§ 1.4.75 - L.R. 17 gennaio 2005, n. 1.
Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:17/01/2005
Numero:1


Sommario
Art. 2.  Consiglio delle autonomie locali.
Art. 3.  Composizione.
Art. 4.  Nomina dei componenti.
Art. 5.  Durata in carica, rinnovo e decadenza.
Art. 6.  Organi e regole di funzionamento.
Art. 7.  Indennità di carica e di presenza.
Art. 8.  Uffici.
Art. 9.  Partecipazione al procedimento legislativo.
Art. 10.  Seduta congiunta.
Art. 11.  Informazione.
Art. 12.  Conferenza permanente Regione - enti locali.
Art. 12 bis.  (Compiti)
Art. 13.  Intese fra Regione ed enti locali.
Art. 14.  Accordi fra Regione ed enti locali.
Art. 15.  Norme finali.
Art. 16.  Norma finanziaria.


§ 1.4.75 - L.R. 17 gennaio 2005, n. 1.

Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali.

(B.U. 18 gennaio 2005, n. 1 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. In attuazione del principio di Cooperazione degli enti locali tra loro e con la Regione e al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro diretto interesse, la presente legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza permanente Regione - enti locali e ne disciplina le competenze, la composizione e il funzionamento.

 

Art. 2. Consiglio delle autonomie locali.

     1. Il Consiglio delle autonomie locali:

     a) è l'organo di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria, degli enti locali della Sardegna e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta sulle problematiche di loro interesse;

     b) partecipa al procedimento di formazione delle leggi e degli atti di programmazione regionale, secondo quanto previsto all'articolo 9;

     c) propone alla Giunta regionale di promuovere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato, ritenuti lesivi delle prerogative delle autonomie territoriali;

     d) partecipa, attraverso propri rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione - enti locali.

     d bis) nell'esercizio del potere di nomina previsto da leggi regionali non può designare suoi componenti, ad eccezione dei casi in cui questo sia indispensabile per diretta conseguenza delle previsioni normative [1].

 

     Art. 3. Composizione.

     1. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte:

     a) i presidenti degli enti locali sovracomunali di rilievo costituzionale, qualora in carica;

     b) il sindaco dei Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, e alternativamente, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 7, il sindaco dei Comuni di Carbonia o Iglesias, Sanluri o Villacidro, Lanusei o Tortolì, Olbia o Tempio;

     c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, non appartenenti tutti alla stessa circoscrizione;

     d) un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna circoscrizione;

     e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna circoscrizione [2].

     1 bis. Le circoscrizioni corrispondono a quelle stabilite dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), per le elezioni del Consiglio regionale [3].

     2. In attuazione del comma 7 dell'articolo 117 della Costituzione, la rappresentanza degli eletti ai sensi del comma 1 deve favorire il principio di parità fra uomini e donne; comunque il genere meno rappresentato non può avere in percentuale una rappresentanza inferiore alla percentuale di eletti alla carica di sindaco nell'insieme dei comuni della Sardegna.

     3. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante all'ultimo censimento ufficiale.

     4. La funzione di componente del Consiglio delle autonomie locali non è delegabile.

 

     Art. 4. Nomina dei componenti.

     1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 sono eletti in un'assemblea regionale dei sindaci convocata dal Presidente del Consiglio regionale. L'assemblea si articola in un collegio regionale per l'elezione dei componenti di cui alla lettera c) e in collegi provinciali per l'elezione rispettivamente dei componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3.

     2. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.

     3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i sindaci dei comuni di minore dimensione demografica.

     4. Nel caso in cui gli eletti per la categoria di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 risultino appartenere tutti alla stessa provincia, in luogo del meno votato è proclamato eletto il sindaco più votato che appartenga ad altra provincia.

     5. Nel caso in cui tra i componenti eletti non si riscontri la percentuale stabilita dal comma 2 dell'articolo 3, i meno votati tra gli eletti sono sostituiti dai non eletti del genere meno rappresentato secondo l'ordine di graduatoria in base ai voti, a cominciare dalla categoria di cui alla lettera e) e fino alla concorrenza della percentuale minima prevista. Occorrendo si procede analogamente per la categoria di cui alla lettera d) e per la categoria di cui alla lettera c).

     6. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione, che conseguentemente emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, compresi i coni ponenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3.

