§ 5.2.298 - L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:19/12/2023
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Disposizioni finanziarie in materia di enti locali, urbanistica e patrimonio
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2018 in materia di regolarizzazione dell'occupazione di immobili LAORE
Art. 3.  Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri metropolitani e modifiche alla legge regionale n. 3 del 2022 e alla legge regionale n. 7 del 2021 in materia di assetto territoriale [...]
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2023, alla legge regionale n. 8 del 2015 e alla legge regionale n. 23 del 1985 in materia di urbanistica
Art. 5.  Disposizioni finanziarie in materia di sanità e politiche sociali
Art. 6.  Strumenti di gestione della responsabilità sanitaria
Art. 7.  Disposizioni in materia di investimenti e opere pubbliche
Art. 8.  Disposizioni in materia di pesca
Art. 9.  Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 10.  Disposizioni finanziarie e varie in materia di ambiente e territorio
Art. 11.  Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 12.  Disposizioni in materia di programmazione e competitività
Art. 13.  Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 14 del 2015 e alla legge regionale n. 5 del 2016 in materia di consorzi di garanzia fidi
Art. 14.  Disposizioni in materia di artigianato, turismo e commercio
Art. 15.  Disposizioni in materia di lavoro
Art. 16.  Norme in materia di personale dell'Amministrazione regionale, agenzie ed enti del sistema Regione
Art. 17.  Iscrizione al FITQ del personale in servizio al 22 gennaio 2022
Art. 18.  Disposizioni finanziarie in materia di pubblica istruzione
Art. 19.  Altre disposizioni finanziarie
Art. 20.  Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo n. 118 del 2011
Art. 21.  Autorizzazione alla copertura di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011
Art. 22.  Finanziamento infrastrutture
Art. 23.  Disposizioni finanziarie in materia di trasporti
Art. 24.  Attribuzione vincolo di destinazione alle entrate straordinarie
Art. 25.  Rimborsi ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale n. 51 del 1978. Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 8 del 1997
Art. 26.  Norma finanziaria
Art. 27.  Entrata in vigore


§ 5.2.298 - L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie

(B.U. 20 dicembre 2023, n. 69)

 

Art. 1. Disposizioni finanziarie in materia di enti locali, urbanistica e patrimonio

1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 100.000.000 quale incremento del Fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

2. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 17.000.000 a favore dei comuni sede di compagnia barracellare, destinata all'acquisto di mezzi ed attrezzature per le finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle Compagnie barracellari), per il potenziamento delle compagnie, per le necessità operative, le emergenze e la vigilanza quale ausilio alle comunità al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori (missione 03 - programma 01- titolo 2).

3. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 5.000.000 per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo, installazione di impianti di videosorveglianza e ristrutturazione di immobili regionali da destinare a sedi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), (missione 01 - programma 05 - titolo 2).

4. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 10.000.000 per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e ristrutturazione di immobili regionali da destinare a uffici degli enti appartenenti al sistema Regione (missione 01 - programma 05 - titolo 2).

5. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 5.000.000 destinata alla realizzazione di un piano di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio di proprietà regionale sito nell'Isola dell'Asinara (missione 01 - programma 05 - titolo 2).

6. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 3.000.000 per le attività connesse alla verifica dello stato patrimoniale delle attuali province e per la ripartizione del patrimonio tra i nuovi enti (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

7. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 4.500.000 a favore degli enti locali, per interventi finalizzati alla fruizione dei litorali (missione 01 - programma 05 - titolo 2).

8. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 7.000.000 in favore dei comuni per le attività di pianificazione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, a valere sulle risorse già stanziate in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale 2023-2025 (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

9. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.800.000 in favore delle amministrazioni comunali al fine di consentire la redazione dei Piani regolatori portuali (missione 18 - programma 01- titolo 1).

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), tabella D, rigo "Contributo per la prosecuzione dell'intervento in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 1, comma 25, lettera b), della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie) è incrementata, per l'anno 2024, di euro 300.000 (missione 03 - programma 01 - titolo 1).

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006) è incrementata di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per finanziare i progetti rimasti esclusi nelle annualità 2023 e 2024 e per predisporre un nuovo bando rivolto ai comuni interessati alla costituzione delle Comunità energetiche (missione 17 - programma 01 - titolo 2).

12. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 250.000 a favore del Comune di Sassari al fine di incrementare l'organico del Corpo di Polizia locale per potenziare la frequenza del servizio H24 anche oltre a quella già garantita nelle giornate del venerdì e del sabato di ogni settimana, quale contributo straordinario per l'avvio del processo di reclutamento nella fase iniziale (missione 03 - programma 01 - titolo 1).

13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 500.000 per la concessione di un contributo alla delegazione Sardegna dell'Associazione "Borghi autentici d'Italia" per la realizzazione di un programma mirante a promuovere e valorizzare le potenzialità delle risorse locali dei comuni associati (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 420.000 per l'acquisizione della licenza d'uso di immagini satellitari e di dati geografici (missione 08 - programma 01 - titolo 1).

15. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 120.000 per il noleggio di hardware e per le licenze d'uso di software per la gestione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR - IDT), (missione 08 - programma 01 - titolo 1).

16. Al fine di dotare la Regione di un moderno database per monitorare i procedimenti di competenza dei Servizi tutela del paesaggio è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 250.000 destinata alla costituzione, aggiornamento ed implementazione della banca dati per il monitoraggio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi in zone sottoposte a vincolo e dei procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi tutela del paesaggio regionali (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

17. Al fine di contribuire alla riqualificazione e al riordino degli ambiti urbani, da realizzarsi attraverso interventi di rigenerazione urbana, la Regione promuove ed incentiva azioni e interventi di riqualificazione di edifici e spazi pubblici o privati volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo, ivi comprese le infrastrutture verdi urbane, le strutture per l'aggregazione e l'inclusione, di miglioramento della sicurezza e legalità dei luoghi. Per tali finalità è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 35.000.000. A decorrere dall'anno 2026, il programma di agevolazione è finanziato nei limiti del relativo stanziamento annualmente iscritto nella legge di bilancio (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

18. I criteri di agevolazione e le modalità di attuazione delle azioni di cui al comma 17 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. Le agevolazioni previste sono cumulabili con gli incentivi statali, ma non con altre agevolazioni e contributi regionali, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato e fiscali in materia.

19. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio) la parola "2022" è sostituita con la parola "2024".

20. I terreni ricadenti nelle aree di Foresta Burgos funzionali per l'allevamento e il pascolo, individuati al foglio 1, mappali 5 -11 -19 - 20 - 97 - 22, sono inseriti nel patrimonio della nuova Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI) Sardegna.

21. La gestione del Maneggio coperto di Foresta Burgos sito in Burgos, facente parte del patrimonio immobiliare della Regione autonoma della Sardegna, è trasferita all'ASVI Sardegna. Per le spese di manutenzione straordinaria, conservazione, valorizzazione e riattivazione funzionale del Maneggio coperto di Foresta Burgos è destinato, per l'anno 2023, all'Agenzia ASVI Sardegna un contributo straordinario di euro 2.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

22. Sono concesse in comodato d'uso gratuito alla Diocesi di Ozieri la Chiesa di San Salvatore e la Casa parrocchiale site nella Foresta di Burgos (Sassari), attualmente in evidente stato di abbandono, per l'attuazione di iniziative formative e sociali rivolte alle comunità del territorio.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2018 in materia di regolarizzazione dell'occupazione di immobili LAORE

1. Nell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 27 (Disposizioni per la regolarizzazione dell'occupazione di immobili regionali provenienti dal patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna) sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole "a fini abitativi" sono aggiunte le parole: "e non abitativi";

b) nella lettera b) del comma 2 le parole "pendenti o definiti" sono sostituite con le parole: "definiti con pronuncia sfavorevole";

c) il punto 2) della lettera c) del comma 2 è sostituito dal seguente: "nell'ipotesi di immobile utilizzato a fini abitativi l'alloggio occupato deve essere prima abitazione;";

d) dopo il punto 2) della lettera c) del comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis) nell'ipotesi di immobile utilizzato a fini non abitativi il reddito d'impresa risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi non può essere superiore a euro 25.000;";

e) nel comma 3 le parole "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole: "entro il 30 giugno 2024";

f) le lettere d) ed f) del comma 8 sono soppresse.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri metropolitani e modifiche alla legge regionale n. 3 del 2022 e alla legge regionale n. 7 del 2021 in materia di assetto territoriale regionale

1. Ai consiglieri metropolitani, quando non investiti da deleghe da parte del sindaco metropolitano, è corrisposta una indennità equiparata a quella prevista per i consiglieri del comune capoluogo della città metropolitana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. I consiglieri metropolitani delegati dal sindaco metropolitano sono equiparati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai componenti della giunta del comune capoluogo della città metropolitana.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei bilanci delle città metropolitane senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per il calcolo delle indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna deve farsi esclusivo riferimento al comma 1 e deve considerarsi superato ogni richiamo alla previgente disciplina.".

6. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"7 bis. Per la nomina dei commissari e sub commissari di cui ai commi 3 e 7, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2005.".

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2023, alla legge regionale n. 8 del 2015 e alla legge regionale n. 23 del 1985 in materia di urbanistica

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 124:

1) al comma 2 dopo le parole "sono consentiti" sono inserite le seguenti: ", anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali,";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i piani pilotis è ammesso il riuso solamente se esteso all'intero piano e purché siano comunque rispettate le superfici minime destinate a parcheggi previste dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) per le unità immobiliari preesistenti, per le quali non è ammesso il ricorso alla monetizzazione prevista dall'articolo 128, comma 3.";

b) al comma 6 dell'articolo 125 dopo le parole "nuovo volume urbanistico e" sono inserite le seguenti: ", in caso di destinazione d'uso residenziale,";

c) all'articolo 128:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Tenuto conto delle finalità ed obiettivi che sottendono gli interventi sul patrimonio esistente previsti dalle norme del presente capo, gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli da 123 a 127, ove realizzati in deroga agli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, non possono essere utilizzati in caso di successivi interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio.";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi di cui agli articoli 123, 124 e 125 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall'articolo 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli spazi pubblici previsti dagli articoli 6,7 e 8 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare alle suddette finalità e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano a corrispondere al comune una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto reperire, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie stabiliti dallo stesso ente locale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per l'acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per aumentare gli standard esistenti, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.";

d) nel comma 1 dell'articolo 129 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In particolare gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti, di riuso dei sottotetti esistenti mediante chiusura di terrazze coperte, di recupero dei piani pilotis, di ampliamento volumetrico degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, sono attuati con ricorso al procedimento in autocertificazione a trenta giorni ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 della medesima legge. Gli interventi di temporanea chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte di cui all'articolo 126 e quelli di riuso dei sottotetti esistenti, recupero dei piani seminterrati e locali al piano terra, riuso degli spazi di grande altezza, sono attuati con ricorso al procedimento in autocertificazione ad immediato avvio ai sensi del medesimo articolo 34, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 della medesima legge.";

e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 130 è abrogata.

2. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), e successive modifiche ed integrazioni, le parole "pergole bioclimatiche" sono sostituite dalla parola: "pergotenda".

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie in materia di sanità e politiche sociali

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza è autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 37.000.000 quale acconto del fondo sanitario 2024 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

2. Le aziende sanitarie sono autorizzate, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, alla proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2023, compresi quelli attivati nell'ambito dello stato emergenziale da Covid-19, sulla base delle relative esigenze e ai fini del mantenimento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Per tali finalità si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 fino a euro 10.000.000.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2022, è sostituito dal seguente: "2. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 300.000 per il potenziamento delle risorse umane necessarie alla Struttura complessa di nefrologia e dialisi dell'ARNAS "G. Brotzu" al fine di consentire lo svolgimento in regime di day hospital degli esami previsti nell'iter diagnostico per l'iscrizione e il mantenimento dei pazienti nelle liste di attesa per il trapianto d'organo renale (missione 13 - programma 01 - titolo 1). Le somme non utilizzate sono riversate al bilancio della Regione per essere destinate, nell'anno 2024, alle medesime finalità.".

4. A valere sul Fondo sanitario regionale, una quota annua pari a euro 13.027.848,01 è destinata al finanziamento degli accordi integrativi regionali della medicina generale (missione 13 - programma 01- titolo 1).

5. Il comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023 è sostituito come segue:

"9. È autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2023 e la spesa annua di euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2024 quale integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli accordi integrativi regionali della medicina generale (missione 13 - programma 03 - titolo 1).".

6. Le somme di cui all'articolo 55, comma 4, della legge regionale n. 9 del 2023, costituiscono acconto per le attività formative da realizzare nell'anno 2024.

7. Poiché la Regione provvede alla spesa sanitaria per il tramite delle aziende del Servizio sanitario regionale, le somme assegnate ad enti terzi sono erogate per il tramite delle aziende medesime.

8. A valere sul Fondo sanitario regionale, è autorizzata la spesa annua di euro 12.000 destinata alla remunerazione delle attività del bed manager regionale, svolte dal personale del Servizio sanitario regionale (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

9. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 7.678.762,80 per la copertura dei disavanzi relativi agli anni 2021 e 2022 delle aziende del Servizio sanitario regionale (missione 13 - programma 04- titolo 2).

10. Le economie di spesa maturate fino al 31 dicembre 2022 dalle aziende del Servizio sanitario regionale sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19), sono riversate alle entrate del bilancio regionale per essere destinate a finanziare gli accordi integrativi aziendali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per la somministrazione dei vaccini Covid.

11. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi veterinari per rispondere alle azioni contenute nel Piano straordinario per la mitigazione del rischio Peste suina africana (PSA) genotipo 2 e per rafforzare i controlli ufficiali previsti dal regolamento del Parlamento europeo n. 2017/625/UE, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), e dai relativi decreti di attuazione anche tramite l'assunzione di personale, è autorizzata la spesa di euro 2.437.500 per l'anno 2023, comprensiva di euro 1.950.000 quale acconto per l'anno 2024, e di euro 1.950.000 per l'anno 2025 (missione 13 - programma 01 - titolo 1). Le somme sono assegnate alle aziende sulla base dei fabbisogni rilevati.

12. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna per l'approvvigionamento del vaccino contro il sierotipo BTV-8 circolante in Sardegna, al fine di consentire di immunizzare il patrimonio ovino per la Blue tongue - sierotipo 8 (BTV-8) nel territorio regionale (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

13. Nella tabella D allegata alla legge regionale n. 1 del 2023 il finanziamento a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la realizzazione del "Progetto di ricerca per l'identificazione delle cause della mortalità dei lagomorfi in Sardegna e studio di un vaccino", pari a euro 80.000 per l'anno 2023, è rideterminato in euro 20.000, euro 50.000 ed euro 10.000, rispettivamente, per gli anni, 2023, 2024 e 2025 (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

14. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) come modificato dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2019, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 100.000 quale contributo per la sterilizzazione dei cani di proprietà delle aziende zootecniche. Con deliberazione dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di igiene e sanità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuata una ASL pilota che provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi e determina le modalità e i termini di presentazione delle richieste, le operazioni di erogazione e di rendicontazione dei contributi. Le risorse di cui al presente comma sono integrate da eventuali economie realizzate dalle ASL sui fondi stanziati per i medesimi scopi e sono assegnate fino a esaurimento dei fondi disponibili (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

15. Al fine di riconoscere anche al Mater Olbia Spa il rimborso del 50 per cento degli incrementi contrattuali del personale non medico a valere sulla legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021), articolo 3, comma 14, il Fondo sanitario regionale è incrementato di euro 900.000 nel 2023 e di euro 380.000 a decorrere dall'anno 2024. La misura si applica al netto dell'attività svolta in solvenza e degli incentivi per assunzioni e sgravi contributivi, ad esclusione di quelli già decurtati in applicazione dell'articolo 6, comma 14, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 13, della legge regionale n. 4 del 2021 è rideterminata in euro 13.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 13 - programma 02- titolo 1).

17. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 8.000.000 quale integrazione delle Risorse aggiuntive regionali (RAR) di cui all'articolo 6, comma 18, della legge regionale n. 17 del 2021 (deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2021, n. 50/51) e la spesa di euro 6.000.000 quale acconto per il finanziamento nell'anno 2024 delle RAR finalizzate all'erogazione di incentivi per lo smaltimento delle liste d'attesa, da destinare al personale del Servizio sanitario regionale della dirigenza e del comparto del ruolo sanitario, socio-sanitario e tecnico (missione 13 - programma 01 - titolo 1). Le somme sono assegnate alle aziende sulla base dei fabbisogni rilevati [1].

18. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 186.000 quale acconto per l'anno 2024, per l'anno 2025 la spesa di euro 186.000 e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2037 la spesa di euro 309.500, da destinare all'Università degli studi di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 8, comma 32, della legge regionale n. 48 del 2018 (missione 04 - programma 04 - titolo 1) nell'ambito del progetto di potenziamento delle attività del Presidio ospedaliero San Giuseppe di Isili. Per l'attivazione della Struttura complessa di geriatria presso l'Ospedale San Giuseppe di Isili è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, l'ulteriore spesa annua di euro 279.000 per il finanziamento dei punti organico necessari e per i costi della sede decentrata (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

19. Nella tabella D allegata alla legge regionale n. 1 del 2023, come modificata dall'articolo 159, allegato 4, lettera e) della legge regionale n. 9 del 2023, nel rigo relativo all'intervento: "Contributo all'Università di Sassari - Dipartimento di scienze biomediche - Realizzazione di un progetto di ricerca psico-neuroimmunologico finalizzato allo studio delle variabili neurobiologiche nella salute umana", le parole "missione 13" e "programma 07" sono sostituite, rispettivamente, con le parole "missione 04" e "programma 04".

20. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 250.000 in favore della ASL di Cagliari per la prosecuzione dell'intervento presso il Presidio ospedaliero Microcitemico "A. Cao" di Cagliari previsto nella Tabella D della legge regionale n. 1 del 2023 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

21. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza), è aggiunto il seguente:

"Art. 7 bis. (Pronto intervento rosa della Regione Sardegna)

1. È autorizzata la spesa annua di euro 300.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1) per l'istituzione del Pronto intervento rosa della Regione Sardegna al fine della gestione delle situazioni emergenziali di donne vittime di violenza.

2. Il servizio è attivato, per il tramite delle case protette e dei centri antiviolenza, per garantire un intervento immediato e tempestivo di pronto soccorso antiviolenza.".

22. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, emana le disposizioni istitutive e attuative delle disposizioni di cui all'articolo 7 bis della legge regionale n. 33 del 2018 come introdotto dal comma 21 del presente articolo (missione 12 - programma 04- titolo 1).

23. Al fine di potenziare il servizio di assistenza territoriale, è autorizzata, a valere sul fondo sanitario regionale, la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024, da assegnare all'Azienda sanitaria del Sulcis Iglesiente per l'attivazione, la progettazione e la programmazione dei servizi di telemedicina, teleassistenza al teleconsulto ed al telemonitoraggio medico e assistenziale complementari agli interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenendo conto delle principali caratteristiche demografiche e socio-economiche della popolazione afferente all'Azienda, nonché delle caratteristiche orografiche del territorio, al fine di integrare la sanità tradizionale per migliorare l'efficacia, l'efficienza e appropriatezza degli interventi socio-sanitari erogati (missione 13 - programma 01- titolo 1).

24. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.500.000 al fine di garantire il funzionamento del punto nascita del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias, anche tramite l'acquisizione di personale con procedura di evidenza pubblica, a valere sul fondo sanitario regionale indistinto. Le somme, qualora non utilizzate nell'anno 2023, costituiscono acconto per l'anno 2024 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

25. In considerazione del particolare disagio derivante dalla difficoltà di reperire personale sanitario da assegnare alle zone disagiate della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 500.000 quale acconto per l'anno 2024 per la concessione di un contributo alle partorienti residenti nelle zone del territorio della Regione che, per mancanza anche temporanea del punto nascita nell'Azienda sanitaria locale, partoriscono in un altro punto nascita del Servizio sanitario regionale. Le somme sono assegnate alla ASL n. 7, quale azienda capofila che provvede alla gestione delle risorse sulla base di appositi indirizzi assessoriali (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

26. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 300.000 per l'acquisto di caschi refrigeranti da destinare alle strutture di oncologia per pazienti in trattamento antitumorale (missione 13 - programma 05 - titolo 2) [2].

27. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 6.000.000 a favore di ARES, destinata alla realizzazione degli investimenti funzionali alla creazione di un'officina farmaceutica, autorizzata dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) alla produzione di un medicinale per terapie avanzate (missione 13 - programma 05 - titolo 2).

28. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.664.000 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175; tale somma è trasferita ad ARES e accantonata nel proprio bilancio fino al completamento delle procedure propedeutiche al relativo riconoscimento ed alla conseguente ripartizione (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

29. Nel rispetto degli articoli 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di assicurare il reintegro dei maggiori costi sostenuti dalle singole strutture private accreditate nel settore dell'assistenza ospedaliera per l'emergenza Covid-19 da marzo 2020 al 31 marzo 2022, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 9.000.000; tale somma è trasferita ad ARES e accantonata nel proprio bilancio fino al completamento delle procedure propedeutiche al relativo riconoscimento ed alla conseguente ripartizione (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

30. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 2.500.000 per la corresponsione della retribuzione di produttività, dei compensi per il lavoro straordinario e delle indennità accessorie a favore di tutto il personale precario del Servizio sanitario regionale impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

31. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 108.000 al fine dell'adeguamento della remunerazione delle prestazioni fornite dai medici dell'emergenza sanitaria territoriale operanti presso l'AREUS, ma destinate a Pronto soccorso o Punti di primo intervento o Centri di emergenza territoriale per far fronte ad esigenze temporanee, con un compenso massimo di euro 100 orari da definire previa contrattazione integrativa regionale. Eventuali somme non utilizzate nell'anno 2023 costituiscono acconto per la remunerazione delle prestazioni nell'anno 2024 (missione 13 - programma 03 - titolo 1).

32. Alla legge regionale n. 9 del 2023 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 è abrogato;

b) all'articolo 35:

1) nella lettera a) del comma 1 dopo la parola " aumentata", sono aggiunte le seguenti: ", sino al 30 giugno 2024,";

2) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 1 dell'articolo 49 le parole "per l'anno 2023" sono sostituite con le parole: "a decorrere dall'anno 2023";

d) all'articolo 51 :

1) il comma 1 è sostituito come segue:

"1. Le economie di spesa maturate fino al 31 dicembre 2022 dalle Aziende del servizio sanitario regionale e dalla Gestione sanitaria liquidatoria dell'Azienda per la tutela della salute sulle risorse stanziate nella missione 13 del bilancio regionale, destinate a finanziare il Servizio sanitario regionale e non utilizzabili per le finalità stabilite dalle norme di assegnazione sono riversate alle entrate del bilancio regionale per essere destinate, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, alla copertura dello squilibrio corrente dei bilanci delle aziende del Servizio sanitario regionale o, ove necessario, all'eventuale copertura del disavanzo relativo all'anno 2022.";

2) il comma 3 è sostituito come segue:

"3. Al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023, dopo la parola "Macomer" sono aggiunte le parole: ", per le medesime finalità sono destinati gli utili di sistema 2021 eccedenti la copertura dell'equilibrio corrente e le economie accertate sullo stanziamento degli esercizi 2020 e 2021 relative alla autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 (Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia") e successive modifiche ed integrazioni, fino a concorrenza a copertura del fabbisogno certificato.";

e) il comma 2 dell'articolo 54 è abrogato;

f) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

"Art. 56 (Disposizioni in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 20 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2022, fermo restando l'equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale. Non rientrano nei limiti di spesa le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e gli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia.";

g) il comma 7 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:

"7. È autorizzata, a favore della ASL n. 1 di Sassari la spesa di euro 784.000 per l'anno 2023 e di euro 1.343.200 a decorrere dall'anno 2024, quale trasferimento di risorse a copertura delle spese per la riconversione dell'attuale struttura psichiatrica "Ginestre", situata a Sassari in via Rizzeddu, in una struttura socio-sanitaria (missione 12 - programma 07 - titolo 1).".

33. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.500.000 quale acconto relativo all'anno 2024, per lo svolgimento di attività formative in Italia e all'estero a favore dei medici specializzandi con contratto regionale iscritti agli ultimi due anni di corso nelle Facoltà di medicina e chirurgia di Cagliari e Sassari. Le somme sono ripartite tra le due università sulla base del numero degli studenti iscritti in ciascuno degli ultimi due anni di corso (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

34. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), è aggiunto il seguente: "1 bis. La legge regionale n. 5 del 1992 continua ad applicarsi ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi e alle borse di studio assegnate ai sensi della medesima legge regionale n. 5 del 1992, fino al completamento del ciclo di studi al quale si riferiscono.".

35. Il comma 20 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito come segue:

"20. È autorizzata, per l'anno 2023 quale acconto relativo all'annualità 2024 e dall'anno 2024 all'anno 2037, l'ulteriore spesa di euro 750.000, di cui euro 500.000 da ripartire tra le scuole di specializzazione di pediatria, di chirurgia pediatrica e di neurochirurgia, in favore dell'Università degli studi di Sassari, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 32, della legge regionale 2 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), (missione 04 - programma 04 - titolo 1).".

36. Dopo il comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Legge finanziaria 1992), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"1 bis. Il gettone di cui al comma 1 si intende corrisposto a favore di ogni componente di commissione, sia dipendente che esterno alla ASL, per l'attività svolta fuori dall'orario di servizio, purché con rapporto di lavoro esclusivo.".

37. È autorizzata, a partire dall'anno 2023, la spesa annua di euro 1.000.000 quale acconto sull'adeguamento delle tariffe di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 54/5 del 30 dicembre 2013 per i disturbi dello spettro autistico (SRDSA), (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

38. Nelle more della definizione delle procedure amministrative propedeutiche alla determinazione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2022, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è autorizzato ad individuare, a titolo di acconto, una percentuale di incremento tariffario non inferiore al 50 per cento da applicarsi alle tariffe attualmente in vigore in favore delle strutture per tossicodipendenti e per l'accoglienza di persone affette da dipendenze patologiche e delle residenze sanitarie assistenziali, a partire dal 1° gennaio 2023. Tali tariffe, provvisoriamente incrementate, hanno validità sino all'emanazione, da parte dell'Assessorato competente, dei provvedimenti di adeguamento complessivo.

39. È autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 350.000 a decorrere dall'anno 2024 per garantire la rimborsabilità agli aventi diritto del Glucagone spray nasale (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

40. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.000.000 per la concessione di un contributo straordinario da destinare alle associazioni sarde per i malati di Alzheimer per lo svolgimento delle attività di assistenza ai pazienti e loro familiari (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

41. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 100.000 al fine di erogare un contributo aggiuntivo ai soggetti ai malati di celiachia per l'erogazione gratuita dei prodotti senza glutine stabiliti dal decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2018. Le somme, qualora non utilizzate nell'anno 2023, costituiscono acconto per l'anno 2024. L'importo erogabile a compensazione di quanto statuito dal decreto è stabilito con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

42. Al fine di assicurare integralmente gli interventi socio-assistenziali a carico degli enti locali per l'inserimento in strutture di minori disposto dall'autorità giudiziaria, è autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 2.250.000 (missione 12 - programma 07 - titolo 1).

43. È istituito il Coordinatore regionale della rete penitenziaria, di cui all'articolo 1 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sul documento «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali», e successive modifiche ed integrazioni, con funzioni di coordinamento della rete sanitaria interpenitenziaria regionale interaziendale, gestione di problematiche di interesse sanitario insorgenti negli istituti penitenziari del territorio e dell'area penale esterna, elaborazione di proposte per azioni volte al miglioramento dell'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati ed ai minorenni sottoposti a procedimento penale e con il compito di valutare il trasferimento di detenuti bisognosi di cure in altra regione. Con deliberazione approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sono definiti le modalità di conferimento dell'incarico, il trattamento economico, gli aspetti organizzativi e le funzioni specifiche legate all'incarico. Per il funzionamento dell'ufficio del coordinatore regionale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 200.000 annui lordi comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'azienda (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

44. Al fine di potenziare l'assistenza domiciliare assicurata dal "Livello assistenziale dimissioni protette" del programma regionale "Ritornare a casa PLUS", volto a sostenere il passaggio dall'ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura di tipo familiare di persone anziane non autosufficienti o in condizioni di fragilità o persone infrasessantacinquenni ad esse assimilabili, non supportate da una rete formale o informale adeguata, la dotazione del fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, è incrementata di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2024 (missione 12 - programma 02 - titolo 1). Le risorse sono gestite dagli ambiti territoriali in conformità a quanto previsto dal programma regionale "Ritornare a casa PLUS".

45. Al comma 24 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2021 l'anno "2023" è sostituito con l'anno "2024".

46. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa annua di euro 150.000 in favore della sede regionale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), al fine di promuovere l'attività di informazione, di integrazione sociale e di realizzazione e sviluppo di attività socializzanti delle persone con disabilità (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

47. Nell'articolo 3 bis della legge regionale n. 6 del 2020, come introdotto dall'articolo 54, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 9 del 2023, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è soppresso;

b) nel comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il finanziamento regionale è attribuito direttamente alle università beneficiarie.".

48. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa annua di euro 25.000 per i componenti esterni della Segreteria tecnico-scientifica del Comitato etico territoriale (CET) della Regione Sardegna (missione 13 - programma 03 - titolo 1). Le economie maturate dai precedenti Comitati etici locali delle Aziende sanitarie sono riversate alle entrate del bilancio regionale ed utilizzate per il pagamento dei gettoni di presenza dovuti ai componenti del Comitato etico territoriale della Regione Sardegna.

49. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 per la concessione di un contributo straordinario da destinare alle associazioni sarde di volontariato e solidarietà per lo svolgimento delle attività di assistenza sociale (missione 12 - programma 08 - titolo 1).

50. Nella legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 è così sostituita:

"a) centrale di committenza per l'acquisizione di forniture e servizi per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, con il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità. Nell'esercizio di tale funzione può avvalersi della Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni. Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi nei limiti di cui all'articolo 62 del medesimo decreto. Tutte le Aziende procedono alla qualificazione ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e affidano direttamente e autonomamente i lavori nei limiti di cui all'articolo 62 del medesimo decreto. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sono definiti le modalità e i relativi criteri applicativi.";

b) il comma 5 bis dell'articolo 13, come integrato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2023, è abrogato;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 20, è aggiunto il seguente:

"3 bis. L'AREUS rilascia l'accreditamento dei soggetti, già autorizzati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a), che intendano svolgere attività di trasporto sanitario in emergenza-urgenza nelle forme previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con propria deliberazione, definisce i requisiti di accreditamento, stabilendo altresì le modalità e i termini per l'istruttoria delle istanze da parte di AREUS.";

d) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 28, dopo la parola "fisioterapia" sono inserite le seguenti: "e l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario nel territorio regionale ad esclusione di quella svolta da amministrazioni pubbliche. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, con propria deliberazione disciplina i servizi di trasporto sanitario e ne definisce i requisiti autorizzativi, stabilendo altresì le modalità e i termini per la richiesta di autorizzazione.";

e) dopo il comma 3 dell'articolo 29 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza.";

f) dopo il comma 1 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente:

"1 bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti è effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 3 bis.".

51. La disposizione di cui al comma 3 bis dell'articolo 29 della legge regionale n. 24 del 2020, come introdotto dalla lettera e) del comma 50 del presente articolo è attuata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero della salute 19 dicembre 2022 (Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie) e successive modifiche e integrazioni; dall'approvazione del succitato provvedimento decorre il nuovo sistema di accreditamento.

52. Al fine di assicurare appropriatezza e qualità nei percorsi di presa in carico dei minori di cui al decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, l'azienda sanitaria locale assicura nelle strutture di cui all'articolo 16 del medesimo decreto le prestazioni sanitarie necessarie in relazione alla tipologia di minori presenti. Le prestazioni sanitarie sono definite dal piano terapeutico riabilitativo predisposto in raccordo con i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

53. Gli operatori della Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia locale e della Polizia penitenziaria che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio sono esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno dell'evento traumatico. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo non operano per le prestazioni soggette a copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro. Per le finalità di cui alla presente disposizione è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 13 - programma 07 - titolo 1). Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale fornisce alle strutture sanitarie criteri e indicazioni operative in ordine all'applicazione della disposizione sull'esenzione temporanea.

54. La Regione, al fine di conferire il giusto valore alla donazione di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi, quale gesto posto in essere in maniera del tutto volontaria e disinteressata, riconosce il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario utile a tutta la comunità e ne premia pertanto l'immensa generosità riconoscendo ad esso l'esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per gli esami del sangue e delle urine. Possono beneficiare di tale riconoscimento di gratitudine tutti i donatori di midollo osseo e di organo tra viventi residenti in Sardegna, nonché tutti i donatori abituali di sangue che abbiano raggiunto almeno 40 donazioni presso strutture a ciò autorizzate e operanti in Sardegna e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il loro sangue. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 500.000 (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

55. L'efficacia della graduatoria relativa alla procedura concorsuale unificata per titoli ed esami di acquisizione di personale per le aziende sanitarie del servizio sanitario della Regione Sardegna, indetta ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 37/18 del 19 settembre 2019, finalizzata alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 10 posti di Collaboratore professionale sanitario -Logopedista categoria D, approvata con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari n. 100 del 27 gennaio 2021, è prorogata sino al 31 dicembre 2024.

56. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 500.000 al fine di incrementare il fondo di produttività destinato agli operatori sanitari, medici e infermieri (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 6. Strumenti di gestione della responsabilità sanitaria

1. La Regione supporta e implementa gli strumenti del Sistema sanitario regionale atti a garantire la sicurezza delle cure offerte ai pazienti e il miglioramento del rapporto di fiducia tra questi ultimi e le aziende sanitarie, assicurando, quando dovuto, il giusto ristoro al cittadino in caso di danno e l'omogeneizzazione ed il miglioramento dei processi di gestione dei sinistri derivanti da responsabilità sanitaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione rafforza i Comitati valutazione sinistri attraverso l'assunzione di medici legali per la valutazione dei sinistri e la tempestiva adozione delle scelte strategiche più efficienti.

3. È istituito, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il Comitato di coordinamento regionale con il compito di supervisione del sistema di gestione della responsabilità sanitaria e di valutazione dei sinistri in seconda istanza.

4. La composizione, il funzionamento e la misura dei compensi del Comitato valutazione sinistri e del Comitato di coordinamento regionale sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2023, quale acconto per l'anno 2024 e a decorrere dall'anno 2025 la spesa annua di euro 300.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di investimenti e opere pubbliche

1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 10.614.740 quale integrazione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale n. 1 del 2023, al fine dello scorrimento della graduatoria del bando per "Interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/9 del 25 luglio 2023 (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

2. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 9.779.867 quale integrazione delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2021, tabella D, finalizzata allo scorrimento della graduatoria del bando "Opere di interesse regionale. Riqualificazione dei centri urbani" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 25/6 del 2 agosto 2022 (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

3. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 2.500.000 finalizzata alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione di interventi per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

4. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 20.000.000 a favore della società Opere e infrastrutture della Sardegna Sri per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato alla costruzione di impianti di produzione di energia idroelettrica (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

5. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 8.000.000 per la progettazione e la realizzazione dell'itinerario trasversale sardo (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

6. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 10.270.000 per i lavori di manutenzione straordinaria della diga principale di "Medau Zirimilis", della diga secondaria di "Carni Segau" e per l'integrazione dello schermo di tenuta esistente (missione 09 - programma 06 - titolo 2).

7. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 10.000.000 a favore della società Opere e infrastrutture della Sardegna Sri per la messa in sicurezza della galleria di "Mughina" nel Comune di Nuoro (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

8. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 4.000.000 a favore della società Opere e infrastrutture della Sardegna Sri finalizzata alla realizzazione di lavori sugli immobili di competenza delle questure di Nuoro, in ragione di euro 2.000.000, di Oristano, in ragione di euro 1.000.000 e di Sassari, in ragione di euro 1.000.000 (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

9. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 6.000.000 per il potenziamento del programma di interventi "Riqualificazione delle caserme nei centri urbani per utilità pubblica" di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2021, tabella D (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

10. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 2.300.000 per la realizzazione di opere di interesse regionale e locale, destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 13, della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020) e successive modifiche ed integrazioni, compresa la riqualificazione delle pertinenze esterne al fabbricato già realizzato (missione 18 - programma 01 - titolo 2).

11. È autorizzata a favore della società Opere e infrastrutture della Sardegna Sri, la spesa complessiva di euro 100.000.000 quale integrazione delle somme già stanziate per la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico nella città di Olbia, in ragione di euro 50.000.000 per l'anno 2023, euro 20.000.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per l'anno 2027 (missione 09 - programma 01 - titolo 2).

12. L'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2004, n. 4 (Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2003, n. 326), è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Norme in materia di espropriazioni)

1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della realizzazione e localizzazione di un'opera pubblica, può essere apposto su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto mediante apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che comporta, ove occorra, contestuale variante urbanistica, cui partecipa, oltre alle amministrazioni e soggetti a vario titolo competenti al rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, anche l'articolazione dell'Amministrazione regionale competente ad esprimere la coerenza della variante con le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio e con gli atti di pianificazione sovraordinati e l'amministrazione comunale interessata. La variante diventa efficace con la pubblicazione sul BURAS dello stralcio della determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, ivi inclusi quelli relativi all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla variante urbanistica.".

13. Dopo il comma 34 dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) è inserito il seguente:

"34 bis. In relazione alle varianti, sostanziali o non sostanziali, allo strumento urbanistico generale è fatta salva l'applicazione delle disposizioni legislative regionali e nazionali che attribuiscono all'autorizzazione o all'approvazione di progetti l'effetto di variante allo strumento urbanistico, ivi comprese le varianti correlate all'approvazione di progetti di opere pubbliche. In tutti questi casi la coerenza della variante con le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio e con gli atti di pianificazione sovraordinati è espressa dai rappresentanti della Regione in conferenza di servizi.".

14. Alla legge regionale n. 9 del 2023 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 3 dopo le parole "ristrutturazione dell'immobile" è inserita la parola "anche";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Per il finanziamento relativo all'ampliamento della platea dei beneficiari di cui al comma 3 relativo al periodo dal 1° gennaio al 10 marzo 2022 è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.000.000 (missione 08 - programma 02 - titolo 2). Le eventuali economie sono utilizzate per i fabbisogni relativi ai periodi successivi.";

b) al fine di potenziare l'attività degli enti preposti in materia di edilizia residenziale pubblica e di gestione delle acque, l'articolo 105 è così sostituito:

"Art. 105 (Adeguamento della dotazione organica degli enti pubblici economici regionali)

1. L'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) e l'Ente acque della Sardegna (ENAS) che sostengono gli oneri ordinari di funzionamento attraverso le entrate proprie correlate ai ricavi della propria attività caratteristica, sono autorizzati a coprire le esigenze della rispettiva dotazione organica purché sia assicurato un risultato di amministrazione in pareggio o avanzo, al fine di garantire il pieno espletamento delle attività di competenza e la salvaguardia del rispettivo patrimonio. A essi non si applicano le norme relative ai limiti delle capacità assunzionali previsti dalla normativa vigente in caso di ulteriori funzioni e attività assegnate.

2. AREA ed ENAS sono autorizzati all'assunzione del personale sino all'attuazione della dotazione organica regolarmente approvata.

3. In relazione alle specifiche attività svolte e conseguenti profili professionali necessari, AREA ed ENAS sono autorizzati allo svolgimento dei propri concorsi.".

15. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa), e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

16. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), è inserito il seguente:

"3 bis. Per i contratti di cui al comma 1 costituisce requisito di ammissione dell'offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all'offerta tecnica stessa.".

17. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 5.000.000 quale finanziamento ai comuni che hanno mattatoi attivi sul territorio regionale il cui buon funzionamento è fondamentale per tutte le aziende zootecniche, di cui euro 2.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1) al fine di sostenere i costi di gestione delle strutture, ristrutturandole e dotandole di sistemi di risparmio energetico, ed euro 3.000.000 al fine di incrementare i sistemi di smaltimento degli scarti di macellazione, consentendo la tracciabilità elettronica delle macellazioni e dunque il riconoscimento elettronico degli animali destinati al macello all'ingresso dei mattatoi ai fini dei regolamenti comunitari. I criteri di assegnazione delle risorse o di formulazione del bando sono approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

18. All'articolo 18, comma 3, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), dopo le parole "mentre la relativa gestione è attribuita all'ERIS" sono inserite le seguenti: ", che assume tutti gli oneri in materia di sicurezza e di protezione civile e provvede al pagamento dei sovracanoni di cui all'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), previsti in capo al concessionario di derivazione dalle vigenti normative. L'ENAS provvede al pagamento dei sovracanoni mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dalla produzione idroelettrica. L'ammontare dei sovracanoni e la ripartizione tra i comuni rivieraschi sono determinati dall'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.".

19. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 226.164,34 per la corresponsione dei sovracanoni idroelettrici, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, ai comuni rivieraschi della Provincia di Oristano e alla stessa Amministrazione provinciale di Oristano nonché al Comune di Olzai (NU) e all'Amministrazione provinciale di Nuoro quali enti ricompresi nel bacino imbrifero del fiume Tirso (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

20. È autorizzata la spesa complessiva di euro 239.757.328 per l'anno 2023, di euro 47.070.000 per l'anno 2024 e di euro 29.150.000 per l'anno 2025 per la realizzazione degli investimenti e delle opere secondo il riparto di cui all'allegato n. 4 (tabella L) alla presente legge. Le risorse stanziate nell'esercizio 2023 valgono anche quali rimborsi per le attività svolte nel corso dell'anno.

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di pesca

1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 400.000 a favore delle Università degli studi di Cagliari e Sassari, in ragione di euro 200.000 ciascuna, per attività di ricerca e monitoraggio finalizzate alla cattura e alla quantificazione della specie aliena invasiva granchio blu (Callinectes sapidus) e altre specie aliene, nelle aree lagunari in concessione demaniale ai fini di pesca e acquacoltura (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

2. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2023 e di euro 3.000.000 per l'anno 2024 a favore degli operatori del settore ittico per il mancato reddito e per i danni materiali alle attrezzature causati dalla diffusione invasiva del granchio blu. Le modalità attuative per l'erogazione del contributo sono stabilite dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

3. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca) destinata alla concessione di aiuti alle imprese di pesca e di acquacoltura volti a ovviare ai danni arrecati da animali protetti (uccelli ittiofagi e cetacei).

4. Le risorse di cui al comma 3 possono essere utilizzate quale anticipazione delle risorse assegnate alla specifica misura dalla nuova programmazione comunitaria per il settore della pesca e dell'acquacoltura, Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

5. Al fine di sostenere l'applicazione in Sardegna della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community-led local development (CLLD)) prevista dal FEAMPA per il periodo 2021/2027 e assicurare il presidio territoriale dei nuovi GAL della pesca su tutte le aree costiere regionali, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 3.000.000 destinata alla concessione di un sostegno aggiuntivo ai GAL selezionati attraverso le procedure previste dal FEAMPA. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e pesca, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento da attuarsi nel rispetto della normativa statale ed europea (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

6. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 3.535.000 quale anticipazione delle risorse nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), (missione 16 - programma 02- titolo 1).

7. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 47, della legge regionale n. 17 del 2021 a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) della presente legge e fino al 5 maggio 2024, è autorizzata la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, nel limite massimo di quattro giornate lavorative settimanali. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito un tavolo tecnico per disciplinare le modalità di attuazione e regolamentazione della pesca del riccio per il successivo triennio ai sensi dell'articolo 13, comma 48, lettere a), b), e) d) ed e) della medesima legge regionale n. 17 del 2021.

8. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di pesca), è sostituito dal seguente:

"3. In attesa della determinazione dei canoni di cui al comma 1, a tutte le concessioni demaniali per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse rilasciate sul demanio marittimo, sul mare territoriale e sul demanio regionale, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime).".

9. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 740.000 a favore della Fondazione Feraxi, per la realizzazione di un progetto relativo all'implementazione di buone pratiche per una gestione sostenibile delle risorse animali presenti nel SIC ITB040019 "Stagni Colostrai e delle saline" (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di agricoltura

1. I proventi derivanti dal pagamento dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625), e delle tariffe di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625), sono destinati, nell'ambito dell'attività di protezione delle piante, alla copertura delle spese necessarie allo svolgimento di tale attività, ivi comprese la retribuzione di posizione e incentivante del personale non dirigente della Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale assegnato al servizio, a cui in Sardegna sono attribuite le competenze del Servizio fitosanitario regionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 19 del 2021 e all'articolo 41 della legge regionale n. 17 del 2021.

2. Le risorse di cui all'articolo 6, comma 13, della legge regionale n. 48 del 2018, si intendono quale cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sardegna 2014-2022.

3. Nella tabella E della legge regionale n. 1 del 2023 al Comune di Beivi per l'intervento "contributo per i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino della strada comunale in località Occile", e al Comune di Desulo per l'intervento "contributo per i lavori di rifacimento del ponte in località Arcenici" la missione 10 - programma 05 è sostituita con la missione 16 - programma 01.

4. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 200.000 a favore dell'ANCI Sardegna, per l'ideazione e l'implementazione di un progetto finalizzato alla promozione e valorizzazione del paesaggio e della cultura rurale della Sardegna. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono definite le modalità attuative dell'intervento (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

5. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 500.000 a favore di ANCI Sardegna per le finalità di cui all'articolo 13, comma 20, della legge regionale n. 17 del 2021. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono definite le modalità attuative dell'intervento (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

6. É autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 300.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna per il finanziamento dell'attività didattica relativa alla formazione obbligatoria a favore delle aziende multifunzionali di cui alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), di enoturismo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 giugno 2021, n. 12 (Disciplina dell'enoturismo in Sardegna) e di oleoturismo di cui alla legge regionale 23 novembre 2023, n. 13 (Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna), (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

7. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 100.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, per la valorizzazione del sistema rurale del Comune di Bolotana e la promozione di un modello di governo locale funzionale alla promozione di percorsi di sviluppo rurale di qualità (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

8. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 500.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna per la realizzazione di interventi destinati a favorire l'incremento della competitività e produttività della filiera ortofrutticola delle piccole e medie imprese (PMI) sarde aderenti alla rete delle aziende agricole e agroalimentari, da attuarsi in collaborazione con l'Agenzia AGRIS Sardegna ed il Mercato ortofrutticolo di Sestu (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

9. Per prevenire l'insorgenza di criticità e avversità dell'ambiente e dell'agricoltura è autorizzato, per l'anno 2023, il finanziamento di euro 70.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna per la realizzazione di una piattaforma digitale per la gestione dei rischi fitosanitari (missione 16 - programma 01- titolo 1).

10. Al fine di garantire il sostegno della filiera del miele in Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.500.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità attuative dell'intervento (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

11. Per favorire lo sviluppo e la crescita delle imprese agricole innovative e startup, sono assegnati per l'anno 2023 euro 480.000 all'Agenzia LAORE Sardegna quali contributi agli investimenti per finanziare progetti innovativi nel settore agricolo della Sardegna. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono definite le modalità attuative dell'intervento (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

12. Allo scopo di garantire la fruibilità del maneggio coperto dell'Azienda di Tanca Regia e delle manifestazioni ad esso connesse, nelle more dell'attuazione della legge regionale 24 novembre 2023, n. 15 (Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna) è concesso, per l'anno 2023, all'Agenzia AGRIS Sardegna un finanziamento di euro 50.000 per opere di manutenzione immediate (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

13. Ai fini del sostegno e sviluppo del settore ippico, è autorizzata, per l'anno 2023, a favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna, la spesa complessiva di euro 1.100.000, nella misura, rispettivamente, di euro 500.000 per l'acquisto di strutture logistiche e di euro 600.000 per interventi di realizzazione di campi di salto a ostacoli e, per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la spesa di euro 300.000 destinata ad altri investimenti nel medesimo settore (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

14. È autorizzata, per l'anno 2023, quale acconto per l'anno 2024, la spesa di euro 500.000 a favore dell'Organismo interprofessionale latte ovino sardo (OILOS) per la realizzazione di un progetto finalizzato al miglioramento della resa casearia del latte ovino sardo (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

15. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 500.000 a favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna per la realizzazione di un progetto di sviluppo per il settore lattiero caseario-caprino della Sardegna (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

16. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 3.000.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna ad incremento della dotazione finanziaria per la realizzazione di progetti innovativi, di recupero, valorizzazione e salvaguardia delle "razze autoctone in via di estinzione" di cui all'articolo 17, Allegato I, della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2017, n. 54/11. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione (missione 16 - programma 01 - titolo 2) [3].

17. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 100.000 a favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna per la realizzazione di un progetto di studio preliminare sulla variabilità genetica dei genotipi autoctoni del suino (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

18. Per far fronte al maggior fabbisogno finanziario dell'Agenzia AGRIS Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 destinata alle relative spese di investimento (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

19. La Regione promuove i distretti del cibo, quale modello di sviluppo per le aree rurali e montane della Sardegna. Al fine di sostenere l'attività dei distretti operanti in Sardegna e cofinanziare le iniziative sul territorio, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 5.000.000, destinata all'istituzione di un fondo per i distretti del cibo. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura sono definiti le modalità di attuazione della presente disposizione e i criteri di riparto del fondo (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

20. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 400.000 a favore del Distretto regionale agroalimentare e zootecnico "Le eccellenze agroalimentari e zootecniche dei parchi naturali della Sardegna" quale contributo finalizzato alla integrazione di una propria rete commerciale di centri servizi rivolti alla trasformazione dei prodotti generati dai soci e per le attività connesse al conseguimento dei fini istituzionali (missione 16 - programma 01 - titolo 1) [4].

21. Al fine di rafforzare l'identità rurale mediante azioni orientate alla diffusione della cultura della ruralità, alla definizione di modelli e strumenti innovativi di contrasto allo spopolamento, al sostegno ai nuovi leader rurali nell'acquisire le capacità di decisione e di azione, e nel governo dei processi di sviluppo delle loro aree rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000, di cui euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 425.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore della Fondazione "Distretto rurale Giudicato di Arborea" per la realizzazione del progetto pilota "Laboratorio rurale di integrazione e cooperazione" (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

22. Al fine di sostenere le aziende agricole permettendo l'internazionalizzazione di imprese della filiera agro-alimentare regionale, è istituito un fondo con dotazione di euro 200.000 per l'anno 2023, finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che attuino un progetto diretto ad ottenere la certificazione kosher e halal degli alimenti dalle stesse prodotti. I contributi hanno la finalità di fornire alle imprese un sostegno economico per la realizzazione di progetti di investimento con lo scopo di creare una filiera agro-alimentare regionale dei prodotti kosher e halal e sviluppare il suo processo di certificazione e internazionalizzazione. I contributi sono concessi secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

23. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2022, n. 8 (Aiuti all'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS)), è aggiunta la seguente:

"b bis) contributi a favore dell'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) per le spese sostenute per l'attuazione di programmi aggiuntivi di raccolta dati di interesse regionale funzionali alla selezione e al miglioramento del bestiame di cui alla lettera a) ed azioni di accompagnamento sulle razze locali a rischio di estinzione di cui all'articolo 30, comma 7, lettera e), del regolamento UE n. 2022/2472.".

24. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 500.000 a favore della OP Unione pastori Nurri, quale contributo straordinario per l'attuazione di un accordo di programma e relativa procedura fast track - Contratto di sviluppo CDS 001066 - finalizzati all'attivazione di investimenti nella Sardegna centrale, settore agro-alimentare (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

25. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 5.000.000 per l'abbattimento dell'IRAP alla distribuzione organizzata sarda sulla base dell'incremento dei volumi d'affari delle produzioni sarde rispetto agli anni precedenti, al fine di favorire il consumo dei prodotti sardi provenienti da filiere 100 per cento sarde. Le modalità attuative della presente disposizione sono definite con deliberazione della Giunta regionale (missione 14 - programma 02 - titolo 1).

26. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della filiera brassicola di qualità, in analogia a quanto previsto dall'articolo 5, comma 35, della legge regionale n. 40 del 2018, è autorizzata ad erogare un premio ai cerealicoitori che aderiscono ad un accordo di filiera e che coltivano e producono orzo distico destinato alla produzione della birra. La Regione è altresì autorizzata ad erogare ai birrifici artigianali e agricoli che aderiscono all'accordo di filiera di cui al presente comma, aiuti finalizzati a investimenti per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti di trasformazione e commercializzazione. Il premio ai cerealicoitori è erogato secondo le disposizioni del regolamento n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Gli aiuti ai birrifici sono erogati secondo le disposizioni del regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono definite le modalità attuative degli interventi. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 2.500.000, di cui euro 1.500.000 per le spese correnti (missione 16 - programma 01 - titolo 1) ed euro 1.000.000 per le spese in conto investimenti (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

27. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 destinata alla concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole produttrici di carciofi localizzate nei Comuni di Viddalba, Valledoria e Santa Maria Coghinas per il ristoro dei danni causati dagli eventi atmosferici verificatisi nel corso degli anni 2020 e 2021. Con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

28. Le economie non impegnate derivanti dalle risorse stanziate dalla legge regionale n. 17 del 2021, articolo 1, sono prioritariamente destinate a coprire i danni agli immobili e alle strutture (quali, a titolo esemplificativo fienili, capannoni) delle aziende agricole professionali (IAP) danneggiate dagli incendi del luglio 2021 del Montiferru-Planargia e Alta Marmilla.

29. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.500.000 per la concessione di un contributo straordinario a risarcimento dei danni alle colture, in favore delle attività agricole danneggiate dagli incendi verificatisi nel territorio del Sarrabus nel mese di agosto 2023 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

30. Al fine di permettere il ripristino funzionale delle opere e l'avvio delle attività dell'attrezzamento irriguo del territorio di Ballao, nelle more del completamento dell'iter procedurale previsto dall'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), è concesso, per l'anno 2023, al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale un finanziamento straordinario di euro 370.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

31. Per far fronte ad interventi del Piano regionale di bonifica e riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2008, finalizzati ad un più efficiente utilizzo della risorsa idrica è autorizzata, a favore dei consorzi di bonifica della Sardegna, la spesa complessiva di euro 15.000.000, di cui euro 13.000.000 per l'anno 2023 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Una quota pari a euro 3.000.000 delle risorse di cui al precedente capoverso, in ragione di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è destinata ad interventi urgenti ed imprevisti. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, individua gli interventi sulla base delle esigenze manifestate dagli enti di bonifica e delle valutazioni tecniche degli uffici, tenuto conto degli obiettivi strategici (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

32. Al fine di garantire la realizzazione di interventi di sostituzione delle condotte consortili del distretto irriguo della Bassa Valle del Coghinas, è concesso, per l'anno 2023, a favore del Consorzio di bonifica del Nord Sardegna, un finanziamento straordinario di euro 4.300.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

33. Al fine di garantire l'adeguamento delle condotte irrigue della piana di Pula, è concesso, per l'anno 2023, a favore del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, un finanziamento straordinario di euro 6.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

34. All'articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. I consorzi di bonifica, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, possono prevedere l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa a favore dei consorzi con contratti a tempo determinato per almeno trecentonovanta giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese quelle incluse nei contratti già definiti e in essere.";

b) il comma 11 bis è sostituito dal seguente:

"11 bis. I posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV), mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al comma 11 e secondo l'ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Al fine della copertura dei posti previsti nel POV, al personale coinvolto in tali processi i consorzi di bonifica garantiscono adeguati percorsi di formazione professionale e certificazione delle competenze. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione trovano copertura nei finanziamenti della Regione stanziati annualmente per l'assunzione del personale avventizio. Il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile.".

35. Nel comma 11 della legge regionale n. 6 del 2008, come modificato dal comma 34, lettera a) del presente articolo, il termine relativo agli "ultimi cinque anni" è riferito alla data di entrata in vigore della presente legge, e i "contratti già definiti e in essere" sono quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Nel comma 11 bis della legge regionale n. 6 del 2008, come introdotto dal comma 34, lettera b), del presente articolo, ai fini della determinazione dei posti vacanti si considerano le cessazioni intervenute a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

37. I consorzi di bonifica, al fine di consentire il risanamento finanziario, possono ripianare la propria esposizione bancaria pregressa e strutturale nel periodo decorrente dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, sulla base di quanto accertato dall'istituto tesoriere. I consorzi di bonifica interessati provvedono all'abbattimento della quota costante annua attraverso la destinazione di entrate libere derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie, ivi compresi eventuali contributi straordinari. La quota eventualmente non abbattuta è recuperata mediante incremento dell'importo dei ruoli correlati ai costi di funzionamento dell'ente emessi per l'anno e ripartiti in ragione degli indici di beneficio di cui al piano di classifica vigente regolarmente approvato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 6 del 2008. La SFIRS è autorizzata ad attivare strumenti finanziari a favore dei consorzi che ne facciano richiesta sotto forma di garanzia o prestiti per favorire il miglioramento della loro situazione finanziaria. Per le condizioni dei prestiti si fa riferimento alle migliori condizioni di mercato. I consorzi di bonifica interessati provvedono al pagamento delle rate vincolando quota parte degli incassi dei ruoli istituzionali annuali fino alla concorrenza dei relativi importi previsti per l'anno di competenza. Le modalità attuative della presente disposizione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie e varie in materia di ambiente e territorio

1. Per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa relativa ai contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009) e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di ulteriori euro 2.000.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

2. Al fine di garantire l'applicazione del meccanismo di premialità-penalità ai comuni della Sardegna in funzione delle percentuali di raccolta differenziata conseguite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016) è incrementata, per l'anno 2023, di euro 6.000.000 (missione 09 - programma 03 - titolo 1).

3. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 7.000.000 al fine di consentire il completamento della rete impiantistica regionale di trattamento dei rifiuti urbani (missione 09 - programma 03 - titolo 2).

