§ 19.4.47 - Regolamento 21 agosto 2001, n. 1687.
Regolamento (CE) n. 1687/2001 della Commissione che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 che stabilisce le modalità di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:21/08/2001
Numero:1687


Sommario
Art. 1.      1. Il primo considerando è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.4.47 - Regolamento 21 agosto 2001, n. 1687.

Regolamento (CE) n. 1687/2001 della Commissione che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977

(G.U.C.E. 24 agosto 2001, n. L 228)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2001 del Consiglio, in particolare l'articolo 139, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio,

     visto il parere della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo dalla decisione 2000/716/CE, deve essere modificato a seguito delle modifiche di cui è stato oggetto il regolamento finanziario.

     (2) Il rispetto dei principi di una buona gestione finanziaria rende necessaria l'introduzione di disposizioni relative alla valutazione dei progetti e delle azioni.

     (3) Conformemente al regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, che fissa alcune disposizioni relative all'introduzione dell'euro, modificato dal regolamento (CE) n. 2595/2000, qualsiasi riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di un euro per un ecu, a partire dal 1° gennaio 1999. Qualsiasi riferimento all'ecu contenuto nel regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 deve dunque essere letto come riferimento all'euro.

     (4) È opportuno che il corso dell'euro rispetto a ciascuna moneta utilizzata dalle istituzioni nell'esecuzione del bilancio sia determinato dalla Commissione sulla base dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

     (5) La soppressione del Fondo europeo di cooperazione monetaria (FECOM) rende necessario fissare un nuovo tasso d'interesse di riferimento, vale a dire quello delle operazioni di rifinanziamento della Banca centrale europea.

     (6) È necessario definire la nozione di comunanza di interessi.

     (7) È necessario garantire la trasparenza delle operazioni effettuate nel quadro del subappalto.

     (8) Lo sviluppo dei sistemi informatici integrati rende opportuna l'introduzione di una nuova disposizione relativa alla convalida dei pagamenti da parte del contabile.

     (9) La procedura di creazione delle casse di anticipi e di designazione degli amministratori degli anticipi deve essere adattata alle necessità e all'urgenza che giustificano il ricorso a questa procedura e occorre attribuire in questi settori un ruolo di iniziativa all'ordinatore e un ruolo di decisione al contabile.

     (10) È necessario precisare i principi guida per l'esercizio dell'audit interno.

     (11) In seguito alla modifica dell'articolo 36 del regolamento finanziario, destinata a garantire la corrispondenza tra gli impegni giuridici e gli impegni di bilancio, occorre modificare talune disposizioni del titolo VII.

     (12) Al fine di garantire la sicurezza dei pagamenti per bonifico, è opportuno inserire una disposizione relativa alla creazione dello schedario terzi.

     (13) Risulta opportuno raggruppare e razionalizzare le disposizioni relative agli appalti per renderle conformi all'accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio e alle direttive del Consiglio.

     (14) Al fine di semplificare e armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti, nonché di responsabilizzare gli ordinatori, è opportuno aumentare la soglia oltre la quale è competente la CCAC per la Commissione, tenuto conto del volume dei suoi appalti, e in misura minore per le altre istituzioni. Al fine di poter valutare l'impatto dell'elevamento della soglia, si propone di innalzare in due tempi la soglia di competenza della CCAC della Commissione, sottoponendola a una valutazione intermedia.

     (15) La contabilità deve registrare le modifiche di valore in bilancio praticando i necessari ammortamenti e accertare il deprezzamento degli elementi di attivo per la costituzione di accantonamenti corrispondenti. Il principio di prudenza, impone inoltre al contabile di costituire accantonamenti per rischi e oneri.

     (16) La Commissione non riceve più anticipi a titolo delle attività svolte per conto terzi nel quadro della ricerca e dello sviluppo tecnologico ed ha soppresso la CCAC-CCR.

     (17) È necessario integrare la decisione della Commissione, del 21 agosto 2001, relativa all'attualizzazione degli importi forfettari previsti dal presente regolamento con effetto al 1° gennaio 2001,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Il primo considerando è sostituito dal testo seguente:

     "considerando che alcune disposizioni degli articoli 11, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 45, 46, 49, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 64 bis, 65, 66, 70, 70 bis, 75, 94, 97 e 123 del regolamento finanziario prevedono espressamente l'esigenza di emanare delle modalità di esecuzione,".

