§ 5.2.288 - L.R. 9 marzo 2022, n. 3.
Legge di stabilità 2022.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:09/03/2022
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia finanziaria e contabile. Interpretazione autentica dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2021.
Art. 2.  Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali.
Art. 3.  Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna.
Art. 4.  Disposizioni in materia di opere pubbliche.
Art. 5.  Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.
Art. 6.  Norme per la parificazione dei diritti dei trapiantati di organo solido e per il supporto all'iscrizione nelle liste d'attesa per il trapianto.
Art. 7.  Disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2015.
Art. 8.  Disposizioni in materia di lavoro.
Art. 9.  Disposizioni in materia di agricoltura.
Art. 10.  Disposizioni in materia di beni culturali, sport e spettacolo.
Art. 11.  Disposizioni in materia di sviluppo del territorio e dell'ambiente e transizione energetica.
Art. 12.  Disposizioni in materia di trasporti.
Art. 13.  Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento.
Art. 14.  Misure integrative di programmazione territoriale.
Art. 15.  Disposizioni in materia di sviluppo locale.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 5.2.288 - L.R. 9 marzo 2022, n. 3.

Legge di stabilità 2022.

(B.U. 10 marzo 2022, n. 11 - S.O. n. 1)

 

CAPO I

Disposizioni di carattere finanziario

 

Art. 1. Disposizioni in materia finanziaria e contabile. Interpretazione autentica dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2021.

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e statali sia a gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio, ripartisce gli stanziamenti tra le linee di intervento di cui alla programmazione europea e statale secondo i relativi cronoprogrammi di realizzazione della spesa (missione 01 - programma 12 - titoli 1 e 2).

2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono determinate, per gli anni 2022-2024, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.

3. Il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale per la definizione dei criteri e modalità di attribuzione delle risorse, dei programmi di spesa e l'individuazione degli interventi strategici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) è da intendersi relativo ai soli casi in cui le relative tabelle non indichino già in dettaglio l'intervento e il beneficiario.

4. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 768.836,74 inerenti ad attività già avviate e in via di completamento rivolte alla salvaguardia e alla tutela di servizi istituzionali essenziali (missione 01 - programmi 03 e 05 - titoli 1 e 2).

5. Nella legge regionale 16 dicembre 2021, n. 19 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 118 del 2011 e autorizzazione di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è così sostituito:

"Art. 4 (Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 9.105.372,72, competenza, e a euro 9.030.270,00, cassa, per l'anno 2021, euro 12.164.780,20 per gli anni 2022 e 2023, comprensivi del debito fuori bilancio di euro 566,96, riconosciuto con la legge regionale 4 novembre 2019, n. 19 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, e autorizzazione di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011), si provvede con le riduzioni di spese e l'utilizzo delle disponibilità sussistenti nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-2023, secondo le modalità rappresentate nella tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge. Alla copertura finanziaria degli oneri per l'anno 2024, pari ad euro 7.096.121,78, si provvede mediante l'entrata già accertata e già imputata per il medesimo anno, in conto del capitolo EC122.028 - titolo 1 - tipologia 103, eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nella stessa annualità e rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)";

b) nella tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) le parole: "2024 L. bilancio" sono sostitute dalle seguenti: "2024 - titolo 1 - tipologia 103 - EC 122.028".

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali.

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in euro 553.706.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione 18 - programma 01 - titolo 1; missione 09 - programma 01 - titolo 1; missione 05 - programma 02 - titolo 1). Il fondo è ripartito in:

a) euro 484.705.120 a favore dei comuni; (missione 18 - programma 01- titolo 1);

b) euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna); (missione 18 - programma 01- titolo 1);

c) euro 835.000 per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali) (missione 18 - programma 01- titolo 1);

d) euro 600.000 a favore della Provincia di Nuoro per il funzionamento del museo MAN (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

e) euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo), (missione 09 - programma 01 - titolo 1);

f) euro 1.400.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie) (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

2. Una quota pari a euro 1.000.000 delle risorse del fondo di cui al comma 1, lettera a) per l'esercizio associato di funzioni è attribuita per l'anno 2022 ai soggetti attuatori dei progetti di sviluppo della programmazione territoriale, già beneficiari del contributo per l'esercizio associato delle funzioni di coordinamento e attuazione dei progetti di sviluppo territoriale, al fine di compensare i maggiori costi derivanti dall'allungamento dei termini di conclusione delle attività dovuto al rallentamento procedurale a causa dell'emergenza Covid-19. I criteri di ripartizione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio, previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali, sulla base dell'avanzamento della spesa delle risorse precedentemente assegnate e dell'effettivo stato di attuazione dei progetti di sviluppo territoriale (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

