§ 20.5.34 - Regolamento 27 giugno 1996, n. 1292.
Regolamento (CE) n. 1292/96 del consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:27/06/1996
Numero:1292


Sommario
Art. 1.      1. Nel quadro della sua politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, e al fine di assicurare una risposta adeguata a situazioni di insicurezza alimentare causate da deficit [...]
Art. 2.      1. I prodotti forniti nel quadro dell'aiuto alimentare, come ogni altra azione avviata nello stesso ambito, devono adattarsi il più possibile alle abitudini alimentari delle popolazioni [...]
Art. 3.      Qualora le condizioni lo giustifichino, la Comunità può attuare azioni di sostegno alla sicurezza alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo che risentono di un deficit alimentare
Art. 4.      Ai sensi del presente regolamento possono essere attuate azioni di sostegno alla sicurezza alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo, direttamente o tramite organizzazioni internazionali, [...]
Art. 5.      Le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare sono azioni di aiuto finanziario e tecnico finalizzate, conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 1, a migliorare la sicurezza [...]
Art. 6.      La Comunità può sostenere i sistemi nazionali e partecipare al rafforzamento dei sistemi internazionali di allarme rapido esistenti; in casi eccezionali e debitamente giustificati, secondo la [...]
Art. 7.      Il sostegno comunitario ai programmi di magazzinaggio e ai sistemi di allarme rapido può essere concesso, su richiesta, ad azioni in favore dei paesi in via di sviluppo che possono beneficiare [...]
Art. 8.      L'aiuto della Comunità può contribuire a finanziare le misure seguenti
Art. 9. 
Art. 10.      1. La Comunità può partecipare al finanziamento delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare del tipo descritto ai titoli I, II e III (capitolo I, II) realizzate dai paesi beneficiari, [...]
Art. 11.      1. I prodotti vengono mobilitati nel paese beneficiario o in uno dei paesi in via di sviluppo (elencati in allegato), possibilmente appartenente alla stessa regione geografica del paese [...]
Art. 12.      Per i paesi beneficiari nei quali le importazioni di prodotti alimentari sono parzialmente o completamente liberalizzate, la mobilizzazione dell'aiuto comunitario deve essere effettuata [...]
Art. 13.      1. La Comunità può farsi carico delle spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare
Art. 14.      La Comunità può farsi carico delle spese finali di distribuzione qualora ciò sia necessario ai fini della buona esecuzione delle azioni di aiuto alimentare in questione
Art. 15.      L'aiuto della Comunità è fornito sotto forma di aiuti non rimborsabili. L'aiuto può coprire le spese esterne e quelle locali necessarie all'esecuzione dell'azione, comprese le spese di [...]
Art. 16.      Il contributo comunitario può coprire anche le attività di accompagnamento necessarie a migliorare l'efficacia delle azioni previste dal presente regolamento, in particolare azioni di [...]
Art. 17. 
Art. 18.      La Commissione può designare un rappresentante incaricato di concludere accordi di cofinanziamento a suo nome
Art. 19.      1. La Commissione fissa le condizioni di assegnazione, di mobilizzazione e di attuazione degli aiuti previsti dal presente regolamento
Art. 20.      La Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie alla buona esecuzione dei programmi e delle azioni di aiuto alimentare e di sostegno alla sicurezza alimentare
Art. 21. 
Art. 22.      La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27 e tenendo inoltre conto degli orientamenti generali in materia di aiuti alimentari
Art. 23.      La Commissione adotta
Art. 24.      1. In ottemperanza alle decisioni del Consiglio previste all'articolo 21 e alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 22, la Commissione decide
Art. 25.      Le decisioni relative alle azioni il cui finanziamento a titolo del presente regolamento è superiore ai 2 milioni di ECU sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27
Art. 26.      1. La Commissione è assistita da un comitato della sicurezza e dell'aiuto alimentare, denominato in appresso «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un [...]
Art. 27. 
Art. 28.      1. Per garantire il principio di complementarità contenuto nel trattato e rafforzare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali d'aiuto alimentare e delle azioni di [...]
Art. 29.      Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'aiuto alimentare e alle altre azioni previste dal presente regolamento sollevata dal presidente, sia per iniziativa dello stesso [...]
Art. 30.      La Commissione provvede ad effettuare regolarmente una valutazione delle azioni di aiuto alimentare significative, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati durante la [...]
Art. 31.      Dopo ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione illustra i risultati [...]
Art. 32.      Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 3972/86, (CEE) n. 1755/84, (CEE) n. 2507/88, (CEE) n. 2508/88 e (CEE) n. 1420/87
Art. 33.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.5.34 - Regolamento 27 giugno 1996, n. 1292.

