§ 20.7.81 – Regolamento 11 luglio 1994, n. 1734.
Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza. [2]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:11/07/1994
Numero:1734


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. I progetti e le azioni da attuare a norma del programma di cui all'articolo 1 vertono in via prioritaria sui seguenti settori:
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      1. La Commissione esamina lo stato di esecuzione della cooperazione attuata in base al presente regolamento e ne informa annualmente per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.7.81 – Regolamento 11 luglio 1994, n. 1734. [1]

Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza. [2]

(G.U.C.E. 16 luglio 1994, n. L 182).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

     vista la proposta della Commissione,

     deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 C del trattato,

considerando che, di fronte alle accresciute necessità che si manifesteranno nei territori della riva occidentale del Giordano e della striscia di Gaza, denominati in appresso "territori occupati", in conseguenza della recente evoluzione del processo di pace in Medio Oriente, è opportuno attuare nuove azioni mediante una cooperazione finanziaria e tecnica appropriata al fine di permettere uno sviluppo economico e sociale durevole di tali territori tenendo conto dell'esperienza acquisita dalla Comunità, che ha già arrecato un importante contributo in materia di aiuti a favore delle popolazioni palestinesi;

     considerando che è opportuno prevedere a tal fine un programma della durata di cinque anni (1994-1998) e che per realizzare detto programma conviene attuare interventi finanziati sulle risorse di bilancio della Comunità, sotto forma di aiuti non rimborsabili;

     considerando che è opportuno stabilire le modalità e le regole di gestione della cooperazione relativa alla azioni finanziate con risorse di bilancio,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [3]

     1. La Comunità instaura una cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza per aiutarle a conseguire uno sviluppo economico, politico e sociale sostenibile. Se le circostanze lo consentono, l'attuazione si basa su programmi pluriennali.

     2. La Commissione redige una relazione che riesamini il presente regolamento entro il 31 dicembre 2005, tenendo conto dei recenti sviluppi nella regione.

 

     Art. 2.

     1. I progetti e le azioni da attuare a norma del programma di cui all'articolo 1 vertono in via prioritaria sui seguenti settori:

     infrastrutture, produzione, sviluppo urbano e rurale, istruzione, sanità, ambiente, servizi, commercio esterno, creazione e potenziamento delle istituzioni necessarie al buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e alla promozione della democrazia, dei diritti dell'uomo e dello sviluppo della società civile. [4]

     2. Gli aiuti comunitari possono essere forniti a sostegno di progetti d'investimento, studi di fattibilità, azioni di assistenza tecnica ed azioni di formazione, nonché a sostegno, in via temporanea, dei costi ordinari dell'amministrazione pubblica palestinese [5].

     3. I finanziamenti della Comunità per i progetti e le azioni previsti dal presente regolamento sono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili o sotto forma di sovvenzioni in conto interessi sui prestiti concessi dalle risorse proprie della Banca. Il tasso di sovvenzione è del 3%.

     I suddetti progetti e azioni mirano tra l'altro a promuovere l'occupazione e a creare posti di lavoro, migliorando i servizi sociali e combattendo la povertà. [6]

     3 bis. Possono beneficiare delle misure di sostegno non soltanto gli Stati e le regioni, ma anche le autorità locali, le organizzazioni regionali, gli enti pubblici, le comunità locali o tradizionali, le organizzazioni di sostegno delle imprese, gli operatori privati, le cooperative, le mutue, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative [7].

     4. Allo scopo di garantire la coerenza delle azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarità, gli Stati membri, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata "la Banca", si scambiano qualsiasi informazione utile sui finanziamenti che prevedono di concedere. In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità. [8]

     Le possibilità di cofinanziamento sono esaminate nell'ambito di tale scambio di informazioni.

     5. Gli Stati membri, la Commissione e la Banca si comunicano altresì, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 5, i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali a favore della Cisgiordania e della striscia di Gaza [9].

     6. Almeno una volta l'anno, la Commissione e la Banca comunicano agli Stati membri le informazioni, raccolte presso l'amministrazione della Cisgiordania e della striscia di Gaza, sui settori e sui progetti già noti che potrebbero essere sostenuti in base al presente regolamento [10].

     7. Le gare e i contratti sono aperti a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei partner mediterranei, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure di accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo [11].

 

     Art. 3. [12]

     Gli aiuti contemplati dal presente regolamento possono essere associati a finanziamenti sulle risorse proprie della Banca e possono essere concessi in cofinanziamento con gli Stati membri, con Paesi terzi della regione, con organismi multilaterali o con gli stessi la Cisgiordania e la striscia di Gaza. Nella misura del possibile, deve essere mantenuto il carattere comunitario dell'aiuto.

 

     Art. 4. [13]

     1. Le decisioni di finanziamento relative ai progetti e alle azioni nell'ambito del presente regolamento superiori a 2.000.000 di ecu che non riguardano sovvenzioni sui tassi di interesse sui prestiti della Banca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5 [14].

     2. Le decisioni di finanziamento relative a stanziamenti globali per la cooperazione tecnica, la formazione e la promozione del commercio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5. Nell'ambito di uno stanziamento globale, la Commissione adotta decisioni di finanziamento non superiori a 2.000.000 di ecu [15].

     Il Comitato di cui all'articolo 5 è informato sistematicamente e tempestivamente, e comunque prima della riunione successiva, delle decisioni di finanziamento relative a misure che non richiedono più di 2.000.000 di ecu.

     3. Le decisioni che modificano decisioni di finanziamento adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5 sono prese dalla Commissione se non comportano né modifiche sostanziali né impegni supplementari superiori al 20% dell'impegno iniziale. La Commissione informa immediatamente di queste decisioni il comitato di cui all'articolo 5 [16].

     4. Le decisioni di finanziamento relative alle sovvenzioni in conto interessi sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1488/96 del 23 luglio 1996.

     5. Le decisioni di finanziamento ed eventuali accordi e contratti di finanziamento da esse derivanti prevedono fra l'altro la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF), nonché controlli e ispezioni in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e revisioni contabili da parte della Corte dei Conti, se del caso, da effettuare in loco. Le misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5 al fine di fornire un'adeguata protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio. Laddove necessario, le inchieste sono effettuate dall'OLAF ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [17].

 

     Art. 5. [18]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato MED, istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1488/96.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione esamina lo stato di esecuzione della cooperazione attuata in base al presente regolamento e ne informa annualmente per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio [19].

     2. La Commissione procede ad una valutazione dei principali progetti realizzati al fine di determinare se gli obiettivi definiti in sede di elaborazione di tali progetti siano stati raggiunti e di trarre gli orientamenti necessari per aumentare l'efficacia delle attività d'aiuto previste per il futuro. I rapporti di valutazione sono trasmessi agli Stati membri e al Parlamento europeo.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


[1] Abrogato dall'art. 31 del Regolamento (CE) n. 1638/2006, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2840/98.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2840/98 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 669/2004.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2840/98.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2824/98.

[6] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2824/98 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2840/98.

[7] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 669/2004.

[8] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[9] Paragrafo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2840/98.

[10] Paragrafo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2840/98.

[11] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 669/2004.

[12] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2840/98.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2824/98.

[14] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2840/98.

[15] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2840/98.

[16] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2840/98.

[17] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 669/2004.

[18] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2840/98 e così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[19] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2840/98.