3. A decorrere dall'anno 2022 è istituito a favore degli enti locali un fondo con una dotazione di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione 18 - programma 1 - titolo 1), destinato alle seguenti finalità:

a) finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali;

b) assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

I criteri di ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, previa intesa con la Conferenza Regione-enti locali. A decorrere dall'anno 2025 la dotazione del fondo di cui al presente comma è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Sono abrogati i commi 14 e 15 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), e successive modifiche ed integrazioni.

4. È autorizzata la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore del Comune di Decimomannu per l'acquisizione a titolo definitivo, la risistemazione e la nuova messa a norma, di parte degli spazi dell'ex centro ENAIP di via San Giacomo, da destinare ai propri scopi istituzionali (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

5. Nelle more della completa attuazione della fase di transizione di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 2021 e della conseguente entrata in funzione della Città metropolitana di Sassari, la Regione provvede nell'ambito delle risorse europee, nazionali e regionali iscritte in bilancio, a garantire alla rete metropolitana di Sassari le medesime risorse destinate alla Città metropolitana di Cagliari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse destinate alla programmazione territoriale e alla programmazione unitaria iscritte in conto della missione 14, programma 01, titolo 1, per l'assistenza tecnica nella progettazione degli interventi da inserire nella Programmazione europea in fase di approvazione.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, prevede che l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure massime:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione dai 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 23 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 21 per cento per i comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti.

1 bis. Per il calcolo delle indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna deve farsi esclusivo riferimento al comma 1 e deve considerarsi superato ogni richiamo alla previgente disciplina [1].

2. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265).

3. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono ripartite le maggiori risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali ai sensi della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), come modificata dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

5. I comuni, ricevute le risorse di cui al comma 3, applicano in automatico l'aumento dell'indennità riservata agli amministratori, fatta salva la possibilità di rinunciarvi in tutto o in parte con comunicazione formale da inviare all'Assessorato regionale degli enti locali, finanza e urbanistica entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del finanziamento di cui al comma 3.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 (missione 18 - programma 1- titolo 1).

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di opere pubbliche.

1. Per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte minori lungo la viabilità della Sardegna, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

2. Per il ripristino e la messa in sicurezza della funzionalità delle infrastrutture portuali di competenza regionale danneggiate da eventi meteomarini avversi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.000.000 in ragione di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione 10 - programma 03 - titolo 2).

3. Per le finalità di cui alla D.G.R. n. 52/32 del 23 dicembre 2019 che attua la disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 100.000 in favore di ARST Spa (missione 10 - programma 02 - titolo1).

4. È autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 4.000.000 per gli interventi di manutenzione straordinaria del palazzo del Consiglio regionale (missione 01 - programma 05 - titolo 2).

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007 è stimata in complessivi euro 729.330.000 in ragione di euro 243.110.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione 12 - programma 2 - titolo 1). Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza è destinato all'attuazione dei seguenti interventi:

a) programmi rivolti alle persone con disabilità gravissime "Ritornare a casa PLUS";

b) programmi rivolti a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), il programma di vita indipendente e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;

c) azioni di integrazione socio-sanitaria;

d) programmi rivolti a persone affette da particolari patologie;

e) programmi di sport e riabilitazione a favore di pazienti non autosufficienti o con necessità di inserimento in contesti sociali.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio).

3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sono adottate specifiche linee di indirizzo volte a definire un intervento comunale per assicurare alle persone con disabilità gravissima, in attesa dell'attivazione del programma regionale "Ritornare a casa PLUS", l'acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona. Con le medesime linee di indirizzo è definito un ulteriore intervento a favore dei beneficiari del programma "Ritornare a casa PLUS" per l'acquisizione di medicinali, ausili e protesi, se non rientranti nei livelli essenziali di assistenza, e di forniture di energia elettrica e di riscaldamento che non rientrano tra le tradizionali misure a favore dei non abbienti.

4. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2020 è sostituito dal seguente:

"5. La Regione verifica annualmente la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo e se, in sede di monitoraggio, sono accertate economie di spesa rispetto alle assegnazioni della seconda annualità precedente, queste sono compensate con la successiva erogazione. Le economie sui diversi programmi di spesa possono essere riprogrammate a favore degli altri programmi della non autosufficienza.".

