agli offerenti con almeno dieci giorni di calendario di anticipo. In caso di forza maggiore, che impedisce all'offerente di essere presente al colloquio, gli viene trasmessa una nuova convocazione. [202]

     5. I criteri d'aggiudicazione dell'appalto servono ad identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

     La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa risulta da una ponderazione tra la qualità tecnica ed il prezzo delle offerte secondo una proporzione di ripartizione 80/20. A tal fine:

     a) i punti attribuiti alle offerte tecniche sono moltiplicati per un coefficiente di 0,80;

     b) i punti attribuiti alle offerte finanziarie sono moltiplicati per un coefficiente di 0,20.

 

     Art. 242. Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di servizi

     (Articolo 167 del regolamento finanziario)

     1. Per gli appalti di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata, in base a un’unica offerta, nei seguenti casi: [203]

     a) quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in oggetto, e in nessun caso ad esse imputabili, non è compatibile con i termini richiesti per le procedure di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento finanziario;

     b) quando le prestazioni sono affidate ad organismi pubblici o ad istituzioni o associazioni senza scopo di lucro ed hanno per oggetto azioni a carattere istituzionale o sono mirate all'assistenza a popolazioni nel settore sociale;

     c) per prestazioni che prolungano servizi già avviati, alle condizioni previste nel paragrafo 2;

     d) quando una gara d'appalto è rimasta senza esito, ossia non sono state presentate offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo o finanziario, nel qual caso, dopo l'annullamento della gara d'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può avviare negoziati con l'offerente o gli offerenti di sua scelta, che hanno partecipato alla gara d'appalto, sempre che le condizioni iniziali dell'appalto non siano state modificate in modo sostanziale;

     e) quando l'appalto fa seguito ad un concorso e secondo le norme pertinenti deve essere attribuito al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso, nel qual caso tutti i vincitori sono invitati a partecipare alla negoziazione;

     f) per i servizi la cui esecuzione, per ragioni tecniche o attinenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, può essere affidata soltanto ad un prestatore determinato;

     g) quando è fallito un unico tentativo di ricorrere alla procedura competitiva negoziata dopo aver proposto, senza successo, un contratto quadro. In tal caso, dopo aver annullato la procedura competitiva negoziata, l’amministrazione aggiudicatrice può negoziare con uno o più offerenti, da essa scelti tra quelli che hanno risposto al bando di gara, purché non vengano alterati sostanzialmente i termini originari del contratto. [204]

     Ai fini del primo comma, lettera a) sono assimilati a situazioni di estrema urgenza, gli interventi effettuati nell'ambito delle situazioni di crisi di cui all'articolo 168, paragrafo 2. L'ordinatore delegato, se del caso di concerto con gli altri ordinatori delegati interessati, constata la situazione di estrema urgenza e riesamina la sua decisione periodicamente alla luce del principio della sana gestione finanziaria.

     Quando l’amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione, per ricorrere alla procedura negoziata è necessario il consenso preliminare dell’ordinatore competente. [205]

     2. Le prestazioni che prolungano servizi di cui al paragrafo 1, lettera c) sono le seguenti:

     a) prestazioni complementari non indicate nell'appalto principale, ma che, a seguito di una circostanza imprevista, sono diventate necessarie all'esecuzione dell'appalto, a condizione che la prestazione complementare non possa essere tecnicamente o economicamente distinta dall'appalto principale senza causare un grave inconveniente all'amministrazione aggiudicatrice, e che l'importo cumulato delle prestazioni complementari non superi il 50 % del valore dell'appalto principale;

     b) prestazioni supplementari, consistenti nel ripetere servizi analoghi a quelli affidati al contraente del primo contratto di servizi, purché:

     i) sia stato pubblicato l’avviso di gara d’appalto per la prima prestazione di servizi e vi siano state indicate con chiarezza la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per la prestazione di nuovi servizi relativi al progetto e la stima dei relativi costi;

     ii) tale estensione dell’appalto abbia carattere unico e durata e valore non superiori a quelli dell’appalto iniziale. [206]

 

     Art. 243. Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture

     (Articolo 167 del regolamento finanziario)

     1. Le soglie e procedure di cui all'articolo 167 del regolamento finanziario sono stabilite nel modo seguente per gli appalti di forniture:

     a) appalti di valore pari o superiore a 150 000 EUR: procedura aperta internazionale, ai sensi degli articoli 122, paragrafo 2, e 240, paragrafo 2, lettera a); [207]

     b) appalti di valore pari o superiore a 30 000 EUR ma inferiore a 150 000 EUR: procedura aperta locale, ai sensi degli articoli 122, paragrafo 2, e 240, paragrafo 2, lettera b); [208]

     c) appalti di valore inferiore a 30000 EUR: procedura negoziata concorrenziale a norma del paragrafo 2.

