§ 20.5.33 - Regolamento 25 febbraio 1992, n. 443.
Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:25/02/1992
Numero:443


Sommario
Art. 1.      La Comunità prosegue e amplia la cooperazione comunitaria con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia che non fanno parte dei paesi firmatari della convenzione di Lomé e non [...]
Art. 2.      Scopo delle politiche comunitarie di sviluppo e di cooperazione è lo sviluppo dell'uomo
Art. 3.      Tutti i PVS-ALA possono beneficiare dell'aiuto finanziario e tecnico e della cooperazione economica. Oltre agli Stati e alle regioni, possono essere beneficiari e partecipi le amministrazioni [...]
Art. 4.      L'aiuto finanziario e tecnico è destinato soprattutto alle fasce più bisognose della popolazione e ai paesi più poveri delle due regioni, con l'esecuzione di programmi e di progetti in settori [...]
Art. 5.      L'aiuto finanziario e tecnico è teso in particolare allo sviluppo del settore rurale e all'aumento della sicurezza alimentare. Al riguardo, l'inserimento degli aiuti alimentari in altri [...]
Art. 6.      L'aiuto finanziario e tecnico è esteso ai PVS-ALA relativamente più progrediti in particolare nei settori e nei casi specifici seguenti
Art. 7.      La cooperazione economica, concepita nel reciproco interesse della Comunità e dei paesi partner, concorre allo sviluppo dei PVS-ALA aiutandoli a potenziare le loro capacità istituzionali, per [...]
Art. 8.      La cooperazione economica si effettua soprattutto in tre settori
Art. 9. 
Art. 10.      1. Il finanziamento comunitario degli aiuti di cui all'articolo 9 copre un periodo iniziale di cinque anni 1991-1995
Art. 11.      L'aiuto finanziario e tecnico può coprire tutti i costi in valuta nonché le spese locali per la realizzazione dei progetti e dei programmi comprendendo, se del caso, progrmami integrati e [...]
Art. 12.      1. Una parte dell'aiuto finanziario e tecnico e della cooperazione economica è riservata a misure intese a fronteggiare avvenimenti eccezionali, in particolare ai progetti finalizzati a [...]
Art. 13. 
Art. 14.      I progetti e i programmi di aiuto il cui costo a carico della Comunità superi ecu 1 milione nonché le modifiche sostanziali e gli eventuali superamenti di progetti e programmi approvati, che [...]
Art. 15. 
Art. 16.      La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. In detta relazione sono esposti i risultati dell'esecuzione del [...]
Art. 17.      1. Il regolamento (CEE) n. 442/81 è abrogato
Art. 18.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.5.33 - Regolamento 25 febbraio 1992, n. 443.

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi.

(G.U.C.E. 27 febbraio 1992, n. L 52).

 

Art. 1.

     La Comunità prosegue e amplia la cooperazione comunitaria con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia che non fanno parte dei paesi firmatari della convenzione di Lomé e non beneficiano della politica comunitaria di cooperazione nei confronti della regione mediterranea, in appresso denominati _ PVS-ALA _. Questa cooperazione, che integra l'assistenza degli Stati membri, comprende l'aiuto finanziario e tecnico allo sviluppo e la cooperazione economica. In tale contesto, la Comunità attribuisce importanza fondamentale alla promozione dei diritti dell'uomo, al sostegno dei processi di democratizzazione, ad una gestione pubblica corretta, efficiente ed equa, alla tutela dell'ambiente, alla liberalizzazione degli scambi e al rafforzamento della dimensione culturale, attraverso un sempre più intenso dialogo sulle questioni politiche, economiche e sociali nella prospettiva del reciproco interesse.

 

     Art. 2.

     Scopo delle politiche comunitarie di sviluppo e di cooperazione è lo sviluppo dell'uomo.

