§ 20.1.80 - Regolamento 26 febbraio 2001, n. 381.
Regolamento (CE) n. 381/2001 del Consiglio che istituisce il meccanismo di reazione rapida.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:26/02/2001
Numero:381


Sommario
Art. 1.      È istituito, alle condizioni definite nel presente regolamento, un meccanismo (in seguito denominato "meccanismo di reazione rapida") destinato a consentire alla Comunità di rispondere in modo [...]
Art. 2.      1. Il meccanismo di reazione rapida si basa sull'insieme degli strumenti giuridici comunitari esistenti, elencati nell'allegato del presente regolamento.
Art. 3.      1. Il meccanismo di reazione rapida può essere attivato nei paesi beneficiari interessati in situazioni di crisi reali o potenziali, quando sono minacciati l'ordine pubblico, la sicurezza e [...]
Art. 4.      1. Le azioni svolte nell'ambito del meccanismo di reazione rapida sono decise dalla Commissione ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
Art. 5.      1. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento costituisce un aiuto non rimborsabile.
Art. 6.      1. I partner degli interventi per le finalità previste dal presente regolamento possono essere le autorità degli Stati membri o dei paesi beneficiari e le loro agenzie, le organizzazioni [...]
Art. 7.      1. Le convenzioni o i contratti di finanziamento conclusi a titolo del presente regolamento prevedono che la Commissione e la Corte dei conti effettuino verifiche sul posto secondo le procedure [...]
Art. 8.      1. Ogni anno, l'autorità di bilancio fissa, entro i limiti delle prospettive finanziarie, un massimale globale per il finanziamento degli interventi previsti a titolo del presente regolamento.
Art. 9.      1. Dopo aver adottato la decisione, la Commissione informa senza indugio il Consiglio delle azioni e dei progetti approvati, indicandone in particolare gli importi, la natura e i partner [...]
Art. 10.      1. La Commissione assicura, in particolare in loco, il coordinamento efficace delle azioni svolte nell'ambito del meccanismo di reazione rapida con le azioni degli Stati membri per migliorare la [...]
Art. 11.      Entro il 31 dicembre 2005, il Consiglio procede ad un riesame del presente regolamento. A tal fine, entro sei mesi prima di tale data, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione di [...]
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.1.80 - Regolamento 26 febbraio 2001, n. 381. [1]

Regolamento (CE) n. 381/2001 del Consiglio che istituisce il meccanismo di reazione rapida.

(G.U.C.E. 27 febbraio 2001, n. L 57)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La Comunità persegue in varie regioni del mondo politiche di aiuto allo sviluppo, di aiuto macrofinanziario, di cooperazione economica, regionale e tecnica, di ricostruzione, di aiuti a favore dei rifugiati e degli sfollati, nonché azioni di sostegno per il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

     (2) Gli obiettivi dei programmi di assistenza e di cooperazione, nonché le condizioni per una loro efficace esecuzione possono essere in particolare minacciati, o direttamente compromessi, dall'insorgere di una crisi o dallo scoppio di un conflitto, da attacchi imminenti o effettivi all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità delle persone.

     (3) Nella relazione da esso adottata sullo sviluppo della capacità di gestione non militare delle crisi da parte dell'Unione, il Consiglio europeo di Helsinki, del 10 e 11 dicembre 1999, ha, in particolare, rilevato al riguardo che "occorrerebbe istituire meccanismi di finanziamento rapido quali, ad esempio, il fondo di reazione rapida della Commissione, che consentano di erogare più celermente finanziamenti a sostegno delle attività dell'UE, contribuire alle operazioni condotte da altre organizzazioni internazionali e finanziare, ove opportuno, le attività delle ONG".

     (4) In tale ottica, per sostenere le politiche e i programmi comunitari esistenti è necessario prevedere un meccanismo che consenta alla Comunità di agire con urgenza per contribuire a ripristinare o a salvaguardare le condizioni normali di esecuzione delle politiche intraprese così da preservarne l'efficacia.

     (5) Un siffatto meccanismo deve consentire in particolare, mediante iter decisionali accelerati, di mobilitare e impegnare rapidamente risorse finanziarie specifiche.

     (6) Spetta al Consiglio e alla Commissione rendere coerenti le attività esterne dell'Unione europea svolte nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, in materia economica e sociale e di sviluppo. Nella relazione sopra menzionata il Consiglio europeo ha quindi sottolineato che "per far fronte più rapidamente e con maggior incisività all'insorgere di situazioni di crisi l'Unione ha bisogno di potenziare la capacità di risposta e l'efficacia dei suoi strumenti e risorse e la loro sinergia".

     (7) L'ambito di applicazione del presente regolamento non include il finanziamento delle attività di cui al ("regolamento ECHO") regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario.

     (8) È necessaria la massima trasparenza nell'attuazione dell'assistenza finanziaria della Comunità, nonché un adeguato controllo sull'impiego degli stanziamenti.

