§ 2.1.60 – L.R. 14 marzo 1994, n. 12.
Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura - organizzazione
Data:14/03/1994
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Titolarità degli usi civici).
Art. 3.  (Indennità per la perdita del diritto d'uso).
Art. 4.  (Competenze).
Art. 5.  (Accertamento delle terre gravate da uso civico).
Art. 6.  (Inventario generale delle terre civiche).
Art. 7.  (Tenuta dell'inventario).
Art. 8.  (Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche).
Art. 9.  (Adozione e approvazione dei piani).
Art. 10.  (Pubblicità dei decreti di approvazione dei piani).
Art. 11.  (Gestione degli usi civici).
Art. 12.  (Regolamento comunale di gestione dei terreni civici).
Art. 13.  (Contenuto del regolamento).
Art. 14.  (Sanzione amministrativa).
Art. 15.  (Atti di disposizione dei terreni civici).
Art. 16.  (Riserva di esercizio).
Art. 17.  (Mutamento di destinazione).
Art. 17 bis.  (Mutamento di destinazione in caso di installazione di impianti di energie rinnovabili)
Art. 18.  (Permuta e alienazione di terreni civici).
Art. 18 bis.  (Sclassificazione di terreni civici).
Art. 18 ter.  (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali).
Art. 18 quater.  (Sdemanializzazione dei terreni civici e trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni)
Art. 19.  (Pubblicità dei decreti autorizzativi).
Art. 20.  (Controlli dei Comuni).
Art. 21.  (Controlli dell'Assessorato regionale).
Art. 22.  (Recupero dei terreni civici).
Art. 22 bis.  (Norma transitoria)
Art. 22 ter.  (Rinvio a norme statali)
Art. 23.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.60 – L.R. 14 marzo 1994, n. 12.

Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda.

(B.U. 15 marzo 1994, n. 9).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a:

     a) disciplinare l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione sarda ai sensi degli articoli 3, lett. n), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna;

     b) garantire l'esistenza dell'uso civico, conservandone e recuperandone i caratteri specifici e salvaguardando la destinazione a vantaggio delle collettività delle terre soggette agli usi civici;

     c) assicurare la partecipazione diretta dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio, tutelando le esigenze e gli interessi comuni delle popolazioni;

     d) tutelare la potenzialità produttiva dei suoli, prevedendo anche nuove forme di godimento del territorio purché vantaggiose per la collettività sotto il profilo economico e sociale;

     e) precisare le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione regionale in materia di usi civici.

 

     Art. 2. (Titolarità degli usi civici).

     1. Gli usi civici, intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all'uso.

 

     Art. 3. (Indennità per la perdita del diritto d'uso).

     1. Gli atti di disposizione che comportano l'ablazione o che comunque incidono sulla titolarità dei diritti di uso civico o sull'esercizio di questi sono autorizzati e adottati, dai competenti organi amministrativi, previa la determinazione dell'indennità da corrispondere alla collettività titolare dei diritti stessi.

     2. I capitali costituiti dalle indennità di cui al comma 1 sono destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

 

     Art. 4. (Competenze).

     1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici, ivi compreso l'accertamento dei terreni gravati da uso civico, sono esercitate dall'Amministrazione regionale tramite l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

     2. La lettera f) dell'articolo 11 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali) è abrogata.

 

CAPO II

ACCERTAMENTO ED INVENTARIO DEI TERRENI AD USO CIVICO

 

     Art. 5. (Accertamento delle terre gravate da uso civico).

     1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentiti i Comuni interessati, con proprio decreto provvede ad accertare la sussistenza e la tipologia degli usi civici nei territori dei Comuni per i quali non esistano i provvedimenti formali di accertamento.

     2. I decreti di accertamento sono trasmessi ai Comuni interessati per la pubblicazione nell'Albo Pretorio per trenta giorni.

     3. Contro i decreti di accertamento è ammesso ricorso in opposizione. Il dirigente competente dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale annulla i decreti di accertamento relativi a quei terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP [1].

     4. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale si pronuncia sui ricorsi entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e la decisione è definitiva.

     5. L'elenco dei terreni gravati da uso civico viene decretato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna per ogni Comune interessato.

