§ 20.5.25 - Regolamento 29 dicembre 1999, n. 99/2000.
Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:29/12/1999
Numero:99


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2006 la Comunità attua un programma volto a favorire il passaggio all'economia di mercato ed a consolidare la democrazia e lo Stato di [...]
Art. 2.      1. Il programma si basa sui principi e sugli obiettivi definiti negli accordi di partenariato e cooperazione e negli accordi di cooperazione commerciale ed economica, ai sensi dei quali la [...]
Art. 3.      1. L'assistenza si applica nel quadro dei programmi nazionali, plurinazionali e di altro tipo
Art. 4.      1. Al fine di promuovere la qualità, oltre ai programmi d'azione nazionali si istituisce un sistema d'incentivazione per introdurre un elemento di competizione nella distribuzione delle risorse. [...]
Art. 5.      1. Nel quadro dei programmi di cui al titolo I, consistenti anzitutto in assistenza tecnica, si sostengono le seguenti azioni
Art. 6.      1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma nel periodo 2000-2006 è di 3138 milioni di EUR
Art. 7.      1. Le misure menzionate nel presente regolamento, finanziate attingendo al bilancio generale dell'Unione europea, sono amministrate dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario ad [...]
Art. 8.      1. L'assistenza della Comunità è generalmente prestata sotto forma di aiuti non rimborsabili. Tali aiuti possono dar luogo a finanziamenti che possono essere utilizzati per finanziare altri [...]
Art. 9.      1. Il costo del progetto in valuta locale è coperto dalla Comunità solo nella misura strettamente necessaria
Art. 10.      Le seguenti disposizioni in materia di gare d'appalto e di aggiudicazione degli appalti nonché i principi che disciplinano detta aggiudicazione, di cui all'allegato IV, si applicano sino [...]
Art. 11.      1. La Commissione realizzerà le operazioni in conformità dei programmi di azione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del titolo IX del regolamento finanziario nonché dell'articolo 12 del presente [...]
Art. 12.      A norma dell'articolo 114 del regolamento finanziario i bandi di gara aperti per appalti di forniture, prevedono un limite per la presentazione delle offerte non inferiore a 52 giorni dalla data [...]
Art. 13.      1. La Commissione è assistita da un comitato di assistenza ai nuovi Stati indipendenti e alla Mongolia (in appresso denominato il "comitato")
Art. 14.      La Commissione provvede - con l'aiuto degli Stati membri e sulla base di un reciproco e regolare scambio di informazioni, compreso lo scambio di informazioni in loco - a coordinare efficacemente [...]
Art. 15.      1. Ogni anno, la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del programma di assistenza. Tale relazione contiene una valutazione dell'assistenza già fornita, [...]
Art. 16.      In assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione attraverso l'assistenza, in particolare nei casi di violazione dei principi democratici e dei diritti umani, il [...]
Art. 17.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.5.25 - Regolamento 29 dicembre 1999, n. 99/2000. [1]

Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale.

(G.U.C.E. 18 gennaio 2000, n. L 012).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2006 la Comunità attua un programma volto a favorire il passaggio all'economia di mercato ed a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto negli Stati partner elencati nell'allegato I (in appresso denominati "Stati partner"), secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

 

     Art. 2.

     1. Il programma si basa sui principi e sugli obiettivi definiti negli accordi di partenariato e cooperazione e negli accordi di cooperazione commerciale ed economica, ai sensi dei quali la Comunità, gli Stati membri e gli Stati partner cooperano nell'ambito delle iniziative che presentano un interesse comune.

     2. Il programma mira ad ottenere il massimo impatto concentrandosi su un numero limitato di iniziative significative, senza precludere progetti di minore ampiezza quando questi sono opportuni. A tale scopo i programmi indicativi e di azione di cui sopra riguarderanno non più di tre dei settori trasversali di cooperazione ammissibili elencati nell'allegato II. Qualora sia possibile si presterà assistenza anche nel settore della sicurezza nucleare, oltre a quella relativa ai tre settori anzidetti. Il programma tiene conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni cui si applica il regolamento e in particolare dell'obiettivo di promuovere la democrazia e lo Stato di diritto.

     3. Particolare attenzione è prestata:

     - alla necessità di ridurre i rischi ambientali e l'inquinamento, compreso l'inquinamento transfrontaliero,

     - alla necessità di promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese quelle energetiche, e

     - agli aspetti sociali della transizione.

