§ 2.2.95 - L.R. 23 ottobre 2023, n. 10.
Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:23/10/2023
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Piano regionale del tartufo sardo
Art. 4.  Tavolo tecnico
Art. 5.  Specie che possono essere raccolte e destinate al consumo
Art. 6.  Diritti di proprietà sui tartufi
Art. 7.  Riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata
Art. 8.  Consorzi e forme aggregative della proprietà
Art. 9.  Norme generali di cerca e raccolta dei tartufi
Art. 10.  Abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi
Art. 11.  Registro dei tartufai
Art. 12.  Calendario di cerca e raccolta
Art. 13.  Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare
Art. 14.  Vendita dei tartufi freschi
Art. 15.  Attività di promozione
Art. 16.  Controllo e vigilanza
Art. 17.  Sanzioni
Art. 17 bis.  (Rinvio a piani e a regolamenti)
Art. 18.  Norma finanziaria
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 2.2.95 - L.R. 23 ottobre 2023, n. 10.

Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.

(B.U. 24 ottobre 2023, n. 54 - S.S. n. 98)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi al fine di tutelare il patrimonio tartufigeno regionale, riconoscendo il suo elevato valore biologico, ambientale, socio-economico, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione e l'adeguato sostegno alla sua valorizzazione, tutelando il consumatore.

2. La presente legge regolamenta i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

a) la cerca, la raccolta e la coltivazione;

b) la commercializzazione dei tartufi freschi destinati al consumo umano;

c) la gestione del patrimonio tartufigeno regionale;

d) i controlli, la vigilanza e le sanzioni.

3. L'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale regionale.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) "cerca": l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;

b) "produttore di tartufo": il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;

c) "tartufaio" o "raccoglitore di tartufo": colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato;

d) "tartuficoltore" o "coltivatore di tartufo": il conduttore di una tartufaia di cui detiene la proprietà o altro diritto e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;

e) "associazioni riconosciute": le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalla Regione;

f) "tartufaia naturale": qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;

g) "tartufaia naturale controllata": tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo sottoposta a miglioramenti della produzione attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di opportune tecniche colturali ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti;

h) "tartufaia coltivata": una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizate con tartufo in un terreno nudo con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;

i) "tartufi coltivati": tartufi raccolti dalle tartufaie coltivate, ivi comprese le tartufaie naturali controllate.

 

     Art. 3. Piano regionale del tartufo sardo

1. La Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale adotta, con propria deliberazione, il Piano regionale per la protezione e la valorizzazione del tartufo sardo anche con il supporto dei portatori di interesse della filiera del tartufo.

2. Il Piano regionale del tartufo sardo tutela il patrimonio tartufigeno naturale, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e incentiva lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

3. Il Piano regionale del tartufo sardo definisce e disciplina:

a) le modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, le aree vocate alla produzione di tartufo, le modalità di individuazione delle aree di intervento, il censimento delle tartufaie controllate e coltivate e l'istituzione del relativo registro;

b) i possibili interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno, anche con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;

c) le norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni;

d) il protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

e) la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 30 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale.

4. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare i 3 ettari. Tra una tartufaia controllata ed un'altra deve esserci una distanza minima di 500 metri.

5. La deliberazione di cui al comma 1 è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, la quale si esprime nel termine di quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

 

     Art. 4. Tavolo tecnico

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce il Tavolo tecnico del settore del tartufo, con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico, di monitoraggio, di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo, di promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

2. Il tavolo tecnico è composto:

a) dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da un suo rappresentante;

b) dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo rappresentante;

c) dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio o da un suo rappresentante;

d) dal direttore generale dell'Agenzia FoReSTAS o da un suo rappresentante;

e) dal direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale o da un suo rappresentante;

f) da un rappresentante dell'Associazione Tartufai della Sardegna.

3. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

4. A supporto del tavolo tecnico può essere costituito, con decreto del Presidente della Regione, l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera.

5. I componenti dell'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra esperti che rappresentano gli enti di ricerca e le università. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

 

     Art. 5. Specie che possono essere raccolte e destinate al consumo

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio regionale i tartufi appartenenti ai generi e specie ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. Diritti di proprietà sui tartufi

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nelle aree comunali e nei terreni non coltivati. Il tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 10 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta.