5. È autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 100.000 per la concessione di un contributo a sostegno dell'attività e del funzionamento dell'opera socio-assistenziale della "Casa di Ivan" presso la Comunità Padre Monti di Oristano, per opere di completamento impiantistico e di rifinitura (missione 12 - programma 07 - titolo 2).

6. Nelle more della revisione delle tariffe, è autorizzata per l'anno 2022 la spesa massima complessiva di euro 2.000.000 quale contributo, limitatamente per l'anno 2022, per la copertura del 50 per cento degli oneri derivanti, a decorrere dall'applicazione del contratto, degli incrementi contrattuali per il personale dipendente del comparto delle strutture sanitarie non ospedaliere che applicano il contratto sottoscritto dalle associazioni di categoria Associazione italiana ospedalità privata (Aiop), e Associazione religiosa istituti socio-sanitari (Aris), e il contratto collettivo nazionale degli studi professionali. Il contributo è riconosciuto alle strutture sanitarie nel limite della spesa massima autorizzata dal presente comma ed in ragione degli oneri certificati ed effettivamente sostenuti per la copertura del rinnovo contrattuale (missione 13 - programma 03 - titolo 1).

7. Per l'erogazione di corsi di formazione extracurricolare di tipo pratico in clinica medica che consentano il riconoscimento di crediti formativi CFU e ECM in favore degli studenti, compresi i professionisti sanitari, iscritti ai corsi di laurea e alle scuole di specializzazione delle Facoltà di Medicina e chirurgia di Cagliari e Sassari, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 in favore delle associazioni senza scopo di lucro che negli ultimi tre anni risultino iscritte all'albo delle Associazioni d'Ateneo delle Università degli studi di Cagliari e Sassari e che abbiano svolto le medesime attività negli atenei sardi. Con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, sentito il parere della Commissione consiliare competente, sono definite le modalità e i criteri attuativi (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

8. È autorizzata la spesa di euro 10.000.000, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore di ARES Sardegna per l'acquisto di sistemi integrati a favore dei pazienti diabetici della Sardegna. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, emana le disposizioni attuative (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

9. Al fine di garantire l'aggiornamento del parco tecnologico della radiologia oncologica e interventistica del Presidio ospedaliero A. Businco di Cagliari è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 2.450.000 a valere sulle risorse iscritte in conto della missione 13 - programma 05 - titolo 2.

10. È autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 2.000.000 a favore delle aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale da destinare alle lavoratrici e ai lavoratori dei servizi sanitari ausiliari esternalizzati, direttamente impiegati nell'attività di contrasto all'emergenza Covid-19 nel periodo di validità dello stato di emergenza regionale di cui alle deliberazioni n. 13/25 del 17 marzo 2020 e n. 45/3 dell'8 settembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale con deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, definisce le linee di indirizzo ed in particolare le modalità e i criteri di assegnazione del bonus, da determinarsi anche in analogia con quanto previsto dalla D.G.R. n. 49/12 del 30 settembre 2020 per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. Le aziende sanitarie adeguano i contratti in essere alle disposizioni del presente comma (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

11. Al fine di assicurare il livello uniforme di assistenza sanitaria dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intero territorio regionale e per favorire lo svolgimento dell'attività di assistenza in zone identificate come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2022, l'incremento di euro 2.000.000 del fondo di cui al comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), e successive modifiche ed integrazioni (missione 13 - programma 03 - titolo 01).

12. Nel comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2021, le parole: "programma 07" sono sostituite dalle parole: "programma 02".

 

     Art. 6. Norme per la parificazione dei diritti dei trapiantati di organo solido e per il supporto all'iscrizione nelle liste d'attesa per il trapianto.

1. I sussidi di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) sono estesi ai trapiantati d'organo solido non renale, ad esclusione dei contributi forfettari di cui al quarto alinea del medesimo articolo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa annua di euro 835.000 (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

2. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 300.000 per il potenziamento delle risorse umane necessarie alla Struttura complessa di nefrologia e dialisi dell'ARNAS "G. Brotzu" al fine di consentire lo svolgimento in regime di day hospital degli esami previsti nell'iter diagnostico per l'iscrizione e il mantenimento dei pazienti nelle liste di attesa per il trapianto d'organo renale (missione 13 - programma 01 - titolo 1). Le somme non utilizzate sono riversate al bilancio della Regione per essere destinate, nell'anno 2024, alle medesime finalità [2].

3. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento) e il comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017) sono abrogati.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2015.

1. Al fine di promuovere gli investimenti nel settore del commercio, per l'anno 2022 è autorizzata a favore delle imprese commerciali la spesa di euro 30.000.000 per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale. Per i progetti che comportano un incremento dell'occupazione è prevista una premialità nella determinazione del contributo (missione 14 -programma 02 - titoli 1 e 2).

2. La concessione dei contributi avviene in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali ed europee in materia di aiuti di Stato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel rispetto dei principi e dei limiti previsti in tale regolamento.

3. La Giunta regionale con deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, definisce le modalità e i criteri di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

4. Alla legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a), del comma 2, dell'articolo 1, è sostituita dalla seguente:

"a) concede ai consorzi fidi contributi per l'integrazione del fondo rischi destinati alla prestazione di garanzie per l'accesso al credito delle imprese e dei liberi professionisti soci e, in raccordo con le normative nazionali e europee, all'erogazione di garanzie dirette di natura finanziaria e commerciale e all'erogazione di finanza diretta;";

b) la lettera c), del comma 3, dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente:

"c) le modalità procedurali di assegnazione delle risorse, conformemente alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di rendicontazione e di segnalazione di dati e informazioni sui confidi, sullo sviluppo e le qualità del portafoglio delle garanzie e dei finanziamenti diretti;";

c) la lettera e) del comma 3, dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente:

"e) i criteri e le modalità uniformi nella concessione delle garanzie e della finanza diretta nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.".

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di lavoro.

1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo delle attività produttive e del mercato del lavoro in ambito regionale e locale denominato "Lavoro in Sardegna", di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2021, è incrementata complessivamente di euro 16.000.000 di cui euro 6.000.000 per l'anno 2022 e euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2021 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. I programmi di cui al comma 6 sono realizzati attraverso l'attrazione di nuovi investimenti, o di attività esistenti, mediante il finanziamento delle aziende o delle Academy aziendali che attivano i percorsi formativi presso le stesse aziende, rivolti a disoccupati e finalizzati all'assunzione degli stessi.

6-ter. Alle aziende che assumono i beneficiari dei percorsi formativi di cui al comma 6-bis è concesso un contributo, parametrato al costo del lavoro annuo, fino ad un massimo del 50 per cento, a condizione che il lavoratore conservi l'occupazione per almeno diciotto mesi dalla data di assunzione.".

3. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), relativi al Fondo "(R)ESISTO", è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 30.000.000 di cui una quota non superiore al 4 per cento è riservata all'acquisizione di servizi di assistenza tecnica e supporto amministrativo per la gestione in qualità delle attività di attuazione, valutazione e comunicazione e controllo delle operazioni finanziate dall'Avviso pubblico a sportello per la concessione degli interventi previsti dal medesimo articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2020 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) [3].

4. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 2020 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 800.000 a favore di Porto Conte Ricerche (missione 14 - programma 03 - titolo 1). A decorrere dall'anno 2025, ai relativi oneri si provvede con pari quota delle nuove e maggiori entrate di cui all'accordo tra il Governo e la Regione Sardegna sottoscritto in data 14 dicembre 2021 e recepito dall'articolo 1, comma 544 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), quali quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), riconosciute a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità, iscritte in conto del titolo 2, tipologia 20101 del bilancio regionale annuale.

5. Una quota pari a euro 44.541.000 delle risorse rendicontate dalla Regione a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 49 del 27 luglio 2021 è destinata prioritariamente al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

6. In considerazione del protrarsi della sospensione e della riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi della legge regionale 5 maggio 2021, n. 9 (Ulteriori interventi finanziari a favore degli operatori di feste e sagre), è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 1.000.000 a favore degli operatori del settore delle feste e delle sagre che non hanno ricevuto analoghe misure previste per l'anno 2021 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di agricoltura.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a favore dell'Associazione nazionale bonifiche italiane della Sardegna (ANBI Sardegna) per rafforzarne la struttura finalizzata a svolgere attività di coordinamento dei consorzi di bonifica associati. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Per il triennio 2022-2024 è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

2. È autorizzata la spesa di euro 3.000.000, in ragione di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per l'assegnazione di contributi finalizzati alla redazione, da parte dei comuni interessati, del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

3. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, lo stanziamento di euro 300.000 per lo sviluppo dell'agricoltura sociale e della multifunzionalità dell'impresa agricola nel territorio regionale. Le modalità di attuazione sono disposte con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

4. È autorizzata la spesa di euro 364.700 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la stipula di convenzioni con le sezioni della Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione, a favore dell'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti) e dell'articolo 5 delle direttive di attuazione, approvate con D.G.R. n. 54/11 del 6 dicembre 2017 (legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti" - Capo I "Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità della Sardegna". Direttive di attuazione) (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

5. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000, in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 400.000 per l'anno 2024, per l'attivazione di provvidenze a sostegno delle attività svolte dagli agricoltori/allevatori custodi, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2014 e dell'articolo 14 delle direttive di attuazione approvate con la D.G.R. n. 54/11 del 6 dicembre 2017 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

6. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 quale finanziamento regionale per l'attuazione di un nuovo bando per la realizzazione dell'intervento 10.1.5 del Programma di sviluppo rurale Sardegna (PSR) 2014/2022 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono" (missione 16 - programma 01 - titolo 1) [4].

7. Per far fronte alla mancanza di liquidità delle imprese della produzione agricola primaria dei settori del bovino da latte e da carne con sede in Sardegna conseguente all'aumento dei prezzi delle materie prime e al perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione è autorizzata ad attivare un sistema di sovvenzioni dirette la cui spesa è valutata, per l'anno 2022 in complessivi euro 40.000.000, di cui euro 9.500.000 per i capi bovini da latte, euro 8.000.000 per i capi bovini da carne e euro 22.500.000 per i capi ovini e caprini. La Giunta regionale con deliberazione definisce la dotazione finanziaria per settore e i criteri per l'attuazione delle sovvenzioni (missione 16 - programma 01 - titolo 1) [5].

8. Per le finalità di cui all'articolo 28, comma 4, della legge regionale n. 22 del 2020 è autorizzata per l'anno 2022, la spesa di euro 4.000.000 a favore delle aziende suinicole sarde (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

8-bis. Nella gestione dei procedimenti istruttori di cui ai commi 7 e 8, l'Agenzia LAORE applica fino al 30 giugno 2022 le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19", di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, mentre a partire dal 1° luglio 2022 si applicano quelle del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 del 24 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni [6].

9. All'articolo 13, comma 10, della legge regionale n. 17 del 2021, dopo le parole: "Consorzi di difesa delle produzioni intensive" sono inserite le parole: "della Sardegna".

10. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 1994, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di adeguare le convenzioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater tra l'Agenzia FoReSTAS e i comuni ed evitare soluzioni di continuità nella gestione dei terreni interessati, sono autorizzati la proroga o il rinnovo temporanei della sospensione dell'uso civico per un periodo di dodici mesi.".

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di beni culturali, sport e spettacolo.

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario a favore del settore sportivo regionale è autorizzata, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di contributi alle associazioni e alle società sportive per l'espletamento della propria attività in ragione di:

a) euro 4.700.000 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna (missione 06 - programma 01 - titolo 1);

b) euro 300.000 a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega pro, aventi sede operativa in Sardegna (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di dieci giorni, decorso il quale se ne prescinde e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

3. Al fine di valorizzare la valenza storica della Stazione di Tempio Pausania, riconosciuta tra i "Luoghi del cuore del FAI", è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 800.000 per la ristrutturazione e il recupero dell'edificio, restauro delle tele e miglioramento della stazione e della ferrovia (missione 05 - programma 01 - titolo 2).

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), articolo 56, è autorizzata per gli anni 2022, 2023 e 2024 rispettivamente l'ulteriore spesa di euro 2.000.000, 2.500.000 e 3.000.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

5. È autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 40.000 per la concessione di un contributo a sostegno dell'attività e del funzionamento dell'Istituto Sacro Cuore, asilo nido "Bimbi in allegria", per la realizzazione di attività educative in lingua sarda (missione 05 - programma 02 -titolo 1).

6. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, è autorizzata la spesa di euro 90.000 a favore del Comune di Mogoro per l'organizzazione della Fiera dell'artigianato artistico (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

7. È istituita l'Orchestra regionale dei Conservatori della Sardegna sotto forma di fondazione cui partecipano la Regione autonoma della Sardegna ed i Conservatori statali di musica di Cagliari e Sassari. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo statuto della Fondazione dell'Orchestra Regionale dei Conservatori della Sardegna, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di sviluppo del territorio e dell'ambiente e transizione energetica.