     4. Il programma mira a promuovere la cooperazione interstatale, interregionale e transfrontaliera tra gli stessi Stati partner, tra gli Stati partner e l'Unione europea e tra gli Stati partner e l'Europa centrorientale.

     La cooperazione interstatale e interregionale intende in particolare assistere gli Stati membri nella definizione e nello svolgimento delle azioni che è più opportuno svolgere su una base plurinazionale piuttosto che semplicemente nazionale, segnatamente lo sviluppo di reti, la cooperazione ambientale e attività nel settore della giustizia e degli affari interni.

     Gli obiettivi principali della cooperazione transfrontaliera sono i seguenti:

     a) aiutare le regioni di confine a superare i problemi di sviluppo specifici;

     b) incoraggiare il collegamento di reti sui due versanti del confine mediante, ad esempio, passaggi di frontiera;

     c) accelerare il processo di trasformazione negli Stati partner attraverso la loro collaborazione con le regioni di confine dell'Unione europea o dell'Europa centrorientale;

     d) ridurre i rischi ambientali e l'inquinamento transfrontalieri.

     5. Nel settore della sicurezza nucleare, il programma si concentra su tre priorità:

     a) sostegno della promozione di una cultura della sicurezza nucleare efficace e conforme ai principi della Convenzione sulla sicurezza nucleare, in particolare mediante un sostegno continuo agli organismi di regolamentazione e, al livello degli impianti, mediante un'assistenza in loco, compresa la fornitura di attrezzature, laddove tale assistenza è più necessaria;

     b) sostegno allo sviluppo ed attuazione di strategie in materia di combustibili esauriti, smantellamento degli impianti e trattamento delle scorie nucleari, comprese le regioni della Russia nordoccidentale, nel contesto di una più ampia cooperazione internazionale;

     c) contributo alle iniziative internazionali pertinenti sostenute dall'UE, quali l'iniziativa G7/UE sulla chiusura di Cernobyl.

     Il programma fornisce inoltre un sostegno all'applicazione di efficaci salvaguardie del materiale nucleare.

     6. Il programma tiene conto altresì dei seguenti fattori:

     - l'evoluzione e la diversità delle esigenze e delle priorità degli Stati partner considerati singolarmente e come regione, e, tra l'altro, il contesto dell'allargamento,

     - le capacità di assorbimento degli Stati partner,

     - i progressi verso una riforma democratica ed orientata al mercato negli Stati partner.

     Si applicano misure che tengano conto dei seguenti criteri:

     - la necessità di uno sviluppo economico sostenibile,

     - l'impatto sociale delle misure di riforma,

     - la promozione delle pari opportunità per le donne,

     - l'uso sostenibile delle risorse naturali ed il rispetto dell'ambiente.

 

TITOLO I

PROGRAMMI INDICATIVI E D'AZIONE

 

          Art. 3.

     1. L'assistenza si applica nel quadro dei programmi nazionali, plurinazionali e di altro tipo.

     2. I programmi nazionali e plurinazionali comprendono programmi indicativi e d'azione.

     3. I programmi indicativi, che coprono periodi di tre-quattro anni, sono stabiliti conformemente alle procedure previste dall'articolo 13, paragrafo 2. Tali programmi definiscono gli obiettivi e gli orientamenti principali dell'assistenza comunitaria nei settori di cooperazione indicati nell'allegato II ed includono, nella misura del possibile, previsioni finanziarie indicative. Prima di definire i programmi indicativi, la Commissione discute con il comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1 le priorità da individuare con gli Stati partner.

     4. I programmi d'azione basati sui programmi indicativi di cui al paragrafo 3 sono adottati su base annuale o biennale, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 13, paragrafo 2. Tali programmi d'azione comprendono un elenco dei progetti da finanziare nei settori di cooperazione indicati nell'allegato II. Il contenuto dei programmi è specificato in dettaglio, per consentire al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1 di esprimere il proprio parere.

     5. Le misure definite nei programmi d'azione nazionali si traducono in protocolli finanziari che la Commissione conclude con i vari Stati partner. Essi si basano su un dialogo che tiene conto degli interessi comuni della Comunità e degli Stati partner, in particolare nel contesto degli accordi di partenariato e cooperazione.