     5 bis. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP [2].

     5 bis 1. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di Piani di riordino fondiario di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, anche se non ancora approvati ai sensi dell'articolo 28, ma le cui opere di infrastrutturazione siano state realizzate antecedentemente al 5 luglio 2006 [3].

     6. Per la procedura di accertamento dei terreni gravati da uso civico l'Assessore può avvalersi di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica.

 

     Art. 6. (Inventario generale delle terre civiche).

     1. L'Assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale provvede a formare l'inventario generale delle terre civiche libere da occupazioni esistenti nella Regione, articolato per Comuni e con l'indicazione delle terre appartenenti alle frazioni, ove esistenti. Sono altresì formati appositi elenchi delle terre abusivamente occupate o possedute con titolo illegittimo.

     2. Nell'inventario, che viene periodicamente aggiornato, devono essere indicati tutti i dati idonei per la identificazione delle terre.

     3. Gli inventari sono di natura ricognitiva e le eventuali omissioni non incidono sui diritti delle popolazioni.

     4. Per la formazione dell'inventario l'Assessore può avvalersi di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica.

 

     Art. 7. (Tenuta dell'inventario).

     1. L'inventario costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione, recupero e valorizzazione dei terreni ad uso civico.

     2. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede ad apportare, all'inventario ed agli elenchi di cui sopra, le variazioni conseguenti alle modifiche verificatesi negli elementi che li costituiscono.

 

CAPO III

PIANI DI VALORIZZAZIONE DELLE TERRE CIVICHE

 

     Art. 8. (Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche).

     1. Sulla base dell'inventario generale dei terreni soggetti ad uso civico i Comuni singoli o consorziati, avvalendosi eventualmente della collaborazione tecnico-finanziaria delle Amministrazioni provinciali o regionali, predispongono i piani di valorizzazione e di recupero delle terre ad uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni, finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate. I piani devono rispondere ai fini di pubblico interesse, non devono compromettere l'esistenza degli usi civici e non devono pregiudicare i diritti delle collettività utenti.

     2. I piani possono prevedere per i terreni una destinazione diversa da quella cui questi sono soggetti qualora tale destinazione comporti, per la collettività interessata, un reale notevole vantaggio. A tal fine i terreni possono essere concessi ad amministrazioni, enti società, cittadini singoli o associati.

 

     Art. 9. (Adozione e approvazione dei piani).

     1. I piani di cui all'articolo 8 sono adottati con deliberazione dei consigli comunali.

     2. I piani sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

     Art. 10. (Pubblicità dei decreti di approvazione dei piani).

     1. Il decreto di approvazione dei piani di intervento sui terreni ad uso civico è pubblicato per la durata di trenta giorni, per consentire ricorsi in opposizione, mediante affissione nell'albo del Comune o dei Comuni interessati. Della pubblicazione deve essere data notizia alle comunità interessate con idonei mezzi di diffusione.

     2. Decorso il termine anzidetto senza che siano proposte opposizioni, il decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

     3. In caso di opposizione, da esperirsi in base alle leggi dello Stato e della Regione, il decreto viene pubblicato dopo che il provvedimento di rigetto dell'opposizione è divenuto definitivo.

     2 bis. Anche in assenza del regolamento di cui al comma 2, sui terreni ad uso civico, previo l'ottenimento dei necessari atti autorizzatori, sono in ogni caso ammessi interventi esclusivamente volti al ripristino dei valori paesaggistici e ambientali, di messa in sicurezza del territorio e difesa del suolo, di bonifica ambientale, di mitigazione del rischio idrogeologico. Trattandosi di interventi a tutela degli interessi della collettività e di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, le istanze finalizzate all'attuazione degli stessi possono essere presentate dai soggetti che hanno il possesso delle aree, senza che ciò implichi alcun effetto sanante degli atti di disposizione e trasformazione intervenuti in violazione delle disposizioni normative vigenti [4].

 

CAPO IV

GESTIONE DEI TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO

 

     Art. 11. (Gestione degli usi civici).

     1. La gestione degli immobili soggetti ad uso civico spetta al Comune o alla trazione nella cui circoscrizione gli immobili stessi sono ubicati.