4. Al fine di assicurare l'idonea gestione dei siti della Rete Natura 2000 e di attuare le necessarie misure di conservazione di habitat e specie, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 5 del 2016, relativa alle spese per la gestione della Rete Natura 2000 e alla concessione di contributi ai soggetti/enti gestori, è incrementata, per l'anno 2023, di euro 500.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

5. É autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 300.000 a favore del Comune di Ozieri per gli interventi di bonifiche ambientali e per il completamento della struttura per la realizzazione del progetto di sviluppo del Polo formativo per la filiera del cavallo "HGE Academy Sardegna" al fine di soddisfare i significativi fabbisogni professionali espressi dalla filiera legata al mondo del cavallo e delle filiere produttive correlate quali turismo, artigianato e servizi e sostenere lo sviluppo territoriale e lavorativo con standard di qualità adeguati (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

6. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa straordinaria di euro 480.000 da destinarsi al potenziamento della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, così ripartita:

a) euro 400.000 in spese correnti, quale contributo straordinario da destinarsi ai Centri di recupero o per il primo soccorso della Rete effettivamente operanti sul territorio (missione 09 - programma 05 - titolo 1);

b) euro 50.000 per la stipula di accordi con università e centri di ricerca per attività di supporto scientifico al coordinamento regionale della Rete (missione 09 - programma 05 - titolo 1);

e) euro 30.000 per spese destinate all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

7. L'autorizzazione di spesa relativa alle attività di prevenzione fitosanitaria e di lotta contro gli insetti e organismi nocivi per la salvaguardia delle piante forestali è incrementata, per l'anno 2023, di euro 1.035.000 al fine di contrastare le infestazioni dei lepidotteri defogliatoli della sughera (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

8. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa straordinaria di euro 150.000 da destinarsi l'attuazione del Programma Man and Biosphere - MAB dell'UNESCO, per la valorizzazione del territorio regionale anche al fine dell'apertura verso scenari transfrontalieri (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

9. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa straordinaria di euro 200.000 per l'incremento delle risorse destinate alle province per l'attività censuaria sulle specie lepre sarda, coniglio selvatico e pernice sarda svolte nelle zone autogestite di caccia nella stagione primaverile ed estiva 2023 (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

10. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 10 (Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) è inserito il seguente: "Art. 17 bis. (Rinvio a piani e a regolamenti)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge è fatto obbligo il rispetto dei piani e dei regolamenti delle aree protette esistenti nel territorio della Regione.".

11. Per l'anno 2023, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 8, della legge regionale n. 1 del 2023 è incrementata di euro 2.850.000 (missione 09 - programma 01 - titolo 1).

12. È autorizzato, per l'anno 2023, l'incremento di euro 3.900.000 del fondo di rotazione di cui all'articolo 16, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2023 (missione 09 - programma 01 - titolo 3) destinato alla progettazione di interventi di difesa costiera e di riqualificazione a favore degli enti locali per l'affidamento di incarichi professionali, in ragione di:

a) euro 1.300.000 a favore del Comune di Pula, per la progettazione delle opere di mitigazione dei fenomeni di erosione costiera e tutela del compendio archeologico e morfologico di Nora-Torre di Sant'Efisio;

b) euro 600.000 a favore del Comune di Alghero, per la progettazione delle opere di difesa costiera del litorale urbano di Alghero da San Giovanni al porto di Fertilia;

e) euro 2.000.000 a favore dei comuni beneficiari di cui all'avviso dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente pubblicato sul BURAS n. 32/2023.

13. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 250.000 da destinarsi a spese per la gestione della Rete dei parchi e delle aree protette della Sardegna, così ripartita:

a) euro 10.000 per spese finalizzate all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento della rete (missione 09 - programma 05 - titolo 2);

b) euro 40.000 per la stipula di accordi e convenzioni con università, agenzie, enti e centri di ricerca o gli stessi enti facenti parte della rete ai fini di sviluppo di attività di carattere tecnico-scientifico nelle attività della rete (missione 09 - programma 05 - titolo 1);

e) euro 200.000 quale contributo a favore degli enti costituenti la Rete dei parchi e delle aree naturali protette della Sardegna (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

14. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 150.000 da destinarsi ad iniziative sperimentali a tutela e salvaguardia di specie ed habitat marini (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

15. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 2.200.000 a favore del Comune di Cagliari, quale contributo straordinario per l'attuazione di un accordo di programma tra le istituzioni interessate, al fine di promuovere la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area verde ricompresa tra il Polo universitario di viale Fra Ignazio, la via Don Bosco e il viale Merello nel centro storico di Cagliari (missione 09 - programma 01 - titolo 2).

16. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 850.000 al fine di consentire il perfezionamento, la gestione e il costante aggiornamento del Sistema informativo regionale ambientale della Sardegna (SIRA Sardegna), in particolare, euro 250.000 per le spese correnti (missione 09 - programma 02 - titolo 1), ed euro 600.000 per le spese in conto capitale (missione 09 - programma 02 - titolo 2).

17. Al fine di consentire il perfezionamento, la gestione e per esplicare appieno le funzioni di coordinamento, supporto e indirizzo dell'Ufficio di coordinamento della Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 12, della legge regionale n. 5 del 2016, per l'anno 2023 è ridotta di euro 140.000 e per l'anno 2024 è incrementata di pari importo (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

18. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 341.000 da destinarsi allo scorrimento della graduatoria vigente degli enti beneficiari ammessi al finanziamento di progetti finalizzati alla cura e valorizzazione di beni comuni, destinato agli enti pubblici titolari di Centri di educazione ambientale e alla sostenibilità (CEAS) accreditati e non accreditati, annualità 2023 (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

19. E autorizzata, per l'anno 2023 la spesa di euro 500.000, e per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la spesa di euro 1.000.000, a favore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) quale incremento del contributo funzionale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Bilancio di previsione 2023-2025), (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

20. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 20.000 a favore della Guardia costiera ausiliaria Odv Budoni per l'acquisto di assorbenti in fibra di polipropilene, da utilizzare in caso di sversamenti di oli, idrocarburi, oc/df, chimici aggressivi e liquidi generici, sia sul suolo che sulle acque, e di kit antisversamento (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

21. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 330.000 quale contributo a favore del Comune di Isili per la realizzazione dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al progetto definitivo-esecutivo denominato "Realizzazione di un canale in località Zaurrai a salvaguardia del centro abitato" (missione 09 - programma 01 - titolo 2).

22. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'ulteriore spesa di euro 200.000 in favore dell'Agenzia regionale FoReSTAS per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale n. 48 del 2018 (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

23. Al fine di consentire una più efficace realizzazione del piano di gestione in un adeguato numero di spiagge soggette annualmente ad attività di gestione della Posidonia, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2023, pari a euro 250.000 per l'anno 2023, per attività finalizzate a studi, sperimentazioni, monitoraggi e redazione del Piano di gestione della posidonia secondo quanto previsto all'articolo 1, commi 10 e 11, della legge regionale 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata), è rideterminata in euro 250.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 01 - titolo 1).

24. Dopo il comma 2 dell'articolo 84 della legge regionale n. 9 del 2023, sono inseriti i seguenti: "2 bis. Al fine di assicurare il compiuto assolvimento degli adempimenti inerenti alla Rete unica regionale (RUR) e, per effetto del comma 2, il corretto passaggio di competenze dalla Direzione generale della Protezione civile all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), è assegnata alla Direzione generale della protezione civile la gestione transitoria delle attività amministrative e contabili già avviate a valere sull'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 6, comma 16, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, sino a conclusione della gestione inerente agli impegni di spesa dalla stessa assunti.

2 ter. Le rimanenti risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa destinate e non impegnate, nonché le eventuali risorse per le quali non è stato possibile disporre il pagamento, sono trasferite all'ARPAS al fine di consentire i necessari adempimenti e garantire, senza interruzioni, il corretto funzionamento della RUR (missione 09 - programma 02 - titolo 1).".

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di protezione civile

1. Le risorse di cui all'articolo 16, comma 14, della legge regionale n. 1 del 2023, possono essere destinate ad interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione di immobili destinati ad attività di protezione civile.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale n. 1 del 2023 è ridotta di euro 1.000.000 per l'anno 2023, per finanziare i seguenti interventi:

a) euro 500.000 quale incremento delle risorse destinate ai comuni montani per l'acquisto di mezzi spazzaneve e spargisale (missione 09 - programma 01 - titolo 2);

b) euro 500.000 quale incremento delle risorse per l'acquisto di mezzi per il potenziamento delle attività antincendio e di protezione civile (missione 11 - programma 01 - titolo 2).

 

     Art. 12. Disposizioni in materia di programmazione e competitività

1. Per la valorizzazione e il potenziamento dell'attrattività scientifica del sito di Sos Enattos in Lula, in coerenza con la candidatura ad ospitare l'Einstein Telescope, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 10.000.000 a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per lo sviluppo del laboratorio SarGrav e le infrastrutture dedicate ai progetti avviati (missione 14 - programma 03 - titolo 2).

2. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 6.500.000 a favore della Fondazione Mont'e Prama destinata al completamento del Grande progetto Mont'e Prama per accelerare gli interventi di infrastrutturazione e valorizzazione del sistema archeologico integrato culturale del Sinis (missione 05 - programma 01 - titolo 2).

3. È autorizzata, per l'anno 2023, quale acconto per l'annualità 2024, la spesa di euro 600.000 a favore della Fondazione Sardegna Film commission al fine di garantire la prosecuzione del progetto Nuova animazione in Sardegna (NAS), (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

4. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 10.000.000 a valere sulle risorse nella disponibilità della società SFIRS Spa quale finanziamento per lo scorrimento della graduatoria del bando "Aiuti alle imprese per la competitività (T3)" di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 8/19 del 20 febbraio 2018, destinato alle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

5. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 250.000 a favore dell'Istituto di ricerca genetica e biomedica del CNR quale cofinanziamento del progetto denominato "Identificazione e validazione di RNA non codificanti funzionalmente rilevanti nello switching dell'emoglobina, come potenziali bersagli terapeutici per il trattamento della (3-talassemia" (missione 14 - programma 03 - titolo 1).

6. É autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 440.000 finalizzata al sostenimento di spese legali e di maturazione dei compensi spettanti ai soggetti gestori dei fondi di rotazione, in forza delle convenzioni in essere (missione 14 - programma 1 - titolo 1).

7. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 11.288,06 per il completamento delle attività inerenti ai Progetti di filiera e di sviluppo locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati (PFSL), ai sensi della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), articolo 2, commi 37 e 38, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 50/10 del 21 dicembre 2012, e successive modifiche ed integrazioni e n. 38/22 del 18 settembre 2013 (missione 14 - programma 01 - titolo 2).

8. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la spesa di euro 4.000.000 a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2022 per il supporto alle comunità di progetto, in favore dei soggetti attuatoli dei progetti di sviluppo territoriale e degli interventi programmati nell'ambito della programmazione territoriale e della Strategia nazionale aree interne (SNAI), per il funzionamento dei relativi uffici unici. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, definisce le modalità attuative della presente disposizione, tenendo conto del supporto già fornito per l'annualità 2022 (missione 14 - programma 01 - titolo 1) [5].

 

     Art. 13. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 14 del 2015 e alla legge regionale n. 5 del 2016 in materia di consorzi di garanzia fidi

1. Alla legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi), e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "anche a titolo di ristoro dei costi da essi sostenuti per lo svolgimento delle attività amministrative connesse all'attuazione della presente legge";

2) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole "di finanza diretta" è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa approvata annualmente e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale, le risorse ed i relativi interessi possono essere destinati anche al riconoscimento ai Confidi dei costi da essi sostenuti per lo svolgimento di attività prettamente amministrative connesse all'utilizzo dei fondi in adempimento alla medesima legge di assegnazione;";

b) all'articolo 2:

1) nel comma 2 le parole "destinato all'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi" sono soppresse;

2) dopo la lettera e) del comma 3 è aggiunta la seguente:

"e bis) i criteri e le modalità uniformi nella determinazione ed erogazione ai Confidi dei ristori dei costi da essi sostenuti per lo svolgimento di attività amministrative connesse all'attuazione della presente legge e strettamente connessi all'utilizzo delle risorse del Fondo unico.".

2. All'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 19:

1) al primo capoverso è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa approvata annualmente e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale, le risorse ed i relativi interessi possono essere destinati anche al riconoscimento ai Confidi dei costi da essi sostenuti per lo svolgimento di attività prettamente amministrative connesse all'utilizzo dei fondi in adempimento alla medesima legge di assegnazione.";

2) nel secondo capoverso le parole da "La Giunta regionale" fino alle parole "e da stanziamenti di bilancio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con deliberazione stabilisce i criteri, i requisiti per l'accesso, le modalità di intervento del fondo, che può essere alimentato dalle restanti somme ancora giacenti presso ISMEA, da fondi SFIRS, da risorse giacenti presso altri fondi già istituiti per il credito in agricoltura e da stanziamenti del bilancio regionale, e i criteri e le modalità uniformi nella determinazione ed erogazione ai Confidi dei ristori dei costi da essi sostenuti per lo svolgimento di attività amministrative connesse all'attuazione delle presente legge e strettamente connessi all'utilizzo delle predette risorse.";

b) dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

"19 bis. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 a favore delle aziende operanti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione ai sensi del comma 19 (missione 16 - programma 01 - titolo 2).".

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di artigianato, turismo e commercio

1. È autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 21.000.000 per la concessione di contributi alle imprese artigiane di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 48 del 2018, e successive modifiche e integrazioni, quanto a euro 20.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale (missione 14 - programma 01 - titolo 2) ed euro 1.000.000 per la concessione di contributi in conto interessi e per i relativi oneri istruttori (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

2. È autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa complessiva di euro 4.050.000, di cui euro 3.600.000 per la concessione di contributi in conto capitale (missione 14 - programma 01 - titolo 2) ed euro 450.000 per la concessione di contributi in conto interessi e per i relativi oneri istruttori (missione 14 - programma 01 - titolo 1), al fine dell'espletamento del pregresso maturato relativo alla concessione di contributi alle imprese artigiane di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 48 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni.

3. È autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 21.000.000 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 22 del 2022, al fine della concessione di contributi alle imprese commerciali, quanto a euro 20.500.000 per la concessione di contributi in conto capitale (missione 14 - programma 02 - titolo 2) ed a euro 500.000 per i relativi oneri istruttori (missione 14 - programma 02 - titolo 1).

4. A seguito delle ulteriori autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 3 possono presentare domanda di agevolazione le imprese artigiane in possesso dei requisiti richiesti alla data del 12 luglio 2023 e le imprese del commercio in possesso dei requisiti richiesti alla data del 5 ottobre 2023.