     6. Se necessario, è possibile modificare i programmi indicativi e d'azione nel corso della loro applicazione, conformemente alle procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di promuovere la qualità, oltre ai programmi d'azione nazionali si istituisce un sistema d'incentivazione per introdurre un elemento di competizione nella distribuzione delle risorse. Al fine di garantire la concentrazione, i progetti finanziati nel quadro del sistema dovrebbero essere collegati a settori trasversali di cooperazione stabiliti nei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 3.

     2. Il sistema sarà introdotto per gradi e terrà conto della capacità amministrativa dei diversi Stati partner. Nel primo anno di funzionamento il suo ammontare non supererà il 10 % del bilancio complessivo del programma. Negli anni successivi la proporzione potrebbe crescere sino a un massimo del 5 % all'anno.

     3. Tenendo conto dell'esperienza degli anni precedenti, inclusa la distribuzione geografica, saranno fatti particolari sforzi per promuovere la partecipazione al sistema di tutti i paesi partner, specie quelli che hanno maggiori difficoltà a ottenere risultati con questo sistema.

     4. Il programma di incentivi annuale, insieme con i criteri per la selezione dei progetti e il suo ammontare, sarà concordato secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

 

TITOLO II

MISURE DA SOSTENERE

 

     Art. 5.

     1. Nel quadro dei programmi di cui al titolo I, consistenti anzitutto in assistenza tecnica, si sostengono le seguenti azioni:

     - trasferimento di conoscenze e know-how, compresa la formazione;

     - cooperazione industriale e partenariati per la creazione di istituzioni basati sulla cooperazione tra organizzazioni pubbliche e private dell'Unione europea e di Stati partner;

     - a seconda dei casi, assunzione del costo ragionevole delle forniture necessarie per l'attuazione dell'assistenza; in taluni casi particolari, come nei settori della sicurezza nucleare, della giustizia, degli affari interni e della cooperazione transfrontaliera, si può prevedere una congrua componente di forniture;

     - investimenti e attività correlate; l'assistenza può interessare anche gli aspetti tecnici e può quindi contribuire ad accelerare e sostenere gli investimenti e può comprendere anche il finanziamento degli investimenti di cui all'allegato III, segnatamente nei settori della cooperazione transfrontaliera, della promozione delle piccole e medie imprese, delle infrastrutture ambientali e delle reti.

     2. L'assistenza copre anche i costi correlati alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione del programma, nonché i costi relativi all'informazione.

     3. Le misure sono attuate possibilmente a livello decentrato. I beneficiari finali dell'assistenza comunitaria sono attivamente coinvolti nella preparazione e nell'esecuzione dei progetti. Ove ciò sia possibile, l'individuazione e la preparazione dei progetti avviene direttamente a livello regionale e locale.

     4. Se ritenuto opportuno, i progetti saranno attuati in diverse fasi in modo da evitare di interrompere la continuità delle azioni. Il finanziamento delle fasi successive è subordinato alla riuscita delle fasi precedenti.

     5. Si incoraggia la partecipazione di esperti locali all'attuazione di progetti.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 6.

     1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma nel periodo 2000-2006 è di 3138 milioni di EUR.

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

     2. Una percentuale massima del 20 % del bilancio annuale può essere destinata al finanziamento di investimenti, descritti nell'allegato III. Una percentuale massima del 20 % del bilancio annuale può essere destinata al sistema d'incentivazione di cui all'articolo 4.

 

     Art. 7.

     1. Le misure menzionate nel presente regolamento, finanziate attingendo al bilancio generale dell'Unione europea, sono amministrate dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario ad esse applicabile.

     2. La Commissione fa riferimento ai principi della sana gestione finanziaria e, in particolare, a quelli dell'economia e della redditività previsti dal regolamento finanziario.

 

     Art. 8.

     1. L'assistenza della Comunità è generalmente prestata sotto forma di aiuti non rimborsabili. Tali aiuti possono dar luogo a finanziamenti che possono essere utilizzati per finanziare altri progetti o misure di cooperazione.

     2. Le decisioni in materia finanziaria e i contratti che scaturiscono da tale assistenza prevedono esplicitamente che la Commissione e la Corte dei conti effettuino in loco, se del caso, il monitoraggio e il controllo finanziario.

 

     Art. 9.