     2. È inserito il titolo seguente:

     "TITOLO I

     VALUTAZIONE DELLE SPESE

     (Articolo 2 del regolamento finanziario)

     Articolo 1

     1. Ogni proposta di nuovo programma d'azione che comporti una spesa per il bilancio generale delle Comunità europee è oggetto di una valutazione ex ante, in cui si individuano i seguenti elementi:

     a) i bisogni da soddisfare a breve o a lungo termine;

     b) gli obiettivi da conseguire;

     c) i risultati previsti e gli indicatori necessari alla loro valutazione;

     d) il valore aggiunto dell'intervento comunitario;

     e) i rischi, compreso quello di frode, connessi alle proposte e le opzioni alternative disponibili;

     f) gli insegnamenti tratti da precedenti esperienze simili;

     g) il volume degli stanziamenti, delle risorse umane e delle altre spese amministrative da assegnare sulla base del principio costo/efficacia;

     h) il sistema di seguito da stabilire.

     2. Ogni programma o azione è quindi oggetto di una valutazione ex post in termini di risorse umane e finanziarie assegnate e dei risultati ottenuti, al fine di verificarne la conformità con gli obiettivi fissati.

     3. Periodicamente, poi, si procede ad una valutazione dei risultati ottenuti nella realizzazione di un programma pluriennale, secondo un calendario che permetta di tenere conto delle conclusioni della suddetta valutazione per ogni decisione riguardante il rinnovo, la modifica o l'interruzione del programma stesso.

     Le azioni finanziate su base annuale sono oggetto, almeno ogni sei anni, di una valutazione dei risultati ottenuti."

     3. Il titolo I diventa il titolo I bis. Al titolo I bis il termine "ecu" è sostituito dal termine "euro".

     4. È inserito l'articolo seguente:

     "Articolo 1 bis

     1. La Commissione determina il corso dell'euro rispetto a ciascuna delle divise che le istituzioni utilizzano nell'esecuzione del bilancio sulla base dei tassi di cambio di riferimento fissati dalla Banca centrale europea e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. I cambi tra l'euro e le monete nazionali sono effettuati ricorrendo al corso giornaliero dell'euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, in applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per la contabilità di cui agli articoli da 69 a 72 del regolamento finanziario, la conversione tra l'euro e le monete nazionali si effettua ricorrendo ai corsi mensili dell'euro, calcolati in base ai corsi del penultimo giorno feriale del mese precedente quello per il quale i corsi vengono fissati.

     3. Il corso dell'euro rispetto alle monete il cui corso giornaliero non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, è determinato dalla Commissione utilizzando qualsiasi fonte di informazione che ritenga affidabile."

     5. Agli articoli 2, 3, 4, 5 e 136, paragrafo 8, i termini "l'articolo 1" sono sostituiti dai termini "l'articolo 1 bis" e il termine "tasso" è sostituito dal termine "corso". Agli articoli 2, 3, 4, 5, 94, 136 e 145, il termine "ecu" è sostituito dal termine "euro".

     6. All'articolo 3, i termini "regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione" sono sostituiti dai termini "regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione".

     7. La formulazione del titolo II è sostituita dal testo seguente:

     "TITOLO II

     DELEGHE E SUBAPPALTO

     (Articolo 22 del regolamento finanziario)"

     8. Sono inseriti gli articoli 9 bis e 9 ter seguenti:

     9. L'articolo 10 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, i termini "sistemi integrati di gestione" sono sostituiti dai termini "sistemi informatici integrati";

     b) al paragrafo 2, lettera f), i termini "gli ordini di pagamento e gli ordini di recupero" sono sostituiti dai termini:

     "gli ordini di pagamento, le previsioni di credito e gli ordini di recupero. Ciò vale anche per la sostituzione dei documenti giustificativi originali con i sistemi di gestione elettronica dei documenti.";

     c) è aggiunto il paragrafo seguente: "3. Quando la gestione si avvale di sistemi informatici conformi ai paragrafi 1 e 2, i controlli effettuati dal contabile per convalidare le operazioni di pagamento possono essere completati da verifiche regolari di tali sistemi che possono, se necessario, essere effettuate in loco."

     10. All'articolo 14, è aggiunto il secondo comma seguente:

     "Gli amministratori degli anticipi sono designati sulla base delle loro competenze particolari, in relazione all'importanza della cassa che dovranno gestire, sancite sia da titoli o da un'esperienza equivalente, sia da una formazione preliminare adeguata."