5. Per le finalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Legge finanziaria 2005), è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.656.000 quale rimborso del contributo alle spese relative all'anno 2016 per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni e alle province (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

6. Le risorse iscritte nel bilancio 2023-2025 ai sensi della legge regionale 5 agosto 2015, n. 21 (Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna), sono destinate, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, alla stipula di un contratto biennale con le società sportive professionistiche Cagliari calcio, Dinamo Sassari, Olbia Calcio e Torres Calcio finalizzato alla realizzazione e veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2023, tabella D, rigo "Contributo ai comuni per organizzazione eventi di capodanno" è incrementata, per l'anno 2023, di euro 1.500.000 (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

8. Al comma 3 dell'articolo 147 della legge regionale n. 9 del 2023 la parola "Assessore" è sostituita con la parola: "Assessorato", e dopo le parole "esercizio delle funzioni" sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2024".

9. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 200.000 a favore del Comune di La Maddalena, in qualità di capofila dell'associazione Rete Porti Sardegna, per l'attività di promozione del turismo nautico e della portualità turistica sarda (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

10. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.300.000 a favore dei soggetti beneficiari della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), per le manifestazioni di grande interesse turistico, "Cartellone dello spettacolo e della cultura", per l'anno 2020, di cui alle determinazioni del direttore del Servizio supporti direzionali e trasferimenti, dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio n. 1352 del 1° dicembre 2020, n. 1373 del 4 dicembre 2020 e n. 1480 del 22 dicembre 2020, successivamente revocate in conseguenza della sentenza del TAR Sardegna n. 598/2021, che abbiano regolarmente svolto e rendicontato nei termini di legge l'attività oggetto del finanziamento e che siano stati esclusi, o inseriti con minore importo, nella nuova graduatoria dei beneficiari pubblicata il 20 luglio 2022 dal commissario ad acta nominato dalla Prefettura di Cagliari, in attuazione della medesima sentenza. Considerati il lungo tempo trascorso e la particolare gravità del danno subito in piena emergenza Covid-19, gli organismi beneficiari hanno diritto, al netto di eventuali somme già incassate, alla liquidazione della somma concessa in base alle citate determinazioni (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

11. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 250.000 per lo scorrimento della graduatoria approvata dal commissario ad acta e pubblicata in data 29 luglio 2022, a favore dei beneficiari dei contributi banditi dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio come disposto dalla legge regionale n. 7 del 1955, articolo 1, comma 1, lettera c) "Cartellone dello spettacolo e della cultura", a seguito dell'annullamento della graduatoria originaria effettuata dalle sentenze TAR Sardegna n. 598/2021 e n. 3/2022 (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

12. I termini per la presentazione dei rendiconti relativi ai contributi di cui alla legge regionale n. 7 del 1955, articolo 1, comma 1, lettera c), Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico "Cartellone delle manifestazioni folkloristiche e tradizionali", annualità 2020 e prorogati al 2021, sono stabiliti al 31 dicembre 2022.

13. Al fine di sviluppare un'offerta turistica identitaria integrata con le produzioni locali e la valorizzazione del territorio a fini turistico-ricettivi, la Giunta regionale predispone un programma di finanziamento a favore degli enti locali e dei privati attraverso l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazione di alberghi diffusi e ospitalità diffusa avverso il recupero e la riqualificazione degli immobili situati nelle zone omogenee A. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 7.500.000 (missione 07 - programma 01 - titolo 2).

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di lavoro

1. È autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 8.000.000 quale integrazione della dotazione finanziaria dell'avviso pubblico a sportello dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, relativo all'anno 2023, avente ad oggetto la concessione di aiuti finalizzati al sostegno dell'occupazione nella filiera turistica (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

2. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 6.000.000 quale integrazione della dotazione finanziaria dell'avviso pubblico dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, avente ad oggetto il finanziamento di percorsi formativi volti alla certificazione di profili inseriti nel Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ) rispondenti ai fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro in ambito regionale (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

3. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 500.000 per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio), (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

4. Il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), che sia stato assunto previo espletamento di concorso pubblico, a valere sulle risorse statali del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro e che, al fine di assicurare un adeguato supporto alle attività propedeutiche al conseguimento degli obiettivi istituzionali di ASPAL, sia stato assegnato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 1 del 1977, alla L.R. n. 26 del 1985, alla L.R. n. 32 del 1988, alla L.R. n. 31 del 1998, alla L.R. n. 7 del 2005, alla L.R. n. 3 del 2009 e alla L.R. n. 2 del 2016), o dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per almeno due anni presso l'Amministrazione regionale, è trasferito nei ruoli dell'Amministrazione e assegnato alle direzioni generali presso cui ha precedentemente prestato servizio. Al personale trasferito è garantito il mantenimento integrale del trattamento economico fisso e continuativo, giuridico e previdenziale in godimento. Non si procede al trasferimento in caso di formale opposizione del dipendente manifestata alla Direzione generale del personale e riforma della Regione entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 4.000.000 per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 38, della legge regionale n. 48 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

6. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 460.000 per la prosecuzione del Programma pluriennale degli interventi finalizzati all'occupazione, al superamento della precarietà ed all'inclusione sociale di cui al Progetto Lavor@bile, previsto dall'articolo 8, comma 46, della legge regionale n. 48 del 2018 (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

7. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 165.000 per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 22 del 2020, come modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 30 del 2020 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

8. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 96.000 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 22 del 2020 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

9. Al fine di proseguire gli interventi di politica attiva del lavoro è autorizzata, per l'anno 2023 quale anticipazione per l'anno 2024, la spesa di euro 732.000 in favore dell'ASPAL, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 9 (Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019)), da trasferire ai comuni già beneficiari della medesima misura (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

10. Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 12, comma 10, della legge regionale n. 1 del 2023 è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 28, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), relativa alle spese destinate al progetto del consorzio regionale Alimentis è incrementata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 100.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

12. Per le finalità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (L'emigrazione), è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 quale incremento dei contributi annuali per il funzionamento e le attività (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

13. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 120.000 quale contributo straordinario all'Istituto dei ciechi della Sardegna, per la realizzazione di un osservatorio regionale sulla disabilità visiva (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

14. A decorrere dall'anno 2023, al fine di omogenizzare le consistenze dei fondi di progressione dell'ASPAL e garantire, a far data dal 1° gennaio 2023, lo scorrimento della graduatoria per le progressioni annualità 2021-2023, l'ASPAL è autorizzata ad incrementare il fondo contrattuale per le progressioni professionali di euro 1.535.700,77 annui, al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante incremento del contributo di funzionamento dell'ASPAL (missione 15 - programma 01 - titolo 1).

15. Per la realizzazione di percorsi formativi altamente professionalizzanti nei settori caratterizzanti dell'economia della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare i seguenti interventi, mediante avvisi pubblici rivolti alle agenzie formative:

a) accademie di formazione, per un importo pari ad euro 8.500.000 per l'anno 2023 (missione 15 - programma 02 - titolo 1);

b) Centro di formazione arti varie, per un importo pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023 (missione 15 - programma 02 - titolo 1).

16. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, definisce i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 15.

17. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 in favore delle associazioni di categoria degli artigiani maggiormente rappresentative operanti in Sardegna, per l'attivazione di piani formativi finalizzati all'accrescimento delle opportunità di accesso delle imprese sarde ai mercati intemazionali, anche mediante un approccio di filiera produttiva che coinvolga più soggetti distribuiti nell'intero territorio regionale. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, definisce i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento (missione 15 - programma 02 - titolo 1).

18. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 400.000 comprensiva dell'acconto per l'anno 2024, in favore del Comune di Gadoni (in qualità di capofila) per la realizzazione di un Programma sperimentale di formazione nel sito minerario di Funtana Raminosa, rivolto ai giovani del territorio al fine acquisire le necessarie competenze per valorizzare l'attrattore turistico ambientale della miniera e dei territori limitrofi dei Comuni di Desulo, Aritzo, Beivi e Tonara (missione 15 - programma 02 - titolo 1).

19. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 200.000, quale acconto per l'anno 2024, in favore dell'Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano per l'attivazione di percorsi formativi, inerenti al settore agro-alimentare, finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle tipicità del territorio dell'Unione dei comuni (missione 15 - programma 02 - titolo 1).

20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 19, della legge regionale n. 1 del 2023 è incrementata, per l'anno 2023, di euro 1.000.000 (missione 15 - programma 02 - titolo 1).

21. Ad integrazione dell'attività di formazione, nell'ambito dell'attivazione di politiche attive del lavoro in favore di disoccupati, è riconosciuto un contributo sino ad un massimo di euro 800 quale ristoro delle spese per la frequenza delle attività formative. Per tale finalità è autorizzata per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

22. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la spesa di euro 2.640.000 per l'erogazione di un'indennità ad integrazione del reddito a favore dei lavoratori delle aree di crisi complessa della Sardegna, percettori della mobilità in deroga erogata ai sensi all'articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). L'importo dell'indennità non deve essere superiore a 500 euro mensili per ogni mese di mobilità in deroga percepita dal lavoratore. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

23. La dotazione finanziaria annuale relativa ai contributi, concorsi e sussidi agli istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti che svolgono attività assistenziale a favore dei lavoratori (legge regionale 14 novembre 1956, n. 29 (Contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori) e articolo 8, comma 35, legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017)), è incrementata, a decorrere dall'anno 2023, di euro 200.000 (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

24. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), in materia di contributi in conto occupazione in favore delle cooperative sociali iscritte alla sezione B, è autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 da destinare alla copertura finanziaria dell'avviso pubblico a sportello relativo all'annualità 2023 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

25. Al fine di dare compiuta attuazione e di definire la volontà espressa dal legislatore in merito a quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2018, il personale già operante nel comparto della formazione professionale ai sensi della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), dipendente di agenzie formative e titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro la data del 31 dicembre 2012, e che abbia inoltrato regolare istanza al competente Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro la data del 31 dicembre 2018, è iscritto, previa verifica del possesso dei requisiti, alla lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008). Non sono iscritti alla lista speciale ad esaurimento coloro che si siano dimessi dall'ente o agenzia formativa che abbiano, in precedenti procedure, beneficiato di specifici incentivi pubblici istituiti per l'esodo dal comparto della formazione professionale. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono quantificati in euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024 (missione 15 - programma 02 - titolo 1).

26. Al comma 3 dell'articolo 99 della legge regionale n. 9 del 2023, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2024".

27. La dotazione finanziaria annuale relativa ai contributi per garantire le attività e le iniziative delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico-sociale della Regione (legge regionale 28 aprile 1978, n. 31 (Erogazione di contributi per favorire le attività delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico sociale regionale e modifiche della L.R. 27 dicembre 1968, n. 49) e articolo 63, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Legge finanziaria 1991)), è incrementata a decorrere dall'anno 2023, di euro 200.000 (missione 15 - programma 01 - titolo 1).

28. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 150.000 in favore delle Case circondariali di Uta e Bancali per l'attivazione dei percorsi riabilitativi e formativi attraverso la predisposizione di laboratori di sartoria, parrucchieri e acconciatori rivolti alle detenute e ai detenuti (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

29. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 300.000 in favore dell'Istituto penale minorile di Quartucciu per il progetto, l'allestimento e il funzionamento di laboratori professionalizzati (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

30. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 60.000 per le finalità di cui all'articolo 12, comma 11, della legge regionale n. 1 del 2023 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

31. È autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 in ragione di euro 1.000.000 in favore delle aziende con codice Ateco 10.39.00 (Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi) ed euro 1.000.000 in favore delle aziende con codice Ateco 01.63.00 (Attività successive alla raccolta), per le finalità di cui all'articolo 12, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2023 (missione 16 - programma 01- titolo 1).

32. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.000.000 per la prosecuzione dell'intervento, di cui all'articolo 10, comma 16, lettera e), della legge regionale n. 17 del 2021 in favore dei comuni della Sardegna aventi popolazione non inferiore ai 25.000 abitanti (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

33. Le spese ammissibili a rendicontazione dei contributi stanziati annualmente a favore degli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 32, comma 4, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (Legge finanziaria 1997), sono quelle sostenute per l'espletamento degli scopi istituzionali stabiliti dai rispettivi statuti sociali.

34. È autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa complessiva di euro 15.000.000 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), relativi al Fondo "(R)ESISTO" (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

35. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2022, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024.

36. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.000.000 in favore della Caritas diocesana di Cagliari, per l'attivazione di interventi finalizzati all'integrazione socio-economica, culturale e abitativa degli immigrati, comprese le etnie minoritarie (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

37. Al personale impiegato nel servizio di guardiania e di governo dei cavalli dell'Azienda e del Centro di riproduzione equina siti in località Su Pardu in Ozieri e del centro di Foresta Burgos è garantita la clausola sociale con l'obbligo, per l'impresa che subentra nell'esecuzione del servizio, di assicurare i livelli occupazionali tramite l'assunzione dei lavoratori già alle dipendenze nell'impresa uscente alle stesse condizioni contrattuali.

 

     Art. 16. Norme in materia di personale dell'Amministrazione regionale, agenzie ed enti del sistema Regione

1. I vincitori dei concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale per 39 posti di funzionario cat. D, area economica finanziaria, e 44 posti di funzionario cat. D, ingegneri, ed arrivati alla fase conclusiva, hanno diritto ad esprimere la preferenza, ai fini dell'assunzione in ruolo, anche per i posti aggiuntivi resi disponibili per lo scorrimento delle stesse graduatorie da parte della medesima Amministrazione regionale, con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/21 del 24 ottobre 2023, ai sensi di quanto previsto, in materia di mobilità interna, dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 33/18 e n. 33/19 del 13 ottobre 2023. È disposta, quindi, la riapertura della fase di acquisizione delle preferenze da parte dei predetti vincitori, in ordine alla graduatoria, prevedendo tra le sedi ed i posti da attribuire anche quelli aggiuntivi. L'Amministrazione regionale provvede a dare applicazione alla presente disposizione e a rettificare tutti gli atti finora eventualmente adottati in contrasto. Dopo la conclusione della fase di attribuzione delle sedi e dei posti ai vincitori sopra indicati, l'Amministrazione regionale prosegue nelle procedure di assegnazione delle sedi e dei posti residui, scorrendo le due graduatorie interessate.

2. Il personale a tempo indeterminato del comparto unico di contrattazione della Regione del sistema Regione attualmente in servizio presso l'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti regionali in posizione di riassegnazione ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2021 o in assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998 è trasferito a domanda nell'amministrazione dove presta servizio entro trenta giorni dall'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale o dal suo aggiornamento sulla base dei contingenti definiti nel medesimo Piano o nel suo aggiornamento. A tali trasferimenti che non gravano sulla capacità assunzionale dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti regionali e non determinano economie assunzionali per gli enti cedenti, si fa fronte con l'utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili destinate alle assunzioni di personale nei rispettivi bilanci, annualità 2023-2025. Al personale trasferito è garantito il mantenimento integrale del trattamento economico fisso e continuativo, giuridico e previdenziale in godimento.