     Gli appalti di valore inferiore o pari a 5 000 EUR possono essere attribuiti in base a un’unica offerta. [209]

     2. Nell’ambito della procedura di cui al paragrafo 1, lettera c), l’amministrazione aggiudicatrice compila un elenco di almeno tre fornitori, a sua scelta. Tale procedura comprende una gara competitiva limitata, senza pubblicazione dell’avviso di gara, è denominata procedura competitiva negoziata e non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 124.

     L’apertura e la valutazione delle offerte sono effettuate da un comitato di valutazione, dotato della necessaria competenza tecnica ed amministrativa. I membri di tale comitato devono firmare una dichiarazione d’imparzialità.

     Se, dopo aver consultato i fornitori, l’amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un’offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l’appalto può essere attribuito a tale offerta, purché essa soddisfi i criteri di aggiudicazione. [210]

     3. Ogni offerta tecnica e finanziaria è inviata, in un pacco o busta esterna, in una unica busta sigillata recante quanto segue:

     a) l'indirizzo indicato nella documentazione di gara per la presentazione delle offerte;

     b) il riferimento al bando di gara al quale l'offerente risponde;

     c) se necessario, i numeri dei lotti per i quali un'offerta è presentata;

     d) la menzione "Da non aprire prima della seduta d'apertura delle offerte", redatta nella lingua della documentazione di gara.

     All'ora e nel luogo indicato nella documentazione di gara, un comitato di valutazione procede all'apertura delle offerte in seduta pubblica. All'atto dell'apertura delle offerte devono essere annunciati i nomi degli offerenti, i prezzi proposti, l'esistenza della garanzia di offerta richiesta, nonché qualsiasi altra formalità che l'amministrazione aggiudicatrice reputa necessaria.

     4. Nel caso di un appalto di forniture, senza servizio di assistenza post-vendita, l'unico criterio di attribuzione è il prezzo.

     Nel caso in cui le proposte relative al servizio di assistenza post-vendita o ad una formazione presentino un'importanza particolare, viene scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa, in considerazione della qualità tecnica del servizio offerto e del prezzo proposto.

 

     Art. 244. Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di forniture

     (Articolo 167 del regolamento finanziario)

     1. Gli appalti di forniture possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata in base a un’unica offerta, nei seguenti casi: [211]

     a) quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in oggetto, e in nessun caso ad esse imputabili, non è compatibile con i termini richiesti per le procedure di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento finanziario;

     b) quando è giustificato dalla natura o dalle caratteristiche particolari di alcune forniture, ad esempio quando l'esecuzione dell'appalto è riservata esclusivamente ai titolari dei brevetti o delle licenze che ne disciplinano l'uso;

     c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore iniziale e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare prodotti di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione dei quali comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche eccessive;

     d) quando una gara d'appalto è rimasta infruttuosa, ossia non è stata presentata alcuna offerta che meriti di essere presa in considerazione sul piano qualitativo o finanziario; in tal caso, dopo l'annullamento della gara d'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può avviare negoziati con l'offerente o gli offerenti di sua scelta, che hanno partecipato alla gara d'appalto, sempre che le condizioni iniziali dell'appalto non siano state modificate in modo sostanziale;

     e) quando sono falliti due tentativi di ricorrere alla procedura competitiva negoziata, ossia quando non è stata presentata nessuna offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico o nessuna offerta apprezzabile sul piano qualitativo e/o finanziario: in tal caso, dopo aver annullato la procedura competitiva negoziata, l’amministrazione aggiudicatrice può negoziare con uno o più offerenti, da essa scelti tra quelli che hanno risposto al bando di gara, purché non vengano alterati sostanzialmente i termini originari del contratto. [212]

     Quando l’amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione, per ricorrere alla procedura negoziata è necessario il consenso preliminare dell’ordinatore competente. [213]

     2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a) sono assimilati a situazioni di estrema urgenza gli interventi effettuati nell'ambito delle situazioni di crisi di cui all'articolo 168, paragrafo 2. L'ordinatore delegato, se necessario di concerto con gli altri ordinatori delegati interessati, constata la situazione di estrema urgenza e riesamina la sua decisione periodicamente con riferimento al principio della sana gestione finanziaria.

 

     Art. 245. Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori

     (Articolo 167 del regolamento finanziario)

     1. Le soglie e procedure di cui all'articolo 167 del regolamento finanziario sono stabilite nel modo seguente per gli appalti di lavori:

     a) appalti di valore pari o superiore a 5 milioni di EUR:

     i) in linea di principio, procedura aperta internazionale ai sensi degli articoli 122, paragrafo 2, e 240, paragrafo 2, lettera a);

     ii) a titolo eccezionale, tenuto conto della particolarità di determinati lavori e previo accordo dell’ordinatore competente, se l’amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione, procedura ristretta internazionale ai sensi degli articoli 122, paragrafo 2, e 240, paragrafo 2, lettera a); [214]

     b) appalti di valore pari o superiore a 300 000 EUR ma inferiore a 5 milioni di EUR: procedura aperta locale, ai sensi degli articoli 122, paragrafo 2, e 240, paragrafo 2, lettera a); [215]

     c) appalti di valore inferiore a 300000 EUR: procedura negoziata concorrenziale ai sensi del paragrafo 2.