     (9) La protezione degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e le irregolarità sono prese in considerazione dal presente regolamento.

     (10) Per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     È istituito, alle condizioni definite nel presente regolamento, un meccanismo (in seguito denominato "meccanismo di reazione rapida") destinato a consentire alla Comunità di rispondere in modo rapido, efficace e flessibile a situazioni di emergenza o di crisi o a minacce di crisi.

 

          Art. 2.

     1. Il meccanismo di reazione rapida si basa sull'insieme degli strumenti giuridici comunitari esistenti, elencati nell'allegato del presente regolamento.

     2. Le azioni che, in condizioni normali, rientrano nell'insieme dei regolamenti e dei programmi di cui all'allegato, possono essere avviate nell'ambito del presente regolamento se:

     a) l'azione prevista è immediata e, data la necessità di agire rapidamente, essa non può essere intrapresa entro un termine ragionevole nell'ambito degli strumenti giuridici esistenti;

     b) l'azione è limitata nel tempo, come specificato all'articolo 8.

     3. In deroga al paragrafo 2, non possono essere finanziate a titolo del presente regolamento le attività contemplate dal regolamento ECHO che possono beneficiare di un finanziamento nell'ambito di detto regolamento.

     In particolari circostanze relative alla gestione delle crisi e alla sicurezza, la Commissione può tuttavia decidere che un intervento tramite il meccanismo di reazione rapida sia più efficace se associato, eventualmente, ad un'azione ECHO. In questi casi è assicurato uno stretto coordinamento per raggiungere una coerenza globale ottimale.

     4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può modificare l'allegato su proposta della Commissione.

 

          Art. 3.

     1. Il meccanismo di reazione rapida può essere attivato nei paesi beneficiari interessati in situazioni di crisi reali o potenziali, quando sono minacciati l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità delle persone, in una situazione che rischia di degenerare in conflitto armato o minacci di destabilizzare il paese e se questa situazione è tale da compromettere i benefici delle politiche e dei programmi di assistenza e di cooperazione, alla loro efficacia e/o alle condizioni di buona esecuzione.

     2. Possono essere avviate a titolo del meccanismo di reazione rapida le azioni civili che, rientrano nell'insieme dei settori di intervento contemplati dagli strumenti di cui all'allegato, miranti a preservare o a ristabilire, in situazioni di crisi reali o potenziali, le condizioni di stabilità necessarie alla buona esecuzione, al successo delle politiche e dei programmi di aiuto, assistenza e cooperazione.

 

          Art. 4.

     1. Le azioni svolte nell'ambito del meccanismo di reazione rapida sono decise dalla Commissione ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

     Esse sono attuate dalla Commissione secondo le procedure finanziarie e le altre procedure in vigore, incluse quelle di cui agli articoli 116 e 118 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     2. Quando la Commissione intende agire a titolo del presente regolamento e prima di adottare una decisione, essa ne informa senza indugio il Consiglio. Nel prosieguo della sua azione, la Commissione tiene debitamente conto dell'orientamento espresso dal Consiglio ai fini della coerenza delle azioni esterne dell'Unione europea.

 

          Art. 5.

     1. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento costituisce un aiuto non rimborsabile.

     2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono esenti da imposte, tasse e dazi doganali.

 

          Art. 6.

     1. I partner degli interventi per le finalità previste dal presente regolamento possono essere le autorità degli Stati membri o dei paesi beneficiari e le loro agenzie, le organizzazioni regionali e internazionali e le loro agenzie, le ONG e gli operatori pubblici e privati che dispongono dell'esperienza e delle competenze necessarie.

     2. La Commissione può concludere contratti o convenzioni quadro di finanziamento con le agenzie governative interessate, le organizzazioni internazionali, le ONG e gli operatori pubblici o privati in base alla loro capacità d'intervento rapido nel settore della gestione delle crisi. Qualora siano indispensabili capacità particolari o la credibilità dell'operazione e la fiducia delle parti dipendano dall'intervento di una persona o di un'organizzazione particolare, la Commissione può stipulare contratti con organizzazioni o operatori specifici anche se in precedenza non è stato concluso alcun accordo quadro.

     3. Dopo che la Commissione ha adottato una decisione di finanziamento a norma dell'articolo 4 e il più rapidamente possibile, è concluso un accordo finanziario con le ONG e con gli operatori pubblici e privati che sono stati selezionati per l'intervento, in base ai rispettivi accordi quadro.

     4. Le ONG che possono beneficiare di un accordo finanziario per l'attuazione delle azioni previste dal presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

     a) essere organizzazioni autonome senza fini di lucro;

     b) avere la sede principale in uno Stato membro della Comunità o nel paese terzo beneficiario dell'aiuto comunitario.