     Consapevole che il rispetto e l'esercizio effettivo dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo e dei principi democratici sono le premesse indispensabili per uno sviluppo economico e sociale reale e duraturo, la Comunità dà un maggiore appoggio comunitario ai paesi più impegnati a favore di questi principi e in particolare alle iniziative concrete per una loro attuazione.

     In caso di violazioni fondamentali e persistenti dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, la Comunità potrebbe modificare, anzi sospendere, l'attuazione della cooperazione con gli Stati interessati, limitando la cooperazione unicamente alle azioni che vanno a diretto vantaggio delle fasce bisognose della popolazione.

 

     Art. 3.

     Tutti i PVS-ALA possono beneficiare dell'aiuto finanziario e tecnico e della cooperazione economica. Oltre agli Stati e alle regioni, possono essere beneficiari e partecipi le amministrazioni decentrate, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici, le comunità locali o tradizionali, gli istituti e gli operatori privati, comprese le cooperative e le organizzazioni non governative. Gli aiuti contemplati nel presente regolamento sono concessi tenendo conto dei bisogni e delle priorità di ciascun paese e di ciascuna regione. Aiuto finanziario e tecnico.

 

     Art. 4.

     L'aiuto finanziario e tecnico è destinato soprattutto alle fasce più bisognose della popolazione e ai paesi più poveri delle due regioni, con l'esecuzione di programmi e di progetti in settori in cui gli aiuti comunitari possono svolgere una funzione importante. Si attivano in particolare interventi in settori per i quali le risorse interne economiche e umane sono mobilitate con difficoltà, ma che hanno un'importanza strategica per lo sviluppo di questi paesi o per l'intera comunità internazionale.

 

     Art. 5.

     L'aiuto finanziario e tecnico è teso in particolare allo sviluppo del settore rurale e all'aumento della sicurezza alimentare. Al riguardo, l'inserimento degli aiuti alimentari in altri strumenti di sviluppo può contribuire ad attuare la funzione e gli obiettivi specifici di questa forma di aiuti. Peraltro il sostegno comunitario al settore rurale deve includere azioni nelle piccole città che servono lo spazio rurale, per agevolare l'occupazione. Si deve anche prendere in considerazione il miglioramento dell'ambiente economico, giuridico e sociale per il settore privato, comprese le piccole e medie imprese.

     La tutela dell'ambiente e delle risorse naturali ed uno sviluppo duraturo costituiscono delle priorità a lungo termine. Una percentuale pari al 10 %, che costituisce la media ponderata delle risorse necessarie per l'aiuto nel periodo 1991/1995, è riservata a prospetti specifici intesi a tutelare l'ambiente e in particolare a proteggere le foreste tropicali.

     In ciascuna azione, inoltre, si prende in considerazione la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

     Ricevono particolare attenzione le azioni di lotta antidroga. La cooperazione della Comunità con i PVS-ALA per incoraggiare la lotta antidroga è potenziata in base ad un dialogo inserito nel contesto più generale dello sviluppo economico dei paesi produttori e della loro cooperazione con la Comunità europea. Questa cooperazione comprende azioni relative sia agli aiuti umanitari sia agli aiuti allo sviluppo.

     La dimensione umana dello sviluppo è presente in tutti i settori di intervento, a causa dell'obiettivo stesso di questa forma di cooperazione.

     La dimensione culturale di sviluppo deve costituire un obiettivo costante in tutte le attività e tutti i programmi ai quali la Comunità è associata.

     In tal senso gli aiuti dovrebbero essere concessi, tra l'altro, a progetti concreti intesi alla democratizzazione, ad una gestione pubblica corretta, efficiente ed equa ed ai diritti dell'uomo.

     Inoltre occorre far sì che non solo i cambiamenti apportati con i progetti e i programmi non modifichino la situazione e il ruolo delle donne a loro spese, ma che siano prese misure specifiche e siano adottati progetti per aumentarne la partecipazione attiva, su un piede di parità, ai processi produttivi ed ai relativi risultati, alle attività sociali ed ai processi decisionali.

