§ 5.2.299 - L.R. 29 dicembre 2023, n. 18.
Legge di stabilità 2024


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/12/2023
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia finanziaria e contabile
Art. 2.  Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali
Art. 3.  Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
Art. 4.  Disposizioni varie
Art. 5.  Copertura finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 5.2.299 - L.R. 29 dicembre 2023, n. 18.

Legge di stabilità 2024

(B.U. 30 dicembre 2023, n. 72)

 

Art. 1. Disposizioni in materia finanziaria e contabile

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e statali sia a gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ripartisce gli stanziamenti tra le linee di intervento di cui alla programmazione europea e statale secondo i relativi cronoprogrammi di realizzazione della spesa (missione 01 - programma 12 - titolo 1 e 2).

2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono determinate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in euro 553.706.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (missione 18 - programma 01 - titolo 1; missione 09 - programma 01 - titolo 1). Il fondo è ripartito in:

a) euro 484.705.120 a favore dei comuni (missione 18 - programma 01 - titolo 1);

b) euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), (missione 18 - programma 01 - titolo 1);

c) euro 835.000 per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), (missione 18 - programma 01 - titolo 1);

d) euro 600.000 a favore della Provincia di Nuoro per il funzionamento del museo MAN (missione 18 - programma 01 - titolo 1);

e) euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo), (missione 09 - programma 01 - titolo 1);

f) euro 1.400.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie),

(missione 18 - programma 01 - titolo 1).

2. Al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale del sistema Regione, la Regione avvia il percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 2 ter, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2024, euro 12.000.000 per l'anno 2025 ed euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2026, per la contrattazione decentrata integrativa dei comuni, delle unioni dei comuni, delle città metropolitane e delle province della Sardegna (missione 18 - programma 01 - titolo 1). A decorrere dall'anno 2027 per la copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse annualmente stanziate con le singole leggi di bilancio regionale in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, è stimata in euro 257.810.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (missione 12 - programma 02 - titolo 1). Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza e da altri fondi rivolti alle persone con disabilità e non autosufficienza, è destinato all'attuazione dei seguenti interventi:

a) programmi rivolti alle persone non autosufficienti e con disabilità gravissime "Ritornare a casa PLUS" di potenziamento dell'assistenza domiciliare;

b) programmi rivolti a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), programmi di vita indipendente e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;

c) programmi rivolti alle persone non autosufficienti complementari alla domiciliarità (azioni di integrazione socio-sanitaria) quali il rimborso degli oneri sociali per gli inserimenti in strutture sociosanitarie incluso il ricollocamento di cui all'articolo 6, comma 25, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale);

d) programmi rivolti a persone affette da particolari patologie.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentito il parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i quali lo stesso s'intende acquisito, definisce le linee di indirizzo pluriennali per la programmazione e gestione degli interventi per la non autosufficienza, le modalità e i criteri di riparto delle risorse, che costituiscono titolo per l'esigibilità dell'obbligazione, e individua gli strumenti di valutazione multidimensionale finalizzati alla definizione del progetto personalizzato.

3. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 120.000 quale integrazione dell'Indennità regionale fibromialgia (IRF) 2023 per i cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia che nell'anno 2023 hanno presentato la domanda per l'ottenimento dell'indennità regionale entro il 31 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), (missione 12 - programma 05 - titolo 1). Le risorse sono trasferite agli enti locali in ragione dei dati comunicati al 30 novembre 2023.

4. Al comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale n. 9 del 2023, l'importo di euro 1.393.200 per l'anno 2024 è sostituito con l'importo di euro 1.333.200 (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

5. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata, a valere sul fondo sanitario regionale, la spesa di euro 250.000 da destinare all'AREUS per l'attivazione di una centrale medica integrata (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

6. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2023, per l'anno 2024, sono destinate nella misura del 15 per cento per il livello di negoziazione aziendale da ripartire tra le ASL, sulla base della popolazione residente, per la realizzazione di progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale. Eventuali economie realizzate trimestralmente dalle aziende possono essere redistribuite sulla base dei fabbisogni rappresentati.

7. È autorizzata, per l'anno 2024, a valere sul fondo sanitario regionale, la spesa di euro 450.000 da destinare all'AREUS quale finanziamento delle Risorse aggiuntive regionali (RAR) finalizzate a garantire la pronta disponibilità al personale dipendente dell'area del comparto (ruolo sanitario e tecnico) che opera in zone disagiate (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 4. Disposizioni varie

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 8.500.000 in ragione di euro 3.500.000 per l'anno 2024 ed euro 5.000.000 per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria dei treni ATR di proprietà regionale e affidati, in comodato d'uso, a Trenitalia per l'assolvimento del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2025 (missione 10 - programma 01 - titolo 2).

2. L'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2003, n. 7 (Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)), è così sostituito:

"Art. 4 (Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare)

1. Per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento.".

3. Il termine di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), come prorogato dall'articolo 10, comma 11, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio), è prorogato al 31 dicembre 2026 per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le manifestazioni finanziate ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), che abbiano iniziato le attività dell'annualità 2023 nel medesimo anno di competenza possono concludersi entro i termini previsti per la rendicontazione e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2024.

 

     Art. 5. Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2024, 2025 e 2026 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2024.

 

Tabelle

(Omissis)