2. Il conduttore della tartufaia è proprietario dei tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate.

3. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

4. Nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate sono apposte apposite tabelle delimitanti.

5. Le tabelle di cui al comma 4 sono poste lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata o della tartufaia coltivata, ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo da consentire la visibilità della tabella precedente e di quella successiva con la scritta in stampatello:

a) "TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA - Raccolta di tartufi riservata - Legge regionale n. ___del___";

b) "TARTUFAIA COLTIVATA - Raccolta di tartufi riservata - Legge regionale n. ___ del ___".

6. Il conduttore della tartufaia può trasferire, attraverso un regolare contratto di cessione temporaneo o altra forma di commercializzazione, il diritto di raccolta al personale dell'azienda o a terzi.

 

     Art. 7. Riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta congiunta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, disciplina le modalità e le procedure di attribuzione e di revoca dell'attestazione di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate e le modalità di individuazione delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5.

2. L'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata è rilasciata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il suo rilascio consente l'apposizione delle tabelle delimitanti di cui all'articolo 6.

3. Nell'attestazione di riconoscimento sono indicate le pratiche colturali accessorie, definite nel provvedimento di cui al comma 2, necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale.

4. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituito il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5.

5. Le aree di cui al comma 4 sono delimitate con apposite tabelle dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che si avvale dell'ausilio dell'Agenzia regionale FoReSTAS.

 

     Art. 8. Consorzi e forme aggregative della proprietà

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo e per l'impianto di nuove tartufaie.

2. Nel caso di contiguità dei fondi dei titolari di cui al comma 1, la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

 

     Art. 9. Norme generali di cerca e raccolta dei tartufi

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è effettuata esclusivamente con l'ausilio di cani addestrati o in fase di addestramento. L'eventuale scavo per la raccolta del tartufo integro è effettuato mediante l'utilizzo dell'apposito attrezzo, denominato vanghetto, vanghella o zappetta e limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.

2. È in ogni caso vietata:

a) la lavorazione del terreno, come la zappatura o la rastrellatura, ai fini della raccolta;

b) la raccolta dei tartufi immaturi o fuori dai periodi di raccolta.

3. È obbligatorio riempire le buche scavate per la raccolta.

4. La raccolta è consentita dall'alba al tramonto ed è vietata nelle ore notturne.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio tartufigeno del territorio regionale, con proprio decreto definisce annualmente la quantità massima giornaliera individuale complessiva consentita, per tutte o per singole specie di tartufo, prevedendo, se necessario, che tali limiti non siano applicati a determinati soggetti.

 

     Art. 10. Abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi

1. L'attività di cerca e di raccolta dei tartufi è consentita previo superamento di un esame di abilitazione tenuto periodicamente presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

2. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi verte sulle seguenti materie:

a) ecologia dei tartufi;

b) conoscenza delle varie specie di tartufo;

c) principi di tartuficoltura;

d) la presente legge e le normative pertinenti alla raccolta del tartufo;

e) principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;

f) norme sul benessere animale.

3. L'età minima per essere ammessi all'esame di cui al comma 1 è di quattordici anni.

4. A seguito del superamento dell'esame di abilitazione, l'Assessorato rilascia apposito tesserino di idoneità alla raccolta.

5. Nel tesserino di cui al comma 4 sono riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

6. Il tesserino è personale e non cedibile, vale sull'intero territorio nazionale e ha durata decennale, rinnovabile alla scadenza.

7. Non è richiesto il possesso del tesserino di abilitazione per la raccolta effettuata presso le tartufaie coltivate.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, le sessioni di esame, la loro periodicità le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione e di rilascio del tesserino di idoneità alla raccolta.

9. Il tesserino di idoneità alla raccolta è rilasciato senza alcun onere economico a carico dei richiedenti.

 

     Art. 11. Registro dei tartufai

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il registro dei soggetti abilitati alla raccolta del tartufo a seguito del superamento dell'esame di cui all'articolo 10. Il registro è aggiornato annualmente.

 

     Art. 12. Calendario di cerca e raccolta

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è consentita nei periodi individuati dall'articolo 6 della legge n. 752 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, può modificare annualmente il periodo di cerca e raccolta di cui al comma 1, previa acquisizione del parere del tavolo tecnico di cui all'articolo 4.