Regolamento (CE) n. 1292/96 del consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare.

(G.U.C.E. 5 luglio 1996, n. L 166).

 

CAPITOLO I

Obiettivi e orientamenti generali

dell'aiuto alimentare e delle azioni

di sostegno alla sicurezza alimentare

 

Art. 1.

     1. Nel quadro della sua politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, e al fine di assicurare una risposta adeguata a situazioni di insicurezza alimentare causate da deficit alimentari gravi o da crisi alimentari la Comunità mette in atto interventi di aiuto alimentare nonché azioni di sostegno alla sicurezza alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo.

     Le iniziative di aiuto alimentare a fini umanitari sono disciplinate dalla normativa in materia di aiuto umanitario e non rientrano nel presente regolamento. In caso di grave crisi, tutti gli strumenti della politica comunitaria in materia di aiuti vengono utilizzati in stretto coordinamento a vantaggio della popolazione interessata.

     2. Le azioni risultanti dal presente regolamento sono attuate dopo un'analisi dell'opportunità e dell'efficacia di questo strumento rispetto agli altri mezzi di intervento disponibili dell'aiuto comunitario, che possano ripercuotersi sulla sicurezza e sull'aiuto alimentari, e in collaborazione con questi ultimi.

     La Commissione assicura che le azioni previste dal presente regolamento siano attuate in stretta collaborazione con gli interventi degli altri donatori.

     3. Le azioni di aiuto alimentare nonché le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare di cui al paragrafo 1 si prefiggono, in particolare, gli obiettivi seguenti:

     - promuovere la sicurezza alimentare a livello familiare, locale, nazionale e regionale, tenendo conto delle condizioni di povertà della popolazione nei paesi e nelle regioni in via di sviluppo;

     - elevare il livello nutrizionale delle popolazioni beneficiarie e favorire il loro accesso a un'alimentazione equilibrata;

     - considerare l'obiettivo di garantire l'approvvigionamento di acqua potabile della popolazione;

     - promuovere la disponibilità e l'accesso delle popolazioni ai prodotti alimentari;

     - contribuire ad uno sviluppo socioeconomico equilibrato dei paesi beneficiari nelle aree rurali e urbane, accordando particolare attenzione al rispettivo ruolo delle donne e degli uomini nell'economia familiare e nella struttura sociale; l'obiettivo finale delle azioni dell'aiuto comunitaria è la trasformazione dei beneficiari in soggetti attivi del loro stesso sviluppo;

     - appoggiare le iniziative dei paesi beneficiari al fine di migliorarne la produzione alimentare a livello regionale, nazionale, locale e familiare;

     - ridurre la loro dipendenza dall'aiuto alimentare;

     - promuovere la loro indipendenza alimentare sia aumentando la produzione sia migliorando e aumentando il potere d'acquisto;

     - contribuire alle iniziative di lotta contro la povertà in una prospettiva di sviluppo.

     4. L'aiuto comunitario deve essere pienamente inserito, per quanto possibile, nelle politiche di sviluppo, in particolare del settore agricolo e agroalimentare, nonché nelle strategie alimentari dei paesi interessati. L'aiuto comunitario deve appoggiare le politiche del paese beneficiario in materia di lotta contro la povertà, di alimentazione, di cure relative alla salute riproduttiva, di tutela dell'ambiente e di ristrutturazione, facendo particolare attenzione alla continuità dei programmi, soprattutto qualora il paese beneficiario stia uscendo da una situazione di emergenza. L'aiuto, posto in vendita o distribuito gratuitamente, non deve essere di natura tale da perturbare il mercato locale.

 

TITOLO I

Azioni di aiuto alimentare

 

     Art. 2.

     1. I prodotti forniti nel quadro dell'aiuto alimentare, come ogni altra azione avviata nello stesso ambito, devono adattarsi il più possibile alle abitudini alimentari delle popolazioni beneficiarie e non devono avere ripercussioni negative sul paese destinatario dell'aiuto.

Nella scelta dei prodotti occorrerà valutare in che modo si possano massimizzare i quantitativi di prodotti alimentari per soddisfare il maggior numero possibile di persone, tenendo conto della qualità dei prodotti per assicurare adeguati livelli nutrizionali.

