§ 20.7.80 – Regolamento 31 marzo 2004, n. 625.
Regolamento (CE) n. 625/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:31/03/2004
Numero:625


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.7.80 – Regolamento 31 marzo 2004, n. 625.

Regolamento (CE) n. 625/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata.

(G.U.U.E. 3 aprile 2004, n. L 99).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alla cooperazione decentralizzata, è stato applicato fino al 31 dicembre 2001.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1659/98 è stato modificato e prorogato dal regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 31 dicembre 2003.

     (3) La valutazione del 2003 è giunta alla conclusione che la linea di bilancio di cui trattasi dovrebbe essere più mirata.

     (4) Lo strumento della cooperazione decentralizzata rappresenta un valore aggiunto specifico ai fini del sostegno di azioni in situazioni specifiche e in partenariati difficili in cui gli strumenti tradizionali non possono essere utilizzati o non sono pertinenti e in termini di sostegno che fornisce alla diversificazione degli interlocutori decentrati come partner potenziali nel processo di sviluppo.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1659/98 dovrebbe essere modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2006 a seguito della conclusione della valutazione e dell'adozione della comunicazione della Commissione sulla partecipazione degli attori non statali alla politica di sviluppo della CE. È opportuno adattare il quadro finanziario e il periodo di riferimento di cui al detto regolamento.

     (6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1659/98,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1659/98 è modificato come segue:

     1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     La Comunità sostiene azioni e iniziative intraprese dagli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità e dei paesi in via di sviluppo allo scopo di ridurre la povertà e favorire lo sviluppo sostenibile soprattutto nel caso di partenariati difficili, quando non possono essere utilizzati altri strumenti. Tali azioni e iniziative promuoveranno:

     — uno sviluppo più partecipativo che risponda alle esigenze e alle iniziative delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo,

     — un contributo alla diversificazione, al rafforzamento della società civile e alla democratizzazione in questi paesi.

     Nel sostegno a dette azioni e iniziative la priorità è attribuita agli operatori della cooperazione decentralizzata dei paesi in via di sviluppo. Queste azioni riguardano la promozione della cooperazione decentralizzata a vantaggio di tutti i paesi in via di sviluppo.»;

     2) l'articolo 2 è modificato come segue:

     a) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

     «— informazione e mobilitazione di operatori della cooperazione decentralizzata e partecipazione ai consessi internazionali per favorire il dialogo sulla formulazione delle politiche»;

     b) dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente:

     «— rafforzamento delle reti delle organizzazioni e dei movimenti sociali che operano per lo sviluppo sostenibile, i diritti dell'uomo, in particolare i diritti sociali, e la democratizzazione,»;

     3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 3

     1. I partner nell'ambito della cooperazione che possono ottenere un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono gli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità o dei paesi in via di sviluppo, ovvero: autorità pubbliche locali (comprese quelle comunali), organizzazioni non governative, organizzazioni di popoli indigeni, associazioni di categoria locali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, sindacati, organizzazioni economiche e sociali, organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionale decentralizzata, associazioni dei consumatori, gruppi di donne e giovani, istituti d'insegnamento, culturali, di ricerca e organizzazioni scientifiche, università, chiese, associazioni o comunità religiose, mezzi d'informazione e qualsiasi associazione non governativa e fondazione indipendente in grado di dare un contributo allo sviluppo.

     2. Le attività degli operatori associati agli obiettivi del presente regolamento sono trasparenti e conformi ai principi di sana gestione finanziaria e di responsabilità.»;

     4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4

     Il finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 copre un periodo di tre anni. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma, per il periodo 2004-2006, è pari a 18 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»;

     5) l'articolo 7 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 2) «ECU» è sostituito da «EUR»;

     b) al paragrafo 3 è aggiunto il trattino seguente:

     «— esigenze particolari dei paesi in cui la cooperazione ufficiale non è in grado di contribuire in maniera significativa agli obiettivi definiti all'articolo 1.»;

     6) l'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

     «1. La Commissione è assistita da un comitato costituito a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alle azioni in cofinanziamento con organizzazioni non governative (ONG) europee per lo sviluppo nei settori di interesse per i paesi in via di sviluppo (in seguito denominato “il comitato”).»;

     7) l'articolo 10 è modificato come segue:

     a) il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della politica di sviluppo, la Commissione presenta una sintesi delle azioni finanziate, le ripercussioni e i risultati di tali operazioni e una valutazione indipendente sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dell'esercizio stesso, nonché informazioni riguardanti gli operatori della cooperazione decentralizzata con i quali sono stati conclusi i contratti.»;

     b) al secondo comma «ECU» è sostituito da «EUR»;

     8) all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.