 

     Art. 12. (Regolamento comunale di gestione dei terreni civici).

     1. I Comuni nella cui circoscrizione esistono terreni ad uso civico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge devono emanare, se ne sono sprovvisti, il regolamento per la gestione di detti terreni, ovvero, se necessario, adattare quello esistente alle disposizioni della presente legge.

     2. Sul regolamento deve essere acquisito il parere dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

 

     Art. 13. (Contenuto del regolamento).

     1. Il regolamento per l'uso dei terreni gravati da uso civico deve disciplinare:

     a) l'esercizio delle forme tradizionali di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione, alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo;

     b) le forme di utilizzazione non tradizionale relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;

     c) gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;

     d) le modalità di contestazione delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie.

     2. Nel regolamento possono altresì essere disciplinate le modalità della raccolta consuetudinaria di erbe, di animali e di frutti spontanei, qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità e non siano già disciplinate da altre leggi.

 

     Art. 14. (Sanzione amministrativa).

     1. Per le violazioni delle disposizioni regolamento comunale e nei disciplinari dell'esercizio di uso civico si applica una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.

 

     Art. 15. (Atti di disposizione dei terreni civici).

     1. Gli immobili soggetti ad uso civico possono essere destinati ad utilizzazione diversa da quella cui sono assoggettati, quando ciò comporti un reale beneficio per la generalità dei cittadini titolari del diritto di uso civico.

     2. Gli atti di disposizione degli immobili ad uso civico (mutamenti di destinazione, concessioni in affitto,. alienazioni, permute) devono essere preventivamente autorizzati, a pena di nullità, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

     3. Il decreto di autorizzazione alla alienazione o alla permuta di terreni ad uso civico è adottato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale- previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Riserva di esercizio).

     1. Il Comune, con deliberazione assunta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti titolari del diritto stesso, con apposite concessioni che devono essere autorizzate dall'Assessore regionale competente in materia di usi civici.

     2. L'anzidetta riserva d'uso non può avere durata superiore ai dieci anni, deve prevedere delle compensazioni per il mancato esercizio del diritto d'uso e decade con il venir meno dei presupposti che l'hanno determinata. Può essere rinnovata con la stessa procedura della concessione.

 

     Art. 17. (Mutamento di destinazione).

     1. Il mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre. Essa non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività, o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale viene autorizzato.

     2. Le domande per ottenere l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni soggetti ad uso civico ed alla correlativa sospensione dell'esercizio dell'uso sono presentate all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dal Comune interessato, in base a deliberazione adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La deliberazione di mutamento di destinazione è adottata dal Consiglio comunale anche in assenza del piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche previsto dall'articolo 8 quando le terre civiche sono destinate a finalità pubbliche di recupero ambientale e di forestazione, di antincendio boschivo e di messa in sicurezza e valorizzazione della Rete escursionistica regionale (RES) così come definita nella legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) [5].

     2 bis. Con le medesime modalità di cui al comma 2, i terreni soggetti ad uso civico possono essere concessi all'Agenzia FoReSTAS per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. La durata massima della sospensione dall'esercizio degli usi civici è fissata in trenta anni rinnovabili [6].

     2-ter. I mutamenti di destinazione effettuati ai sensi del comma 2-bis, secondo le finalità ed i modi stabiliti dal comma 2-bis dell'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2016, sono indennizzati dall'Agenzia FoReSTAS alle amministrazioni comunali nella misura pari all'indennità di occupazione corrisposta ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ai proprietari dei fondi occupati per i lavori di rinsaldamento idrogeologico e forestali [7].

     2-quater. L'Agenzia FoReSTAS provvede alla corresponsione delle indennità di cui al comma 2-ter nei limiti degli stanziamenti inseriti nel proprio bilancio, senza che ciò comporti maggiori spese per l'Amministrazione regionale [8].

     3. Il mutamento è autorizzato con decreto dell'Assessore, previo accertamento della rispondenza a pubblico interesse dell'iniziativa per la quale il mutamento viene richiesto.

