§ 6.1.33 - Regolamento 7 novembre 2000, n. 2493.
Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:07/11/2000
Numero:2493


Sommario
Art. 1.      1. La Comunità sostiene gli sforzi dei paesi in via di sviluppo, intesi ad integrare la dimensione ambientale nel loro processo di sviluppo. A tale scopo, la Comunità fornisce assistenza [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento
Art. 3.      1. Le attività da svolgere ai sensi del presente regolamento riguardano in particolare i seguenti settori
Art. 4.      I partner della cooperazione che possono ricevere assistenza ai sensi del presente regolamento comprendono organizzazioni internazionali, stati, regioni, organismi regionali, servizi decentrati, [...]
Art. 5.      1. Il finanziamento comunitario può coprire studi, assistenza tecnica, istruzione, formazione o altri servizi, forniture o lavori, fondi per piccole sovvenzioni, stime, audit e missioni di [...]
Art. 6.      L'assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento è fornita con aiuti a fondo perduto
Art. 7.      La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo dal 2000 al 2006 è di 93 milioni di EUR
Art. 8.      1. Alla Commissione spetta istruire, decidere di finanziare e gestire le attività di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare [...]
Art. 9.      1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente in materia di sviluppo, in seguito denominato il "comitato"
Art. 10.      1. Entro il 1o settembre successivo ad ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale contenente il riepilogo delle attività [...]
Art. 11.      1. Il presente regolamento entro in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006


§ 6.1.33 - Regolamento 7 novembre 2000, n. 2493.

Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo.

(G.U.C.E. 15 novembre 2000, n. L 288).

 

Art. 1.

     1. La Comunità sostiene gli sforzi dei paesi in via di sviluppo, intesi ad integrare la dimensione ambientale nel loro processo di sviluppo. A tale scopo, la Comunità fornisce assistenza finanziaria e competenze adeguate, intese a elaborare e promuovere l'attuazione di politiche, strategie, strumenti e tecnologie per lo sviluppo sostenibile.

     2. Il sostegno comunitario viene fornito direttamente agli interessati dei paesi in via di sviluppo e anche indirettamente mediante il rafforzamento della dimensione ambientale della cooperazione economica e allo sviluppo della Comunità, per far sì che si tenga pienamente conto delle considerazioni ambientali nei programmi comunitari.

     3. L'assistenza e la consulenza fornite ai sensi del presente regolamento integrano e rafforzano quelle fornite mediante altri strumenti della cooperazione allo sviluppo.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento:

     per "sviluppo sostenibile" si intende il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, entro i limiti della capacità degli ecosistemi, attraverso la salvaguardia del patrimonio naturale e della sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future.

 

     Art. 3.

     1. Le attività da svolgere ai sensi del presente regolamento riguardano in particolare i seguenti settori:

     - problemi ambientali di dimensioni mondiali, in particolare quelli oggetto di accordi multilaterali sull'ambiente, quali cambiamenti climatici, desertificazione e biodiversità,

     - problemi ambientali transfrontalieri, in particolare inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo,

     - impatto ambientale connesso all'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale,

     - inserimento nei progetti di cooperazione allo sviluppo di considerazioni ambientali che ne caratterizzino, identifichino e valutino la dimensione sostenibile,

     - impatto ambientale delle politiche macroeconomiche e settoriali nei paesi in via di sviluppo,

     - modelli sostenibili di produzione e consumo,

     - gestione e sfruttamento sostenibili delle risorse naturali e ambientali in tutti i settori produttivi, come l'agricoltura, la pesca e l'industria,

     - problemi ambientali causati da un uso non sostenibile delle risorse in conseguenza della povertà,

     - produzione e uso sostenibili dell'energia, in particolare promozione delle fonti energetiche rinnovabili, incremento dell'efficacia energetica, risparmio di energia, nonché sostituzione delle fonti energetiche, particolarmente nocive, con altre che lo sono meno,

     - produzione e uso sostenibili di prodotti chimici, specialmente delle sostanze pericolose e tossiche,

     - preservazione della biodiversità, soprattutto attraverso la tutela degli ecosistemi e degli habitat, nonché la conservazione della diversità delle specie, sfruttamento sostenibile delle sue componenti, coinvolgimento dei detentori di conoscenze tradizionali per quanto riguarda l'utilizzazione della diversità biologica ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'uso di risorse genetiche,

     - gestione delle risorse di acqua dolce,

     - gestione delle zone costiere, delle foci dei fiumi e delle zone umide,

     - desertificazione,

     - problemi ambientali urbani quali quelli relativi ai trasporti, i rifiuti, le acque di scarico, l'inquinamento atmosferico, il rumore e la qualità dell'acqua potabile,

     - problemi ambientali inerenti alle attività industriali.