     Attenzione particolare è inoltre riservata alla protezione dell'infanzia.

     Attenzione particolare meritano le minoranze etniche, con azioni volte a migliorarne le condizioni di vita, rispettandone nel contempo le specificità culturali.

     Attenzione particolare è rivolta ai problemi demografici, soprattutto quelli connessi all'incremento demografico.

     L'aiuto comunitario ai progetti e ai programmi di sviluppo deve tener conto dei problemi macroeconomici e settoriali e privileggiare le azioni che hanno effetti sulla strutturazione dell'economia, sullo sviluppo delle politiche settoriali e sullo sviluppo delle istituzioni. Per rafforzare l'efficacia e per una maggiore sinergia devono essere perseguiti il dialogo e la cooperazione con le competenti istituzioni internazionali e i finanziatori bilaterali.

     Il sostegno alle istituzioni nazionali dei paesi in via di sviluppo per potenziare la loro capacità di gestione delle politiche e dei progetti di sviluppo costituisce un settore d'azione che può avere una funzione strategica nel processo di sviluppo. Il mantenimento di un appropriato dialogo tra i paesi in via di sviluppo e la Comunità costituisce un importante elemento in questo contesto.

     La cooperazione regionale tra paesi in via di sviluppo deve essere considerata un settore prioritario dell'aiuto finanziario e tecnico, in particolare nei settori seguenti:

     - cooperazione per l'ambiente,

     - sviluppo del commercio intraregionale,

     - potenziamento delle istituzioni regionali,

     - sostegno all'integrazione regionale e all'attuazione di politiche e attività comuni tra paesi in via di sviluppo,

     - comunicazioni regionali, soprattutto in materia di norme, reti e servizi, comprese le telecomunicazioni,

     - ricerca,

     - formazione,

     - sviluppo del settore rurale e della sicurezza alimentare,

     - cooperazione nel settore energetico.

     Una parte dell'aiuto può essere mobilitata per azioni di ripristino e di ricostruzione a seguito di calamità di qualsiasi natura e per la prevenzione delle medesime.

 

     Art. 6.

     L'aiuto finanziario e tecnico è esteso ai PVS-ALA relativamente più progrediti in particolare nei settori e nei casi specifici seguenti:

     - democratizzazione e diritti dell'uomo,

     - prevenzione o ricostruzione in caso di calamità,

     - lotta antidroga,

     - ambiente e risorse naturali,

     - potenziamento istituzionale, in particolare della pubblica amministrazione,

     - esperimenti pilota a favore di categorie particolarmente sfavorite della popolazione, in particolare nei grandi agglomerati urbani,

     - cooperazione e integrazione regionale: particolare attenzione è rivolta alle azioni di cooperazione e di integrazione regionale che consentiranno di associare paesi poveri e paesi relativamente progrediti. Cooperazione economica.

 

     Art. 7.

     La cooperazione economica, concepita nel reciproco interesse della Comunità e dei paesi partner, concorre allo sviluppo dei PVS-ALA aiutandoli a potenziare le loro capacità istituzionali, per rendere l'ambiente più favorevole agli investimenti e allo sviluppo e a trarre il massimo vantaggio dalle prospettive offerte dall'espansione del commercio internazionale, anche nell'ambito del mercato unico europeo, e rafforzando la presenza degli operatori, della tecnologia e del know-how di tutti gli Stati membri, in particolare nel settore privato e nelle piccole e medie imprese.

     La cooperazione economica è tesa, in particolare, a instaurare un clima di fiducia, sostenendo i paesi che attuano politiche macroeconomiche e strutturali di apertura per gli scambi e gli investimenti e favorevoli ai trasferimenti di tecnologia, garantendo in particolare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

 

     Art. 8.