     11. L'articolo 19 è soppresso.

     12. All'articolo 24, i termini "regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89" sono sostituiti dai termini "regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000".

     13. L'articolo 27 è soppresso.

     14. All'articolo 30, i termini "l'articolo 215" sono sostituiti dai termini "l'articolo 288".

     15. L'articolo 31 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 31

     L'importo dell'indennità speciale di cui all'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento finanziario ammonta a:

     a) 139 EUR per il contabile;

     b) 94 EUR per i contabili subalterni;

     c) 47 EUR per gli amministratori degli anticipi la cui cassa è d'importo pari o superiore a 3800 EUR per periodi pari o superiori a trenta giorni consecutivi.

     L'indennità è espressa in euro e il suo importo è accreditato in euro sul conto di garanzia di cui all'articolo 32."

     16. La terza frase del primo comma dell'articolo 32 è sostituita dalla frase seguente:

     "Su tale conto vengono periodicamente accreditati l'indennità mensile di cui all'articolo 31 e un interesse annuo pari alla media annuale dei corsi mensili applicati dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro."

     17. La denominazione del titolo V è sostituita dal testo seguente:

     "TITOLO V

     NORME APPLICABILI AL CONTROLLORE FINANZIARIO, AI CONTROLLORI FINANZIARI SUBALTERNI E AL REVISORE INTERNO

     (Articoli 24 e 24 bis del regolamento finanziario)"

     18. Sono inseriti gli articoli 43 bis e ter seguenti:

     "Articolo 43 bis

     La funzione di audit interno è esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. L'attività di audit interno verte sull'efficacia e sull'efficienza dei sistemi di gestione e di controllo. Le relazioni di audit sono comunicate ai servizi controllati e alle istanze designate da ciascuna istituzione per assicurarsi del seguito delle raccomandazioni da parte dei suoi servizi.

     Articolo 43 ter

     Il revisore interno è scelto, in ragione della sua competenza specifica, fra i cittadini degli Stati membri."

     19. All'articolo 44, primo comma, la prima frase è sostituita dalla frase seguente:

     "In applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento finanziario, per ogni misura o situazione che possa far sorgere o modificare un credito delle Comunità, l'ordinatore competente redige una previsione di credito."

     20. Al paragrafo 2 dell'articolo 45 i termini "invitando il debitore a pagare la somma dovuta alla data stabilita" sono soppressi.

     21. All'articolo 46, il termine "provvisori" è sostituito dal termine "previsionali".

     22. All'articolo 49, ...[nella versione italiana il termine "previsioni" resta invariato - NdT].

     23. Gli articoli 52 e 53 sono sostituiti dal testo seguente:

     "Articolo 52

     Valgono impegno delle spese le decisioni di principio dell'istituzione che comportano un obbligo di spese nei confronti di terzi.

     Articolo 53

     Nel caso in cui una spesa debba essere oggetto di una decisione di principio dell'istituzione, il progetto della decisione stessa può essere adottato dall'istituzione soltanto dopo che il controllore finanziario ha dato il proprio accordo. L'accordo è dato dal controllore finanziario soltanto se il progetto risponde alle esigenze di buona gestione finanziaria. L'ordinatore sottopone al controllore finanziario, insieme al progetto di decisione di principio, una proposta d'impegno relativa a detta decisione.

     Non appena l'istituzione ha approvato il progetto di decisione, la corrispondente proposta d'impegno globale, accompagnata dal relativo progetto di impegno giuridico, è presentata al controllore finanziario per il visto.

     Quando l'istituzione non approva il progetto di decisione o riduce l'importo delle spese proposto, la proposta d'impegno è modificata o annullata e, se necessario, sostituita da una proposta d'impegno adeguata, anch'essa subordinata al visto preliminare del controllore finanziario.

     L'ordinatore procede alla conclusione dei singoli impegni giuridici entro i termini prescritti dall'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Ogni singolo impegno giuridico è sottoposto, prima della sua firma, al controllore finanziario per il visto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 37, secondo comma, del regolamento finanziario. Esso è oggetto, prima della sua firma, di una registrazione nella contabilità da parte dell'ordinatore, e imputato all'impegno di bilancio globale.

