§ 20.7.82 – Regolamento 31 marzo 2004, n. 669.
Regolamento (CE) n. 669/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:31/03/2004
Numero:669


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.7.82 – Regolamento 31 marzo 2004, n. 669.

Regolamento (CE) n. 669/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza.

(G.U.U.E. 14 aprile 2004, n. L 105).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

     vista la proposta della Commissione,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Dovrebbe essere fatto tutto il possibile per evitare un ulteriore deterioramento dell'economia palestinese, contribuendo a una sana gestione e all'equilibrio di bilancio dell'Autorità palestinese e al consolidamento di questa mediante un rafforzamento istituzionale.

     (2) In seguito ai recenti sviluppi del processo di pace in Medio Oriente, continuerà a sorgere la necessità di aiuto finanziario nei territori della Cisgiordania e della striscia di Gaza.

     (3) La Comunità dovrebbe pertanto proseguire le attività di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1734/94.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1734/94 dovrebbe essere riveduto dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro la fine del 2005 per tener conto degli sviluppi nella regione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del tracciato verso la pace [Elementi di un tracciato (road map) basato sui risultati per una soluzione bi-statale permanente al conflitto israelo-palestinese].

     (5) Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, istituisce un quadro giuridico comune in tutti i campi delle risorse proprie e delle spese delle Comunità. Il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (4), si applica a tutti i settori di attività delle Comunità, ferme restando le disposizioni delle norme comunitarie specifiche dei vari settori politici.

     (6) Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1734/94,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1734/94 è modificato come segue:

     1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     1. La Comunità instaura una cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza per aiutarle a conseguire uno sviluppo economico, politico e sociale sostenibile. Se le circostanze lo consentono, l'attuazione si basa su programmi pluriennali.

     2. La Commissione redige una relazione che riesamini il presente regolamento entro il 31 dicembre 2005, tenendo conto dei recenti sviluppi nella regione.»;

     2) l'articolo 2 è modificato come segue:

     a) dopo il paragrafo 3 è inserito il paragrafo seguente:

     « 3 bis. Possono beneficiare delle misure di sostegno non soltanto gli Stati e le regioni, ma anche le autorità locali, le organizzazioni regionali, gli enti pubblici, le comunità locali o tradizionali, le organizzazioni di sostegno delle imprese, gli operatori privati, le cooperative, le mutue, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.»;

     b) dopo il paragrafo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

     «7. Le gare e i contratti sono aperti a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei partner mediterranei, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure di accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo.»

     3) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

     «5. Le decisioni di finanziamento ed eventuali accordi e contratti di finanziamento da esse derivanti prevedono fra l'altro la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF), nonché controlli e ispezioni in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio  e revisioni contabili da parte della Corte dei Conti, se del caso, da effettuare in loco. Le misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5 al fine di fornire un'adeguata protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/ 95 del Consiglio. Laddove necessario, le inchieste sono effettuate dall'OLAF ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/ 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.