 

     Art. 13. Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare

1. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 10, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio, ai sensi della normativa nazionale ed europea vigente.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento, può disciplinare le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori riconosciute dalla Regione, tramite le loro rappresentanze regionali e nazionali possono redigere manuali di corretta prassi igienica e adottarli, previa validazione da parte dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in conformità alle direttive del Ministero della salute.

 

     Art. 14. Vendita dei tartufi freschi

1. I tartufi freschi di cui all'articolo 5 sono posti in vendita al consumatore finale distinti per specie e forma, maturi e liberi da corpi estranei e impurità nel rispetto delle norme dell'Unione europea, di quelle nazionali e delle disposizioni della presente legge.

2. I tartufi possono essere venduti interi o spezzati.

3. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita con il rispettivo nome latino e italiano, l'indicazione "interi" o "spezzati" e l'indicazione del territorio di raccolta.

4. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta ai sensi del calendario di cui all'articolo 12, ad eccezione dei sette giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta.

5. Nell'ambito delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione e limitatamente al periodo di durata delle stesse, al fine di consentire un effettivo controllo sulle attività di vendita del prodotto fresco e di garantirne la tracciabilità a tutela dei consumatori, le amministrazioni comunali con regolamento possono introdurre criteri e limitazioni alla vendita del prodotto fresco su tutto il territorio comunale.

 

     Art. 15. Attività di promozione

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto del patrimonio tartufigeno, del bosco e dell'ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può destinare appositi contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di manifestazioni o fiere.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di tutela dell'ambiente, definisce le modalità e i requisiti per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3, se configurabili come aiuti di Stato, sono erogati nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nei limiti delle risorse finanziarie iscritte annualmente per tali finalità nel bilancio di previsione della Regione e delle competenti Agenzie regionali.

 

     Art. 16. Controllo e vigilanza

1. Il controllo e la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono affidate al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, agli organi di polizia locale e alle compagnie barracellari.

 

     Art. 17. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono condotte lesive del patrimonio tartufigeno regionale e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000, le seguenti fattispecie:

a) la raccolta fuori dal periodo consentito;

b) la raccolta senza ausilio del cane addestrato;

c) la raccolta effettuata da soggetto sprovvisto del tesserino di idoneità alla raccolta;

d) la raccolta effettuata senza attrezzo idoneo o ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;

e) il non riempimento delle buche;

f) la mancata esibizione del tesserino di idoneità a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo;

g) la raccolta durante le ore notturne;

h) la vendita e il commercio senza l'osservanza delle norme prescritte;

i) l'apposizione illegittima o difforme delle tabelle delimitanti di cui all'articolo 6.

2. La violazione di cui al comma 1, lettera a), prevede, oltre alla sanzione amministrativa, la sospensione del tesserino per un anno.

3. La violazione di cui al comma 1, lettera d), prevede, oltre alla sanzione amministrativa, la revoca del tesserino per tre anni.

4. La cerca e la raccolta all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate senza l'autorizzazione del conduttore sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000.

5. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge comporta, inoltre, il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca, previo controllo sanitario da parte dell'Azienda sanitaria competente per territorio, sono ceduti gratuitamente a enti o istituti di beneficienza. I prodotti riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura dell'Azienda sanitaria che ha eseguito il controllo.

 

     Art. 17 bis. (Rinvio a piani e a regolamenti) [1]

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge è fatto obbligo il rispetto dei piani e dei regolamenti delle aree protette esistenti nel territorio della Regione.

 

     Art. 18. Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 10 in materia di esami di abilitazione è autorizzata, in via sperimentale, la spesa di euro 18.500 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante pari utilizzo dell'accantonamento di cui al "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2023-2025.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2023-2025 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza per gli anni 2024 e 2025:

in aumento

missione 09 - programma 02 - titolo 1

2024 euro 18.500

2025 euro 18.500

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)

2024 euro 18.500

2025 euro 18.500.

4. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad esse si provvede nell'ambito delle risorse strumentali e economiche già in dotazione.

 

     Art. 19. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), ad eccezione delle disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 1, lettere c) ed f) che entrano in vigore decorsi centottanta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 10, comma 8.


[1] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.