§ 5.2.302 - L.R. 5 febbraio 2024, n. 1.
Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:05/02/2024
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 e disposizioni finanziarie in materia di turismo.
Art. 2.  Correzione di errori materiali alle disposizioni della legge regionale n. 17 del 2023 sui caschi refrigeranti.
Art. 3.  Disposizioni finanziarie in materia di sanità.
Art. 4.  Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 18 del 2023.
Art. 5.  Attribuzione vincolo di destinazione alle entrate straordinarie di cui alla legge regionale n. 8 del 2023.
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023 (altre disposizioni finanziarie su varie materie.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 5.2.302 - L.R. 5 febbraio 2024, n. 1.

Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie.

(B.U. 6 febbraio 2024, n. 7)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 e disposizioni finanziarie in materia di turismo.

1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), come modificato dall'articolo 141, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), le parole "della Dinamo Women e" sono soppresse e dopo le parole "Dinamo Lab" sono inserite le parole "ssd arl".

2. È autorizzata, per l'anno 2024, l'ulteriore spesa di euro 2.500.000 a favore della Dinamo Lab ssd arl, quale rimborso per le attività di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 coerenti con le linee d'indirizzo e le tipologie di attività individuate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 45/28 del 20 dicembre 2023 (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 2. Correzione di errori materiali alle disposizioni della legge regionale n. 17 del 2023 sui caschi refrigeranti.

1. Nella legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), al fine di correggere meri errori materiali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 26 dell'articolo 5 le parole: "programma 02" sono sostituite dalle seguenti: "programma 05";

b) nell'allegato n. 1 (Tabella A - Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie), al rigo riguardante l'intervento di cui all'articolo 5, comma 26, le parole: "programma 02" sono sostituite dalle seguenti: "programma 05";

c) nell'allegato n. 2 (Prospetto Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli - parte a e parte b), missione 13:

1) al programma 02, titolo 2, l'importo: "euro 300.000,00" è sostituito con il seguente: "euro 0,00";

2) al programma 05, titolo 2, l'importo: "euro 31.138.064,00" è sostituito con il seguente: "euro 31.438.064,00".

2. Gli effetti giuridici del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17 del 2023.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie in materia di sanità.

1. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico degli ambulatori e per la realizzazione del nuovo corpo scale e ascensori presso il Presidio ospedaliero Regina Margherita di Alghero (Ospedale marino), (missione 13 - programma 05 - titolo 2).

2. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) è incrementato di euro 100.000 per favorire l'assistenza sanitaria dei medici di medicina generale nelle frazioni aventi distanza superiore a 20 chilometri dal comune di appartenenza (missione 13 - programma 03 - titolo 1).

3. È autorizzata la spesa di euro 3.093.600 per l'anno 2024, euro 8.673.600 per l'anno 2025 ed euro 14.253.600 per l'anno 2026, quale integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, della legge regionale n. 3 del 2022, al fine di estendere, a decorrere dall'anno 2024, ai comuni della Sardegna aventi al 31 dicembre 2022 popolazione compresa fra i 3.000 e i 5.000 abitanti, la misura di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale n. 3 del 2022 (missione 12 - programma 05 - titolo 1). È conseguentemente ridotta di euro 5.000.000, per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 30, comma 13, lettera d), della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Legge finanziaria 2015), e successive modifiche ed integrazioni, come rimodulata dall'articolo 1, comma 2, tabella C, della legge regionale n. 1 del 2023 e rifinanziata da ultimo dall'articolo 1, comma 2, tabella A, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 Legge di stabilità 2024).

4. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 2.880.000 per il finanziamento delle risorse aggiuntive regionali da destinare all'emergenza ortopedica nell'area vasta di Cagliari (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

5. Nell'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1983, n. 27 (Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

b) nel comma 2 le parole "in misura di L. 300 a chilometro" sono sostituite dalle parole: "in misura pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super";

c) nel comma 3 le parole "nella misura di L. 10.000" sono sostituite dalle parole "nella misura di euro 20".

6. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 5, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 9.000.000 (missione 12 - programma 02 - titolo 1 - capitoli SC05.0666 e SC05.0676).

7. Al comma 17 dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2023, dopo le parole "da destinare al personale del Servizio sanitario regionale della dirigenza e del comparto del ruolo sanitario" sono aggiunte le seguenti: ", socio-sanitario".

8. Al comma 1-bis dell'articolo 68 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Legge finanziaria 1992), come introdotto dell'articolo 5, comma 36, della legge regionale n. 17 del 2023, la parola "purché" è sostituita dalle parole: "anche se".

9. Le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge regionale n. 6 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che il gettone di cui al comma 1 deve essere corrisposto a favore di ogni componente di commissione, sia dipendente che esterno alla ASL, per l'attività svolta fuori dall'orario di servizio, anche se con rapporto di lavoro esclusivo.

10. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale n. 9 del 2023, è così modificato:

"1. Le economie di spesa maturate dalle Aziende del servizio sanitario regionale e dalla Gestione sanitaria liquidatoria dell'Azienda per la tutela della salute sulle risorse stanziate nella missione 13 del bilancio regionale, destinate a finanziare il Servizio sanitario regionale e non utilizzabili per le finalità stabilite dalle norme di assegnazione sono riversate alle entrate del bilancio regionale per essere destinate, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, alla copertura dello squilibrio corrente dei bilanci delle aziende del Servizio sanitario regionale o, ove necessario, all'eventuale copertura del disavanzo sanitario pregresso.".