     Alla data limite di esecuzione dell'impegno globale, l'ordinatore procede, senza indugi e al più tardi entro tre mesi, al disimpegno della differenza tra l'importo dell'impegno di cui al secondo comma e la somma degli importi registrati nella contabilità centrale, conformemente al quarto comma."

     24. All'ultimo comma dell'articolo 54, dopo il termine "interpreti" sono inseriti i termini "o traduttori".

     25. All'articolo 81, i termini "400 ECU" sono sostituiti dai termini "420 EUR".

     26. È inserito l'articolo 81 bis seguente:

     "Articolo 81 bis

     1. I pagamenti mediante bonifico bancario o postale possono essere effettuati dal contabile solo se le coordinate bancarie del beneficiario del pagamento sono state preventivamente inserite in uno schedario gestito in modo centralizzato da ogni istituzione.

     L'iscrizione nello schedario delle coordinate bancarie o la modifica di tali coordinate si effettua sulla base di un documento, su supporto cartaceo o elettronico, rilasciato dalla banca del beneficiario o, nel caso di pagamenti destinati ai funzionari e agli altri agenti, dal beneficiario.

     2. In relazione a un pagamento mediante bonifico bancario o postale, gli ordinatori non possono impegnare la propria istituzione nei confronti di un terzo se quest'ultimo non fornisce la documentazione necessaria per la sua iscrizione nello schedario.

     Gli ordinatori vigilano a che le coordinate bancarie comunicate dal beneficiario restino valide per tutto il periodo corrispondente all'impegno dell'istituzione nei suoi confronti. Se del caso, l'ordinatore dovrà aggiornare tali coordinate in conformità del secondo comma del paragrafo 1."

     27. All'articolo 82, il secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

     "La creazione delle casse di anticipi, la modifica o un rimaneggiamento sostanziale delle condizioni di funzionamento delle stesse, sono oggetto di una decisione del contabile su proposta debitamente motivata dell'ordinatore, previo parere favorevole del controllore finanziario."

     28. L'articolo 83, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

     "La designazione di un amministratore degli anticipi è oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell'ordinatore."

     29. All'articolo 94, paragrafo 1, primo comma, i termini "Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ecu" sono sostituiti dai termini "Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro".

     30. La denominazione del titolo XV è sostituita dal testo seguente:

     "TITOLO XV

     PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

     (Articoli 56 e 58 del regolamento finanziario)"

     31. L'articolo 97 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 97

     1. Le direttive del Consiglio in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi si applicano all'aggiudicazione degli appalti da parte delle istituzioni quando gli importi degli appalti di cui trattasi siano uguali o superiori alle soglie fissate da dette direttive.

     Le loro disposizioni regolamentano in particolare:

     a) le procedure d'aggiudicazione degli appalti;

     b) le regole comuni di pubblicità;

     c) le regole comuni nel settore delle specificazioni tecniche;

     d) le regole comuni di partecipazione;

     e) i criteri di selezione qualitativa;

     f) i criteri di attribuzione degli appalti.

     2. Lo stesso avviene per gli appalti aggiudicati dalla Commissione conformemente alle disposizioni dell'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio. Per l'applicazione di quest'accordo, le norme di procedura che la Commissione deve seguire sono quelle riprese nelle direttive del Consiglio che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi."

     32. Sono inseriti gli articoli da 97 bis a 97 septimo seguenti:

     "Articolo 97 bis

     I termini 'appalto di lavori', 'appalto di forniture' e 'appalto di servizi' sono interpretati conformemente alle definizioni che figurano nelle direttive di cui all'articolo 97.

     Articolo 97 ter

     Le istituzioni - ciascuna nella misura in cui gli appalti sono finanziati su stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio generale delle Comunità europee che la riguarda - sono considerate come 'amministrazioni aggiudicatrici' ai sensi delle direttive di cui all'articolo 97, tranne quando esse agiscono per conto di un paese terzo beneficiario o di un organismo da questo designato.

     Articolo 97 quater

     Per gli appalti diversi da quelli di cui agli articoli da 97 a 97 ter, si applicano gli articoli 97 quinto e 97 sexto.

     Articolo 97 quinto

     1. L'aggiudicazione di un appalto è realizzata in base a licitazione, mediante procedura aperta o ristretta, o per trattativa privata o procedura negoziata.

     2. Il contratto d'appalto in base a licitazione viene concluso tra le parti contraenti in seguito a un bando di gara.

     La gara d'appalto è aperta quando qualsiasi offerente può depositare un'offerta. È ristretta quando sono ammessi a presentare un'offerta solo i candidati che l'istituzione ha deciso di consultare a causa delle loro qualificazioni particolari.

