§ 19.3.38 - Regolamento 29 maggio 1989, n. 1553.
Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.3 amministrazione
Data:29/05/1989
Numero:1553


Sommario
Art. 1.      Le risorse IVA provengono dall'applicazione dell'aliquota uniforme, fissata conformemente alla decisione 88/376/CEE, Euratom, alla base determinata conformemente al presente regolamento
Art. 2.      1. La base delle risorse IVA è determinata prendendo in considerazione le operazioni imponibili di cui all'articolo 2 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di [...]
Art. 3.      Per un dato anno civile e fatti salvi gli articoli 5 e 6, la base delle risorse IVA è calcolata dividendo il totale delle entrate nette di IVA incassate dallo Stato membro nel corso di detto [...]
Art. 4.      1. Per il calcolo della ponderazione delle varie aliquote di cui all'articolo 3, lo Stato membro ripartisce per aliquote IVA applicata tutte le operazioni che sono imponibili ai sensi della sua [...]
Art. 5.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, gli Stati membri aggiungono, se del caso, alle entrate effettivamente riscosse, un importo corrispondente al totale dell'IVA non riscossa, per [...]
Art. 6.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, alle operazioni effettuate dai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua supera 10 000 ECU ma che beneficiano di una franchigia in [...]
Art. 7.      1. Anteriormente al 31 luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un estratto in cui si indica l'ammontare totale della base delle risorse IVA, calcolata conformemente all'articolo 3, [...]
Art. 8.      Ai più tardi il 15 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima della base delle risorse IVA per il successivo esercizio
Art. 9.      1. Le rettifiche da apportare, per qualunque motivo, agli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e concernenti gli esercizi precedenti possono essere effettuate soltanto previo accordo tra [...]
Art. 10.      1. Per quanto riguarda ogni esercizio, gli Stati membri informano la Commissione, al più tardi il 30 aprile, circa le soluzioni e le modifiche ad esse che si propongono di adottare per [...]
Art. 11.      1. Per quanto riguarda le risorse IVA, i controlli della Commissione sono effettuati presso le amministrazioni competenti degli Stati membri. Nell'ambito di tali controlli, la Commissione si [...]
Art. 12.      1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle procedure di registrazione dei soggetti passivi, di determinazione e di riscossione dell'IVA applicate dagli Stati membri, nonché in [...]
Art. 13.      1. Il comitato di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, qui appresso denominato «comitato», esamina periodicamente, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno [...]
Art. 14.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989


§ 19.3.38 - Regolamento 29 maggio 1989, n. 1553.

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto.

(G.U.C.E. 7 giugno 1989, n. L 155).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

     Le risorse IVA provengono dall'applicazione dell'aliquota uniforme, fissata conformemente alla decisione 88/376/CEE, Euratom, alla base determinata conformemente al presente regolamento.

 

TITOLO II

Campo d'applicazione

 

     Art. 2.

     1. La base delle risorse IVA è determinata prendendo in considerazione le operazioni imponibili di cui all'articolo 2 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

- sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme,

modificata da ultimo dalla direttiva 84/386/CEE, ad esclusione delle

operazioni esentate a norma degli articoli da 13 a 16 di detta direttiva.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, per la determinazione delle risorse IVA, devono essere prese in considerazione:

     - le operazioni oggetto di esenzione, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore;

     - le operazioni che gli Stati membri continuano a sottoporre ad imposta in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE;

     - le operazioni che gli Stati membri continuano ad esonerare a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE;

     - le operazioni che sono sottoposte ad imposta in virtù del diritto di opzione accordato dagli Stati membri ai soggetti passivi a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 77/388/CEE.

     3. In deroga al paragrafo 1, per la determinazione delle risorse IVA, gli Stati membri hanno la facoltà di non tener conto delle operazioni effettuate dai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua, determinata secondo le norme previste all'articolo 24, paragrafo 4 della direttiva 77/388/CEE, non eccedano un importo di 10 000 ECU, convertito in moneta nazionale al tasso medio dell'esercizio interessato; gli Stati membri possono arrotondare gli importi della conversione fino al 10% in più o in meno.

 

TITOLO III

Metodo di calcolo

 

     Art. 3.