     7. Nelle province nelle quali, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province), sia stata attribuita la qualifica di capoluogo a più di un comune, ovvero non sia stato ancora determinato il capoluogo, le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali ai sensi della lettera b), del comma 1 dell'articolo 3, sono esercitate dal sindaco congiuntamente designato dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dai sindaci dei comuni individuati come sede provvisoria degli organi provinciali ai sensi dell'articolo 10 ter della citata legge regionale n. 4 del 1997. Qualora la designazione congiunta non sia pervenuta al Presidente della Regione entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma l, le funzioni sono svolte a turno dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie, in ordine di dimensione demografica. La durata di ciascun turno è pari alla durata ordinaria del Consiglio delle Autonomie locali divisa per il numero dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie.

     8. Il decreto di nomina è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

 

     Art. 5. Durata in carica, rinnovo e decadenza.

     1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica tre anni.

     2. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

     3. Essi tuttavia decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati.

     4. In sostituzione del componente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 anticipatamente decaduto il Presidente della Regione nomina, entro sette giorni dalla sua proclamazione, il nuovo titolare della carica che dà diritto alla nomina.

     5. Negli altri casi il Presidente della Regione sostituisce il componente anticipatamente decaduto col primo dei non eletti nel suo collegio. Nel caso in cui sia stato esaurito l'elenco dei non eletti, ovvero nel caso in cui, nel periodo decorrente dalla precedente elezione, sia stato rinnovato oltre un terzo delle amministrazioni dei comuni del collegio, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che convoca il collegio per procedere ad un'elezione suppletiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

     6. Non si procede alla sostituzione nel caso in cui il componente del Consiglio sia decaduto per l'ordinaria scadenza del mandato di sindaco e sia immediatamente rieletto alla medesima carica.

 

     Art. 6. Organi e regole di funzionamento.

     1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge nel suo seno un presidente che resta in carica quanto il Consiglio stesso.

     2. Il regolamento può prevedere anche l'elezione di un vice presidente e di un ufficio di presidenza, che restano in carica quanto il Presidente, e la costituzione di commissioni istruttorie.

     3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

     5. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali sono pubbliche.

     6. Le modalità di convocazione o di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonome locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi, le norme sull'organizzazione degli uffici, sull'ordinazione delle spese, sulla contabilità, i bilanci ed i rendiconti sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti entro 45 giorni dall'insediamento.

 

     Art. 7. Indennità di carica e di presenza.

     1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta un'indennità di carica pari al venticinque per cento dell'indennità di carica del presidente della provincia in cui si trova il capoluogo di regione.

     2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali è corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza che è pari all'indennità di presenza dei consiglieri provinciali della provincia in cui si trova il capoluogo di regione oltre, esclusivamente, le spese di viaggio [4].

     3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le altre indennità di carica percepite dai componenti.

 

     Art. 8. Uffici.

     1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento è disciplinato dal regolamento interno.

     2. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente dipendenti degli enti locali della Sardegna, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando, ovvero segretari comunali o provinciali a disposizione ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza.

     3. Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, il Consiglio delle autonomie locali può inoltre stipulare contratti di consulenza e di prestazione d'opera, esclusa in ogni caso la costituzione di rapporti di lavoro dipendente.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di un anno, le funzioni dell'ufficio di segreteria del Consiglio regionale delle autonomie sono svolte dal personale dell'ANCI Sardegna in numero non superiore a quattro unità, il cui trattamento economico, pari a quello in godimento, è a carico del Consiglio regionale delle autonomie.

 

     Art. 9. Partecipazione al procedimento legislativo.

     1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale:

     a) sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna d'iniziativa del Consiglio regionale;

     b) sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

     c) sui disegni e le proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;

     d) sulle proposte di atti di programmazione soggetti all'approvazione del Consiglio regionale;

     d bis) sul disegno di legge europea regionale [5];

     2. Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo approvato dalla competente Commissione consiliare, prima della votazione finale. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Commissione può procedere alla votazione finale. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione.

     3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio e sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria, i quali sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo del proponente. Il parere deve essere espresso entro sette giorni dalla richiesta. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione competente in materia di bilancio. In caso di decorrenza dei termini senza che sia stato espresso, il parere s'intende favorevole.

     4. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione.