     3. I contratti sono conclusi con trattativa privata o procedura negoziata quando gli enti aggiudicatori consultano gli offerenti di loro scelta e negoziano le condizioni del contratto con uno o più di essi.

     Articolo 97 sexto

     Per gli appalti a cui non sono applicabili le direttive, il termine per la presentazione delle offerte viene stabilito in base alla natura dell'appalto, tenuto conto del tempo necessario per la preparazione della risposta al bando di gara.

     Detto termine non può essere inferiore a 21 giorni di calendario per le procedure aperte o ristrette. In caso d'urgenza che non permetterebbe di rispettarlo, però, esso può essere ridotto a 10 giorni di calendario, nel quadro di una procedura ristretta, a condizione che venga garantita l'effettiva concorrenza tra gli offerenti.

     Articolo 97 septimo

     Per tutti gli appalti, si applicano le disposizioni seguenti."

     33. L'articolo 98 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 98

     I bandi di gara d'appalto sono redatti conformemente ai modelli allegati alle direttive del Consiglio in materia di appalti pubblici di cui all'articolo 97."

     34. Sono inseriti gli articoli 98 bis e ter seguenti:

     "Articolo 98 bis

     1. L'oggetto dell'appalto deve essere completo, chiaro e preciso.

     2. In qualsiasi procedura di aggiudicazione di appalti, si applicano i seguenti criteri di selezione:

     a) ammissibilità dell'offerente a partecipare all'appalto in corso dopo verifica dei casi di esclusione;

     b) criteri che permettono di giudicare la capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale dell'offerente.

     3. In qualsiasi procedura di aggiudicazione di appalti, si applicano i seguenti criteri di attribuzione:

     a) o soltanto il prezzo più basso fra le offerte regolari, conformi e comparabili;

     b) o l'offerta economicamente più vantaggiosa, vale a dire l'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto in particolare del prezzo proposto, del costo d'utilizzo, del valore e delle qualità tecniche, della metodologia, del termine d'esecuzione o di consegna e del servizio alla clientela. L'eventuale ponderazione dei criteri d'attribuzione e il metodo di determinazione del rapporto qualità/prezzo devono essere enunciati nei documenti del bando di gara.

     4. I criteri di selezione e d'attribuzione dell'appalto devono essere enunciati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare l'offerta.

     Articolo 98 ter

     1. Le modalità del bando di gara stabiliscono se l'offerta deve essere presentata a prezzo fermo e non rivedibile.

     Nel caso contrario, esse stabiliscono le condizioni e/o le formule secondo le quali il prezzo può essere rivisto nel corso del contratto.

     2. Per l'eventuale revisione dei prezzi nel corso del contratto, l'istituzione tiene conto in particolare:

     a) della natura dell'appalto e della congiuntura economica nella quale sarà effettuato;

     b) della natura e della durata del contratto;

     c) degli interessi finanziari dell'istituzione."

     35. L'articolo 99 è modificato come segue:

     a) la frase liminare è sostituita dalla frase seguente:

     "Inoltre, i documenti dei bandi di gara contengono indicazioni relative:";

     b) la lettera h) è modificata come segue:

     i) la frase liminare è sostituita dalla frase seguente: "al divieto di qualsiasi contatto tra l'istituzione e l'offerente durante lo svolgimento di una procedura d'aggiudicazione di appalti, salvo, eccezionalmente, nei seguenti casi:";

     ii) al punto 1, i due trattini sono sostituiti dal testo seguente:

     "- su iniziativa degli offerenti:

     le istituzioni possono fornire informazioni supplementari esclusivamente allo scopo di chiarire la natura dell'appalto; esse sono comunicate, entro gli stessi termini, a tutti gli offerenti che hanno chiesto il capitolato d'oneri,

     - su iniziativa dell'istituzione:

     se i servizi dell'istituzione rilevano un errore, un'imprecisione, un'omissione o qualsiasi altra lacuna materiale nella redazione del bando di gara, dell'invito a presentare un'offerta o del capitolato d'oneri, possono informarne gli interessati, entro gli stessi termini, in condizioni assolutamente identiche a quelle del bando stesso; ";

     iii) il punto 2, è sostituito dal testo seguente: "qualora, dopo l'apertura delle offerte, un'offerta dia luogo a richieste di spiegazioni, o se si tratta di correggere errori materiali manifesti nella redazione dell'offerta, l'istituzione può prendere l'iniziativa di un contatto con l'offerente, fermo restando che i termini dell'offerta non possono essere modificati a seguito di tale contatto."

