§ 20.5.47 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1726.
Regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:23/07/2001
Numero:1726


Sommario
Art. 1.      L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.5.47 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1726.

Regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare.

(G.U.C.E. 1 settembre 2001, n. L 234).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

     vista la proposta della Commissione,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti di taluni accordi internazionali relativi alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare, in particolare della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.

     (2) Detta convenzione è stata approvata con la decisione 2000/421/CE del Consiglio, del 13 giugno 2000, relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.

     (3) È necessario che l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio sia adeguato nella sostanza per renderlo conforme a quanto disposto dagli articoli III e IV della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1.

     L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 è modificato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.