§ 4.2.39 - L.R. 3 luglio 2003, n. 7.
Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:03/07/2003
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di acquisto, costruzione o recupero di alloggi.
Art. 2.  Accertamento delle condizioni di ammissibilità ai fini dell’assegnazione degli alloggi.
Art. 3.  Determinazione del canone di locazione degli alloggi assegnati ai profughi.
Art. 4.  (Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare)
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1989.
Art. 6.  Affidamento della gestione del servizio idrico integrato.
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale n. 15 del 1999.
Art. 8.  Garanzia integrativa regionale.


§ 4.2.39 - L.R. 3 luglio 2003, n. 7.

Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36).

(B.U. 8 luglio 2003, n. 20).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di acquisto, costruzione o recupero di alloggi.

     1. I beneficiari di contributi destinati all’acquisto, alla costruzione o al recupero di alloggi adibiti a prima abitazione sono obbligati a stabilire la propria dimora abituale nell’alloggio per cinque anni a partire dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori di costruzione o recupero; per lo stesso periodo è vietata l’alienazione e la locazione dell’alloggio.

     2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici ottenuti e la loro restituzione, maggiorati degli interessi legali. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, è approvato, previo parere della Commissione consiliare competente, apposito disciplinare contenente le cause e le condizioni che danno diritto alla deroga dagli obblighi di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Accertamento delle condizioni di ammissibilità ai fini dell’assegnazione degli alloggi.

     1. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

     “4. Qualora venga accertata da. parte del Comune la mancanza, anche sopravvenuta, nell’assegnatario di alcuno dei requisiti richiesti per l’assegnazione oppure la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria, il Comune stesso trasmette la documentazione alla Commissione di cui all’articolo 8, la quale provvede nei successivi trenta giorni all’eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all’eventuale mutamento della sua posizione nella graduatoria medesima, dandone notizia all’interessato. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dell’aspirante assegnatario, eventualmente intervenuto fra la pubblicazione della graduatoria e l’assegnazione, non influisce nella collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti prescritti.”.

 

     Art. 3. Determinazione del canone di locazione degli alloggi assegnati ai profughi.

     1. Il comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale 5 luglio 2000, n. 7 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 e 22 agosto 1995, n. 22), è sostituito dal seguente:

     “8. Per gli alloggi assegnati ai profughi ai sensi dell’articolo 17 della Legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, il canone di locazione è determinato dagli enti gestori in misura pari alle spese generali e di amministrazione ordinaria e straordinaria, oltre a una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione. Dal 1° luglio 2003, il suddetto canone è elevato del 50 per cento e, per gli anni successivi, è aggiornato in misura pari al 75 per cento della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.”.

 

     Art. 4. (Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare) [1]

     1. Per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento.

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1989.

     1. Nella legge regionale n.13 del 1989 ovunque ricorrano le espressioni “contratto”, “canone di locazione”, “locazione”, queste vanno sostituite rispettivamente con “atto di concessione amministrativa”, “canone d’uso” e “concessione”.

 

     Art. 6. Affidamento della gestione del servizio idrico integrato. [2]

     [1. Alla lettera b), comma 2, dell’articolo 7 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36), è aggiunto infine il seguente periodo: “L’Autorità d’ambito può procedere all’affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, a enti pubblici e a società a totale o prevalente capitale pubblico costituite dagli attuali gestori del servizio. Tali società sono comunque escluse dalle gare per l’affidamento di altri servizi pubblici locali e tale esclusione si estende anche a società collegate o controllate.”.]

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale n. 15 del 1999.

     l. All’articolo 3, comma 6, della legge regionale 7 maggio 1999, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29), la frase “entro un periodo massimo di quattro anni” è sostituta dalla seguente: “entro un periodo massimo di sei anni”.

 

     Art. 8. Garanzia integrativa regionale.

     l. I mutui concessi ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa) e successive modifiche e integrazioni, usufruiscono della garanzia integrativa regionale per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

     2. La garanzia si intende prestata con l’emissione del provvedimento di liquidazione del contributo regionale, resta valida per tutta la durata di ammortamento del mutuo e diventa operante entro centoventi giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d’asta, purché l’incanto sia stato fissato per un prezzo inferiore al credito.

     3. La spesa occorrente per far fronte agli oneri di cui al comma 2 è stimata, per il corrente esercizio finanziario, in euro 1,5 milioni e fa carico sullo stanziamento iscritto nel capitolo 08188 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici (UPB S08.046).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2023, n. 18.

[2] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4.