     Gli appalti di valore inferiore o pari a 5 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un’unica offerta. [216]

     2. Nell’ambito della procedura di cui al paragrafo 1, lettera c), l’amministrazione aggiudicatrice compila un elenco di almeno tre offerenti, a sua scelta. Tale procedura comprende una gara competitiva limitata, senza pubblicazione dell’avviso, è denominata procedura competitiva negoziata e non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 124.

     L’apertura e la valutazione delle offerte sono effettuate da un comitato di valutazione, dotato della necessaria competenza tecnica ed amministrativa. I membri di tale comitato devono firmare una dichiarazione d’imparzialità.

     Se, dopo aver consultato gli offerenti, l’amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un’offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l’appalto può essere aggiudicato a tale offerta, purché essa soddisfi i criteri di aggiudicazione. [217]

     3. I criteri di selezione concernono la capacità dell'offerente di eseguire appalti analoghi in particolare con riferimento a lavori eseguiti negli ultimi anni. Una volta effettuata la selezione su detta base ed eliminate le offerte non conformi, il solo criterio di aggiudicazione dell'appalto è il prezzo dell'offerta.

     4. Ogni offerta tecnica e finanziaria è inviata, in un pacco o busta esterna, in una unica busta sigillata recante quanto segue:

     a) l'indirizzo indicato nella documentazione di gara per la presentazione delle offerte;

     b) il riferimento al bando di gara al quale l'offerente risponde;

     c) se del caso, i numeri dei lotti per i quali un'offerta è presentata;

     d) la menzione "da non aprire prima della seduta d'apertura delle offerte", redatta nella lingua della documentazione di gara.

     All'ora e nel luogo indicato nella documentazione di gara, un comitato di valutazione procede all'apertura delle offerte in seduta pubblica. All'atto dell'apertura delle offerte devono essere annunciati i nomi degli offerenti, i prezzi proposti, l'esistenza della garanzia di offerta richiesta, nonché qualsiasi altra formalità che l'amministrazione aggiudicatrice reputa necessaria.

 

     Art. 246. Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di lavori

     (Articolo 167 del regolamento finanziario)

     1. Gli appalti di lavori possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata in base a un’unica offerta, nei seguenti casi: [218]

     a) quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in oggetto, e in nessun caso ad esse imputabili, non è compatibile con i termini richiesti per le procedure di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento finanziario;

     b) per i lavori complementari non figuranti nel primo contratto stipulato che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione del lavoro, alle condizioni previste nel paragrafo 2;

     c) quando una gara d'appalto è rimasta senza esito, ossia non sono state presentate offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo o finanziario; in tal caso, dopo l'annullamento della gara d'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può avviare negoziati con l'offerente o gli offerenti di sua scelta, che hanno partecipato alla gara d'appalto, sempre che le condizioni iniziali dell'appalto non siano state modificate in modo sostanziale;

     d) quando sono falliti due tentativi di ricorrere alla procedura competitiva negoziata, ossia quando non è stata presentata nessuna offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico o nessuna offerta apprezzabile sul piano qualitativo e/o finanziario. In tal caso, dopo aver annullato la procedura competitiva negoziata, l’amministrazione aggiudicatrice può negoziare con uno o più offerenti, da essa scelti tra quelli che hanno risposto al bando di gara, purché non vengano alterati sostanzialmente i termini originari del contratto. [219]

     Ai fini del primo comma, lettera a), sono assimilati a situazioni di estrema urgenza, gli interventi effettuati nell'ambito delle situazioni di crisi di cui all'articolo 168, paragrafo 2. L'ordinatore delegato, se necessario di concerto con gli altri ordinatori delegati interessati, constata la situazione di estrema urgenza e riesamina la sua decisione periodicamente con riferimento al principio della sana gestione finanziaria.

     Quando l’amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione, per ricorrere alla procedura negoziata è necessario il consenso preliminare dell’ordinatore competente. [220]

     2. I lavori complementari di cui al paragrafo 1, lettera b) sono aggiudicati all'imprenditore che esegue tale lavoro, alle condizioni seguenti:

     a) che tali lavori non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti al beneficiario;

     b) che tali lavori, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo completamento;

     c) che l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non superi il 50 % dell'importo dell'appalto principale.

 

     Art. 247. Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti immobiliari

     (Articolo 167 del regolamento finanziario)

     Gli appalti immobiliari di cui all'articolo 235 possono essere aggiudicati con procedura negoziata previa indagine del mercato locale e previo accordo della Commissione se questa non è l'amministrazione aggiudicatrice.