Nella scelta dei prodotti forniti nel quadro dell'aiuto comunitario e delle modalità di mobilizzazione e distribuzione si terrà conto, in particolare, delle caratteristiche sociali dell'accesso ai prodotti alimentari nel paese beneficiario, segnatamente per quanto riguarda i gruppi più vulnerabili e il ruolo delle donne nell'economia domestica.

     2. L'assegnazione dell'aiuto alimentare poggia innanzitutto su una valutazione obiettiva dei bisogni reali che giustificano tale aiuto, giacché si tratta dell'unica impostazione in grado di migliorare la sicurezza alimentare di gruppi che non dispongono né dei mezzi, né delle possibilità per far fronte da soli al proprio deficit alimentare. A tal fine, vengono presi in esame i criteri seguenti, che non escludono eventuali altre considerazioni pertinenti:

     - i deficit alimentari;

     - la situazione alimentare, valutata attraverso gli indicatori di sviluppo umano e alimentare;

     - il reddito pro capite e l'esistenza di ceti particolarmente svantaggiati;

     - gli indicatori sociali del benessere delle popolazioni interessate;

     - la situazione della bilancia dei pagamenti del paese beneficiario;

     - l'impatto socioeconomico e il costo dell'azione proposta;

     - l'esistenza, nel paese beneficiario, di una politica di sicurezza alimentare a lungo termine.

     3. La concessione dell'aiuto alimentare è subordinata, ove opportuno, all'attuazione di progetti di sviluppo pluriennali di breve durata, di azioni settoriali o di programmi di sviluppo, in primo luogo quelli finalizzati a favorire una produzione alimentare e una sicurezza alimentare durevoli e a lungo termine nei paesi beneficiari, nell'ambito di una politica e di una strategia alimentare. Se del caso, l'aiuto può contribuire direttamente alla realizzazione di tali progetti, azioni o programmi. La complementarità sarà assicurata grazie all'impiego, stabilito di comune accordo dalla Comunità e del paese beneficiario o, all'occorrenza, dall'organismo o dall'organizzazione non governativa che riceve l'aiuto, di fondi di contropartita, qualora l'aiuto comunitario sia destinato alla vendita. Nel caso in cui l'aiuto alimentare contribuisca ad un programma di sviluppo pluriennale, esso può essere strutturato in forma di fornitura pluriennale legata al programma in questione. Oltre all'assegnazione di prodotti alimentari di base, l'aiuto può concretizzarsi nella fornitura di sementi; fertilizzanti, attrezzi, altri fattori di produzione e prodotti di base, nella costituzione di scorte di riserva, nell'assistenza tecnica e finanziaria nonché in azioni di sensibilizzazione e di formazione.

     4. L'aiuto alimentare può essere concesso per sostenere gli sforzi dei paesi beneficiari volti a creare scorte di sicurezza, riservando particolare attenzione alle scorte degli agricoltori e a quelle nazionali, quali elementi essenziali del programma di sicurezza alimentare, e prevedendo nel contempo la costituzione di scorte regionali.

     5. La gestione dei fondi di contropartita deve essere coerente con gli altri strumenti dell'aiuto comunitario.

     Conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio, per i paesi in cui è in atto un adeguamento strutturale i fondi di contropartita risultanti dai diversi strumenti di aiuto allo sviluppo costituiscono risorse da gestire come parte di un'unica e coerente politica di bilancio nell'ambito di un programma di riforme.

     Pertanto la Comunità potrebbe passare dalla destinazione limitativa dei fondi di contropartita ad un'assegnazione più globale, parallelamente ai progressi compiuti, in termini di efficacia degli strumenti di controllo, di programmazione e di esecuzione del bilancio, nonché in termini di internalizzazione delle revisioni della spesa pubblica. Fatto salvo quanto precede, i fondi saranno gestiti conformemente alle procedure generali dell'aiuto comunitario applicabili a tali fondi e privilegiando il sostegno alle politiche e ai programmi di sicurezza alimentare.

 

TITOLO II

Azioni di sostegno alla sicurezza alimentare

 

     Art. 3.

     Qualora le condizioni lo giustifichino, la Comunità può attuare azioni di sostegno alla sicurezza alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo che risentono di un deficit alimentare.

     Tali azioni possono essere eseguite dai paesi beneficiari, dalla Commissione, da organizzazioni internazionali, regionali o non governative.

     L'obiettivo di tali azioni consiste nell'appoggiare, con i mezzi disponibili, l'elaborazione e l'attuazione di una strategia alimentare o di altre misure intese a favorire la sicurezza alimentare della popolazione interessata incoraggiandola a ridurre la dipendenza alimentare e quella dall'aiuto alimentare, soprattutto nei paesi a basso reddito e che presentano un grave deficit alimentare. Le azioni devono contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei gruppi più svantaggiati della popolazione nei paesi in questione.