     1. Il costo del progetto in valuta locale è coperto dalla Comunità solo nella misura strettamente necessaria.

     2. Si incoraggia attivamente il cofinanziamento dei progetti da parte degli Stati partner.

     3. La Comunità non finanzia tasse, dazi né acquisti di proprietà immobiliari.

 

     Art. 10.

     Le seguenti disposizioni in materia di gare d'appalto e di aggiudicazione degli appalti nonché i principi che disciplinano detta aggiudicazione, di cui all'allegato IV, si applicano sino all'entrata in vigore della normativa che modifica il titolo IX del regolamento finanziario, in modo da disporre di una base per attuare le disposizioni che si applicheranno a tutti i programmi comunitari di assistenza esterna.

 

     Art. 11.

     1. La Commissione realizzerà le operazioni in conformità dei programmi di azione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del titolo IX del regolamento finanziario nonché dell'articolo 12 del presente regolamento.

     2. La Commissione fornirà agli Stati partner una serie di regole sulla definizione dei progetti.

     3. Gli appalti di forniture e di lavori saranno aggiudicati mediante bandi di gara aperti, eccettuati i casi di cui all'articolo 116 del regolamento finanziario. In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità. [2]

     4. La partecipazione alle gare d'appalto e agli appalti è aperta alla pari a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, degli Stati partner, e dei paesi che beneficiano del programma PHARE. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche dei paesi mediterranei con tradizionali legami economici, commerciali o geografici può essere autorizzata dalla Commissione, caso per caso, se i programmi o i progetti di cui trattasi richiedono tipi particolari di conoscenze specialmente disponibili in tali paesi. L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005. [3]

     5. In caso di cofinanziamento la Commissione può autorizzare, caso per caso, la partecipazione dei paesi terzi interessati alle gare d'appalto e agli appalti. In tali casi, la partecipazione delle imprese di paesi terzi è accettabile solo se è garantita la reciprocità. In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005. [4]

 

     Art. 12.

     A norma dell'articolo 114 del regolamento finanziario i bandi di gara aperti per appalti di forniture, prevedono un limite per la presentazione delle offerte non inferiore a 52 giorni dalla data della comparsa dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Gli appalti di servizi, in generale, sono aggiudicati con gare a licitazione privata e a trattativa privata per operazioni sino a 200000 EUR.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 13.

     1. La Commissione è assistita da un comitato di assistenza ai nuovi Stati indipendenti e alla Mongolia (in appresso denominato il "comitato").

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 14.

     La Commissione provvede - con l'aiuto degli Stati membri e sulla base di un reciproco e regolare scambio di informazioni, compreso lo scambio di informazioni in loco - a coordinare efficacemente l'assistenza prestata dalla Comunità e dai singoli Stati membri, al fine di aumentare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione.

     Tra la Commissione e gli Stati membri è istituito un coordinamento regolare, che comprende un coordinamento in loco nei contatti con gli Stati partner, sia in fase di definizione che di attuazione del programma.

     Nell'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera che coinvolgono gli Stati membri, i paesi del programma PHARE e i paesi partner, la Commissione persegue un coordinamento efficace e la coerenza con i programmi finanziati dai fondi strutturali, i programmi di assistenza esterna della Comunità e le iniziative di assistenza bilaterali.

     La Commissione garantisce inoltre il coordinamento e la cooperazione con gli istituti finanziari internazionali e gli altri donatori.

     Nel quadro dell'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento, la Commissione promuove il cofinanziamento con enti pubblici o privati negli Stati membri.

 

     Art. 15.

     1. Ogni anno, la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del programma di assistenza. Tale relazione contiene una valutazione dell'assistenza già fornita, compresa l'efficacia del programma, e informazioni sui risultati delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno. La relazione viene trasmessa agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

     2. Alla luce di tali relazioni la Commissione può presentare al Consiglio proposte volte a modificare il presente regolamento.

     3. Inoltre, la Commissione mette a disposizione degli enti di cui al paragrafo 1, le statistiche sui risultati delle aggiudicazioni dei contratti. Il contenuto e la forma dei dati statistici da fornire sono discussi in seno al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

 

     Art. 16.

     In assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione attraverso l'assistenza, in particolare nei casi di violazione dei principi democratici e dei diritti umani, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decidere l'adozione di pertinenti misure riguardanti l'assistenza a uno Stato partner.

     La stessa procedura si può applicare come misura estrema nei casi di violazione grave degli obblighi degli Stati partner previsti dagli accordi di partenariato e cooperazione.