     Per un dato anno civile e fatti salvi gli articoli 5 e 6, la base delle risorse IVA è calcolata dividendo il totale delle entrate nette di IVA incassate dallo Stato membro nel corso di detto anno per l'aliquota secondo la quale l'IVA è riscossa durante il medesimo anno. Qualora in uno Stato membro siano applicate varie aliquote di IVA, la base delle risorse IVA è calcolata dividendo il totale delle entrate nette riscosse per l'aliquota media ponderata dell'IVA. In tal caso, lo Stato membro determina l'aliquota media ponderata, calcolata alla quarta cifra decimale, applicando il metodo comune di calcolo definito all'articolo 4. Tale aliquota media ponderata è espressa in percentuale.

 

     Art. 4.

     1. Per il calcolo della ponderazione delle varie aliquote di cui all'articolo 3, lo Stato membro ripartisce per aliquote IVA applicata tutte le operazioni che sono imponibili ai sensi della sua legislazione nazionale e che, tenuto conto dell'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, sono gravate da IVA non detraibile da parte del cessionario, nonché l'autoconsumo degli agricoltori forfettari e le loro vendite dirette ai consumatori finali.

Le aliquote IVA da prendere in considerazione sono quelle che, conformemente al paragrafo 7, hanno un'incidenza sulle entrate dell'IVA incassate durante l'anno considerato.

Le operazioni che, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, sono oggetto di esenzione con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore sono considerate operazioni imponibili ad aliquota 0%.

     2. La ripartizione per aliquota di IVA è effettuata per le categorie qui di seguito elencate, quando sono gravate da IVA non detraibile:

     - i consumi finali delle famiglie, compreso l'autoconsumo degli agricoltori forfettari e le loro vendite dirette al consumatore finale,

     - i consumi intermedi delle amministrazioni private e pubbliche,

     - i consumi intermedi degli altri settori,

     - la formazione lorda di capitale fisso delle amministrazioni private e pubbliche,

     - la formazione lorda di capitale fisso degli altri settori,

     - i terreni fabbricati e i terreni edificabili, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 3 lettera b) della direttiva 77/388/CEE,

     - le operazioni relative all'oro diverso dall'oro ad uso industriale, effettuate sul territorio previsto all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE per lo Stato membro interessato.

     3. Per la ripartizione del consumo finale, all'autoconsumo degli agricoltori forfettari e alle loro vendite dirette al consumatore finale viene applicata un'aliquota che corrisponde alla percentuale di IVA che ha gravato a monte su queste operazioni.

     4. La ripartizione delle operazioni per categoria statistica è determinata tramite dati desunti dai conti nazionali stabiliti conformemente al sistema europeo di conti economici integrati (SEC). I conti nazionali in questione sono quelli relativi al penultimo anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA.

Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 13, ad utilizzare dati concernenti un anno diverso, che tuttavia non deve essere anteriore al quinto anno precedente l'esercizio finanziario in questione.

     5. Per procedere alla selezione di talune operazioni gravate da IVA non detraibile ed alla ripartizione per aliquota IVA, è possibile ricorrere a dati desunti da fonti diverse dal SEC ma che a questo possono essere adattate, vale a dire in primo luogo dai conti nazionali interni, quando comportano la necessaria suddivisione, oppure, in mancanza di questi, da qualsiasi altra fonte appropriata.

     6. Per determinare la ponderazione relativa a ciascuna aliquota, lo Stato membro calcola il rapporto tra il valore delle operazioni relative a tali aliquote, da un lato, e il valore totale dell'insieme delle operazioni, dall'altro.

     7. Se l'aliquota di IVA applicabile a tutte le operazioni o a talune di esse o il regime fiscale di alcune operazioni subisce una modifica che abbia incidenze sulle entrate di IVA incassate, lo Stato membro calcola una nuova aliquota media ponderata. Quest'ultima è applicata alle entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota o del regime modificato. In deroga al primo comma, lo Stato membro ha la facoltà di calcolare un'unica aliquota media ponderata. A questo scopo, le operazioni per le quali è intervenuto un cambiamento di aliquota o di regime sono ripartite fra la vecchia e la nuova aliquota o tra il vecchio e il nuovo regime, pro rata temporis, tenuto conto del periodo medio intercorso fra l'entrata in vigore dell'aliquota o del regime modificato e la riscossione delle entrate provenienti dall'applicazione di tale aliquota o di tale regime, calcolato sull'insieme dell'anno considerato. Questo periodo medio può essere arrotondato al mese intero.

 

     Art. 5.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, gli Stati membri aggiungono, se del caso, alle entrate effettivamente riscosse, un importo corrispondente al totale dell'IVA non riscossa, per effetto delle riduzioni decrescenti dell'imposta, accordate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE.