 

     Art. 248. Scelta della procedura d'aggiudicazione per gli appalti misti

     (Articolo 167 del regolamento finanziario)

     Nel caso di appalti che riguardano sia la prestazione di servizi sia la fornitura di beni o l'esecuzione di lavori, l'amministrazione aggiudicatrice, previo accordo della Commissione se questa non è l'amministrazione aggiudicatrice, determina le soglie e le procedure pertinenti in funzione dell'aspetto predominante, valutato sulla base del valore relativo e dell'importanza operativa delle varie componenti dell'appalto.

 

     Art. 249. Documenti della gara d'appalto

     (Articolo 167 del regolamento finanziario)

     1. I documenti della gara d'appalto di cui all'articolo 130 sono elaborati sulla base delle migliori prassi internazionali e secondo le disposizioni del presente capo per quanto riguarda le misure di pubblicità ed i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti.

     2. Per gli appalti di servizi, la documentazione di gara contiene i documenti seguenti:

     a) le istruzioni agli offerenti, che devono indicare, tra l'altro:

     i) il tipo di appalto;

     ii) i criteri d'aggiudicazione dell'appalto e la loro rispettiva ponderazione;

     iii) la possibilità ed il calendario di eventuali colloqui;

     iv) l'autorizzazione eventuale delle varianti;

     v) la proporzione di subappalto eventualmente autorizzato;

     vi) il bilancio massimo disponibile per l'appalto;

     vii) la moneta in cui l'offerta va espressa;

     b) l'elenco ristretto dei candidati prescelti (citando il divieto di associazione tra gli stessi);

     c) le condizioni generali degli appalti di servizi;

     d) le condizioni speciali che precisano, completano o derogano alle condizioni generali;

     e) i termini di riferimento del calendario di previsione del progetto e le date a decorrere dalle quali gli esperti principali devono rendersi disponibili;

     f) la distinta dei prezzi (da compilarsi a cura dell'offerente);

     g) il modulo di offerta;

     h) il modulo di appalto;

     i) i moduli di garanzia bancaria, o di una istituzione analoga, per i pagamenti di prefinanziamenti.

     3. Per gli appalti di forniture, la documentazione di gara contiene i documenti seguenti:

     a) le istruzioni agli offerenti, che devono indicare, tra l'altro:

     i) i criteri di selezione e d'aggiudicazione dell'appalto;

     ii) l'autorizzazione eventuale delle varianti;

     iii) la moneta in cui l'offerta va espressa;

     b) le condizioni generali degli appalti di forniture;

     c) le condizioni speciali che precisano, completano o derogano alle condizioni generali;

     d) l'allegato tecnico contenente gli eventuali piani, le specifiche tecniche ed il calendario di previsione dell'esecuzione dell'appalto;

     e) la distinta dei prezzi (da compilarsi a cura dell'offerente);

     f) il modulo di offerta;

     g) il modulo di appalto;

     h) i moduli di garanzia bancaria, o di una istituzione analoga, per quanto segue:

     i) l'offerta;

     ii) i pagamenti di prefinanziamenti; [221]

     iii) il buon fine.

     4. Per gli appalti di lavori, la documentazione di gara contiene i documenti seguenti:

     a) le istruzioni agli offerenti che devono indicare, tra l'altro:

     i) i criteri di selezione e d'aggiudicazione dell'appalto;

     ii) l'autorizzazione eventuale delle varianti;

     iii) la moneta in cui l'offerta va espressa;

     b) le condizioni generali per gli appalti di lavori;

     c) le condizioni speciali che precisano, completano o derogano alle condizioni generali;

     d) gli allegati tecnici che comprendono i piani, le specifiche tecniche ed il calendario di previsione dell'esecuzione dell'appalto;

     e) la distinta dei prezzi (da compilarsi a cura dell'offerente) ed il dettaglio dei prezzi;

     f) il modulo d'offerta;

     g) il modulo di appalto;

     h) i moduli di garanzia bancaria, o di un'istituzione analoga, per quanto segue:

     i) l'offerta;

     ii) i pagamenti di prefinanziamenti;

     iii) il buon fine.

     5. In caso di conflitto, le condizioni speciali di cui al paragrafo 2, lettera d), al paragrafo 3, lettera c) e al paragrafo 4, lettera c) prevalgono sulle condizioni generali.

 

     Art. 250. Garanzie

     (Articoli 102 e 167 del regolamento finanziario)

     1. In deroga all'articolo 150, le garanzie preliminari sono costituite in euro o nella moneta del contratto al quale sono riferite.

     2. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere una garanzia di offerta, a norma del presente capo, per un importo corrispondente all'1-2 % del valore globale dell'appalto per gli appalti di forniture e di lavori; essa è conforme alle disposizioni dell'articolo 150. È liberata all'aggiudicazione dell'appalto ed è trattenuta in caso di successivo ritiro dell'offerta presentata dopo la data di deposito di un'offerta alla data di scadenza stabilita a tal fine.