     Le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare sono attuate sotto forma di aiuto finanziario e tecnico, secondo i criteri e le procedure previsti dal presente regolamento. Le azioni sono programmate e adottate in modo da risultare compatibili e complementari rispetto agli obiettivi delle azioni finanziate dagli altri strumenti comunitari di aiuto allo sviluppo. Esse devono inserirsi nel quadro di una programmazione pluriennale.

 

     Art. 4.

     Ai sensi del presente regolamento possono essere attuate azioni di sostegno alla sicurezza alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo, direttamente o tramite organizzazioni internazionali, regionali o non governative, che possono beneficiare di azioni alimentari della Comunità. Tali azioni possono interessare una parte oppure la totalità dei quantitativi di aiuto alimentare destinati a detti paesi o che potrebbero esserlo tenuto conto, in particolare, dell'evoluzione della produzione, del consumo e del livello delle scorte del paese interessato, della situazione alimentare della popolazione nonché degli aiuti alimentari eventualmente concessi da altri donatori.

 

     Art. 5.

     Le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare sono azioni di aiuto finanziario e tecnico finalizzate, conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 1, a migliorare la sicurezza alimentare durevole e a lungo termine mediante un contributo al finanziamento, in particolare, delle misure seguenti:

     - fornitura di sementi, di attrezzi e di fattori di produzione necessari alla produzione alimentare;

     - operazioni di sostegno al credito rurale rivolte in particolare alle donne;

     - operazioni per approvvigionare la popolazione di acqua potabile;

     - operazioni di magazzinaggio al livello appropriato;

     - operazioni relative alla commercializzazione, al trasporto, alla distribuzione o alla trasformazione di prodotti agricoli e alimentari;

     - azioni di sostegno al settore privato per sviluppare i flussi commerciali a livello nazionale, regionale e internazionale;

     - attività di ricerca applicata e di formazione in loco;

     - progetti di sviluppo di una produzione alimentare che rispetti l'ambiente;

     - attività d'accompagnamento, sensibilizzazione, assistenza tecnica e formazione in loco, rivolte soprattutto alle donne e alle organizzazioni di produttori e di lavoratori agricoli;

     - operazioni di sostegno a favore delle donne e delle organizzazioni di produttori;

     - progetti per la produzione di fertilizzanti attraverso materie prime e materie di base dei paesi beneficiari;

     - azioni di sostegno alle strutture locali di aiuto alimentare, comprese le azioni di formazione in loco.

 

TITOLO III

Sistemi di allarme rapido e programmi di magazzinaggio

 

     Art. 6.

     La Comunità può sostenere i sistemi nazionali e partecipare al rafforzamento dei sistemi internazionali di allarme rapido esistenti; in casi eccezionali e debitamente giustificati, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del presente regolamento, essa può realizzare tali sistemi per quanto riguarda la situazione alimentare nei paesi in via di sviluppo. La Comunità può inoltre farsi carico dell'esecuzione di programmi di magazzinaggio nei paesi suddetti, a sostegno di operazioni di aiuto alimentare in conformità del presente regolamento, o di operazioni analoghe avviate dagli Stati membri, da organizzazioni internazionali o regionali o non governative.

     Occorre garantire la coerenza tra tali azioni e gli altri strumenti di aiuto allo sviluppo della Comunità, compreso l'impiego di fondi di contropartita derivanti dalla vendita dell'aiuto alimentare, e assicurarne la conformità alla politica di sviluppo perseguita dalla Comunità.

     Tali azioni hanno come obiettivo il rafforzamento della sicurezza alimentare nei paesi beneficiari. Esse devono contribuire a migliorare le condizioni di vita dei gruppi più svantaggiati della popolazione dei paesi in questione, conformemente agli obiettivi di sviluppo fissati da questi ultimi, in particolare alla loro politica alimentare.

     La Comunità partecipa alle azioni con un aiuto finanziario e/o tecnico, secondo i criteri e le procedure previsti dal presente regolamento.

     Le azioni che si avvalgono dell'aiuto comunitario sono adottate tenendo conto dei programmi esistenti gestiti dalle organizzazioni internazionali specializzate e compatibilmente con questi.

 

     Art. 7.