     2. Le entrate riscosse da uno Stato membro sono corrette, eccezion fatta per quelle relative all'autoconsumo e alla vendita diretta ai consumatori finali, ove la percentuale forfettaria della compensazione fissata in conformità dell'articolo 25, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE e applicabili alle operazioni degli agricoltori forfettari non corrisponda alla percentuale dell'onere a monte IVA che ha effettivamente gravato tali operazioni nell'anno in questione.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, alle operazioni effettuate dai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua supera 10 000 ECU ma che beneficiano di una franchigia in virtù dell'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE e nei casi previsti al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri determinano la base delle risorse IVA a partire dalle dichiarazioni che i soggetti passivi devono presentare, conformemente all'articolo 22 di detta direttiva e, in mancanza di dichiarazioni o quando in queste ultime non figurano le informazioni necessarie, sulla base di dati adeguati, quali altre dichiarazioni fiscali, a partire da contabilità a livello professionale e da serie statistiche complete.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto trattino:

     - per le operazioni elencate nell'allegato E delle direttiva 77/388/CEE, che gli Stati membri continuano ad assoggettare all'imposta a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a) di detta direttiva, gli Stati membri calcolano la base delle risorse IVA come se tali operazioni fossero esenti;

     - per le operazioni elencate nell'allegato F della direttiva 77/388/CEE, che gli Stati membri continuano ad esentare a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva, gli Stati membri calcolano la base delle risorse IVA come se tali operazioni fossero sottoposte a tassazione;

     - per le operazioni di cui all'allegato G, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE e che sono assoggettate all'imposta in virtù di un'opzione accordata ai soggetti passivi dagli Stati membri, conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, lettera c) di detta direttiva, gli Stati membri calcolano la base delle risorse IVA come se tali operazioni fossero esenti.

     3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, uno Stato membro può essere autorizzato:

     - a non tener conto, nel calcolo della base delle risorse IVA

     a) di una o più categorie di operazioni elencate agli allegati E, F e G della direttiva 77/388/CEE alle quali si applica il paragrafo 2 del presente articolo,

     b) delle imposte non riscosse, per effetto delle riduzioni decrescenti dell'imposta accordate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE;

     - oppure a calcolare la base delle risorse IVA nei casi previsti alle lettere a) e b) ricorrendo a valutazioni approssimative,

quando in questi casi un calcolo preciso della base delle risorse IVA potrebbe comportare oneri amministrativi che non sarebbero giustificati dall'incidenza delle operazioni in causa sulla base totale delle risorse IVA di tale Stato membro.

     4. Quando uno Stato membro si avvale dell'articolo 17, paragrafo 6, secondo comma e paragrafo 7 della direttiva 77/388/CEE, per restringere l'esercizio dei diritti a deduzione, la base delle risorse IVA può essere determinata come se l'esercizio del diritto a deduzione non fosse stato ristretto.

Il primo comma si applica, per quanto concerne l'articolo 17, paragrafo 6, secondo comma della direttiva 77/388/CEE, solamente all'acquisto di prodotti petroliferi e di autovetture da turismo nonché alle spese inerenti al leasing e al noleggio e alle spese di manutenzione e di riparazione di dette vetture quando queste sono utilizzate a titolo professionale.

     5. Qualora uno Stato membro accordi il rimborso dell'imposta a norma dell'articolo 6 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori , modificata da ultimo dalla direttiva 89/194/CEE, dalla base delle risorse IVA si detrae, se del caso, l'importo della base imponibile delle operazioni che hanno dato luogo ai rimborsi.

 

TITOLO IV

Disposizioni sulla contabilizzazione e sulla messa a disposizione

 

     Art. 7.

     1. Anteriormente al 31 luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un estratto in cui si indica l'ammontare totale della base delle risorse IVA, calcolata conformemente all'articolo 3, relativa all'anno civile precedente ed alla quale deve essere applicata l'aliquota prevista all'articolo 1.

     2. L'estratto fornisce tutti i dati necessari utilizzati per stabilire la base e tali da consentire il controllo previsto all'articolo 11. Esso indica distintamente la base proveniente dalle operazioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4.

     3. I dati da utilizzare per stabilire la base sono i dati più recenti che esistono al momento della compilazione dell'estratto.

 

     Art. 8.

     Ai più tardi il 15 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima della base delle risorse IVA per il successivo esercizio.