     36. L'articolo 101 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 101

     Per ogni appalto viene redatto e allegato all'invito a presentare l'offerta un capitolato d'oneri. Vi è accluso anche il capitolato delle condizioni generali applicabili agli appalti."

     37. L'articolo 102 è soppresso.

     38. All'articolo 103, primo comma, secondo trattino, i termini "i servizi di distribuzione privati" sono sostituiti dai termini "i servizi di distribuzione".

     39. L'articolo 104 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 104

     1. Sono aperte tutte le offerte che abbiano rispettato le disposizioni di cui all'articolo 103.

     2. L'apertura delle offerte è garantita da una commissione specificamente designata a tale scopo.

     Tale commissione è composta da almeno tre agenti che rappresentano almeno due servizi diversi. Un servizio è una delle unità amministrative di livello più elevato create all'interno dell'amministrazione.

     Il controllore finanziario è informato dell'apertura delle offerte. Il controllore finanziario o il suo rappresentante, se lo ritengono opportuno, possono assistere a titolo di osservatori.

     3. I membri della commissione incaricata dell'apertura delle offerte devono:

     a) siglare ogni pagina di ogni offerta; oppure

     b) siglare la copertina e le pagine dell'offerta finanziaria per ogni offerta, se l'integrità dell'offerta originale è garantita, mediante l'apposizione di sigilli o mediante qualsiasi altra tecnica equivalente, da un servizio indipendente dal servizio responsabile della gara d'appalto;

     c) firmare il verbale d'apertura delle offerte ricevute, indicando le offerte conformi e le offerte non conformi e motivando le esclusioni dovute alla non conformità.

     4. Tutte le offerte dichiarate conformi sono valutate da un comitato di valutazione designato a tale scopo, che stabilisce anche una classifica delle offerte.

     Tale comitato è composto da almeno tre agenti che rappresentano almeno due servizi diversi. La composizione del comitato in questione può essere identica a quella della commissione incaricata dell'apertura delle offerte.

     Sono eliminate le offerte che non contengono tutti gli elementi essenziali richiesti nella documentazione delle gare d'appalto o che non corrispondono alle esigenze specifiche fissate nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte e/o nel capitolato d'oneri. Tuttavia, per quanto riguarda i documenti giustificativi che permettono di verificare se i candidati o gli offerenti soddisfano i criteri di selezione, la commissione incaricata della valutazione delle offerte può invitare il candidato o l'offerente a completare o chiarire i documenti giustificativi presentati, entro un termine che essa stessa stabilisce.

     Sono eliminate le offerte che non contengono tutti gli elementi essenziali richiesti nella documentazione delle gare d'appalto o che non corrispondono alle esigenze specifiche fissate nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte e/o nel capitolato d'oneri. Tuttavia, per quanto riguarda i documenti giustificativi che permettono di verificare se i candidati o gli offerenti soddisfano i criteri di selezione, la commissione incaricata della valutazione delle offerte può invitare il candidato o l'offerente a completare o chiarire i documenti giustificativi presentati, entro un termine che essa stessa stabilisce.

     Un verbale di valutazione e di classifica delle offerte dichiarate conformi deve essere stabilito e firmato da tutti i membri di tale comitato. Viene conservato a fini di riferimento per il futuro."

     40. La formulazione del titolo XVI è sostituita dal testo seguente:

     "TITOLO XVI

     DETERMINAZIONE DELLE DIFFERENTI SOGLIE NEL SETTORE DEGLI APPALTI"

     41. L'articolo 106 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 106

     L'importo al di sotto del quale si può procedere per trattativa privata sulla base dell'articolo 59, lettera a), del regolamento finanziario è fissato a 13800 EUR."

     42. L'articolo 107 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 107

     1. Il limite a partire dal quale è competente la CCAC, secondo l'articolo 63 del regolamento finanziario, è fissato a:

     a) 500000 EUR per la Commissione;

     b) 100000 EUR per le altre istituzioni.