1. La Regione promuove azioni e interventi volti al mantenimento, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio forestale e allo sviluppo del territorio al fine di ridurre e prevenire le ricorrenti criticità ambientali.

2. Al fine di rafforzare il ruolo strategico svolto per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna, l'Agenzia FoReSTAS, è autorizzata, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno e nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, ad effettuare un Piano straordinario triennale di assunzioni di personale per consentire il reintegro delle unità di personale cessate dal 2010 ad oggi. Per le finalità di cui al comma 1 e al presente comma è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per l'anno 2022 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

3. Per le procedure di reclutamento di cui al comma 2 si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna).

4. Ai sensi del comma 1, l'Agenzia FoReSTAS, nell'ambito di quanto disposto dalla legge regionale n. 8 del 2016 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nel proprio bilancio:

a) provvede, previa costituzione di un'apposita struttura tecnica, in collaborazione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale a elaborare appositi progetti per la salvaguardia del patrimonio forestale e a reperire le risorse finanziarie necessarie, anche attraverso il ricorso agli strumenti di programmazione finanziati con risorse europee, quali il Programma di Sviluppo rurale;

b) attiva nuovi cantieri forestali nei comuni nei quali sono presenti maggiori criticità dal punto di vista ambientale e stipula apposite convenzioni con enti pubblici e privati per la realizzazione di opere, servizi e attività necessarie al mantenimento, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio forestale.

5. L'Agenzia FoReSTAS è autorizzata a stipulare una nuova convenzione con i comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottidda e Monti in cui sono residenti operai trimestrali con conseguente assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

6. Nel comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 22 del 2020 le parole: "e che alla data di pubblicazione del relativo avviso di reclutamento siano in stato di disoccupazione" sono soppresse.

7. Ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale n. 8 del 2016, per l'adeguamento contrattuale del personale dirigente e non dirigente dell'Agenzia FoReSTAS, è autorizzata la spesa di euro 9.708.050,46, per l'anno 2022, comprensiva della spesa per gli arretrati relativi all'anno 2021, e di euro 6.472.033,64 a decorrere dall'anno 2023. Nel rispetto dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, l'Agenzia FoReSTAS riversa nelle entrate della Regione la quota libera del risultato di amministrazione determinata da finanziamenti regionali accertata ai sensi del medesimo articolo 42, qualora disponibile anche in termini di cassa (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

8. Al fine di rafforzare la capacità operativa delle strutture regionali per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata, in via sperimentale, per l'anno 2022, la spesa di euro 3.000.000 per l'attivazione di un presidio lungo le strade statali e provinciali maggiormente esposte all'insorgenza di incendi boschivi, individuate annualmente dal piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e all'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2016. Il presidio è costituito da adeguate risorse e mezzi e personale dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica. Il medesimo piano disciplina le modalità di funzionamento del presidio e il periodo di operatività e l'integrazione nel sistema regionale antincendio al fine di incrementare l'attività di pattugliamento e la capacità di pronto intervento in caso di incendio (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

9. Per le finalità di cui al punto 2), della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di euro 10.000.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1), così ripartita:

a) euro 4.000.000 a favore dei comuni con aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile individuati con deliberazione della Giunta regionale;

b) euro 6.000.000 a favore dei comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

10. Al fine di promuovere le strategie di crescita sostenibile e le azioni dirette all'uso e alla produzione dell'energia da fonti rinnovabili, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie low carbon e delle tecnologie più idonee a favorire l'utilizzo dell'idrogeno, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 destinata al finanziamento alla Società Sotacarbo per il progetto per l'implementazione del "Centro per il coordinamento delle attività di preparazione alle politiche regionali della transizione energetica e per lo sviluppo delle tecnologie low carbon, dell'idrogeno e dei combustibili verdi derivati" presso la medesima società (missione 14 - programma 3 - titolo 1).

 

     Art. 12. Disposizioni in materia di trasporti.

1. Per far fronte ai fabbisogni relativi ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale da autorizzarsi in attuazione delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa fino ad euro 5.100.000 (missione 10 - programma 02 - titolo 1).