     3-bis. Al fine di adeguare le convenzioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater tra l'Agenzia FoReSTAS e i comuni ed evitare soluzioni di continuità nella gestione dei terreni interessati, sono autorizzati la proroga o il rinnovo temporanei della sospensione dell'uso civico per un periodo di dodici mesi [9].

 

     Art. 17 bis. (Mutamento di destinazione in caso di installazione di impianti di energie rinnovabili) [10]

1. Per l'installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili è obbligatorio richiedere il parere del comune in cui insistono le aree individuate, il quale si esprime, con delibera del Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

 

     Art. 18. (Permuta e alienazione di terreni civici).

     1. La permuta o l'alienazione di terreni soggetti ad uso civico sono chieste dai Comuni con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 17.

     2. L'autorizzazione alla permuta viene consentita previo accertamento della corrispondenza del valore dei terreni oggetto della permuta stessa. Gli usi civici gravanti sui terreni dati in permuta sono trasferiti su quelli di nuova acquisizione.

     3. L'autorizzazione all'alienazione di terre di uso civico è concessa nei casi in cui è impossibile realizzare i fini per i quali essa è richiesta con il mutamento di destinazione.

     3 bis. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianifìcazione adottati, nel termine di novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell'accordo che riconosce l'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico, il decreto di cui all'articolo 15, comma 3, non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) [11].

     3 ter. Ove il decreto di cui all'articolo 15, comma 3, autorizzi la permuta dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) i terreni di nuova acquisizione sono vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004 [12].

     4. Il prezzo dell'alienazione deve corrispondere al valore venale del bene, nella sua reale entità, tenendo conto delle eventuali favorevoli prospettive di incremento per urbanizzazione o valorizzazione turistica e deve essere stabilito previa valutazione dell'Ufficio tecnico erariale.

     5. Le finalità in vista delle quali è stata richiesta l'autorizzazione all'alienazione devono essere realizzate entro un termine stabilito. In difetto, le terre sono retrocesse di diritto all'alienante al quale è riservato il diritto di prelazione in caso di alienazione del bene nel biennio successivo. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione.

     6. I beni acquisiti dal Comune per effetto della retrocessione o dell'esercizio della prelazione tornano al regime giuridico di uso civico.

 

     Art. 18 bis. (Sclassificazione di terreni civici). [13]

     [1. Possono essere oggetto di sclassificazione dal regime demaniale civico i terreni soggetti a uso civico a condizione che:

     a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi;

     b) siano stati alienati prima dell’entrata in vigore della Legge 8 agosto 1985, n. 431, da parte dei comuni mediante atti posti in essere dai comuni stessi senza il rispetto della normativa di cui alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico o per la realizzazione di PEEP o di PIP o siano stati già adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla localizzazione di insediamenti produttivi nelle aree a ciò destinate all'interno delle delimitazioni dei consorzi industriali [14];

     c) siano stati prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, concessi da parte dei comuni in uso, locazione, enfiteusi, mediante atti posti in essere dai comuni stessi anche in difformità alla normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927, e non siano stati utilizzati in difformità alla programmazione urbanistica comunale [15].

     2. La sclassificazione, su richiesta motivata del comune territorialmente interessato, è dichiarata con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nel comma 1.

     3. La richiesta di sclassificazione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora trattisi di terreni di pertinenza frazionale, la deliberazione deve contenere il parere obbligatorio dell'Amministrazione separata frazionale, ove esistente.

     4. Entro 15 giorni la delibera è depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la segreteria del Comune; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e mediante l'affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dell'isola.

     5. Chiunque può formulare, entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla delibera.

     6. Il Consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l'adozione definitiva della richiesta di sclassificazione.

     7. Il decreto assessoriale di cui al comma 2 è pubblicato con le formalità previste dall'articolo 19 della presente legge.

     7 bis. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. Sino all'effettuazione di tali adempimenti il decreto di cui al comma 7 non produce effetti in merito alla sottrazione dei terreni oggetto di sclassificazione dalla categoria di beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche e integrazioni [16].]

 

     Art. 18 ter. (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali). [17]

     1. I comuni, quando ciò comporti un reale beneficio per i propri amministrati, possono richiedere il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni interessati in altri terreni di proprietà comunale, ove esistenti, idonei all'esercizio dei diritti di uso civico nelle forme tradizionali e non tradizionali.