     Per i contratti compresi fra 50000 e 500000 EUR per la Commissione o fra 50000 e 100000 EUR per le altre istituzioni, l'ordinatore trasmette alla CCAC una scheda informativa che le consente di decidere se il contratto debba essere sottoposto al suo parere. La CCAC comunica la propria decisione all'ordinatore entro i cinque giorni lavorativi seguenti al ricevimento della sua richiesta. In tale intervallo l'ordinatore non può impegnare la propria istituzione.

     2. Qualsiasi ordinatore può inoltre chiedere il parere della CCAC su un fascicolo ad essa sottoposto.

     3. Le schede informative nonché le richieste di parere degli ordinatori sono soggette all'esame di un servizio permanente posto sotto l'autorità della presidenza della CCAC. Esso invia raccomandazioni alla CCAC in merito ai fascicoli che, a causa del loro volume, dei rischi comportati o del loro carattere innovativo meritano un esame approfondito da parte della CCAC stessa."

     43. Gli articoli 108, 109 e 110 sono sostituiti dal testo seguente:

     "Articolo 108

     Il limite a partire dal quale è obbligatoria la costituzione della cauzione prevista dall'articolo 64 bis del regolamento finanziario è fissato a 345000 EUR.

     Articolo 109

     I limiti al di sotto dei quali si può procedere in base a semplice fattura o nota spese, sulla base dell'articolo 60 del regolamento finanziario, sono fissati a:

     a) 1050 EUR per le spese effettuate nelle sedi delle istituzioni;

     b) 2700 EUR per le spese effettuate al di fuori delle sedi delle istituzioni.

     Articolo 110

     In applicazione dell'articolo 97 del regolamento finanziario, concernente l'aggiudicazione degli appalti nel settore degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, il limite al di sotto del quale è possibile la trattativa per intesa diretta, conformemente all'articolo 59, lettera a) di detto regolamento, è fissato a 103500 EUR sia per i materiali scientifici e tecnici che per i lavori.

     Il limite a partire dal quale è competente la CCAC è fissato in conformità delle disposizioni dell'articolo 107 del presente regolamento. Per i contratti scientifici e tecnici e per i contratti di lavori, il limite a partire dal quale l'ordinatore trasmette la scheda di cui all'articolo 107, paragrafo 1, secondo comma, è fissato a 103500 EUR."

     44. La formulazione del titolo XVII è sostituita dal testo seguente:

     "TITOLO XVII

     ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE DEGLI ACQUISTI E DEI CONTRATTI (CCAC)

     (Articoli 63 e 97 del regolamento finanziario)"

     45. All'articolo 111, nella frase liminare, i termini "Alle condizioni stabilite negli articoli 60, 61 e 97 del regolamento finanziario" sono sostituiti dai termini "Alle condizioni stabilite negli articoli 63, 64 e 97 del regolamento finanziario".

     46. All'articolo 115, i termini "articolo 126" sono sostituiti dai termini "articolo 97".

     47. La sezione II del titolo XVII è soppressa.

     48. La formulazione del titolo XVIII è sostituita dal testo seguente:

     "TITOLO XVIII

     GARANZIE E COSTITUZIONE DI UNA CAUZIONE PREVENTIVA A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

     (Articolo 64 bis del regolamento finanziario)"

     49. All'articolo 125, i termini "all'articolo 62" sono sostituiti dai termini "all'articolo 64 bis".

     50. Il titolo XIX è soppresso.

     51. All'articolo 130, i termini "400 ECU" sono sostituiti dai termini "420 EUR".

     52. È inserito il titolo seguente:

     "TITOLO XX BIS

     NORME DI AMMORTAMENTO E DI COSTITUZIONE DI ACCANTONAMENTI

     (Articolo 70 bis del regolamento finanziario)

     Articolo 131 bis

     Il contabile della Commissione fissa le norme contabili applicabili in materia di ammortamento e di inventario, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni, ai sensi della procedura di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

     Articolo 131 ter

     1. Per quanto riguarda le immobilizzazioni diverse da quelle finanziarie, il valore alla chiusura dei conti (valore in bilancio) risulta dall'applicazione di un piano di ammortamento.

     2. Il piano di ammortamento applica il metodo dell'ammortamento lineare e per anno intero a partire dall'anno di messa in servizio del bene.

     3. Per le immobilizzazioni non ammortizzabili con un valore attuale inferiore al valore contabile, si procede ad un ammortamento straordinario quando il deprezzamento è giudicato irreversibile.