     Il sostegno comunitario ai programmi di magazzinaggio e ai sistemi di allarme rapido può essere concesso, su richiesta, ad azioni in favore dei paesi in via di sviluppo che possono beneficiare di un aiuto alimentare della Comunità e degli Stati membri, a organizzazioni internazionali, regionali o non governative.

 

     Art. 8.

     L'aiuto della Comunità può contribuire a finanziare le misure seguenti:

     - sistemi di allarme rapido e di raccolta di dati sull'evoluzione dei raccolti, delle scorte e dei mercati, nonché della situazione alimentare delle famiglie e della vulnerabilità della popolazione, che consentano di disporre di maggiori informazioni sulla situazione alimentare dei paesi interessati;

     - azioni volte a migliorare i sistemi di magazzinaggio, al fine di ridurre le perdite o di assicurare una capacità di magazzinaggio sufficiente in caso di emergenza; le azioni possono includere la realizzazione di infrastrutture, in particolare unità di insaccamento, di scarico, di disinfestazione, di trattamento e di magazzinaggio, necessarie a gestire i prodotti alimentari nei paesi in questione al fine di contribuire alle azioni di aiuto alimentare o di sostegno alla sicurezza alimentare;

     - studi preliminari e azioni di formazione connessi alle attività citate.

 

CAPITOLO II

Modalità di applicazione dell'aiuto

alimentare, delle azioni di magazzinaggio,

di allarme rapido e di sostegno

alla sicurezza alimentare

 

     Art. 9. [1]

     1. I paesi ammessi a beneficiare degli aiuti comunitari per le operazioni previste dal presente regolamento sono elencati in allegato. In questo contesto, vengono privilegiate le fasce più povere della popolazione e i paesi a basso reddito e con un grave deficit alimentare.

     Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare tale elenco.

     L’ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità.

     2. Le organizzazioni non governative (ONG) senza fini di lucro ammesse a beneficiare di finanziamenti comunitari diretti o indiretti per la realizzazione delle operazioni previste dal presente regolamento devono soddisfare i seguenti criteri:

     a) devono essere organizzazioni autonome in un paese ammissibile in base alle leggi in vigore in tale paese;

     b) devono avere la propria sede centrale in un paese ammissibile. Detta sede deve rappresentare il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle operazioni cofinanziate;

     c) devono dimostrare di essere in grado di eseguire in maniera proficua le operazioni di aiuti alimentari, in particolare attraverso:

     - la capacità di gestione amministrativa e finanziaria,

     - le capacità tecniche e logistiche relativamente all’azione prevista,

     - i risultati delle operazioni realizzate dalle relative ONG con i finanziamenti della Comunità o degli Stati membri,

     - la loro esperienza nel settore degli aiuti alimentari e della sicurezza alimentare,

     - la loro presenza nel paese beneficiario e la loro conoscenza di tale paese o dei paesi in via di sviluppo,

     d) devono impegnarsi a rispettare le condizioni fissate dalla Commissione per la distribuzione degli aiuti alimentari.

 

     Art. 10.

     1. La Comunità può partecipare al finanziamento delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare del tipo descritto ai titoli I, II e III (capitolo I, II) realizzate dai paesi beneficiari, dalla Commissione, da organizzazioni internazionali, regionali o non governative.

     2. Le azioni di cofinanziamento possono essere attuate su richiesta dei paesi beneficiari, di organizzazioni internazionali, regionali o non governative al fine di contribuire, qualora l'azione sia ritenuta la più appropriata, al miglioramento del livello di sicurezza alimentare della parte della popolazione che non è in grado di supplire con risorse e mezzi propri alla carenza di prodotti alimentari. La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005. [2]

     3. Nell'elaborazione delle azioni comunitarie previste ai titoli I, II e III, la Commissione accorderà particolare attenzione:

     - alla concezione di progetti tali da avere un impatto durevole e una validità economica;

     - alla definizione precisa e al controllo degli obiettivi e degli indici di realizzazione di tali obiettivi.

 

     Art. 11.

     1. I prodotti vengono mobilitati nel paese beneficiario o in uno dei paesi in via di sviluppo (elencati in allegato), possibilmente appartenente alla stessa regione geografica del paese beneficiario. L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [3]

     2. In casi eccezionali, e secondo la procedura di cui all'articolo 27, tale mobilizzazione può essere effettuata sul mercato di un paese diverso da quelli previsti dal paragrafo 1 del presente articolo:

     - nel caso in cui il prodotto richiesto non sia disponibile, per natura e qualità, sul mercato comunitario né sul mercato di un paese in via di sviluppo;

     - in caso di grave deficit alimentare, qualora la possibilità di effettuare tale acquisto aumenti l'efficacia dell'operazione.