3. Il comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2023 è abrogato.

4. Il termine di efficacia delle graduatorie dei concorsi dell'Amministrazione regionale e degli enti e agenzie del sistema Regione, previsto dall'articolo 54, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42/2021, è confermato in tre anni dalla data della loro pubblicazione sul BURAS.

5. L'importo di euro 3.199.000 di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2022, come modificato dall'articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2023, è integrato di euro 319.000 annui, a decorrere dall'anno 2023 (missione 20 - programma 03 - titolo 1).

6. Al personale transitato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alla legge regionale n. 5 del 2017, alla legge regionale n. 6 del 2017, alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 12 del 2007), si applica il riconoscimento di anzianità previsto dall'articolo 87, comma terzo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale).

7. Fermo restando il possesso del requisito della laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea prescritto dalle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alla dirigenza, l'anzianità maturata ai sensi del comma 6 nella qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea vale quale requisito di ammissione alle procedure di accesso alla dirigenza di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998.

8. Alla legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28:

1) al comma 4 bis dopo le parole "di cui al comma 4", sono aggiunte le seguenti: "e di direttore di ufficio speciale";

2) dopo la lettera c) del comma 4 ter è aggiunta la seguente: "c bis) alla protezione dei dati personali.";

b) al comma 4 bis dell'articolo 29 le parole "di cui agli articoli 25 e 26" sono sostituite dalle seguenti: "di direttore di servizio e di direttore di ufficio speciale, e di coordinatore dell'unità di progetto".

9. Al fine di omogeneizzare la consistenza del fondo per le progressioni professionali e garantire in misura omogenea al comparto Regione i transiti del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, è autorizzata la spesa di euro 1.150.000 da mettere a disposizione della contrattazione collettiva dell'area CFVA, a decorrere dall'anno 2023 (missione 20 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 17. Iscrizione al FITQ del personale in servizio al 22 gennaio 2022

1. I commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 119 della legge regionale n. 9 del 2023 si applicano anche nei confronti del personale assunto antecedentemente al 22 gennaio 2022 che non risultava iscritto al FITQ o ad altri fondi integrativi del trattamento pensionistico o previdenziale con contribuzione da parte del datore di lavoro alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17 del 2021. La domanda di iscrizione al FITQ deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono quantificati in euro 2.978.000 a decorrere dall'anno 2024 (missione 20 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 18. Disposizioni finanziarie in materia di pubblica istruzione

1. È autorizzata, per l'anno 2024, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 quale integrazione del contributo a favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per far fronte alle spese di gestione e agli oneri per il personale relativi all'anno scolastico 2023/2024 (missione 04 - programma 01 - titolo 1).

2. È autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 a favore degli enti locali per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni conferite agli stessi enti locali dall'articolo 73, comma 5, lettera c) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, comma 18, della legge regionale n. 1 del 2009 (missione 04 - programma 06 - titolo 1).

3. È autorizzata, per l'anno 2023, quale acconto per l'anno 2024, la spesa di euro 1.200.000 a favore delle istituzioni scolastiche statali e non statali paritarie per integrare le risorse necessarie a finanziare gli interventi della "Linea Aiutiamoci" dell'avviso pubblico "Progressi", destinata a promuovere azioni di sostegno psicologico, pedagogico, educativo e di mediazione interculturale degli studenti (missione 04 - programma 02 - titolo 1).

4. È autorizzata, per l'anno 2024, l'ulteriore spesa di euro 100.000 a favore delle Università della terza età della Sardegna a titolo di concorso delle spese necessarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali, di carattere prettamente culturale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della «terza età» in Sardegna), (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023,2024 e 2025 l'ulteriore spesa di euro 60.000 quale contributo agli investimenti alle Università della terza età (missione 04 - programma 04 - titolo 2).

6. È autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 a favore degli enti locali per la gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 12, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Legge finanziaria 2015), (missione 04 - programma 06 - titolo 1).

7. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.170.000 a favore dei comuni, singoli o associati, risultati idonei non beneficiari per carenza di risorse nella procedura pubblica approvata dalla Regione per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di scuolabus omologati per il servizio trasporto scolastico nell'anno 2023 (missione 04 - programma 07 - titolo 2).

8. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.500.000 a favore delle istituzioni scolastiche statali e non statali paritarie per integrare le risorse necessarie a finanziare gli interventi della "Linea Digitiamo!" dell'avviso pubblico "Progressi", destinata a promuovere il rafforzamento delle competenze digitali degli studenti (missione 04 - programma 02 - titolo 1).

9. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa complessiva di euro 50.000 in favore dell'autonomia scolastica "Liceo classico e scientifico Euclide" con sede in Cagliari per la realizzazione del Progetto Astro Sardegna, volto a migliorare e accrescere le conoscenze scientifiche e umanistiche (missione 04 - programma 02 - titolo 1).

10. Al fine di garantire il pieno successo formativo degli studenti capaci e meritevoli privi delle risorse necessarie per portare a compimento il loro ciclo di istruzione universitario è autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 4.100.000 destinata al finanziamento delle borse di studio universitarie (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

11. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera p), della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), è autorizzato, per l'anno 2024, l'incremento di spesa di euro 250.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

12. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 250.000 a favore del Conservatorio di musica di Sassari "Luigi Canepa" e di euro 250.000 a favore del Conservatorio statale di musica di Cagliari "Giovanni Pierluigi da Palestrina" quale contributo per spese di funzionamento (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

13. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 130.000 a favore del Comune di Sassari quale contributo per l'erogazione di sostegni da destinarsi ai 13 Gremì di Sassari, per il loro funzionamento e la realizzazione di progetti di promozione turisti co-culturale (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

14. È autorizzata, a favore dei Comuni di Tresnuraghes, Scano di Montiferro, Sennariolo e Sagama, la spesa complessiva di euro 200.000 per l'anno 2023 e la spesa complessiva di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei laboratori extracurriculari nel polo territoriale scolastico della Planargia. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione (missione 04 - programma 02 - titolo 1).

15. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 3.000.000 per gli ulteriori investimenti nel campo dell'edilizia scolastica a valere sulle risorse dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), (missione 04 - programma 03 - titolo 2).

 

     Art. 19. Altre disposizioni finanziarie

1. Il contributo di funzionamento dell'Agenzia FoReSTAS è incrementato per l'anno 2023 di euro 15.000.000 e per ciascuno degli anni 2024 e 2025 di euro 32.000.000 per essere destinato al maggior costo per i contributi previdenziali del personale operaio conseguente al disconoscimento delle agevolazioni per zone svantaggiate da parte dell'INPS (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

2. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 245.000, quali risorse aggiuntive dell'annualità 2022 da non ricomprendersi tra quelle da assoggettarsi al limite di spesa del trattamento accessorio in virtù della indefettibilità e imprevedibilità delle stesse, al fine di corrispondere i compensi per il lavoro straordinario a favore del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale impegnato a qualunque titolo nelle attività della campagna antincendio 2022 dal 1° giugno 2022 al 7 novembre 2022 (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

3. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 210.000 al fine di costituire un fondo integrativo necessario per il pagamento degli oneri connessi all'attività straordinaria tesa ad assicurare le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), e successive modifiche ed integrazioni, e al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

4. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 600.000 a favore dei comuni ricompresi nelle due nuove aree prototipo della Strategia nazionale aree interne (SNAI) approvate dal Comitato tecnico nazionale aree interne, al fine di favorirne una qualificata partecipazione alla definizione della strategia d'area. Il finanziamento è diretto ad assicurare che ogni comune si doti di un progetto di sviluppo locale che preveda, oltre ai temi tipici della organizzazione e vivibilità del territorio comunale, anche il contributo tecnico e prospettico per la generazione della strategia d'area prevista dal progetto SNAI (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

5. È autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 100.000 a favore dell'Università di Cagliari ed euro 50.000 a favore dell'Università di Sassari per le finalità di cui all'articolo 11, comma 72, della legge regionale n. 48 del 2018 (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

6. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 257.000 quale contributo straordinario in favore degli organismi professionali dello spettacolo dal vivo di seguito elencati che, nell'annualità corrente, non hanno beneficiato del contributo ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), articolo 56. La spesa è così ripartita: Associazione culturale teatrale ARKA (HCE) di Assemini euro 40.000; Associazione Corale Luigi Canepa di Sassari euro 32.500; Associazione Le Compagnie del Cocomero di Sestu euro 42.500; Associazione Le Voci di Astarte di Carloforte euro 20.000; Associazione Rocce Rosse & Blues di Osini euro 122.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

7. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 14 del 2006, è autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 420.000 per l'erogazione dei contributi agli organismi idonei, ma non finanziati, o finanziati parzialmente, per la realizzazione di progetti di promozione della lettura e festival letterari di interesse regionale, nazionale e internazionale (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

8. Nella Tabella D (Contributi e trasferimenti correnti) della legge regionale n. 1 del 2023, come modificata dall'allegato n. 4 della legge regionale n. 9 del 2023, nel rigo relativo all'autorizzazione di spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore della Parrocchia di Sant'Ambrogio di Monserrato, destinata alla "Realizzazione del progetto musicale e culturale denominato "Tra Mille Ostacoli" teso a promuovere attività di avvicinamento alla musica e alle attività teatrali di giovani e meno giovani con la partecipazione anche di soggetti fragili", il riferimento alla "missione 12" è sostituito con il riferimento alla "missione 05".

9. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella D della legge regionale n. 1 del 2023, come modificata dall'allegato 4 della legge regionale n. 9 del 2023, per l'anno 2023 a favore di "Musica sulle Bocche - Jana Project Alghero, Dromos Associazione Dromos Oristano, Festival Ababula Cooperativa Ragazze Terribili Sassari, Rocce Rosse & Blues - Associazione Rocce Rosse & Blues Osini, Sant'Anna Arresi Festival Jazz - Associazione Punta Giara Sant'Anna Arresi, Narcao Blues festival-Associazione culturale Progetto Evoluzione", è da intendersi anche quale rimborso per le attività coerenti con il programma realizzate a decorrere da aprile 2023. L'oggetto dell'intervento è così modificato: le parole "la cui realizzazione deve concludersi entro il 30 ottobre 2024" sono eliminate.

10. Nella tabella E allegata alla legge regionale n. 1 del 2023, come modificata dall'articolo 160 della legge regionale n. 9 del 2023, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nel rigo relativo all'intervento: "CRI, Croce rossa italiana, Comitato di Base - Acquisto mezzi sanitari", le parole "missione 13" e "programma 7" sono sostituite, rispettivamente, con le parole "missione 12" e "programma 07";

b) nel rigo relativo all'intervento: "Comune di Bonorva - Realizzazione di un canile intercomunale", le parole "missione 13" e "programma 7" sono sostituite, rispettivamente, con le parole "missione 18" e "programma 01";

c) nel rigo relativo all'intervento: "Comune di Cagliari - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della sede centrale dell'AVIS Sardegna" le parole "missione 13" e "programma 7" sono sostituite, rispettivamente, con le parole "missione 18" e "programma 01".

11. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 25.000 a favore del Teatro del Segno, quale contributo straordinario ulteriore per l'attività di teatro sociale e per le spese relative al progetto di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

12. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 100.000 in favore delle Case circondariali di Uta e Bancali per l'allestimento di pensiline nell'area di passeggio destinata alle detenute e ai detenuti (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

13. La Regione promuove l'attività di esportazione al di fuori del territorio regionale da parte delle aziende di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei. Al fine di sostenere l'attività delle aziende e dei distretti operanti in Sardegna mediante attività di promozione a livello nazionale e internazionale, in particolare presso la Fiera di Verona denominata Marmomec, tra le più importanti a livello mondiale, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 200.000 destinata ad erogare contributi alle singole aziende o loro distretti. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sono definiti le modalità di attuazione della presente disposizione e i criteri di riparto del contributo (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

14. È autorizzata la spesa di euro 32.445.532 per l'anno 2023, euro 20.139.450 per l'anno 2024 ed euro 8.593.000 per l'anno 2025, per le spese di parte corrente secondo il riparto di cui all'allegato n. 5 (tabella M) alla presente legge. Le risorse stanziate nell'esercizio 2023 valgono anche quali rimborsi per le attività svolte nel corso dell'anno.

 

     Art. 20. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa", come di seguito dettagliati:

a) euro 5.900 derivanti dalla procedura su SardegnaCAT n. rfq_420269 con Ainhoa società cooperativa sociale per il servizio di fornitura della location, allestimento di coffee break e buffet finale per l'organizzazione dell'evento Gemellaggi Terra de Fogu 2023 (missione 11 - programma 01- titolo 1);

b) euro 33.000 derivanti dal contratto prot. 148 del 26 maggio 2023 stipulato tra la Regione autonoma della Sardegna e la dott.ssa Antonella Porcu per attività di supporto e consulenza per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti del territorio regionale coinvolti negli interventi di semplificazione delle procedure complesse nell'ambito del Progetto 1000 esperti del PNRR. CUP E71621004960006 (missione 01 - programma 12 - titolo 1);

c) euro 60.390 derivanti da affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, dei servizi per le attività di "Appalto di servizi per le attività di networking e inserimento attivo per Manager aziendali", a favore della società Agriconsulting gestioni agricole Srl per la prestazione di supporto tecnico specialistico alle colonie penali agricole della Sardegna (missione 12 - programma 04 - titolo 1);

d) euro 183.000 derivanti da contratto rep. n. 69 del 25 ottobre 2023 per l'affidamento del servizio di PM e gestione operativa, di gestione sistemistica-applicativa, manutenzione correttiva, adeguativa, help desk, supporto operativo e personalizzazione moduli della piattaforma di e-procurement Sardegna-CAT del Sistema informativo della Centrale di committenza regionale. CIG 9949331322, a favore della società BravoSolution Spa (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

e) euro 126.751,41 derivanti da contratto quadro CONSIP SPC-2 per servizi di connettività e interoperabilità nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) per le pubbliche amministrazioni contratto esecutivo OPA rep. n. 39/7963 del 24.12.2019 - CIG 815439861° a favore di FASTWEB Spa (missione 01 - programma 08 - titolo 1);

f) euro 15.887,92 derivanti da servizio di noleggio autoveicoli anno 2019, a favore di Arval Service Lease Spa (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

g) euro 1.238 derivanti da servizio pratiche autoveicoli anno 2019, a favore di Autocar Isolana di Bianchi Stefano (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

h) euro 789,10 derivanti da servizio idrico per la stazione CFVA per gli anni 2014 e 2015, a favore del Comune di Berchidda (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

i) euro 137,93 derivanti da servizio idrico per la stazione CFVA per gli anni 2013-2015, a favore del Comune di Fluminimaggiore (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