     3. La garanzia è richiesta se il prefinanziamento è d’importo superiore a 150 000 EUR. Tuttavia, in funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente può non imporre tale obbligo se il contraente è un organismo pubblico.

     La garanzia è liberata man mano che l’importo del prefinanziamento viene detratto dai pagamenti intermedi o dal pagamento del saldo a favore del contraente, secondo le clausole del contratto. [222]

     4. L’amministrazione aggiudicatrice può esigere una garanzia di corretta esecuzione per un importo, indicato nella documentazione d’appalto, corrispondente al 5-10 % del valore totale dell’appalto stesso. L’importo della garanzia è stabilito in base a criteri obiettivi, quali il tipo e il valore dell’appalto.

     Tuttavia, è richiesta una garanzia di corretta esecuzione se il valore dell’appalto è superiore alle seguenti soglie:

     i) 345 000 EUR per gli appalti di lavori;

     ii) 150 000 EUR per gli appalti di forniture.

     La garanzia resta valida almeno fino all’esito positivo del collaudo definitivo delle forniture o dei lavori. Se il contratto non è stato eseguito correttamente, è trattenuto l’intero importo della garanzia. [223]

 

     Art. 251. Termini delle procedure

     (Articolo 167 del regolamento finanziario)

     1. Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e non oltre la data e l'ora indicate nell'invito a presentare offerte. I termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, fissati dalle amministrazioni aggiudicatrici, sono sufficientemente lunghi affinché gli interessati dispongano di un termine ragionevole ed adeguato per preparare e depositare le loro offerte.

     Per gli appalti di servizi, l'intervallo minimo tra la data di spedizione della lettera d'invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di cinquanta giorni. Tuttavia, in casi di urgenza, e previa autorizzazione della Commissione, possono essere autorizzati altri termini.

     2. Gli offerenti possono presentare le loro domande per iscritto non oltre ventuno giorni prima della data di presentazione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice risponde alle domande degli offerenti non oltre undici giorni prima della data di presentazione delle offerte.

     3. Nelle procedure ristrette internazionali, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla pubblicazione del bando di gara. L'intervallo minimo tra la data di spedizione della lettera d'invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di cinquanta giorni. Tuttavia, in casi di urgenza, e previa autorizzazione della Commissione, possono essere autorizzati altri termini.

     4. Nelle procedure aperte internazionali, i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla data di spedizione della pubblicazione del bando di gara:

     a) novanta giorni per gli appalti di lavori;

     b) sessanta giorni per gli appalti di forniture.

     Tuttavia, in casi di urgenza, e previa autorizzazione della Commissione, possono essere autorizzati altri termini.

     5. Nelle procedure aperte locali, i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara:

     a) sessanta giorni per gli appalti di lavori;

     b) trenta giorni per gli appalti di forniture.

     Tuttavia, in casi di urgenza, e previa autorizzazione della Commissione, possono essere autorizzati altri termini.

     6. Per le procedure negoziate concorrenziali di cui all'articolo 241, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 243, paragrafo 1, lettera c) ed all'articolo 245, paragrafo 1, lettera c), un termine minimo di trenta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito è accordato ai candidati prescelti per la presentazione della loro offerta.

     7. Per gli appalti di servizi, il periodo di validità delle offerte è di novanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. In casi eccezionali, prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti una proroga determinata di questo periodo, in ogni caso non superiore a quaranta giorni di calendario. Infine, l'offerente la cui offerta è prescelta deve, inoltre, mantenere la validità della sua offerta per altri sessanta giorni dalla notificazione dell'aggiudicazione dell'appalto.

     8. Per gli appalti di forniture, il periodo di validità delle offerte è di novanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. In casi eccezionali, prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti una proroga determinata di questo periodo, in ogni caso non superiore a quaranta giorni. Infine, l'offerente la cui offerta è prescelta deve, inoltre, mantenere la validità della sua offerta per altri sessanta giorni dalla notificazione dell'aggiudicazione dell'appalto.

     9. Per gli appalti di lavori, il periodo di validità delle offerte è di novanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. In casi eccezionali, prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti una proroga determinata di questo periodo, in ogni caso non superiore a quaranta giorni. Infine, l'offerente la cui offerta è prescelta deve, inoltre, mantenere la validità della sua offerta per altri sessanta giorni dalla notificazione dell'aggiudicazione dell'appalto.

     10. I termini di cui ai paragrafi da 1 a 9 sono fissati in giorni di calendario.

 

     Art. 252. Comitato di valutazione

     (Articolo 167 del regolamento finanziario)

     1. Tutte le domande di partecipazione ed offerte dichiarate conformi sono valutate e classificate da un comitato di valutazione sulla base dei criteri d'esclusione, di selezione e d'attribuzione precedentemente annunciati. Il comitato è composto da un numero dispari di membri, almeno tre, che vantano la competenza tecnica ed amministrativa necessaria per pronunciarsi validamente sulle offerte.