     [3. La mobilizzazione dei prodotti alimentari disponibili sul mercato interno può essere effettuata sul mercato di un paese in via di sviluppo a condizione che sia assicurata l'efficacia economica rispetto alle mobilizzazioni effettuate sul mercato europeo.] [4]

     3. Qualora l'acquisto o la vendita vengano effettuati nel paese beneficiario o in un paese in via di sviluppo, occorre fare in modo che tale acquisto non rischi di perturbare il mercato del paese in questione o dei paesi in via di sviluppo della stessa regione, né di avere effetti negativi sulla produzione o sull'approvvigionamento alimentare delle popolazioni. Gli acquisti o le vendite devono inoltre inserirsi il più completamente possibile nel quadro dell'attuazione della politica di sviluppo della Comunità verso il paese interessato, soprattutto in materia di promozione della sicurezza alimentare di quest'ultimo, o a livello regionale. [5]

 

     Art. 12.

     Per i paesi beneficiari nei quali le importazioni di prodotti alimentari sono parzialmente o completamente liberalizzate, la mobilizzazione dell'aiuto comunitario deve essere effettuata compatibilmente con le politiche nazionali, evitando di creare distorsioni sui mercati.

     In tal caso il contributo comunitario potrebbe essere attuato sotto forma di disponibilità di valuta che i paesi interessati potranno mettere a disposizione degli operatori privati, a condizione che l'operazione rientri in una politica sociale ed economica e in una politica agraria volte ad alleviare la povertà (compresa la strategia di importazione di prodotti alimentari di base). I beneficiari sono tenuti a dimostrare di aver utilizzato correttamente i mezzi messi a loro disposizione. Vengono privilegiati i piccoli e medi operatori privati per garantire la complementarità delle azioni. Entro i limiti dei suoi poteri d'esecuzione, la Commissione può adottare misure di «discriminazione positiva» a favore dei piccoli e medi operatori privati.

     I principi enunciati all'articolo 11 si applicano agli aiuti di cui trattasi.

 

     Art. 13.

     1. La Comunità può farsi carico delle spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare.

     2. Qualora la Commissione ritenga che la Comunità debba farsi carico delle spese relative al trasporto interno dell'aiuto alimentare, essa tiene conto dei criteri generali seguenti:

     - una situazione di grave deficit alimentare;

     - la consegna dell'aiuto alimentare a paesi a basso reddito e con un grave deficit alimentare;

     - il fatto che gli aiuti alimentari siano destinati alle organizzazioni internazionali, regionali o non governative di cui all'articolo 10;

     - la necessità di rendere più efficace l'azione di aiuto alimentare interessata.

     3. Se l'aiuto alimentare viene venduto ne paese beneficiario, la Comunità dovrebbe farsi carico dei costi di trasporto interno solo in casi eccezionali.

     4. In circostanze eccezionali la Comunità può inoltre farsi carico delle spese di trasporto aereo dell'azione di aiuto alimentare.

 

     Art. 14.

     La Comunità può farsi carico delle spese finali di distribuzione qualora ciò sia necessario ai fini della buona esecuzione delle azioni di aiuto alimentare in questione.

 

     Art. 15.

     L'aiuto della Comunità è fornito sotto forma di aiuti non rimborsabili. L'aiuto può coprire le spese esterne e quelle locali necessarie all'esecuzione dell'azione, comprese le spese di manutenzione e di funzionamento.

     Le operazioni previste dal presente regolamento non comprendono imposte, dazi e tasse doganali.

     Gli eventuali fondi di contropartita vengono utilizzati conformemente agli obiettivi fissati dal presente regolamento e gestiti d'accordo con la Commissione. L'autorità competente del paese beneficiario tiene la contabilità degli incassi e dell'utilizzazione dei fondi ed è tenuta a renderne conto.

 

     Art. 16.

     Il contributo comunitario può coprire anche le attività di accompagnamento necessarie a migliorare l'efficacia delle azioni previste dal presente regolamento, in particolare azioni di divulgazione, di controllo, di distribuzione e di formazione in loco.

 

     Art. 17. [6]

     L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.

     La Commissione darà all'attuazione del presente regolamento una pubblicità adeguata, che assicuri il carattere aperto delle operazioni. Essa assicurerà che il principio della pubblicità adeguata sia applicato anche alle operazioni delle organizzazioni intermediarie.

 

     Art. 18.