2. Le risorse impegnate sulla competenza del bilancio della Regione per l'anno 2021 per la gestione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma (missione 10 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC07.0623) possono essere destinate a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla gestione dei medesimi contratti sottoscritti nell'anno 2022, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2021 e dei fabbisogni relativi ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale autorizzati in attuazione delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

3. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 300.000 per l'individuazione di primari soggetti specialistici in ambito finanziario, industriale e legale cui affidare la valutazione del percorso costitutivo di una società, interamente partecipata dalla Regione autonoma della Sardegna ovvero controllata da una società a prevalente capitale pubblico, per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci da e per la Sardegna. Con deliberazioni di Giunta regionale, da adottarsi su proposta del Presidente della Regione, sono definiti ulteriori profili di analisi anche in relazione al mercato di riferimento (missione 10 - programma 04 - titolo 1).

4. Nel comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2021, le parole: "a decorrere dall'anno 2021, la spesa annua di euro 300.000 (missione 10 - programma 01 - titolo 1)" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 300.000 per l'anno 2021 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2022 (missione 10 - programma 01 - titolo 1)". A decorrere dall'anno 2025, agli oneri di cui al presente comma si provvede con pari quota delle nuove e maggiori entrate di cui all'accordo tra il Governo e la Regione Sardegna sottoscritto in data 14 dicembre 2021 e recepito dall'articolo 1, comma 544, della legge n. 234 del 2021, quali quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge n. 178 del 2020, riconosciute a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità, iscritte in conto del titolo 2, tipologia 20101 del bilancio regionale annuale.

5. Al fine di concorrere alla gestione, programmazione e adeguamento del PAI e al raggiungimento degli obiettivi integrati della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva n. 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a valere sullo stanziamento di cui alla tabella D dell'allegato 4 di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2021, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale di identificazione dei criteri di programmazione, a favore dei comuni ricadenti all'interno dei Contratti di fiume o di laguna o di costa già sottoscritti, la spesa complessiva di euro 2.000.000, di cui euro 1.000.000 per l'anno 2022 ed euro 1.000.000 per l'anno 2023 per la redazione di studi di approfondimento e aggiornamento dei quadri conoscitivi locali e per procedere alla gestione del relativo contratto, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che contribuisce allo sviluppo locale e all'attuazione delle misure non strutturali del PAI/Piano di gestione del rischio di alluvione (missione 09 - programma 01 - titolo 2).

 

CAPO II

Sviluppo locale e contrasto allo spopolamento

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento.

1. La Regione promuove misure di contrasto allo spopolamento e incentivi allo sviluppo imprenditoriale per favorire e sostenere lo sviluppo dei piccoli comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, contributi:

a) a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni oggetto di agevolazione per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi; per nucleo familiare si intende il nucleo composto da almeno un genitore residente nel paese in cui risiede il figlio nato nel 2022 [7];

b) a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nel territorio oggetto di agevolazione;

c) a fondo perduto, nella misura di euro 15.000 per l'apertura di un'attività o unità locale o per il trasferimento dell'azienda nel territorio oggetto di agevolazione. Il contributo è elevato a euro 20.000 quando l'avvio o il trasferimento aziendale determina un aumento dell'occupazione;

d) nella forma di credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) e del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), a favore delle imprese operanti nei comuni oggetto di agevolazione.

3. Il contributo economico di cui al comma 2, lettera a), è concesso, in proporzione ai mesi di residenza, sotto forma di assegno mensile da erogarsi fino al quinto anno di età del bambino nella misura massima di 600 euro mensili per il primo figlio nato e 400 euro per ogni figlio successivo.

4. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 2 è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per importo massimo di 15.000 euro a soggetto.

5. Il contributo di cui alla lettera d) del comma 2 è concesso a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge a favore di iniziative produttive nuove o esistenti operanti nel territorio oggetto di contributo con sede legale e domicilio fiscale in Sardegna ed è quantificato nella misura del 40 per cento dell'imposta, dovuta e versata risultante nella dichiarazione dei redditi relativa all'annualità precedente. Il contributo è incrementato nella misura massima di 2.000 euro per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato nell'unità operativa nel territorio, da assegnarsi in proporzione ai mesi contrattualizzati [8].

5 bis. Per le finalità del comma 5 il contributo richiesto dai titolari di partita IVA individuali è quantificato nella misura del 40 per cento dell'imposta, dovuta e versata, risultante nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'annualità precedente. Per le imprese multi-impianto, con sedi operative anche in comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, o anche fuori dal territorio della Regione, la parte del credito di imposta, nella misura del 40 per cento dell'imposta, si riferisce unicamente all'imposta netta risultante nella dichiarazione IRAP dovuta per la Regione [9].

