§ 19.2.244 - Regolamento 14 aprile 2003, n. 807.
Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio recante adeguamento alla decisione n. 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:14/04/2003
Numero:807


Sommario
Art. 1.      Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all’allegato I sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.
Art. 2.      Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all’allegato II sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.
Art. 3.      Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all’allegato III sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.
Art. 4.      I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono in relazione alle disposizioni come adeguate dal presente regolamento.
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella


§ 19.2.244 - Regolamento 14 aprile 2003, n. 807.

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio recante adeguamento alla decisione n. 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità)

(G.U.U.E. 16 maggio 2003, n. L 122).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93, 94, 269, 279 e 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     previa consultazione della Corte dei conti per quanto riguarda il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell’imposta sul valore aggiunto,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, ha sostituito la decisione 87/373/CEE.

     (2) Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 1999/468/CE, è opportuno adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi agli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.

     (3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l’adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del comitato prevista dall’atto di base.

     (4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare devono rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l’adozione delle misure di esecuzione, è opportuno che tale termine sia fissato a tre mesi.

     (5) Occorre pertanto sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all’articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

     (6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIa e IIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

     (7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIIa e IIIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

     (8) Il presente regolamento riguarda esclusivamente l’allineamento delle procedure di comitato. La denominazione dei comitati relativi a queste procedure è stata, se del caso, modificata,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all’allegato I sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

 

          Art. 2.

     Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all’allegato II sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

 

          Art. 3.

     Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all’allegato III sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

 

          Art. 4.

     I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono in relazione alle disposizioni come adeguate dal presente regolamento.

     I riferimenti nel presente regolamento alle precedenti denominazioni dei comitati s’intendono fatti alle nuove denominazioni.

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

PROCEDURA CONSULTIVA

 

     Elenco degli atti soggetti alla procedura consultiva e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione n. 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

     1) Decisione n. 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni.

     All’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. a) Nel perseguimento degli obiettivi e nella gestione delle attività stabilite dalla presente decisione la Commissione è assistita da un comitato, denominato “gruppo degli alti funzionari per la normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione”.

     Per le questioni relative alle telecomunicazioni, la Commissione è assistita dal comitato denominato “gruppo degli alti funzionari delle telecomunicazioni” di cui all’articolo 5 della direttiva 86/361/CEE.

     b) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE

     2) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell’imposta sul valore aggiunto.

     All’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE»

     È aggiunto il paragrafo seguente:

     «6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

 

 

ALLEGATO II

PROCEDURA DI GESTIONE

 

     Elenco degli atti soggetti alla procedura di gestione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione n. 1999/468/CE secondo le seguenti modalità:

     1) Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all’aiuto economico a favore di taluni paesi dell’Europa centrale e orientale.

     L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9.

     1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato per l’aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi di cui all’articolo 1”. Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per i problemi che riguardano la Banca.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     2) Decisione n. 1999/21/CE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell’energia (1998-2002) e misure connesse.

     All’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. a) La Commissione è assistita, nella gestione del presente programma quadro, da un comitato.

     b) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     c) Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

 

 

ALLEGATO III

PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE

 

     Elenco degli atti soggetti alla procedura di regolamentazione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione n. 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

     1) Direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose.

     All’articolo 27, paragrafo 2, i termini «paragrafo 4, lettera a)» sono soppressi.

     L’articolo 29 è sostituito dal seguente:

     «Art. 29. Procedura per l’adeguamento al progresso tecnico

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     2) Direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

     L’articolo 13 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato per l’adeguamento al progresso tecnico”;»

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

     c) è aggiunto il paragrafo seguente:

     «6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     3) Direttiva n. 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all’introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

     L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisone 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     4) Direttiva n. 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

     L’articolo 21 è sostituito dal seguente:

     «Art. 21.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     5) Direttiva n. 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

     All’articolo 17, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 18 è sostituito dal seguente:

     «Art. 18.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive di cui all’articolo 16.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     6) Direttiva n. 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

     L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     7) Direttiva n. 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi.

     Gli articoli 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 29.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 30.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

     8) Direttiva n. 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all’attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.

     All’articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Art. 5.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adattamento al progresso tecnico delle direttive volte all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     9) Direttiva n. 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.

     All’articolo 7 bis, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 7 ter è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 ter.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei detergenti.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     10) Direttiva n. 73/437/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana.

     L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Art. 12.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     11) Direttiva n. 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

     All’articolo 12, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     «Art. 13.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     12) Direttiva n. 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele.

     L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     13) Direttiva n. 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

     All’articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva “generatori aerosol”.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     14) Direttiva n. 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli.

     Gli articoli 7, 8 e 8 bis sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 7.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 8.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

     Art. 8 bis.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     15) Direttiva n. 76/160/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione.

