§ 20.7.16 - Regolamento 17 luglio 1998, n. 1659.
Regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:17/07/1998
Numero:1659


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I settori prioritari d'azione in base al presente regolamento sono i seguenti
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. I mezzi da impiegare nel quadro delle azioni di cui all'articolo 1 comprendono in particolare studi, assistenza tecnica, azioni di formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e [...]
Art. 6.      Il sostegno finanziario in base al presente regolamento viene dato sotto forma di aiuti non rimborsabili
Art. 7.      1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      La Commissione procede regolarmente ad una valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità, per stabilire se gli obiettivi che esse si prefiggono sono stati raggiunti e per fornire [...]
Art. 12. 
Art. 13. 


§ 20.7.16 - Regolamento 17 luglio 1998, n. 1659.

Regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata.

(G.U.C.E. 30 luglio 1998, n. L 213).

 

Art. 1. [1]

     La Comunità sostiene azioni e iniziative intraprese dagli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità e dei paesi in via di sviluppo allo scopo di ridurre la povertà e favorire lo sviluppo sostenibile soprattutto nel caso di partenariati difficili, quando non possono essere utilizzati altri strumenti. Tali azioni e iniziative promuoveranno:

     — uno sviluppo più partecipativo che risponda alle esigenze e alle iniziative delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo,

     — un contributo alla diversificazione, al rafforzamento della società civile e alla democratizzazione in questi paesi.

     Nel sostegno a dette azioni e iniziative la priorità è attribuita agli operatori della cooperazione decentralizzata dei paesi in via di sviluppo. Queste azioni riguardano la promozione della cooperazione decentralizzata a vantaggio di tutti i paesi in via di sviluppo.

 

     Art. 2.

     I settori prioritari d'azione in base al presente regolamento sono i seguenti:

     - valorizzazione delle risorse umane e tecniche, sviluppo locale, rurale o urbano, nei settori sociale ed economico dei paesi in via di sviluppo;

     - informazione e mobilitazione di operatori della cooperazione decentralizzata e partecipazione ai consessi internazionali per favorire il dialogo sulla formulazione delle politiche [2];

     - sostegno al potenziamento delle istituzioni e al rafforzamento della capacità d'azione di questi operatori;

     - rafforzamento delle reti delle organizzazioni e dei movimenti sociali che operano per lo sviluppo sostenibile, i diritti dell'uomo, in particolare i diritti sociali, e la democratizzazione [3];

     - sostegno e follow-up metodologici delle azioni.

 

     Art. 3. [4]

     1. I partner nell'ambito della cooperazione che possono ottenere un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono gli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità o dei paesi in via di sviluppo, ovvero: autorità pubbliche locali (comprese quelle comunali), organizzazioni non governative, organizzazioni di popoli indigeni, associazioni di categoria locali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, sindacati, organizzazioni economiche e sociali, organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionale decentralizzata, associazioni dei consumatori, gruppi di donne e giovani, istituti d'insegnamento, culturali, di ricerca e organizzazioni scientifiche, università, chiese, associazioni o comunità religiose, mezzi d'informazione e qualsiasi associazione non governativa e fondazione indipendente in grado di dare un contributo allo sviluppo.

     2. Le attività degli operatori associati agli obiettivi del presente regolamento sono trasparenti e conformi ai principi di sana gestione finanziaria e di responsabilità.

 

     Art. 4. [5]

          Il finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 copre un periodo di tre anni. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma, per il periodo 2004-2006, è pari a 18 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 5.

     1. I mezzi da impiegare nel quadro delle azioni di cui all'articolo 1 comprendono in particolare studi, assistenza tecnica, azioni di formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

     2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, sia spese ricorrenti (comprese quelle di amministrazione, manutenzione e funzionamento), dato che, per quanto possibile, il progetto si prefigge un obiettivo di realizzazione a medio termine.

     3. Per ciascuna azione di cooperazione si cercherà di ottenere un contributo dai partner di cui all'articolo 3 entro i limiti delle loro possibilità in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione.