     2. Quando non sia amministrazione aggiudicatrice, la Commissione deve essere sistematicamente informata. È sempre invitata a titolo d'osservatore all'apertura e all'analisi delle offerte e riceve copia di ciascuna offerta. L'amministrazione aggiudicatrice sottopone all'accordo della Commissione il risultato del vaglio delle offerte ed una proposta d'aggiudicazione dell'appalto. Ricevuto l'accordo, firma i contratti e li notifica alla Commissione.

     3. Sono eliminate le offerte che non contengono tutti gli elementi essenziali richiesti nella documentazione della gara d'appalto o che non corrispondono agli specifici requisiti che vi sono prescritti.

     Tuttavia, il comitato di valutazione o l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati od offerenti, nel rispetto del principio della parità di trattamento ed indicando una precisa scadenza, di produrre documenti supplementari o di fornire chiarimenti riguardo ai documenti giustificativi presentati in relazione ai criteri di esclusione e di selezione. [224]

     4. In caso di offerte anormalmente basse di cui all'articolo 139, il comitato di valutazione chiede le opportune precisazioni sulla composizione dell'offerta.

 

CAPO 4

Concessione delle sovvenzioni

 

     Art. 253. Finanziamento integrale

     (Articolo 169 del regolamento finanziario)

     1. In deroga all'obbligo di cofinanziamento in materia di sovvenzioni di cui all'articolo 109 del regolamento finanziario, il finanziamento integrale di un'azione può essere autorizzato nei seguenti casi, sempre che l'atto di base non lo vieti:

     a) aiuto umanitario, compresa l'assistenza ai profughi, agli sfollati, alla riabilitazione ed allo sminamento;

     b) aiuti per situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 2;

     c) azioni per la tutela della salute o dei diritti fondamentali delle popolazioni;

     d) azioni derivanti dall'attuazione di convenzioni di finanziamento con paesi terzi o azioni svolte con organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 43.

     2. Le deroghe all'obbligo di cofinanziamento di cui al paragrafo 1 sono oggetto di una motivazione dettagliata nel quadro delle decisioni d'attribuzione relative alle azioni in causa.

     L'ordinatore deve poter giustificare la necessità del finanziamento integrale ai fini della realizzazione dell'operazione in questione.

 

CAPO 5

Casse di anticipi ed inventari

 

     Art. 254. Creazione di casse di anticipi

     (Articolo 63 del regolamento finanziario)

     Ai fini del pagamento di alcune categorie di spese, può essere istituita, a norma dell'articolo 63 del regolamento finanziario, una o più casse di anticipi per ciascuna unità locale all'esterno della Comunità. L'unità locale è, in particolare, una delegazione, un ufficio o un'antenna della Comunità in un paese terzo.

     La decisione che istituisce casse di anticipi determina le condizioni di esercizio delle stesse secondo le necessità specifiche di ciascuna unità locale, nel rispetto dell'articolo 67.

 

     Art. 255. Persone autorizzate a disporre dei conti

     (Articolo 62 del regolamento finanziario) [225]

     Ogni istituzione determina le modalità secondo le quali gli agenti da essa designati e autorizzati a disporre dei conti aperti nelle unità locali di cui all'articolo 254 sono autorizzati a comunicare agli organismi finanziari locali i nomi e gli esemplari delle firme.

 

     Art. 256. Inventario e pubblicità delle vendite

     (Articolo 138 del regolamento finanziario)

     1. Gli inventari permanenti dei beni mobili che costituiscono il patrimonio delle Comunità sono tenuti dalle delegazioni sul posto. Sono regolarmente comunicati agli uffici centrali secondo le modalità decise da ciascuna istituzione.

     I beni mobili in transito verso le delegazioni sono iscritti in un elenco provvisorio in attesa di essere registrati negli inventari permanenti.

     2. La pubblicità per le vendite dei beni mobili delle delegazioni è realizzata secondo gli usi locali.

 

TITOLO IV

(TITOLO V DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO)

UFFICI EUROPEI

 

     Art. 257. Campo d'applicazione

     (Articolo 171 del regolamento finanziario)

     Gli uffici di cui all'articolo 171 del regolamento finanziario sono i seguenti:

     a) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali;

     b) l'Ufficio europeo per la lotta antifrode;

     c) l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee e la Scuola amministrativa europea, da esso dipendente sotto il profilo amministrativo; [226]

     d) l'Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali;

     e) l'Ufficio infrastrutture e logistica di Bruxelles e l'Ufficio infrastrutture e logistica di Lussemburgo.

     Una o diverse istituzioni possono creare uffici supplementari sempre che possa essere giustificato da uno studio costi/profitti e che sia garantita la visibilità dell'azione comunitaria.

 

     Art. 258. Disposizioni speciali per l'UPUCE

     (Articolo 171 del regolamento finanziario)

     Per quanto riguarda l'UPUCE, ogni istituzione è l'ordinatore delle spese imputate sugli stanziamenti per la pubblicazione di tutti i lavori che, tramite l'Ufficio, sono affidati all'esterno. Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, l'utile netto delle vendite delle pubblicazioni è utilizzato come entrate con destinazione specifica dall'istituzione autore delle pubblicazioni.