     La cooperazione economica si effettua soprattutto in tre settori:

     1) miglioramento del potenziale scientifico e tecnologico e in generale del contesto economico, sociale e culturale mediante azioni di formazione e di trasferimento di know-how. La cooperazione scientifica e tecnologica, compresa quella nel settore dei programmi ad alta tecnologia, può beneficiare anche dell'attuazione del programma quadro pluriennale in materia di ricerca e delle disposizioni dell'articolo 130 N del trattato. La cooperazione economica è rivolta essenzialmente ai quadri, ai responsabili economici e ai formatori e comprende tutti i settori economici, tecnici e scientifici, in particolare l'energia, l'ecologia industriale e urbana e la tecnologia dei servizi. Essa deve promuovere le associazioni tra istituti e centri di ricerca delle due parti e tener conto delle capacità di acquisire rapidamente know-how e tecnologia moderna per diffonderli nel paese destinatario;

     2) miglioramento del sostegno istituzionale, che deve essere accompagnato dall'intensificarsi del dialogo con i partner, allo scopo di rendere il contesto legislativo, normativo e sociale più favorevole allo sviluppo;

     3) sostegno alle imprese, soprattutto mediante azioni di promozione commerciale, formazione e assistenza tecnica, contatti tra imprese e misure che ne favoriscano la cooperazione.

     La cooperazione regionale deve essere considerata un settore importante della cooperazione economica, in particolare nei settori seguenti:

     - la cooperazione per l'ecologia industriale,

     - gli scambi intraregionali,

     - le istituzioni regionali di integrazione economica,

     - le politiche regionali,

     - le comunicazioni, ivi incluse le telecomunicazioni,

     - la ricerca e la formazione,

     - la cooperazione nel campo dell'energia,

     -la cooperazione industriale. Modalità di attuazione.

 

     Art. 9. [1]

     In linea di massima, l'aiuto finanziario e tecnico e le spese per la cooperazione economica assumono la forma di aiuti a fondo perduto finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee.

     Ove possibile, si procede ad una programmazione quinquennale indicativa per obiettivi, per paese o, eventualmente, per regione.

     I cofinanziamenti attuati con gli Stati membri e con altri donatori vanno perseguiti con un coordinamento più intenso. Deve essere preservata la natura comunitaria dell'aiuto.

     In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità.

 

     Art. 10.

     1. Il finanziamento comunitario degli aiuti di cui all'articolo 9 copre un periodo iniziale di cinque anni 1991-1995.

     2. I mezzi finanziari comunitari ritenuti necessari per l'attuazione degli aiuti ammontano a ecu 2 750 milioni, di cui il 10 % va riservato all'ambiente e in particolare alla protezione delle foreste tropicali. Un importo di ecu 1 069,8 milioni deve essere previsto per il periodo 1991- 1992 nel quadro delle prospettive finanziarie 1988-1992.

     Per il periodo 1993-1995 l'importo dovrà inserirsi nel quadro finanziario comunitario in vigore.

     3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio, tenendo conto dei principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee.

     4. Per il periodo successivo abbracciato dal presente regolamento, l'importo degli aiuti è stabilito secondo le procedure in vigore.

 

     Art. 11.

     L'aiuto finanziario e tecnico può coprire tutti i costi in valuta nonché le spese locali per la realizzazione dei progetti e dei programmi comprendendo, se del caso, progrmami integrati e progetti settoriali.

     Possono essere assunte in particolare le spese di manutenzione e di esercizio per le azioni di cooperazione economica, i programmi di formazione e di ricerca e i progetti e i programmi di sviluppo. Resta però inteso che le spese possono essere assunte unicamente nella fase iniziale e in maniera decrescente, ad eccezione dei programmi di formazione e di ricerca.

     L'apporto soprattutto finanziario dei partner (paesi, collettività, imprese, singoli beneficiari) va perseguito sistematicamente nella misura delle loro possibilità e anche in funzione della natura di ciascuna azione.

     Il pagamento delle imposte, tasse e tributi e il prezzo di acquisto dei terreni sono esclusi dal finanziamento comunitario.