     2. Possono beneficiare dell'aiuto, tra gli altri, i seguenti tipi di attività:

     - sostegno all'elaborazione, a livello nazionale, regionale e locale, di politiche, piani e strategie, programmi e progetti di sviluppo sostenibile,

     - azioni intese a potenziare le capacità istituzionali e operative a livello nazionale, regionale e locale dei soggetti del processo di sviluppo come: governi, organizzazioni non governative, settore privato, società civile e popolazioni autoctone,

     - progetti pilota sul campo, compresi quelli che ricorrono a tecnologie ecologiche, adattate ai vincoli e alle esigenze locali,

     - promozione del commercio di prodotti fabbricati con metodi sostenibili,

     - creazione di strumenti di sviluppo sostenibile, connessi, tra l'altro, al commercio, ad esempio, sistemi di etichettatura e di certificazione, e iniziative di "commercio verde",

     - sostegno alla concezione e all'applicazione di strumenti di valutazione ambientale nell'ambito della preparazione e dell'attuazione di politiche, strategie, programmi e progetti,

     - elaborazione di orientamenti, manuali operativi e strumenti atti a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione della dimensione ambientale, in particolare sotto forma di basi e banche di dati pubbliche, ad esempio su Internet (aperto al pubblico),

     - campagne di informazione sulle sostanze pericolose, in particolare i rifiuti tossici ed i pesticidi,

     - sensibilizzazione delle popolazioni locali e dei soggetti chiave del processo di sviluppo e della cooperazione allo sviluppo per quanto riguarda le implicazioni dello sviluppo sostenibile, in particolare attraverso campagne d'informazione e azioni di formazione,

     - attività di inventario, contabili e statistiche, allo scopo di migliorare la qualità degli indicatori e dei dati statistici sull'ambiente.

     3. Nel selezionare, preparare, attuare e valutare le attività, un'attenzione particolare sarà dedicata:

     - al contributo all'obiettivo generale dell'eliminazione della povertà,

     - alle iniziative locali che comportano misure innovative finalizzate allo sviluppo

sostenibile,

     - al coinvolgimento attivo, al sostegno e al diritto di proprietà delle popolazioni locali, comprese le comunità indigene,

     - a ruoli specifici dei sessi, alla competenza, alle prospettive e ai contributi di donne e ragazze e di uomini e ragazzi nella gestione e nello sfruttamento sostenibili delle risorse naturali,

     - alla possibilità d'integrazione nel contesto più ampio delle politiche e dei programmi comunitari di cooperazione allo sviluppo,

     - all'internazionalizzazione dei costi ambientali, anche mediante strumenti economici,

     - al contributo al rafforzamento della cooperazione regionale in materia di sviluppo sostenibile.

Fare tesoro dell'esperienza acquisita e diffondere i risultati delle attività svolte saranno elementi essenziali nell'attuazione del presente regolamento, ivi compreso il contributo all'attuazione di accordi internazionali in materia ambientale.

 

     Art. 4.

     I partner della cooperazione che possono ricevere assistenza ai sensi del presente regolamento comprendono organizzazioni internazionali, stati, regioni, organismi regionali, servizi decentrati, enti pubblici, imprese e operatori privati, cooperative, comunità locali, organizzazioni non governative e associazioni rappresentative delle popolazioni locali, in particolare quelle autoctone.

 

     Art. 5.

     1. Il finanziamento comunitario può coprire studi, assistenza tecnica, istruzione, formazione o altri servizi, forniture o lavori, fondi per piccole sovvenzioni, stime, audit e missioni di valutazione e controllo. Entro i limiti fissati annualmente dall'autorità di bilancio esso può coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa a favore sia della Commissione che dei beneficiari, connesse ad attività che non rientrano nei compiti permanenti della pubblica amministrazione, relative all'individuazione, alla preparazione, alla gestione, al controllo, all'audit e alla verifica dei programmi o progetti.

Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento legate ad un'attività specifica, escluso l'acquisto di beni immobili, sia spese correnti (incluse spese di amministrazione, manutenzione e funzionamento). Dette spese possono di norma essere coperte solo per la fase di avvio e tale copertura decresce gradualmente, ad eccezione dei programmi di formazione, istruzione e ricerca.