     Articolo 131 quater

     1. La diminuzione del valore di un elemento di attivo o l'aumento del passivo esigibile a più o meno lungo termine devono dare luogo alla costituzione di accantonamenti.

     2. La costituzione di tali accantonamenti deve derivare da cause i cui effetti non sono necessariamente irreversibili."

     53. All'articolo 132, i termini "7700 ECU" e "372900 ECU" sono sostituiti rispettivamente dai termini "8100 EUR" e "391100 EUR".

     54. L'articolo 133 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 133

     La contabilità si distingue in contabilità generale e contabilità di bilancio; queste due contabilità sono coordinate tra di loro. Il piano contabile viene stabilito in modo da permettere la tenuta di queste due contabilità."

     55. All'articolo 135, i paragrafi da 1 a 4, sono sostituiti dal testo seguente:

     "1. La contabilità generale permette di stabilire la situazione patrimoniale dell'istituzione.

     2. Il quadro contabile della contabilità generale è stabilito secondo un sistema di classificazione decimale.

     3. Il quadro contabile comporta le classi seguenti:

     - classe 1: conti di capitali,

     - classe 2: conti delle immobilizzazioni,

     - classe 3: conti di magazzino,

     - classe 4: conti di terzi,

     - classe 5: conti finanziari,

     - classe 6: conti delle spese,

     - classe 7: conti delle entrate,

     - classe 8: conti speciali.

     4. Ogni classe è divisa in gruppi e sottogruppi, in funzione delle esigenze dell'istituzione, per permettere la registrazione delle operazioni conformemente ai principi contabili di cui all'articolo 136, paragrafo 10."

     56. L'articolo 136 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: "2. La contabilità è tenuta con il supporto di un software informatico.";

     b) al secondo comma del paragrafo 4, i termini "i conti delle immobilizzazioni, come previsto all'articolo 130" sono sostituiti da "i conti delle immobilizzazioni, come previsto all'articolo 135, paragrafo 3";

     c) il paragrafo 7 è soppresso;

     d) i paragrafi da 8 a 10 sono sostituiti dal testo seguente: "8. I conti finanziari (bancali o postali) sono tenuti in divise e in euro.

     Gli importi espressi in monete nazionali sono convertiti in euro sulla base dei corsi stabiliti conformemente all'articolo 1 bis. I saldi in euro dei conti tenuti in divise sono oggetto di una rivalutazione mensile.

     9. La contabilità del Centro comune di ricerca è consolidata nella contabilità generale della Commissione.

     10. Gli stati finanziari devono essere regolari, sinceri e completi; essi devono fornire un quadro fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e del risultato dell'esercizio. Sono stabiliti sulla base dei principi contabili generalmente ammessi. Le modalità pratiche d'applicazione di questi principi, che sono oggetto di aggiornamenti periodici, sono stabilite in conformità con le disposizioni dell'articolo 21.";

     e) sono aggiunti i paragrafi 11 e 12 seguenti: "11. Il contabile deve costituire accantonamenti per rischi e oneri per coprire eventi, chiaramente precisati quanto all'oggetto, accaduti o in corso, il cui esito è incerto.

     12. Gli accantonamenti per rischi e oneri previsti al paragrafo 11, nonché per deprezzamento di elementi di attivo previsti all'articolo 131 quater, e gli ammortamenti previsti all'articolo 131 ter sono iscritti nel conto oneri e proventi non di bilancio e presentati separatamente nell'allegato al bilancio."

     57. L'articolo 139 è soppresso.

     58. Nella formulazione del titolo XXIV, i termini "articoli 121, 122 e 123" sono sostituiti dai termini "articoli 121 e 123".

     59. All'articolo 143, i termini "dell'articolo 60" sono sostituiti dai termini "dell'articolo 63".

     60. La denominazione del titolo XXV è sostituita dal testo seguente:

     "TITOLO XXV

     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI"

     61. È inserito l'articolo 144 bis seguente:

     "Articolo 144 bis

     A titolo transitorio, la soglia di competenza della CCAC, di cui all'articolo 107, è ridotta, per la Commissione, a 300000 EUR all'entrata in vigore del presente regolamento modificativo fino all'approvazione, da parte della Commissione, di una relazione di valutazione relativa ai primi sei mesi di applicazione, che dimostri l'adeguatezza della soglia di 500000 EUR rispetto alle esigenze di qualità del controllo della gestione comunitaria."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.