     2. La richiesta di trasferimento è deliberata dal consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 18 quater, commi 4, 6, 7 e 8.

     3. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati, nel termine di novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell'accordo che riconosce l'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico, il decreto di cui al comma 4 non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

     4. Il trasferimento dei diritti di uso civico è disposto con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il decreto assessoriale è pubblicato con le formalità previste dall'articolo 19.

     5. Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 sul Buras i terreni sui quali sono trasferiti i diritti d'uso civico sono vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

 

     Art. 18 quater. (Sdemanializzazione dei terreni civici e trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni) [18]

     1. Possono essere oggetto di sdemanializzazione i terreni soggetti a uso civico appartenenti ai demani civici a condizione che:

     a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione;

     b) siano stati alienati, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616), da parte dei comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927;

     c) non siano stati utilizzati in difformità alla pianificazione urbanistica;

     d) non siano stati trasformati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, fatta salva l'applicazione dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

     2. La richiesta di sdemanializzazione di terreni appartenenti ai demani civici è, a pena di improcedibilità e salvo quanto previsto dal comma 3, corredata dalla proposta di trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni di proprietà comunale idonei all'esercizio dei diritti di uso civico, agrario, boschivo o pascolativo, quantomeno di analoga estensione e valore paesaggistico. La Regione, su richiesta del comune interessato e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, può concorrere all'integrazione dei terreni ove trasferire i diritti di uso civico con terreni appartenenti al patrimonio regionale e degli enti, aziende e società controllati dalla stessa Regione.

     3. La richiesta di sdemanializzazione non è corredata dalla proposta di trasferimento ove i terreni di cui al comma 1 siano stati utilizzati per finalità di pubblico interesse connesse alla realizzazione di opere pubbliche, all'attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio o all'attuazione di piani di edilizia economica popolare.

     4. La richiesta di sdemanializzazione di cui ai commi 2 e 3 è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

     5. Qualora trattasi di terreni di pertinenza frazionale, la deliberazione contiene il parere obbligatorio positivo del consiglio comunale dell'amministrazione separata frazionale, ove esistente, da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

     6. Entro quindici giorni la deliberazione è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del comune, mediante l'affissione di manifesti e pubblicata sull'albo pretorio comunale.

     7. Chiunque può formulare, entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla deliberazione.

     8. Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l'adozione definitiva della richiesta di sdemanializzazione e di contestuale trasferimento dei diritti di uso civico.

     9. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata ed entro il termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 4, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell'accordo che riconosce l'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico, il decreto di cui al comma 10 non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi all'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

     10. La sdemanializzazione di cui ai commi 2 e 3 è disposta con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nel comma 1 ed è pubblicato nel Buras e, per almeno trenta giorni, nell'albo pretorio del comune interessato. Dalla data di pubblicazione sul Buras i terreni sui quali sono stati trasferiti i diritti di uso civico sono vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

     11. Al completamento delle procedure di cui al presente articolo i comuni valutano la stipulazione di appositi atti di transazione con gli aventi causa individuati negli atti di alienazione di cui al comma 1, lettera b), o loro eventuali successori. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 3 i comuni trasferiscono a prezzo simbolico i terreni oggetto di sdemanializzazione agli aventi causa individuati negli atti di alienazione di cui al comma 1, lettera b), o loro eventuali successori.

 

     Art. 19. (Pubblicità dei decreti autorizzativi).

     1. I decreti dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro- pastorale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché, per almeno 15 giorni, nell'albo del Comune interessato [19].

     2. Rimangono salvi i rimedi eventualmente esperibili in base alle leggi dello Stato e della Regione.

 

CAPO V

FORME E MODALITA' DI CONTROLLO

 

     Art. 20. (Controlli dei Comuni).

     1. I Comuni vigilano sull'osservanza, da parte dei cittadini e dei concessionari dell'esercizio di uso civico, delle prescrizioni dei regolamenti comunali e delle clausole contenute nei provvedimenti di concessione. L'inosservanza di tali prescrizioni può comportare l'interdizione dell'uso e la revoca delle concessioni.