 

     Art. 9.

     1. Le rettifiche da apportare, per qualunque motivo, agli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e concernenti gli esercizi precedenti possono essere effettuate soltanto previo accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

In mancanza di accordo dello Stato membro e dopo un nuovo esame, la Commissione adotta le misure che giudica necessarie per la corretta applicazione del presente regolamento.

Le rettifiche vengono raggruppate in quadri generali che sono adottati al 31 luglio e che modificano gli estratti preliminari stabiliti per gli esercizi considerati.

     2. Dopo il 31 luglio del quarto anno che segue un dato esercizio, l'estratto annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 1 non è più rettificato, tranne che per i punti notificati prima di questa scadenza, dalla Commissione o dallo Stato membro interessato.

 

TITOLO V

Disposizioni sul controllo

 

     Art. 10.

     1. Per quanto riguarda ogni esercizio, gli Stati membri informano la Commissione, al più tardi il 30 aprile, circa le soluzioni e le modifiche ad esse che si propongono di adottare per determinare la base delle risorse IVA relativa alle singole categorie di operazioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4, indicando, ove occorra, la natura dei dati che essi considerano adeguati, nonché una stima del valore della base imponibile corrispondente alle singole categorie di operazioni. La Commissione comunica agli Stati membri, entro trenta giorni, le informazioni di cui sopra che essa riceve da ciascuno Stato membro.

     2. La Commissione esamina, secondo la procedura prevista all'articolo 13, le soluzioni e le modifiche proposte.

 

     Art. 11.

     1. Per quanto riguarda le risorse IVA, i controlli della Commissione sono effettuati presso le amministrazioni competenti degli Stati membri. Nell'ambito di tali controlli, la Commissione si accerta in particolare della regolarità delle operazioni di centralizzazione della base imponibile e della determinazione dell'aliquota media ponderata di cui agli articoli 3 e 4, nonché dell'ammontare totale delle entrate nette di IVA percepite; essa si assicura altresì che sia rispettato il carattere adeguato dei dati presi in considerazione e la conformità al presente regolamento dei calcoli effettuati per determinare l'ammontare delle risorse IVA provenienti dalle operazioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4.

     2. [1]

     3. A seguito dei controlli di cui al paragrafo 1, l'estratto annuale relativo ad un dato esercizio è rettificato alle condizioni previste all'articolo 9.

 

     Art. 12.

     1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle procedure di registrazione dei soggetti passivi, di determinazione e di riscossione dell'IVA applicate dagli Stati membri, nonché in merito alle modalità e ai risultati dei loro sistemi di controllo nell'ambito di questa imposta.

     2. La Commissione esamina, in collaborazione con gli Stati membri interessati, la possibilità di proporre eventuali miglioramenti delle procedure per renderle più efficaci.

     3. La Commissione compila ogni tre anni una relazione sulle procedure applicate negli Stati membri e sugli eventuali miglioramenti proposti. La Commissione presenta questa relazione al Parlamento e al Consiglio per la prima volta entro il 31 dicembre 1991.

 

     Art. 13.

     1. Il comitato di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, qui appresso denominato «comitato», esamina periodicamente, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, i problemi posti dall'applicazione del presente regolamento.

     2. Lo Stato membro che chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, o all'articolo 6, paragrafo 3, indirizza la propria richiesta alla Commissione, non appena possibile e al più tardi il 30 aprile dell'esercizio da cui decorre l'applicazione dell'autorizzazione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato, quanto prima, e comunque, al più tardi, il 31 dicembre di detto esercizio, un progetto di decisione.

     3. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, il comitato esamina le soluzioni di cui all'articolo 10.

Se, a seguito dell'esame da parte del comitato emergono divergenze di opinioni circa le soluzioni prescelte, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato, non appena possibile, ma entro il 31 dicembre dell'esercizio a partire da cui la soluzione deve essere applicata, un progetto di decisione.

     4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE [2].

     5. Prima dello scadere di un termine di sessanta giorni che decorre dal parere del comitato, la Commissione adotta una decisione che comunica agli Stati membri.

     6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno [3].

 

TITOLO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 14.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

     Tuttavia, esso non si applica alla compilazione o alla correzione degli estratti che indicano la base delle risorse IVA degli anni che precedono il 1989, stabiliti conformemente al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 che rimane d'applicazione per gli estratti in questione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 


[1] Paragrafo abrogato dall'art. 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 807/2003.

[3] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 807/2003.