j) euro 714,32 derivanti da servizio idrico per il periodo 2018 e 2022 per gli uffici regionali, a favore di Tecnocasic (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

k) euro 54,69 derivanti da servizio idrico per stazione CFVA periodi 2016 e 2017, a favore di Comune di Villagrande Strisaili (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

l) euro 1.596.695,59 derivanti da servizio di vigilanza armata e di portierato periodo luglio - settembre 2023, a favore di Istituto di vigilanza Coopservice Spa (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

m) euro 41.403,14, comprensivo di IVA, derivanti dalla fornitura di PC, monitor e memoria RAM aggiuntiva per l'anno 2018, in esecuzione dell'ordine d'acquisto diretto n. 4015414 del 6 dicembre 2017, identificato con CIG Z2A212C0EA, a favore di ITALWARE Sri (missione 01 - programma 03 - titolo 2);

n) euro 87.290 per l'anno 2023 ed euro 150.000 per l'anno 2024 derivanti dalla mancata assunzione degli impegni di spesa in favore dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso nominate con decreti del Segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna n. 69 del 1° settembre 2023, n. 33 del 10 luglio 2023, n. 70 del 1° settembre 2023, n. 39 del 18 luglio 2023 e n. 40 del 18 luglio 2023 (missione 01 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 21. Autorizzazione alla copertura di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di:

a) euro 1.560 derivanti dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), conseguenti a gare espletate nell'annualità 2022 per euro 255, nell'annualità 2014 per euro 855 e nell'annualità 2015 per euro 450 (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

b) euro 219,49 derivanti dagli oneri relativi alla quota di iscrizione per la fruizione del Servizio sanitario da parte di soggetti stranieri, doppiamente versato in favore della Regione Sardegna (missione 01 - programma 03 - titolo 1);

c) euro 2.000 derivanti dall'impegno di spesa formalmente assunto in conto residui per gli esercizi 2021 e 2022 derivante dall'accordo sottoscritto tra la Regione Sardegna, la Società RFI Spa ed ARST Spa per l'acquisizione del diritto di superficie e la costituzione del diritto di servitù, necessari per la realizzazione dell'opera pubblica, finanziata dall'Amministrazione regionale, inerente alla Metro leggera di Cagliari (missione 01 - programma 05 - titolo 1);

d) euro 18.000 complessivi derivanti da convenzione n. 41 prot. 6769 del 18 settembre 2023, con l'Associazione castanicola forestale di Desulo per la prestazione di Erogazione di tirocinio intramurario per n. 6 detenuti presso la Casa di reclusione di Mamone (missione 12 - programma 04 - titolo 1);

e) euro 9.000 complessivi derivanti da convenzione n. 41 prot. 6769 e da convenzione n. 12 prot. 4588 del 22 giugno 2023 per il trasferimento delle indennità di formazione e/o tirocinio ai detenuti che partecipano alle attività del Progetto MILIA (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

 

     Art. 22. Finanziamento infrastrutture

1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 42.724.094,67 per il completamento degli interventi di cui all'allegato n. 3 (Tabella D) alla presente legge precedentemente autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2015 a valere sulla Tabella E allegata alla medesima legge.

2. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 50.000.000 destinata alla realizzazione di un piano straordinario di completamento e riqualificazione dell'impiantistica sportiva del territorio regionale. Una quota pari ad euro 50.000.000 delle entrate straordinarie accertate per l'anno 2023 sul titolo 1 - tipologia 103 relative al saldo e conguagli di accertamenti accantonate in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1, del "Fondo salvaguardia equilibri" con variazione disposta con la legge regionale 5 ottobre 2023, n. 8 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 e del bilancio pluriennale 2023/2025 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio) è vincolata ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011, per la realizzazione del presente intervento (missione 06 - programma 01 - titolo 2).

 

     Art. 23. Disposizioni finanziarie in materia di trasporti

1. Per la realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento alle norme di safety e security aeroportuale dell'aeroporto di Tortoli, è autorizzata, per l'anno 2024, a favore del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra la spesa di euro 3.500.000. Con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, sono individuati gli interventi oggetto di finanziamento (missione 10 - programma 04 - titolo 2).

2. È autorizzata la spesa complessiva di euro 45.500.000 in ragione di euro 5.000.000 per l'anno 2024, euro 9.000.000 per l'anno 2025, euro 13.500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 4.500.000 per l'anno 2028 per la realizzazione della tratta Policlinico-Sestu della Metropolitana dell'area vasta di Cagliari, a valere sulle risorse dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 871, della legge n. 160 del 2019 (missione 10 - programma 01 - titolo 2).

 

     Art. 24. Attribuzione vincolo di destinazione alle entrate straordinarie

1. Una quota pari ad euro 609.479.113,13 delle entrate straordinarie accertate per l'anno 2023 sul titolo 1 - tipologia 103 relative al saldo e conguagli di accertamenti accantonate in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1, del "Fondo salvaguardia equilibri" con variazione disposta con la legge regionale n. 8 del 2023 è vincolata ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011, per la realizzazione dei seguenti interventi per l'esercizio 2023: articolo 1, comma 3; articolo 1, comma 4; articolo 1, comma 5; articolo 1, comma 6; articolo 1, comma 7; articolo 1, comma 13; articolo 1, comma 17; articolo 1, comma 21; articolo 5, comma 15; articolo 5, comma 16; articolo 5, comma 17; articolo 5, comma 18; articolo 5, comma 21; articolo 5, comma 25; articolo 5, comma 26; articolo 5, comma 28; articolo 5, comma 29; articolo 5, comma 33; articolo 5, comma 37; articolo 5, comma 39; articolo 5, comma 46; articolo 6; articolo 7, comma 1; articolo 7, comma 2; articolo 7, comma 3; articolo 7, comma 4; articolo 7, comma 5; articolo 7, comma 6; articolo 7, comma 7; articolo 7, comma 8; articolo 7, comma 9; articolo 7, comma 10; articolo 7, comma 11; articolo 7, comma 14; articolo 7, comma 17; quota parte degli interventi di cui all'articolo 7, comma 20; articolo 8, comma 1; articolo 8, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 8, comma 5; articolo 8, comma 6; articolo 9, comma 4; articolo 9, comma 5; articolo 9, comma 6; articolo 9, comma 7; articolo 9, comma 8; articolo 9, comma 9; articolo 9, comma 10; articolo 9, comma 11; articolo 9, comma 12; articolo 9, comma 14; articolo 9, comma 15; articolo 9, comma 16; articolo 9, comma 17; articolo 9, comma 19; articolo 9, comma 20; articolo 9, comma 26; articolo 9, comma 27; articolo 9, comma 29; articolo 9, comma 31; articolo 9, comma 32; articolo 9, comma 33; articolo 10, comma 1; articolo 10, comma 3; articolo 10, comma 4; articolo 10, comma 6, lettera a); articolo 10, comma 6, lettera b); articolo 10, comma 6, lettera e); articolo 10, comma 7; articolo 10, comma 8; articolo 10, comma 9; articolo 10, comma 11; articolo 10, comma 12, lettera a); articolo 10, comma 12, lettera b); articolo 10, comma 12, lettera e); articolo 10, comma 13, lettera b); articolo 10, comma 13, lettera e); articolo 10, comma 14; articolo 10, comma 16; articolo 10, comma 18; articolo 12, comma 1; articolo 12, comma 2; articolo 12, comma 3; articolo 12, comma 7; articolo 14, comma 1; articolo 14, comma 2 per euro 450.000; articolo 14, comma 3; articolo 14, comma 5; articolo 14, comma 7; articolo 14, comma 9; articolo 14, comma 10; articolo 14, comma 11; articolo 15, comma 1; articolo 15, comma 2; articolo 15, comma 9; articolo 15, comma 11; articolo 15, comma 12; articolo 15, comma 15, lettera a); articolo 15, comma 15, lettera b); articolo 15, comma 17; articolo 15, comma 18; articolo 15, comma 19; articolo 15, comma 20; articolo 15, comma 23; articolo 15, comma 24; articolo 15, comma 27; articolo 15, comma 28; articolo 18, comma 2; articolo 18, comma 3; articolo 18, comma 6; articolo 18, comma 10; articolo 18, comma 12; articolo 18, comma 13; articolo 18, comma 14;articolo 19, comma 2; articolo 19, comma 3; articolo 19, comma 5; articolo 19, comma 6; articolo 19, comma 7; articolo 19, comma 11; articolo 19, comma 12; articolo 19, comma 14; articolo 21, comma 1, lettera b); articolo 22, comma 2; sono altresì vincolati euro 8.713.000,00 autorizzati con variazione di bilancio sulla missione 08 - programma 01 - titolo 1-capitolo SC04.2774.

2. Una quota pari ad euro 500.000 delle entrate straordinarie accertate per l'anno 2023 sul titolo 1 - tipologia 103 relative al saldo e conguagli di accertamenti accantonate in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del "Fondo salvaguardia equilibri" con variazione disposta con la legge regionale n. 8 del 2023 concernente l'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2023, è vincolata ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il finanziamento delle spese in conto capitale già autorizzate con l'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2023 concesso per il medesimo anno 2023, per l'implementazione dei Fascicolo degli immobili pubblici, nella prospettiva di un consolidamento dei livelli di interoperabilità dei sistemi informativi. Le risorse precedentemente autorizzate per pari importo, per l'anno 2023, in conto della missione 01 - programma 06 - titolo 2, sono conseguentemente liberate.

3. Una quota pari ad euro 1.300.000 delle entrate straordinarie accertate per l'anno 2023 sul titolo 1 - tipologia 103 relative al saldo e conguagli di accertamenti accantonate in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del "Fondo salvaguardia equilibri" con variazione disposta con la legge regionale n. 8 del 2023 concernente l'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2023, è vincolata ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il finanziamento delle spese in conto capitale già autorizzate con l'articolo 22, comma 5, primo periodo, della legge regionale n. 1 del 2023 concesso per il medesimo anno a favore della Fondazione quale partecipazione per il recupero dell'immobile e per le attività connesse alla sua operatività. Le risorse precedentemente autorizzate per pari importo, per l'anno 2023, in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 2, sono conseguentemente liberate.

4. Una quota pari ad euro 20.000.000 dell'avanzo libero dell'esercizio precedente è utilizzata, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il finanziamento delle spese di investimento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2023, così come modificata dall'articolo 66, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2023, ed è vincolata, per tali finalità ai sensi del medesimo articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011.

5. Una quota pari ad euro 1.300.000 dell'avanzo libero dell'esercizio precedente, è utilizzata, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il finanziamento delle spese di investimento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a), punto 1), della legge regionale n. 9 del 2023 ed è vincolata, per tali finalità ai sensi del medesimo articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011.

6. Una quota pari ad euro 149.790.007,80 dell'avanzo libero dell'esercizio precedente, è utilizzata, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 118 del 2011, ed è vincolata, per tali finalità ai sensi del medesimo articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011. per la realizzazione dei seguenti interventi per l'esercizio 2023: articolo 1, comma 2; articolo 1, comma 11; articolo 1, comma 16; articolo 5, comma 9; articolo 5, comma 27; articolo 5, comma 40; articolo 5, comma 42; articolo 5, comma 49; articolo 7, comma 17; quota parte degli interventi di cui all'articolo 7, comma 20; articolo 8, comma 9; articolo 9, comma 24; articolo 9, comma 30;articolo 10, comma 2; articolo 10, comma 13, lettera a); articolo 10, comma 15; articolo 10, comma 20; articolo 10, comma 21; articolo 10, comma 22; articolo 12, comma 5; articolo 13, comma 1; articolo 14, comma 2 per euro 3.600.000; articolo 14, comma 13; articolo 15, comma 13; articolo 15, comma 21; articolo 15, comma 22; articolo 15, comma 31; articolo 18, comma 7; articolo 18, comma 8; articolo 19, comma 4.

7. Una quota pari ad euro 33.807.616,42 delle entrate straordinarie accertate, iscritte in conto del titolo 3 - tipologia 500 per l'anno 2023, derivanti dal riversamento della quota di avanzo libero dell'Agenzia FoReSTAS, è vincolata, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011, per finanziare, per l'esercizio 2023, quota parte degli interventi di cui all'articolo 7, comma 20.

 

     Art. 25. Rimborsi ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale n. 51 del 1978. Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 8 del 1997

1. L'articolo 51 della legge regionale n. 8 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 51 (Rimborsi ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale n. 51 del 1978)

1. L'articolo 48 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale) è interpretato nel senso che:

a) nei giudizi civili, penali, amministrativi, contabili sono rimborsabili, previo parere obbligatorio e vincolante dell'avvocatura regionale sulla legittimità e congruità tariffaria della parcella, le spese di difesa relative a:

1) un solo difensore in misura non superiore ai valori medi dei parametri ministeriali, e dei relativi incrementi ove applicabili, vigenti al momento della pronuncia definitiva, rapportata ai singoli gradi di giudizio;

2) un solo consulente tecnico di parte in misura non superiore a quelle liquidate o liquidabili dal giudice per il consulente tecnico d'ufficio;

b) il diritto all'ottenimento del rimborso può essere fatto valere dopo la presentazione da parte del dipendente della parcella definitiva del proprio difensore e del consulente tecnico. La liquidazione:

1) è subordinata alla presentazione della regolare fattura quietanzata del difensore e del consulente tecnico;

2) può essere disposta direttamente in favore del difensore e del consulente tecnico previa presentazione della parcella definitiva e successiva produzione, in esito al pagamento, della fattura quietanzata;

c) beneficia del rimborso delle spese legali anche il dipendente che, dopo le iniziali contestazioni formali, è stato definitivamente prosciolto nella fase istruttoria o preliminare al giudizio, intendendosi in tal caso per definitivo proscioglimento anche la mancata instaurazione della fase del giudizio nei confronti del medesimo dipendente a seguito delle difese, deduzioni o discolpe approntate dal suo difensore e dai consulenti tecnici;

d) le disposizioni in oggetto trovano applicazione anche in favore dei presidenti della Regione e degli assessori regionali in relazione ad atti, azioni od omissioni compiuti nell'esercizio del loro mandato.".

2. La disposizione di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 8 del 1997, come modificato dal comma 1, si applica ai rapporti non esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i procedimenti di cui al primo periodo per i quali è stato già adottato un provvedimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è possibile presentare nuovamente la domanda di rimborso entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il procedimento di rimborso previsto dall'articolo 48 della legge regionale n. 51 del 1978 si conclude entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 26. Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese ed utilizzi riportati nell'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 2 (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) annesso alla presente legge.

 

     Art. 27. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 febbraio 2024, n. 1.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 febbraio 2024, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 febbraio 2024, n. 1.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2023, n. 21.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2023, n. 21.