11. A valere sul fondo sanitario regionale 2024, una quota massima di euro 3.300.000 può essere destinata alla remunerazione delle prestazioni rese per ricoveri Covid-19 presso il Mater Olbia Spa per l'anno 2021 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).
12. A valere sulle risorse che residuano nei bilanci di ATS in liquidazione dopo l'applicazione dell'articolo 5, comma 8, della legge regionale n. 1 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, a favore di ARES, la spesa di euro 3.291.344,42 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2023, con riferimento all'anno 2021 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

13. A valere sul Fondo sanitario regionale relativo all'anno 2024, l'ARES è autorizzata al trasferimento della somma di euro 5.835.023,84 per la finalità di cui all'articolo 5, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2023, con riferimento all'anno 2023 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 4. Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 18 del 2023.

1. Nella tabella A della legge regionale n. 18 del 2023 (Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali) nella rubrica "SANITÀ", è inserito il seguente rigo:

 

Estremi e oggetto dei provvedimenti raggruppati per organo amministrativo

missione

programma

titolo

2024

2025

2026

LR 12/19, art. 1 - Mater Olbia

13

1

1

60.600.000

60.600.000

60.600.000

 

     Art. 5. Attribuzione vincolo di destinazione alle entrate straordinarie di cui alla legge regionale n. 8 del 2023.

1. Una quota pari a complessivi euro 31.395.000 delle entrate straordinarie accertate per l'anno 2023 sul titolo 1 - tipologia 103 relative al saldo e conguagli di accertamenti accantonate in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1, del "Fondo salvaguardia equilibri" con variazione disposta con la legge regionale 5 ottobre 2023, n. 8 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 e del bilancio pluriennale 2023/2025 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio) è vincolata ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per finanziare i seguenti interventi:

a) per una quota pari a euro 2.500.000, l'intervento di cui all'articolo 9, comma 5 della legge regionale n. 1 del 2023 di valorizzazione della promozione dei prodotti totalmente sardi nella ristorazione (missione 14 - programma 02 - titolo 1);

b) per una quota pari a euro 400.000, gli interventi di cui alla tabella D della legge regionale n. 1 del 2023, rispettivamente per euro 200.000 all'intervento denominato "Spese a favore dell'Osservatorio CPR (Conti Pubblici Regionali) per la realizzazione dello specifico progetto promosso dalla rete di istituzioni no-profit denominato Osservatorio CPR" (missione 01 - programma 08 - titolo 1) e per euro 200.000 all'intervento denominato: "Realizzazione del progetto Young, work, city and territory in Sardinia" (missione 18 - programma 01 - titolo 1);

c) per una quota pari a euro 695.000, i progetti di cui alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna), programmati in attuazione della D.G.R. n. 21/76 del 22 giugno 2023, e destinati all'Università degli studi di Cagliari e Sassari per la promozione, il rafforzamento e la diffusione della ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica (missione 14 - programma 03 - titolo 1);

d) per una quota pari a euro 800.000, gli interventi di cui alla tabella E della legge regionale n. 1 del 2023, rispettivamente per euro 600.000 per l'intervento denominato "Realizzazione del canile intercomunale" a favore del Comune di Bonorva (missione 18 - programma 01 - titolo 2) e per euro 200.000, per l'intervento denominato "Completamento nuova sede AVIS sita in via Aldo Moro presso il Comune di Sedini (SS)" a favore dell'Associazione AVIS Sedini (missione 12 - programma 08 - titolo 2);

e) per una quota pari a euro 2.000.000, l'intervento previsto nella legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Bilancio di previsione 2023-2025), da destinare alla bonifica dei siti contaminati (missione 09 - programma 02 - titolo 2);

f) per una quota pari a euro 10.000.000, l'intervento previsto nella legge regionale n. 2 del 2023, in riferimento agli interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche ed integrazioni (missione 09 - programma 05 - titolo 1);

g) per una quota pari a euro 8.000.000, l'intervento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2023 relativo alla redazione di uno studio sullo stato di fatto degli edifici scolastici (missione 04 - programma 03 - titolo 1);

h) per una quota pari a euro 7.000.000, l'intervento di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale n. 17 del 2023, relativo alle attività di pianificazione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023 (altre disposizioni finanziarie su varie materie.

1. Alla legge regionale n. 17 del 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 16 dell'articolo 9 le parole "AGRIS Sardegna" sono sostituite dalle parole: "LAORE Sardegna" e le parole "(missione 16 - programma 01 - titolo 1)" sono sostituite dalle parole: "(missione 16 - programma 01 - titolo 2)";

b) nell'allegato n. 4 contenente la Tabella L, nella parte in cui prevede lo stanziamento di euro 600.000 per l'anno 2023, quale contributo in favore del Comune di Abbasanta, le parole "Comune di Abbasanta" sono sostituite dalle parole: "Parrocchia Santa Caterina Vergine Martire Abbasanta";

c) nell'allegato n. 5 contenente la tabella M il beneficiario "Comune di Quartu - Festa Sant'Elena" è sostituito con "Comitato Sant'Elena".

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge si provvede con le riduzioni di spese ed utilizzi riportati nell'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2024 - 2026 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui all'allegato n. 2 (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) alla presente legge.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegato 1

Tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie)

(Omissis)

 

Allegato 2

Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli

(Omissis)