     2. Per ciascuna attività di cooperazione è richiesto un contributo dei partner della cooperazione di cui all'articolo 4. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle loro possibilità ed in funzione delle caratteristiche dell'attività in questione.

     3. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri donatori, in particolare gli Stati membri e le organizzazioni internazionali interessate. A tal proposito, si dovrà cercare di realizzare un coordinamento con le misure adottate da altri donatori. La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità. [1]

     4. Sono adottate le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario dell'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento.

     5. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di tutte queste attività, la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, adotta tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

     a) lo scambio e l'analisi sistematiche d'informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

     b) il coordinamento in loco delle attività, nell'ambito di incontri periodici e scambi d'informazione tra i rappresentanti della Commissione degli Stati membri nei paesi beneficiari.

     6. Per ottenere il maggiore impatto possibile delle attività a livello mondiale, nazionale e locale, la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, prende tutte le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento ed una stretta collaborazione con i partner della cooperazione, con i partner locali (ONG, comunità di base, associazioni), con i donatori e con altre organizzazioni internazionali interessate, in particolare con quelle del sistema delle Nazioni Unite.

 

     Art. 6.

     L'assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento è fornita con aiuti a fondo perduto.

 

     Art. 7.

     La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo dal 2000 al 2006 è di 93 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 8.

     1. Alla Commissione spetta istruire, decidere di finanziare e gestire le attività di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     2. Ogni due anni la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli orientamenti strategici e le priorità per l'attuazione delle attività da effettuare negli anni successivi. Essa ne informa il Parlamento europeo.

     3. Le decisioni relative ad aiuti pari o superiori a 2,5 milioni di EUR per singole attività finanziate ai sensi del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

     4. La Commissione informa brevemente il comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in merito a ciascuna decisione di finanziamento che intende prendere per quanto riguarda aiuti di valore inferiore a 2,5 milioni di EUR per attività contemplate dal presente regolamento. L'informazione dev'essere resa disponibile al più tardi una settimana prima di prendere la decisione.

     5. La Commissione è autorizzata ad approvare gli impegni necessari per coprire superamenti previsti o effettivi o i fabbisogni supplementari connessi alle attività, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o pari al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

     6. Ogni accordo di finanziamento o contratto concluso ai sensi del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti effettuino verifiche in loco secondo le consuete procedure stabilite dalla Commissione sulla base delle norme vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     7. Quando le azioni sono oggetto di accordi di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, gli accordi stabiliscono che il pagamento di imposte, dazi e ogni altro onere non è a carico della Comunità.

     8. L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [2]

     9. L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [3]

     10. Un'attenzione particolare sarà rivolta:

     - alla ricerca della redditività dei costi e di un impatto sostenibile delle attività,

     - alla definizione chiara ed al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutte le attività.

 

     Art. 9.

     1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente in materia di sviluppo, in seguito denominato il "comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 10.

     1. Entro il 1o settembre successivo ad ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale contenente il riepilogo delle attività finanziate nel corso dell'anno e una valutazione dell'attuazione del presente regolamento in tale periodo.

Il riepilogo fornisce in particolare informazioni relative al numero e al tipo delle attività finanziate, ai partner della cooperazione e ai paesi interessati. Inoltre, la relazione indica il numero delle valutazioni esterne effettuate riguardo ad attività specifiche.

     2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle attività finanziate dalla Comunità al fine di stabilire se gli obiettivi da esse perseguiti siano stati realizzati e fornire orientamenti per migliorare l'efficacia delle attività future. La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, una sintesi delle valutazioni effettuate. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri, del Parlamento europeo e di altri interessati.

     3. Entro un mese dalla decisione la Commissione informa gli Stati membri delle attività approvate, indicandone costo e tipo, paese interessato e partner della cooperazione.

     4. Una guida al finanziamento in cui sono precisati gli orientamenti e i criteri applicabili per la selezione delle attività è pubblicata e trasmessa dai servizi della Commissione alle parti interessate, comprese le delegazioni della Commissione nei paesi in questione.

 

     Art. 11.

     1. Il presente regolamento entro in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

     2. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione generale delle attività finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento, nel contesto generale della cooperazione comunitaria allo sviluppo, corredata di proposte relative a futuri sviluppi del presente regolamento, compresa una sua eventuale modifica o abrogazione.

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.