     La Commissione può designare un rappresentante incaricato di concludere accordi di cofinanziamento a suo nome.

 

     Art. 19.

     1. La Commissione fissa le condizioni di assegnazione, di mobilizzazione e di attuazione degli aiuti previsti dal presente regolamento.

     2. L'aiuto si realizza solo se il paese beneficiario, l'organizzazione internazionale, regionale o non governativa rispetta tali condizioni.

 

     Art. 20.

     La Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie alla buona esecuzione dei programmi e delle azioni di aiuto alimentare e di sostegno alla sicurezza alimentare.

     A tal fine, gli Stati membri e la Commissione si forniscono l'assistenza necessaria e si scambiano ogni informazione utile.

 

CAPITOLO III

Procedure di attuazione delle azioni

di aiuto alimentare e di sostegno alla sicurezza

alimentare dei sistemi di allarme rapido e

delle azioni di magazzinaggio

 

     Art. 21. [7]

     1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, fissa la parte a carico della Comunità dell'importo globale dell'aiuto in tonnellate di equivalente grano o in valore, oppure in entrambi, previsto dalla convenzione sull'aiuto alimentare quale contributo totale della Comunità e dei suoi Stati membri.

     2. La Commissione assicura il coordinamento della Comunità e degli Stati membri in merito alla fornitura dell'aiuto a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare e fa sì che il contributo totale della Comunità e dei suoi Stati membri sia almeno pari all'impegno previsto da detta convenzione.

 

     Art. 22.

     La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27 e tenendo inoltre conto degli orientamenti generali in materia di aiuti alimentari:

     - stabilisce l'elenco dei prodotti che possono essere mobilizzati a titolo d'aiuto;

     - fissa le modalità di mobilizzazione, controllo e valutazione;

     - fissa la ripartizione, espressa in termini quantitativi e di costi dei prodotti, tra i vari beneficiari;

     - modifica, per quanto è necessario, le assegnazioni nel corso dell'esecuzione dei programmi.

 

     Art. 23.

     La Commissione adotta:

     - le decisioni che concedono un aiuto alimentare o prevedono un'azione di sostegno alla sicurezza alimentare e ne fissano le condizioni;

     - le decisioni che concedono a organizzazioni internazionali o regionali o non governative un contributo per il finanziamento di azioni di sostegno alla sicurezza alimentare;

     - le decisioni che concedono un aiuto per un programma di magazzinaggio o per un sistema di allarme rapido;

     conformemente alla procedura prevista dall'articolo 27, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 25.

 

     Art. 24.

     1. In ottemperanza alle decisioni del Consiglio previste all'articolo 21 e alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 22, la Commissione decide:

     a) le azioni determinate da una situazione di crisi o di grave deficit alimentare caratterizzata da carestia o da pericolo imminente di carestia, che costituisca una grave minaccia per la vita o la salute delle popolazioni in un paese che non può far fronte al deficit alimentare con mezzi e risorse propri. La Commissione agisce previa consultazione degli Stati membri mediante il mezzo di comunicazione più appropriato e concedendo loro un termine di tre giorni entro il quale formulare eventuali obiezioni. Se vi sono obiezioni il comitato di cui all'articolo 26 esamina la questione nella riunione successiva,

     b) le condizioni di fornitura e di attuazione dell'aiuto, in particolare:

     - le clausole generali applicabili ai beneficiari,

     - l'inizio delle procedure di mobilizzazione, di fornitura dei prodotti e di attuazione delle altre azioni, nonché la conclusione dei contratti corrispondenti.

     2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la Commissione è abilitata ad adottare qualsiasi misura atta ad accelerare la fornitura dell'aiuto alimentare.

     Il volume dell'aiuto che si decide di fornire nei singoli casi è limitato ai quantitativi necessari alle popolazioni colpite per fronteggiare la situazione durante un lasso di tempo generalmente non superiore a sei mesi.

     La Commissione si accerta che in tutte le fasi sia data la precedenza alla mobilizzazione dell'aiuto alimentare per le azioni previste al paragrafo 1, lettere a) e b).

 

     Art. 25.

     Le decisioni relative alle azioni il cui finanziamento a titolo del presente regolamento è superiore ai 2 milioni di ECU sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27.

 

     Art. 26.

     1. La Commissione è assistita da un comitato della sicurezza e dell'aiuto alimentare, denominato in appresso «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

     2. Il comitato esamina l'incidenza di ciascuna proposta d'impegno delle spese di sicurezza alimentare a lungo termine a livello familiare, locale, nazionale e regionale nei paesi beneficiari tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1. Inoltre esso effettua l'analisi e il controllo delle politiche di sicurezza alimentare che beneficiano dell'aiuto comunitario ed esamina le proposte di iniziative congiunte.