 

     Art. 10. Seduta congiunta.

     1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna.

 

     Art. 11. Informazione.

     1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali.

 

     Art. 12. Conferenza permanente Regione - enti locali.

     1. La Conferenza permanente Regione - enti locali è sede unitaria e generale di concertazione, di cooperazione e di coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali della Sardegna.

     2. Alla Conferenza partecipano per la regione:

     a) Il Presidente della Regione, che la presiede;

     b) l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, con funzioni di vicepresidente;

     c) gli Assessori regionali competenti in materia di riforma della Regione, di bilancio e di programmazione;

     d) gli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

     3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza quattro rappresentanti del coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna, designati tra sindaci in carica, oltre il presidente dell'ANCI e il rappresentante dell'associazione degli enti di area vasta [6].

     4. La Conferenza è convocata dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti in rappresentanza degli enti locali [7].

     5. La Conferenza delibera a maggioranza dei presenti e le sedute sono valide se partecipano almeno tre dei componenti in rappresentanza degli enti locali [8].

     6. La Conferenza ha sede presso l'Assessorato regionale degli enti locali.

     7. La segreteria della Conferenza è assicurata dagli uffici dell'Assessorato regionale degli enti locali con la collaborazione dell'ufficio di segreteria del Consiglio delle autonomie locali.

     8. La Conferenza adotta, d'intesa fra le sue componenti, un regolamento che ne disciplina il funzionamento per quanto non previsto dalla presente legge.

     8 bis. La Conferenza può istituire gruppi di lavoro con la partecipazione di rappresentanti della Regione e degli enti locali con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso all'attività della Conferenza stessa [9].

 

     Art. 12 bis. (Compiti) [10]

     1. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali a tutti i processi decisionali di interesse locale, la Conferenza permanente Regione-enti locali:

a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 13;

b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 14;

c) promuove il coordinamento della programmazione regionale e locale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza locale;

d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione e gli enti locali;

e) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

f) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi della Regione, di enti pubblici o altri oggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

g) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte della Regione e degli enti locali;

h) approva gli schemi tipo di statuti e regolamenti degli enti locali.

     2. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse locale che il Presidente della Regione ritiene pportuno sottoporre al suo esame.

     3. La Conferenza valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

 

     Art. 13. Intese fra Regione ed enti locali.

     l. Sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione - enti locali: gli atti d'indirizzo e coordinamento, ove previsti dalla legge, delle funzioni amministrative a qualsiasi titolo conferite agli enti locali; gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali; fatta eccezione per quelli per i quali i criteri siano stabiliti in legge; gli altri atti per i quali l'intesa sia richiesta dalla legge.

     2. Ai fini dell'intesa, la posizione della regione è espressa dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato; la posizione degli enti locali è quella espressa dalla maggioranza dei componenti della Conferenza in rappresentanza degli enti locali.

     3. In caso d'urgenza la Giunta regionale può provvedere senza la previa intesa di cui al comma 1. I provvedimenti così adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni, per il conseguimento dell'intesa.

 

     Art. 14. Accordi fra Regione ed enti locali.

     1. La Giunta regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune.

     2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione d'assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.

 

          Art. 15. Norme finali.

     1. In sede di prima attuazione l'assemblea regionale dei sindaci di cui all'articolo 4 è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti delle elezioni amministrative della primavera del 2005.

     2. La conferenza permanente Regione - enti locali istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1993, n. 331, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 1994, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data della nomina dei rappresentanti del Consiglio delle autonomie nella Conferenza istituita dalla presente legge.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 516.000 annui; alla relativa copertura finanziaria si fa fronte con l'utilizzo di eguale quota delle entrate proprie della Regione - UPB E03.017 - del bilancio per gli anni 2005-2007 e di quelli per gli anni successivi. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 e successivi è istituita la UPB S04.025/01 (N.I.) (Sostegno al sistema delle autonomie locali), con lo stanziamento sopra indicato [11].

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

[4] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 25.

[5] Lettera inserita dall'art. 10 della L.R. 30 giugno 2010, n. 13.

[6] Comma già sostituito dall'art. 44 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 20 aprile 2016, n. 7.

[7] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[8] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[9] Comma inserito dall'art. 44 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[10] Articolo inserito dall'art. 44 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[11] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 25.