 

     Art. 17.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I

STATI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Federazione russa

Georgia

Kazakstan

Kirghizistan

Moldova

Mongolia

Tagikistan

Turkmenistan

Ucraina

Uzbekistan

 

 

ALLEGATO II

SETTORI DI COOPERAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2,

PARAGRAFO 2 E ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFI 3 E 4

 

     1. Sostegno alle riforme istituzionali, giuridiche e amministrative:

- sviluppo dello Stato di diritto

- sostegno all'impostazione di politiche efficaci

- riforma della pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale e locale

- sostegno agli organi esecutivi e legislativi (a livello nazionale, regionale e locale)

- sostegno alle attività nei settori della giustizia e degli affari interni

- potenziamento del quadro giuridico e normativo

- sostegno all'attuazione degli impegni internazionali

- sostegno alla società civile

- sostegno all'istruzione e alla formazione.

     2. Sostegno al settore privato e assistenza allo sviluppo economico:

- promozione delle piccole e medie imprese

- sviluppo dei sistemi di servizi bancari e finanziari

- promozione dell'imprenditoria privata, comprese le joint venture

- cooperazione industriale, compresa la ricerca

- privatizzazione

- ristrutturazione delle imprese

- promozione di un'infrastruttura per il commercio e gli investimenti orientata verso il mercato.

     3. Sostegno per far fronte alle conseguenze sociali della transizione:

- riforma dei sistemi sanitario, pensionistico, di protezione sociale e assicurativo

- assistenza volta ad attenuare l'impatto sociale della ristrutturazione industriale

- assistenza alla ristrutturazione sociale

- sviluppo di servizi nel settore occupazionale, compresa la riqualificazione.

     4. Sviluppo delle reti infrastrutturali:

- reti di trasporto

- reti di telecomunicazioni

- strutture per la fornitura di energia e reti di trasmissione

- valichi di frontiera.

     5. Promozione della tutela ambientale e gestione delle risorse naturali:

- sviluppo di politiche e pratiche ambientali sostenibili

- promozione dell'armonizzazione degli standard ambientali con le norme dell'Unione europea

- miglioramento delle tecnologie nel settore dell'energia per quanto riguarda la fornitura e l'utenza finale

- promozione di un uso e di una gestione sostenibili delle risorse naturali, inclusi il risparmio energetico, l'impiego efficiente dell'energia e il potenziamento delle infrastrutture ambientali.

     6. Sviluppo dell'economia rurale:

- quadro giuridico e normativo, compresa la privatizzazione dei terreni

- migliore accesso ai finanziamenti e promozione della formazione

- miglioramento della distribuzione e accesso ai mercati.

     Se del caso, si fornirà un sostegno alla sicurezza nucleare conformemente alle priorità elencate all'articolo 2, paragrafo 5.

 

 

ALLEGATO III

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

 

     Gli investimenti sono dettati dai seguenti criteri:

     - effetto moltiplicatore, in virtù del quale l'assistenza comunitaria determina una moltiplicazione degli investimenti provenienti da altre fonti;

     - addizionalità, grazie alla quale l'assistenza comunitaria permette investimenti che non sarebbero stati altrimenti effettuati;

     - settori di interesse strategico per la Comunità.

     Il finanziamento degli investimenti può assumere la forma di un cofinanziamento con altre fonti di finanziamento degli investimenti o, a titolo eccezionale, di un finanziamento integrale.

     Tra i settori prioritari del finanziamento degli investimenti occorre citare la cooperazione transfrontaliera, comprese le infrastrutture di confine, la promozione delle PMI, le infrastrutture ambientali e lo sviluppo di reti. + escluso il finanziamento diretto di azioni e partecipazioni in singole società.

 

 

ALLEGATO IV

PRINCIPI PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI MEDIANTE

GARA E IN PARTICOLARE MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA

 

     1. Tutte le informazioni necessarie sono rese note nell' "Invito agli offerenti" trasmesso a tutti gli offerenti che sono stati registrati nell'elenco ristretto oppure a quelli che presentano richiesta in tal senso in seguito alla pubblicazione dell'avviso di gara. Le informazioni devono contenere, in particolare, i criteri di valutazione. La valutazione tecnica dell'offerta può comportare un colloquio con le persone proposte nell'offerta.