     All’articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     16) Direttiva n. 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

     All’articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adattamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     17) Direttiva n. 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.

     All’articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     18) Direttiva n. 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana.

     L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Art. 12.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     19) Direttiva n. 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi.

     L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Art. 5.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     20) Direttiva n. 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi.

     All’articolo 19, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 20 è sostituito dal seguente:

     «Art. 20.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi a pressione.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     21) Direttiva n. 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all’importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

     L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     22) Direttiva n. 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

     L’articolo 20 è sostituito dal seguente:

     «Art. 20.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     23) Direttiva n. 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

     L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8.

     1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     24) Decisione n. 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità.

     All’articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della presente decisione.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     25) Direttiva n. 78/25/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione.

     All’articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     26) Direttiva n. 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

     All’articolo 13, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

     «Art. 14.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     27) Direttiva n. 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.

     L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     28) Direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.

     L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 13

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     29) Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

     All’articolo 16, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Art. 17.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     30) Direttiva n. 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.

     All’articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     31) Direttiva n. 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni.

     L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     32) Direttiva n. 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

     L’articolo 16 è sostituito dal seguente:

     «Art. 16.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     33) Direttiva n. 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose.

     All’articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7.

     1. La Commissione è assistita dal comitato ristretto dell’organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     34) Direttiva n. 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’industria del biossido di titanio.

     All’articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     35) Direttiva n. 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità.

     L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     36) Direttiva n. 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all’alimentazione umana.

     L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     37) Direttiva n. 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria.

     All’articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi elettrici usati in medicina.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     38) Direttiva n. 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica.

     Gli articoli 16 e 17 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 16.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 17.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

     39) Direttiva n. 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

     All’articolo 14, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

     «Art. 15.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     40) Direttiva n. 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali.

     Gli articoli 11 bis, 11 ter e 12 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 11 bis.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 11 ter.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 12.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     41) Direttiva n. 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale.

     Gli articoli 11 bis, 11 ter e 12 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 11 bis.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 11 ter.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 12.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     42) Direttiva n. 86/594/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.

     All’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per quanto riguarda le norme e le regole tecniche nazionali di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     43) Direttiva n. 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.

     All’articolo 11, il secondo comma è soppresso.

     L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Art. 12.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     44) Decisione n. 91/666/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l’afta epizootica.

     L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     45) Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

     L’articolo 24 è sostituito dal seguente:

     «Art. 24.

     1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato delle accise”.

     2. Le misure necessarie per l’applicazione degli articoli 5, 7, 15 ter, 18, 19 e 23 sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     4. Oltre alle misure di cui al paragrafo 2, il comitato esamina, su iniziativa del presidente o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, le questioni sollevate dal presidente stesso, concernenti l’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.

     5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     46) Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l’aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell’America latina e dell’Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi.

     L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

     «Art. 15.

     1. La Commissione assicura la gestione dell’aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica.

     2. La Commissione è assistita da un comitato.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     4. Regolarmente, e almeno una volta all’anno, la Commissione comunica agli Stati membri le informazioni a sua disposizione su settori, progetti ed azioni già noti che potrebbero essere sostenuti a titolo del presente regolamento.

     5. Inoltre, è effettuato un coordinamento, in sede di comitato, tramite scambio di informazioni, tra le azioni di cooperazione comunitaria e quelle che saranno attuate su base bilaterale dagli Stati membri.

     6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     47) Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

     Gli articoli 72 e 73 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 72.

     1. La Commissione è assistita:

     - dal comitato permanente per le specialità medicinali, per quanto attiene alle questioni inerenti alle specialità medicinali per uso umano,

     - dal comitato permanente per i medicinali veterinari, per quanto attiene alle questioni inerenti ai medicinali veterinari.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 73.

     1. La Commissione è assistita:

     - dal comitato permanente per le specialità medicinali, per quanto attiene alle questioni inerenti alle specialità medicinali per uso umano,

     - dal comitato permanente per i medicinali veterinari, per quanto attiene alle questioni inerenti ai medicinali veterinari.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

     48) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario.

     L’articolo 141 è sostituito dal seguente:

     «Art. 141. Istituzione di un comitato e procedura di adozione dei regolamenti di esecuzione

     1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli)”.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     49) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

     L’articolo 115 è sostituito dal seguente:

     «Art. 115. Procedura

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     50) Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti.

     L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8.

     1. Nell’attuazione del disposto dell’articolo 7, lettere b) e c), la Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due settimane.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     51) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

     All’articolo 43, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

     È aggiunto il paragrafo seguente:

     «7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     52) Decisione n. 98/253/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della Società dell’informazione in Europa («Società dell’informazione»).

     All’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

     «5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6.

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

     53) Regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all’obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi.

     L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

     «Art. 14.

     1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato per i diritti dell’uomo e la democrazia”, istituito dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 975/1999.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»