     4. Si cercheranno eventuali possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri.

     5. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità stabiliti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia delle azioni nel loro insieme, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

     a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulle azioni finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

     b) il coordinamento nel luogo di attuazione delle azioni, mediante regolari incontri e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

 

     Art. 6.

     Il sostegno finanziario in base al presente regolamento viene dato sotto forma di aiuti non rimborsabili.

 

     Art. 7.

     1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

     2. Le decisioni relative alle azioni il cui finanziamento in base al presente regolamento supera 1 milione di eur per azione nonché ogni modifica che comporta un aumento di più del 20% dell'importo approvato inizialmente per tale azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8 [6].

     3. La valutazione dei progetti e dei programmi tiene conto dei fattori seguenti:

     - efficacia e fattibilità delle azioni,

     - aspetti culturali e sociali, aspetti relativi alle pari opportunità per uomini e donne e ambiente,

     - sviluppo istituzionale necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'azione,

     - esperienza acquisita nell'ambito di azioni analoghe.

     - esigenze particolari dei paesi in cui la cooperazione ufficiale non è in grado di contribuire in maniera significativa agli obiettivi definiti all'articolo 1 [7].

     4. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso in base al presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possono effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità stabilite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, ed in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

     5. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.

     6. Le forniture devono essere originarie degli Stati membri o del paese beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali debitamente giustificati le forniture possono provenire da altri paesi terzi.

 

     Art. 8. [8]

     1. La Commissione è assistita da un comitato costituito a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alle azioni in cofinanziamento con organizzazioni non governative (ONG) europee per lo sviluppo nei settori di interesse per i paesi in via di sviluppo (in seguito denominato “il comitato”) [9].

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno

 

     Art. 9. [10]

     1. Ogni due anni la Commissione rivede, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, i propri orientamenti strategici e adotta priorità per l'attuazione delle azioni degli anni successivi. Essa ne informa il Parlamento europeo.

     2. Gli aiuti forniti a titolo del presente regolamento saranno, per quanto possibile, programmati in stretta complementarità e coerenza con gli aiuti forniti a titolo di altri strumenti comunitari di cooperazione allo sviluppo e terranno conto in particolare della strategia di cooperazione con il paese o la regione interessati

 

     Art. 10. [11]

     Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della politica di sviluppo, la Commissione presenta una sintesi delle azioni finanziate, le ripercussioni e i risultati di tali operazioni e una valutazione indipendente sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dell'esercizio stesso, nonché informazioni riguardanti gli operatori della cooperazione decentralizzata con i quali sono stati conclusi i contratti [12].

     Ogni tre mesi la Commissione comunica agli Stati membri le azioni e i progetti approvati, precisandone importo, natura, paese beneficiario e partner. Queste informazioni sono corredate di un allegato in cui sono illustrati chiaramente i progetti o programmi che superano 1 milione di eur [13].

 

     Art. 11.

     La Commissione procede regolarmente ad una valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità, per stabilire se gli obiettivi che esse si prefiggono sono stati raggiunti e per fornire orientamenti volti ad accrescere l'efficacia delle azioni future. La Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 8 una sintesi delle valutazioni effettuate che potrebbero essere, se del caso, analizzate da quest'ultimo. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri.

 

     Art. 12. [14]

     Almeno otto mesi prima della scadenza del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento, corredata di proposte per la costante promozione della cooperazione decentralizzata e la partecipazione della società civile.

 

     Art. 13. [15]

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica fino al 31 dicembre 2006 [16].


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2004.

[2] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2004.

[3] Trattino inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2004.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 955/2002 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2004.

[5] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 955/2002 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2004.

[6] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2004.

[7] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2004.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 955/2002.

[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2004.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 955/2002.

[11] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 955/2002.

[12] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2004.

[13] Comma così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2004.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 955/2002.

[15] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 955/2002.

[16] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 625/2004.