     2. La Commissione presiede tutti i comitati di valutazione e nomina un numero adeguato di periti prima dell'indizione delle gare. Un perito deve provenire dall'istituzione beneficiaria dei paesi beneficiari. Tutti i periti devono firmare una dichiarazione di imparzialità.

     3. L'offerta è valutata sulla base di una ponderazione della qualità tecnica rispetto al prezzo. La ponderazione dei due criteri viene annunciata in ciascun bando di gara. La valutazione tecnica è effettuata secondo i seguenti principi: organizzazione, scadenzario, metodi e piano di lavoro proposti per fornire i servizi, qualifiche, esperienza, competenza del personale proposto per la fornitura dei servizi e ricorso a società o esperti locali, compresa la loro integrazione nel progetto e loro contributo alla sostenibilità dei risultati del progetto. Non si tiene invece conto di esperienze specifiche degli offerenti nel programma TACIS.

     4. Gli offerenti respinti sono informati mediante lettera, contenente altresì l'indicazione delle ragioni della loro esclusione e il nome dell'offerente prescelto.

     5. Qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta nella preparazione di un progetto è esclusa dalla partecipazione all'attuazione del progetto. Se un offerente partecipante impiega tali persone, con qualsivoglia funzione, entro sei mesi dalla fine del loro coinvolgimento nella procedura di gara, può essere escluso dalla partecipazione al progetto. Qualsiasi offerente incluso in un elenco ristretto è escluso dalla partecipazione alla valutazione di detta offerta.

     6. La Commissione garantisce che tutte le informazioni relative a un'offerta proposta e sensibili dal punto di vista commerciale restino riservate.

     7. Quando un'impresa, un'organizzazione o un ente hanno seri motivi per chiedere la revisione di un'offerta, ci sarà sempre la possibilità di rivolgersi alla Commissione. In tal caso occorrerà fornire una spiegazione motivata per tale richiesta.

     8. In caso di aggiudicazione di contratti in seguito a licitazione privata di cui all'articolo 116 del regolamento finanziario delle Comunità europee, tutte le candidature scritte sono registrate dalla Commissione che utilizzerà tale registrazione al momento di redigere l'elenco ristretto.

     Nella redazione dell'elenco ristretto possono essere prese in considerazione anche altre informazioni, in particolare dal registro centrale TACIS di consultazione. Il registro è aperto a tutte le imprese e organizzazioni e a tutti gli enti interessati alla registrazione.

     9. Nella redazione dell'elenco ristretto la Commissione tiene conto dei criteri di qualifica, interesse e disponibilità dell'impresa, dell'organizzazione o dell'ente. Il numero di imprese, organizzazioni e enti inseriti in un elenco ristretto dipende dalle dimensioni e dalla complessità del progetto e deve offrire la più ampia scelta possibile.

     Alle imprese, alle organizzazioni e agli enti che hanno manifestato per iscritto interesse in un progetto è comunicato se sono state incluse o meno nell'elenco ristretto.

     10. La Commissione presenta annualmente al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1 un elenco delle imprese, delle organizzazioni e degli enti prescelti.

     11. Nel caso di progetti di grande complessità la Commissione può suggerire la formazione di consorzi tra le imprese, le organizzazioni e gli enti inseriti in un elenco ristretto. In questi casi, tale proposta e l'elenco ristretto completo sono trasmessi a tutte le imprese e organizzazioni e a tutti gli enti inseritivi.

     12. Nelle licitazioni private è previsto un periodo minimo di 60 giorni tra la data in cui il comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1 trasmette il suo parere finale e la data di indizione della gara. Tuttavia, in caso di urgenza, tale periodo può essere abbreviato dalla Commissione, purché venga trasmessa una spiegazione dettagliata a tale comitato.

     Una licitazione privata tiene conto di un limite di 60 giorni dalla data di consegna dell'invito a presentare l'offerta. In casi urgenti questo periodo può essere abbreviato, ma non può mai essere inferiore a 40 giorni. In casi eccezionali la Commissione può prorogare tale termine, purché venga trasmessa una spiegazione dettagliata al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Tutte le modifiche riguardanti il termine devono essere debitamente notificate alle imprese, alle organizzazioni e agli enti interessati.

 


[1] Abrogato dall'art. 22 del Regolamento (EURATOM) n. 300/2007.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2112/2005.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2112/2005.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2112/2005.