 

     Art. 259. Delega di talune funzioni da parte del contabile

     (Articolo 172 del regolamento finanziario)

     Il contabile della Commissione, su proposta del comitato direttivo dell'ufficio europeo interessato, può delegare alcune delle sue funzioni relative all'incasso delle entrate e al pagamento delle spese effettuati direttamente dall'ufficio in questione ad un agente del medesimo.

 

     Art. 260. Tesoreria - Conti bancari

     (Articolo 172 del regolamento finanziario)

     Per le necessità di tesoreria proprie di un ufficio interistituzionale, possono essere aperti a nome di questo dalla Commissione, su proposta del comitato direttivo, conti bancari o conti correnti postali.

     [I conti sono alimentati regolarmente dai versamenti effettuati dalla Commissione su richiesta dell'ufficio europeo in oggetto. I versamenti non possono eccedere la somma totale degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio della Commissione per l'esercizio in corso.] [227]

     Il saldo annuale di tesoreria è riconciliato e liquidato a fine esercizio tra l'ufficio in oggetto e la Commissione.

 

     Art. 261. Modalità di applicazione

     (Articolo 175, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

     Le modalità d'esecuzione adottate dal comitato direttivo di ciascun ufficio ai sensi dell'articolo 175, paragrafo 1 del regolamento finanziario rispettano pienamente il contenuto del presente regolamento.

 

TITOLO V

(TITOLO VI DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO)

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

 

     Art. 262. Campo d'applicazione [228]

     (Articolo 177 del regolamento finanziario)

     Gli stanziamenti amministrativi di cui al presente titolo sono quelli definiti dall'articolo 27.

     Gli impegni di bilancio corrispondenti a stanziamenti amministrativi di natura comune a tutti i titoli e gestiti complessivamente possono essere iscritti complessivamente nei conti di bilancio in base alla classificazione sommaria per natura di cui all’articolo 27.

     Le spese corrispondenti sono iscritte nelle linee di bilancio di ciascun titolo secondo la medesima ripartizione degli stanziamenti.

 

     Art. 263. Operazioni immobiliari

     (Articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario)

     Prima di stipulare i contratti di cui all'articolo 179, paragrafo 3 del regolamento finanziario, ogni istituzione presenta all'autorità di bilancio una comunicazione che fornisce tutte le informazioni pertinenti sull'operazione prevista, il costo per il bilancio dell'esercizio e gli esercizi futuri, la motivazione a fronte del principio della sana gestione finanziaria e l'incidenza sulle prospettive finanziarie.

     In tale occasione l'istituzione interessata informa l'autorità di bilancio sulla programmazione dei suoi progetti immobiliari.

 

     Art. 264. Garanzie locative [229]

     (Articolo 177 del regolamento finanziario)

     Le garanzie locative offerte dalla Commissione assumono la forma di una garanzia bancaria o di un deposito su un conto bancario bloccato a nome della Commissione e del locatore, costituita in euro, salvo casi debitamente giustificati.

     Tuttavia, se per le locazioni in paesi terzi non fosse possibile avvalersi di una di tali forme di garanzia locativa, l’ordinatore competente può accettare di fornire altre forme di garanzia, purché esse assicurino un’equivalente tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

 

     Art. 265. Anticipi al personale

     (Articolo 177 del regolamento finanziario)

     Possono essere versati, conformemente allo statuto, anticipi al personale ed ai membri delle istituzioni.

 

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 266. Storni degli stanziamenti di ricerca

     (Articolo 160 del regolamento finanziario)

     Per le azioni dirette ed indirette, di cui all'articolo 229, paragrafi da 2 a 5, nel settore della ricerca, la procedura per gli storni di stanziamenti dell'esercizio 2003 è disciplinata dall'articolo 95, paragrafi 1 e 2 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

 

     Art. 267. Liquidazione del conto di garanzia

     1. Il saldo creditore del conto di garanzia, aperto nella contabilità generale a nome di ciascun contabile o contabile subordinato ed accreditato dell'importo delle indennità speciali percepite a norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, è versato agli interessati o ai loro aventi diritto su decisione delle istituzioni, dopo aver dato il discarico per gli esercizi 2001 e 2002 a seguito del parere del contabile che non sia personalmente interessato.

     2. Il saldo creditore del conto di garanzia aperto nella contabilità generale a nome di ciascun amministratore degli anticipi ed accreditato dell'importo delle indennità speciali percepite a norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, è versato agli interessati o ai loro aventi diritto previo accordo e verifica del contabile e dell'ordinatore interessato.

     3. Al conto di garanzia è accreditato un interesse che corrisponde alla media annuale dei tassi mensili applicati dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, fino alla data della liquidazione.

