§ 5.2.295 - L.R. 21 febbraio 2023, n. 2.
Bilancio di previsione 2023-2025.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:21/02/2023
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Bilancio di previsione 2023-2025.
Art. 2.  Approvazione bilancio pluriennale e quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 5.2.295 - L.R. 21 febbraio 2023, n. 2.

Bilancio di previsione 2023-2025.

(B.U. 23 febbraio 2023, n. 11 - S.O.)

 

Art. 1. Bilancio di previsione 2023-2025.

1. In base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono rispettivamente previste per l'anno 2023 entrate e spese di competenza per euro 10.292.518.777,21 e di cassa per euro 12.445.828.085,66 in entrata e 12.045.828.085,66 in spesa, per l'anno 2024 entrate e spese di competenza per euro 9.478.433.100,37 e per l'anno 2025 entrate e spese di competenza per euro 9.277.859.467,51 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 4 e 5);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

f) il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9/a-b-c);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10/a-b-c);

j) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11);

k) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

l) l'elenco della tipologia di spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

m) la nota integrativa (allegato 14) e completa delle indicazioni richieste dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni e dal punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 è determinato in euro 2.564.140.826,88 così come dimostrato nel prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione allegato alla presente legge. Al netto della parte accantonata, della parte vincolata, della parte destinata e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto pari a zero, il risultato di amministrazione presunto ammonta ad euro 49.401.822,37. Il miglioramento del risultato presunto di amministrazione è rappresentato in bilancio solo a seguito di approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022 e della legge regionale di assestamento conseguente.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 34, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della L.R. 7 luglio 1975, n. 27, dellaL.R. 5 maggio 1983, n. 11 e dellaL.R. 9 giugno 1999, n. 23) il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell'importo di euro 30.

5. Ai sensi dei commi 3 e 3-bis dell'articolo 34 della legge regionale n. 11 del 2006, è stabilito, nel limite massimo di euro 35, la rinuncia alla riscossione per crediti vantati a valere sui fondi di rotazione e assimilati in essere presso gli istituti di credito incaricati della gestione di leggi di incentivazione e il rimborso di entrate dovute a qualunque titolo.

6. Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2023 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa.

 

     Art. 2. Approvazione bilancio pluriennale e quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale.

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione nel testo allegato alla presente legge per missioni e programmi per competenza e cassa e il quadro generale riassuntivo di competenza per il triennio 2023, 2024 e 2025 e di cassa per l'anno 2023.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con gli effetti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Allegati

(Omissis)