     Le spese relative agli studi e alle perizie a breve e a lungo termine, effettuati per aiutare i beneficiari e la Commissione a definire le politiche generali, ad individuare e a preparare le azioni, nonché ad effettuare il controllo e la valutazione, sono imputate di norma alle risorse comunitarie, nel quadro del finanziamento delle singole azioni oppure separatamente.

 

     Art. 12.

     1. Una parte dell'aiuto finanziario e tecnico e della cooperazione economica è riservata a misure intese a fronteggiare avvenimenti eccezionali, in particolare ai progetti finalizzati a promuovere la ricostruzione in seguito a calamità, e ad affrontare priorità impreviste, in particolare nei pesi in cui la situazione in materia di rispetto dei diritti dell'uomo o altre condizioni politiche non consentivano precedentemente di fornire aiuti comunitari. Un importo pari al massimo al 15 % è previsto a tale scopo all'atto dell'adozione degli stanziamenti annui da parte dell'autorità di bilancio.

     2. Ogni importo non assegnato corrispondente al 15 % degli stanziamenti annui è liberato il 31 luglio per lo stesso anno per essere destinato ad altre finalità.

 

     Art. 13. [2]

     Tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri sono ammesse a partecipare, a parità di condizioni, alle gare, alle aggiudicazioni, agli appalti e ai contratti.

     Per quanto riguarda l'aiuto finanziario e tecnico, tale partecipazione è normalmente estesa allo Stato beneficiario ma può esserlo, caso per caso, anche ad altri paesi in via di sviluppo.

     In casi eccezionali, debitamente comprovati, può essere ammesso il ricorso ad altre origini per componenti specifici.

     In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005.

 

     Art. 14.

     I progetti e i programmi di aiuto il cui costo a carico della Comunità superi ecu 1 milione nonché le modifiche sostanziali e gli eventuali superamenti di progetti e programmi approvati, che oltrepassano il 20 % dell'importo inzialmente stabilito, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 15, paragrafo 3.

Se del caso, sono adottati secondo la stessa procedura gli atti necessari per definire:

     - gli orientamenti pluriennali indicativi che si applicano ai principali paesi partner;

     - i settori di intervento della cooperazione per temi o settori.

 

     Art. 15. [3]

     1. La Commissione assicura la gestione dell’aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica.

     2. La Commissione è assistita da un comitato.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     4. Regolarmente, e almeno una volta all’anno, la Commissione comunica agli Stati membri le informazioni a sua disposizione su settori, progetti ed azioni già noti che potrebbero essere sostenuti a titolo del presente regolamento.

     5. Inoltre, è effettuato un coordinamento, in sede di comitato, tramite scambio di informazioni, tra le azioni di cooperazione comunitaria e quelle che saranno attuate su base bilaterale dagli Stati membri.

     6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 16.

     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. In detta relazione sono esposti i risultati dell'esecuzione del bilancio per quanto riguarda gli impegni e i pagamenti, nonché i progetti e programmi finanziati nel corso dell'anno. Questa relazionee contiene, per quanto possibile, informazioni sui fondi impegnati a livello nazionale nel corso dello stesso esercizio. La relazione contiene anche informazioni esatte e particolareggiate (per imprese, nazionalità, ecc.) sulle aggiudicazioni effettuate per l'esecuzione dei progetti e dei programmi.

     Inoltre, al termine di ogni quinquennio, la Commissione presenta una relazione globale che illustra i risultati della valutazione regolare per mettere in evidenza non solo le condizioni di esecuzione dei progetti e dei programmi, ma anche l'opportunità di mantenere o modificare gli orientamenti in materia di aiuti.

 

     Art. 17.

     1. Il regolamento (CEE) n. 442/81 è abrogato.

     2. I riferimenti fatti al regolamento abrogato devono essere intesi come riferimenti al presente regolamento.

 

     Art. 18.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2112/2005.

[2] Articolo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2112/2005.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 807/2003.