     Soltanto in casi eccezionali la sede principale può essere in un diverso paese terzo.

     5. Al fine di determinare se un'ONG o un operatore privato possono avere accesso ai finanziamenti comunitari, si tiene conto degli elementi seguenti:

     a) la capacità di gestione amministrativa e finanziaria;

     b) le capacità tecniche e logistiche in relazione all'urgenza dell'azione prevista;

     c) l'esperienza nel settore in questione;

     d) la disponibilità a prendere parte, se necessario, ad un sistema specifico di coordinamento istituito per realizzare l'intervento;

     e) i risultati ottenuti in precedenza e le garanzie che possono essere fornite riguardo all'imparzialità nell'attuazione dei compiti assegnati.

 

          Art. 7.

     1. Le convenzioni o i contratti di finanziamento conclusi a titolo del presente regolamento prevedono che la Commissione e la Corte dei conti effettuino verifiche sul posto secondo le procedure in vigore.

     2. La Commissione può effettuare verifiche e ispezioni sul posto ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Le misure adottate dalla Commissione prevedono una tutela adeguata degli interessi finanziari della Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

 

          Art. 8.

     1. Ogni anno, l'autorità di bilancio fissa, entro i limiti delle prospettive finanziarie, un massimale globale per il finanziamento degli interventi previsti a titolo del presente regolamento.

     2. Il periodo di attuazione di ogni azione a titolo del presente regolamento non può superare i sei mesi.

     3. In casi eccezionali, a causa della natura specifica o della gravità della crisi in questione, la Commissione può decidere un'azione complementare. Questa azione complementare deve essere conforme a quanto previsto per l'azione iniziale.

 

          Art. 9.

     1. Dopo aver adottato la decisione, la Commissione informa senza indugio il Consiglio delle azioni e dei progetti approvati, indicandone in particolare gli importi, la natura e i partner interessati. La Commissione tiene inoltre il Consiglio al corrente dell'attuazione di tali azioni e progetti e, se del caso, del loro seguito.

     2. La Commissione, al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e non oltre il momento del loro completamento, valuta le azioni effettuate nell'ambito del presente regolamento per determinare se gli obiettivi perseguiti dall'azione sono stati raggiunti e, se necessario, per definire orientamenti intesi a rendere più efficaci le azioni future. Se del caso, la valutazione riguarda anche il seguito delle azioni nell'ambito dei regolamenti e dei programmi comunitari esistenti. La Commissione informa senza indugio il Consiglio dell'esito di tale valutazione.

 

          Art. 10.

     1. La Commissione assicura, in particolare in loco, il coordinamento efficace delle azioni svolte nell'ambito del meccanismo di reazione rapida con le azioni degli Stati membri per migliorare la coerenza, la complementarità e l'efficacia degli interventi. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri si scambiano qualsiasi informazione utile sulle azioni che intraprendono o prevedono di intraprendere.

     2. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali. Essa vigila affinché le azioni svolte nell'ambito del meccanismo di reazione rapida siano coordinate e coerenti con quelle delle organizzazioni e degli organismi internazionali e regionali.

     3. Sono adottate le misure necessarie a dare visibilità al contributo della Comunità.

 

          Art. 11.

     Entro il 31 dicembre 2005, il Consiglio procede ad un riesame del presente regolamento. A tal fine, entro sei mesi prima di tale data, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione di valutazione globale sull'applicazione del regolamento, eventualmente corredato di proposte sul suo futuro e, se necessario, delle modifiche da apportare allo stesso.

 

          Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

 

 

ALLEGATO

Regolamenti/decisioni "geografici"

 

     - Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia.

     - Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi.

     - Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con la Cisgiordania e la Striscia di Gaza.

     - Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo.

     - Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale.

     - Regolamento (CE) n. 1726/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica.

     - Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE.

     - Accordo di partenariato ACP firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in attesa di ratifica).

     - Quarta Convenzione ACP-CE (testo dell'accordo, protocollo finanziario, protocolli 1-9, dichiarazioni).

     Regolamenti e decisioni "settoriali" (aiuto alimentare, ricostruzione, ONG, ecc.)

     - Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare.

     - Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS).

     - Regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia.

     - Regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo.

     - Regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alla cooperazione decentralizzata.

     - Decisione 1999/25/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale (1998-2002) di azioni nel settore nucleare, relative alla sicurezza del trasporto di materiali radioattivi, nonché al controllo di sicurezza ed alla cooperazione industriale volta a promuovere determinati aspetti della sicurezza degli impianti nucleari nei paesi partecipanti attualmente al programma TACIS.

     - Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

     - Regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi.

     - Regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'Alto Rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR).

     - Decisione 2000/474/CE del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante il contributo comunitario al Fondo internazionale "Bonifica del canale navigabile del Danubio".

     - Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo.

 


[1] Abrogato dall'art. 26 del regolamento (CE) n. 1717/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007.