6. Il contributo di cui al comma 2, lettera d), è concesso ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" o altri regimi di aiuto che risultino temporaneamente più vantaggiosi [10].

7. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui alla lettera d) del comma 2, l'Amministrazione regionale provvede alla stipula di una o più convenzioni con l'Agenzia delle entrate volte a disciplinare le modalità operative per la fruizione dei contributi.

8. Con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di entrate, di concerto con gli Assessori regionali competenti per materia, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dei contributi di cui al presente articolo.

9. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono pari a complessivi euro 42.098.600 per l'anno 2022, euro 95.137.800 per l'anno 2023 ed euro 108.177.000 per l'anno 2024 (missione 14 - programma 02 - titolo 1; missione 12 - programma 05 - titolo 1; missione 08 - programma 02 - titolo 2). Per gli anni successivi al 2024, agli interventi di cui al presente articolo si provvede entro i limiti degli stanziamenti di bilancio destinati, per le medesime finalità, nei singoli esercizi finanziari.

10. I progetti riguardanti i comuni della Sardegna con popolazione inferiore a 3.000 abitanti hanno priorità nell'accesso ai finanziamenti regionali per la realizzazione dei programmi di e-government e dei collegamenti informatici e inerenti alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

 

     Art. 14. Misure integrative di programmazione territoriale.

1. A valere sulle risorse europee, nazionali e regionali sono definiti e inseriti nell'ambito della Programmazione territoriale, in via prioritaria, attraverso il confronto con gli enti locali, gli interventi relativi ai progetti di sviluppo locale riguardanti i territori esclusi dalle misure di cui alla strategia 5.8 "Programmazione territoriale" del Programma regionale di sviluppo 2014-2019.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti beneficiari di accordo di programma quadro già impegnati nell'ambito della Strategia nazionale delle aree interne della programmazione 2014-2020.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta lo stato di attuazione delle misure di cui alla strategia 5.8 "Programmazione territoriale" del Programma regionale di sviluppo 2014-2019 e approva le nuove linee guida che tengano conto del modello della Strategia nazionale delle aree interne e delle criticità emerse in fase di attuazione delle precedenti, adottate con deliberazione del 10 marzo 2015, n. 9/22.

4. Al fine di attivare la Zona economica speciale (ZES) della Sardegna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2021, è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 500.000 (missione 01 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di sviluppo locale.

1. È istituito un fondo diretto a favorire la progettualità degli enti locali nella misura di euro 40.000.000 per l'anno 2022. L'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa nei limiti dello stanziamento complessivo per motivi di liquidità in attesa dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera (missione 18 - programma 1 - titolo 2).

2. Gli enti locali che accedono ai fondi completano le progettazioni entro diciotto mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione per la realizzazione delle opere e procedono al relativo rimborso esclusivamente nel caso di finanziamento dell'opera connessa.

3. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni definisce le priorità di riparto, anche in coerenza con la programmazione 2021/2027, le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, l'eventuale documentazione da presentare a supporto delle previsioni di restituzione, le modalità per il rimborso e il recupero delle somme anticipate.

4. Nell'ambito del percorso di territorializzazione delle politiche di sviluppo la Regione promuove il consolidamento di un modello di governance unitario e condiviso capace di garantire il necessario coordinamento e un adeguato livello di efficacia dell'azione pubblica in tema di sviluppo locale. In particolare supporta le comunità locali e le reti di relazioni nell'ambito della programmazione territoriale, attraverso iniziative volte a sostenere la crescita della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nei percorsi di sviluppo al fine di rafforzare le comunità di progetto. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il supporto, anche specialistico, alle comunità di progetto. La Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali definisce le modalità attuative della presente disposizione (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

5. Per le finalità di cui al comma 4, nell'ottica di garantire un immediato supporto ai soggetti locali coinvolti nei processi territoriali di sviluppo, la Regione può avvalersi anche degli organismi di diritto pubblico operanti nel territorio regionale nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo con l'approccio Community-Led Local Development (CLLD).

 

CAPO III

Disposizioni finali ed entrata in vigore

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2022, 2023 e 2024 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni e delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2022.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 ottobre 2022, n. 16.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 13 ottobre 2022, n. 16.

[7] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.

[8] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[9] Comma inserito dall'art. 64 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[10] Comma così sostituito dall'art. 64 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.