     3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

 

     Art. 27. [8]

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

 

     Art. 28.

     1. Per garantire il principio di complementarità contenuto nel trattato e rafforzare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali d'aiuto alimentare e delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare, la Commissione si sforza di assicurare, per quanto possibile, uno stretto coordinamento delle sue attività e di quelle degli Stati membri, nonché delle altre politiche dell'Unione europea, sia a livello delle decisioni sia in loco, e può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere tale coordinamento.

     A tal fine, gli Stati membri notificano alla Commissione le loro azioni nazionali di aiuto alimentare, nonché i loro programmi volti a garantire la sicurezza alimentare. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 27, fissa le modalità di notifica delle azioni nazionali.

     2. La Commissione si adopera per assicurare il coordinamento tra le azioni attuate dalla Comunità e quelle delle organizzazioni e degli organismi internazionali, in particolare quelli appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.

     3. La Commissione si sforza di sviluppare la collaborazione e la cooperazione della Comunità con i paesi terzi donatori in materia di sicurezza alimentare.

     4. Il coordinamento e la cooperazione tra la Comunità e gli Stati membri, nonché tra questi e le organizzazioni internazionali e i paesi terzi donatori sono oggetto di scambio regolare di informazioni in seno al comitato.

 

     Art. 29.

     Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'aiuto alimentare e alle altre azioni previste dal presente regolamento sollevata dal presidente, sia per iniziativa dello stesso che su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

     La Commissione informa il comitato, al più tardi entro il termine di un mese dalla sua decisione, delle azioni e dei progetti di aiuto alimentare o di sicurezza alimentare approvati, indicando importi, tipo, paese beneficiario e partner incaricato dell'attuazione. La Commissione informa il comitato degli orientamenti generali per quanto attiene ai prodotti mobilizzati a titolo dell'aiuto alimentare comunitario.

 

     Art. 30.

     La Commissione provvede ad effettuare regolarmente una valutazione delle azioni di aiuto alimentare significative, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati durante la preparazione di tali azioni e di elaborare direttive volte ad aumentare l'efficacia delle azioni future. Essa informa periodicamente il comitato in merito ai programmi di valutazione.

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano, non appena possibile, i risultati delle attività di valutazione nonché le analisi e gli studi atti a migliorare l'efficacia degli aiuti. Le attività sono analizzate dal comitato. Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per realizzare azioni congiunte di valutazione.

     La Commissione definisce le modalità di diffusione e di comunicazione interne ed esterne delle conclusioni delle attività di valutazione ai servizi e agli organismi interessati.

 

     Art. 31.

     Dopo ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione illustra i risultati dell'esecuzione del bilancio per quanto riguarda gli impegni e i pagamenti nonché i progetti e i programmi finanziati nel corso dell'anno. La relazione contiene, per quanto possibile, informazioni sui fondi impegnati a livello nazionale nel corso del medesimo esercizio. Essa fornisce, per quanto possibile, le principali informazioni statistiche (per paese beneficiario, nazionalità, ecc.) relative agli appalti aggiudicati per l'attuazione dei progetti e dei programmi.

     La relazione contiene inoltre una ripartizione delle spese per tipo di azione, come previsto agli articoli 2, 5 e 8.

     Infine, la relazione fornisce informazioni sulle azioni avviate a titolo dei fondi di contropartita risultanti dall'aiuto alimentare.

 

     Art. 32.

     Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 3972/86, (CEE) n. 1755/84, (CEE) n. 2507/88, (CEE) n. 2508/88 e (CEE) n. 1420/87.

     A titolo transitorio e sino a quando la Commissione non avrà adottato il nuovo regolamento relativo alla mobilizzazione, il regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario, resta d'applicazione.

     Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento accompagnata da suggerimenti relativi all'avvenire del presente regolamento e, se necessario, da proposte di revisione dello stesso.

 

     Art. 33.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

 

     1. PAESI

     (Omissis).

 

     2. ORGANISMI

     (Omissis).

 

     3. ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

     ONG europee, del paese beneficiario o, eccezionalmente, internazionali, specializzate nel settore dello sviluppo.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[4] Paragrafo abrogato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[5] L’originario par. 4 è diventato l’attuale par. 3 per effetto dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[6] Articolo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1726/2001.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.