 

     Art. 268. Conversione in euro degli impegni o delle previsioni di crediti anteriori al primo gennaio 2003

     (Articolo 16 del regolamento finanziario)

     Gli impegni di bilancio e le previsioni di crediti di cui all'articolo 161, paragrafo 2 del regolamento finanziario, effettuati anteriormente al 1o gennaio 2003 in una moneta diversa dall'euro sono calcolati in euro entro il 30 giugno 2003 al cambio di cui all'articolo 7, in vigore il 1o gennaio 2003.

 

     Art. 269. Gestione decentrata degli aiuti di preadesione

     (Articolo 53 del regolamento finanziario)

     Nell'ambito degli aiuti di preadesione di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 e al regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, le norme relative all'esame preliminare previsto all'articolo 35 non interessano la gestione decentrata già attuata con i paesi candidati in questione.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 270. Organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario

     (Articolo 185 del regolamento finanziario)

     Sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, lettera d) e all'articolo 185 del regolamento finanziario gli organismi che ricevono effettivamente una sovvenzione dal bilancio comunitario e che figurano in un elenco formato dalla Commissione ed allegato al progetto preliminare di bilancio di ciascun esercizio.

 

     Art. 271. Aggiornamento delle soglie e degli importi

     1. Le soglie e gli importi di cui agli articoli 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 180, 181, 182, 226, 241, 243 245 e 250 sono attualizzati ogni tre anni in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo nella Comunità. [230]

     2. A norma dell’articolo 78, paragrafo 1 della direttiva n. 2004/18/CE, le soglie di cui all’articolo 157, lettera b) e all’articolo 158, paragrafo 1 riguardanti gli appalti pubblici vengono adeguate ogni due anni. [231]

     3. La Commissione, che constata i nuovi importi e le nuove soglie alle scadenze e secondo i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2, li comunica alle altre istituzioni e provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 272. Abrogazione

     Il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

 

 

     Art. 273. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

 


[1] Abrogato dall'art. 289 del Regolamento (UE) n. 1268/2012.

[2] Frase così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[10] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[11] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[12] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[13] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[14] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[16] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[17] Titolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[18] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[19] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[20] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[21] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[22] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[23] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[24] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[25] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[28] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[29] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[30] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[32] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[33] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[34] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[35] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[36] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[37] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[38] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[40] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[41] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[42] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[43] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[44] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[46] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[47] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[48] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[49] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[50] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[51] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[52] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[53] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[54] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[55] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[56] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[57] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[58] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[59] Titolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[60] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[61] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[62] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[63] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[64] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[65] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2005, n. L 345.

[66] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[67] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[68] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[69] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[70] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[71] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[72] Frase così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[73] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[74] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[75] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[76] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[77] Punto aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[78] Punto aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[79] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[80] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[81] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[82] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[83] Frase così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[84] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[85] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[86] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[87] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[88] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[89] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[90] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[91] Articolo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[92] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[93] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[94] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[95] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[96] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[97] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[98] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[99] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[100] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[101] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[102] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[103] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[104] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[105] Articolo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[106] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[107] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[108] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[109] Frase così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[110] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[111] Frase così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[112] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[113] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[114] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[115] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[116] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[117] Alinea così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[118] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[119] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[120] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[121] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[122] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[123] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[124] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[125] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[126] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[127] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[128] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[129] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[130] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[131] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[132] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[133] Paragrafo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[134] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[135] Paragrafo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[136] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[137] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[138] Titolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[139] Frase così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[140] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[141] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[142] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[143] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[144] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[145] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[146] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[147] Titolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[148] Titolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[149] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[150] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[151] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[152] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[153] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[154] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[155] Lettera modificata dall’art. 1 della decisione n. 2006/103/CE e così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[156] Titolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[157] Paragrafo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 e dall’art. 1 della decisione n. 2006/103/CE e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[158] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[159] Punto così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[160] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[161] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[162] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[163] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[164] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[165] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[166] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[167] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[168] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[169] Alinea così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[170] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[171] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[172] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[173] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[174] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[175] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[176] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[177] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[178] Paragrafo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[179] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[180] Paragrafo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[181] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[182] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[183] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[184] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[185] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[186] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[187] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[188] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[189] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[190] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[191] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[192] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[193] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[194] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[195] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[196] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005.

[197] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[198] Lettera rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2005, n. L 345 e così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[199] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[200] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[201] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2005, n. L 345, modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[202] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2005, n. L 345.

[203] Alinea così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[204] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[205] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[206] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2005, n. L 345 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[207] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[208] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[209] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[210] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2005, n. L 345 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[211] Alinea così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[212] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[213] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[214] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[215] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[216] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[217] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2005, n. L 345 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[218] Alinea così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[219] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[220] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[221] Punto così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2005, n. L 345.

[222] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[223] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[224] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[225] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2005, n. L 345.

[226] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[227] Comma abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[228] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[229] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[230] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.

[231] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006.