     2. Qualora la gestione dei terreni civici sia affidata ad una azienda, ad un consorzio o ad altro soggetto, il Comune esercita su questi soggetti la vigilanza ed il controllo secondo le norme e con i criteri al riguardo previsti dalla vigente legislazione, in quanto compatibili.

 

     Art. 21. (Controlli dell'Assessorato regionale).

     1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, mediante opportuni controlli sia d'ufficio che su segnalazione dei titolari del diritto di uso civico, vigila sull'osservanza da parte dei Comuni, dei concessionari e dei cittadini, delle prescrizioni contenute nella presente legge, nei piani di valorizzazione e nei provvedimenti di autorizzazione degli atti di disposizione del terreni di uso civico.

     2. Qualora dai controlli risultino violazioni delle anzidette prescrizioni l'Assessore adotta gli opportuni rimedi amministrativi. In caso di lesione di diritti propone alla Giunta regionale l'esperimento delle conseguenti azioni giurisdizionali.

 

CAPO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 22. (Recupero dei terreni civici).

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono promuovere le azioni necessarie per il recupero dei terreni comunali ad uso civico, il cui accertamento sia già avvenuto con decreto dell'organo competente, che risultino abusivamente occupati o detenuti senza titolo valido.

     2. In difetto vi provvede, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, la Giunta regionale mediante la nomina di un commissario ad acta.

 

     Art. 22 bis. (Norma transitoria) [20]

     1. Le procedure avviate ai sensi dell'articolo 18 bis possono essere concluse previa integrazione della richiesta con la proposta di trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni, ai sensi dell'articolo 18 quater, comma 2. La proposta è deliberata dal consiglio comunale e pubblicata sull'albo pretorio comunale per trenta giorni, decorsi i quali è trasmessa all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ai fini dell'adozione del provvedimento finale secondo quanto previsto dall'articolo 18 quater, comma 10, e previo completamento della procedura di cui all'articolo 18 quater, comma 9.

     2. L'integrazione non è richiesta ove i terreni siano stati utilizzati per finalità di pubblico interesse connesse alla realizzazione di opere pubbliche, all'attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio o all'attuazione di piani di edilizia economica popolare. In tale ipotesi, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 18 quater, comma l, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale adotta il provvedimento finale secondo quanto previsto dall'articolo 18 quater, comma 10, e previo completamento della procedura di cui all'articolo 18 quater, comma 9.

 

     Art. 22 ter. (Rinvio a norme statali) [21]

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale.

 

     Art. 23. (Norma finanziaria).

     1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire 50.000.000 per il 1994 e in lire 1.000.000.000 per l'anno 1995 e seguenti.

     2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1995-1996 sono inserite le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Alla spesa annua di lire 110.000.000 a decorrere dall'anno 1997 si ra fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

     4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli 06342 e 06343 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


[1] Comma così sostituito dall’art. 27 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, nel testo risultante dall’art. 36 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.

[2] Comma inserito dall’art. 27 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, nel testo risultante dall’art. 36 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.

[3] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[4] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11.

[5] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 24 novembre 2023, n. 14.

[6] Comma aggiunto dall'art. 55 della L.R. 27 aprile 2016, n. 8.

[7] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[8] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[9] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 9 marzo 2022, n. 3.

[10] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[11] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 2018, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 37, L.R. 11/2017.

[12] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 2018, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 37, L.R. 11/2017.

[13] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 4 aprile 1996, n. 18 e abrogato dall'art. 41 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11.

[14] Lettera già modificata dall’art. 19 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3, sostituita dall’art. 27 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, nel testo risultante dall’art. 36 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 e così ulteriormente modificata dall'art. 4 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2017, n. 103, ha dichiarato l'illegittimità dell'ultima disposizione di modifica.

[15] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 26.

[17] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 4 aprile 1996, n. 18 e così sostituito dall'art. 38 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 2018, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 38, L.R. 11/2017.

[18] Articolo inserito dall'art. 39 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 2018, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 39, L.R. 11/2017.

[19] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 aprile 1996, n. 18.

[20] Articolo inserito dall'art. 40 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11.

[21] Articolo inserito dall'art. 40 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11.